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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/690
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 690/2025 promosso da:
AR MA (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. MOLLICA ENZA e dell'avv. DE SERVI MARIA OMBRETTA ([...]) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOLLICA ENZA
RICORRENTE/I contro
AR UR (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. SCUTERI GIUSEPPE e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALIA, 49 20010 MARCALLO CON CASONEpresso il difensore avv. SCUTERI GIUSEPPE CARMELO CALOGERO IA (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. TRAMACERE GIANNI e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE, 4 20124 MILANOpresso il difensore avv. TRAMACERE GIANNI
CRISTINA MA UR (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv.
SCUTERI GIUSEPPE e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALIA, 49 20010 MARCALLO CON CASONEpresso il difensore avv. SCUTERI GIUSEPPE
RESISTENTE/I
Il Giudice dott. Massimiliano Radici, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/03/2025, osserva quanto segue.
Con l'atto di ricorso ex art. 700 cpc il Sig. MA ha chiesto quanto segue:
“Voglia in via d'urgenza e in attesa della definizione del giudizio di merito dichiarare nullo e/o annullare l'atto di compravendita stipulato in data 05.02.2025 tra le sigg.re UR NA RO
e UR BA in forza delle procure rilasciate all'avv. Scuteri Giuseppe Egidio da un lato ed il sig. Catania Carmelo Calogero dall'altro, repertorio n. 3298, raccolta n. 3003, quanto meno nella parte relativa alla vendita dell'immobile riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Saronno
(Va), sezione urbana SA, Foglio 17 come segue:
Particella 60, subalterno 1 e Particella 61 Sub. 2 graffate, Via San Solutore n. 11, piano T-S1, zona
Censuaria Unica, Categoria C/1, Classe 9, mq 314, superficie catastale totale mq 334, rendita €
Pagina 1 5.692,08 (il locale negozio) e conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari le cancellazione della relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità o comunque emettere i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze più idonei ad assicurare al ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito se del caso sospendendo
l'efficacia dell'atto di compravendita di cui sopra.
Con vittoria di spese e compensi professionali. Sentenza esecutiva.“
Ammissibilità del ricorso cautelare
Il primo rilievo che si impone attiene all'ammissibilità della tutela richiesta posto che il rimedio di cui all'art. 700 cpc si pone in rapporto funzionale strumentale rispetto al giudizio di merito.
Esso cioè risponde alla necessità di tutelare l'interesse della parte ricorrente affinchè nelle more del giudizio a cognizione piena non intervengano specifici eventi che possono vanificare l'azione giudiziaria (“i provvedimenti d'urgenza, di cui all'art 700 cod proc civ, hanno natura strumentale, in quanto rivolti ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla ed esauriscono la loro funzione con la decisione emessa nel successivo giudizio di merito…. ( v 3003/72, mass n 360763)” Cass. SS.UU sent. n. 1494 del
28/4/1976).
Nel caso di specie tale presupposto non sussiste per le ss. ragioni.
Il ricorrente non ha chiesto una tutela funzionale ad assicurare l'esito del giudizio di merito, ma ha svolto esattamente la domanda che intende proporre nel giudizio di merito (e non è un caso che a conclusione nel ricorso si chieda la pronuncia di una “sentenza esecutiva” unitamente all'annotazione della pronuncia nella conservatoria dei RRII).
Non si è in presenza dunque di una strumentalità, ma di un utilizzo improprio del rimedio cautelare al fine di ottenere una statuizione anticipata attraverso un giudizio prima facie delle ragioni esposte ed in esito ad un'istruttoria meramente sommaria.
Ciò è dimostrato anche dai ss. rilievi in ordine al periculum in mora
L'evento temuto dal ricorrente – quello che potrebbe a suo dire compromettere il raggiungimento dell'obiettivo prefissato con il giudizio di merito e che giustificherebbe il provvedimento cautelare
– viene ricollegato ad una delle ss. ipotesi e cioè che il Sig. IA (acquirente dell'immobile in ragione della compravendita contestata): 1) alieni a terzi il bene;
2) acceda all'interno dell'immobile spogliando così il MA del possesso e costringendolo ad una nuova azione giudiziaria;
3) liberi i locali dai beni di proprietà del ricorrente attualmente ancora ivi depositati.
Quanto al primo punto, si osserva che l'alienazione dell'immobile da parte del Sig. IA non potrebbe arrecare ulteriore pregiudizio ai diritti del ricorrente posto che se il primo, come assunto
Pagina 2 dal ricorrente, non è l'effettivo proprietario (come non lo sarebbero le sue danti causa, qui resistenti) l'alienazione a terzi sarebbe improduttiva di effetti (al pari dell'acquisto fatto dal resistente), permanendo il diritto esclusivamente al ricorrente (la necessità di ottenere un riconoscimento giudiziario in tal senso, d'altronde, è questione che si impone già ora, a prescindere da future alienazioni del bene).
Quanto all'esigenza di inibire al Sig. IA l'accesso all'immobile - tralasciando la contestazione in ordine all'attuale disponibilità del bene - essa è tutelabile attraverso lo strumento specifico del sequestro giudiziario (art. 670 cpc), il quale è un rimedio cautelare tipico e pertanto escludente l'ammissibilità dell'azione ex art.700 cpc (che ha natura sussidiaria).
Infine il Sig. MA ha sostenuto che “l'attribuzione di tale immobile a soggetti diversi dal
MA inciderebbe negativamente sul suo diritto al voto nelle assemblee condominiali e conseguentemente sulla gestione del Condominio nei confronti del quale sono già in corso alcune procedure di impugnazione delle delibere”.
Tale assunto è frutto di un'inversione logica.
Se il timore è che vengano pregiudicate le prerogative del Sig. MA nei confronti del condominio, allora egli avrebbe dovuto allegare e provare le ragioni che gli impedirebbero di esercitare tali prerogative nell'attualità e circostanziare gli ambiti in cui si produrrebbe tale pregiudizio.
Sulla base di tale ricostruzione avrebbe dovuto individuare lo strumento cautelare idoneo eventualmente coinvolgendo nel giudizio anche il condominio.
Egli invece ha bypassato questo percorso agendo per ottenere direttamente l'invalidazione della compravendita fatta dai resistenti, con ciò confermando l'osservazione iniziale e cioè che il ricorso non è funzionale ad assicurare l'esito del giudizio di merito, ma al contrario è lo strumento attraverso il quale intende ottenere l'anticipata pronuncia di merito a prescindere dalla sussistenza di effettive esigenze cautelari.
Anche sotto questo profilo dunque il ricorso appare inammissibile.
Parimenti inammissibile, per indeterminatezza, è la richiesta subordinata di “comunque emettere i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze più idonei ad assicurare al ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito se del caso sospendendo l'efficacia dell'atto di compravendita di cui sopra“.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto interamente poste a carico del ricorrente
Pagina 3 Pertanto il Tribunale,
visti gli artt. citt.
P.Q.M.
dichiara
inammissibile il ricorso e
condanna
il ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di lite liquidate per il Sig. IA in euro
3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge e per le Sigg.re UR in euro 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 690/2025 promosso da:
AR MA (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. MOLLICA ENZA e dell'avv. DE SERVI MARIA OMBRETTA ([...]) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOLLICA ENZA
RICORRENTE/I contro
AR UR (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. SCUTERI GIUSEPPE e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALIA, 49 20010 MARCALLO CON CASONEpresso il difensore avv. SCUTERI GIUSEPPE CARMELO CALOGERO IA (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. TRAMACERE GIANNI e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE, 4 20124 MILANOpresso il difensore avv. TRAMACERE GIANNI
CRISTINA MA UR (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv.
SCUTERI GIUSEPPE e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALIA, 49 20010 MARCALLO CON CASONEpresso il difensore avv. SCUTERI GIUSEPPE
RESISTENTE/I
Il Giudice dott. Massimiliano Radici, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/03/2025, osserva quanto segue.
Con l'atto di ricorso ex art. 700 cpc il Sig. MA ha chiesto quanto segue:
“Voglia in via d'urgenza e in attesa della definizione del giudizio di merito dichiarare nullo e/o annullare l'atto di compravendita stipulato in data 05.02.2025 tra le sigg.re UR NA RO
e UR BA in forza delle procure rilasciate all'avv. Scuteri Giuseppe Egidio da un lato ed il sig. Catania Carmelo Calogero dall'altro, repertorio n. 3298, raccolta n. 3003, quanto meno nella parte relativa alla vendita dell'immobile riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Saronno
(Va), sezione urbana SA, Foglio 17 come segue:
Particella 60, subalterno 1 e Particella 61 Sub. 2 graffate, Via San Solutore n. 11, piano T-S1, zona
Censuaria Unica, Categoria C/1, Classe 9, mq 314, superficie catastale totale mq 334, rendita €
Pagina 1 5.692,08 (il locale negozio) e conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari le cancellazione della relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità o comunque emettere i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze più idonei ad assicurare al ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito se del caso sospendendo
l'efficacia dell'atto di compravendita di cui sopra.
Con vittoria di spese e compensi professionali. Sentenza esecutiva.“
Ammissibilità del ricorso cautelare
Il primo rilievo che si impone attiene all'ammissibilità della tutela richiesta posto che il rimedio di cui all'art. 700 cpc si pone in rapporto funzionale strumentale rispetto al giudizio di merito.
Esso cioè risponde alla necessità di tutelare l'interesse della parte ricorrente affinchè nelle more del giudizio a cognizione piena non intervengano specifici eventi che possono vanificare l'azione giudiziaria (“i provvedimenti d'urgenza, di cui all'art 700 cod proc civ, hanno natura strumentale, in quanto rivolti ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla ed esauriscono la loro funzione con la decisione emessa nel successivo giudizio di merito…. ( v 3003/72, mass n 360763)” Cass. SS.UU sent. n. 1494 del
28/4/1976).
Nel caso di specie tale presupposto non sussiste per le ss. ragioni.
Il ricorrente non ha chiesto una tutela funzionale ad assicurare l'esito del giudizio di merito, ma ha svolto esattamente la domanda che intende proporre nel giudizio di merito (e non è un caso che a conclusione nel ricorso si chieda la pronuncia di una “sentenza esecutiva” unitamente all'annotazione della pronuncia nella conservatoria dei RRII).
Non si è in presenza dunque di una strumentalità, ma di un utilizzo improprio del rimedio cautelare al fine di ottenere una statuizione anticipata attraverso un giudizio prima facie delle ragioni esposte ed in esito ad un'istruttoria meramente sommaria.
Ciò è dimostrato anche dai ss. rilievi in ordine al periculum in mora
L'evento temuto dal ricorrente – quello che potrebbe a suo dire compromettere il raggiungimento dell'obiettivo prefissato con il giudizio di merito e che giustificherebbe il provvedimento cautelare
– viene ricollegato ad una delle ss. ipotesi e cioè che il Sig. IA (acquirente dell'immobile in ragione della compravendita contestata): 1) alieni a terzi il bene;
2) acceda all'interno dell'immobile spogliando così il MA del possesso e costringendolo ad una nuova azione giudiziaria;
3) liberi i locali dai beni di proprietà del ricorrente attualmente ancora ivi depositati.
Quanto al primo punto, si osserva che l'alienazione dell'immobile da parte del Sig. IA non potrebbe arrecare ulteriore pregiudizio ai diritti del ricorrente posto che se il primo, come assunto
Pagina 2 dal ricorrente, non è l'effettivo proprietario (come non lo sarebbero le sue danti causa, qui resistenti) l'alienazione a terzi sarebbe improduttiva di effetti (al pari dell'acquisto fatto dal resistente), permanendo il diritto esclusivamente al ricorrente (la necessità di ottenere un riconoscimento giudiziario in tal senso, d'altronde, è questione che si impone già ora, a prescindere da future alienazioni del bene).
Quanto all'esigenza di inibire al Sig. IA l'accesso all'immobile - tralasciando la contestazione in ordine all'attuale disponibilità del bene - essa è tutelabile attraverso lo strumento specifico del sequestro giudiziario (art. 670 cpc), il quale è un rimedio cautelare tipico e pertanto escludente l'ammissibilità dell'azione ex art.700 cpc (che ha natura sussidiaria).
Infine il Sig. MA ha sostenuto che “l'attribuzione di tale immobile a soggetti diversi dal
MA inciderebbe negativamente sul suo diritto al voto nelle assemblee condominiali e conseguentemente sulla gestione del Condominio nei confronti del quale sono già in corso alcune procedure di impugnazione delle delibere”.
Tale assunto è frutto di un'inversione logica.
Se il timore è che vengano pregiudicate le prerogative del Sig. MA nei confronti del condominio, allora egli avrebbe dovuto allegare e provare le ragioni che gli impedirebbero di esercitare tali prerogative nell'attualità e circostanziare gli ambiti in cui si produrrebbe tale pregiudizio.
Sulla base di tale ricostruzione avrebbe dovuto individuare lo strumento cautelare idoneo eventualmente coinvolgendo nel giudizio anche il condominio.
Egli invece ha bypassato questo percorso agendo per ottenere direttamente l'invalidazione della compravendita fatta dai resistenti, con ciò confermando l'osservazione iniziale e cioè che il ricorso non è funzionale ad assicurare l'esito del giudizio di merito, ma al contrario è lo strumento attraverso il quale intende ottenere l'anticipata pronuncia di merito a prescindere dalla sussistenza di effettive esigenze cautelari.
Anche sotto questo profilo dunque il ricorso appare inammissibile.
Parimenti inammissibile, per indeterminatezza, è la richiesta subordinata di “comunque emettere i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze più idonei ad assicurare al ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito se del caso sospendendo l'efficacia dell'atto di compravendita di cui sopra“.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto interamente poste a carico del ricorrente
Pagina 3 Pertanto il Tribunale,
visti gli artt. citt.
P.Q.M.
dichiara
inammissibile il ricorso e
condanna
il ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di lite liquidate per il Sig. IA in euro
3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge e per le Sigg.re UR in euro 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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