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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 171/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. BUSATTI STEFANIA Parte_1
e con l'Avv. FORIERI ERIKA e l'Avv. POULI Controparte_1
ERIKA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, hanno contratto matrimonio concordatario in data
04.06.2000 in Calavino (TN), scegliendo il regime di separazione legale dei beni,
(matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Calavino
(TN) con atto n. 1, parte II, serie A, anno 2000).
Dall'unione coniugale sono nati due figli in data 22.03.2005, e dunque Per_1 maggiorenne anche se non ancora economicamente indipendente, in quanto studente universitario e in data 15.01.2010, ancora minorenne. Per_2
Successivamente, venuta meno l'affectio coniugalis tra gli odierni ricorrenti, i medesimi con ricorso del 13.10.2015 depositavano domanda di separazione consensuale iscritta al n. R.G. 3740/2015 presso il Tribunale di Trento, che con decreto dell'11.11.2015 veniva omologata tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, confermate in sede dell'udienza presidenziale d.d. 05.11.2015.
Nel corso della separazione la convivenza tra le parti non è più ripresa, ed i coniugi non si sono più riconciliati, avendo dichiarato altresì di non avere fra loro alcuna pendenza di tipo economico, e di essere entrambi economicamente indipendenti.
Gli istanti, pertanto, attesa la loro volontà di non riconciliarsi, in data 17.01.2025 depositavano il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Calavino il 04.06.2000.
Gli istanti, inoltre, con dichiarazione ex artt. 473 bis 51 c.2 e 127 ter c.p.c., chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente con lo scambio di note scritte.
Con provvedimento presidenziale del 21.01.2025, veniva concesso termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note autorizzate del 22.01.2025, gli odierni ricorrenti, chiedevano che il
Tribunale di Trento, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni contenute nel ricorso introduttivo:
“1.dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi
e , celebrato con rito concordatario in Controparte_1 Parte_1 data 04.06.2000 a Sarche fr. Calavino (TN), in regime di separazione legale dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Calavino (TN) con atto n. 1, parte II, serie A, anno 2000 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Madruzzo (TN) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
2. il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre;
3.le decisioni di ordinaria amministrazione per il figlio minore saranno assunte dal genitore che in quel momento avrà il figlio con sé mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno assunte congiuntamente dai genitori, tenendo conto delle esigenze, dei desideri e delle inclinazioni naturali di
Per_2
Pag. 2 di 5
4.il padre verserà alla madre per il mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ciascun figlio. Detta somma sarà, come per legge, indicizzata ISTAT.
Le parti convengono che eventuali assegni per il nucleo familiare/assegni unici e contributi per il sostegno della famiglia spetteranno in via esclusiva al sig.
Pt_1
Le detrazioni fiscali per figli a carico siano ripartite in ragione del 50 per cento ciascuno ai sensi dell'art. 12 TUIR;
5.il padre e la madre contribuiranno, ciascuno in ragione del 50%, alle spese straordinarie sostenute per i figli.
Tutte le spese dovranno essere documentate e preventivamente concordate se di importo superiore ad € 150,00 salvo quelle indefettibili ed urgenti che comunque dovranno essere documentate.
Con riferimento alle spese straordinarie e al loro regime, i coniugi fanno espresso riferimento alle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017;
6.il padre ha già provveduto a versare in favore dei figli la somma di euro
12.000,00 (dodicimila/00) ciascuno, sui conti correnti agli stessi intestati (doc. n.
11);
7.il figlio avendo ormai raggiunto la maggiore età, sarà libero di Per_1 scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori;
8.per quanto riguarda il figlio minore il padre potrà vederlo, Per_2 compatibilmente con gli impegni di studio ed extrascolastici del figlio stesso, con modalità e tempistiche che verranno di volta in volta decise tra gli stessi, previa comunicazione alla madre in considerazione con l'età del figlio e dei suoi impegni.
Nel periodo estivo il padre terrà con sé il figlio minore per due settimane, anche non consecutive. Detto periodo verrà concordato con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
anche la madre potrà trascorrere analogo periodo di vacanza con il figlio minore. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
Durante i periodi lunghi di vacanza con ciascun genitore saranno sospesi gli ordinari diritti di visita che inizieranno a decorrere dal week end successivo al termine della vacanza.
Il ragazzo trascorrerà con il padre tre giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando ogni anno il giorno di Natale e di
Pag. 3 di 5 Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e precisamente: quando starà con il padre il giorno di Natale, trascorrerà la con la madre e Per_3 viceversa, quando starà il giorno di Natale con il padre, trascorrerà il giorno di
Pasqua con la madre e viceversa. I ponti verranno trascorsi con il genitore con il quale trascorrerà il week end collegato al ponte.
9.i genitori potranno concordare tra loro diversi e ulteriori momenti di visita se rispondenti agli interessi ed alle esigenze del minore o per spirito di collaborazione in caso di esigenze personali o di lavoro;
10.i genitori si impegnano reciprocamente ad informare l'altro genitore di eventuali fatti o eventi significativi nella vita dei figli. Si impegnano altresì a collaborare tra loro per una crescita sana e serena di e Per_1 Per_2
11.entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti e quindi rinunciano a pretendere qualsiasi assegno per il loro reciproco mantenimento;
12.ciascun genitore potrà procedre al rilascio e/o al rinnovo del passaporto proprio e del minore, inserire quest'ultimo nel proprio passaporto nonchè intraprendere viaggi all'estero da solo con il minore;
13.le spese del presente giudizio saranno compensate tra le parti, fermo restando
l'impegno del sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
, entro e non oltre il termine che il Giudice concederà per il deposito CP_1 delle conclusioni scritte, la somma di euro 1.000,00 omnia a titolo di contributo nelle spese legali.”
Pertanto gli istanti chiedono che le condizioni contenute nell'atto introduttivo del presente procedimento siano recepite nella emananda sentenza di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte del 22.01.2025, depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, le parti hanno insistito nella pronuncia di divorzio.
La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologazione dell'11.11.2015, e depositato in data 13.11.2015.
Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b) di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Pag. 4 di 5 Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso del 17.01.2025, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del
17.01.2025, così provvede
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
04.06.2000, nel comune di Calavino (TN), atto di matrimonio regolarmente trascritto negli uffici dello Stato Civile del Comune di Calavino (TN) con atto n.
1, parte II, serie A, anno 2000), da e , alle Controparte_1 Parte_1 condizioni indicate in ricorso, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 171/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. BUSATTI STEFANIA Parte_1
e con l'Avv. FORIERI ERIKA e l'Avv. POULI Controparte_1
ERIKA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, hanno contratto matrimonio concordatario in data
04.06.2000 in Calavino (TN), scegliendo il regime di separazione legale dei beni,
(matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Calavino
(TN) con atto n. 1, parte II, serie A, anno 2000).
Dall'unione coniugale sono nati due figli in data 22.03.2005, e dunque Per_1 maggiorenne anche se non ancora economicamente indipendente, in quanto studente universitario e in data 15.01.2010, ancora minorenne. Per_2
Successivamente, venuta meno l'affectio coniugalis tra gli odierni ricorrenti, i medesimi con ricorso del 13.10.2015 depositavano domanda di separazione consensuale iscritta al n. R.G. 3740/2015 presso il Tribunale di Trento, che con decreto dell'11.11.2015 veniva omologata tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, confermate in sede dell'udienza presidenziale d.d. 05.11.2015.
Nel corso della separazione la convivenza tra le parti non è più ripresa, ed i coniugi non si sono più riconciliati, avendo dichiarato altresì di non avere fra loro alcuna pendenza di tipo economico, e di essere entrambi economicamente indipendenti.
Gli istanti, pertanto, attesa la loro volontà di non riconciliarsi, in data 17.01.2025 depositavano il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Calavino il 04.06.2000.
Gli istanti, inoltre, con dichiarazione ex artt. 473 bis 51 c.2 e 127 ter c.p.c., chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente con lo scambio di note scritte.
Con provvedimento presidenziale del 21.01.2025, veniva concesso termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note autorizzate del 22.01.2025, gli odierni ricorrenti, chiedevano che il
Tribunale di Trento, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni contenute nel ricorso introduttivo:
“1.dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi
e , celebrato con rito concordatario in Controparte_1 Parte_1 data 04.06.2000 a Sarche fr. Calavino (TN), in regime di separazione legale dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Calavino (TN) con atto n. 1, parte II, serie A, anno 2000 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Madruzzo (TN) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
2. il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre;
3.le decisioni di ordinaria amministrazione per il figlio minore saranno assunte dal genitore che in quel momento avrà il figlio con sé mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno assunte congiuntamente dai genitori, tenendo conto delle esigenze, dei desideri e delle inclinazioni naturali di
Per_2
Pag. 2 di 5
4.il padre verserà alla madre per il mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ciascun figlio. Detta somma sarà, come per legge, indicizzata ISTAT.
Le parti convengono che eventuali assegni per il nucleo familiare/assegni unici e contributi per il sostegno della famiglia spetteranno in via esclusiva al sig.
Pt_1
Le detrazioni fiscali per figli a carico siano ripartite in ragione del 50 per cento ciascuno ai sensi dell'art. 12 TUIR;
5.il padre e la madre contribuiranno, ciascuno in ragione del 50%, alle spese straordinarie sostenute per i figli.
Tutte le spese dovranno essere documentate e preventivamente concordate se di importo superiore ad € 150,00 salvo quelle indefettibili ed urgenti che comunque dovranno essere documentate.
Con riferimento alle spese straordinarie e al loro regime, i coniugi fanno espresso riferimento alle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017;
6.il padre ha già provveduto a versare in favore dei figli la somma di euro
12.000,00 (dodicimila/00) ciascuno, sui conti correnti agli stessi intestati (doc. n.
11);
7.il figlio avendo ormai raggiunto la maggiore età, sarà libero di Per_1 scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori;
8.per quanto riguarda il figlio minore il padre potrà vederlo, Per_2 compatibilmente con gli impegni di studio ed extrascolastici del figlio stesso, con modalità e tempistiche che verranno di volta in volta decise tra gli stessi, previa comunicazione alla madre in considerazione con l'età del figlio e dei suoi impegni.
Nel periodo estivo il padre terrà con sé il figlio minore per due settimane, anche non consecutive. Detto periodo verrà concordato con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
anche la madre potrà trascorrere analogo periodo di vacanza con il figlio minore. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
Durante i periodi lunghi di vacanza con ciascun genitore saranno sospesi gli ordinari diritti di visita che inizieranno a decorrere dal week end successivo al termine della vacanza.
Il ragazzo trascorrerà con il padre tre giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando ogni anno il giorno di Natale e di
Pag. 3 di 5 Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e precisamente: quando starà con il padre il giorno di Natale, trascorrerà la con la madre e Per_3 viceversa, quando starà il giorno di Natale con il padre, trascorrerà il giorno di
Pasqua con la madre e viceversa. I ponti verranno trascorsi con il genitore con il quale trascorrerà il week end collegato al ponte.
9.i genitori potranno concordare tra loro diversi e ulteriori momenti di visita se rispondenti agli interessi ed alle esigenze del minore o per spirito di collaborazione in caso di esigenze personali o di lavoro;
10.i genitori si impegnano reciprocamente ad informare l'altro genitore di eventuali fatti o eventi significativi nella vita dei figli. Si impegnano altresì a collaborare tra loro per una crescita sana e serena di e Per_1 Per_2
11.entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti e quindi rinunciano a pretendere qualsiasi assegno per il loro reciproco mantenimento;
12.ciascun genitore potrà procedre al rilascio e/o al rinnovo del passaporto proprio e del minore, inserire quest'ultimo nel proprio passaporto nonchè intraprendere viaggi all'estero da solo con il minore;
13.le spese del presente giudizio saranno compensate tra le parti, fermo restando
l'impegno del sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
, entro e non oltre il termine che il Giudice concederà per il deposito CP_1 delle conclusioni scritte, la somma di euro 1.000,00 omnia a titolo di contributo nelle spese legali.”
Pertanto gli istanti chiedono che le condizioni contenute nell'atto introduttivo del presente procedimento siano recepite nella emananda sentenza di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte del 22.01.2025, depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione personale, le parti hanno insistito nella pronuncia di divorzio.
La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologazione dell'11.11.2015, e depositato in data 13.11.2015.
Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b) di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Pag. 4 di 5 Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso del 17.01.2025, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del
17.01.2025, così provvede
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
04.06.2000, nel comune di Calavino (TN), atto di matrimonio regolarmente trascritto negli uffici dello Stato Civile del Comune di Calavino (TN) con atto n.
1, parte II, serie A, anno 2000), da e , alle Controparte_1 Parte_1 condizioni indicate in ricorso, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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