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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/207
N. R.G. 207-1/2025
Corte di appello di Bari
Terza sezione civile - Sez. immigrazione e protezione internazionale
Il Consigliere designato, letti gli atti e la documentazione allegata;
all'esito della camera di consiglio, premesso
- Che in data 29 marzo 2025 la Questura di Bari ha richiesto la proroga di trattenimento del cittadino straniero nato in [...] il 9 febbraio Parte_1
2006, disposta il 28 marzo 2025 e notificata in pari data, per sessanta giorni, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025;
- Che lo straniero era stato inizialmente attinto da un provvedimento di trattenimento emesso ex art. 6, comma 3, dalla Questura di Bari il 31 gennaio 2025, notificato in pari data, e convalidato il 3 febbraio 2025, per un periodo di 60 gg. prorogabile;
- Che, a seguito della domanda di protezione internazionale formalizzata il 31 gennaio
2025, la Commissione Territoriale di Bari ha emesso provvedimento di diniego in data
20 marzo 2025;
- Che la difesa ha evidenziato che, ad oggi, pendono i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la suddetta decisione di diniego e che non risulta visibile telematicamente la richiesta di proroga del Questore e la relativa notifica al cittadino straniero;
ritenuto
- Che, quanto all'eccezione preliminare, la stessa è infondata, posto che la richiesta di proroga risulta telematicamente trasmessa dalla Questura in data 28.03.2025 e caricata sugli atti del fascicolo principale intestato a R.G. n. Parte_1
207/2025;
- Che la richiesta di proroga del trattenimento deve intervenire prima della scadenza del termine, e ciò è avvenuto nel caso di specie, dovendo altrimenti ritenersi tardiva, attesa la improrogabilità di un termine già scaduto;
- Che, inoltre, la proroga del trattenimento non può essere richiesta dalla Questura oltre il termine di durata massima della misura prevista dal legislatore, poiché in caso contrario si realizzerebbe un'imprevedibile e incontrollata dilatazione del tempo massimo consentito per la restrizione della libertà personale del soggetto trattenuto;
- Che in particolare, la proroga del trattenimento può essere concessa, ai sensi dell'art. 6, commi 5- 8, del D.lgs. 142/2015, di volta in volta per periodi non superiori a 60 giorni, “per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione” , cioè per il tempo strettamente necessario all'esame della stessa, per tale intendendosi lo svolgimento dell'intero iter procedurale, compresa l'eventuale fase di impugnazione del rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale, dovendo il richiedente trattenuto restare nel CPR fino all'adozione del provvedimento di sospensione verso l'esecutività del diniego della commissione o, in mancanza, fino alla definizione del giudizio di impugnazione avverso tale diniego;
- Che, nel caso di specie, la proroga per un ulteriore periodo di 60 giorni si rende necessaria allo scopo di definire il procedimento di esame della domanda di protezione internazionale, essendo pendenti i termini per proporre ricorso giurisdizionale avverso il diniego della stessa;
- che l'art. 6 del D.L.vo n. 142 del 2015, al comma 7, statuisce che "Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo, che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis [istanza di sospensione avverso l'esecutività del provvedimento della Commissione], nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto", e al successivo comma 8 che "Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finche' permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi";
- che, in sostanza, il richiedente protezione rimane trattenuto fino all'adozione del provvedimento di sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della Commissione territoriale (che, nel caso di domanda di asilo presentata da soggetto già trattenuto, non è sospesa automaticamente, ma necessita di un provvedimento del Tribunale sulla base di gravi e circostanziate ragioni, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.35 bis d.lgs. 25/2008) e, successivamente, "per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio in conseguenza del ricorso giurisdizionale";
- che, pendendo ancora i termini per proporre ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego, è ancora in corso il procedimento di accertamento del diritto ad ottenere la protezione;
- che non possono essere applicate le misure alternative previste dall'ordinamento, poiché il cittadino straniero non ha prodotto valida documentazione relativa alla identità personale;
né sono state fornite ulteriori indicazioni circa una stabile e certa residenza;
- ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dalla legge per la proroga del trattenimento in corso ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.lgs.142/15 per ulteriori sessanta giorni;
P.Q.M.
Pagina 3 PROROGA il termine di trattenimento di nato in [...] il 9 Parte_1 febbraio 2006, per sessanta (60) giorni, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025.
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari.
Bari, il 31 marzo 2025
Il Consigliere designato
Dr. Gaetano Labianca
Pagina 4
N. R.G. 207-1/2025
Corte di appello di Bari
Terza sezione civile - Sez. immigrazione e protezione internazionale
Il Consigliere designato, letti gli atti e la documentazione allegata;
all'esito della camera di consiglio, premesso
- Che in data 29 marzo 2025 la Questura di Bari ha richiesto la proroga di trattenimento del cittadino straniero nato in [...] il 9 febbraio Parte_1
2006, disposta il 28 marzo 2025 e notificata in pari data, per sessanta giorni, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025;
- Che lo straniero era stato inizialmente attinto da un provvedimento di trattenimento emesso ex art. 6, comma 3, dalla Questura di Bari il 31 gennaio 2025, notificato in pari data, e convalidato il 3 febbraio 2025, per un periodo di 60 gg. prorogabile;
- Che, a seguito della domanda di protezione internazionale formalizzata il 31 gennaio
2025, la Commissione Territoriale di Bari ha emesso provvedimento di diniego in data
20 marzo 2025;
- Che la difesa ha evidenziato che, ad oggi, pendono i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la suddetta decisione di diniego e che non risulta visibile telematicamente la richiesta di proroga del Questore e la relativa notifica al cittadino straniero;
ritenuto
- Che, quanto all'eccezione preliminare, la stessa è infondata, posto che la richiesta di proroga risulta telematicamente trasmessa dalla Questura in data 28.03.2025 e caricata sugli atti del fascicolo principale intestato a R.G. n. Parte_1
207/2025;
- Che la richiesta di proroga del trattenimento deve intervenire prima della scadenza del termine, e ciò è avvenuto nel caso di specie, dovendo altrimenti ritenersi tardiva, attesa la improrogabilità di un termine già scaduto;
- Che, inoltre, la proroga del trattenimento non può essere richiesta dalla Questura oltre il termine di durata massima della misura prevista dal legislatore, poiché in caso contrario si realizzerebbe un'imprevedibile e incontrollata dilatazione del tempo massimo consentito per la restrizione della libertà personale del soggetto trattenuto;
- Che in particolare, la proroga del trattenimento può essere concessa, ai sensi dell'art. 6, commi 5- 8, del D.lgs. 142/2015, di volta in volta per periodi non superiori a 60 giorni, “per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione” , cioè per il tempo strettamente necessario all'esame della stessa, per tale intendendosi lo svolgimento dell'intero iter procedurale, compresa l'eventuale fase di impugnazione del rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale, dovendo il richiedente trattenuto restare nel CPR fino all'adozione del provvedimento di sospensione verso l'esecutività del diniego della commissione o, in mancanza, fino alla definizione del giudizio di impugnazione avverso tale diniego;
- Che, nel caso di specie, la proroga per un ulteriore periodo di 60 giorni si rende necessaria allo scopo di definire il procedimento di esame della domanda di protezione internazionale, essendo pendenti i termini per proporre ricorso giurisdizionale avverso il diniego della stessa;
- che l'art. 6 del D.L.vo n. 142 del 2015, al comma 7, statuisce che "Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo, che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis [istanza di sospensione avverso l'esecutività del provvedimento della Commissione], nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto", e al successivo comma 8 che "Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finche' permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi";
- che, in sostanza, il richiedente protezione rimane trattenuto fino all'adozione del provvedimento di sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della Commissione territoriale (che, nel caso di domanda di asilo presentata da soggetto già trattenuto, non è sospesa automaticamente, ma necessita di un provvedimento del Tribunale sulla base di gravi e circostanziate ragioni, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.35 bis d.lgs. 25/2008) e, successivamente, "per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio in conseguenza del ricorso giurisdizionale";
- che, pendendo ancora i termini per proporre ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego, è ancora in corso il procedimento di accertamento del diritto ad ottenere la protezione;
- che non possono essere applicate le misure alternative previste dall'ordinamento, poiché il cittadino straniero non ha prodotto valida documentazione relativa alla identità personale;
né sono state fornite ulteriori indicazioni circa una stabile e certa residenza;
- ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dalla legge per la proroga del trattenimento in corso ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.lgs.142/15 per ulteriori sessanta giorni;
P.Q.M.
Pagina 3 PROROGA il termine di trattenimento di nato in [...] il 9 Parte_1 febbraio 2006, per sessanta (60) giorni, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025.
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari.
Bari, il 31 marzo 2025
Il Consigliere designato
Dr. Gaetano Labianca
Pagina 4