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Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Improcedibile
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/02/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00951/2025REG.PROV.COLL.
N. 07954/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7954 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Pecori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brendola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via San Marco, 11/C;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 151/2021, resa nel giudizio per l’annullamento del diniego di inizio lavori
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brendola;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto l’appello in esame, avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza del TAR Veneto n. 151/21, che ha respinto il ricorso proposto dalla odierna appellante, condannandola al pagamento in favore del Comune intimato delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge;
- rilevato che, con memoria depositata in data 9.1.2025, il procuratore di parte appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, con la motivazione che “ in quanto la stessa si è trasferita di recente con la propria famiglia dall’abitazione oggetto di causa in altro immobile acquistato sempre in Comune di Brendola e la cui ristrutturazione si è conclusa nel mese di dicembre 2024 .”;
- ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a, di dichiarare l’improcedibilità del giudizio;
- ritenuto che la natura delle questioni esaminate giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO