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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10197 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 26963/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. SS PAGLIARINI nella causa
TRA
(nato in [...] il [...]), elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, via Giuseppe Martucci 32, presso lo studio degli avv.ti
OL IO e CO RI che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 25, presso lo studio degli avv.ti Simone Agrofoglio e Stefania Ippolito che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti convenuta all'esito dell'udienza del 23.9.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO
ANNULLA il licenziamento intimato dal Controparte_1
nei confronti di con nota del 21.11.2023 e condanna Parte_1 la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro in CP_1 CP_1
precedenza occupato;
CONDANNA la stessa società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di dodici mensilità (pari a complessivi € 23.197,20), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
CONDANNA la società convenuta al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento e fino alla effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
CONDANNA altresì la stessa società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.993,66 (a titolo di ratei delle mensilità aggiuntive e di indennità per ferie e permessi maturati e non goduti), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
CONDANNA infine la società convenuta a rimborsare in favore della parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 9.257,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è stato assunto il 18.10.2012 alle dipendenze di Parte_1
(società che operava nel settore del trasporto pubblico locale Controparte_2
e alla quale era stata sub-affidata la gestione di talune linee di trasporto pubblico locale a Roma), dapprima con contratto a tempo determinato in seguito trasformato a tempo indeterminato dal 19.10.2013, con qualifica di “operatore qualificato” ed inquadramento nel “parametro 140” del Ccnl per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione e orario di lavoro di 39 ore settimanali.
A seguito di talune vicende che hanno determinato un cambio nella gestione delle linee in precedenza affidate a , il personale in forza a detta CP_2 società è transitato, in virtù di cessioni individuali di contratto, alle dipendenze della società affidataria del servizio in questione: la Controparte_3
la quale ha proseguito la gestione del servizio presso la
[...] medesima sede operativa sita in Roma, via di RA n. 281.
Il rapporto di lavoro del è quindi proseguito, senza soluzione Parte_1 di continuità e con mantenimento della anzianità di servizio, alle dipendenze di detta società consortile, senza alcuna variazione di qualifica e di inquadramento e sempre presso la medesima sede operativa di via di RA 281.
Detta sede operativa è stata interessata da una procedura di sfratto e di conseguenza ha proceduto ad una riorganizzazione delle attività lì CP_4 esercitate, con spostamento dei mezzi e del personale individuato quale
2 “operatore di esercizio”, presso altra unità operativa sita in via Costi 23, avviando una procedura di licenziamento per motivo oggettivo culminata con il recesso del e di altri due lavoratori (i fratelli addetti al Parte_1 Per_1 presidio e alla supervisione del deposito di RA, oggetto di sfratto).
In particolare, la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, ricevuta dallo in data 22.11.2023, reca le seguenti motivazioni: “ Parte_1
… Ebbene, con decorrenza dal 11/10/2023 le linee di trasporto pubblico gestite dalla scrivente società, in precedenza adibite al deposito di RA, sono state tutte integralmente ricollocate presso il deposito di Roma in Via Raffaele
Costi. A ben vedere dunque, la scrivente società provvede a dismettere completamente ogni e qualsiasi attività in precedenza svolta presso il deposito di RA cui lei era adibito. Alla luce di quanto sopra, nonché di quanto preciseremo in seguito. la Sua figura professionale risulta certamente in esubero, posto che la mansione ricoperta viene di fatto soppressa all'interno della nostra organizzazione. A conferma di quanto sopra, il fatto che la Sua figura professionale non era presente nel nostro organigramma ed è stata inserita nel 2017 a seguito dell'affidamento alla scrivente delle linee di trasporto pubblico locali facenti capo alla rimessa di RA presso la quale Lei già operava in precedenza;
appare evidente dunque che con il venire meno dell'utilizzo della rimessa in esame, la scrivente non necessiti più della
Sua figura professionale. Resta inteso altresì che eventuali ulteriori mansioni a
Lei assegnate in via residuale in passato, verranno in parte soppresse e in parte redistribuite tra il personale ancora in forza. Nello specifico dunque, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la necessità di sopprimere la posizione lavorativa da Lei ricoperta è da ricondursi ad esigenze tecniche organizzative
e produttive della scrivente, che comporteranno altresì una più economica gestione della scrivente azienda anche con riferimento al costo del personale.
Abbiamo altresì valutato attentamente il nostro assetto organizzativo ma - pur avendo condotto ogni esame a riguardo nel rispetto del cosiddetto "obbligo di repéchage" - non è stato possibile reperire per Lei un'altra e diversa collocazione confacente alle Sue caratteristiche professionali, anche in ipotesi di sacrificio del livello di appartenenza, ed in considerazione del ridotto numero di personale in forza non autista di autobus. Come noto infatti, sono anni che
3 la scrivente non effettua nuove assunzioni, se non per quanto attiene gli operatori di esercizio (autisti di autobus) …”.
Il ha impugnato giudizialmente detto recesso, sostenendo la Parte_1 illegittimità di esso sotto più profili, rilevando la insussistenza del motivo oggettivo e dell'esigenza di soppressione della posizione lavorativa, nonché il mancato assolvimento dell'obbligo di repêchage.
A fondamento delle proprie ragioni ha innanzitutto evidenziato di aver svolto una molteplicità di mansioni nel corso del rapporto lavorativo, essendosi occupato nel periodo che va dal 18.10.2012 al 31.5.2019, del rifornimento dei mezzi di carburante all'inizio del turno lavorativo e del parcheggio degli autobus nei vari “stalli”, della manutenzione e riparazione meccanica dei mezzi e della carrozzeria degli autobus, della prima valutazione dei guasti meccanici sui mezzi effettuando un primo intervento e di aver contattato i meccanici nel caso di interventi complessi, dell'accensione degli autobus al mattino e del loro spostamento “dagli stalli al piazzale” al fine di agevolare l'uscita degli autisti in ordine di turno, della pulizia interna ed esterna degli autobus, mentre nel periodo che va dal 1.6.2019 al 19.10.2023 di aver svolto prevalentemente le mansioni di guardiano notturno e vigilanza notturna (a seguito del pensionamento del guardiano notturno a ciò preposto), continuando comunque ad espletare anche le precedenti mansioni. Ha inoltre sostenuto la possibilità di essere adibito presso il deposito di via Raffaele Costi o di Via Maglianella (dove erano confluite le linee degli autobus in precedenza gestite nel dismesso deposito di RA) o anche presso una delle altre unità locali del convenuto, ovvero, in alternativa, ha sostenuto di poter essere CP_3 assegnato ad altra posizione.
Il ha poi lamentato la mancata percezione delle competenze Parte_1 di fine rapporto quantificate in € 5.993,66 (di cui € 1.380,77 per ratei di tredicesima, € 552,31 per ratei di quattordicesima, € 2.330,74 per ferie non godute e € 1.729,83 per permessi non goduti) e ha invocato il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata in complessivi € 4.832,25.
Nel costituirsi in giudizio, il - premessa una ricostruzione delle CP_4 vicende inerenti il sub appalto nella gestione del servizio pubblico locale “su gomma” a Roma, riguardante le linee inizialmente gestite presso il deposito di
4 RA ed i rapporti intercorrenti tra le varie società interessate dall'appalto (in particolare con - società Controparte_5 aggiudicataria dell'appalto indetto da ATAC per l'affidamento del trasporto pubblico urbano di linea relativo ad una rete periferica in Roma, di cui il convenuto è socio maggioritario) - ha argomentato in ordine alla CP_3 legittimità del licenziamento ed alla impossibilità di adibire il ricorrente ad altre mansioni anche inferiori ed ha concluso per il rigetto dell'intera domanda.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c., espletata prova per testimoni e autorizzato il deposito di note, la causa è stata decisa.
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All'esito del giudizio, il recesso intimato al eve ritenersi non Parte_1 legittimo.
Si tratta di licenziamento intimato per motivo oggettivo, rispetto al quale
- pur sussistendo le ragioni che hanno determinato la dismissione del deposito di RA ove operava il ricorrente (deposito interessato da una procedura di sfratto) - non sussiste tuttavia la dimostrazione dell'ulteriore elemento necessario ai fini della legittimità del recesso per motivo oggettivo, e cioè
l'adempimento dell'obbligo del cd. repêchage, il quale ad un attento esame della documentazione prodotta e delle testimonianze acquisite, non può dirsi assolto.
Il ha in proposito motivato l'impossibilità di reimpiego presso CP_3 la mutata sede operativa di via Raffaele Costi (ove sono confluiti tutti i servizi in precedenza svolti nel deposito dismesso, precisando altresì che l'altro deposito di via della Maglianella faceva capo ad altra compagine, CP_5 principalmente per l'assenza di un servizio di guardiania notturna (“La figura professionale rivestita infatti, come già dedotto, svolgendo attività esclusiva e/o prevalente di guardiania e di presidio notturno, era strettamente connessa alla rimessa di RA presso la quale l'istante operava in passato, con il venire meno dell'utilizzo della rimessa in esame, il non necessitava più di CP_4
tale figura professionale”). Con riferimento alle attività di pulizia e manutenzione ha motivato l'impossibilità di reimpiego del ricorrente per essere tali servizi affidati a ditte esterne e con riguardo all'attività di movimentazione
5 mezzi (c.d. piazzalista) ha evidenziato che tale attività poteva essere svolta solo dal personale in possesso di apposita abilitazione e titolo.
Ebbene, all'esito del giudizio, dette argomentazioni non sono risultate idonee a dimostrare l'impossibilità di reimpiego o ricollocazione del ricorrente.
E' pur vero che l'assenza del servizio di guardiania notturna presso la nuova sede di via Costi è circostanza confermata esito all'espletata istruttoria
(cfr. testimonianza dipendente di fino Testimone_1 CP_5 all'ottobre 2024: “Nel deposito di via Raffaele Costi non vi è mai stato un guardiano notturno”) ma è anche vero che l'attività di presidio notturno è stata assunta dal ricorrente dal 2019 (in occasione del pensionamento dell'unità a ciò preposta) avendo peraltro il da quella data continuato a svolgere le Parte_1
ulteriori mansioni in precedenza svolte (cfr. dichiarazioni di “… Parte_2 il ricorrente si occupava della manutenzione e pulizia dei bus, di spostamento dei bus all'interno del deposito e di sostituzione per un giorno alla settimana del guardiano notturno. Con il ricorrente ha continuato a fare questi CP_4
lavori fino al 2019, quando andò via il guardiano notturno titolare ( Per_2
), perché in sostituzione di quest'ultimo ho chiamato il ricorrente, che
[...] comunque ha continuato a fare anche le altre lavorazioni”).
Quanto alla invocata esternalizzazione, o affidamento a terzi, delle altre attività (manutenzione, pulizia e lavaggio dei mezzi), essa non risulta da alcun riscontro documentale, e le dichiarazioni sul punto rese dai testimoni Tes_2
e (entrambi dipendenti di non sono affatto
[...] Testimone_1 CP_5
sufficienti a dimostrare tempi, durata e consistenza di tale esternalizzazione.
Quanto all'attività di spostamento dei mezzi all'interno della rimessa di via Costi, e non su strada, per essa è necessaria la patente categoria B (in possesso del ricorrente), non essendo comunque in alcun modo stato chiarito il motivo per il quale il ricorrente, che ha sempre svolto tale attività di spostamento interno presso il deposito di RA non lo abbia potuto più fare nella rimessa di via Costi.
A ciò va aggiunto che le argomentazioni difensive del CP_3 convenuto si sono focalizzate esclusivamente sulla nuova sede di via Costi, non avendo in alcun modo preso in esame le esigenze e le necessità presenti
6 nell'unità operativa di Terracina, unità questa (LT/1) dove pacificamente opera il convenuto. CP_3
Da ultimo, il convenuto non risulta aver depositato i Lul CP_3 immediatamente successivi alla data del licenziamento (effettuato come detto con raccomandata del novembre 2023), avendo prodotto solo il Lul relativo al mese di aprile 2024, la lettura del quale comunque ha consentito di verificare che con decorrenza 1.2.2024 il , diversamente da quanto sostenuto, CP_3 ha proceduto all'assunzione di una unità ( con mansione di Per_3
ausiliaria. Si tratta di una data di un paio di mesi circa successiva al licenziamento intimato al ricorrente, e quindi rilevante ai fini del ricollocamento di quest'ultimo perché successiva di soli due mesi circa.
L'insieme di detti elementi non consente di ritenere che il abbia CP_3 assolto all'obbligo di ricollocamento lavorativo del ricorrente, dovendosi peraltro sottolineare che la dismissione della rimessa di RA ha determinato il licenziamento, tra gli addetti, del solo ricorrente (gli altri due licenziati, i fratelli erano i responsabili e i coordinatori della rimessa ed Per_1 hanno conciliato la controversia con . CP_4
Di conseguenza, la violazione dell'obbligo di repêchage determina la illegittimità del recesso intimato al Va in particolare ricordato che Parte_1 la legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo resta condizionata dalla necessità che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di collocare il dipendente da licenziare in un posto di lavoro diverso da quello soppresso. L'onere di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo, è stato elaborato dalla giurisprudenza sulla base del principio generale secondo cui il recesso datoriale deve rappresentare sempre una scelta necessitata e trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro, che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale (per tutte, Cass. 30.1.2024, n.
2739, Cass. 13.11.2023, n. 31561 e Cass. 24.9.2019, n. 23789).
Quanto al regime rimediale, poiché il è stato assunto prima Parte_1 del marzo 2015 deve essere fatta applicazione del comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300/1970, come anche chiarito dalle sentenze della Corte
Costituzionale n. 59 del 2021 e n. 125 del 2022.
7 Ed infatti, il diverso regime rimediale dell'indennizzo quale conseguenza sanzionatoria scaturente dell'inadempimento dell'obbligo di repêchage - come chiarito dalla successiva Corte Cost. n. 128/2024 - riguarda espressamente i lavoratori assunti successivamente al 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del c.d. jobs act) e come tale è inapplicabile alla fattispecie in esame anche alla luce delle motivazioni in essa contenute (“C'è, però, da precisare, come già sopra sottolineato, che la giustificatezza del licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede anche - secondo la consolidata (e già richiamata) giurisprudenza di legittimità, che sul punto costituisce diritto vivente - che il lavoratore non sia utilmente ricollocabile in azienda in altra posizione lavorativa (obbligo di repêchage). Il licenziamento è pur sempre un'extrema ratio, sì che, quando c'è la possibilità di ricollocamento, ciò è rilevante al fine della valutazione di illegittimità del licenziamento nel senso che la realizzazione della ragione d'impresa, allegata dal datore di lavoro, pur se fondata su un
“fatto materiale sussistente”, non avrebbe richiesto, però, necessariamente, nel caso concreto, l'espulsione del lavoratore licenziato. In tale evenienza, il fatto materiale, allegato come ragione d'impresa, sussiste ma non giustifica il licenziamento perché risulta che il lavoratore potrebbe essere utilmente ricollocato in azienda. Però - in ragione di una scelta di politica del lavoro fatta dal legislatore con il cosiddetto Jobs Act (legge n. 183 del 2014), che ha ridotto la portata della tutela reale - si fuoriesce dall'area della tutela reintegratoria attenuata del comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015, il cui perimetro applicativo, come nell'ipotesi del licenziamento disciplinare, è segnato dall'“insussistenza del fatto materiale”. Né si riproduce il vizio di illegittimità costituzionale, del quale si è finora argomentato, proprio perché il licenziamento è comunque fondato su un “fatto sussistente”, ancorché il recesso datoriale sia poi illegittimo sotto un profilo diverso (quello della verificata ricollocabilità del lavoratore). La tutela allora è quella solo indennitaria di cui al comma 1 dello stesso art.
3. Consegue che la reductio ad legitimitatem della disposizione censurata, dovendo esser limitata al rilievo dell'insussistenza del fatto materiale, deve tener fuori, dalla sua portata applicativa, la possibilità di ricollocamento del lavoratore licenziato per ragioni di impresa, non diversamente dal licenziamento disciplinare fondato su
8 un fatto insussistente, che esclude il rilievo, a tal fine, della valutazione di proporzionalità del licenziamento alla colpa del lavoratore (vedi la coeva sentenza n. 129 del 2024). La violazione dell'obbligo di repêchage attiva la tutela indennitaria di cui al comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015”.
Di conseguenza, il licenziamento intimato al ricorrente deve essere annullato e il convenuto deve essere condannato a reintegrare lo CP_3
stesso ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato.
Lo stesso deve essere condannato al pagamento in favore del CP_3
ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo.
Poiché la retribuzione mensile da ultimo goduta dal ricorrente era pari a €
1.656,95 (cfr. ultimi cedolini paga di settembre e ottobre 2023), la retribuzione globale di fatto è pari a € 1.933,10 (€ 1.656,95 per quattordici mensilità diviso
12).
Sicché l'indennità risarcitoria che il deve corrispondere al CP_3 ricorrente è pari a € 23.197,20 (€ 1.933,10 per 12).
Da detto importo non deve essere scomputato alcun aliunde, poiché non è risultato in alcun modo che il ricorrente abbia intrapreso altra attività lavorativa.
Infine, il convenuto deve essere condannato al versamento dei CP_3
contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento e fino alla effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
Quanto infine al contenuto dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa in corso di causa, essa aveva ad oggetto anche l'indennità sostitutiva del preavviso
(nella misura di € 4.832,75). Poiché il rapporto di lavoro, come detto, è ricostituito giudizialmente ex tunc, detta indennità non è naturalmente dovuta, sicché, se già corrisposta dal (nelle note finali il ricorrente lo nega), CP_3
deve essere naturalmente conguagliata con l'indennità risarcitoria.
La restante voce contenuta nell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. (competenze di fine rapporto, costituite dai ratei delle mensilità aggiuntive e dall'indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, per complessivi € 5.993,66) è invece dovuta dal , sicché - assorbita interamente nella presente decisione la CP_3
9 predetta ordinanza ex art. 423 c.p.c. - il va condannato a CP_3
corrispondere al ricorrente tale ulteriore importo, oltre accessori di legge.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto. CP_3
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia
(indeterminabile, e quindi scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e si sono considerate tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) nei rispettivi valori medi.
Roma, 14.10.2025.
Il giudice
SS AR
Motivazione redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Simona Ingrosso
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