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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10563 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2021 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall‟avv. Calogero Alaimo ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via Dante n° 55
attore
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall‟avv. ed elettivamente domiciliato presso Controparte_2
l‟Avvocatura Comunale in questa p.zza Marina n° 39
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_3
e difesa dall‟avv. Giovanni Immordino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Libertà n° 171
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
La domanda proposta da con atto di citazione notificato in Parte_1
data 23.07.21 nei confronti del e dell‟A. integra CP_1 CP_1 CP_4
richiesta di risarcimento per i danni che parte attrice assume di aver subito nell‟immobile di sua proprietà posto al piano cantinato del condominio sito in
1 questa via Ciullo D‟Alcamo n° 31 a causa dello sversamento di liquami proveniente dal collettore della pubblica rete fognaria inidonea a consentire il regolare defluire degli scarichi condominiali.
Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria azionata muove – anzitutto – dalla considerazione che, alla luce delle difese attoree spiegate e delle risultanze probatorie acquisite, se da un lato le allegazioni documentali offerte da consentono di ritenere accertata la Parte_1
sussistenza di fenomeni di sversamento di liquami intervenuti sin dal 2017 presso l‟immobile attoreo, dall‟altro la questione afferente l‟entità dei danni e le cause dei medesimi può essere risolta avuto riguardo alle condivisibili conclusioni cui è pervenuto, previa analisi della documentazione in atti, verifica dei luoghi interessati ed effettuazione dei necessari rilievi tecnici, planimetrici e fotografici, il
C.T.U. nominato con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti.
L‟esperto ha così verificato come “lo sversamento di reflui all'interno dell'immobile di parte attrice abbia provocato l'ammaloramento della porzione basamentale della parete adiacente l'intercapedine dei locali definiti laboratorio” e solo in via residuale l‟ammaloramento dell‟intradosso del solaio;
ha poi accertato, pur tenuto conto della modifica dei luoghi determinatasi per l‟esecuzione da parte di di CP_3
interventi risolutivi delle problematiche relative ai lamentati sversamenti, la sussistenza di “un diretto nesso eziologico tra detta tipologia di infiltrazioni ed un non adeguato smaltimento da parte della condotta fognaria. Il malfunzionamento della rete fognaria, ovvero otturazione e/o sovraccarico della stessa, ha infatti provocato sovrappressioni tali da generare una fuoriuscita di liquami nei locali di proprietà attrice”. Ancor più specificamente il C.T.U. ha rilevato che “un non adeguato smaltimento dei reflui da parte della condotta fognaria, dovuto ad una sezione ridotta ed alla presenza di detriti che ostruivano ulteriormente la stessa, in condizioni di sovraccarico, come ad esempio eventi meteorici di elevata intensità, ha potuto generare una contropressione sulle tubazioni di scarico dei pozzetti di preimmissione. Tale contropressione ha quindi consentito il ritorno dei reflui lungo le
2 tubazioni di ammissione ai predetti pozzetti ed il conseguente rigurgito di reflui nell'immobile di parte attrice”
Ora, ciò posto, va osservato che per la qualificazione della domanda attorea, la stessa può sussumersi, come invero dedotto dalla parte medesima, nell‟alveo applicativo dell‟art. 2051 c.c., avendo, pertanto, il danneggiato diritto di agire invocando la responsabilità, operante in via presuntiva, per danni cagionati da cose in custodia. In tal senso, se da un lato incombe sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la cosa e l‟evento lesivo, dall‟altro, una volta individuato il
“custode” del bene, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato deve dimostrare che esso si è verificato „per caso fortuito‟, cui va, invero, assimilato – nella prospettiva del superamento ( integrale o anche solo parziale ) della richiamata presunzione – il fatto colposo dello stesso danneggiato o il fatto colposo commesso da soggetti terzi ( cfr. ex multis Cass. civ.
n. 24739/07 ).
L‟imputazione di responsabilità che la citata disposizione opera in via presuntiva muove dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole oggettivamente riconducibile ad una „cosa‟, in quanto espressione delle sue potenzialità dannose, è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti i poteri di vigilanza può evitare, con l‟adozione delle misure idonee a neutralizzare le suddette potenzialità: sicché, laddove l‟evento si verifichi, può presumersi che tali poteri di vigilanza non siano stati diligentemente esercitati.
Orbene, se risulta incontestato che il è il soggetto Controparte_1
proprietario della suddetta rete fognaria, detto ente ha tuttavia allegato di aver demandato ad altro soggetto, segnatamente ad con contratto di Controparte_3
servizio stipulato in data 30.10.01 ( dunque, con opzione amministrativa insindacabile, almeno in sede giurisdizionale ), “la gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo…ell'ambito del suo territorio il affida, inoltre, all' il servizio di gestione Controparte_1 CP_3
3 delle caditoie stradali e dei manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche, da effettuarsi attraverso interventi di pulizia e manutentori, con le frequenze e le periodicità necessarie alla funzionalità del sistema.” ( v. art. 2 del cit. contratto ) e pertanto quei compiti di vigilanza che in astratto – sull‟astratta circostanza della sussistenza del titolo proprietario, cioè – sarebbero ad esso ( CO ) intestati. Ancor più chiaramente l‟art. 14 del suindicato contratto recita: “la Società è da considerarsi custode ex art. 2051 C.C. di tutti i beni e/o impianti assegnati in concessione ed è responsabile dei danni comunque arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nella gestione del servizio pubblico alla stessa affidato. La Società assume l'obbligo di conservare in piena efficienza i suddetti beni e/o impianti nonché di tenere indenne il da qualsiasi pretesa da parte di CP_1
terzi, riconducibile alla gestione del servizio idrico e del servizio di fognatura e di depurazione ed alla detenzione di tutti i relativi manufatti”.
Ciò posto, nell‟ottica dell‟art. 2051 c.c., secondo cui “custode” della cosa è il soggetto che materialmente e concretamente si trovi ad esercitare – a mezzo degli strumenti allo scopo funzionali ed in virtù del rapporto che abbia instaurato con la “cosa” – i poteri di controllo e di sorveglianza sulla cosa medesima, va individuato in il soggetto responsabile, nei confronti dei terzi CP_3
danneggiati, degli eventi materialmente prodotti dalle anomalie attinenti alle condizioni della rete fognaria cittadina, quale è quello per cui oggi si controverte.
Ora, le risultanze peritali sopra evidenziate danno conto di un‟ostruzione della rete fognaria cui corrisponde una riduzione della sezione delle condotte di scarico, integrando evidentemente detto fenomeno gli estremi di una “patologia” non già immanente alla struttura della rete fognaria, ma sostanziatasi in una alterazione dello stato della „cosa‟ tale da renderla potenzialmente dannosa, tanto
è vero che, come emerge ex actis e segnalato dal C.T.U., a seguito di intervento manutentivo effettuato da si sarebbe pervenuti ad una risoluzione CP_3
definitiva della problematica, che impediva il normale deflusso delle acque di scarico.
4 Appare, dunque, evidente come nel caso in esame rispetto alla predetta
„anomalia‟ fosse nel presente giudizio titolare di un potere di custodia CP_3
in quanto organismo preposto alla gestione della rete fognaria.
E in difetto di elementi probatori volto a dimostrare idoneamente l‟imputabilità, anche in via concorsuale, degli eventi dannosi per cui è causa a parte attrice o al ( si precisa a tal proposito come solo con Controparte_1
riguardo alle acque meteoriche sia stata individuata nel non corretto smaltimento dovuto all‟orografia dei luoghi la causa del relativi fenomeni infiltrativi ),
l‟A. va ritenuta responsabile dell‟occorso e conseguentemente CP_4
condannata al ristoro dei danni sofferti da . Parte_1
Venendo alla quantificazione, per ciò che attiene agli interventi di ripristino dell‟immobile attoreo ed eliminazione dei danni, secondo valutazione dell‟esperto
( v. computo metrico allegato all‟elaborato peritale ) il costo delle lavorazioni e ammonta ad € 4.052,15 ( oltre iva ), ritenendo, peraltro, congruo il costo di
€ 488,00 ( iva inclusa ) di cui alla fattura n. 269 della ditta Airone Servizi s.r.l. prodotta in atti “per i lavori di disotturazione della fognatura e sanificazione dei locali conseguenti all'episodio del 29.1.2021”.
Andrà poi liquidata al a titolo di lucro cessante una somma diretta a Pt_1
compensare la riduzione del canone di locazione in favore del conduttore dell‟immobile di sua proprietà operata in conseguenza degli eventi dannosi verificatisi. Invero, l‟ammontare di un risarcimento che indubbiamente compete all‟attore ( trattasi nella specie, come reiteratamente ritenuto in giurisprudenza, di danno in re ipsa, senza necessità di prova, essendo configurabile esso anche nella ridotta possibilità di conseguire l‟utilità normalmente ricavabile dal bene ) può essere determinato, secondo condivisibile valutazione del C.T.U., in € 14.400,00
( € 300,00 x 12 mesi x 4 anni ), importo che trova una correlazione diretta con l‟incidenza delle superfici oggetto dei lamentati sversamenti di reflui all‟interno dell‟immobile.
5 Alla luce di quanto sopra esposto, l‟A. sarà tenuta al pagamento CP_4
in favore di della complessiva somma di € 18.940,15 ( oltre iva, se Parte_1
dovuta, su € 4.052,15 ), oltre interessi al saggio legale dalla data del presente provvedimento sino all‟effettivo soddisfo.
L‟A. deve infine rimborsare a parte attrice le spese del presente CP_4
giudizio ( oltre le spese di C.T.U. ) – per come liquidate in dispositivo – che tra le altre parti vanno, invece, compensate, tenuto conto della tipologia di argomentazioni che sorreggono la decisione.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
pagamento in favore di della somma complessiva di € 18.940,15 Parte_1
( oltre iva, se dovuta, su € 4.052,15 ), oltre interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- rigetta le domande attoree formulate nei confronti del;
Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di parte attrice, delle spese Controparte_3
processuali, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
ed oltre quelle di CTU, liquidate come da decreti in atti;
- dichiara interamente compensate tra le altre parti le spese processuali.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n° 534/95.
Così deciso in Palermo in data 27.02.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10563 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2021 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall‟avv. Calogero Alaimo ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via Dante n° 55
attore
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall‟avv. ed elettivamente domiciliato presso Controparte_2
l‟Avvocatura Comunale in questa p.zza Marina n° 39
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_3
e difesa dall‟avv. Giovanni Immordino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Libertà n° 171
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
La domanda proposta da con atto di citazione notificato in Parte_1
data 23.07.21 nei confronti del e dell‟A. integra CP_1 CP_1 CP_4
richiesta di risarcimento per i danni che parte attrice assume di aver subito nell‟immobile di sua proprietà posto al piano cantinato del condominio sito in
1 questa via Ciullo D‟Alcamo n° 31 a causa dello sversamento di liquami proveniente dal collettore della pubblica rete fognaria inidonea a consentire il regolare defluire degli scarichi condominiali.
Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria azionata muove – anzitutto – dalla considerazione che, alla luce delle difese attoree spiegate e delle risultanze probatorie acquisite, se da un lato le allegazioni documentali offerte da consentono di ritenere accertata la Parte_1
sussistenza di fenomeni di sversamento di liquami intervenuti sin dal 2017 presso l‟immobile attoreo, dall‟altro la questione afferente l‟entità dei danni e le cause dei medesimi può essere risolta avuto riguardo alle condivisibili conclusioni cui è pervenuto, previa analisi della documentazione in atti, verifica dei luoghi interessati ed effettuazione dei necessari rilievi tecnici, planimetrici e fotografici, il
C.T.U. nominato con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti.
L‟esperto ha così verificato come “lo sversamento di reflui all'interno dell'immobile di parte attrice abbia provocato l'ammaloramento della porzione basamentale della parete adiacente l'intercapedine dei locali definiti laboratorio” e solo in via residuale l‟ammaloramento dell‟intradosso del solaio;
ha poi accertato, pur tenuto conto della modifica dei luoghi determinatasi per l‟esecuzione da parte di di CP_3
interventi risolutivi delle problematiche relative ai lamentati sversamenti, la sussistenza di “un diretto nesso eziologico tra detta tipologia di infiltrazioni ed un non adeguato smaltimento da parte della condotta fognaria. Il malfunzionamento della rete fognaria, ovvero otturazione e/o sovraccarico della stessa, ha infatti provocato sovrappressioni tali da generare una fuoriuscita di liquami nei locali di proprietà attrice”. Ancor più specificamente il C.T.U. ha rilevato che “un non adeguato smaltimento dei reflui da parte della condotta fognaria, dovuto ad una sezione ridotta ed alla presenza di detriti che ostruivano ulteriormente la stessa, in condizioni di sovraccarico, come ad esempio eventi meteorici di elevata intensità, ha potuto generare una contropressione sulle tubazioni di scarico dei pozzetti di preimmissione. Tale contropressione ha quindi consentito il ritorno dei reflui lungo le
2 tubazioni di ammissione ai predetti pozzetti ed il conseguente rigurgito di reflui nell'immobile di parte attrice”
Ora, ciò posto, va osservato che per la qualificazione della domanda attorea, la stessa può sussumersi, come invero dedotto dalla parte medesima, nell‟alveo applicativo dell‟art. 2051 c.c., avendo, pertanto, il danneggiato diritto di agire invocando la responsabilità, operante in via presuntiva, per danni cagionati da cose in custodia. In tal senso, se da un lato incombe sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la cosa e l‟evento lesivo, dall‟altro, una volta individuato il
“custode” del bene, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato deve dimostrare che esso si è verificato „per caso fortuito‟, cui va, invero, assimilato – nella prospettiva del superamento ( integrale o anche solo parziale ) della richiamata presunzione – il fatto colposo dello stesso danneggiato o il fatto colposo commesso da soggetti terzi ( cfr. ex multis Cass. civ.
n. 24739/07 ).
L‟imputazione di responsabilità che la citata disposizione opera in via presuntiva muove dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole oggettivamente riconducibile ad una „cosa‟, in quanto espressione delle sue potenzialità dannose, è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti i poteri di vigilanza può evitare, con l‟adozione delle misure idonee a neutralizzare le suddette potenzialità: sicché, laddove l‟evento si verifichi, può presumersi che tali poteri di vigilanza non siano stati diligentemente esercitati.
Orbene, se risulta incontestato che il è il soggetto Controparte_1
proprietario della suddetta rete fognaria, detto ente ha tuttavia allegato di aver demandato ad altro soggetto, segnatamente ad con contratto di Controparte_3
servizio stipulato in data 30.10.01 ( dunque, con opzione amministrativa insindacabile, almeno in sede giurisdizionale ), “la gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo…ell'ambito del suo territorio il affida, inoltre, all' il servizio di gestione Controparte_1 CP_3
3 delle caditoie stradali e dei manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche, da effettuarsi attraverso interventi di pulizia e manutentori, con le frequenze e le periodicità necessarie alla funzionalità del sistema.” ( v. art. 2 del cit. contratto ) e pertanto quei compiti di vigilanza che in astratto – sull‟astratta circostanza della sussistenza del titolo proprietario, cioè – sarebbero ad esso ( CO ) intestati. Ancor più chiaramente l‟art. 14 del suindicato contratto recita: “la Società è da considerarsi custode ex art. 2051 C.C. di tutti i beni e/o impianti assegnati in concessione ed è responsabile dei danni comunque arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nella gestione del servizio pubblico alla stessa affidato. La Società assume l'obbligo di conservare in piena efficienza i suddetti beni e/o impianti nonché di tenere indenne il da qualsiasi pretesa da parte di CP_1
terzi, riconducibile alla gestione del servizio idrico e del servizio di fognatura e di depurazione ed alla detenzione di tutti i relativi manufatti”.
Ciò posto, nell‟ottica dell‟art. 2051 c.c., secondo cui “custode” della cosa è il soggetto che materialmente e concretamente si trovi ad esercitare – a mezzo degli strumenti allo scopo funzionali ed in virtù del rapporto che abbia instaurato con la “cosa” – i poteri di controllo e di sorveglianza sulla cosa medesima, va individuato in il soggetto responsabile, nei confronti dei terzi CP_3
danneggiati, degli eventi materialmente prodotti dalle anomalie attinenti alle condizioni della rete fognaria cittadina, quale è quello per cui oggi si controverte.
Ora, le risultanze peritali sopra evidenziate danno conto di un‟ostruzione della rete fognaria cui corrisponde una riduzione della sezione delle condotte di scarico, integrando evidentemente detto fenomeno gli estremi di una “patologia” non già immanente alla struttura della rete fognaria, ma sostanziatasi in una alterazione dello stato della „cosa‟ tale da renderla potenzialmente dannosa, tanto
è vero che, come emerge ex actis e segnalato dal C.T.U., a seguito di intervento manutentivo effettuato da si sarebbe pervenuti ad una risoluzione CP_3
definitiva della problematica, che impediva il normale deflusso delle acque di scarico.
4 Appare, dunque, evidente come nel caso in esame rispetto alla predetta
„anomalia‟ fosse nel presente giudizio titolare di un potere di custodia CP_3
in quanto organismo preposto alla gestione della rete fognaria.
E in difetto di elementi probatori volto a dimostrare idoneamente l‟imputabilità, anche in via concorsuale, degli eventi dannosi per cui è causa a parte attrice o al ( si precisa a tal proposito come solo con Controparte_1
riguardo alle acque meteoriche sia stata individuata nel non corretto smaltimento dovuto all‟orografia dei luoghi la causa del relativi fenomeni infiltrativi ),
l‟A. va ritenuta responsabile dell‟occorso e conseguentemente CP_4
condannata al ristoro dei danni sofferti da . Parte_1
Venendo alla quantificazione, per ciò che attiene agli interventi di ripristino dell‟immobile attoreo ed eliminazione dei danni, secondo valutazione dell‟esperto
( v. computo metrico allegato all‟elaborato peritale ) il costo delle lavorazioni e ammonta ad € 4.052,15 ( oltre iva ), ritenendo, peraltro, congruo il costo di
€ 488,00 ( iva inclusa ) di cui alla fattura n. 269 della ditta Airone Servizi s.r.l. prodotta in atti “per i lavori di disotturazione della fognatura e sanificazione dei locali conseguenti all'episodio del 29.1.2021”.
Andrà poi liquidata al a titolo di lucro cessante una somma diretta a Pt_1
compensare la riduzione del canone di locazione in favore del conduttore dell‟immobile di sua proprietà operata in conseguenza degli eventi dannosi verificatisi. Invero, l‟ammontare di un risarcimento che indubbiamente compete all‟attore ( trattasi nella specie, come reiteratamente ritenuto in giurisprudenza, di danno in re ipsa, senza necessità di prova, essendo configurabile esso anche nella ridotta possibilità di conseguire l‟utilità normalmente ricavabile dal bene ) può essere determinato, secondo condivisibile valutazione del C.T.U., in € 14.400,00
( € 300,00 x 12 mesi x 4 anni ), importo che trova una correlazione diretta con l‟incidenza delle superfici oggetto dei lamentati sversamenti di reflui all‟interno dell‟immobile.
5 Alla luce di quanto sopra esposto, l‟A. sarà tenuta al pagamento CP_4
in favore di della complessiva somma di € 18.940,15 ( oltre iva, se Parte_1
dovuta, su € 4.052,15 ), oltre interessi al saggio legale dalla data del presente provvedimento sino all‟effettivo soddisfo.
L‟A. deve infine rimborsare a parte attrice le spese del presente CP_4
giudizio ( oltre le spese di C.T.U. ) – per come liquidate in dispositivo – che tra le altre parti vanno, invece, compensate, tenuto conto della tipologia di argomentazioni che sorreggono la decisione.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
pagamento in favore di della somma complessiva di € 18.940,15 Parte_1
( oltre iva, se dovuta, su € 4.052,15 ), oltre interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- rigetta le domande attoree formulate nei confronti del;
Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di parte attrice, delle spese Controparte_3
processuali, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre oneri accessori come per legge;
ed oltre quelle di CTU, liquidate come da decreti in atti;
- dichiara interamente compensate tra le altre parti le spese processuali.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n° 534/95.
Così deciso in Palermo in data 27.02.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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