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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/08/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2150/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2150/2022 promossa da:
, (CF , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, difeso dagli Avv.ti Angela Maria
Laganà, Giacinto Greco, Dario Adornato, Maria Teresa Pugliano e Caterina Battaglia;
ATTORE
Contro
Il , (CF , con il patrocinio dell'avv. _2 P.IVA_2
Lucia Falcomatà;
CONVENUTO
Contro
Controparte_3
CONVENUTO
Nonché contro Modena Ciccarello RO
Tv. IV n. 12 (c.f.: ), difeso dall'Avv. Luigi Reliquato;
P.IVA_3
TERZO CHIAMATO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con atto di citazione depositat0 in data 30 giugno 2022, l' Controparte_1
, citava in giudizio il , in
[...] _2 persona del Legale Rappresentante P.T.; l' Controparte_3 in persona del Legale Rappresentante P.T., nonché quale chiamata in causa, il
IV, proponendo Controparte_5 opposizione avverso l'Avviso di accertamento esecutivo prot. 114758 del 01.06.2022
(All.1), emesso dal per il pagamento dei corrispettivi del _2
Servizio idrico integrato, per un importo complessivo di € 112.900,06, relativo al mancato pagamento di somme dovute in relazione alla fornitura del servizio idrico integrato, utenza n. 1697700, per la fornitura di Via Ciccarello Diramazione IV n.12 di cui al contratto per concessione di acqua potabile, permesso n.413 del 19 Aprile
1994.
II. Il procedimento veniva introdotto, al fine di sentir accogliere, previa sospensione, le seguenti conclusioni: “1) Annullare e/o revocare l'atto opposto per le ragioni in atti,
o comunque limitare gli importi dovuti solo a quelli effettivamente provati da controparte e non prescritti;
2) Dichiarare non dovute o prescritte le somme pretese come residuo 2002 e per gli altri anni pretesi;
3) Dichiarare che nulla è dovuto dal
2012 a seguito della voltura del Condominio;
In via riconvenzionale nei confronti del terzo: 4) Dichiarare come fruitore effettivo dell'utenza idrica n. 1697700 il
IV n.12 […] ovvero in subordine che lo Controparte_5 stesso sia condannato a manlevare l' per quanto dovrà pagare al CP_4 CP_1 in relazione alle somme pretese […].” CP_2
III. Con decreto del 28 luglio 2022, veniva fissata l'udienza del 5 ottobre 2022, al fine di sentire le parti sulla istanza cautelare di sospensione.
IV. Con comparsa del 24 settembre 2022, si costituiva in giudizio il _2
, il quale dava preliminarmente atto dell'avvenuto saldo per l'anno 2002 e,
[...] quindi, di non avere altro a pretendere dall' Quanto alle altre annualità, ribadiva CP_1 la legittimazione passiva dell' CP_1
V. Costituitosi in giudizio con comparsa del 15 novembre 2022, il RO
eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi e di ogni
[...] domanda di pagamento nei confronti del nonché l'errata/incerta CP_4 quantificazione dei consumi per gli anni dal 2007 al 2016.
VI. All'udienza del 5 ottobre 2022, le parti costituite si riportavano ai propri scritti difensivi e alle rispettive richieste, il giudice riservava la decisione sull'istanza cautelare.
VII. Con ordinanza del 29 novembre 2022, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione.
VIII. All'udienza del 7 dicembre 2022, le parti si riportavano ai propri atti e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. Nessuno compariva per la
Il Giudice riservava la decisione. Controparte_3
IX. Con ordinanza del 31 gennaio 2023, il Giudice dichiarava la nullità della citazione del terzo , autorizzandone la chiamata Controparte_6 in causa e, per l'effetto, fissava la data della nuova udienza al 14/6/2023, per consentirne la citazione a cura dell'opponente nel rispetto degli artt. 269, 163 bis e
106 c.p.c.
X. In data 5 Giugno 2023 si costituiva in giudizio il terzo chiamato RO
, chiedendo che il Tribunale voglia: “1) dichiarare l'intervenuta
[...] prescrizione nei confronti del di tutte le RO domande di pagamento e/ o di manleva allo stesso avanzate nonché di tutti i crediti posti alla base delle domande;
2) dichiarare, comunque, prescritte e non dovute le somme richieste dal Comune di a per gli anni 2007-2016; 3) _2 CP_1 dichiarare non dovute le somme richieste dal per gli _2 anni 2007-2016 per indeterminatezza ed incertezza degli importi dovuti in conseguenza del criterio adottato per il calcolo e per l'incompleta erogazione quotidiana del servizio e per la non potabilità dell'acqua; 4) in via subordinata, riquantificare l'importo dovuto in considerazione delle eccezioni sollevate”.
XI. All'udienza del 4 ottobre 2023 le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Il Giudice concedeva i chiesti termini e rinviava all'udienza del 7/2/2024.
XII. L' depositava nei termini le proprie memorie, chiedendo in particolare in via CP_1 istruttoria l'ordine di esibizione al Comune di , ex art. 210 e ss., di _2 tutta la documentazione relativa all'allaccio idrico de quo, ivi compreso l'originario contratto/polizza disciplinare di fornitura e la documentazione presente nel fascicolo del vecchio concessionario nonché la CTU al fine di accertare l'effettivo CP_7 consumo idrico nel periodo in questione imputabile all' e al CP_1 [...]
. IV 12, “tenendo conto anche delle somme Controparte_5 già erogate a tal titolo dall' al Condominio ai fini della ripartizione delle spese CP_1 tra Condominio e . Il , con il deposito delle proprie CP_1 _2 memorie di replica, contestava tutto quanto richiesto ed eccepito dall'opponente.
XIII. All'udienza del 2 ottobre 2024, il Giudice riservava la decisione sulle richieste istruttorie.
XIV. Con ordinanza del 18 ottobre 2024, a scioglimento della riserva, il Giudice rigettava le richieste di prova;
ammetteva la documentazione prodotta;
rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/2/2025. L'udienza veniva differita d'ufficio al 19 marzo 2025.
XV. All'udienza del 19 marzo 2025, le parti precisavano le conclusioni e chiedevano i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Giudice concedeva i chiesti termini e tratteneva la causa in decisione.
XVI. Le parti depositavano tempestivamente le proprie comparse conclusionali, insistendo in tutte le domande formulate nei precedenti atti di causa.
XVII. Preliminarmente occorre rilevare che con riferimento ai canoni dovuti per l'anno
2002, per un importo pari ad €. 5.455,51, l'opposizione a precetto deve ritenersi fondata. Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, ed in particolare dalle quietanze di pagamento versate in atti, emerge infatti la prova dell'avvenuto integrale pagamento delle somme richieste a tale titolo. L'avvenuto pagamento è stato riconosciuto anche dal odierno opponente. Ne consegue che, limitatamente CP_2
a detto periodo, deve essere dichiarata l'insussistenza del credito azionato, con conseguente parziale accoglimento dell'opposizione e corrispondente riduzione dell'importo portato dal precetto.
XVIII. Sulla dedotta carenza di legittimazione passiva dell' l'eccezione non può essere CP_1 accolta. L' fonda la propria tesi sull'assunto che l'utenza idrica oggetto di causa CP_1 sia riferibile ad uno stabile dismesso dal patrimonio dell'Ente, del quale residuerebbero soltanto ventuno alloggi, e che il Condominio, già dal 2012, avrebbe richiesto la voltura del contratto. Tuttavia, la documentazione prodotta a sostegno di tale assunto (doc. privo di sottoscrizione e di prova di avvenuta ricezione e protocollazione) è priva dei requisiti minimi di idoneità probatoria ed è stata, peraltro, già espressamente disconosciuta dall'allora con nota prot. Controparte_8
n. 65022 del 22.04.2016, trasmessa a mezzo PEC nello stesso giorno. Invero, risulta documentalmente provato che soltanto in data 18.10.2016 l'Amministratore del ha presentato formale istanza di voltura, RO regolarmente protocollata con n. 036783/2016, cui l'Ente ha dato tempestivo seguito. Ai sensi del Regolamento comunale per la gestione del servizio idrico integrato, art. 24 (“Alienazione dell'immobile”), l'alienazione non comporta l'automatico trasferimento del contratto di somministrazione al nuovo acquirente, richiedendosi espressamente, in alternativa, la disdetta da parte dell'alienante ovvero la voltura sottoscritta dal subentrante. Analogo principio si rinviene nell'art. 20 dello stesso
Regolamento, che pone a carico del titolare l'onere di comunicare il subentro, sancendo in difetto la permanenza della responsabilità esclusiva in capo al contraente originario. Ne consegue che, non essendo stata presentata alcuna disdetta né tempestiva voltura prima del 2016, l' quale intestatario dell'utenza, è rimasto CP_1 obbligato nei confronti del al pagamento dei canoni relativi alla fornitura CP_2 idrica. L'Ente potrà, semmai, rivalersi nei confronti degli effettivi utilizzatori. La correttezza di tale ricostruzione è confermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità: la Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 272 del 28.04.2022, ha ribadito che “il contratto di fornitura idrica integra un contratto di somministrazione che obbliga il soggetto contraente al pagamento del corrispettivo, ancorché non fruisca personalmente della prestazione, con possibilità di azione di rivalsa o di indebito arricchimento nei confronti degli utilizzatori di fatto” (cfr. anche Cass. 23699/2016; Cass. 7525/2005). Pertanto, correttamente il ha CP_2 indirizzato la propria pretesa nei confronti dell' quale unico titolare del CP_1 rapporto contrattuale, e l'opposizione sul punto deve essere respinta.
XIX. Sulla contestazione relativa alle modalità di calcolo dei consumi e alla conseguente fatturazione l'opposizione non può essere accolta. Nel presente giudizio non è in discussione né la stipulazione del contratto di somministrazione di acqua potabile inerente all'utenza idrica n. 1697700, né un eventuale malfunzionamento del contatore;
oggetto di contestazione è invece il criterio di applicazione delle tariffe, che secondo la parte opponente sarebbe stato fondato su consumi presunti e non effettivi.
Tuttavia, le deduzioni degli opponenti si limitano a censurare in via meramente assertiva l'erroneità del calcolo operato dal senza indicare in modo puntuale CP_2
e documentato quale sarebbe stato il reale consumo e in quale misura esso si discosterebbe da quello fatturato. Va rilevato, inoltre, che nel corso degli anni il gestore ha effettuato letture intermedie (26.06.2004: mc 79.547; 25.06.2008: mc
122.685; 10.02.2011: mc 154.713; 16.01.2017: mc 229.140), sulla base delle quali i consumi sono stati correttamente quantificati attraverso il meccanismo, pacificamente applicato, degli acconti e dei successivi conguagli. È principio consolidato, come chiarito anche da Trib. Reggio Calabria, Sent. n. 891/2025, che l'utente è tenuto ad adempiere agli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale, il che implica l'onere di attivarsi, in ipotesi di mancate rilevazioni da parte del gestore, per comunicare i consumi effettivi mediante l'autolettura, strumento previsto dal regolamento idrico e realizzabile senza eccessivi oneri. Non può pertanto ritenersi legittima la condotta dell'utente che, omettendo di fornire i dati di consumo, rimanga inerte e successivamente contesti la fatturazione sul solo presupposto della natura presuntiva dei consumi stimati. Alla luce di tali considerazioni, non risultano elementi idonei a mettere in discussione la correttezza della quantificazione dei consumi e, conseguentemente, del corrispettivo portato dalle fatture e dagli avvisi oggetto di impugnazione. Deve quindi confermarsi la legittimità delle pretese creditorie del con conseguente rigetto CP_2 dell'opposizione sul punto.
XX. Sulla domanda riconvenzionale proposta dall' nei confronti del Condominio, la CP_1 stessa non può essere accolta. Invero, l'ente non ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante, non avendo prodotto in giudizio le tabelle millesimali necessarie alla ripartizione interna della spesa relativa ai canoni idrici. In assenza di tale imprescindibile strumento di riparto, non è possibile determinare le singole quote a carico dei condomini, con conseguente rigetto della domanda avanzata.
XXI. Sull'eccezione di prescrizione: non può essere accolta l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall' e fatta propria dal Condominio, atteso che risulta CP_1 documentalmente provata la sussistenza di numerosi atti interruttivi della prescrizione (relativi agli anni 2011, 2016, 2017 e 2022), ritualmente notificati all' Tali notifiche spiegano effetto interruttivo non solo nei confronti dell'ente CP_1 destinatario, ma anche nei confronti del in quanto coobbligato solidale, CP_4 giusta il principio per cui l'atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno dei condebitori in solido giova anche agli altri (art. 1310 c.c.).
XXII.
Considerato che
risulta dagli atti che la società è Controparte_3 stata ritualmente citata in giudizio, ma non si è costituita nei termini di legge, verificata la regolarità e la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo, occorre dichiararne la contumacia ai sensi dell'art. 290 c.p.c.
XXIII. Ritenuto di dover compensare le spese di lite in quanto sussistono gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
DICHIARA la contumacia di Controparte_3 ACCOGLIE parzialmente l'opposizione per l'importo relativo all'anno 2002 (€
5.455,51) e, per l'effetto, ANNULLA l'avviso di accertamento esecutivo per il pagamento dei corrispettivi del Servizio Idrico Integrato a carico dell' (gestione CP_1 ex INPDAP) del 1/6/22 prot. 01/06/2022.0114758.U LIMITATAMENTE alla fattura 19918 del 2002 per l'importo di 5.455,51 €;
RIGETTA ogni altra domanda;
COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 21 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè