CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile- riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1685/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del commissario liquidatore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici, siti in Palermo, Via V. Villareale n. 6, è ex lege domiciliato;
appellante
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), nella Controparte_1 C.F._1 qualità di amministratore pro tempore del sito in Erice nella via Caserta Controparte_2
n.102, elettivamente domiciliato in Trapani, via XXX Gennaio n. 94, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Maltese che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellato
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 29 Novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Trapani con ordinanza ex art.702 ter c.p.c. pubblicata il 20/09/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 320/2022, ha accolto la domanda di accertamento negativo del credito proposta da , n.q. di amministratore del condominio sito in Erice, nei Controparte_1 CP_2 confronti dell' relativo ai consumi idrici per il periodo dal 2008 Parte_1 al 2017 e ha condannato quest'ultimo a rifondere al condominio ricorrente le spese di lite che ha liquidato in complessivi € 2.738,00, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello l' amentandone l'erroneità sotto diversi Pt_1 profili.
Ha resistito al gravame , chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata. Controparte_1
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 29.11.2024, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni quarantasei per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2721 c.c. e 2697 c.c. Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non provato il credito oggetto delle fatture contestate. Ad ogni modo, deduce che, poichè tali fatture hanno ad oggetto i diritti fissi, oltre i canoni di depurazione e fognatura, anche laddove venissero annullate, tali importi dovrebbero essere ugualmente corrisposti.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante, riproponendo le medesime argomentazioni formulate in sede di costituzione in primo grado, ha insistito per il rigetto dell'eccezione di prescrizione delle somme dovute in ragione dell'inapplicabilità in via retroattiva della prescrizione biennale introdotta dall'art. 1, comma 4, l. n. 205/2017.
-------
I motivi di appello, in quanto strettamente e logicamente connessi tra loro, andranno trattati congiuntamente.
L'appello è parzialmente fondato.
Con ricorso depositato in data 11/02/2022, , nella qualità di amministratore Controparte_1 pro tempore del ha convenuto in giudizio l' hiedendo l'accertamento Controparte_2 Pt_1 negativo dei crediti da quest'ultimo vantati per il mancato pagamento delle seguenti fatture: n.17120620/2019 per consumi idrici 2017 di € 2.781,78, fattura n.16112172/2019 per consumi idrici 2016 di € 1.530,98, fattura n. 15060481/2019 per consumi idrici 2015 di € 1.361,70, fattura n. C1428060421 per consumi idrici 2014 di € 1.360,48, fattura n. C1327045081/2017 per consumi idrici anno 2013 di € 1.360,48, fattura n.A1205098145/2012 per canone fisso 2012, di € 820,70, fattura A111036590/2012 per canone fisso 2011 di € 820,70, fattura n. A0010845/2010 per canone fisso 2010 di € 820,27, fattura per saldo eccedenza 2012 n. B1222043113/2017 di € 608,52, fattura per saldo eccedenza 2010-2011 n. C1132029308/2015 per € 2.013,78, fattura per saldo eccedenza 2009 n. B0907057723/2014 di € 1.376,23, fattura per saldo eccedenza 2008 n. B0807057722/2014 di € 1.395,09.
Ebbene, a fondamento della propria domanda eccepiva, sin dall'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio, l'intervenuta estinzione dei crediti, stante il decorso del termine biennale di prescrizione introdotto dall'art. 1, comma 4, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018). Deduceva, altresì, l'illegittima quantificazione dei consumi fatturati dall'Ente erogatore, poiché frutto di un calcolo forfettario e presuntivo, stante l'assenza di congrui riscontri a sostegno degli addebiti indicati in fattura. Di contro, l' contestava le deduzioni avversarie e chiedeva il Pt_1 rigetto del ricorso.
Ciò premesso in punto di fatto, secondo la prospettazione di parte appellante, il Tribunale nella risoluzione della controversia avrebbe errato a ritenere non provato il credito oggetto delle fatture contestate e, per l'effetto, a ritenere assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Deve trovare accoglimento il primo motivo di appello, stante la genericità della contestazione sollevata dal convenuto rispetto alle somme indicate nelle fatture oggetto di CP_2 Part accertamento negativo, e l'assenza di allegazione circa l'inadempimento di alla prestazione contrattuale cui era tenuta. In materia di contratti di somministrazione, l'onere della prova del somministratore in merito al quantum dei consumi è assolto con la bolletta, la quale fornisce prova dei consumi esposti. Il consumatore può ben contestare la correttezza degli importi pretesi, ma non può farlo con una contestazione generica, bensì dando dimostrazione del reale consumo di acqua a lui addebitabile, anche attraverso la produzione di ulteriori bollette da cui si ricavi il consumo medio nel caso in cui contesti una misurazione eccessiva non rispondente a quelli reali. Orbene, la Società creditrice ha assolto al proprio onere probatorio con l'emissione della bolletta, accompagnata dall'indicazione dei consumi;
l'appellata, invece, si è limitata a contestare genericamente la correttezza dei dati fatturati senza provare quali sarebbero stati, invece, i reali consumi. Inoltre, dalle prove fotografiche presenti in atti si evince che il contatore fosse in buono stato, circostanza che fa presumere il suo buon funzionamento anche nel periodo in contestazione. Nella materia in esame è bene richiamare i seguenti principi di diritto in ordine al riparto degli oneri probatori: “se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore” (ex plurimis Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n.297). Come detto, l'utente non ha fornito la prova dei consumi effettuati nel periodo contestato o il malfunzionamento del contatore, dovendo pertanto presumersi il buon funzionamento dello stesso.
Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione, va precisato che il regime di prescrizione delle fatture relative a consumi di contratti di fornitura di energia elettrica, gas e acqua è stato modificato con l'art. 1, c.4 della l. 205/2017 che ha introdotto la prescrizione biennale per tutte le fatture idriche la cui scadenza sia successiva all'1Gennaio 2020, mutando il precedente regime di prescrizione di cinque anni (art. 2948, c.1, n.4 c.c.). L'art. 1, ai commi 4 e 10, così dispone: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. […] Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”. Invero, nell'incertezza interpretativa della norma transitoria, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la legge suddetta “va correttamente interpretata nel senso che si deve fare riferimento alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva all'1 gennaio 2020” (Cass. Sez. I n. 15102/2024), ciò anche per i consumi anteriori al 2020.
Il recente intervento legislativo, infatti, è volto a ridurre i casi di fatturazione delle forniture di acqua, luce e gas effettuate molto tempo dopo le prestazioni erogate, attraverso l'introduzione di una prescrizione più breve rispetto a quella prevista dall'art. 2948, c.1, n. 4 c.c.
In motivazione la Cassazione ha, ancora, precisato che: “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 laddove prevede che <<le disposizioni di cui ai commi e si applicano alle fatture la scadenza successiva al gennaio>>, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 – a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore, utilizzando la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c.”. Pertanto, “il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020. Se, quindi, la scadenza di pagamento è del 2 gennaio 2020, si applica il termine biennale a decorrere da tale data (con maturazione quindi entro il 2 gennaio 2022), ma se i consumi sono dell'anno 2018 (ultimo trimestre), pur se il dies a quo è il 1 ° gennaio 2019, non si potrà applicare per intero per il termine di cinque anni, che porterebbe la prescrizione a maturare nel 2024. Se, però, la scadenza di pagamento è sempre quella del 2 gennaio 2020, con applicazione del termine biennale a decorrere da tale data, ma i consumi sono del primo trimestre del 2016 (con scadenza 1 ° aprile 2016), il termine di prescrizione quinquennale scade il 1° aprile 2021, e non si può allungare la prescrizione (oltre il termine quinquennale) sino al 2 gennaio 2022, tenendo conto della prescrizione biennale che decorre dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura. In quest'ultimo caso, infatti, applicandosi la nuova legge, il gestore del servizio beneficerebbe di un termine di prescrizione superiore (2 gennaio 2022) a quello spettategli in base alla legge precedente che prevedeva una prescrizione quinquennale (1° aprile 2021)”. Ciò posto e applicando il superiore principio di diritto al caso che ci occupa, devono ritenersi prescritte, le fatture relative al canone fisso 2010, 2011 e 2012 poiché prescritte, rispettivamente, l'1 Gennaio 2016, l'1 Gennaio 2017 e il 14 Settembre 2017; nonché, infine, le fatture relative al saldo eccedenza 2008, 2009, 2010 e 2011, poiché prescritte rispettivamente l'1 Gennaio 2014, l'1 Gennaio 2015, l'1 Gennaio 2016 e l'1 Gennaio 2017. Restano dovute le restanti fatture rispetto alle quali il decorso della prescrizione risulta essere stato interrotto dalla messa in mora del 5 Dicembre 2017 e dalla successiva messa in mora del 28 Luglio 2020.
In definitiva, l'appello va parzialmente accolto.
Sulle spese di lite. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento della domanda limitatamente ad una parte del credito, si ritengono sussistenti giusti motivi per provvedere alla compensazione totale delle spese del primo e del secondo grado di giudizio (cfr. Cassazione civile n. 516 del 15/01/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Trapani il 20/09/2022 all'esito del giudizio n. r.g. 320/22:
a)Dichiara non dovute per sopravvenuta prescrizione le somme indicate nelle fatture nn:
1) A0010845 del 07/12/2010 (canone fisso 2010, € 820,27);
2) A111036590 del 13/01/2012 (canone fisso 2011, € 820,70);
3) A1205098145/2012 del 14/09/2012 (canone fisso 2012, € 820,70)
4) B0807057722 del 28/12/2014 (saldo eccedenza 2008, € 1395,09)
5) B0907057723 del 28/12/2014 (saldo eccedenza 2009, € 1.376,23);
6) C1132029308 del 15/12/2015 (saldo eccedenza 2010 e 2011, € 2.013,78);
b) Compensa integralmente tra le parti le spese del primo e del secondo grado del giudizio.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di Appello di Palermo tenuta il 30 Aprile 2025.
Palermo, 07/05/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo