Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 730 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to CALABRO' LIVIO Parte_1
appellante
E
con l'avv.to PORTO ROSSELLA Controparte_1
appellata
NONCHE'
CP_2
Appellato non costituito
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza, pronunciandosi sul ricorso proposto da in data Controparte_1
18.5.2022, contro intimazione pagamento, notificatagli in data 11.4.2022, qualificata in parte qua l'azione come opposizione all'esecuzione (volta a far valere la prescrizione quinquennale sopravvenuta) ha dichiarato “la inesistenza del diritto a procedere in sede esecutiva sulla base degli avvisi di addebito di cui al ricorso, recanti crediti di titolarità dell' per CP_2 intervenuta prescrizione degli stessi”
Avverso tale decisione ha interposto gravame ed ha Parte_1
lamentato che per come già argomentato in sede di memoria di costituzione nel giudizio di
Nella specie:
a) l'Avviso di Addebito n. 33420140000716625000 è stato notificato alla CP_2 CP_1
in data 9.6.2014.
La prescrizione dell'atto è stata poi interrotta dalla notifica di:
- Preavviso di Fermo n. 03480201400012260000, notificato il 17.11.14 a mani del destinatario;
-Avviso di intimazione n. 03420169008305386000, notificato il 30.3.2017 ex art. 140 cpc mediante affissione presso la Casa Comunale di Cosenza;
- Avviso di intimazione n. 03420199010104780000, impugnato dalla ricorrente.
b) l'Avviso di Addebito n. 33420140002238787000 è stato notificato in data CP_2
29.10.2014.
La prescrizione dell'atto è stata poi interrotta dalla notifica di:
- Preavviso di Fermo n. 03480201500003501000, notificato il 3.4.14 a mani di familiare convivente (figlia) del destinatario;
-Avviso di intimazione n. 03420169008305386000, notificato il 30.3.2017 ex art. 140 cpc mediante affissione presso la Casa Comunale di Cosenza;
- Avviso di intimazione n. 03420199010104780000, impugnato dalla ricorrente.
c) l'Avviso di Addebito n. 33420140004940441000 è stato notificato in data 28.2.2015. CP_2
La prescrizione dell'atto è stata poi interrotta dalla notifica di:
-Preavviso di Fermo n. 03480201500018019000;
- Avviso di intimazione n. 03420169008305386000, notificato il 30.3.2017 ex art. 140 cpc mediante affissione presso la Casa Comunale di Cosenza;
- Avviso di intimazione n. 03420199010104780000, impugnato dalla ricorrente.
d) l'Avviso di Addebito n. 33420150001470817000 è stato notificato in data CP_2
28.11.2015.
La prescrizione dell'atto è stata poi interrotta dalla notifica di:
- Preavviso di Fermo n. 03480201600005891000;
- Avviso di intimazione n. 03420169008305386000, notificato il 30.3.2017 ex art. 140 cpc mediante affissione presso la Casa Comunale di Cosenza;
- Avviso di intimazione n. 03420199010104780000, impugnato dalla ricorrente.
e) l'Avviso di Addebito n. 33420160000679686000 è stato notificato in data 11.4.2016. CP_2
La prescrizione dell'atto è stata poi interrotta dalla notifica di:
Pag. 2 di 4 - Preavviso di Fermo n. 03480201600016611000, notificato il 7.2.2017 a mani del destinatario;
-Avviso di intimazione n. 03420199010104780000, impugnato dalla ricorrente.
Sostiene che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che la produzione della sola documentazione attestante il perfezionamento della notifica (relate di notifica) senza la produzione dell'atto notificato, non possa essere ritenuta idonea a comprovare l'interruzione del termine di prescrizione dei crediti contestati.
Ha concluso, chiedendo “dichiarare, in riforma dei capi impugnati della sentenza n. 84/2023, la non intervenuta prescrizione del credito azionato con l'intimazione di pagamento n.
03420199010104780000 e, per l'effetto, dichiarare l'esecutività della medesima intimazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per i due gradi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio l'appellata ed ha chiesto il rigetto dell'appello perché CP_1
infondato.
CP_ L' non si è costituito in giudizio.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 1.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'appello dell' è inammissibile, alla luce della recente Parte_2
pronuncia della Suprema Corte (cfr Cass. ordinanza n. 7372 del 19.03.2024), che dopo avere richiamato i principi della Sezioni Unite in materia di riscossione dei crediti previdenziali, secondo cui la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass SSUU n. 7514/2022), ha ritenuto che in merito alla prescrizione della pretesa, nessun interesse può riconoscersi ad all'impugnazione della statuizione, concernendo CP_3
essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui”.
Nel caso di specie i motivi di censura involgono la questione di prescrizione fatta valere dal
CP_ ricorrente di primo grado e quindi il merito della pretesa contributiva, di cui è titolare l'
Per i motivi suesposti, l'appello va dichiarato inammissibile.
2.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo in favore dell'appellata seguono la soccombenza con distrazione. CP_1
CP_
3.Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell' non costituito.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato in data 18.7.2023, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 84/2023, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata , Controparte_1
delle spese del secondo del giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre accessori come per legge con distrazione;
CP_ 3) non luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell'
4) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 29.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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