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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/11/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.1688/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1688/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) e residente in [...]
Nord; rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina IANNACONE, del Foro di Campobasso, e dall'avv. Roberta DE SANTIS, del Foro di Chieti, presso lo studio legale delle quali, sito in Pescara al viale Gabriele D'Annunzio n.344, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo;
1 e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) e residente in [...]
Settembre n.3/A; rappresentata e difesa dall'avv. Enrica GIAMMARINO, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Roma n.138, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 8 settembre 2025 da e Parte_1 CP_1
[...]
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 11 ottobre 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, avendo anche reso dichiarazioni nel ricorso in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Calimera (LE) in data 21 maggio 1994 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile 2 del Comune di Calimera (LE) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.14 – Parte II – Serie C – Anno 1994.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 22 novembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
3
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1688/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) e residente in [...]
Nord; rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina IANNACONE, del Foro di Campobasso, e dall'avv. Roberta DE SANTIS, del Foro di Chieti, presso lo studio legale delle quali, sito in Pescara al viale Gabriele D'Annunzio n.344, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo;
1 e nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) e residente in [...]
Settembre n.3/A; rappresentata e difesa dall'avv. Enrica GIAMMARINO, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Roma n.138, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 8 settembre 2025 da e Parte_1 CP_1
[...]
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 11 ottobre 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, avendo anche reso dichiarazioni nel ricorso in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Calimera (LE) in data 21 maggio 1994 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile 2 del Comune di Calimera (LE) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.14 – Parte II – Serie C – Anno 1994.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 22 novembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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