TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/10/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 639 del 2021- Pag. 1 di 19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 639 del 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, e vertente TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa come in atti dall'avv. ETTORE ZAGARESE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte appellante - E P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. G. MARIA CARMELA IANNINI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
P.I. in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. PIER PAOLO AGOSTINI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parti Appellate -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata. Con atto di citazione del 22.01.2018 ritualmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di SS l'attrice ha convenuto in giudizio la CP_1 [...]
e la allegando che: Parte_1 Controparte_2
- In data 2.05.2017 intorno alle ore 14:30, il camion di proprietà di CP_1 targato AS 839 PJ, condotto da mentre transitava sulla Via Garibaldi Parte_2 in SS, al fine di effettuare il servizio di raccolta rifiuti presso i cassonetti allocati nelle vicinanze dell'attività commerciale di urtava contro la tenda parasole Pt_1 installata dallo stesso presso il suo negozio di frutta e verdura, che ne intralciava la circolazione;
- La tenda è troppo bassa e sporgente ed è stata installata dal sig. senza alcuna Pt_1 autorizzazione, poiché non rispetta i requisiti previsti dall'art. 57 del Regolamento Edilizio Urbano del Comune di SS, giusta dichiarazione rilasciata dal Comune di SS;
- Più volte gli autisti della vevano segnalato al che quella tenda CP_1 Pt_1 sporgeva troppo sulla strada ed era troppo bassa e che rendeva improseguibile la marcia dei camion addetti alla nettezza urbana, pertanto, necessitava toglierla ovvero installarne una avente i requisiti di legge, ma senza esito;
- I danni riportati dal mezzo di proprietà dell'attore ammontano ad € 2.280,09 come da preventivo allegato;
R.G. n. 639 del 2021- Pag. 2 di 19
- In data 07-29.06.2017, diffidava la al pagamento dei danni subiti per la Pt_1 CP_1 rottura della tenda, declinando ogni responsabilità;
- in data 8.05.2017, prima di ricevere la diffida di inoltrava CP_1 Pt_1 denuncia cautelativa alla propria compagnia assicurativa invitandola a non liquidare il sinistro poiché la responsabilità esclusiva dell'accaduto era del che aveva Pt_1 installato una tenda su suolo pubblico senza autorizzazione, allegando la documentazione in possesso.
- onostante ciò, liquidava il danno al con Controparte_2 Pt_1 aggravio per la del malus nella polizza rendendosi così responsabile CP_1 per mala gestio della lite. Ciò posto, a chiesto al Giudice di Pace di SS di: CP_1 a. Accertare e dichiarare che è l'unico responsabile dell'accaduto per aver Pt_1 installato presso la sua attività commerciale una tenda aggetante su suolo pubblico non autorizzata, perché in violazione dell'art. 57 del Regolamento Edilizio Urbano del Comune di SS e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento dei danni subiti dal mezzo di proprietà della ome quantificati, ovvero nella CP_1 somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa secondo equità e comunque sempre nei limiti della competenza per valore del giudice adito. b. Accertare e dichiarare che l'atteggiamento tenuto dalla
[...] nel sinistro è passibile di mala gestio della lite, per aver Controparte_2 liquidato il danno lamentato al sig. senza i preventivi accertamenti, pur Pt_1 avendo acquisito dalla la dichiarazione del Comune di SS CP_1 che attesta di non aver rilasciato al alcuna autorizzazione alla installazione Pt_1 della tenda parasole de quo e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti dal mezzo di proprietà della come sopra quantificati, CP_1 ovvero nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa secondo equità e comunque sempre nei limiti della competenza per valore del giudice adito. c. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza del 16.04.2018, si è costituita in giudizio la , allegando che: Parte_1
- In via preliminare la domanda attorea è infondata in quanto la narrazione dei fatti proposta da parte attrice non risponde al vero;
- In primis il negozio di proprietà del sig. non sfocia del tutto sulla strada ma è Pt_1 situato in una posizione internata rispetto alla fascia di percorrenza stradale. Lo stesso, sulla facciata principale lato strada, è dotato di una tenda frangisole larga mt. 6,00. Trattasi di tenda con telone su telaio a bracci telescopici, ancorato alla muratura verticale e possibilità di apertura dei bracci estensibili con il max fino a ml. 2,00. Il telaio tenda è ancorato alla facciata e posto ad altezza ml 2,50 dal piano strada;
- La tenda non è in linea con la strada e, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non crea alcun intralcio alla strada, né alla circolazione stradale, ivi inclusa dei mezzi pesanti;
- La esplica la propria attività commerciale in pieno centro, luogo molto Parte_1 frequentato nonché soggetto a notevole traffico stradale specie nelle ore di punta;
- Inoltre, mai nessuna segnalazione scritta o orale è pervenuta dagli autisti della l sig. sulla improseguibilità e/o difficoltà di marcia dei camion CP_1 Pt_1 addetti alla nettezza urbana a causa della troppa sporgenza e bassezza della tenda;
infatti, con frequenza giornaliera, in quel punto in cui v'è la tenda vi transitano normalmente mezzi pesanti tra cui i pullman appartenenti alla ditta I.A.S. s.r.l. e mai nessuno ha evidenziato/lamentato il tanto paventato disagio alla circolazione;
in caso contrario tutti R.G. n. 639 del 2021- Pag. 3 di 19
avrebbero potuto denunciare lo stesso recandosi anche presso il comando dei vigili urbani situato a circa 30 mt dall'esercizio commerciale del Pt_1
- Un ulteriore dato soggettivo a sostegno dell'infondatezza della pretesa attorea risiede nella circostanza relativa allo stato dei luoghi, poiché, percorrendo la strada nel normale senso di marcia, la stessa, subito dopo il suddetto esercizio commerciale, subisce un considerevole restringimento che comunque non arreca alcun pregiudizio alla suddetta circolazione;
non si capisce come mai si parla di disagio soltanto nel punto in cui ricade la tenda, ove lo stesso – chiaramente con tutta la tenda aperta – offre un margine di strada sicuramente più ampio rispetto al suddetto restringimento dovuto al muro che costeggia tra l'altro l'esercizio commerciale;
- Inoltre, è opportuno evidenziare le modalità con cui il conducente del camion della urtava contro la tenda parasole installata dal sig. presso il suo CP_1 Pt_1 negozio di frutta e verdura.
- , nell'occasione alla guida del camion della targato Parte_2 CP_1 AS839PJ, dopo aver stazionato nei pressi dei cassonetti ed aver eseguito la raccolta dei rifiuti posti nel tratto adiacente all'area prospicente il negozio, al momento di ripartire andava ad urtare la tenda frangisole del negozio, tra l'altro del tutto visibile, causando danni al telone e al telaio che ne richiedevano la completa sostituzione, con danni anche all'edificio in corrispondenza degli ancoraggi del telaio e dell'impianto elettrico di illuminazione (apposto anche sulla facciata esterna).
- In virtù del fatto che l'urto avveniva solo al momento di ripartire e tra l'altro avverso una tenda del tutto visibile, è evidente come nella circostanza de quo il conducente Pt_2
abbia tenuto un comportamento sicuramente più corrispondente ai canoni
[...] dell'imprudenza, negligenza ed imperizia piuttosto che alla comune diligenza richiesta a qualsiasi conducente di un qualsiasi veicolo ed ancor di più ad un conducente di un mezzo come quello nel caso de quo;
- non necessariamente doveva avviarsi e ripartire con quelle modalità in Parte_2 quanto avrebbe potuto tranquillamente evitare il danno facendo le manovre opportune.
- Quanto poi alla lamentata violazione dell'art. 57 del Regolamento Edilizio Urbano del Comune di SS, dal testo di detta norma si capisce quali sono i requisiti che di volta in volta consentono al Dirigente dell'Ufficio di autorizzare l'apposizione di tende aggettanti sullo spazio pubblico e quelli che invece non consentono in alcun caso la suddetta autorizzazione.
- È evidente che, nel caso di specie, si può parlare di una condizione che consente o che potrebbe consentire al Dirigente di autorizzare l'apposizione della suddetta tenda e ciò non tanto perché nelle vicinanze dell'attività commerciale di ci sono altre similari Pt_1 attività che utilizzano tende aggettanti sul suolo pubblico, quanto, piuttosto, per le caratteristiche della tenda in oggetto che giammai potrebbe arrecare un qualsivoglia intralcio o disagio alla circolazione stradale e più specificatamente alla circolazione anche di mezzi pesanti.
- Anche ove effettivamente si fosse trattato di un intralcio alla circolazione questo di certo non giustifica la condotta tenuta dagli autisti della né esonera gli CP_1 stessi dal prestare la dovuta diligenza durante la circolazione, poiché appare evidente che gli stessi avrebbero dovuto agire in maniera differente – chiedendo ad esempio l'intervento dei vigili urbani – laddove avessero riscontrato un disagio alla circolazione sicchè è evidente che gli stessi hanno tenuto un comportamento negligente e/o imprudente che ha cagionato un danno a . Parte_1 Tanto premesso, la , ha chiesto al Giudice di Pace di Parte_1 SS l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. Rigettare la domanda proposta perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto. R.G. n. 639 del 2021- Pag. 4 di 19
b. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 29.03.2018, si è costituita in giudizio la educendo che: Controparte_2
- In via preliminare e pregiudiziale, evidenzia l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda dell'attore per come formulata nei confronti della deducente società, non essendo quest'ultima litisconsorte necessario nel giudizio che ci riguarda;
ed ancora è quanto mai certo che la non è passibile di Controparte_2 condanna per mala gestio, né è tenuta a risarcire il danno lamentato dall'attrice determinatosi a causa ed in conseguenza dell'incidente stradale in questione.
- La convenuta è la compagnia assicurativa che garantisce l'RCA dell'automezzo della
CP_1
- Ai sensi dell'art. 144 del c.d.a. emerge che il danneggiato, per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per cui v'è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno, nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile;
nel caso de quo l'odierna convenuta non è di certo la compagnia del presunto responsabile civile ( , per come indicato Parte_1 dall'attrice in citazione).
- Nella fattispecie in esame non può nemmeno trovare applicazione la procedura di indennizzo diretto. Nell'ambito del diritto delle assicurazioni italiano il risarcimento diretto talvolta indicato con la sigla CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) è la procedura di rimborso assicurativo che dall'1.02.2007 si applica in caso di incidente stradale: detta procedura consente ai danneggiati non responsabili o parzialmente responsabili di ottenere il risarcimento del danno direttamente dal proprio assicuratore, come previsto dal d. lgs. 209/2005.
- È possibile usufruirne solo quando si è assicurati con una compagnia aderente alla CARD che ha cioè istituito uno specifico ufficio SARC (Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni) per la gestione dei rapporti relativi alla CARD tra le compagnie consorziate. Tale ufficio gestisce anche i rapporti che discendono da altri accordi RCA, quali la Convenzione Terzi Trasportati e la convenzione per la gestione dei sinistri definiti “catastrofici”.
- Detta procedura ha limitazioni in ordine alla sua applicabilità e in determinati casi non opera, ossia per:
1. Incidente avvenuto all'estero;
2. Incidente che coinvolge un veicolo estero o un veicolo assicurato con una compagnia estera;
3. Incidente con più di due veicoli;
4. Incidente che coinvolge un ciclomotore che non sia munito della cosiddetta nuova targa ai sensi del D.P.R. 153/2006; 5. Danni gravi alla persona del conducente, ovvero una lesione con danno biologico (invalidità permanente) afferente un danno macropermanente, e dunque al di fuori della speciale tabella per lesioni da 1 a 9% I.P. sorta a seguito della L. 57/2001; 6. Tutti i casi di cosiddetto “mancato urto”, ossia quando i veicoli o le loro parti integranti non sono venuti a contatto;
7. Incidente con macchine agricole o veicoli speciali.
- In tali ipotesi il danneggiato deve rivolgersi alla compagnia del civilmente responsabile secondo la procedura tradizionale prevista dal d. lgs. 209/2005.
- Di conseguenza, la on è legittimata passiva nel Controparte_2 giudizio de quo e si chiede autorizzazione a precisare le conclusioni sul punto.
- Nel merito si contesta in toto la domanda formulata dalla nei CP_1 confronti della convenuta società in quanto infondata in fatto e in diritto.
- La condotta nella gestione del danno liquidato alla di Parte_1
SS da parte di non è passibile di mala Controparte_2 gestio per come riferito dall'attrice. R.G. n. 639 del 2021- Pag. 5 di 19
- Il sinistro è stato gestito con correttezza e lealtà da parte dell'assicuratore che, ricevuta la richiesta risarcitoria, ha proceduto ad aprire il sinistro e istruire la posizione della
. All'esito degli accertamenti espletati, tenendo in Parte_1 considerazione la documentazione fornita dal proprio assicurato, CP_1 l'assicuratore è giunto alla conclusione di liquidare il danno materiale subito dalla ditta. Part
- In merito ci si riporta alla perizia tecnica, nonché agli allegati fotografici della Perizia e Ingegneria in cui si legge: “(…) Causa e dinamica del Sinistro. Nella richiesta di risarcimento danni trasmessa dall'avv. Alessandra Macrì, per conto del Sig.
terzo danneggiato, veniva evidenziato che: in data 2.05.2017, a Parte_1 SS LA (CS) (…) l'autocarro targato (…) urtava la tenda frangisole del negozio di proprietà (…) ancorata alla facciata del fabbricato, provocando la rottura della tenda stessa, oltre a causare danni alla facciata ed all'impianto elettrico. (…) l'avv. Macrì evidenziava (..) per colpa del Sig. conducente Parte_2 dell'autocarro (…)”.
- Il danno è stato stimato in € 2.700,00 oltre € 400,00 per spese legali.
- Nella parte riservata alle note e riserve si legge: “L'accertamento condotto presso il teatro del sinistro ha evidenziato come l'autocarro, appartenente alla società CP_1
con alla guida il dipendente, Sig. , nello svolgere la quotidiana
[...] Parte_2 attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, impattava con il mezzo contro l'ampia tenda (…), danneggiandola immediatamente. Questi i fatti che entrambe le parti confermano, sebbene la Società assicurata, a sua volta, denunci il non corretto posizionamento della tenda e soprattutto la mancanza di autorizzazione, necessaria all'occupazione del suolo pubblico, da parte dell'amministrazione Comunale di SS. Invero la tenda oggetto di danneggiamento insiste da diverso tempo nella posizione in cui si trovava all'epoca dei fatti;
lo stesso Sig. evidenzia nella sua Pt_2 dichiarazione rilasciata alla circa l'accaduto (…); Le foto ricavata CP_1 dall'applicativo Google Maps, ritraggono il teatro del sinistro e confermano come già nel lontano 2009 la tenda fosse allocata nella medesima posizione e pertanto non è ipotizzabile che l'autista non ne fosse a conoscenza. (…) la manovra effettuata dal Sig. durante la raccolta dei rifiuti di giorno 2 maggio 2017, ogni volta conclusasi Pt_2 con successo, non sia andata a buon fine, determinando il danneggiamento della tenda. (…)”.
- È certo che la convenuta si sia comportata con correttezza e lealtà nei confronti di ciascuno dei danneggiati (oggi controparti) e, di conseguenza, nessuna condanna per mala gestio della lite può essere irrogata in capo alla stessa;
nessun ritardo dell'assicuratore della RCA nell'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato e/o assicurato può ravvisarsi al caso di specie.
- Se è vero che l'accertamento della dinamica di un sinistro e dell'efficienza causale di ciascuna colpa è rimesso al giudice di merito, è altrettanto vero che i fatti posti alla base della domanda devono essere sorretti da adeguata motivazione, nonché dettagliata e precisa esposizione, mancante nell'atto introduttivo del giudizio.
- Allo stato non c'è alcun elemento probatorio che supporti la pretesa della CP_1 per come formulata nei confronti della convenuta.
[...]
- In ordine al quantum debeatur si contestano i danni lamentati per come quantificati e richiesti da parte attrice in quanto eccessivi, pretestuosi e pertanto non condivisibili, poiché svincolati da qualsiasi criterio logico giuridico. Tanto premesso, la ha chiesto al Giudice di Pace di Controparte_2 SS l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. Preliminarmente e pregiudizialmente dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda della proposta nei confronti CP_1 di Controparte_2 R.G. n. 639 del 2021- Pag. 6 di 19
b. Nel merito rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
c. Con vittoria di spese e competenze di lite. Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di 5 testimoni e l'espletamento di CTU tecnica, con la sentenza n. 310/2020 resa in data 20.10.2020 e depositata in Cancelleria in pari data nell'ambito del procedimento iscritto al n. 383/18 R.G. il Giudice di Pace di SS, in accoglimento della domanda attorea ha così stabilito: “accoglie la domanda nella misura del 50% e, per l'effetto, condanna la ditta , in persona dell'omonimo titolare, al pagamento Parte_1 in favore della società attrice della somma di € 1.140,00 per danni al camion tg. AS 839 PJ di sua proprietà, oltre interessi legali dal dì del sinistro;
rigetta la domanda nei confronti dell' CP_3
, in persona del l.r.p.t. Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti e
[...] quelle di CTU restano a carico della società attrice e, per la ditta convenuta , Parte_1 dello Stato essendo la stessa ammessa al patrocinio a spese di quest'ultimo, nella misura pari alla metà”.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 9.03.2021 l'appellante ha proposto appello avverso la prefata Parte_1 sentenza, per i seguenti motivi:
- Ripercorsi i fatti di causa del giudizio di primo grado, con il primo motivo d'appello si deduce l'errata valutazione dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto nel caso di specie, non vi sono i presupposti per ricondurre la fattispecie in esame nell'alveo di detta responsabilità poiché la presunzione di colpa stabilita nella suddetta normativa è ampiamente superata dalla colpa del danneggiato, idonea ad interrompere da sola il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia e il danno;
- Anzitutto, si evidenzia l'inattendibilità di quanto riferito dal teste avendo questi Pt_2 un interesse diretto nel processo poiché è proprio colui che guidava il camion della CP_1 il giorno del sinistro ed è soprattutto colui sul quale è ricaduta la responsabilità dei danni causati, anche perché, proprio a causa della sua condotta negligente ed imprudente, la compagnia assicuratrice della la ha liquidato il danno al con CP_1 CP_3 Pt_1 conseguente aggravio per la del malus nella polizza. CP_1
- È ovvio che i fatti di causa sono stati ingigantiti dal per discolparsi dell'accaduto, Pt_2 avendo già subito per il sinistro per cui è causa, la società per cui lavora, un CP_1 aggravio del malus nella polizza.
- Anche ove si volesse ritenere l'attendibilità del teste non si può applicare la Pt_2 responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. poiché la colpa del danneggiato e la sua consapevole e volontaria esposizione al pericolo è lapalissiana nel caso di specie, poiché è ampiamente emersa dalla prova testimoniale dello stesso conducente del camion sig. Parte_2 che lo stesso avesse perfettamente contezza dei luoghi, raccogliendo quotidianamente i rifiuti per conto dell'azienda sempre nelle stesse vie, tra cui quella di causa per come emerso all'udienza dell'1.07.2019.
- dalle risposte rese dal teste in relazione alle circostanze n. 3, 4, e alle domande formulate dall'avv. Pacenza, emerge chiaramente la consapevolezza del sig. sullo stato dei Pt_2 luoghi e di come i cassonetti fossero posizionati distanti dall'esercizio commerciale del
Pt_1
- È inoltre emersa la sua colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia, avendo egli dichiarato
“preciso che dopo aver raccolto i cartoni, quel giorno, sono risalito sul camion e non ho fatto nessuna manovra, sono ripartito direttamente ed ho impattato poco poco, all'angolo della tenda”. Per sua stessa ammissione, il teste è ripartito direttamente dopo la raccolta dei rifiuti senza effettuare alcuna manovra, che forse in quella circostanza poteva essere utile a non provocare i danni per cui è causa. R.G. n. 639 del 2021- Pag. 7 di 19
- Il sig. avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza, per come Pt_2 emerso anche dall'escussione testimoniale dei testi , figlio del convenuto Testimone_1
, sia del teste , vigile urbano. Parte_1 Testimone_2
- È, dunque, palese che se solo il avesse fatto le manovre opportune - ma anche una Pt_2 sola - di certo il danno si sarebbe evitato, anche perché se questa tenda fosse stata davvero di intralcio certamente il sarebbe venuto a conoscenza di altri sinistri provocati dalla Pt_1 tenda parasole del suo negozio, posto in pieno centro e tra l'altro situato in luogo molto frequentato nonché soggetto a notevole traffico stradale specie nelle ore di punta, cosi come ne sarebbe stato a conoscenza il , vigile urbano, proprio in virtù del fatto che Testimone_2 il negozio in questione è situato a circa 30 mt dal comando dei vigili urbani.
- Un ulteriore aspetto fondamentale e non tenuto in considerazione dal giudice di primo grado è la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal Geom. in cui, al quesito Persona_1 concernente l'accertamento della dinamica dell'incidente e il nesso di causalità tra la collocazione della tenda in loco e la condotta del conducente e l'evento, si legge testualmente che: “Letti i fascicoli depositati ed il verbale di udienza, considerando che da rilievi effettuati, per come meglio riportato graficamente(cfr. allegato n.4) , la larghezza di percorrenza stradale risulta essere variabile in tutto il corso, poiché non c'è linearità con i fabbricati, essendo in centro mt 6.32, considerando che la tenda ombreggiante è posizionata ad un'altezza accettabile di mt 2,40 ( l'art. 57 del R.E.U., impone l'altezza minima a mt. 2,20) e la sua massima estensione misura mt 2.00 per cui restano 4,20 mt di carreggiata libera. Da precisare che essendo una via pubbica principale, ad un unico senso di marcia, quindi trafficata regolarmente e insistentemente da autovetture, da mezzi pesanti tra cui (pullman, camion, furgoni etc.) la tenda è ben visibile e certamente può essere evitata”.
- Ed infatti, la tenda era ben visibile e poteva essere evitata con la buona diligenza del conducente del camion . Questi, dopo aver stazionato nei pressi dei Parte_2 cassonetti ed aver eseguito la raccolta dei rifiuti posti nel tratto adiacente dell'area prospiciente il negozio, al momento di ripartire andava ad urtare la tenda, visibile, frangisole del negozio, causando danni al telone e telaio che ne richiedevano la completa sostituzione, con danni anche all'edificio in corrispondenza degli ancoraggi del telaio e dell'impianto elettrico di illuminazione (apposto anche sulla facciata esterna).
- Inoltre, considerato che l'urto avveniva solo al momento di ripartire e tra l'altro avverso una tenda del tutto visibile, appare evidente, alla luce di quanto emerso nel giudizio di primo grado, come nella circostanza de quo, il conducente non abbia tenuto un Pt_2 comportamento corrispondente alla comune diligenza, che si richiede a qualsiasi conducente di un mezzo come quello nel caso de quo.
- Ciò è avallato anche nelle controdeduzioni del Geom. alla nota dell'avv. Persona_1 Iannini del 18.02.2019 in cui ha chiarito che “Detto ciò, tenendo conto del percorso viario che un qualsiasi veicolo deve obbligatoriamente fare per poter attraversare detta strada mantenendo un percorso lineare in una corsia di marcia larga mt, 3,70, è ben chiaro che, dove la carreggiata si allarga non vi è altro che spazi di risulta come nel caso dell'alloggiamento degli stessi cassonetti e che, qual ora questi spazi venissero utilizzati come sosta risulta necessario effettuate manovre per immettersi lungo il tratto viario. In riferimento alla dinamica dell'incidente ed il nesso di casualità tra la collocazione della tenda in loco e la condotta del conducente e l'evento posso affermare che la condotta del conducente può essere riconosciuta come causa dell'evento verificatosi. Nel caso specifico, come meglio sopra descritto è plausibile ritenere che una condotta del conducente maggiormente improntata alla generale regola della prudenza, come principio della circolazione, avrebbe scongiurato il verificarsi dell'accaduto”.
- Il giudice di prime cure ha quindi conferito una CTU per avere contezza sui luoghi di causa e poi l'ha disattesa senza fornire alcuna motivazione sul suo convincimento e sulle risultanze del CTU che si esprime sulla esclusiva responsabilità del conducente. R.G. n. 639 del 2021- Pag. 8 di 19
- Con il secondo motivo d'appello si deduce l'errata valutazione dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2043 c.c.
- Sul punto in particolare, la tenda parasole dell'esercizio commerciale è stata ritenuta Pt_1 erroneamente abusiva dal giudice di primo grado e pertanto costitutiva dell'ipotetico illecito in questione;
- L'art. 57 del Regolamento Edilizio Urbano del Comune di SS, pubblicato sul B.U.R.C. il 18.11.2004 SETTORE ” dispone che “tali tende di norma Parte_4 sono vietate nelle strade prive di marciapiede a meno che non siano ad esclusivo uso pedonale o lo consente la particolare conformazione della viabilità”;
- In proposito il CTU ha chiarito nelle controdeduzioni che “Si specifica inoltre, che il Regolamento Edilizio Urbano del Comune di SS viene adottato dall'anno 2004 come riportato nella pagina n. 1 dello stesso che cita: ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 46 DEL 20.06.2003 APPROVATO CON DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE “ ” N. 17495 DEL 26.10.2004 Controparte_4 PUBBLICATO SUL B.U.R.C. IL 18.11.2004 SETTORE “ ”; Parte_4 Tenendo conto della dichiarazione fatta dal Sig. sulla presenza della tenda da oltre Pt_1 venti anni, periodo antecedente all'adozione del R.E.U., non vi era quindi l'obbligo di presentare richieste di autorizzazioni”;
- Tale regolamento è in atti sin dal 2004, ossia in periodo ampiamente successivo alla collocazione della tenda dell'attività commerciale, che è situata dal luogo del sinistro da oltre 20 anni e certamente non può essere considerato un illecito anche tenendo in considerazione il Decreto Ministeriale delle Infrastrutture del 2.03.2018 che indica le principali opere realizzabili in regime di attività edilizia libera per le quali non è richiesta alcuna abilitazione amministrativa e che dispone che non è necessario alcun titolo edilizio per l'installazione, la riparazione, la sostituzione o il rinnovamento di tende da sole;
- La tenda da sole non realizza infatti una copertura e una chiusura perimetrale fissa, stabile e permanente ma è retrattile;
manca, dunque, uno spazio stabilmente chiuso che crea nuovo volume o superficie.
- Inoltre, anche ove si volesse ritenere l'installazione della suddetta tenda parasole come un illecito, al fine di ricondurre una fattispecie nella tutela di cui all'art. 2043 c.c., occorre che colui che agisce in giudizio dimostri non solo l'esistenza del danno e il suo esatto ammontare, ma anche la riconducibilità dell'evento ad una condotta imputabile al soggetto contro il quale si agisce, ossia il nesso causale secondo la teoria della causalità materiale – per individuare quale tra le azioni sia causa dell'evento ai sensi dell'art. 40 c.p. – e la teoria della causalità adeguata.
- Nel caso di specie non sono condivisibili le valutazioni del giudice di primo grado in tema di onere della prova e di esistenza del nesso di causalità perché il danneggiato non ha provato il nesso causale che correli eziologicamente il danno alla condotta dell'agente, nonché la specifica dimostrazione della sussistenza del dolo o della colpa grave in capo a questi.
- Al contrario, emerge dalle prove testi e dalla CTU che il sinistro poteva essere evitato utilizzando l'ordinaria diligenza in quanto la tenda non costituisce intralcio alla circolazione.
- Il negozio di proprietà del sig. non sfocia del tutto sulla strada ma è situato in una Pt_1 posizione internata rispetto alla fascia di percorrenza stradale, per cui è assolutamente evidente come la tenda, non solo, non arreca alcun intralcio alla strada ma, non arreca alcun tipo di intralcio e/o disagio alla circolazione stradale ivi compreso i mezzi pesanti, ma come non arreca intralcio nemmeno nella raccolta dei rifiuti, che avvengono quotidianamente – anche due volte al giorno-, essendo questo un unico ed isolato caso.
- Nel punto in cui c'è la tenda, trattandosi di via pubblica principale, vi transitano normalmente mezzi pesanti, tra cui i pullman della I.A.S. s.r.l. e mai nessuno ha lamentato disagi per la circolazione.
- Come chiarito dal CTU nelle sue controdeduzioni, è del tutto assente il nesso causale. R.G. n. 639 del 2021- Pag. 9 di 19
- Manca inoltre la prova della colpevolezza intesa come dolo o colpa, il cui onere probatorio è posto a carico del danneggiato e che, nella specie non è sussistente alla luce di quanto appurato dal CTU poiché il sig. ha installato questa tenda parasole da oltre un Pt_1 ventennio, quindi da un periodo ampiamente precedente al regolamento comunale, che non necessitava di autorizzazione. Tanto premesso, la ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. In via preliminare, sospendere l'immediata esecutività della sentenza di primo grado n. 310/2020 del Giudice di Pace di SS ex. art. 283 c.p.c.. b. Nel merito, accogliere l'appello proposto e riformare la parziale sentenza impugnata n.310/2020 del Giudice di Pace di SS e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente della sig. . CP_1 Parte_2 c. Con vittoria di spese e competenze di lite del giudizio da porsi a carico dell'Erario avendo la parte richiesto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 26.05.2021 si è costituita in giudizio deducendo che: CP_1
- Le domande avverse devono essere integralmente rigettate e, in via d'appello incidentale, si chiede sia il riconoscimento della responsabilità della Controparte_2 a titolo di mala gestio della lite per aver liquidato il danno lamentato dal sig.
[...] Pt_1 senza i preventivi accertamenti di rito, pur avendo acquisito dalla la CP_1 dichiarazione del Comune di SS che attesta di non aver rilasciato al alcuna Pt_1 autorizzazione alla istallazione della tenda parasole, sia il riconoscimento delle spese di lite del giudizio di primo grado poiché erroneamente compensate.
- L'appello proposto è infondato e si risolve in una mera critica di parte alle risultanze istruttorie e ai dettami di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. applicati dal giudice di primo grado per la definizione del giudizio, senza alcun elemento sostanziale, tecnico o giuridico a fondamento della pretesa e non dimostrata responsabilità esclusiva del sinistro in capo all'autista della ditta CP_1
- Si contesta il primo motivo di gravame in quanto il ragionamento dell'appellante è in contrasto con la realtà fattiva e con i dettami di cui all'art. 2051 c.c.. Nel caso in esame il danneggiato ha assolto all'onere della prova su di lui gravante: basta leggere le CP_1 dichiarazioni del teste (figlio dell'attore) per ritenere l'esistenza del nesso Testimone_1 causale tra il danno e l'evento, lo stesso ha riferito che “la strada su cui insiste il negozio del è stretta e la distanza tra gli stessi e il punto in cui sono posizionati i cassonetti non è Pt_1 molta”; ancora che “la Via Garibaldi non ha marciapiedi e l 'attività del ricade sulla Pt_1 Via pubblica e quando la tenda parasole è abbassata costituisce intralcio alla circolazione stradale tant'è che spesso gli erogatori del servizio sono costretti a scendere dal camion a chiudere la tenda e procedere alla raccolta”. Il ragionamento del giudice di primo grado è condivisibile in quanto la responsabilità si fonda non su un comportamento o su un'attività del custode ma sul rapporto di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa, con il limite del caso fortuito. Nel caso che ci impegna l 'attore ha assolto all'onere della prova su di lui gravante mentre il convenuto non ha provato alcuna causa scriminante ergo, la ricostruzione del Giudice di primo grado è corretta e la sentenza va confermata.
- In relazione al secondo motivo di gravame il giudice di pace ha correttamente valutato doloso/colposo il fatto del di aver installato una tenda abusiva e che tale fatto ha Pt_1 cagionato un danno alla che, per contro, secondo l'art. 2043 c.c. ha dato CP_1 prova dell'evento dannoso e del nesso causale tra il fatto e l'evento e il suo diritto al risarcimento. Al contrario non ha provato la sussistenza di fatti impeditivi della Pt_1 propria responsabilità. Pertanto, la sentenza va sul punto confermata.
- Quanto poi alla corresponsabilità del per avere l'appellante dedotto un suo Pt_2 interesse nella causa essendo conducente del camion al momento del sinistro, l'assunto è fuorviante. Peraltro, seguendo tale ragionamento anche il teste , figlio del Testimone_1 R.G. n. 639 del 2021- Pag. 10 di 19
, sarebbe inattendibile, avendo anche questi un evidente interesse a Parte_1 giustificare ed avallare la condotta del padre che sapeva che la tenda costituiva intralcio alla circolazione stradale e che lo stesso più volte gli aveva chiesto di rimuoverla senza Pt_2 esito e che era anzi costretto a scendere dal camion e chiudere la tenda parasole e poi effettuare la raccolta dei cartoni.
- Il teste ha tenuto una condotta di guida diligente, improntato alle regole di Pt_2 correttezza del codice della strada e non è stata fornita alcuna prova che lo stesso abbia effettuato una manovra “improvvida in presenza di un ostacolo” ovvero che non abbia usato le dovute accortezze per evitare il danno e che non ha effettuato le manovre più opportune. Non può, dunque, attribuirsi allo stesso un concorso di colpa nella causazione del sinistro. Sul punto la sentenza è errata e va riformata.
- Quanto, poi, alle risultanze della CTU, il consulente ha accertato e confermato che dai documenti acquisiti presso la sede comunale non vi è nessuna autorizzazione rilasciata dalla P.A. alla ditta in merito alla collocazione della tenda aggettante. Secondo il Parte_1 REU del Comune, ai sensi dell'art. 57, tale tipologia di tenda è espressamente vietata nelle strade prive di marciapiede, come nel caso di specie.
- Peraltro, da un attento esame dell'elaborato peritale, emerge che non è stata accertata la condotta del conducente in relazione all'evento ed alla presenza della tenda aggettante, come richiesto espressamente dal giudice di primo grado nel terzo quesito;
il CTU afferma che la strada de quo ha sempre larghezza inferiore a 6,32 metri, ma questo non corrisponde al vero, in quanto la strada è larga 7,92 metri circa e che nel punto in cui è collocata la tenda si crea un restringimento della carreggiata di 1,60 metri che, sommata all'eventuale apertura della tenda diventa di 3,60 metri. Ciò determina un restringimento della carreggiata di oltre il 40%.
- Inoltre, dalle foto allegate alla consulenza tecnica si evince la presenza di altri esercizi commerciali soggetti ad operazioni di carico e scarico merci, nonché di auto parcheggiate sulla stessa carreggiata;
è quindi impossibile effettuare operazioni di carico e scarico dei cassonetti dei rifiuti solidi urbani.
- Ne consegue che, correttamente, il giudice di pace ha ritenuto superate le risultanze della CTU superate dalla circostanza incontestata ed incontestabile della abusività della tenda parasole poiché è fatto divieto di occupare suolo pubblico senza autorizzazione e senza rispettare il regolamento comunale. L'occupazione abusiva ha legittimato la richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato come fatto illecito ex art. 2043 c.c., danno che lo stesso ha dimostrato nel corso del giudizio.
- Con il primo motivo di gravame incidentale si contesta la mancata condanna della
[...]
e di alla rifusione delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite, che sono state compensate. Ciò viola il principio della soccombenza, almeno in via parziale, che ha caratterizzato il giudizio di primo grado. La decisione del primo giudice viola il testo novellato degli artt. 91,92 e 96 c.p.c.. Nel caso di specie appare infatti opportuna una condanna delle parti alla rifusione delle spese di lite in ossequio al principio della soccombenza, ovvero, in subordine, limitandone la compensazione in una percentuale coerente con le risultanze processuali. La sentenza deve pertanto essere riformata sul punto.
- Con il secondo motivo di gravame si deduce il mancato riconoscimento della mala gestio dell'assicuratore, avendo questi violato i propri obblighi ponendo in essere un inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dal contratto di polizza assicurativa. La sua mala gestio consiste nell'aver liquidato interamente il danno lamentato dal in maniera Pt_1 frettolosa e superficiale senza i preventivi e necessari accertamento di rito, anche tenuto conto della denuncia cautelativa e della documentazione fornita da CP_1
- Sul punto il giudice di pace si è limitato a rigettare la domanda nei confronti di
[...] ritenendola infondata ma tale decisione è errata ed in violazione Controparte_2 delle norme del codice di rito in tema di onere probatorio, posto che l'attrice in primo grado R.G. n. 639 del 2021- Pag. 11 di 19
ha dimostrato con il teste che se la compagnia avesse preso in considerazione la Tes_3 documentazione fornita, non avrebbe risarcito il danno subito da una tenda installata abusivamente e liquidato interamente il danno in favore della . Di contro, Parte_1 l'assicuratore avrebbe dovuto aspettare l'esito del giudizio e poi liquidare la percentuale di danno riconosciuta in base alla corresponsabilità. Da ciò deriva un atteggiamento contrario agli obblighi e ai doveri di legge da cui è derivato un danno economico per la CP_1 consentito nell'aggravio del malus nella polizza e nel mancato risarcimento del danno materiale al proprio mezzo.
- È da ultimo infondata la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c. stante l'assenza dei requisiti richiesti dalla norma, ossia il fumus boni iuris e il periculum in mora, non avendo l'appellante provato il grave pregiudizio che subirebbe dall'esecuzione della sentenza, anche in maniera generica. Considerato, poi, che il debitore ha messo in atto una condotta di “rifiuto o mancata accettazione delle richieste formali ed informali di adempimento” che è culminata nella proposizione dell'appello e che fa presagire una chiara volontà di non adempiere, si chiede il rigetto della richiesta. Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale di: CP_1 a. Rigettare ovvero dichiarare inammissibili con la migliore formula le domande avanzate dall'appellante con l'atto di citazione in appello. b. Rigettare la richiesta di sospensione della esecutività del titolo atteso che la stessa appare infondata, non provata e comunque temeraria. c. In ogni caso, in via di 1° motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 310/2020 del 20/10/2020 emessa dal G.d.P. di SS, e condannare l 'appellante, in solido, alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado, oltre il rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, in favore della con CP_1 distrazione ex art. 93 c.p.c., giusta nota spese che si allega ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. d. Altresì, in via di 2° motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 310/2020 del 20/10/2020 emessa dal G.d.P. di SS e condannare la
[...] l risarcimento dei danni in favore della a Controparte_2 CP_1 titolo di mala gestio della lite per avere liquidato il danno lamentato dal sig. in Pt_1 maniera frettolosa e superficiale senza i preventivi e necessari accertamenti di rito, soprattutto alla luce della documentazione fornita dalla (nella specie CP_1 dichiarazione del Responsabile del Comune di SS che attesta di non aver rilasciato al alcuna autorizzazione alla istallazione della tenda parasole) e per l'effetto, Pt_1 condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti dal mezzo di proprietà della ome sopra quantificati, ovvero nella somma maggiore o minore che CP_1 verrà accertata in corso di causa. e. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 27.09.2021 si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_2
- Sono infondati sia l'appello proposto in via principale, sia quello incidentale.
- In primo luogo, si eccepisce l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. di entrambe le impugnazioni per difetto di specificità, mancando di rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pronuncia del Giudice di primo grado e constando di motivazioni generiche e/o astratte che non riguardano il caso concreto;
- Inoltre, si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto in entrambi gli appelli, in quanto il giudice di primo grado ha affrontato le domande e le difese proposte dalle parti, valutato ed esaminato le risultanze istruttorie del giudizio e deciso sulle domande proposte. La pronuncia non è errata, in quanto il giudice ha accolto la domanda correttamente nella misura del 50% spiegando le ragioni della sua decisione ed evidenziando R.G. n. 639 del 2021- Pag. 12 di 19
che la ditta , installando una tenda parasole a protezione della sua attività Parte_1 senza autorizzazione comunale, era da ritenersi responsabile dei danni derivati al camion della in concorso con la medesima ai sensi dell'art. 1227 c.c.; CP_1
- Inoltre, correttamente e giustamente, richiamando la normativa del codice della strada ha evidenziato che la condotta di guida del conducente del camion della nel caso di CP_1 specie, non è stata improntata al rispetto delle regole di prudenza, diligenza, perizia, né a quelle specifiche imposte dal codice della strada, ravvisando una corresponsabilità dello stesso, nell'occorso, pari al 50%;
- Altresì corretta è la statuizione adottata nei confronti della comparente di rigetto della domanda, avendo il giudice di pace evidenziato la non applicabilità al caso di specie della procedura di indennizzo diretto, atteso il mancato scontro tra due veicoli;
- Ed ancora ha correttamente evidenziato quanto sancito dalla normativa vigente che regola la materia della mala gestio.
- È dunque corretto e giusto quanto disposto nel
PQM
e la decisione sulle spese di lite.
- In ogni caso si deduce che la condotta dell'assicurazione nella gestione del danno liquidato alla ditta non è passibile di mala gestio, essendo stato gestito con correttezza e lealtà da parte della che, ricevuta la denuncia di sinistro e/o Controparte_2 la richiesta risarcitoria ha aperto il sinistro e istruito la posizione della ditta. All'esito degli accertamenti espletati, in considerazione della documentazione fornita dall'assicurato l'assicuratore è giunto alla conclusione di liquidare il danno materiale CP_1 subito dalla ditta.
- A sostegno di quanto dedotto ci si riporta alla perizia tecnica della Sap Perizia e Ingegneria prodotta in primo grado in cui si legge: “(....) Causa e dinamica del Sinistro. Nella richiesta di risarcimento danni trasmessa dall'avv. Alessandra Macrì, per conto del Sig. Parte_1
terzo danneggiato, veniva evidenziato che: in data 2.05.2017, a SS LA
[...] (CS) (...) l'autocarro targato (...) urtava la tenda frangisole del negozio di proprietà (...) ancorata alla facciata del fabbricato, provocando la rottura della tenda stessa, oltre a causare danni alla facciata ed all'impianto elettrico. (....) L'avv. Macrì evidenziava (..) per colpa del Sig. ., conducente dell'autocarro (...)”, stimando il danno in € Parte_2 2.700,00 ed € 400,00 per spese legali. Inoltre, nella parte riservata alle note e riserve si legge: "L'accertamento condotto presso il teatro del sinistro ha evidenziato come l'autocarro, appartenente alla con alla guida il dipendente, Sig. Controparte_5
, nello svolgere la quotidiana attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti Parte_2 urbani, impattava con il mezzo contro l'ampia tenda (...), danneggiandola immediatamente. Questi i fatti che entrambe le parti confermano, sebbene la Società assicurata, a sua volta, denunci il non corretto posizionamento della tenda e soprattutto la mancanza di autorizzazione, necessaria all'occupazione del suolo pubblico, da parte dell'amministrazione Comunale di SS. Invero la tenda oggetto di danneggiamento insiste da diverso tempo nella posizione in cui si trovava all'epoca dei fatti;
lo stesso Sig. evidenzia nella sua dichiarazione rilasciata alla circa l'accaduto (...); Le Pt_2 CP_1 foto ricavata dall'applicativo Google Maps, ritraggono il teatro del sinistro e confermano come già nel lontano 2009la tenda fosse allocata nella medesima posizione e pertanto non è ipotizzabile che l'autista non ne fosse a conoscenza. (...) la manovra effettuata dal Sig. durante la raccolta dei rifiuti di giorno 2 maggio 2017, ogni volta conclusasi con Pt_2 successo, non sia andata a buon fine, determinando il danneggiamento della tenda. (...)".
- È dunque certo che l'appellata si sia comportata con correttezza e lealtà nei confronti di ciascuno dei danneggiati e di conseguenza nessuna condanna per mala gestio e/o risarcimento del danno può essere a questa imputata.
- Inoltre, non c'è stato alcun ritardo dell'assicuratore della RCA nell'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato. R.G. n. 639 del 2021- Pag. 13 di 19
- Peraltro, nonostante l'accertamento della dinamica del sinistro e le relative responsabilità sia rimessa al giudice, i fatti posti a fondamento della domanda devono essere sorretti da adeguata motivazione, da un'esposizione dettagliata e precisa esente da vizi di logica e di diritto, elementi questi che, sebbene necessari, sono assenti nell'atto introduttivo del giudizio.
- In virtù di quanto sopra dedotto, che nessun motivo di gravame, ex adverso sollevato, può trovare accoglimento nel presente giudizio e la pronuncia resa in primo grado deve essere ritenersi corretta e adeguata, non viziata né da nullità, né da violazione di requisiti di legge, né tanto meno da assenza di motivazione.
- Il giudice ha ben interpretato le risultanze probatorie del procedimento in parola, valutando nella sua interezza, sia l'attività istruttoria espletata in corso di causa, sia la documentazione prodotta dalle parti costituite. Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale di: Controparte_2 a. Dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto il proposto gravame e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. b. Con vittoria di spese e competenze di lite. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento iscritto al n. 383/2018 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di SS, rinvenuto all'esito delle disposte ricerche ad opera della Cancelleria come da attestazione del 16.07.2024 ed in seguito ai disposti rinvii, all'ultima udienza del 26.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte tempestivamente depositate dalle parti, ove le stesse hanno precisato le proprie conclusioni come da atti, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
3. Ammissibilità degli appelli proposti. L'appello principale e quello proposto in via incidentale da rispettano le CP_1 indicazioni contenute nell'art. 342 c.p.c., perché sono motivati e recano l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Del resto l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
4. L'appello e il giudicato interno. 4.1. Si premette, poi, che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sent. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. 4.2. Sotto altro profilo, il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, R.G. n. 639 del 2021- Pag. 14 di 19
anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio (v. Cass. Civ. n. 8604 del 2017; Cass. Civ. n. 1377 del 2016).
5. Fondatezza dell'appello proposto in via principale. L'appello proposto in via principale è fondato e deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza gravata e conseguente rigetto della domanda esperita dalla parte attrice – odierna appellata ed appellante in via incidentale – in primo grado. Invero, alla luce della qualificazione della domanda operata dal giudice di prime cure e della motivazione indubbiamente discutibile, vanno prima di tutto esposti i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia, tenuto conto dell'opera di sistemazione organica compiuta recentemente dalla Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 20943 del 2022; da ultimo, Cass. Civ. n. 11152 del 2023 e Cass. Civ. n. 2376 del 2024). La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. La disposizione codicistica ruota intorno a due presupposti: il primo, la riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. Il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia un fatto - impeditivo del diritto al risarcimento - che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. In altre parole, un fatto naturale o del terzo connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi in senso oggettivo e secondo regolarità causale, senza che abbia rilievo la diligenza del custode (v. Cass. Sez. Unite n. 20943 del 2022; Cass. Civ. n. 19960 del 2023; Cass. civ. n. 12943 del 2024). Tanto premesso sulla natura di questa forma di responsabilità extracontrattuale e sui suoi presupposti, vanno svolte le seguenti precisazioni su alcuni elementi.
I. Onere della prova a. La norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa peraltro il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno tale per cui l'evento di danno atto a fondare la responsabilità del custode origini, secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante, dalla cosa custodita. Tuttavia, al fine di accertare il nesso di causa tra i vari fattori che hanno determinato l'evento hic et nunc storicamente realizzatosi, è necessario scandagliare – nel susseguirsi anche diacronico delle circostanze – il ruolo assunto dalla cosa nella sequenza causale alla luce delle peculiarità concrete e, quindi, da un lato, la partecipazione della res in custodia alla produzione materiale dell'evento dannoso (a partire dai casi in cui la cosa è del tutto inerte, nei quali cioè l'interazione del danneggiato è indispensabile per la verificazione dell'evento, sino alle vicende in cui il ruolo della cosa è preponderante o esclusivo, nei quali cioè l'apporto concausale della condotta dell'uomo è persino assente), e, dall'altro lato, le connotazioni intrinseche della res custodita, cioè della sua idoneità a cagionare situazioni di probabile danno (a partire dalle situazioni R.G. n. 639 del 2021- Pag. 15 di 19
in cui essa non presenta ex se rischi in ipotesi di interazione con l'uomo, via via fino a quelle in cui il funzionamento o il modo stesso della cosa naturaliter comporti il rischio o la ragionevole probabilità di conseguenze dannose per chi con la stessa entri in contratto) [v. sul punto in maniera precisa Cass. Civ. n.12943 del 2024]. Di qui – sempre ai fini del concreto accertamento causale – l'indugio della giurisprudenza ai fini della prova, quando l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa custodita, secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011; da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022). Nei casi in cui, invece, il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013). In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. civ., n. 2660 del 2013). Tutti i diversi orientamenti adottati, poi, nel corso del tempo dalla Suprema Corte incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 c.c.); è, infatti, indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale [così Cass. civ. n. 999 del 2014; Cass. civ. sez. III, n. 2660 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 6306 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 7125 del 2013; Cass. civ. (ord.), n. 5977 del 2012; Cass. civ., sez. III, n. 4231 del 2012; Cass. civ. (ord.), n. 11430 del 2011; Cass. civ. (ord.), n. 5910 del 2011; Cass. civ. n. 25105 del 2010; da ultimo, tra le tante Cass. civ. sez. VI n. 2118 del 2022]. La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della res non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno – quale ad esempio il comportamento dell'utente - la res individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della res non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione. Si tratta, a ben vedere, di criteri che orientano l'attività di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri. b.Quanto, invece, al rapporto custodiale, esso si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa (v. Cass. Civ. n. 2480 del 2018; Cass. Civ. n. 11152 del 2023).
II. Importanza della condotta colposa della vittima La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è, quindi, esclusa: a) dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (v. Cass. civ. n. 22898 del 2012) R.G. n. 639 del 2021- Pag. 16 di 19
b) o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (v. Cass. civ. n. 13681 del 2012); c) dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo e imprevedibile (v. Cass. civ. n. 21727 del 2012). d) del fatto colposo della vittima che, entrata in interazione con la res, esclude il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell'evento (cfr. Cass. Civ. n. 26258 del 2019, esclusa, nella specie, la responsabilità del per la caduta su una macchia scivolosa ben CP_6 visibile;
Cass. civ. n. 1310 del 2012, in relazione alla caduta su una griglia di raccolta di acque piovane;
Cass. civ. n. 32205 del 2021, in relazione alle buche;
Cass. civ. n. 11794 del 2022 in relazione agli avvallamenti;
Cass. Civ. n. 35991 del 2023 con specifico riferimento alle rampe). Sotto tale ultimo profilo, vale evidenziare che la condotta colposa, invero, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Inoltre, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto), tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente (in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.L'accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito” (cfr. Cass. civ. n. 2483 del 2018 e, in maniera esaustiva, Cass. Civ. n.858 del 2020; ma anche Cass. civ. n. 2481 del 2018; da ultimo Cass. civ. n. 11794 del 2022, nonché Cass. Civ. n. 19960 del 2023). Il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro della colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (oltre a Cass. Civ. n. 2376 del 2024, vedi anche Cass. Civ. n. 14228 del 2023). Sotto il profilo processuale, quindi, l'applicazione dell'art. 1227 c.1 c.c., ovvero il ricorrere di un fatto colposo del danneggiato (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma della norma citata) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi da cui esso sia ricavabile (v. Cass. Civ. n. 11258 del 2018; Cass. Civ. n. 19218 del 2018). E l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, inoltre, concreta un giudizio di fatto, in quanto tale sottratto al controllo di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. Civ. n. 842 del 2020). E, sempre in chiave sistematica, l'indugio sull'insieme dei fattori sopra evocati (res, caratteristiche della cosa, condotta umana, fattori naturali, intervento di un terzo) che tra loro interagiscono nella determinazione dell'evento, con l'approfondimento delle specifiche caratteristiche (anche di tempo e di luogo) emerse nel caso concreto, lungi dal mutare la natura della responsabilità oggettiva per innestarne profili colposi, rappresenta lo strumento indispensabile R.G. n. 639 del 2021- Pag. 17 di 19
proprio per una corretta analisi volta a ricostruire scientificamente e vagliare l'eziologia dell'evento, anche in una prospettiva di sviluppo diacronico dei singoli elementi.
6. Nel merito. a. In via assorbente, come correttamente sostenuto dalla parte appellante principale, è opportuno sottolineare che, pur ammettendo l'esistenza dell'evento dannoso lamentato, non vi è prova del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito” (accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ. n. 8935 del 2013; Cass. civ. n. 6101 del 2013; Cass. civ. n. 783 del 2013; sulla prova della causalità incombente sul danneggiato, da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022). b. Invero, ad una attenta analisi delle evidenze istruttorie, appare chiaro che l'evento dannoso subito dal veicolo di proprietà di sia stato cagionato esclusivamente dal CP_1 conducente dello stesso. Dalle risultanze istruttorie emerse è pacifico, infatti, che il veicolo, durante il servizio di raccolta dei rifiuti, abbia impattato la tenda sita dinanzi all'attività dell'odierno appellante. Se ne arguisce, quindi, che ad aver cagionato l'evento dannoso – nella successione diacronica dei vari fattori – non può che essere la condotta di guida del conducente del veicolo di proprietà di attesa la natura inerte della res in custodia. CP_1 Ne consegue che – come rilevato da parte appellante - l'evento dannoso lamentato non può dirsi connesso sotto il profilo causale al bene in custodia alla parte originaria convenuta. Né rileva l'esistenza o l'inesistenza di un provvedimento autorizzativo del Comune in ordine alla installazione della tenda. Il piano, infatti, non è quello dell'atto e del rapporto di carattere amministrativo, bensì quello fattuale dell'eziologia e dei fattori che hanno determinato l'evento. Tra essi certamente non può rientrare, in quanto antecedente estremamente remoto, quello della installazione della tenda in conformità o meno alla disciplina amministrativa, fatto (quello della esistenza della tenda) peraltro noto al conducente. Di contro, la distrazione o l'imprudenza del conducente del veicolo di proprietà di CP_1 risultano, nel caso concreto, di tale intensità nel dinamismo causale dell'evento, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione del danno. Infatti, l'applicazione al caso concreto dello specifico grado di diligenza richiesto dal generale principio di autoresponsabilità e di correttezza nell'uso del mezzo avrebbe dovuto consigliare al conducente del veicolo di percorrere il tratto stradale con la massima cautela e di effettuare le manovre necessarie con la massima accortezza, evitando di impattare res di terzi (v. testimonianza dello stesso che sostiene “sono risalito sul camion e non ho fatto Testimone_4 nessuna manovra sono ripartito direttamente ed ho impattato poco poco, all'angolo della tenda”), tenuto conto della situazione fattuale ben nota al conducente del veicolo di (v. CP_1 testimonianza dello stesso , che precisa che “con il sig. abbiamo sempre Parte_2 Pt_1 discusso di questo problema della tenda che crea intralcio ma lo stesso sino ad oggi non ha ritenuto opportuno di sostituirla o toglierla”).
La ampiezza della visuale e la visibilità della tenda (v. consulenza tecnica d'ufficio) importano la piena percepibilità del pericolo e, quindi, la prevedibilità del rischio – alla luce delle caratteristiche sopra esposte - ed evitabilità dello stesso da parte del conducente del veicolo di imponendo, ad esempio, di procedere con la massima cautela nell'attività di raccolta rifiuti CP_1 e nelle manovre connesse, prestando maggiore attenzione nella esecuzione di quest'ultime al fine di evitare di danneggiare terzi. R.G. n. 639 del 2021- Pag. 18 di 19
Del resto, tenuto conto anche della velocità, della ampiezza della carreggiata e, quindi, dello spazio di manovra (come del resto già effettuato nelle altre circostanze di raccolta e svolgimento delle medesime attività), il conducente del veicolo ben avrebbe potuto aggirare l'ostacolo ed evitare l'impatto con la tenda con un minimo di accortezza. Si tratta, quindi, di circostanze che, unitariamente esaminate e criticamente vagliate, consentono di ritenere che il conducente del veicolo con un minimo di diligenza, avrebbe CP_1 agevolmente evitato l'ostacolo e il connesso pericolo. Per cui ad aver provocato l'evento dannoso, tenuto conto delle esposte ragioni, è la colpevole inavvedutezza comportamentale del conducente del veicolo di proprietà di degradando la res a mera occasione e non causa del danno. CP_1 In altri termini, l'evento lesivo non è stato cagionato dalla cosa, ma dal comportamento imprudente della vittima. Conseguentemente, la mancata adozione di tali cautele minime da parte del conducente nel caso concreto esclude la responsabilità del custode per i danni seguiti. E' opportuno rammentare, del resto, che “non può quindi ritenersi sufficiente a tal fine…la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali” (v. Cass. Civ. n.35991 del 2023, proprio in materia responsabilità ex art. 2051 c.c.) c. In assenza di prova del nesso causa, quindi, non può concludersi nel senso che l'evento lesivo sia eziologicamente riconducibile alla res in custodia alla parte appellante. E la conclusione non muta, ove la domanda venisse ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c. d. L'appello principale, allora, è fondato e deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza gravata e conseguente rigetto delle domande esperite dalla parte attrice in primo grado, odierna parte appellata. L'accoglimento dell'appello principale determina, quindi, il rigetto dell'appello incidentale e l'assorbimento di ogni altra questione evocata.
7. Il regime delle spese Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Solo quando confermi la sentenza di primo grado, non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ. n. 18837 del 2010). Nel caso di specie, la complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa e le ragioni poste a base della decisione, tenuto conto del oscillazioni della giurisprudenza e dell'intervento delle Sezioni Unite in epoca successiva alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (v. Cass. S.U. n. 20943 del 2022), costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
8. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di R.G. n. 639 del 2021- Pag. 19 di 19
cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione incidentale proposta da è stata integralmente respinta. Si CP_1 provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE l'appello proposto e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 310 del 2020 del Giudice di Pace di SS LA, RIGETTA le domande originariamente proposte in primo grado da CP_1 B. DICHIARA integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti;
C. PONE le spese della c.t.u. espletate dinanzi al giudice di pace a carico integrale della parte Controparte_1 D. DÀ ATTO che è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di CP_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, ivi compresi quelli conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. E. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in data 6 ottobre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 639 del 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, e vertente TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa come in atti dall'avv. ETTORE ZAGARESE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte appellante - E P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. G. MARIA CARMELA IANNINI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
P.I. in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. PIER PAOLO AGOSTINI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parti Appellate -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata. Con atto di citazione del 22.01.2018 ritualmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di SS l'attrice ha convenuto in giudizio la CP_1 [...]
e la allegando che: Parte_1 Controparte_2
- In data 2.05.2017 intorno alle ore 14:30, il camion di proprietà di CP_1 targato AS 839 PJ, condotto da mentre transitava sulla Via Garibaldi Parte_2 in SS, al fine di effettuare il servizio di raccolta rifiuti presso i cassonetti allocati nelle vicinanze dell'attività commerciale di urtava contro la tenda parasole Pt_1 installata dallo stesso presso il suo negozio di frutta e verdura, che ne intralciava la circolazione;
- La tenda è troppo bassa e sporgente ed è stata installata dal sig. senza alcuna Pt_1 autorizzazione, poiché non rispetta i requisiti previsti dall'art. 57 del Regolamento Edilizio Urbano del Comune di SS, giusta dichiarazione rilasciata dal Comune di SS;
- Più volte gli autisti della vevano segnalato al che quella tenda CP_1 Pt_1 sporgeva troppo sulla strada ed era troppo bassa e che rendeva improseguibile la marcia dei camion addetti alla nettezza urbana, pertanto, necessitava toglierla ovvero installarne una avente i requisiti di legge, ma senza esito;
- I danni riportati dal mezzo di proprietà dell'attore ammontano ad € 2.280,09 come da preventivo allegato;
R.G. n. 639 del 2021- Pag. 2 di 19
- In data 07-29.06.2017, diffidava la al pagamento dei danni subiti per la Pt_1 CP_1 rottura della tenda, declinando ogni responsabilità;
- in data 8.05.2017, prima di ricevere la diffida di inoltrava CP_1 Pt_1 denuncia cautelativa alla propria compagnia assicurativa invitandola a non liquidare il sinistro poiché la responsabilità esclusiva dell'accaduto era del che aveva Pt_1 installato una tenda su suolo pubblico senza autorizzazione, allegando la documentazione in possesso.
- onostante ciò, liquidava il danno al con Controparte_2 Pt_1 aggravio per la del malus nella polizza rendendosi così responsabile CP_1 per mala gestio della lite. Ciò posto, a chiesto al Giudice di Pace di SS di: CP_1 a. Accertare e dichiarare che è l'unico responsabile dell'accaduto per aver Pt_1 installato presso la sua attività commerciale una tenda aggetante su suolo pubblico non autorizzata, perché in violazione dell'art. 57 del Regolamento Edilizio Urbano del Comune di SS e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento dei danni subiti dal mezzo di proprietà della ome quantificati, ovvero nella CP_1 somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa secondo equità e comunque sempre nei limiti della competenza per valore del giudice adito. b. Accertare e dichiarare che l'atteggiamento tenuto dalla
[...] nel sinistro è passibile di mala gestio della lite, per aver Controparte_2 liquidato il danno lamentato al sig. senza i preventivi accertamenti, pur Pt_1 avendo acquisito dalla la dichiarazione del Comune di SS CP_1 che attesta di non aver rilasciato al alcuna autorizzazione alla installazione Pt_1 della tenda parasole de quo e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti dal mezzo di proprietà della come sopra quantificati, CP_1 ovvero nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa secondo equità e comunque sempre nei limiti della competenza per valore del giudice adito. c. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza del 16.04.2018, si è costituita in giudizio la , allegando che: Parte_1
- In via preliminare la domanda attorea è infondata in quanto la narrazione dei fatti proposta da parte attrice non risponde al vero;
- In primis il negozio di proprietà del sig. non sfocia del tutto sulla strada ma è Pt_1 situato in una posizione internata rispetto alla fascia di percorrenza stradale. Lo stesso, sulla facciata principale lato strada, è dotato di una tenda frangisole larga mt. 6,00. Trattasi di tenda con telone su telaio a bracci telescopici, ancorato alla muratura verticale e possibilità di apertura dei bracci estensibili con il max fino a ml. 2,00. Il telaio tenda è ancorato alla facciata e posto ad altezza ml 2,50 dal piano strada;
- La tenda non è in linea con la strada e, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non crea alcun intralcio alla strada, né alla circolazione stradale, ivi inclusa dei mezzi pesanti;
- La esplica la propria attività commerciale in pieno centro, luogo molto Parte_1 frequentato nonché soggetto a notevole traffico stradale specie nelle ore di punta;
- Inoltre, mai nessuna segnalazione scritta o orale è pervenuta dagli autisti della l sig. sulla improseguibilità e/o difficoltà di marcia dei camion CP_1 Pt_1 addetti alla nettezza urbana a causa della troppa sporgenza e bassezza della tenda;
infatti, con frequenza giornaliera, in quel punto in cui v'è la tenda vi transitano normalmente mezzi pesanti tra cui i pullman appartenenti alla ditta I.A.S. s.r.l. e mai nessuno ha evidenziato/lamentato il tanto paventato disagio alla circolazione;
in caso contrario tutti R.G. n. 639 del 2021- Pag. 3 di 19
avrebbero potuto denunciare lo stesso recandosi anche presso il comando dei vigili urbani situato a circa 30 mt dall'esercizio commerciale del Pt_1
- Un ulteriore dato soggettivo a sostegno dell'infondatezza della pretesa attorea risiede nella circostanza relativa allo stato dei luoghi, poiché, percorrendo la strada nel normale senso di marcia, la stessa, subito dopo il suddetto esercizio commerciale, subisce un considerevole restringimento che comunque non arreca alcun pregiudizio alla suddetta circolazione;
non si capisce come mai si parla di disagio soltanto nel punto in cui ricade la tenda, ove lo stesso – chiaramente con tutta la tenda aperta – offre un margine di strada sicuramente più ampio rispetto al suddetto restringimento dovuto al muro che costeggia tra l'altro l'esercizio commerciale;
- Inoltre, è opportuno evidenziare le modalità con cui il conducente del camion della urtava contro la tenda parasole installata dal sig. presso il suo CP_1 Pt_1 negozio di frutta e verdura.
- , nell'occasione alla guida del camion della targato Parte_2 CP_1 AS839PJ, dopo aver stazionato nei pressi dei cassonetti ed aver eseguito la raccolta dei rifiuti posti nel tratto adiacente all'area prospicente il negozio, al momento di ripartire andava ad urtare la tenda frangisole del negozio, tra l'altro del tutto visibile, causando danni al telone e al telaio che ne richiedevano la completa sostituzione, con danni anche all'edificio in corrispondenza degli ancoraggi del telaio e dell'impianto elettrico di illuminazione (apposto anche sulla facciata esterna).
- In virtù del fatto che l'urto avveniva solo al momento di ripartire e tra l'altro avverso una tenda del tutto visibile, è evidente come nella circostanza de quo il conducente Pt_2
abbia tenuto un comportamento sicuramente più corrispondente ai canoni
[...] dell'imprudenza, negligenza ed imperizia piuttosto che alla comune diligenza richiesta a qualsiasi conducente di un qualsiasi veicolo ed ancor di più ad un conducente di un mezzo come quello nel caso de quo;
- non necessariamente doveva avviarsi e ripartire con quelle modalità in Parte_2 quanto avrebbe potuto tranquillamente evitare il danno facendo le manovre opportune.
- Quanto poi alla lamentata violazione dell'art. 57 del Regolamento Edilizio Urbano del Comune di SS, dal testo di detta norma si capisce quali sono i requisiti che di volta in volta consentono al Dirigente dell'Ufficio di autorizzare l'apposizione di tende aggettanti sullo spazio pubblico e quelli che invece non consentono in alcun caso la suddetta autorizzazione.
- È evidente che, nel caso di specie, si può parlare di una condizione che consente o che potrebbe consentire al Dirigente di autorizzare l'apposizione della suddetta tenda e ciò non tanto perché nelle vicinanze dell'attività commerciale di ci sono altre similari Pt_1 attività che utilizzano tende aggettanti sul suolo pubblico, quanto, piuttosto, per le caratteristiche della tenda in oggetto che giammai potrebbe arrecare un qualsivoglia intralcio o disagio alla circolazione stradale e più specificatamente alla circolazione anche di mezzi pesanti.
- Anche ove effettivamente si fosse trattato di un intralcio alla circolazione questo di certo non giustifica la condotta tenuta dagli autisti della né esonera gli CP_1 stessi dal prestare la dovuta diligenza durante la circolazione, poiché appare evidente che gli stessi avrebbero dovuto agire in maniera differente – chiedendo ad esempio l'intervento dei vigili urbani – laddove avessero riscontrato un disagio alla circolazione sicchè è evidente che gli stessi hanno tenuto un comportamento negligente e/o imprudente che ha cagionato un danno a . Parte_1 Tanto premesso, la , ha chiesto al Giudice di Pace di Parte_1 SS l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. Rigettare la domanda proposta perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto. R.G. n. 639 del 2021- Pag. 4 di 19
b. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 29.03.2018, si è costituita in giudizio la educendo che: Controparte_2
- In via preliminare e pregiudiziale, evidenzia l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda dell'attore per come formulata nei confronti della deducente società, non essendo quest'ultima litisconsorte necessario nel giudizio che ci riguarda;
ed ancora è quanto mai certo che la non è passibile di Controparte_2 condanna per mala gestio, né è tenuta a risarcire il danno lamentato dall'attrice determinatosi a causa ed in conseguenza dell'incidente stradale in questione.
- La convenuta è la compagnia assicurativa che garantisce l'RCA dell'automezzo della
CP_1
- Ai sensi dell'art. 144 del c.d.a. emerge che il danneggiato, per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per cui v'è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno, nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile;
nel caso de quo l'odierna convenuta non è di certo la compagnia del presunto responsabile civile ( , per come indicato Parte_1 dall'attrice in citazione).
- Nella fattispecie in esame non può nemmeno trovare applicazione la procedura di indennizzo diretto. Nell'ambito del diritto delle assicurazioni italiano il risarcimento diretto talvolta indicato con la sigla CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) è la procedura di rimborso assicurativo che dall'1.02.2007 si applica in caso di incidente stradale: detta procedura consente ai danneggiati non responsabili o parzialmente responsabili di ottenere il risarcimento del danno direttamente dal proprio assicuratore, come previsto dal d. lgs. 209/2005.
- È possibile usufruirne solo quando si è assicurati con una compagnia aderente alla CARD che ha cioè istituito uno specifico ufficio SARC (Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni) per la gestione dei rapporti relativi alla CARD tra le compagnie consorziate. Tale ufficio gestisce anche i rapporti che discendono da altri accordi RCA, quali la Convenzione Terzi Trasportati e la convenzione per la gestione dei sinistri definiti “catastrofici”.
- Detta procedura ha limitazioni in ordine alla sua applicabilità e in determinati casi non opera, ossia per:
1. Incidente avvenuto all'estero;
2. Incidente che coinvolge un veicolo estero o un veicolo assicurato con una compagnia estera;
3. Incidente con più di due veicoli;
4. Incidente che coinvolge un ciclomotore che non sia munito della cosiddetta nuova targa ai sensi del D.P.R. 153/2006; 5. Danni gravi alla persona del conducente, ovvero una lesione con danno biologico (invalidità permanente) afferente un danno macropermanente, e dunque al di fuori della speciale tabella per lesioni da 1 a 9% I.P. sorta a seguito della L. 57/2001; 6. Tutti i casi di cosiddetto “mancato urto”, ossia quando i veicoli o le loro parti integranti non sono venuti a contatto;
7. Incidente con macchine agricole o veicoli speciali.
- In tali ipotesi il danneggiato deve rivolgersi alla compagnia del civilmente responsabile secondo la procedura tradizionale prevista dal d. lgs. 209/2005.
- Di conseguenza, la on è legittimata passiva nel Controparte_2 giudizio de quo e si chiede autorizzazione a precisare le conclusioni sul punto.
- Nel merito si contesta in toto la domanda formulata dalla nei CP_1 confronti della convenuta società in quanto infondata in fatto e in diritto.
- La condotta nella gestione del danno liquidato alla di Parte_1
SS da parte di non è passibile di mala Controparte_2 gestio per come riferito dall'attrice. R.G. n. 639 del 2021- Pag. 5 di 19
- Il sinistro è stato gestito con correttezza e lealtà da parte dell'assicuratore che, ricevuta la richiesta risarcitoria, ha proceduto ad aprire il sinistro e istruire la posizione della
. All'esito degli accertamenti espletati, tenendo in Parte_1 considerazione la documentazione fornita dal proprio assicurato, CP_1 l'assicuratore è giunto alla conclusione di liquidare il danno materiale subito dalla ditta. Part
- In merito ci si riporta alla perizia tecnica, nonché agli allegati fotografici della Perizia e Ingegneria in cui si legge: “(…) Causa e dinamica del Sinistro. Nella richiesta di risarcimento danni trasmessa dall'avv. Alessandra Macrì, per conto del Sig.
terzo danneggiato, veniva evidenziato che: in data 2.05.2017, a Parte_1 SS LA (CS) (…) l'autocarro targato (…) urtava la tenda frangisole del negozio di proprietà (…) ancorata alla facciata del fabbricato, provocando la rottura della tenda stessa, oltre a causare danni alla facciata ed all'impianto elettrico. (…) l'avv. Macrì evidenziava (..) per colpa del Sig. conducente Parte_2 dell'autocarro (…)”.
- Il danno è stato stimato in € 2.700,00 oltre € 400,00 per spese legali.
- Nella parte riservata alle note e riserve si legge: “L'accertamento condotto presso il teatro del sinistro ha evidenziato come l'autocarro, appartenente alla società CP_1
con alla guida il dipendente, Sig. , nello svolgere la quotidiana
[...] Parte_2 attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, impattava con il mezzo contro l'ampia tenda (…), danneggiandola immediatamente. Questi i fatti che entrambe le parti confermano, sebbene la Società assicurata, a sua volta, denunci il non corretto posizionamento della tenda e soprattutto la mancanza di autorizzazione, necessaria all'occupazione del suolo pubblico, da parte dell'amministrazione Comunale di SS. Invero la tenda oggetto di danneggiamento insiste da diverso tempo nella posizione in cui si trovava all'epoca dei fatti;
lo stesso Sig. evidenzia nella sua Pt_2 dichiarazione rilasciata alla circa l'accaduto (…); Le foto ricavata CP_1 dall'applicativo Google Maps, ritraggono il teatro del sinistro e confermano come già nel lontano 2009 la tenda fosse allocata nella medesima posizione e pertanto non è ipotizzabile che l'autista non ne fosse a conoscenza. (…) la manovra effettuata dal Sig. durante la raccolta dei rifiuti di giorno 2 maggio 2017, ogni volta conclusasi Pt_2 con successo, non sia andata a buon fine, determinando il danneggiamento della tenda. (…)”.
- È certo che la convenuta si sia comportata con correttezza e lealtà nei confronti di ciascuno dei danneggiati (oggi controparti) e, di conseguenza, nessuna condanna per mala gestio della lite può essere irrogata in capo alla stessa;
nessun ritardo dell'assicuratore della RCA nell'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato e/o assicurato può ravvisarsi al caso di specie.
- Se è vero che l'accertamento della dinamica di un sinistro e dell'efficienza causale di ciascuna colpa è rimesso al giudice di merito, è altrettanto vero che i fatti posti alla base della domanda devono essere sorretti da adeguata motivazione, nonché dettagliata e precisa esposizione, mancante nell'atto introduttivo del giudizio.
- Allo stato non c'è alcun elemento probatorio che supporti la pretesa della CP_1 per come formulata nei confronti della convenuta.
[...]
- In ordine al quantum debeatur si contestano i danni lamentati per come quantificati e richiesti da parte attrice in quanto eccessivi, pretestuosi e pertanto non condivisibili, poiché svincolati da qualsiasi criterio logico giuridico. Tanto premesso, la ha chiesto al Giudice di Pace di Controparte_2 SS l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. Preliminarmente e pregiudizialmente dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda della proposta nei confronti CP_1 di Controparte_2 R.G. n. 639 del 2021- Pag. 6 di 19
b. Nel merito rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
c. Con vittoria di spese e competenze di lite. Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di 5 testimoni e l'espletamento di CTU tecnica, con la sentenza n. 310/2020 resa in data 20.10.2020 e depositata in Cancelleria in pari data nell'ambito del procedimento iscritto al n. 383/18 R.G. il Giudice di Pace di SS, in accoglimento della domanda attorea ha così stabilito: “accoglie la domanda nella misura del 50% e, per l'effetto, condanna la ditta , in persona dell'omonimo titolare, al pagamento Parte_1 in favore della società attrice della somma di € 1.140,00 per danni al camion tg. AS 839 PJ di sua proprietà, oltre interessi legali dal dì del sinistro;
rigetta la domanda nei confronti dell' CP_3
, in persona del l.r.p.t. Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti e
[...] quelle di CTU restano a carico della società attrice e, per la ditta convenuta , Parte_1 dello Stato essendo la stessa ammessa al patrocinio a spese di quest'ultimo, nella misura pari alla metà”.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 9.03.2021 l'appellante ha proposto appello avverso la prefata Parte_1 sentenza, per i seguenti motivi:
- Ripercorsi i fatti di causa del giudizio di primo grado, con il primo motivo d'appello si deduce l'errata valutazione dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto nel caso di specie, non vi sono i presupposti per ricondurre la fattispecie in esame nell'alveo di detta responsabilità poiché la presunzione di colpa stabilita nella suddetta normativa è ampiamente superata dalla colpa del danneggiato, idonea ad interrompere da sola il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia e il danno;
- Anzitutto, si evidenzia l'inattendibilità di quanto riferito dal teste avendo questi Pt_2 un interesse diretto nel processo poiché è proprio colui che guidava il camion della CP_1 il giorno del sinistro ed è soprattutto colui sul quale è ricaduta la responsabilità dei danni causati, anche perché, proprio a causa della sua condotta negligente ed imprudente, la compagnia assicuratrice della la ha liquidato il danno al con CP_1 CP_3 Pt_1 conseguente aggravio per la del malus nella polizza. CP_1
- È ovvio che i fatti di causa sono stati ingigantiti dal per discolparsi dell'accaduto, Pt_2 avendo già subito per il sinistro per cui è causa, la società per cui lavora, un CP_1 aggravio del malus nella polizza.
- Anche ove si volesse ritenere l'attendibilità del teste non si può applicare la Pt_2 responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. poiché la colpa del danneggiato e la sua consapevole e volontaria esposizione al pericolo è lapalissiana nel caso di specie, poiché è ampiamente emersa dalla prova testimoniale dello stesso conducente del camion sig. Parte_2 che lo stesso avesse perfettamente contezza dei luoghi, raccogliendo quotidianamente i rifiuti per conto dell'azienda sempre nelle stesse vie, tra cui quella di causa per come emerso all'udienza dell'1.07.2019.
- dalle risposte rese dal teste in relazione alle circostanze n. 3, 4, e alle domande formulate dall'avv. Pacenza, emerge chiaramente la consapevolezza del sig. sullo stato dei Pt_2 luoghi e di come i cassonetti fossero posizionati distanti dall'esercizio commerciale del
Pt_1
- È inoltre emersa la sua colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia, avendo egli dichiarato
“preciso che dopo aver raccolto i cartoni, quel giorno, sono risalito sul camion e non ho fatto nessuna manovra, sono ripartito direttamente ed ho impattato poco poco, all'angolo della tenda”. Per sua stessa ammissione, il teste è ripartito direttamente dopo la raccolta dei rifiuti senza effettuare alcuna manovra, che forse in quella circostanza poteva essere utile a non provocare i danni per cui è causa. R.G. n. 639 del 2021- Pag. 7 di 19
- Il sig. avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza, per come Pt_2 emerso anche dall'escussione testimoniale dei testi , figlio del convenuto Testimone_1
, sia del teste , vigile urbano. Parte_1 Testimone_2
- È, dunque, palese che se solo il avesse fatto le manovre opportune - ma anche una Pt_2 sola - di certo il danno si sarebbe evitato, anche perché se questa tenda fosse stata davvero di intralcio certamente il sarebbe venuto a conoscenza di altri sinistri provocati dalla Pt_1 tenda parasole del suo negozio, posto in pieno centro e tra l'altro situato in luogo molto frequentato nonché soggetto a notevole traffico stradale specie nelle ore di punta, cosi come ne sarebbe stato a conoscenza il , vigile urbano, proprio in virtù del fatto che Testimone_2 il negozio in questione è situato a circa 30 mt dal comando dei vigili urbani.
- Un ulteriore aspetto fondamentale e non tenuto in considerazione dal giudice di primo grado è la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal Geom. in cui, al quesito Persona_1 concernente l'accertamento della dinamica dell'incidente e il nesso di causalità tra la collocazione della tenda in loco e la condotta del conducente e l'evento, si legge testualmente che: “Letti i fascicoli depositati ed il verbale di udienza, considerando che da rilievi effettuati, per come meglio riportato graficamente(cfr. allegato n.4) , la larghezza di percorrenza stradale risulta essere variabile in tutto il corso, poiché non c'è linearità con i fabbricati, essendo in centro mt 6.32, considerando che la tenda ombreggiante è posizionata ad un'altezza accettabile di mt 2,40 ( l'art. 57 del R.E.U., impone l'altezza minima a mt. 2,20) e la sua massima estensione misura mt 2.00 per cui restano 4,20 mt di carreggiata libera. Da precisare che essendo una via pubbica principale, ad un unico senso di marcia, quindi trafficata regolarmente e insistentemente da autovetture, da mezzi pesanti tra cui (pullman, camion, furgoni etc.) la tenda è ben visibile e certamente può essere evitata”.
- Ed infatti, la tenda era ben visibile e poteva essere evitata con la buona diligenza del conducente del camion . Questi, dopo aver stazionato nei pressi dei Parte_2 cassonetti ed aver eseguito la raccolta dei rifiuti posti nel tratto adiacente dell'area prospiciente il negozio, al momento di ripartire andava ad urtare la tenda, visibile, frangisole del negozio, causando danni al telone e telaio che ne richiedevano la completa sostituzione, con danni anche all'edificio in corrispondenza degli ancoraggi del telaio e dell'impianto elettrico di illuminazione (apposto anche sulla facciata esterna).
- Inoltre, considerato che l'urto avveniva solo al momento di ripartire e tra l'altro avverso una tenda del tutto visibile, appare evidente, alla luce di quanto emerso nel giudizio di primo grado, come nella circostanza de quo, il conducente non abbia tenuto un Pt_2 comportamento corrispondente alla comune diligenza, che si richiede a qualsiasi conducente di un mezzo come quello nel caso de quo.
- Ciò è avallato anche nelle controdeduzioni del Geom. alla nota dell'avv. Persona_1 Iannini del 18.02.2019 in cui ha chiarito che “Detto ciò, tenendo conto del percorso viario che un qualsiasi veicolo deve obbligatoriamente fare per poter attraversare detta strada mantenendo un percorso lineare in una corsia di marcia larga mt, 3,70, è ben chiaro che, dove la carreggiata si allarga non vi è altro che spazi di risulta come nel caso dell'alloggiamento degli stessi cassonetti e che, qual ora questi spazi venissero utilizzati come sosta risulta necessario effettuate manovre per immettersi lungo il tratto viario. In riferimento alla dinamica dell'incidente ed il nesso di casualità tra la collocazione della tenda in loco e la condotta del conducente e l'evento posso affermare che la condotta del conducente può essere riconosciuta come causa dell'evento verificatosi. Nel caso specifico, come meglio sopra descritto è plausibile ritenere che una condotta del conducente maggiormente improntata alla generale regola della prudenza, come principio della circolazione, avrebbe scongiurato il verificarsi dell'accaduto”.
- Il giudice di prime cure ha quindi conferito una CTU per avere contezza sui luoghi di causa e poi l'ha disattesa senza fornire alcuna motivazione sul suo convincimento e sulle risultanze del CTU che si esprime sulla esclusiva responsabilità del conducente. R.G. n. 639 del 2021- Pag. 8 di 19
- Con il secondo motivo d'appello si deduce l'errata valutazione dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2043 c.c.
- Sul punto in particolare, la tenda parasole dell'esercizio commerciale è stata ritenuta Pt_1 erroneamente abusiva dal giudice di primo grado e pertanto costitutiva dell'ipotetico illecito in questione;
- L'art. 57 del Regolamento Edilizio Urbano del Comune di SS, pubblicato sul B.U.R.C. il 18.11.2004 SETTORE ” dispone che “tali tende di norma Parte_4 sono vietate nelle strade prive di marciapiede a meno che non siano ad esclusivo uso pedonale o lo consente la particolare conformazione della viabilità”;
- In proposito il CTU ha chiarito nelle controdeduzioni che “Si specifica inoltre, che il Regolamento Edilizio Urbano del Comune di SS viene adottato dall'anno 2004 come riportato nella pagina n. 1 dello stesso che cita: ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 46 DEL 20.06.2003 APPROVATO CON DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE “ ” N. 17495 DEL 26.10.2004 Controparte_4 PUBBLICATO SUL B.U.R.C. IL 18.11.2004 SETTORE “ ”; Parte_4 Tenendo conto della dichiarazione fatta dal Sig. sulla presenza della tenda da oltre Pt_1 venti anni, periodo antecedente all'adozione del R.E.U., non vi era quindi l'obbligo di presentare richieste di autorizzazioni”;
- Tale regolamento è in atti sin dal 2004, ossia in periodo ampiamente successivo alla collocazione della tenda dell'attività commerciale, che è situata dal luogo del sinistro da oltre 20 anni e certamente non può essere considerato un illecito anche tenendo in considerazione il Decreto Ministeriale delle Infrastrutture del 2.03.2018 che indica le principali opere realizzabili in regime di attività edilizia libera per le quali non è richiesta alcuna abilitazione amministrativa e che dispone che non è necessario alcun titolo edilizio per l'installazione, la riparazione, la sostituzione o il rinnovamento di tende da sole;
- La tenda da sole non realizza infatti una copertura e una chiusura perimetrale fissa, stabile e permanente ma è retrattile;
manca, dunque, uno spazio stabilmente chiuso che crea nuovo volume o superficie.
- Inoltre, anche ove si volesse ritenere l'installazione della suddetta tenda parasole come un illecito, al fine di ricondurre una fattispecie nella tutela di cui all'art. 2043 c.c., occorre che colui che agisce in giudizio dimostri non solo l'esistenza del danno e il suo esatto ammontare, ma anche la riconducibilità dell'evento ad una condotta imputabile al soggetto contro il quale si agisce, ossia il nesso causale secondo la teoria della causalità materiale – per individuare quale tra le azioni sia causa dell'evento ai sensi dell'art. 40 c.p. – e la teoria della causalità adeguata.
- Nel caso di specie non sono condivisibili le valutazioni del giudice di primo grado in tema di onere della prova e di esistenza del nesso di causalità perché il danneggiato non ha provato il nesso causale che correli eziologicamente il danno alla condotta dell'agente, nonché la specifica dimostrazione della sussistenza del dolo o della colpa grave in capo a questi.
- Al contrario, emerge dalle prove testi e dalla CTU che il sinistro poteva essere evitato utilizzando l'ordinaria diligenza in quanto la tenda non costituisce intralcio alla circolazione.
- Il negozio di proprietà del sig. non sfocia del tutto sulla strada ma è situato in una Pt_1 posizione internata rispetto alla fascia di percorrenza stradale, per cui è assolutamente evidente come la tenda, non solo, non arreca alcun intralcio alla strada ma, non arreca alcun tipo di intralcio e/o disagio alla circolazione stradale ivi compreso i mezzi pesanti, ma come non arreca intralcio nemmeno nella raccolta dei rifiuti, che avvengono quotidianamente – anche due volte al giorno-, essendo questo un unico ed isolato caso.
- Nel punto in cui c'è la tenda, trattandosi di via pubblica principale, vi transitano normalmente mezzi pesanti, tra cui i pullman della I.A.S. s.r.l. e mai nessuno ha lamentato disagi per la circolazione.
- Come chiarito dal CTU nelle sue controdeduzioni, è del tutto assente il nesso causale. R.G. n. 639 del 2021- Pag. 9 di 19
- Manca inoltre la prova della colpevolezza intesa come dolo o colpa, il cui onere probatorio è posto a carico del danneggiato e che, nella specie non è sussistente alla luce di quanto appurato dal CTU poiché il sig. ha installato questa tenda parasole da oltre un Pt_1 ventennio, quindi da un periodo ampiamente precedente al regolamento comunale, che non necessitava di autorizzazione. Tanto premesso, la ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. In via preliminare, sospendere l'immediata esecutività della sentenza di primo grado n. 310/2020 del Giudice di Pace di SS ex. art. 283 c.p.c.. b. Nel merito, accogliere l'appello proposto e riformare la parziale sentenza impugnata n.310/2020 del Giudice di Pace di SS e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente della sig. . CP_1 Parte_2 c. Con vittoria di spese e competenze di lite del giudizio da porsi a carico dell'Erario avendo la parte richiesto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 26.05.2021 si è costituita in giudizio deducendo che: CP_1
- Le domande avverse devono essere integralmente rigettate e, in via d'appello incidentale, si chiede sia il riconoscimento della responsabilità della Controparte_2 a titolo di mala gestio della lite per aver liquidato il danno lamentato dal sig.
[...] Pt_1 senza i preventivi accertamenti di rito, pur avendo acquisito dalla la CP_1 dichiarazione del Comune di SS che attesta di non aver rilasciato al alcuna Pt_1 autorizzazione alla istallazione della tenda parasole, sia il riconoscimento delle spese di lite del giudizio di primo grado poiché erroneamente compensate.
- L'appello proposto è infondato e si risolve in una mera critica di parte alle risultanze istruttorie e ai dettami di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. applicati dal giudice di primo grado per la definizione del giudizio, senza alcun elemento sostanziale, tecnico o giuridico a fondamento della pretesa e non dimostrata responsabilità esclusiva del sinistro in capo all'autista della ditta CP_1
- Si contesta il primo motivo di gravame in quanto il ragionamento dell'appellante è in contrasto con la realtà fattiva e con i dettami di cui all'art. 2051 c.c.. Nel caso in esame il danneggiato ha assolto all'onere della prova su di lui gravante: basta leggere le CP_1 dichiarazioni del teste (figlio dell'attore) per ritenere l'esistenza del nesso Testimone_1 causale tra il danno e l'evento, lo stesso ha riferito che “la strada su cui insiste il negozio del è stretta e la distanza tra gli stessi e il punto in cui sono posizionati i cassonetti non è Pt_1 molta”; ancora che “la Via Garibaldi non ha marciapiedi e l 'attività del ricade sulla Pt_1 Via pubblica e quando la tenda parasole è abbassata costituisce intralcio alla circolazione stradale tant'è che spesso gli erogatori del servizio sono costretti a scendere dal camion a chiudere la tenda e procedere alla raccolta”. Il ragionamento del giudice di primo grado è condivisibile in quanto la responsabilità si fonda non su un comportamento o su un'attività del custode ma sul rapporto di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa, con il limite del caso fortuito. Nel caso che ci impegna l 'attore ha assolto all'onere della prova su di lui gravante mentre il convenuto non ha provato alcuna causa scriminante ergo, la ricostruzione del Giudice di primo grado è corretta e la sentenza va confermata.
- In relazione al secondo motivo di gravame il giudice di pace ha correttamente valutato doloso/colposo il fatto del di aver installato una tenda abusiva e che tale fatto ha Pt_1 cagionato un danno alla che, per contro, secondo l'art. 2043 c.c. ha dato CP_1 prova dell'evento dannoso e del nesso causale tra il fatto e l'evento e il suo diritto al risarcimento. Al contrario non ha provato la sussistenza di fatti impeditivi della Pt_1 propria responsabilità. Pertanto, la sentenza va sul punto confermata.
- Quanto poi alla corresponsabilità del per avere l'appellante dedotto un suo Pt_2 interesse nella causa essendo conducente del camion al momento del sinistro, l'assunto è fuorviante. Peraltro, seguendo tale ragionamento anche il teste , figlio del Testimone_1 R.G. n. 639 del 2021- Pag. 10 di 19
, sarebbe inattendibile, avendo anche questi un evidente interesse a Parte_1 giustificare ed avallare la condotta del padre che sapeva che la tenda costituiva intralcio alla circolazione stradale e che lo stesso più volte gli aveva chiesto di rimuoverla senza Pt_2 esito e che era anzi costretto a scendere dal camion e chiudere la tenda parasole e poi effettuare la raccolta dei cartoni.
- Il teste ha tenuto una condotta di guida diligente, improntato alle regole di Pt_2 correttezza del codice della strada e non è stata fornita alcuna prova che lo stesso abbia effettuato una manovra “improvvida in presenza di un ostacolo” ovvero che non abbia usato le dovute accortezze per evitare il danno e che non ha effettuato le manovre più opportune. Non può, dunque, attribuirsi allo stesso un concorso di colpa nella causazione del sinistro. Sul punto la sentenza è errata e va riformata.
- Quanto, poi, alle risultanze della CTU, il consulente ha accertato e confermato che dai documenti acquisiti presso la sede comunale non vi è nessuna autorizzazione rilasciata dalla P.A. alla ditta in merito alla collocazione della tenda aggettante. Secondo il Parte_1 REU del Comune, ai sensi dell'art. 57, tale tipologia di tenda è espressamente vietata nelle strade prive di marciapiede, come nel caso di specie.
- Peraltro, da un attento esame dell'elaborato peritale, emerge che non è stata accertata la condotta del conducente in relazione all'evento ed alla presenza della tenda aggettante, come richiesto espressamente dal giudice di primo grado nel terzo quesito;
il CTU afferma che la strada de quo ha sempre larghezza inferiore a 6,32 metri, ma questo non corrisponde al vero, in quanto la strada è larga 7,92 metri circa e che nel punto in cui è collocata la tenda si crea un restringimento della carreggiata di 1,60 metri che, sommata all'eventuale apertura della tenda diventa di 3,60 metri. Ciò determina un restringimento della carreggiata di oltre il 40%.
- Inoltre, dalle foto allegate alla consulenza tecnica si evince la presenza di altri esercizi commerciali soggetti ad operazioni di carico e scarico merci, nonché di auto parcheggiate sulla stessa carreggiata;
è quindi impossibile effettuare operazioni di carico e scarico dei cassonetti dei rifiuti solidi urbani.
- Ne consegue che, correttamente, il giudice di pace ha ritenuto superate le risultanze della CTU superate dalla circostanza incontestata ed incontestabile della abusività della tenda parasole poiché è fatto divieto di occupare suolo pubblico senza autorizzazione e senza rispettare il regolamento comunale. L'occupazione abusiva ha legittimato la richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato come fatto illecito ex art. 2043 c.c., danno che lo stesso ha dimostrato nel corso del giudizio.
- Con il primo motivo di gravame incidentale si contesta la mancata condanna della
[...]
e di alla rifusione delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite, che sono state compensate. Ciò viola il principio della soccombenza, almeno in via parziale, che ha caratterizzato il giudizio di primo grado. La decisione del primo giudice viola il testo novellato degli artt. 91,92 e 96 c.p.c.. Nel caso di specie appare infatti opportuna una condanna delle parti alla rifusione delle spese di lite in ossequio al principio della soccombenza, ovvero, in subordine, limitandone la compensazione in una percentuale coerente con le risultanze processuali. La sentenza deve pertanto essere riformata sul punto.
- Con il secondo motivo di gravame si deduce il mancato riconoscimento della mala gestio dell'assicuratore, avendo questi violato i propri obblighi ponendo in essere un inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dal contratto di polizza assicurativa. La sua mala gestio consiste nell'aver liquidato interamente il danno lamentato dal in maniera Pt_1 frettolosa e superficiale senza i preventivi e necessari accertamento di rito, anche tenuto conto della denuncia cautelativa e della documentazione fornita da CP_1
- Sul punto il giudice di pace si è limitato a rigettare la domanda nei confronti di
[...] ritenendola infondata ma tale decisione è errata ed in violazione Controparte_2 delle norme del codice di rito in tema di onere probatorio, posto che l'attrice in primo grado R.G. n. 639 del 2021- Pag. 11 di 19
ha dimostrato con il teste che se la compagnia avesse preso in considerazione la Tes_3 documentazione fornita, non avrebbe risarcito il danno subito da una tenda installata abusivamente e liquidato interamente il danno in favore della . Di contro, Parte_1 l'assicuratore avrebbe dovuto aspettare l'esito del giudizio e poi liquidare la percentuale di danno riconosciuta in base alla corresponsabilità. Da ciò deriva un atteggiamento contrario agli obblighi e ai doveri di legge da cui è derivato un danno economico per la CP_1 consentito nell'aggravio del malus nella polizza e nel mancato risarcimento del danno materiale al proprio mezzo.
- È da ultimo infondata la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c. stante l'assenza dei requisiti richiesti dalla norma, ossia il fumus boni iuris e il periculum in mora, non avendo l'appellante provato il grave pregiudizio che subirebbe dall'esecuzione della sentenza, anche in maniera generica. Considerato, poi, che il debitore ha messo in atto una condotta di “rifiuto o mancata accettazione delle richieste formali ed informali di adempimento” che è culminata nella proposizione dell'appello e che fa presagire una chiara volontà di non adempiere, si chiede il rigetto della richiesta. Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale di: CP_1 a. Rigettare ovvero dichiarare inammissibili con la migliore formula le domande avanzate dall'appellante con l'atto di citazione in appello. b. Rigettare la richiesta di sospensione della esecutività del titolo atteso che la stessa appare infondata, non provata e comunque temeraria. c. In ogni caso, in via di 1° motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 310/2020 del 20/10/2020 emessa dal G.d.P. di SS, e condannare l 'appellante, in solido, alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado, oltre il rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, in favore della con CP_1 distrazione ex art. 93 c.p.c., giusta nota spese che si allega ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. d. Altresì, in via di 2° motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 310/2020 del 20/10/2020 emessa dal G.d.P. di SS e condannare la
[...] l risarcimento dei danni in favore della a Controparte_2 CP_1 titolo di mala gestio della lite per avere liquidato il danno lamentato dal sig. in Pt_1 maniera frettolosa e superficiale senza i preventivi e necessari accertamenti di rito, soprattutto alla luce della documentazione fornita dalla (nella specie CP_1 dichiarazione del Responsabile del Comune di SS che attesta di non aver rilasciato al alcuna autorizzazione alla istallazione della tenda parasole) e per l'effetto, Pt_1 condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti dal mezzo di proprietà della ome sopra quantificati, ovvero nella somma maggiore o minore che CP_1 verrà accertata in corso di causa. e. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 27.09.2021 si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_2
- Sono infondati sia l'appello proposto in via principale, sia quello incidentale.
- In primo luogo, si eccepisce l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. di entrambe le impugnazioni per difetto di specificità, mancando di rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pronuncia del Giudice di primo grado e constando di motivazioni generiche e/o astratte che non riguardano il caso concreto;
- Inoltre, si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto in entrambi gli appelli, in quanto il giudice di primo grado ha affrontato le domande e le difese proposte dalle parti, valutato ed esaminato le risultanze istruttorie del giudizio e deciso sulle domande proposte. La pronuncia non è errata, in quanto il giudice ha accolto la domanda correttamente nella misura del 50% spiegando le ragioni della sua decisione ed evidenziando R.G. n. 639 del 2021- Pag. 12 di 19
che la ditta , installando una tenda parasole a protezione della sua attività Parte_1 senza autorizzazione comunale, era da ritenersi responsabile dei danni derivati al camion della in concorso con la medesima ai sensi dell'art. 1227 c.c.; CP_1
- Inoltre, correttamente e giustamente, richiamando la normativa del codice della strada ha evidenziato che la condotta di guida del conducente del camion della nel caso di CP_1 specie, non è stata improntata al rispetto delle regole di prudenza, diligenza, perizia, né a quelle specifiche imposte dal codice della strada, ravvisando una corresponsabilità dello stesso, nell'occorso, pari al 50%;
- Altresì corretta è la statuizione adottata nei confronti della comparente di rigetto della domanda, avendo il giudice di pace evidenziato la non applicabilità al caso di specie della procedura di indennizzo diretto, atteso il mancato scontro tra due veicoli;
- Ed ancora ha correttamente evidenziato quanto sancito dalla normativa vigente che regola la materia della mala gestio.
- È dunque corretto e giusto quanto disposto nel
PQM
e la decisione sulle spese di lite.
- In ogni caso si deduce che la condotta dell'assicurazione nella gestione del danno liquidato alla ditta non è passibile di mala gestio, essendo stato gestito con correttezza e lealtà da parte della che, ricevuta la denuncia di sinistro e/o Controparte_2 la richiesta risarcitoria ha aperto il sinistro e istruito la posizione della ditta. All'esito degli accertamenti espletati, in considerazione della documentazione fornita dall'assicurato l'assicuratore è giunto alla conclusione di liquidare il danno materiale CP_1 subito dalla ditta.
- A sostegno di quanto dedotto ci si riporta alla perizia tecnica della Sap Perizia e Ingegneria prodotta in primo grado in cui si legge: “(....) Causa e dinamica del Sinistro. Nella richiesta di risarcimento danni trasmessa dall'avv. Alessandra Macrì, per conto del Sig. Parte_1
terzo danneggiato, veniva evidenziato che: in data 2.05.2017, a SS LA
[...] (CS) (...) l'autocarro targato (...) urtava la tenda frangisole del negozio di proprietà (...) ancorata alla facciata del fabbricato, provocando la rottura della tenda stessa, oltre a causare danni alla facciata ed all'impianto elettrico. (....) L'avv. Macrì evidenziava (..) per colpa del Sig. ., conducente dell'autocarro (...)”, stimando il danno in € Parte_2 2.700,00 ed € 400,00 per spese legali. Inoltre, nella parte riservata alle note e riserve si legge: "L'accertamento condotto presso il teatro del sinistro ha evidenziato come l'autocarro, appartenente alla con alla guida il dipendente, Sig. Controparte_5
, nello svolgere la quotidiana attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti Parte_2 urbani, impattava con il mezzo contro l'ampia tenda (...), danneggiandola immediatamente. Questi i fatti che entrambe le parti confermano, sebbene la Società assicurata, a sua volta, denunci il non corretto posizionamento della tenda e soprattutto la mancanza di autorizzazione, necessaria all'occupazione del suolo pubblico, da parte dell'amministrazione Comunale di SS. Invero la tenda oggetto di danneggiamento insiste da diverso tempo nella posizione in cui si trovava all'epoca dei fatti;
lo stesso Sig. evidenzia nella sua dichiarazione rilasciata alla circa l'accaduto (...); Le Pt_2 CP_1 foto ricavata dall'applicativo Google Maps, ritraggono il teatro del sinistro e confermano come già nel lontano 2009la tenda fosse allocata nella medesima posizione e pertanto non è ipotizzabile che l'autista non ne fosse a conoscenza. (...) la manovra effettuata dal Sig. durante la raccolta dei rifiuti di giorno 2 maggio 2017, ogni volta conclusasi con Pt_2 successo, non sia andata a buon fine, determinando il danneggiamento della tenda. (...)".
- È dunque certo che l'appellata si sia comportata con correttezza e lealtà nei confronti di ciascuno dei danneggiati e di conseguenza nessuna condanna per mala gestio e/o risarcimento del danno può essere a questa imputata.
- Inoltre, non c'è stato alcun ritardo dell'assicuratore della RCA nell'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato. R.G. n. 639 del 2021- Pag. 13 di 19
- Peraltro, nonostante l'accertamento della dinamica del sinistro e le relative responsabilità sia rimessa al giudice, i fatti posti a fondamento della domanda devono essere sorretti da adeguata motivazione, da un'esposizione dettagliata e precisa esente da vizi di logica e di diritto, elementi questi che, sebbene necessari, sono assenti nell'atto introduttivo del giudizio.
- In virtù di quanto sopra dedotto, che nessun motivo di gravame, ex adverso sollevato, può trovare accoglimento nel presente giudizio e la pronuncia resa in primo grado deve essere ritenersi corretta e adeguata, non viziata né da nullità, né da violazione di requisiti di legge, né tanto meno da assenza di motivazione.
- Il giudice ha ben interpretato le risultanze probatorie del procedimento in parola, valutando nella sua interezza, sia l'attività istruttoria espletata in corso di causa, sia la documentazione prodotta dalle parti costituite. Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale di: Controparte_2 a. Dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto il proposto gravame e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. b. Con vittoria di spese e competenze di lite. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento iscritto al n. 383/2018 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di SS, rinvenuto all'esito delle disposte ricerche ad opera della Cancelleria come da attestazione del 16.07.2024 ed in seguito ai disposti rinvii, all'ultima udienza del 26.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte tempestivamente depositate dalle parti, ove le stesse hanno precisato le proprie conclusioni come da atti, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
3. Ammissibilità degli appelli proposti. L'appello principale e quello proposto in via incidentale da rispettano le CP_1 indicazioni contenute nell'art. 342 c.p.c., perché sono motivati e recano l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Del resto l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
4. L'appello e il giudicato interno. 4.1. Si premette, poi, che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sent. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. 4.2. Sotto altro profilo, il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, R.G. n. 639 del 2021- Pag. 14 di 19
anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio (v. Cass. Civ. n. 8604 del 2017; Cass. Civ. n. 1377 del 2016).
5. Fondatezza dell'appello proposto in via principale. L'appello proposto in via principale è fondato e deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza gravata e conseguente rigetto della domanda esperita dalla parte attrice – odierna appellata ed appellante in via incidentale – in primo grado. Invero, alla luce della qualificazione della domanda operata dal giudice di prime cure e della motivazione indubbiamente discutibile, vanno prima di tutto esposti i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia, tenuto conto dell'opera di sistemazione organica compiuta recentemente dalla Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 20943 del 2022; da ultimo, Cass. Civ. n. 11152 del 2023 e Cass. Civ. n. 2376 del 2024). La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. La disposizione codicistica ruota intorno a due presupposti: il primo, la riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. Il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia un fatto - impeditivo del diritto al risarcimento - che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. In altre parole, un fatto naturale o del terzo connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi in senso oggettivo e secondo regolarità causale, senza che abbia rilievo la diligenza del custode (v. Cass. Sez. Unite n. 20943 del 2022; Cass. Civ. n. 19960 del 2023; Cass. civ. n. 12943 del 2024). Tanto premesso sulla natura di questa forma di responsabilità extracontrattuale e sui suoi presupposti, vanno svolte le seguenti precisazioni su alcuni elementi.
I. Onere della prova a. La norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa peraltro il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno tale per cui l'evento di danno atto a fondare la responsabilità del custode origini, secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante, dalla cosa custodita. Tuttavia, al fine di accertare il nesso di causa tra i vari fattori che hanno determinato l'evento hic et nunc storicamente realizzatosi, è necessario scandagliare – nel susseguirsi anche diacronico delle circostanze – il ruolo assunto dalla cosa nella sequenza causale alla luce delle peculiarità concrete e, quindi, da un lato, la partecipazione della res in custodia alla produzione materiale dell'evento dannoso (a partire dai casi in cui la cosa è del tutto inerte, nei quali cioè l'interazione del danneggiato è indispensabile per la verificazione dell'evento, sino alle vicende in cui il ruolo della cosa è preponderante o esclusivo, nei quali cioè l'apporto concausale della condotta dell'uomo è persino assente), e, dall'altro lato, le connotazioni intrinseche della res custodita, cioè della sua idoneità a cagionare situazioni di probabile danno (a partire dalle situazioni R.G. n. 639 del 2021- Pag. 15 di 19
in cui essa non presenta ex se rischi in ipotesi di interazione con l'uomo, via via fino a quelle in cui il funzionamento o il modo stesso della cosa naturaliter comporti il rischio o la ragionevole probabilità di conseguenze dannose per chi con la stessa entri in contratto) [v. sul punto in maniera precisa Cass. Civ. n.12943 del 2024]. Di qui – sempre ai fini del concreto accertamento causale – l'indugio della giurisprudenza ai fini della prova, quando l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa custodita, secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011; da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022). Nei casi in cui, invece, il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013). In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. civ., n. 2660 del 2013). Tutti i diversi orientamenti adottati, poi, nel corso del tempo dalla Suprema Corte incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 c.c.); è, infatti, indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale [così Cass. civ. n. 999 del 2014; Cass. civ. sez. III, n. 2660 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 6306 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 7125 del 2013; Cass. civ. (ord.), n. 5977 del 2012; Cass. civ., sez. III, n. 4231 del 2012; Cass. civ. (ord.), n. 11430 del 2011; Cass. civ. (ord.), n. 5910 del 2011; Cass. civ. n. 25105 del 2010; da ultimo, tra le tante Cass. civ. sez. VI n. 2118 del 2022]. La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della res non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno – quale ad esempio il comportamento dell'utente - la res individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della res non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione. Si tratta, a ben vedere, di criteri che orientano l'attività di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri. b.Quanto, invece, al rapporto custodiale, esso si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa (v. Cass. Civ. n. 2480 del 2018; Cass. Civ. n. 11152 del 2023).
II. Importanza della condotta colposa della vittima La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è, quindi, esclusa: a) dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (v. Cass. civ. n. 22898 del 2012) R.G. n. 639 del 2021- Pag. 16 di 19
b) o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (v. Cass. civ. n. 13681 del 2012); c) dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo e imprevedibile (v. Cass. civ. n. 21727 del 2012). d) del fatto colposo della vittima che, entrata in interazione con la res, esclude il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell'evento (cfr. Cass. Civ. n. 26258 del 2019, esclusa, nella specie, la responsabilità del per la caduta su una macchia scivolosa ben CP_6 visibile;
Cass. civ. n. 1310 del 2012, in relazione alla caduta su una griglia di raccolta di acque piovane;
Cass. civ. n. 32205 del 2021, in relazione alle buche;
Cass. civ. n. 11794 del 2022 in relazione agli avvallamenti;
Cass. Civ. n. 35991 del 2023 con specifico riferimento alle rampe). Sotto tale ultimo profilo, vale evidenziare che la condotta colposa, invero, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Inoltre, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto), tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente (in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.L'accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito” (cfr. Cass. civ. n. 2483 del 2018 e, in maniera esaustiva, Cass. Civ. n.858 del 2020; ma anche Cass. civ. n. 2481 del 2018; da ultimo Cass. civ. n. 11794 del 2022, nonché Cass. Civ. n. 19960 del 2023). Il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro della colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (oltre a Cass. Civ. n. 2376 del 2024, vedi anche Cass. Civ. n. 14228 del 2023). Sotto il profilo processuale, quindi, l'applicazione dell'art. 1227 c.1 c.c., ovvero il ricorrere di un fatto colposo del danneggiato (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma della norma citata) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi da cui esso sia ricavabile (v. Cass. Civ. n. 11258 del 2018; Cass. Civ. n. 19218 del 2018). E l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, inoltre, concreta un giudizio di fatto, in quanto tale sottratto al controllo di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. Civ. n. 842 del 2020). E, sempre in chiave sistematica, l'indugio sull'insieme dei fattori sopra evocati (res, caratteristiche della cosa, condotta umana, fattori naturali, intervento di un terzo) che tra loro interagiscono nella determinazione dell'evento, con l'approfondimento delle specifiche caratteristiche (anche di tempo e di luogo) emerse nel caso concreto, lungi dal mutare la natura della responsabilità oggettiva per innestarne profili colposi, rappresenta lo strumento indispensabile R.G. n. 639 del 2021- Pag. 17 di 19
proprio per una corretta analisi volta a ricostruire scientificamente e vagliare l'eziologia dell'evento, anche in una prospettiva di sviluppo diacronico dei singoli elementi.
6. Nel merito. a. In via assorbente, come correttamente sostenuto dalla parte appellante principale, è opportuno sottolineare che, pur ammettendo l'esistenza dell'evento dannoso lamentato, non vi è prova del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito” (accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ. n. 8935 del 2013; Cass. civ. n. 6101 del 2013; Cass. civ. n. 783 del 2013; sulla prova della causalità incombente sul danneggiato, da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022). b. Invero, ad una attenta analisi delle evidenze istruttorie, appare chiaro che l'evento dannoso subito dal veicolo di proprietà di sia stato cagionato esclusivamente dal CP_1 conducente dello stesso. Dalle risultanze istruttorie emerse è pacifico, infatti, che il veicolo, durante il servizio di raccolta dei rifiuti, abbia impattato la tenda sita dinanzi all'attività dell'odierno appellante. Se ne arguisce, quindi, che ad aver cagionato l'evento dannoso – nella successione diacronica dei vari fattori – non può che essere la condotta di guida del conducente del veicolo di proprietà di attesa la natura inerte della res in custodia. CP_1 Ne consegue che – come rilevato da parte appellante - l'evento dannoso lamentato non può dirsi connesso sotto il profilo causale al bene in custodia alla parte originaria convenuta. Né rileva l'esistenza o l'inesistenza di un provvedimento autorizzativo del Comune in ordine alla installazione della tenda. Il piano, infatti, non è quello dell'atto e del rapporto di carattere amministrativo, bensì quello fattuale dell'eziologia e dei fattori che hanno determinato l'evento. Tra essi certamente non può rientrare, in quanto antecedente estremamente remoto, quello della installazione della tenda in conformità o meno alla disciplina amministrativa, fatto (quello della esistenza della tenda) peraltro noto al conducente. Di contro, la distrazione o l'imprudenza del conducente del veicolo di proprietà di CP_1 risultano, nel caso concreto, di tale intensità nel dinamismo causale dell'evento, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione del danno. Infatti, l'applicazione al caso concreto dello specifico grado di diligenza richiesto dal generale principio di autoresponsabilità e di correttezza nell'uso del mezzo avrebbe dovuto consigliare al conducente del veicolo di percorrere il tratto stradale con la massima cautela e di effettuare le manovre necessarie con la massima accortezza, evitando di impattare res di terzi (v. testimonianza dello stesso che sostiene “sono risalito sul camion e non ho fatto Testimone_4 nessuna manovra sono ripartito direttamente ed ho impattato poco poco, all'angolo della tenda”), tenuto conto della situazione fattuale ben nota al conducente del veicolo di (v. CP_1 testimonianza dello stesso , che precisa che “con il sig. abbiamo sempre Parte_2 Pt_1 discusso di questo problema della tenda che crea intralcio ma lo stesso sino ad oggi non ha ritenuto opportuno di sostituirla o toglierla”).
La ampiezza della visuale e la visibilità della tenda (v. consulenza tecnica d'ufficio) importano la piena percepibilità del pericolo e, quindi, la prevedibilità del rischio – alla luce delle caratteristiche sopra esposte - ed evitabilità dello stesso da parte del conducente del veicolo di imponendo, ad esempio, di procedere con la massima cautela nell'attività di raccolta rifiuti CP_1 e nelle manovre connesse, prestando maggiore attenzione nella esecuzione di quest'ultime al fine di evitare di danneggiare terzi. R.G. n. 639 del 2021- Pag. 18 di 19
Del resto, tenuto conto anche della velocità, della ampiezza della carreggiata e, quindi, dello spazio di manovra (come del resto già effettuato nelle altre circostanze di raccolta e svolgimento delle medesime attività), il conducente del veicolo ben avrebbe potuto aggirare l'ostacolo ed evitare l'impatto con la tenda con un minimo di accortezza. Si tratta, quindi, di circostanze che, unitariamente esaminate e criticamente vagliate, consentono di ritenere che il conducente del veicolo con un minimo di diligenza, avrebbe CP_1 agevolmente evitato l'ostacolo e il connesso pericolo. Per cui ad aver provocato l'evento dannoso, tenuto conto delle esposte ragioni, è la colpevole inavvedutezza comportamentale del conducente del veicolo di proprietà di degradando la res a mera occasione e non causa del danno. CP_1 In altri termini, l'evento lesivo non è stato cagionato dalla cosa, ma dal comportamento imprudente della vittima. Conseguentemente, la mancata adozione di tali cautele minime da parte del conducente nel caso concreto esclude la responsabilità del custode per i danni seguiti. E' opportuno rammentare, del resto, che “non può quindi ritenersi sufficiente a tal fine…la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali” (v. Cass. Civ. n.35991 del 2023, proprio in materia responsabilità ex art. 2051 c.c.) c. In assenza di prova del nesso causa, quindi, non può concludersi nel senso che l'evento lesivo sia eziologicamente riconducibile alla res in custodia alla parte appellante. E la conclusione non muta, ove la domanda venisse ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c. d. L'appello principale, allora, è fondato e deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza gravata e conseguente rigetto delle domande esperite dalla parte attrice in primo grado, odierna parte appellata. L'accoglimento dell'appello principale determina, quindi, il rigetto dell'appello incidentale e l'assorbimento di ogni altra questione evocata.
7. Il regime delle spese Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Solo quando confermi la sentenza di primo grado, non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ. n. 18837 del 2010). Nel caso di specie, la complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa e le ragioni poste a base della decisione, tenuto conto del oscillazioni della giurisprudenza e dell'intervento delle Sezioni Unite in epoca successiva alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (v. Cass. S.U. n. 20943 del 2022), costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
8. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di R.G. n. 639 del 2021- Pag. 19 di 19
cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione incidentale proposta da è stata integralmente respinta. Si CP_1 provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE l'appello proposto e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 310 del 2020 del Giudice di Pace di SS LA, RIGETTA le domande originariamente proposte in primo grado da CP_1 B. DICHIARA integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti;
C. PONE le spese della c.t.u. espletate dinanzi al giudice di pace a carico integrale della parte Controparte_1 D. DÀ ATTO che è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di CP_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, ivi compresi quelli conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. E. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in data 6 ottobre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia