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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1621/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTONE Parte_1 C.F._1
GAETANO GIULIANO
RICORRENTE contro
SIGLA S.R.L. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MALAVASI MANUELA e P.IVA_1 dell'avv. ROTUNDO GIUSEPPE
RESISTENTE
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“A. Accertare in via incidentale la nullità e/o inefficacia e/o inoperatività delle clausole contrattuali contenute nel contratto di finanziamento che escludono la ripetibilità dei costi non interamente maturati, in ragione dell'estinzione anticipata del contratto;
B. Per l'effetto ritenere e dichiarare la rimborsabilità degli oneri contenuti nelle clausole commissionali del contratto di finanziamento e conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, al rimborso della complessiva somma di € 1511,33 da calcolarsi secondo il
pagina 1 di 13 criterio del “pro rata temporis”, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto;
C. Con vittoria di spese, competenze ed onorari (spese forfettarie 15%, cpa 4%, iva 22%), anche relativamente al giudizio originariamente promosso dinnanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
Lodi, da distrarre in favore del difensore anticipatario.”
Conclusioni per SI s.r.l.
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via pregiudiziale
− previa revoca e/o modifica del decreto del 30 marzo 2025, sospendere ai sensi dell'art. 295
c.p.c. il presente giudizio in attesa del pronunciamento della CGUE investita della questione pregiudiziale dal Giudice di Pace di Palermo, nell'ambito del giudizio sub R.G. 5276/2024 analogo al presente, dalla cui decisione, per tutti i motivi esposti in narrativa, dipende anche
l'esito della presente causa;
in via preliminare
− dichiarare il difetto di legittimazione passiva di SI, nei termini esposti in atti, e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili nei suoi confronti;
nel merito
− in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso
− con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto della presente causa è la domanda di restituzione della somma di € 1.511,33 formulata da nei confronti di SI s.r.l., a titolo di quota parte di costi del credito che Parte_1 sarebbero maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
Nel giudizio così radicato si è costituita SI s.r.l. domandando il rigetto delle domande di parte ricorrente.
pagina 2 di 13 2. Al fine di decidere in ordine alla fondatezza delle domande di parte ricorrente, occorre ricostruire brevemente i fatti oggetto di causa.
In data 24.1.2017 ha stipulato con SI s.r.l. il contratto di finanziamento n. Parte_1
10075046, in forza del quale le è stata erogata la somma di € 14.211,23, da restituirsi in 120 rate mensili di € 178,00 ciascuna (doc. 2 parte ricorrente).
A seguito del pagamento della 49^ rata, ha domandato di poter procedere Parte_1 all'estinzione anticipata del finanziamento e SI s.r.l., con lettera del 27.5.2021, ha comunicato alla predetta che la somma dovuta a saldo era pari ad € 11.130,93 (doc. 3 parte ricorrente); somma calcolata tenuto conto dell'abbuono interessi per pagamento anticipato (pari a €
1.560,00), dell'abbuono spese per rata (€ 219,80) e dell'abbuono spese invio comunicazioni periodiche (€ 13,02).
3. Tanto premesso, posto che nel caso in esame non sono contestati né la sussistenza del contratto di finanziamento né l'intervenuta estinzione anticipata dello stesso, deve ritenersi che la presente controversia possa essere decisa sulla scorta dell'art. 125 sexies TUB.
3.1 Con riferimento al contratto oggetto di causa, in particolare, trova applicazione ratione temporis l'art. 125 sexies TUB, introdotto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 14, in forza del quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Il legislatore italiano con tale norma ha dato attuazione all'art. 16 paragrafo 1 della Direttiva
48/2008/CE, sostanzialmente riproducendo con il medesimo tenore letterale la disposizione comunitaria, la quale stabilisce che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Tale norma inizialmente è stata interpretata dalla giurisprudenza di merito e dall'Arbitrato
NCrio Finanziario nel senso di includere tra i costi da rimborsare al cliente in caso di estinzione anticipata solo quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (cd. costi recurring) e non anche quelli collegati alle attività finalizzate alla concessione del credito (cd.
pagina 3 di 13 costi up front), trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito. Tali ultimi costi pertanto restavano esclusivamente a carico del consumatore.
3.1.1 A fronte di contegni abusivi degli istituti di credito, tuttavia, le pronunce arbitrali (ABF –
Coll. coord. n. 6167/2014 cit. e Coll. coord. n. 10003/2016) hanno iniziato a riconoscere un diritto alla riduzione omnicomprensivo (idoneo cioè a includere costi del credito di qualunque natura e categoria) laddove i costi del credito non fossero stati delineati in maniera trasparente nelle condizioni contrattuali. In altri termini, la riducibilità delle commissioni up-front veniva riconosciuta a condizione che le conseguenze del recesso anticipato fossero definite in modo opaco nel testo negoziale.
Al riguardo è intervenuta anche la NC d'TA con il provvedimento del 9 febbraio 2011, recante “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori”, nella cui Sezione VII, paragrafo 5.2.1, lettera q, nota 1, si legge che “Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”.
Il diritto alla riduzione previsto dal TUB, dunque, non era ritenuto dalla giurisprudenza e dalla
NC d'TA omnicomprensivo, salva l'ipotesi di opacità delle pattuizioni contrattuali.
3.2 Tale interpretazione è stata contraddetta dalla Corte di Giustizia della Unione Europea con la sentenza dell'11.9.2019, causa C-383/18, cd. sentenza Lexitor, la quale, chiamata a pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE nel senso di ritenere “che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. La Corte di Giustizia, in particolare, ha affermato che
“limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32). La Corte, dunque, ha ritenuto che “il diritto
pagina 4 di 13 del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, e pertanto il rimborso non è limitato ai soli costi c.d. recurring, ma è esteso ai costi collegati ad attività preliminari alla concessione del finanziamento, ossia a quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (ossia i cd. costi up front).
3.2.1 Secondo parte resistente tale pronuncia non può trovare applicazione al caso di specie, sul presupposto che oggetto della citata sentenza della Corte di Giustizia è l'art. 16 Direttiva
2008/48/CE e non anche l'art. 125 sexies TUB, norma sostanzialmente diversa dalla prima, e che, a ragionare diversamente, si attribuirebbe efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati, ossia tra clienti e banche) ad una direttiva non self executing.
Tale eccezione non merita accoglimento, attesa la sostanziale identità tra le due disposizioni sopra richiamate, le quali prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale definizione “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (cfr. art. 121 lett. e) TUB, analogamente all'art. 3 lett. g) Direttiva 2008/48/CE).
Ebbene, il tenore letterale sostanzialmente sovrapponibile della norma comunitaria e di quella nazionale che vi ha dato attuazione comporta, quindi, che l'interpretazione fornita dalla Corte di
Giustizia si riverberi inevitabilmente sull'interpretazione della normativa interna, non potendosene ammettere una differente portata. È pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della Corte di Giustizia abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (cfr. ex multis Cass. civ.
2468/2016).
La giurisprudenza italiana successiva, infatti, ha in misura prevalente recepito la sentenza
Lexitor, adeguandovi – in ottica di interpretazione conforme – la lettura dell'art. 125 sexies TUB.
Significativa sul punto anche la decisione dell'ABF, collegio di coordinamento, n. 26525 del
2019. La pronuncia muove dall'assunto che la differenza testuale fra l'art. 125 sexies TUB e l'art. 16 della Direttiva, non assurga ad insanabile incompatibilità, e che pertanto possa e debba comunque procedersi all'interpretazione conforme della normativa nazionale. Secondo l'ABF, pertanto, l'art. 125 sexies TUB deve interpretarsi nel senso che tutti i costi connessi al credito pagina 5 di 13 (sia up-front sia recurring) devono computarsi ai fini del diritto alla riduzione, anche per i contratti stipulati prima della sentenza sovranazionale, considerata la natura retroattiva delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia. La decisine sottolinea tuttavia la permanenza della distinzione sotto il profilo dei criteri di calcolo del diritto alla riduzione, da attuarsi secondo il metodo “pro rata temporis” per le commissioni recurring, e secondo il criterio alternativo del
“costo ammortizzato” (ovvero seguendo la curva di andamento degli interessi corrispettivi) per le commissioni up-front.
3.3 L'interpretazione data dalla Corte di Giustizia con la sentenza è stata recepita dal CP_1
legislatore nazionale con la nuova e attuale versione dell'art. 125 sexies TUB (modificato con l'art. 11-octies, decreto-legge n. 73/2021, conv. con la legge n. 106/2021), il quale prevede che
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; la norma poi precisa che la nuova disposizione “si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della NC
d'TA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
3.3.1 Secondo una parte della giurisprudenza di merito tale nuovo art. 125 sexies confermerebbe la portata innovativa della disposizione in esso contenuta, ossia della regola dettata in conformità all'interpretazione resa con la sentenza e, quindi, la sua inapplicabilità retroattiva ai CP_1
contratti precedenti, per i quali, in caso di estinzione anticipata, dovrebbe continuare ad operare la distinzione fra costi up front, non suscettibili di rimborso parziale, e costi recurring, per i quali soltanto va circoscritto il diritto del consumatore a ottenere la restituzione della quota riferita alla parte del programma di ammortamento non goduta per effetto della risoluzione anticipata del rapporto.
3.3.2 Tale tesi tuttavia non appare condivisibile.
Come sopra anticipato, infatti, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia si impone e deve considerarsi vincolante già con riferimento all'art. 125 sexies TUB nella versione antecedente al pagina 6 di 13 2021, considerato come la norma – per le ragioni sopra evidenziate – non si discostasse dalla disposizione comunitaria oggetto della scelta interpretativa in esame e, pertanto, non avrebbe potuto giustificare un regime differente. In sostanza, l'interpretazione che di essa se ne era data, implicante la distinzione fra costi up front e quelli recurring, va oggi riconosciuta come non corretta, in quanto confliggente con il dato normativo comunitario, nel significato chiarito dalla
Corte di Giustizia.
Tale premessa, quindi, porta a ritenere come la nuova versione dell'art. 125 sexies TUB si limiti a confermare tale interpretazione, al fine di scongiurare qualsiasi incertezza e, quindi, abbia una portata meramente interpretativa della disposizione previgente.
3.4 Tale questione interpretativa ha poi trovato definitiva soluzione con la pronuncia della Corte costituzionale n. 263 del 22/12/2022, la quale ha riconosciuto come l'art. 11-octies, decreto legge n. 73/2021, conv. con la legge n. 106/2021, debba ritenersi costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della NC d'TA», sicché l'art. 125 sexies, comma 1, TUB, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11- sexies, comma 2, può accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.
La pronuncia in particolare muove dall'assunto secondo il quale la versione preesistente dell'art. 125 sexies, pur a fronte delle differenze terminologiche sopra evidenziate, poteva e doveva essere letta in senso conforme all'art. 16 della direttiva ed alla interpretazione offerta dalla sentenza Lexitor. Secondo la Corte costituzionale, infatti, “si deve confutare la tesi che vorrebbe affermare la netta divergenza del dato testuale del vecchio art. 125-sexies da quello dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, deducendone l'impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenza Lexitor.Innanzitutto, la distinzione fra il testo dell'art. 16, paragrafo
1, della direttiva e quello del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, pur essendo non del tutto marginale, non era (e non è) tale da far escludere una loro sostanziale corrispondenza. Se è vero, infatti, che l'espressione riduzione «che comprende gli interessi e i costi» è più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione «pari agli interessi e ai costi», tuttavia, il perno dell'interpretazione della disposizione risiede, a ben vedere, in altri indici testuali. Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altro lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto». In particolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti
pagina 7 di 13 «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor” (par. 12.3.2 della sentenza in esame). La Corte costituzionale, dunque, ha affermato che l'intervento legislativo del 2021, richiamando le sopra citate pronunce della NC
d'TA, ha espressamente e retroattivamente interpretato la normativa preesistente in senso difforme dal sistema sovranazionale, e nel contempo ha limitato nel tempo gli effetti della pronuncia interpretativa della Corte di Giustizia, in sostanza precludendoli per il periodo antecedente alla entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB. La Corte dunque ha così concluso: “è costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv., con modif., in l. 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole « e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della NC d'TA» . La disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125-sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor, modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front).
Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della NC d'TA, le quali avallano
l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost”.
3.4.1 Ebbene, deve ritenersi che tutti i costi del credito (sia up-front sia recurring) siano inclusi nel diritto alla riduzione, tanto per il periodo successivo alla entrata in vigore della recente novella normativa del 2021 (in forza dell'espresso tenore letterale dell'attuale art. 125 sexies), quanto nel periodo antecedente (in forza dell'interpretazione conforme con il diritto sovranazionale e in particolare con la sentenza Lexitor). Ciò, dunque, prescinde dall'assolvimento dell'onere di trasparenza da parte dell'istituto di credito, e cioè dalla univoca e chiara indicazione dei costi del recesso anticipato.
pagina 8 di 13 3.5 Tali conclusioni non mutano in ragione del fatto che in data 10 agosto 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 104/2023 recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", il cui articolo 27, rubricato
“Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, modificando l'art. 11-octies, comma
2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, prevede che “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (luglio 2021) continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
Il riferimento alla normativa europea come interpretata dalla Corte di giustizia e l'esenzione delle sole imposte fanno propendere per la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di tutti gli oneri pagati dal consumatore, escluse le sole imposte, ponendosi nella scia della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.
3.6 Da ultimo, si segnala la recente pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha statuito che i principi affermati dalla sentenza e recepiti dalla sentenza n. 263/2022 della Corte CP_1
costituzionale sono estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, sia alla direttiva 90/88/CEE, che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”(Cass. civ. ordinanza n. 25997 del 6.9.2023).
Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, anche l'art. 125 sexies TUB vigente prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE dev'essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia.
3.6.1 La Suprema Corte ha altresì affermato (e ribadito) il principio di diritto secondo il quale “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un
pagina 9 di 13 significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del
D. Lgs. 206/2005”.
3.7 In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in materia, deve affermarsi che anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati prima del
25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione, e alla conseguente restituzione sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front
(relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle sole imposte.
È del tutto inconferente, invece, il richiamo di parte resistente alla sentenza della Corte di
Giustizia del 9.2.2023, emessa nella causa C-555/21 (cosiddetta causa Unicredit Bank Austria), con cui la Corte ha stabilito che in materia di credito al consumo concernente beni immobili residenziali, l'art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/UE va interpretato nel senso che esso non è ostativo “a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. La Corte di Giustizia, infatti, nel dire ciò ha precisato che, nonostante l'analoga formulazione delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, la materia del credito al consumo disciplinata dai principi della sentenza è diversa da quella CP_1
relativa ai contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi a beni immobili residenziali analizzata con la sentenza Unicredit Bank Austria. In altri termini, secondo la Corte i principi sanciti da quest'ultima pronuncia, basati sulle specifiche caratteristiche dei contratti di credito relativi a beni immobili, non sono applicabili a tipologie differenti di crediti al consumo e, pertanto, neanche alle ipotesi di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per i quali permangono i principi sanciti della sentenza Lexitor.
4. Tutto ciò considerato, deve essere anzitutto rigettata la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. formulata da parte resistente, non sussistendo alcun contrasto tra la sentenza e quella Unicredit Bank Austria. Come sopra già evidenziato, infatti, la Corte di CP_1
Giustizia con la richiamata sentenza del 2023 ha riconfermato i principi stabiliti dalla sentenza
“Lexitor” volti a garantire il consumatore dal rischio di comportamenti abusivi del creditore.
5. Venendo al merito, la domanda di diretta a ottenere il rimborso di tutti i costi, Parte_1
in misura proporzionale alla quota residua alla data di estinzione anticipata del contratto, merita accoglimento.
pagina 10 di 13 Non può, infatti, ritenersi che la banca abbia assolto all'onere di rimborso dei costi totali sostenuti dal cliente per effetto dell'avvenuto scomputo dal debito residuo del solo importo di €
227,20.
Ed infatti, dall'esame del contratto si evincono i seguenti costi a carico del cliente:
- € 1.964,66 per commissioni a favore di SI (di cui € 1.375,26 quali costi non ripetibili in caso di estinzione anticipata);
- € 961,20 per commissioni di distribuzione (non ripetibili in caso di estinzione anticipata);
- € 22,00 per costi invio comunicazioni periodiche (non ripetibili in caso di estinzione anticipata).
Si tratta di costi che la banca avrebbe dovuto provvedere a rimborsare in misura proporzionale alla durata residua del contratto.
5.1 Non osta a tale conclusione la circostanza, dedotta da parte resistente, della pattuizione contrattuale della non rimborsabilità degli anzidetti costi seguenti costi (cfr. art. 13 contratto;
doc.
2 parte ricorrente).
Tale previsione negoziale, eccezion fatta per gli importi corrisposti a titolo di imposte, si pone in contrasto con quanto prescritto dall'art. 125 sexies TUB realizzando l'effetto, contrario a quanto statuito dalla direttiva 2008/48/CE, di porre in capo al consumatore oneri aggiuntivi aventi quale unico effetto quello di incrementare il costo del credito così disincentivando l'esercizio del diritto al rimborso del capitale anticipatamente. Tale disposizione pertanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio tra i propri diritti e i propri obblighi.
Conseguentemente, deve dichiararsi la vessatorietà e la conseguente nullità dell'art. 13 del contratto di finanziamento, nella parte in cui esclude il diritto al rimborso della totalità delle commissioni a favore di SI e delle commissioni di distribuzione, in quanto preclusivo di un diritto del consumatore riconosciuto dal diritto eurounitario e foriero di un ingiustificato squilibrio contrattuale.
5.2 In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva riguardo alla domanda di rimborso del compenso di intermediazione non maturato in seguito all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, va osservato che il relativo obbligo di pagamento e la sua esecuzione anticipata sono stati – rispettivamente – assunti ed eseguiti nei confronti del finanziatore, che lo ha detratto dal capitale finanziato, come si ricava dal contratto stesso.
pagina 11 di 13 Quindi, l'obbligo restitutorio della quota di tale costo ben può essere posto a carico del soggetto finanziatore, nei rapporti con il soggetto finanziato, mentre non assume rilievo la circostanza che tale somma possa essere in effetti meramente custodita dal finanziatore, tenuto poi a riversarla al preteso intermediario (tanto che risulta che quest'ultimo aveva emesso fattura nei confronti della banca;
cfr. doc. n. 3 parte resistente). Il finanziatore, infatti, è l'unico soggetto ad avere intrattenuto il rapporto contrattuale con il cliente e ad avere incamerato il relativo importo ed è, pertanto, il soggetto tenuto alla restituzione.
5.3 Quanto al criterio di calcolo da adottare per determinare la quota dei costi da restituire al consumatore, va affermata la correttezza del criterio di competenza economica, cosiddetto “pro rata temporis”, alla stregua del quale l'importo complessivo dei costi sostenuti dal cliente deve essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.
Ed infatti, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio pro rata temporis, posto che la banca non può invocare ex post distinti criteri di calcolo non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo.
Diversamente opinando, sarebbe preclusa a quest'ultimo una corretta ponderazione dei costi del finanziamento, non potendo, lo stesso, predeterminare con certezza l'esatto ammontare del costo riducibile o rimborsabile nell'eventuale ipotesi di estinzione anticipata.
Va altresì osservato che sia l'art. 125 sexies TUB sia l'art. 16 della Direttiva, interpretati conformemente alla citata sentenza della Corte di Giustizia, nel riferirsi alla “vita residua del contratto”, intendono individuare quale criterio di calcolo per la riduzione dei costi quello proporzionale.
Ciò posto, secondo questo Giudice deve essere applicato, quale comune criterio di calcolo per la riduzione di ogni tipologia di costo (sia recurring che up front), quello proporzionale del pro rata temporis, atteso che un'eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi di tutela perseguiti dalla direttiva del 2008 e, a valle, dalla disciplina nazionale, come interpretata alla luce della giurisprudenza europea.
5.4 In conclusione, ha diritto alla restituzione integrale delle somme richieste. Parte_1
pagina 12 di 13 Nel caso in esame il finanziamento prevedeva la restituzione dell'importo erogato in 120 rate mensili di € 178,00 ed è stato estinto con la rata n. 49, allorquando residuavano 71 rate.
Deve, quindi, riconoscersi il diritto della ricorrente al rimborso da parte di SI s.r.l. della somma di € 1.511,33, calcolata secondo il criterio pro rata temporis; somma ottenuta suddividendo l'importo totale dei costi (€ 2.947,86, pari a € 1.946,66 + € 961,20 + € 22,00) per il numero complessivo delle rate (120), poi moltiplicato per il numero delle rate residue (71), da cui va dedotto l'importo già rimborsato di € 232,82 (pari a € 219,80+13,02).
In definitiva, SI s.r.l. deve essere condannata a restituire a la somma di € Parte_1
1.511,33, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
6. In merito alle spese di lite, questo Giudice può limitarsi a una statuizione soltanto relativa all'attività processuale svolta dinanzi a sé. Secondo un condivisibile orientamento della Suprema
Corte, infatti, “Il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo” (Cass. civ. 3122/2017).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte resistente con distrazione delle stesse a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta:
1. accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna SI s.r.l. a Parte_1 restituire a la somma di € 1.511,33, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1
2. condanna SI s.r.l. a rimborsare a le spese di lite che liquida in € 125,00 per Parte_1 spese ed € 1.276,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa se dovuti, con distrazione delle stesse a favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
Lodi, 27/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1621/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTONE Parte_1 C.F._1
GAETANO GIULIANO
RICORRENTE contro
SIGLA S.R.L. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MALAVASI MANUELA e P.IVA_1 dell'avv. ROTUNDO GIUSEPPE
RESISTENTE
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“A. Accertare in via incidentale la nullità e/o inefficacia e/o inoperatività delle clausole contrattuali contenute nel contratto di finanziamento che escludono la ripetibilità dei costi non interamente maturati, in ragione dell'estinzione anticipata del contratto;
B. Per l'effetto ritenere e dichiarare la rimborsabilità degli oneri contenuti nelle clausole commissionali del contratto di finanziamento e conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, al rimborso della complessiva somma di € 1511,33 da calcolarsi secondo il
pagina 1 di 13 criterio del “pro rata temporis”, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto;
C. Con vittoria di spese, competenze ed onorari (spese forfettarie 15%, cpa 4%, iva 22%), anche relativamente al giudizio originariamente promosso dinnanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
Lodi, da distrarre in favore del difensore anticipatario.”
Conclusioni per SI s.r.l.
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via pregiudiziale
− previa revoca e/o modifica del decreto del 30 marzo 2025, sospendere ai sensi dell'art. 295
c.p.c. il presente giudizio in attesa del pronunciamento della CGUE investita della questione pregiudiziale dal Giudice di Pace di Palermo, nell'ambito del giudizio sub R.G. 5276/2024 analogo al presente, dalla cui decisione, per tutti i motivi esposti in narrativa, dipende anche
l'esito della presente causa;
in via preliminare
− dichiarare il difetto di legittimazione passiva di SI, nei termini esposti in atti, e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili nei suoi confronti;
nel merito
− in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso
− con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto della presente causa è la domanda di restituzione della somma di € 1.511,33 formulata da nei confronti di SI s.r.l., a titolo di quota parte di costi del credito che Parte_1 sarebbero maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
Nel giudizio così radicato si è costituita SI s.r.l. domandando il rigetto delle domande di parte ricorrente.
pagina 2 di 13 2. Al fine di decidere in ordine alla fondatezza delle domande di parte ricorrente, occorre ricostruire brevemente i fatti oggetto di causa.
In data 24.1.2017 ha stipulato con SI s.r.l. il contratto di finanziamento n. Parte_1
10075046, in forza del quale le è stata erogata la somma di € 14.211,23, da restituirsi in 120 rate mensili di € 178,00 ciascuna (doc. 2 parte ricorrente).
A seguito del pagamento della 49^ rata, ha domandato di poter procedere Parte_1 all'estinzione anticipata del finanziamento e SI s.r.l., con lettera del 27.5.2021, ha comunicato alla predetta che la somma dovuta a saldo era pari ad € 11.130,93 (doc. 3 parte ricorrente); somma calcolata tenuto conto dell'abbuono interessi per pagamento anticipato (pari a €
1.560,00), dell'abbuono spese per rata (€ 219,80) e dell'abbuono spese invio comunicazioni periodiche (€ 13,02).
3. Tanto premesso, posto che nel caso in esame non sono contestati né la sussistenza del contratto di finanziamento né l'intervenuta estinzione anticipata dello stesso, deve ritenersi che la presente controversia possa essere decisa sulla scorta dell'art. 125 sexies TUB.
3.1 Con riferimento al contratto oggetto di causa, in particolare, trova applicazione ratione temporis l'art. 125 sexies TUB, introdotto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 14, in forza del quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Il legislatore italiano con tale norma ha dato attuazione all'art. 16 paragrafo 1 della Direttiva
48/2008/CE, sostanzialmente riproducendo con il medesimo tenore letterale la disposizione comunitaria, la quale stabilisce che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Tale norma inizialmente è stata interpretata dalla giurisprudenza di merito e dall'Arbitrato
NCrio Finanziario nel senso di includere tra i costi da rimborsare al cliente in caso di estinzione anticipata solo quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (cd. costi recurring) e non anche quelli collegati alle attività finalizzate alla concessione del credito (cd.
pagina 3 di 13 costi up front), trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito. Tali ultimi costi pertanto restavano esclusivamente a carico del consumatore.
3.1.1 A fronte di contegni abusivi degli istituti di credito, tuttavia, le pronunce arbitrali (ABF –
Coll. coord. n. 6167/2014 cit. e Coll. coord. n. 10003/2016) hanno iniziato a riconoscere un diritto alla riduzione omnicomprensivo (idoneo cioè a includere costi del credito di qualunque natura e categoria) laddove i costi del credito non fossero stati delineati in maniera trasparente nelle condizioni contrattuali. In altri termini, la riducibilità delle commissioni up-front veniva riconosciuta a condizione che le conseguenze del recesso anticipato fossero definite in modo opaco nel testo negoziale.
Al riguardo è intervenuta anche la NC d'TA con il provvedimento del 9 febbraio 2011, recante “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori”, nella cui Sezione VII, paragrafo 5.2.1, lettera q, nota 1, si legge che “Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”.
Il diritto alla riduzione previsto dal TUB, dunque, non era ritenuto dalla giurisprudenza e dalla
NC d'TA omnicomprensivo, salva l'ipotesi di opacità delle pattuizioni contrattuali.
3.2 Tale interpretazione è stata contraddetta dalla Corte di Giustizia della Unione Europea con la sentenza dell'11.9.2019, causa C-383/18, cd. sentenza Lexitor, la quale, chiamata a pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE nel senso di ritenere “che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. La Corte di Giustizia, in particolare, ha affermato che
“limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32). La Corte, dunque, ha ritenuto che “il diritto
pagina 4 di 13 del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, e pertanto il rimborso non è limitato ai soli costi c.d. recurring, ma è esteso ai costi collegati ad attività preliminari alla concessione del finanziamento, ossia a quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (ossia i cd. costi up front).
3.2.1 Secondo parte resistente tale pronuncia non può trovare applicazione al caso di specie, sul presupposto che oggetto della citata sentenza della Corte di Giustizia è l'art. 16 Direttiva
2008/48/CE e non anche l'art. 125 sexies TUB, norma sostanzialmente diversa dalla prima, e che, a ragionare diversamente, si attribuirebbe efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati, ossia tra clienti e banche) ad una direttiva non self executing.
Tale eccezione non merita accoglimento, attesa la sostanziale identità tra le due disposizioni sopra richiamate, le quali prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale definizione “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (cfr. art. 121 lett. e) TUB, analogamente all'art. 3 lett. g) Direttiva 2008/48/CE).
Ebbene, il tenore letterale sostanzialmente sovrapponibile della norma comunitaria e di quella nazionale che vi ha dato attuazione comporta, quindi, che l'interpretazione fornita dalla Corte di
Giustizia si riverberi inevitabilmente sull'interpretazione della normativa interna, non potendosene ammettere una differente portata. È pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della Corte di Giustizia abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (cfr. ex multis Cass. civ.
2468/2016).
La giurisprudenza italiana successiva, infatti, ha in misura prevalente recepito la sentenza
Lexitor, adeguandovi – in ottica di interpretazione conforme – la lettura dell'art. 125 sexies TUB.
Significativa sul punto anche la decisione dell'ABF, collegio di coordinamento, n. 26525 del
2019. La pronuncia muove dall'assunto che la differenza testuale fra l'art. 125 sexies TUB e l'art. 16 della Direttiva, non assurga ad insanabile incompatibilità, e che pertanto possa e debba comunque procedersi all'interpretazione conforme della normativa nazionale. Secondo l'ABF, pertanto, l'art. 125 sexies TUB deve interpretarsi nel senso che tutti i costi connessi al credito pagina 5 di 13 (sia up-front sia recurring) devono computarsi ai fini del diritto alla riduzione, anche per i contratti stipulati prima della sentenza sovranazionale, considerata la natura retroattiva delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia. La decisine sottolinea tuttavia la permanenza della distinzione sotto il profilo dei criteri di calcolo del diritto alla riduzione, da attuarsi secondo il metodo “pro rata temporis” per le commissioni recurring, e secondo il criterio alternativo del
“costo ammortizzato” (ovvero seguendo la curva di andamento degli interessi corrispettivi) per le commissioni up-front.
3.3 L'interpretazione data dalla Corte di Giustizia con la sentenza è stata recepita dal CP_1
legislatore nazionale con la nuova e attuale versione dell'art. 125 sexies TUB (modificato con l'art. 11-octies, decreto-legge n. 73/2021, conv. con la legge n. 106/2021), il quale prevede che
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; la norma poi precisa che la nuova disposizione “si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della NC
d'TA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
3.3.1 Secondo una parte della giurisprudenza di merito tale nuovo art. 125 sexies confermerebbe la portata innovativa della disposizione in esso contenuta, ossia della regola dettata in conformità all'interpretazione resa con la sentenza e, quindi, la sua inapplicabilità retroattiva ai CP_1
contratti precedenti, per i quali, in caso di estinzione anticipata, dovrebbe continuare ad operare la distinzione fra costi up front, non suscettibili di rimborso parziale, e costi recurring, per i quali soltanto va circoscritto il diritto del consumatore a ottenere la restituzione della quota riferita alla parte del programma di ammortamento non goduta per effetto della risoluzione anticipata del rapporto.
3.3.2 Tale tesi tuttavia non appare condivisibile.
Come sopra anticipato, infatti, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia si impone e deve considerarsi vincolante già con riferimento all'art. 125 sexies TUB nella versione antecedente al pagina 6 di 13 2021, considerato come la norma – per le ragioni sopra evidenziate – non si discostasse dalla disposizione comunitaria oggetto della scelta interpretativa in esame e, pertanto, non avrebbe potuto giustificare un regime differente. In sostanza, l'interpretazione che di essa se ne era data, implicante la distinzione fra costi up front e quelli recurring, va oggi riconosciuta come non corretta, in quanto confliggente con il dato normativo comunitario, nel significato chiarito dalla
Corte di Giustizia.
Tale premessa, quindi, porta a ritenere come la nuova versione dell'art. 125 sexies TUB si limiti a confermare tale interpretazione, al fine di scongiurare qualsiasi incertezza e, quindi, abbia una portata meramente interpretativa della disposizione previgente.
3.4 Tale questione interpretativa ha poi trovato definitiva soluzione con la pronuncia della Corte costituzionale n. 263 del 22/12/2022, la quale ha riconosciuto come l'art. 11-octies, decreto legge n. 73/2021, conv. con la legge n. 106/2021, debba ritenersi costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della NC d'TA», sicché l'art. 125 sexies, comma 1, TUB, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11- sexies, comma 2, può accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.
La pronuncia in particolare muove dall'assunto secondo il quale la versione preesistente dell'art. 125 sexies, pur a fronte delle differenze terminologiche sopra evidenziate, poteva e doveva essere letta in senso conforme all'art. 16 della direttiva ed alla interpretazione offerta dalla sentenza Lexitor. Secondo la Corte costituzionale, infatti, “si deve confutare la tesi che vorrebbe affermare la netta divergenza del dato testuale del vecchio art. 125-sexies da quello dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, deducendone l'impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenza Lexitor.Innanzitutto, la distinzione fra il testo dell'art. 16, paragrafo
1, della direttiva e quello del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, pur essendo non del tutto marginale, non era (e non è) tale da far escludere una loro sostanziale corrispondenza. Se è vero, infatti, che l'espressione riduzione «che comprende gli interessi e i costi» è più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione «pari agli interessi e ai costi», tuttavia, il perno dell'interpretazione della disposizione risiede, a ben vedere, in altri indici testuali. Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altro lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto». In particolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti
pagina 7 di 13 «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor” (par. 12.3.2 della sentenza in esame). La Corte costituzionale, dunque, ha affermato che l'intervento legislativo del 2021, richiamando le sopra citate pronunce della NC
d'TA, ha espressamente e retroattivamente interpretato la normativa preesistente in senso difforme dal sistema sovranazionale, e nel contempo ha limitato nel tempo gli effetti della pronuncia interpretativa della Corte di Giustizia, in sostanza precludendoli per il periodo antecedente alla entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB. La Corte dunque ha così concluso: “è costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv., con modif., in l. 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole « e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della NC d'TA» . La disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125-sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor, modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front).
Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della NC d'TA, le quali avallano
l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost”.
3.4.1 Ebbene, deve ritenersi che tutti i costi del credito (sia up-front sia recurring) siano inclusi nel diritto alla riduzione, tanto per il periodo successivo alla entrata in vigore della recente novella normativa del 2021 (in forza dell'espresso tenore letterale dell'attuale art. 125 sexies), quanto nel periodo antecedente (in forza dell'interpretazione conforme con il diritto sovranazionale e in particolare con la sentenza Lexitor). Ciò, dunque, prescinde dall'assolvimento dell'onere di trasparenza da parte dell'istituto di credito, e cioè dalla univoca e chiara indicazione dei costi del recesso anticipato.
pagina 8 di 13 3.5 Tali conclusioni non mutano in ragione del fatto che in data 10 agosto 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 104/2023 recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", il cui articolo 27, rubricato
“Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, modificando l'art. 11-octies, comma
2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, prevede che “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (luglio 2021) continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
Il riferimento alla normativa europea come interpretata dalla Corte di giustizia e l'esenzione delle sole imposte fanno propendere per la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di tutti gli oneri pagati dal consumatore, escluse le sole imposte, ponendosi nella scia della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.
3.6 Da ultimo, si segnala la recente pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha statuito che i principi affermati dalla sentenza e recepiti dalla sentenza n. 263/2022 della Corte CP_1
costituzionale sono estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, sia alla direttiva 90/88/CEE, che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”(Cass. civ. ordinanza n. 25997 del 6.9.2023).
Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, anche l'art. 125 sexies TUB vigente prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE dev'essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia.
3.6.1 La Suprema Corte ha altresì affermato (e ribadito) il principio di diritto secondo il quale “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un
pagina 9 di 13 significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del
D. Lgs. 206/2005”.
3.7 In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in materia, deve affermarsi che anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati prima del
25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione, e alla conseguente restituzione sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front
(relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle sole imposte.
È del tutto inconferente, invece, il richiamo di parte resistente alla sentenza della Corte di
Giustizia del 9.2.2023, emessa nella causa C-555/21 (cosiddetta causa Unicredit Bank Austria), con cui la Corte ha stabilito che in materia di credito al consumo concernente beni immobili residenziali, l'art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/UE va interpretato nel senso che esso non è ostativo “a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. La Corte di Giustizia, infatti, nel dire ciò ha precisato che, nonostante l'analoga formulazione delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, la materia del credito al consumo disciplinata dai principi della sentenza è diversa da quella CP_1
relativa ai contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi a beni immobili residenziali analizzata con la sentenza Unicredit Bank Austria. In altri termini, secondo la Corte i principi sanciti da quest'ultima pronuncia, basati sulle specifiche caratteristiche dei contratti di credito relativi a beni immobili, non sono applicabili a tipologie differenti di crediti al consumo e, pertanto, neanche alle ipotesi di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per i quali permangono i principi sanciti della sentenza Lexitor.
4. Tutto ciò considerato, deve essere anzitutto rigettata la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. formulata da parte resistente, non sussistendo alcun contrasto tra la sentenza e quella Unicredit Bank Austria. Come sopra già evidenziato, infatti, la Corte di CP_1
Giustizia con la richiamata sentenza del 2023 ha riconfermato i principi stabiliti dalla sentenza
“Lexitor” volti a garantire il consumatore dal rischio di comportamenti abusivi del creditore.
5. Venendo al merito, la domanda di diretta a ottenere il rimborso di tutti i costi, Parte_1
in misura proporzionale alla quota residua alla data di estinzione anticipata del contratto, merita accoglimento.
pagina 10 di 13 Non può, infatti, ritenersi che la banca abbia assolto all'onere di rimborso dei costi totali sostenuti dal cliente per effetto dell'avvenuto scomputo dal debito residuo del solo importo di €
227,20.
Ed infatti, dall'esame del contratto si evincono i seguenti costi a carico del cliente:
- € 1.964,66 per commissioni a favore di SI (di cui € 1.375,26 quali costi non ripetibili in caso di estinzione anticipata);
- € 961,20 per commissioni di distribuzione (non ripetibili in caso di estinzione anticipata);
- € 22,00 per costi invio comunicazioni periodiche (non ripetibili in caso di estinzione anticipata).
Si tratta di costi che la banca avrebbe dovuto provvedere a rimborsare in misura proporzionale alla durata residua del contratto.
5.1 Non osta a tale conclusione la circostanza, dedotta da parte resistente, della pattuizione contrattuale della non rimborsabilità degli anzidetti costi seguenti costi (cfr. art. 13 contratto;
doc.
2 parte ricorrente).
Tale previsione negoziale, eccezion fatta per gli importi corrisposti a titolo di imposte, si pone in contrasto con quanto prescritto dall'art. 125 sexies TUB realizzando l'effetto, contrario a quanto statuito dalla direttiva 2008/48/CE, di porre in capo al consumatore oneri aggiuntivi aventi quale unico effetto quello di incrementare il costo del credito così disincentivando l'esercizio del diritto al rimborso del capitale anticipatamente. Tale disposizione pertanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio tra i propri diritti e i propri obblighi.
Conseguentemente, deve dichiararsi la vessatorietà e la conseguente nullità dell'art. 13 del contratto di finanziamento, nella parte in cui esclude il diritto al rimborso della totalità delle commissioni a favore di SI e delle commissioni di distribuzione, in quanto preclusivo di un diritto del consumatore riconosciuto dal diritto eurounitario e foriero di un ingiustificato squilibrio contrattuale.
5.2 In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva riguardo alla domanda di rimborso del compenso di intermediazione non maturato in seguito all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, va osservato che il relativo obbligo di pagamento e la sua esecuzione anticipata sono stati – rispettivamente – assunti ed eseguiti nei confronti del finanziatore, che lo ha detratto dal capitale finanziato, come si ricava dal contratto stesso.
pagina 11 di 13 Quindi, l'obbligo restitutorio della quota di tale costo ben può essere posto a carico del soggetto finanziatore, nei rapporti con il soggetto finanziato, mentre non assume rilievo la circostanza che tale somma possa essere in effetti meramente custodita dal finanziatore, tenuto poi a riversarla al preteso intermediario (tanto che risulta che quest'ultimo aveva emesso fattura nei confronti della banca;
cfr. doc. n. 3 parte resistente). Il finanziatore, infatti, è l'unico soggetto ad avere intrattenuto il rapporto contrattuale con il cliente e ad avere incamerato il relativo importo ed è, pertanto, il soggetto tenuto alla restituzione.
5.3 Quanto al criterio di calcolo da adottare per determinare la quota dei costi da restituire al consumatore, va affermata la correttezza del criterio di competenza economica, cosiddetto “pro rata temporis”, alla stregua del quale l'importo complessivo dei costi sostenuti dal cliente deve essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.
Ed infatti, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio pro rata temporis, posto che la banca non può invocare ex post distinti criteri di calcolo non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo.
Diversamente opinando, sarebbe preclusa a quest'ultimo una corretta ponderazione dei costi del finanziamento, non potendo, lo stesso, predeterminare con certezza l'esatto ammontare del costo riducibile o rimborsabile nell'eventuale ipotesi di estinzione anticipata.
Va altresì osservato che sia l'art. 125 sexies TUB sia l'art. 16 della Direttiva, interpretati conformemente alla citata sentenza della Corte di Giustizia, nel riferirsi alla “vita residua del contratto”, intendono individuare quale criterio di calcolo per la riduzione dei costi quello proporzionale.
Ciò posto, secondo questo Giudice deve essere applicato, quale comune criterio di calcolo per la riduzione di ogni tipologia di costo (sia recurring che up front), quello proporzionale del pro rata temporis, atteso che un'eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi di tutela perseguiti dalla direttiva del 2008 e, a valle, dalla disciplina nazionale, come interpretata alla luce della giurisprudenza europea.
5.4 In conclusione, ha diritto alla restituzione integrale delle somme richieste. Parte_1
pagina 12 di 13 Nel caso in esame il finanziamento prevedeva la restituzione dell'importo erogato in 120 rate mensili di € 178,00 ed è stato estinto con la rata n. 49, allorquando residuavano 71 rate.
Deve, quindi, riconoscersi il diritto della ricorrente al rimborso da parte di SI s.r.l. della somma di € 1.511,33, calcolata secondo il criterio pro rata temporis; somma ottenuta suddividendo l'importo totale dei costi (€ 2.947,86, pari a € 1.946,66 + € 961,20 + € 22,00) per il numero complessivo delle rate (120), poi moltiplicato per il numero delle rate residue (71), da cui va dedotto l'importo già rimborsato di € 232,82 (pari a € 219,80+13,02).
In definitiva, SI s.r.l. deve essere condannata a restituire a la somma di € Parte_1
1.511,33, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
6. In merito alle spese di lite, questo Giudice può limitarsi a una statuizione soltanto relativa all'attività processuale svolta dinanzi a sé. Secondo un condivisibile orientamento della Suprema
Corte, infatti, “Il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo” (Cass. civ. 3122/2017).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte resistente con distrazione delle stesse a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta:
1. accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna SI s.r.l. a Parte_1 restituire a la somma di € 1.511,33, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1
2. condanna SI s.r.l. a rimborsare a le spese di lite che liquida in € 125,00 per Parte_1 spese ed € 1.276,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa se dovuti, con distrazione delle stesse a favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
Lodi, 27/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
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