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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/12/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa IA NN UR, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5723/2020 r.g., proposta
DA
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'avv. Gennaro Acclavio e dall'avv. Rossana AC,
-attori-
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Vincenzo Curiello;
-convenuta- conclusioni come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.6.2025
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
AC e , avuto esito negativo il procedimento Parte_1 Parte_2 di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010, convenivano in giudizio dinanzi a questo
Tribunale la Controparte_1
allegando di aver acquistato, con atto notarile del 17.2.2020, da
[...] [...]
il fondo rustico sito in agro di Barletta alla contrada “Santa Croce”, con Per_1 accesso della stradina privata dipartentesi da via Foggia, posto a confine con via Foggia,
1 con il fondo di proprietà delle delimitato da un muro di Controparte_1 calcestruzzo armato, nonché con altri fondi di proprietà di terzi, comprendente anche la particella n. 877 al foglio 11 del Catasto Terreni del Comune di Barletta. Riportavano che previa apposizione in contraddittorio dei termini lapidei, onde delimitare quanto oggetto della compravendita, il fondo era stato trasferito dal proprietario libero da servitù passive.
Aggiungevano che la stradina di accesso al fondo da via Foggia, larga circa 6 m, era di proprietà esclusiva del venditore, come risultava dagli atti di provenienza, dalla corrispondenza intercorsa il 21.9.2015, l'8.10.2015 e il 13.10.2015 e dalla denuncia contro ignoti sporta ai Carabinieri di Barletta dal il 28.12.2019; le Per_1 CP_1
aveva abusivamente installato il cancello aperto sul muro di cinta in cemento
[...] affacciatesi sul fondo acquistato dagli attori.
Nonostante le diffide rivolte sia dal precedente proprietario sia dagli acquirenti, odierni attori, la società convenuta aveva continuato ad utilizzare la stradina di accesso al fondo ricadente nella particella n. 877, costipandola anche con breccia bituminosa e materiale di risulta per consentire agli automezzi pesanti di conferimento dei prodotti vinicoli di attraversarla ed accedere così all'interno della , attraverso il cancello aperto nel CP_1 muro di cinta. Inoltre, sullo stesso muro di cinta la società convenuta aveva installato alcune telecamere direzionate illegittimamente anche verso il tratturo e il fondo degli attori.
Argomentavano che la convenuta avesse accampato una inesistente servitù di passaggio sulla citata stradina di confine e un altrettanto inesistente diritto ad installare e continuare a tenere sul confine il detto cancello, che si affaccia sulla proprietà degli attori
(cfr. pec inviata dall'avv. Vincenzo Curiello il 10.9.2020). Gli attori assumevano che tale diritto di passaggio, come preteso dalla convenuta, non fosse stato mai concesso né documentalmente né altrimenti dal venditore che lo aveva sempre contestato e che si era obbligato nell'atto di vendita del febbraio 2020 a rimuovere il materiale di risulta presente sulla stradina, al fine di consegnare il fondo libero da persone e cose agli attori;
tantomeno gli attori avevano concesso tale servitù. Riportavano che la stradina ricade interamente nella particella n. 877 di proprietà degli attori e che il cancello in ferro, posto nella parte retrana del fondo e aperto sul muro di cinta della , era stato costruito CP_1 in data successiva al 2015.
Aggiungevano che durante l'ultima vendemmia avevano notato la presenza sul fondo di acque maleodoranti e schiumose provenienti dal fondo della e di aver accertato, CP_1
2 a mezzo di una consulenza di parte, che attraverso i pannelli di calcestruzzo prefabbricato costituenti il muro di cinta della , tra le particelle n. 884 di CP_1 proprietà della e n. 874 di proprietà degli attori, fuoriusciva una grande quantità CP_1 di acqua con tensioattivi impiegati nella detergenza industriale, che rendevano impraticabile parte della particella n. 874 e ne provocavano la contaminazione da tensioattivi con danneggiamento per le culture del fondo attoreo, in quella parte già impiantato a vigneto.
Concludevano, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare che la convenuta non fosse titolare di alcuna servitù di passaggio sulla stradina ricadente nella particella n. 877 né di alcun diritto a tenere installato sul muro di cinta, lungo il confine, sia il cancello di ferro lungo circa 12 m sia le telecamere affacciatesi sulla stessa particella 877, accertare la natura illecita delle emissioni di acque reflue di lavorazione industriale nel fondo degli attori e, per l'effetto, condannare la società a non esercitare per futuro il passaggio sulla stradina, ad eliminare il cancello in ferro sostituendolo con altra recinzione chiusa, a direzionare sul fondo della cantina le telecamere installate sul muro di cinta e a non immettere per il futuro nel fondo degli attori acque reflue di detergenza e lavorazione industriale, con condanna risarcimento del danno conseguente all'illegittimo uso della stradina da febbraio 2020 in poi e all'illegittima immissione delle acque reflue di lavorazione, da quantificarsi in corso di causa, e con vittoria di spese di lite, anche riferite al procedimento di mediazione obbligatoria.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta, contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto;
eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164
c.p.c. per indeterminatezza dello stesso, avendo gli attori da una parte voluto negare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio esistente in favore della , in seconda CP_1 battuta formulato una richiesta risarcitoria “indeterminata” con entità da determinarsi in
“corso di causa”, spiegando un'azione perlomeno esplorativa e per l'effetto inammissibile.
Argomentava di essere una cantina cooperativa con scopo mutualistico prevalente, costituita da oltre 400 soci conferitori, che nel corso degli anni aveva visto ingrandire la sua struttura a mezzo dell'acquisto di fondi confinanti tutti di proprietà esclusiva o in parte di , con un primo acquisto avvenuto il 20.10.1994 ed un Persona_1 secondo acquisto del 20.7.2015; dal preliminare del 28.5.2014 si evinceva che lo stesso era stato stipulato poiché la porzione di terreno oggetto di promessa di vendita nel primo preliminare del 3.4.2013 era insufficiente all'istallazione dei silos, infatti, in calce allo stesso secondo preliminare era allegata una piantina planimetrica che indicava come la
3 particella ex 767 (oggi p.lla 877 includente la strada di cui si discute) fosse stata frazionata per consentire l'installazione dei silos. Inoltre, nello stesso anno erano avviati i lavori terminati nel 2016, tra cui quello dell'istallazione del cancello laterale costituente un varco di accesso alla strada in oggetto, oltre ai lavori di adeguamento e consolidamento del manto stradale per le esigenze della , avvenuti dal 2015 in CP_1 poi.
Negava la circostanza che non vi fosse una servitù già presente al momento dell'acquisto degli attori, contestava che le missive intercorse con il , originario proprietario del Per_1 fondo degli attori, afferissero all'uso della stradina ovvero al cancello posto nella parte retrana della stessa, adducendo che si riferissero ad un diverso cancello posto all'ingresso della strada su via Foggia, tanto che il aveva sporto querela contro Per_1 ignoti e non contro la . CP_1
Nel 2015 dopo lo scambio epistolare, si erano chiariti i diversi diritti in essere, così che, per oltre quattro anni, la aveva continuato ad utilizzare detta strada, CP_1 provvedendo alla manutenzione e miglioramento della stessa, senza che il Per_1 lamentasse alcunché.
Argomentava che il passaggio coattivo fosse consentito anche in caso di fondo non intercluso, se l'accesso alla via pubblica è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non è possibile procedere ad un suo ampliamento ex art. 1052 c.c.; in tal caso l'autorità giudiziaria gode del potere discrezionale di consentire la servitù se la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Riportava che la rivestiva entrambe CP_1 le figure, sia di “agricoltore”, sia dell'industria. Inoltre, il passaggio sulla stradina di cui alla particella n. 877 era necessario soprattutto durante la vendemmia, periodo in cui sono centinaia i camion che effettuano lo scarico di uva presso la e la strada CP_1 oggetto di servitù è utilizzata anche per far defluire il serpentone di mezzi, che in mancanza occuperebbero via Foggia (ex s.s. 16) sino ad arrivare allo svincolo della s.s. 16 bis, con pesanti ripercussioni sulla viabilità pubblica;
l'acquisto del fondo retrano era finalizzato a decongestionare la cantina e permettere il deflusso dei mezzi;
il piano anti- incendio ed evacuazione, poi, prevedeva la presenza dell'uscita laterale, poiché sul lato opposto a quello della strada la confina con la casa cantoniera e per la restante CP_1 parte con altri fondi agricoli. Aggiungeva che all'interno della vi era un CP_1 magazzino adibito a deposito e vendita di fertilizzanti, fitofarmaci e similari, anch'esso ubicato nella parte retrana, mentre nella parte anteriore della cantina era presente un punto vendita con il parcheggio per i fruitori dello stesso, per cui si era preferito far
4 defluire il traffico dei mezzi pesanti all'esterno della struttura a mezzo della strada oggetto di servitù e non “confonderlo” con quello dei cittadini/clienti del punto vendita.
Ribadiva l'esistenza di una servitù di passaggio pluriennale, come dimostrato anche dalla manutenzione della strada fatta a spese della . CP_1
Contestava quanto asserito dagli attori in merito allo sversamento delle acque nel fondo attoreo, parchè mai avvenuto né volontariamente né involontariamente da parte della
, che aveva un proprio piano di smaltimento delle acque certificato e controllato CP_1 dagli appositi organismi. Adduceva l'infondatezza e l'indeterminatezza della domanda risarcitoria rimessa alla quantificazione del Tribunale, nonché la richiesta di diverso direzionamento/orientamento delle telecamere di video sorveglianza della , CP_1 perché necessaria era la vigilanza dell'intero muro di cinta e della strada laterale, per evitare furti.
Concludeva chiedendo di dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164
c.p.c. per l'indeterminatezza dello stesso, nel merito accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio o, in subordine, la costituzione coattiva della stessa, con rigetto delle domande attoree.
La causa era istruita con produzione documentale e attraverso la disposizione di una consulenza tecnica di ufficio.
Accettata solo da parte convenuta la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del precedente magistrato, fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sulle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.6.2025, con ordinanza del
22.7.2025, la causa veniva dalla scrivente, subentrata nel ruolo giusta decreto di variazione tabellare n. 20/2024, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, per il deposito di memorie conclusionali e di repliche. Il fascicolo era rimesso al giudice per la decisione il 12.11.2025.
* * * * * * *
Deve essere primum analizzata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, come formulata da parte convenuta.
Nel caso che ci occupa non si ravvisa alcun vizio dell'atto introduttivo, atteso che dal tenore complessivo dello stesso era possibile evincere le ragioni delle domande e la convenuta ha avuto la possibilità di difendersi, contestando le allegazioni di controparte.
“L'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle
5 finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché
è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18783 del 28.8.2009, cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15.5.2013).
La circostanza che gli attori abbiano formulato una domanda di risarcimento del danno rimettendosi alla valutazione equitativa del Tribunale in relazione al quantum dello stesso può incidere sul merito della richiesta, ma non determina la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto introduttivo.
Deve, poi, sin da subito prendersi atto che gli attori, già in sede di precisazione delle conclusioni e, poi, con gli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., non hanno riproposto la domanda afferente alla richiesta di inibizione all'immissione di acque reflue di detergenza e lavorazione industriale e alla correlata domanda di risarcimento del danno.
La rinuncia ad una parte dell'originaria domanda rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. Sebbene la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizzi alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, nel caso di specie, dalla valutazione complessiva della condotta processuale di parte attrice, dalle argomentazioni di cui agli scritti conclusionali, può desumersi inequivocabilmente il venir meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.
Ancora sempre in limine occorre precisare che si discorre in maniera incontestata da entrambe le parti di una strada bianca interpoderale di proprietà degli attori, larga circa
6 metri, nel tratto di circa 235 m da via Foggia al cancello della convenuta, della larghezza di 120 m, nella parte retrana della . Tale strada è censita al Catasto CP_1
Terreni del Comune di Barletta al foglio n. 11, particella n. 877 e, in parte anche nella particella n. 872, come meglio puntualizzato dal C.T.U. (non solo nella particella n. 877).
Orbene, la domanda principale spiegata dagli attori è una actio negatoria servitutis. Ai sensi dell'art. 949 c.c., “il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione,
6 oltre la condanna al risarcimento del danno”. L'azione negatoria è un'azione reale volta alla tutela della proprietà su un determinato bene contro l'altrui pretesa di esercitare un qualunque diritto reale sullo stesso e contro eventuali turbative o molestie attraverso cui la pretesa si estrinsechi (cfr. Cass. Sez. 2, 13.2.2024, n. 3988).
“In tema di actio negatoria servitutis, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva” (Cass. Sez. 2, 23.1.2023, n. 1905).
Sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere di dimostrare di possederlo in forza di un valido titolo.
Gli attori e hanno dimostrato di Parte_1 Parte_2 essere proprietari del fondo confinante con la convenuta e, in particolare, della particella n. 877 e di quella n. 872, di cui si discute, all'uopo producendo l'atto rogato dal notaio di Barletta in data 17.2.2020, repertorio n. 1168 raccolta n. 1447, Persona_2 registrato a Barletta il 27.2.2020 al n. 1904, di acquisto dal , dante Persona_1 causa anche della convenuta, che non ha contestato la proprietà degli attori.
Gli attori hanno anche provato l'ulteriore essenziale presupposto della azione ex art. 949
c.c. ovvero la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, giacché l'azione non può essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cass. Sez. 2, 8.1.2025, n. 392). Tanto è stato dimostrato sia sulla base dello scambio epistolare tra la convenuta e il nel 2015, sia tra la Per_1 convenuta e il difensore degli attori nel 2020 e, peraltro, ammesso dalla stessa CP_1 che anche nel presente giudizio ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di servitù di passaggio sulla stradina di cui alla particella n. 877 di proprietà dei . Parte_2
Ciò posto, spettava alla convenuta l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (cfr. Cass. Sez. 2, 23.1.2023, n. 1905 cit.).
Tale onere probatorio non è stato assolto dalla . La convenuta ha chiesto CP_1 accertarsi l'esistenza della servitù, senza specificare il modo di acquisto della stessa.
7 Ai sensi dell'art. 1031 c.c. le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente, ovvero anche per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Non è stata fornita prova di una costituzione convenzionale di una servitù prediale a carico della particella n. 877 (e n. 872 per quanto di ragione) e a favore del fondo della convenuta: la costituzione convenzionale, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, richiede, comunque, un atto scritto da cui si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine (cfr. Cass.
Sez. 2, 30.7.2024, n. 21254).
Alcun atto scritto di costituzione della servitù è stato prodotto e, anzi, dai titoli di acquisto dal comune dante causa sia degli attori che della convenuta non risulta Per_1 alcuna servitù di passaggio sulla particella n. 877. Neppure tanto può risultare dalla generica locuzione che il fondo era acquistato nel 2015 dalla “nello stato di fatto CP_1
e nella consistenza giuridica in cui si trova, con ogni annesso e connesso, uso, diritto, azione, ragione, accessorio, accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva”, trattandosi evidentemente di locuzione non inequivoca. Sul punto deve evidenziarsi che è, anzi, la stessa parte convenuta a riconoscere nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. che nell'atto di acquisto non fosse stata espressamente citata la servitù asseritamente vantata dalla , come da addotta interpretazione autentica del notaio rogante. CP_1
Sulla base di tale assunta interpretazione autentica del notaio rogante, la CP_1 argomentava un acquisto per destinazione del padre di famiglia, giacché inizialmente l'intera area era di proprietà dell'alienante . Per_1
Ai sensi dell'art. 1062 c.c. “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”. I presupposti indicati dall'art. 1062 c.c. sono, dunque, da un lato, l'esistenza di due fondi attualmente divisi e un tempo posseduti dallo stesso proprietario e, dall'altro, la presenza di cose poste o lasciate in uno stato dal quale risulta la servitù. La servitù nasce in ragione di un fatto giuridico ovvero in correlazione con la situazione obiettiva dei luoghi. “La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del
8 frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla” (Cass. Sez. 2, 21.2.2024, n.
4646).
La convenuta ha addotto che la servitù si fosse costituita per destinazione del padre di famiglia perché il tratturo di cui si discute era presente molto tempo prima dell'acquisto del 2015 da parte della e serviva tutti i fondi retrani ed interclusi non aventi uno CP_1 sbocco diretto sulla attuale via Foggia (già Strada Adriatica). Aggiungeva che sui fondi acquistati nel 2015 dalla insisteva in precedenza una masseria/fabbricato CP_1 rurale, alla quale si accedeva a mezzo del tratturo/stradina in oggetto, ragion per cui argomentava che l'esistenza di tale servitù andasse preservata in virtù del principio del
“buon padre di famiglia”.
Le allegazioni, ancor prima delle prove fornite, non colgono nel segno: per accertare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia necessaria è la presenza di opere permanenti e visibili, indicative della sussistenza del peso gravante sul preteso fondo servente a favore del preteso fondo dominante, che devono esistere al momento della separazione dei due fondi. L'esistenza del tratturo da tempo immemore ex se non basta, perché non dimostra un peso sullo stesso a favore del fondo acquistato dalla
, al momento della separazione dei fondi già tutti di proprietà del , giusta CP_1 Per_1 atto di acquisto della convenuta. Si intende dire che la convenuta argomenta che il tratturo serviva tutti i fondi retrani ed interclusi non aventi uno sbocco diretto sulla attuale via Foggia (già Strada Adriatica) e non specifica che servisse il fondo acquistato dalla (fondo che con quelli già posseduti dalla convenuta costituisce un unicum CP_1 non intercluso), laddove ope legis si costituisce la servitù ove il fondo preteso servente serva proprio il fondo dominante di cui si discute.
Inoltre, il riferimento ad una masseria/fabbricato rurale, alla quale si accedeva a mezzo del tratturo/stradina in oggetto, masseria insistente sui fondi acquistati nel 2015 dalla
“in precedenza”, quindi prima della separazione dei fondi, in un tempo non CP_1 precisato, non rileva, dal momento che deve valutarsi la situazione di fatto al momento della separazione. Parte convenuta sul punto, correttamente, contesta che il riferimento alla masseria “è del tutto irrilevante perché è molto risalente nel tempo” aggiungendo, peraltro, che “insisteva sul fondo che ha poi venduto ai germani Persona_1
”. Dalla documentazione aerofotogrammametrica prodotta da parte attrice Parte_2
9 emerge come almeno già dal 2014, in data precedente all'atto di acquisto da parte della nel 2015 (momento della separazione dei fondi già appartenenti ad un unico CP_1 proprietario), la masseria/fabbricato rurale non sussistesse più.
Neppure può discutersi di un acquisto per usucapione, peraltro, non esplicitamente riportato nelle proprie argomentazioni difensive da parte convenuta. La riporta di CP_1 aver acquistato nel 2015 ulteriori fondi dal , necessari per la propria attività e, in Per_1 particolare, a seguito di contratto preliminare del 2014, un'area per riporre silos, su una costituenda particella ricavata dal frazionamento di quella 877, riferendo che nello stesso anno erano stati avviati i lavori terminati nel 2016, tra cui quello dell'istallazione del cancello laterale costituente un varco di accesso alla strada di cui si discute, oltre ai lavori di adeguamento e consolidamento del manto stradale alle esigenze della CP_1 avvenuti dal 2015 in poi. Non avendo provato e ancor prima specificamente allegato il passaggio sulla stradina già dal 1994, epoca del primo acquisto di terreni, evidentemente dal 2015 alcun termine utile ai fini dell'acquisto per usucapione può dirsi maturato.
Ecco che merita accoglimento la domanda principale degli attori diretta a negare l'esistenza di una servitù di passaggio sulla strada interpoderale insistente nelle particelle nn. 877 e 872 di loro proprietà a favore del fondo della convenuta.
Deve ora analizzarsi la domanda riconvenzionale di parte convenuta di costituzione di una servitù di passaggio coattiva ex artt. 1051 e 1052 c.c. a carico della detta strada interpoderale degli attori da via Foggia al cancello della parte retrana della e a CP_1 favore del fondo della convenuta.
Va qui premesso che in giurisprudenza si distingue tra passaggio coatto, cioè passaggio che può essere concesso officio iudicis a norma dell'art. 1052 c.c., e passaggio necessario di cui all'art. 1051. Quest'ultima ipotesi ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, mentre il passaggio coatto può disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato.
Nel caso di specie è incontestato che il fondo della convenuta non sia intercluso, avendo due accessi diretti su via Foggia, per cui occorre fare riferimento alla disciplina di cui all'art. 1052 c.c..
Si ha la fattispecie del fondo non intercluso allorché vi sia un iter che sia funzionalmente destinato a passaggio, ma le cui caratteristiche concretamente accertate non siano
10 sufficienti per l'esplicazione dello stesso: l'art. 1052 c.c. presuppone che il fondo, pur non essendo intercluso, si trovi nella condizione di essere munito di un accesso inadatto o insufficiente, oltre che insuscettibile di ampliamento e che i bisogni del fondo non possano essere soddisfatti con l'utilizzazione dell'accesso esistente.
Ecco che il passaggio di cui si richiede la costituzione coatta deve rispondere in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, pur senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente, non già in base a criteri astratti, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alle concrete possibilità di un più ampio loro sfruttamento o di una loro migliore utilizzazione.
Come affermato dalla Corte di legittimità nella pronuncia riportata da parte attrice nella comparsa conclusionale “la costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso postula, infatti, ai sensi dell'art. 1052 c.c., la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale, potendo, quindi, essere ravvisato solo se il richiedente dimostri che attraverso la costituzione della servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione agricola. L'accoglimento della domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, in definitiva, non presuppone soltanto l'accertamento dell'inidoneità del passaggio esistente e l'impossibilità ad ampliarlo, ma richiede altresì che il giudice accerti la maggiore utilità che ne deriverebbe per le esigenze dell'agricoltura o dell'industria, mirando l'art. 1052 c.c., a differenza dell'art. 1051 c.c. che tutela l'interesse individuale del fondo intercluso, a tutelare un effettivo interesse della collettività, da accertare dal giudice in concreto (Cass. n. 5765 del 2013, per cui la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione)”, così Cass. Sez. 2, 4.4.2019, n. 9392.
Il C.T.U. dott. forestale , rispondendo allo specifico quesito postogli, se Persona_3
l'accesso alla via pubblica del fondo della convenuta fosse inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo stesso (tenuto conto delle esigenze delle attività agricole o industriali ivi insistenti) e se tale accesso potesse essere ampliato, verificava coerentemente che fosse
11 esclusa la possibilità di ampliamento degli accessi esistenti, perché tra gli stessi è situato il deposito carburanti con la cisterna interrata del gasolio e la stazione di distribuzione dello stesso.
Ancora riportava che i due accessi di via Foggia di per sé, date le dimensioni, sarebbero idonei al passaggio dei mezzi che conferiscono l'uva alla , ma, allo stesso tempo, CP_1 condivisibilmente, anche sulla scorta dell'indicata interpretazione costante della Corte di legittimità, valutava in concreto lo stato dei luoghi, tenendo conto della disposizione e dell'organizzazione degli spazi della stessa ai fini delle esigenze logistiche di tutte CP_1 le attività espletate al suo interno. La possibile riorganizzazione del percorso dei mezzi di conferimento dell'uva, con l'utilizzo dei soli due accessi esistenti su via Foggia, attuabile con lo spostamento del deposito “raspi”, comporterebbe la conseguenza che il detto percorso, invece che interessare unicamente la parte posteriore della , CP_1 coinvolgerebbe tutte le zone in cui essa è suddivisa, già destinate ad altre attività sempre di carattere agricolo/industriale, dalla vendita di concimi e fitofarmaci alla vendita al dettaglio di vino e olio all'approvvigionamento di carburante.
Per quanto, come evidenziato dal consulente di parte attrice, dott. agronomo Per_4
le più intense attività di ognuno dei settori in cui è suddivisibile l'attività
[...] produttiva della siano distribuite in diversi periodi dell'anno, non si esclude, CP_1 come correttamente osservato dal C.T.U., che le stesse possano svolgersi anche in altri periodi temporali, creando evidenti interferenze che si ripercuoterebbero sulla organizzazione e sull'interesse generale dell'industria ad un ordinato e proficuo sviluppo.
Come osserva puntualmente il dott. forestale il punto vendita al dettaglio di Per_3 vino e di olio, la stazione di distribuzione carburanti agricoli e gli uffici attengono ad attività operative tutto l'anno; peraltro, il dott. agronomo consulente degli Per_4 attori, disquisiva nelle proprie osservazioni di “maggiore periodo di lavorazione” per ciascuna delle attività delle cantine e non di esclusivo periodo di lavorazione, così evidentemente non potendo escludere che si svolgessero in altri lassi temporali, tanto che il C.T.U. non condivideva, condivisibilmente, una scansione temporale così netta e rigida in un ambito soggetto a tante variabili come è quello dell'agricoltura.
Preme sottolineare che l'interferenza di cui si sta parlando, quandanche fosse non continua e solo sporadica, non sarebbe di poca incidenza in ragione della natura della stessa: si discute dell'attraversamento, durante lo svolgimento di altre attività, con passaggio di soggetti a piedi o con autoveicoli (ad esempio utenti della vendita al dettaglio), di mezzi per il conferimento di uva di vario tipo e dimensioni, che arrivano a
12 misurare fino a 16 metri di lunghezza e 2,5 metri di larghezza. Riportava il consulente d'ufficio “tutte queste attività prevedono una importante presenza di dipendenti, soci della cooperativa e gente comune che, con i propri mezzi, varcano gli ingressi della e si muovono all'interno di essa”, così che l'interferenza con i mezzi pesanti CP_1 sarebbe contraria agli interessi generali di industria/agricoltura, alla migliore, ordinata e sicura utilizzazione del fondo dominante.
Trascendendo cioè gli interessi individuali, nell'ottica dell'interesse generale della produzione, valutato, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi, ivi compresa la circostanza che il percorso sul quale si va a costituire la servitù coattiva già sussiste quale tratturo carrabile, e alla concreta possibilità di un più ampio sfruttamento e di una migliore utilizzazione dei fondi, si giustifica l'imposizione della servitù di passaggio a carico del fondo servente degli attori (strada interpoderale di cui alle particelle nn. 877 e 872) e a favore del fondo della convenuta (cfr. Cass. n. 9392/2019 cit.).
“… la servitù è costituita ex art. 1052 cod. civ. non solo ai fini di aumentare lo sfruttamento del fondo dominante, ma anche al fine di una migliore utilizzazione del fondo dominante” (Cass. Sez. 2, 23.6.2023, n. 18052).
Ai sensi dell'art. 1064 c.c. il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne ed è, dunque, comprensivo anche degli adminicula servitutis e, cioè, di quelle facoltà accessorie, indispensabili per l'esercizio del diritto e senza le quali l'utilitas della servitù non potrebbe ricevere attuazione” (Cass. Sez. 6 - 2, 30.7.2020, n. 16322).
La convenuta ha domandato, in via riconvenzionale, come detto, la costituzione CP_1 coatta di una servitù di passaggio pedonale e carrabile anche con mezzi pesanti sulla strada interpoderale oggetto di giudizio, per cui va escluso che tale servitù comprenda anche la sosta dei mezzi, se non nei limiti della stretta necessità di farne defluire il traffico (cfr. Cass. Sez. 2, 15.1.2025, n. 997).
Lo stesso C.T.U. evidenziava come, nei momenti di forte afflusso di mezzi, gli autocarri andrebbero fatti sostare ed attendere il turno nell'immenso piazzale che la ha a CP_1 disposizione e non sulla strada interpoderale, predisponendo all'uopo un consono percorso obbligato.
La domanda riconvenzionale della ex art. 1052 c.c. merita, dunque, per quanto CP_1 di ragione, accoglimento.
13 Ai sensi dell'art. 1053 c.c. “nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio”.
Il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio costituisce oggetto di una domanda da parte del titolare del fondo servente, che può essere comunque proposta anche in separato giudizio (cfr. Cass. Sez. 2, 21.6.2010, n.
14922). Come bene evidenziato dalla Corte di legittimità in una più recente pronuncia, per valutare la proposizione della domanda occorre tener conto dell'intera prospettazione difensiva delle parti e della parte proprietaria del fondo servente in particolare, valorizzandosi il dettato normativo di cui all'art. 1053 c.c. che usa la locuzione “è dovuta un'indennità”.
“… occorre evidenziare che pur non apparendo (sulla base del ragionamento operato dallo stesso Tribunale) essere stata formulata apposita istanza di riconoscimento dell'indennità da parte dell'attuale ricorrente, quale proprietaria del fondo servente (pur necessaria: cfr. Cass. n. 5680/2004 e Cass. n. 14922/2010), per l'appunto gravato dall'imposizione della servitù costituita in via giudiziale in favore della (…), il giudice di primo grado - oltre a valorizzare il dato normativo di cui all'art. 1053, comma 1, C.C., secondo cui tale indennità «è dovuta» - ha ritenuto che la stessa fosse stata implicitamente avanzata (anche sul presupposto della prescrizione della sua determinazione per come, in via generale, emergente dal disposto dell'art. 1032, comma
2, c.c.), non essendo stata espressamente rinunciata” (Cass. Sez. 2, 11.3.2022, n. 7972).
Anche nel caso di specie non appare che i abbiano proposto esplicita domanda Parte_2 di indennità, recisamente opponendosi alla costituzione coatta della servitù, di cui hanno negato i presupposti. Pur non esplicitando la domanda hanno, comunque, interloquito in merito alla liquidazione dell'indennità, chiaramente manifestando l'intenzione di ottenerne il riconoscimento, ove accolta la domanda riconvenzionale della CP_1 convenuta, di cui chiedevano il rigetto.
Le parti hanno disquisito, infatti, sulla quantificazione di tale indennità, dal momento che parte convenuta condivideva le conclusioni del C.T.U. (v. verbale di udienza del
2.2.2023), mentre parte attrice contestava le stesse, perché penalizzanti, non avendo tenuto conto il dott. forestale del deprezzamento della proprietà dei , Per_3 Parte_2 ovvero della capitalizzazione IMU, ovvero ancora dei costi delle opere murarie necessarie per dividere materialmente la zona del tratturo astrattamente destinata a servitù dalla restante proprietà degli attori (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.6.2025).
14 “Questa Corte ha avuto modo di spiegare che l'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli” (così in motivazione Cass. Sez. 2, 25.7.2022, n. 23078, che richiama Sez. 2, 18.5.2016, n.
10269, e Sez. 2, 9.10.2020, n. 21866).
Applicando tali coordinate ermeneutiche nel caso di specie si osserva quanto segue.
Il C.T.U., in risposta allo specifico quesito postogli, ha quantificato l'indennità utilizzando la formula Ind = V + Imp/r + D, dove V = valore di mercato dell'area occupata
(quantificato in € 12.690,00), Imp = imposte relative all'area occupata (quantificate in €
40,34), r = saggio di un normale investimento bancario, D = eventuali danni arrecati al fondo, compresi quelli derivanti dal deprezzamento del fondo servente (deprezzamento quantificato in € 8.230,50).
Invero, la costante giurisprudenza di legittimità non definisce mai criteri aritmetici per la quantificazione dell'indennità ex art. 1053 c.c., lasciando la stessa al giudice in base al singolo caso concreto, per consentire di valutare le caratteristiche del fondo occupato, la sua dimensione, il tipo di uso più o meno intenso che ne fa chi esercita la servitù.
La quantificazione va rapportata al disagio che il titolare del fondo servente è costretto a subire per effetto del soddisfacimento di un legittimo diritto riconosciuto al titolare del fondo dominante, al disagio determinato dal passaggio, tenendosi conto di ogni altro pregiudizio subito dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli.
Nel caso di specie, deve valorizzarsi la circostanza che la servitù di passaggio, per un periodo dell'anno anche ad esercizio intenso, attiene al transito di mezzi industriali di notevole portata, con ripercussioni di ingombro, di rumore e di inquinamento per i gas di scarico dei motori, di sollevamento di polveri dalla strada sterrata, come opportunamente sottolineato dal C.T.P. degli attori. Era la stessa parte convenuta, nella comparsa di costituzione, a parlare di “serpentone” di mezzi, che accedevano alla nella CP_1 quantità di centinaia e che, dunque, in tale quantità attraverseranno la stradina interpoderale in cui si va a costituire la servitù.
15 Ecco che la quantificazione operata aritmicamente dal C.T.U., valorizzando l'effettivo concreto e non esiguo disagio per il fondo servente, va accresciuta nella misura complessiva di € 30.000,00.
Per completezza si evidenzia che nella quantificazione non può tenersi conto dei costi di realizzazione di opere murarie per separare materialmente la zona del tratturo, cui i fanno riferimento solo nelle note di precisazione delle conclusioni (senza Parte_2 neppure nulla addurre negli scritti conclusionali), non avendo nulla argomentato e specificato gli attori ovvero il consulente di parte attrice in merito alla necessità di tali lavori, per permetterne il vaglio da parte del giudice. Rammentando che si tratta di una strada interpoderale già destinata ed utilizzata per il passaggio di mezzi, non si ravvisano o meglio non è stata specificata la necessita di ulteriori interventi costruttivi. “In tema di diritti reali, ove la servitù coattiva di passaggio venga istituita su un preesistente percorso, non abbisognante di modifica alcuna, l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. deve essere quantificata in misura proporzionata al danno cagionato, costituito dall'implementato uso del percorso, non potendosi quantificare la predetta indennità alla stregua del costo a suo tempo affrontato dal proprietario del fondo asservito per mettere in opera la strada nel suo esclusivo interesse” (Cass. Sez. 2, 25.7.2022, n. 23078).
Gli attori chiedevano anche di ordinare un diverso orientamento delle telecamere poste sul cancello della che si affaccia sulla strada interpoderale. Il C.T.U. ha CP_1 verificato, con indagine scrupolosa, che le telecamere di sicurezza di parte convenuta fossero orientate in modo da riprendere gli spazi interni della;
solo le due CP_1 telecamere orientate sull'accesso “C” (il cancello di 12 m) riprendevano anche l'esterno, ma si limitavano a inquadrare parte della strada bianca interpoderale, mentre parte del fondo di parte attrice non era inquadrato in primo piano. Ecco che la domanda degli attori si ritiene che non meriti accoglimento, prevalendo l'esigenza di sicurezza della convenuta e di prevenzione dai furti.
Non meritevole di accoglimento è anche la domanda di parte attrice di risarcimento del danno “conseguente all'illegittimo uso della stradina dal febbraio 2020 ad oggi, da determinare in via equitativa data la impossibilità e/o la difficoltà di quantificarlo” (v. comparsa conclusionale di parte attrice).
La servitù coattiva è generata dal provvedimento del giudice che la costituisce, da ciò discende che se in epoca anteriore colui in favore del cui fondo sia stata successivamente costituita una servitù, nella specie di passaggio, abbia, contro la volontà del proprietario, utilizzato il percorso, sul quale solo a seguito della pronuncia ex art. 1052 c.c. ha il
16 diritto di transito per disposizione giudiziale, ha indubbiamente commesso un illecito dal quale, ove sussistono le condizioni di legge, discende l'obbligo di risarcire il danno che ne
è derivato.
Nel caso di specie, però, gli attori non hanno neppure allegato, prima che provato, il danno subito, che non può essere assimilato al disagio che va indennizzato ex art. 1053
c.c..
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, previsto dagli artt. 1226 e 2056 c.c., richiede che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare. Non basta la dimostrazione dell'inadempimento o il comportamento contra ius per giustificare la liquidazione equitativa, senza prova del danno e del nesso di causalità giuridica;
“… l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. Sez. 3,
7.1.2025, n. 188).
Ogni altra questione proposta risulta abbandonata (cfr. questione riguardante l'assunto sversamento di acque reflue) ovvero assorbita.
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio con, da una parte, l'accoglimento della domanda negatoria servitutis degli attori e, da altra parte, anche di quella proposta dalla convenuta, in via riconvenzionale, di costituzione di una servitù di passaggio coatto ex art. 1052 c.c., meritano integrale compensazione.
Disposta la consulenza nell'interesse della giustizia, nell'interesse comune delle parti nell'ambito dell'attività di ricerca della verità, consulenza da considerarsi come un ausilio a disposizione del giudice fornito da un esperto esterno e non tanto come mezzo di prova in senso proprio, le spese della C.T.U., come già liquidate a favore del dottore forestale in corso di giudizio, il 9.9.2024, vanno poste a carico delle parti in Persona_3 solido.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e
[...] difesa rigettate, rinunciate ovvero assorbite:
- accoglie per quanto di ragione la domanda degli attori e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo della convenuta sulla stradina, ricadente nelle particelle nn. 877 e 872 di proprietà degli attori;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta costituisce ex art. 1052 c.c. in favore dei terreni in proprietà della convenuta in Barletta alla Contrada
“Santa Croce” e distinti al Catasto Terreni del Comune di Barletta al foglio 11, particelle
667, 886 e 884 la servitù di passaggio, pedonale e carrabile, anche con mezzi industriali pesanti, attraverso il fondo di proprietà degli attori e censito al Catasto Terreni del
Comune di Barletta al foglio n. 11, particelle nn. 877 e 872, meglio identificata quale strada bianca interpoderale, larga circa 6 metri, nel tratto di circa 235 m da via Foggia al cancello della convenuta della larghezza di 120 m;
- pone a carico di parte convenuta (fondo dominante) e a favore di parte attrice
(fondo servente) il pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di indennità ex art. 1053 c.c.;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di C.T.U. già liquidate con provvedimento del 9.9.2024.
Così deciso in Trani, l'11.12.2025
Il giudice
IA NN UR
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa IA NN UR, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5723/2020 r.g., proposta
DA
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'avv. Gennaro Acclavio e dall'avv. Rossana AC,
-attori-
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Vincenzo Curiello;
-convenuta- conclusioni come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.6.2025
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
AC e , avuto esito negativo il procedimento Parte_1 Parte_2 di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010, convenivano in giudizio dinanzi a questo
Tribunale la Controparte_1
allegando di aver acquistato, con atto notarile del 17.2.2020, da
[...] [...]
il fondo rustico sito in agro di Barletta alla contrada “Santa Croce”, con Per_1 accesso della stradina privata dipartentesi da via Foggia, posto a confine con via Foggia,
1 con il fondo di proprietà delle delimitato da un muro di Controparte_1 calcestruzzo armato, nonché con altri fondi di proprietà di terzi, comprendente anche la particella n. 877 al foglio 11 del Catasto Terreni del Comune di Barletta. Riportavano che previa apposizione in contraddittorio dei termini lapidei, onde delimitare quanto oggetto della compravendita, il fondo era stato trasferito dal proprietario libero da servitù passive.
Aggiungevano che la stradina di accesso al fondo da via Foggia, larga circa 6 m, era di proprietà esclusiva del venditore, come risultava dagli atti di provenienza, dalla corrispondenza intercorsa il 21.9.2015, l'8.10.2015 e il 13.10.2015 e dalla denuncia contro ignoti sporta ai Carabinieri di Barletta dal il 28.12.2019; le Per_1 CP_1
aveva abusivamente installato il cancello aperto sul muro di cinta in cemento
[...] affacciatesi sul fondo acquistato dagli attori.
Nonostante le diffide rivolte sia dal precedente proprietario sia dagli acquirenti, odierni attori, la società convenuta aveva continuato ad utilizzare la stradina di accesso al fondo ricadente nella particella n. 877, costipandola anche con breccia bituminosa e materiale di risulta per consentire agli automezzi pesanti di conferimento dei prodotti vinicoli di attraversarla ed accedere così all'interno della , attraverso il cancello aperto nel CP_1 muro di cinta. Inoltre, sullo stesso muro di cinta la società convenuta aveva installato alcune telecamere direzionate illegittimamente anche verso il tratturo e il fondo degli attori.
Argomentavano che la convenuta avesse accampato una inesistente servitù di passaggio sulla citata stradina di confine e un altrettanto inesistente diritto ad installare e continuare a tenere sul confine il detto cancello, che si affaccia sulla proprietà degli attori
(cfr. pec inviata dall'avv. Vincenzo Curiello il 10.9.2020). Gli attori assumevano che tale diritto di passaggio, come preteso dalla convenuta, non fosse stato mai concesso né documentalmente né altrimenti dal venditore che lo aveva sempre contestato e che si era obbligato nell'atto di vendita del febbraio 2020 a rimuovere il materiale di risulta presente sulla stradina, al fine di consegnare il fondo libero da persone e cose agli attori;
tantomeno gli attori avevano concesso tale servitù. Riportavano che la stradina ricade interamente nella particella n. 877 di proprietà degli attori e che il cancello in ferro, posto nella parte retrana del fondo e aperto sul muro di cinta della , era stato costruito CP_1 in data successiva al 2015.
Aggiungevano che durante l'ultima vendemmia avevano notato la presenza sul fondo di acque maleodoranti e schiumose provenienti dal fondo della e di aver accertato, CP_1
2 a mezzo di una consulenza di parte, che attraverso i pannelli di calcestruzzo prefabbricato costituenti il muro di cinta della , tra le particelle n. 884 di CP_1 proprietà della e n. 874 di proprietà degli attori, fuoriusciva una grande quantità CP_1 di acqua con tensioattivi impiegati nella detergenza industriale, che rendevano impraticabile parte della particella n. 874 e ne provocavano la contaminazione da tensioattivi con danneggiamento per le culture del fondo attoreo, in quella parte già impiantato a vigneto.
Concludevano, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare che la convenuta non fosse titolare di alcuna servitù di passaggio sulla stradina ricadente nella particella n. 877 né di alcun diritto a tenere installato sul muro di cinta, lungo il confine, sia il cancello di ferro lungo circa 12 m sia le telecamere affacciatesi sulla stessa particella 877, accertare la natura illecita delle emissioni di acque reflue di lavorazione industriale nel fondo degli attori e, per l'effetto, condannare la società a non esercitare per futuro il passaggio sulla stradina, ad eliminare il cancello in ferro sostituendolo con altra recinzione chiusa, a direzionare sul fondo della cantina le telecamere installate sul muro di cinta e a non immettere per il futuro nel fondo degli attori acque reflue di detergenza e lavorazione industriale, con condanna risarcimento del danno conseguente all'illegittimo uso della stradina da febbraio 2020 in poi e all'illegittima immissione delle acque reflue di lavorazione, da quantificarsi in corso di causa, e con vittoria di spese di lite, anche riferite al procedimento di mediazione obbligatoria.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta, contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto;
eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164
c.p.c. per indeterminatezza dello stesso, avendo gli attori da una parte voluto negare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio esistente in favore della , in seconda CP_1 battuta formulato una richiesta risarcitoria “indeterminata” con entità da determinarsi in
“corso di causa”, spiegando un'azione perlomeno esplorativa e per l'effetto inammissibile.
Argomentava di essere una cantina cooperativa con scopo mutualistico prevalente, costituita da oltre 400 soci conferitori, che nel corso degli anni aveva visto ingrandire la sua struttura a mezzo dell'acquisto di fondi confinanti tutti di proprietà esclusiva o in parte di , con un primo acquisto avvenuto il 20.10.1994 ed un Persona_1 secondo acquisto del 20.7.2015; dal preliminare del 28.5.2014 si evinceva che lo stesso era stato stipulato poiché la porzione di terreno oggetto di promessa di vendita nel primo preliminare del 3.4.2013 era insufficiente all'istallazione dei silos, infatti, in calce allo stesso secondo preliminare era allegata una piantina planimetrica che indicava come la
3 particella ex 767 (oggi p.lla 877 includente la strada di cui si discute) fosse stata frazionata per consentire l'installazione dei silos. Inoltre, nello stesso anno erano avviati i lavori terminati nel 2016, tra cui quello dell'istallazione del cancello laterale costituente un varco di accesso alla strada in oggetto, oltre ai lavori di adeguamento e consolidamento del manto stradale per le esigenze della , avvenuti dal 2015 in CP_1 poi.
Negava la circostanza che non vi fosse una servitù già presente al momento dell'acquisto degli attori, contestava che le missive intercorse con il , originario proprietario del Per_1 fondo degli attori, afferissero all'uso della stradina ovvero al cancello posto nella parte retrana della stessa, adducendo che si riferissero ad un diverso cancello posto all'ingresso della strada su via Foggia, tanto che il aveva sporto querela contro Per_1 ignoti e non contro la . CP_1
Nel 2015 dopo lo scambio epistolare, si erano chiariti i diversi diritti in essere, così che, per oltre quattro anni, la aveva continuato ad utilizzare detta strada, CP_1 provvedendo alla manutenzione e miglioramento della stessa, senza che il Per_1 lamentasse alcunché.
Argomentava che il passaggio coattivo fosse consentito anche in caso di fondo non intercluso, se l'accesso alla via pubblica è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non è possibile procedere ad un suo ampliamento ex art. 1052 c.c.; in tal caso l'autorità giudiziaria gode del potere discrezionale di consentire la servitù se la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Riportava che la rivestiva entrambe CP_1 le figure, sia di “agricoltore”, sia dell'industria. Inoltre, il passaggio sulla stradina di cui alla particella n. 877 era necessario soprattutto durante la vendemmia, periodo in cui sono centinaia i camion che effettuano lo scarico di uva presso la e la strada CP_1 oggetto di servitù è utilizzata anche per far defluire il serpentone di mezzi, che in mancanza occuperebbero via Foggia (ex s.s. 16) sino ad arrivare allo svincolo della s.s. 16 bis, con pesanti ripercussioni sulla viabilità pubblica;
l'acquisto del fondo retrano era finalizzato a decongestionare la cantina e permettere il deflusso dei mezzi;
il piano anti- incendio ed evacuazione, poi, prevedeva la presenza dell'uscita laterale, poiché sul lato opposto a quello della strada la confina con la casa cantoniera e per la restante CP_1 parte con altri fondi agricoli. Aggiungeva che all'interno della vi era un CP_1 magazzino adibito a deposito e vendita di fertilizzanti, fitofarmaci e similari, anch'esso ubicato nella parte retrana, mentre nella parte anteriore della cantina era presente un punto vendita con il parcheggio per i fruitori dello stesso, per cui si era preferito far
4 defluire il traffico dei mezzi pesanti all'esterno della struttura a mezzo della strada oggetto di servitù e non “confonderlo” con quello dei cittadini/clienti del punto vendita.
Ribadiva l'esistenza di una servitù di passaggio pluriennale, come dimostrato anche dalla manutenzione della strada fatta a spese della . CP_1
Contestava quanto asserito dagli attori in merito allo sversamento delle acque nel fondo attoreo, parchè mai avvenuto né volontariamente né involontariamente da parte della
, che aveva un proprio piano di smaltimento delle acque certificato e controllato CP_1 dagli appositi organismi. Adduceva l'infondatezza e l'indeterminatezza della domanda risarcitoria rimessa alla quantificazione del Tribunale, nonché la richiesta di diverso direzionamento/orientamento delle telecamere di video sorveglianza della , CP_1 perché necessaria era la vigilanza dell'intero muro di cinta e della strada laterale, per evitare furti.
Concludeva chiedendo di dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164
c.p.c. per l'indeterminatezza dello stesso, nel merito accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio o, in subordine, la costituzione coattiva della stessa, con rigetto delle domande attoree.
La causa era istruita con produzione documentale e attraverso la disposizione di una consulenza tecnica di ufficio.
Accettata solo da parte convenuta la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del precedente magistrato, fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sulle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.6.2025, con ordinanza del
22.7.2025, la causa veniva dalla scrivente, subentrata nel ruolo giusta decreto di variazione tabellare n. 20/2024, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, per il deposito di memorie conclusionali e di repliche. Il fascicolo era rimesso al giudice per la decisione il 12.11.2025.
* * * * * * *
Deve essere primum analizzata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, come formulata da parte convenuta.
Nel caso che ci occupa non si ravvisa alcun vizio dell'atto introduttivo, atteso che dal tenore complessivo dello stesso era possibile evincere le ragioni delle domande e la convenuta ha avuto la possibilità di difendersi, contestando le allegazioni di controparte.
“L'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle
5 finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché
è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18783 del 28.8.2009, cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15.5.2013).
La circostanza che gli attori abbiano formulato una domanda di risarcimento del danno rimettendosi alla valutazione equitativa del Tribunale in relazione al quantum dello stesso può incidere sul merito della richiesta, ma non determina la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto introduttivo.
Deve, poi, sin da subito prendersi atto che gli attori, già in sede di precisazione delle conclusioni e, poi, con gli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., non hanno riproposto la domanda afferente alla richiesta di inibizione all'immissione di acque reflue di detergenza e lavorazione industriale e alla correlata domanda di risarcimento del danno.
La rinuncia ad una parte dell'originaria domanda rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. Sebbene la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizzi alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, nel caso di specie, dalla valutazione complessiva della condotta processuale di parte attrice, dalle argomentazioni di cui agli scritti conclusionali, può desumersi inequivocabilmente il venir meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.
Ancora sempre in limine occorre precisare che si discorre in maniera incontestata da entrambe le parti di una strada bianca interpoderale di proprietà degli attori, larga circa
6 metri, nel tratto di circa 235 m da via Foggia al cancello della convenuta, della larghezza di 120 m, nella parte retrana della . Tale strada è censita al Catasto CP_1
Terreni del Comune di Barletta al foglio n. 11, particella n. 877 e, in parte anche nella particella n. 872, come meglio puntualizzato dal C.T.U. (non solo nella particella n. 877).
Orbene, la domanda principale spiegata dagli attori è una actio negatoria servitutis. Ai sensi dell'art. 949 c.c., “il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione,
6 oltre la condanna al risarcimento del danno”. L'azione negatoria è un'azione reale volta alla tutela della proprietà su un determinato bene contro l'altrui pretesa di esercitare un qualunque diritto reale sullo stesso e contro eventuali turbative o molestie attraverso cui la pretesa si estrinsechi (cfr. Cass. Sez. 2, 13.2.2024, n. 3988).
“In tema di actio negatoria servitutis, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva” (Cass. Sez. 2, 23.1.2023, n. 1905).
Sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere di dimostrare di possederlo in forza di un valido titolo.
Gli attori e hanno dimostrato di Parte_1 Parte_2 essere proprietari del fondo confinante con la convenuta e, in particolare, della particella n. 877 e di quella n. 872, di cui si discute, all'uopo producendo l'atto rogato dal notaio di Barletta in data 17.2.2020, repertorio n. 1168 raccolta n. 1447, Persona_2 registrato a Barletta il 27.2.2020 al n. 1904, di acquisto dal , dante Persona_1 causa anche della convenuta, che non ha contestato la proprietà degli attori.
Gli attori hanno anche provato l'ulteriore essenziale presupposto della azione ex art. 949
c.c. ovvero la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, giacché l'azione non può essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cass. Sez. 2, 8.1.2025, n. 392). Tanto è stato dimostrato sia sulla base dello scambio epistolare tra la convenuta e il nel 2015, sia tra la Per_1 convenuta e il difensore degli attori nel 2020 e, peraltro, ammesso dalla stessa CP_1 che anche nel presente giudizio ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di servitù di passaggio sulla stradina di cui alla particella n. 877 di proprietà dei . Parte_2
Ciò posto, spettava alla convenuta l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (cfr. Cass. Sez. 2, 23.1.2023, n. 1905 cit.).
Tale onere probatorio non è stato assolto dalla . La convenuta ha chiesto CP_1 accertarsi l'esistenza della servitù, senza specificare il modo di acquisto della stessa.
7 Ai sensi dell'art. 1031 c.c. le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente, ovvero anche per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Non è stata fornita prova di una costituzione convenzionale di una servitù prediale a carico della particella n. 877 (e n. 872 per quanto di ragione) e a favore del fondo della convenuta: la costituzione convenzionale, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, richiede, comunque, un atto scritto da cui si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine (cfr. Cass.
Sez. 2, 30.7.2024, n. 21254).
Alcun atto scritto di costituzione della servitù è stato prodotto e, anzi, dai titoli di acquisto dal comune dante causa sia degli attori che della convenuta non risulta Per_1 alcuna servitù di passaggio sulla particella n. 877. Neppure tanto può risultare dalla generica locuzione che il fondo era acquistato nel 2015 dalla “nello stato di fatto CP_1
e nella consistenza giuridica in cui si trova, con ogni annesso e connesso, uso, diritto, azione, ragione, accessorio, accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva”, trattandosi evidentemente di locuzione non inequivoca. Sul punto deve evidenziarsi che è, anzi, la stessa parte convenuta a riconoscere nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. che nell'atto di acquisto non fosse stata espressamente citata la servitù asseritamente vantata dalla , come da addotta interpretazione autentica del notaio rogante. CP_1
Sulla base di tale assunta interpretazione autentica del notaio rogante, la CP_1 argomentava un acquisto per destinazione del padre di famiglia, giacché inizialmente l'intera area era di proprietà dell'alienante . Per_1
Ai sensi dell'art. 1062 c.c. “la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”. I presupposti indicati dall'art. 1062 c.c. sono, dunque, da un lato, l'esistenza di due fondi attualmente divisi e un tempo posseduti dallo stesso proprietario e, dall'altro, la presenza di cose poste o lasciate in uno stato dal quale risulta la servitù. La servitù nasce in ragione di un fatto giuridico ovvero in correlazione con la situazione obiettiva dei luoghi. “La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del
8 frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla” (Cass. Sez. 2, 21.2.2024, n.
4646).
La convenuta ha addotto che la servitù si fosse costituita per destinazione del padre di famiglia perché il tratturo di cui si discute era presente molto tempo prima dell'acquisto del 2015 da parte della e serviva tutti i fondi retrani ed interclusi non aventi uno CP_1 sbocco diretto sulla attuale via Foggia (già Strada Adriatica). Aggiungeva che sui fondi acquistati nel 2015 dalla insisteva in precedenza una masseria/fabbricato CP_1 rurale, alla quale si accedeva a mezzo del tratturo/stradina in oggetto, ragion per cui argomentava che l'esistenza di tale servitù andasse preservata in virtù del principio del
“buon padre di famiglia”.
Le allegazioni, ancor prima delle prove fornite, non colgono nel segno: per accertare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia necessaria è la presenza di opere permanenti e visibili, indicative della sussistenza del peso gravante sul preteso fondo servente a favore del preteso fondo dominante, che devono esistere al momento della separazione dei due fondi. L'esistenza del tratturo da tempo immemore ex se non basta, perché non dimostra un peso sullo stesso a favore del fondo acquistato dalla
, al momento della separazione dei fondi già tutti di proprietà del , giusta CP_1 Per_1 atto di acquisto della convenuta. Si intende dire che la convenuta argomenta che il tratturo serviva tutti i fondi retrani ed interclusi non aventi uno sbocco diretto sulla attuale via Foggia (già Strada Adriatica) e non specifica che servisse il fondo acquistato dalla (fondo che con quelli già posseduti dalla convenuta costituisce un unicum CP_1 non intercluso), laddove ope legis si costituisce la servitù ove il fondo preteso servente serva proprio il fondo dominante di cui si discute.
Inoltre, il riferimento ad una masseria/fabbricato rurale, alla quale si accedeva a mezzo del tratturo/stradina in oggetto, masseria insistente sui fondi acquistati nel 2015 dalla
“in precedenza”, quindi prima della separazione dei fondi, in un tempo non CP_1 precisato, non rileva, dal momento che deve valutarsi la situazione di fatto al momento della separazione. Parte convenuta sul punto, correttamente, contesta che il riferimento alla masseria “è del tutto irrilevante perché è molto risalente nel tempo” aggiungendo, peraltro, che “insisteva sul fondo che ha poi venduto ai germani Persona_1
”. Dalla documentazione aerofotogrammametrica prodotta da parte attrice Parte_2
9 emerge come almeno già dal 2014, in data precedente all'atto di acquisto da parte della nel 2015 (momento della separazione dei fondi già appartenenti ad un unico CP_1 proprietario), la masseria/fabbricato rurale non sussistesse più.
Neppure può discutersi di un acquisto per usucapione, peraltro, non esplicitamente riportato nelle proprie argomentazioni difensive da parte convenuta. La riporta di CP_1 aver acquistato nel 2015 ulteriori fondi dal , necessari per la propria attività e, in Per_1 particolare, a seguito di contratto preliminare del 2014, un'area per riporre silos, su una costituenda particella ricavata dal frazionamento di quella 877, riferendo che nello stesso anno erano stati avviati i lavori terminati nel 2016, tra cui quello dell'istallazione del cancello laterale costituente un varco di accesso alla strada di cui si discute, oltre ai lavori di adeguamento e consolidamento del manto stradale alle esigenze della CP_1 avvenuti dal 2015 in poi. Non avendo provato e ancor prima specificamente allegato il passaggio sulla stradina già dal 1994, epoca del primo acquisto di terreni, evidentemente dal 2015 alcun termine utile ai fini dell'acquisto per usucapione può dirsi maturato.
Ecco che merita accoglimento la domanda principale degli attori diretta a negare l'esistenza di una servitù di passaggio sulla strada interpoderale insistente nelle particelle nn. 877 e 872 di loro proprietà a favore del fondo della convenuta.
Deve ora analizzarsi la domanda riconvenzionale di parte convenuta di costituzione di una servitù di passaggio coattiva ex artt. 1051 e 1052 c.c. a carico della detta strada interpoderale degli attori da via Foggia al cancello della parte retrana della e a CP_1 favore del fondo della convenuta.
Va qui premesso che in giurisprudenza si distingue tra passaggio coatto, cioè passaggio che può essere concesso officio iudicis a norma dell'art. 1052 c.c., e passaggio necessario di cui all'art. 1051. Quest'ultima ipotesi ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, mentre il passaggio coatto può disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato.
Nel caso di specie è incontestato che il fondo della convenuta non sia intercluso, avendo due accessi diretti su via Foggia, per cui occorre fare riferimento alla disciplina di cui all'art. 1052 c.c..
Si ha la fattispecie del fondo non intercluso allorché vi sia un iter che sia funzionalmente destinato a passaggio, ma le cui caratteristiche concretamente accertate non siano
10 sufficienti per l'esplicazione dello stesso: l'art. 1052 c.c. presuppone che il fondo, pur non essendo intercluso, si trovi nella condizione di essere munito di un accesso inadatto o insufficiente, oltre che insuscettibile di ampliamento e che i bisogni del fondo non possano essere soddisfatti con l'utilizzazione dell'accesso esistente.
Ecco che il passaggio di cui si richiede la costituzione coatta deve rispondere in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, pur senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente, non già in base a criteri astratti, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alle concrete possibilità di un più ampio loro sfruttamento o di una loro migliore utilizzazione.
Come affermato dalla Corte di legittimità nella pronuncia riportata da parte attrice nella comparsa conclusionale “la costituzione coattiva di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso postula, infatti, ai sensi dell'art. 1052 c.c., la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente ad un interesse generale, potendo, quindi, essere ravvisato solo se il richiedente dimostri che attraverso la costituzione della servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo, a vantaggio sia del proprio interesse che di quello generale della produzione agricola. L'accoglimento della domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, in definitiva, non presuppone soltanto l'accertamento dell'inidoneità del passaggio esistente e l'impossibilità ad ampliarlo, ma richiede altresì che il giudice accerti la maggiore utilità che ne deriverebbe per le esigenze dell'agricoltura o dell'industria, mirando l'art. 1052 c.c., a differenza dell'art. 1051 c.c. che tutela l'interesse individuale del fondo intercluso, a tutelare un effettivo interesse della collettività, da accertare dal giudice in concreto (Cass. n. 5765 del 2013, per cui la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione)”, così Cass. Sez. 2, 4.4.2019, n. 9392.
Il C.T.U. dott. forestale , rispondendo allo specifico quesito postogli, se Persona_3
l'accesso alla via pubblica del fondo della convenuta fosse inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo stesso (tenuto conto delle esigenze delle attività agricole o industriali ivi insistenti) e se tale accesso potesse essere ampliato, verificava coerentemente che fosse
11 esclusa la possibilità di ampliamento degli accessi esistenti, perché tra gli stessi è situato il deposito carburanti con la cisterna interrata del gasolio e la stazione di distribuzione dello stesso.
Ancora riportava che i due accessi di via Foggia di per sé, date le dimensioni, sarebbero idonei al passaggio dei mezzi che conferiscono l'uva alla , ma, allo stesso tempo, CP_1 condivisibilmente, anche sulla scorta dell'indicata interpretazione costante della Corte di legittimità, valutava in concreto lo stato dei luoghi, tenendo conto della disposizione e dell'organizzazione degli spazi della stessa ai fini delle esigenze logistiche di tutte CP_1 le attività espletate al suo interno. La possibile riorganizzazione del percorso dei mezzi di conferimento dell'uva, con l'utilizzo dei soli due accessi esistenti su via Foggia, attuabile con lo spostamento del deposito “raspi”, comporterebbe la conseguenza che il detto percorso, invece che interessare unicamente la parte posteriore della , CP_1 coinvolgerebbe tutte le zone in cui essa è suddivisa, già destinate ad altre attività sempre di carattere agricolo/industriale, dalla vendita di concimi e fitofarmaci alla vendita al dettaglio di vino e olio all'approvvigionamento di carburante.
Per quanto, come evidenziato dal consulente di parte attrice, dott. agronomo Per_4
le più intense attività di ognuno dei settori in cui è suddivisibile l'attività
[...] produttiva della siano distribuite in diversi periodi dell'anno, non si esclude, CP_1 come correttamente osservato dal C.T.U., che le stesse possano svolgersi anche in altri periodi temporali, creando evidenti interferenze che si ripercuoterebbero sulla organizzazione e sull'interesse generale dell'industria ad un ordinato e proficuo sviluppo.
Come osserva puntualmente il dott. forestale il punto vendita al dettaglio di Per_3 vino e di olio, la stazione di distribuzione carburanti agricoli e gli uffici attengono ad attività operative tutto l'anno; peraltro, il dott. agronomo consulente degli Per_4 attori, disquisiva nelle proprie osservazioni di “maggiore periodo di lavorazione” per ciascuna delle attività delle cantine e non di esclusivo periodo di lavorazione, così evidentemente non potendo escludere che si svolgessero in altri lassi temporali, tanto che il C.T.U. non condivideva, condivisibilmente, una scansione temporale così netta e rigida in un ambito soggetto a tante variabili come è quello dell'agricoltura.
Preme sottolineare che l'interferenza di cui si sta parlando, quandanche fosse non continua e solo sporadica, non sarebbe di poca incidenza in ragione della natura della stessa: si discute dell'attraversamento, durante lo svolgimento di altre attività, con passaggio di soggetti a piedi o con autoveicoli (ad esempio utenti della vendita al dettaglio), di mezzi per il conferimento di uva di vario tipo e dimensioni, che arrivano a
12 misurare fino a 16 metri di lunghezza e 2,5 metri di larghezza. Riportava il consulente d'ufficio “tutte queste attività prevedono una importante presenza di dipendenti, soci della cooperativa e gente comune che, con i propri mezzi, varcano gli ingressi della e si muovono all'interno di essa”, così che l'interferenza con i mezzi pesanti CP_1 sarebbe contraria agli interessi generali di industria/agricoltura, alla migliore, ordinata e sicura utilizzazione del fondo dominante.
Trascendendo cioè gli interessi individuali, nell'ottica dell'interesse generale della produzione, valutato, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi, ivi compresa la circostanza che il percorso sul quale si va a costituire la servitù coattiva già sussiste quale tratturo carrabile, e alla concreta possibilità di un più ampio sfruttamento e di una migliore utilizzazione dei fondi, si giustifica l'imposizione della servitù di passaggio a carico del fondo servente degli attori (strada interpoderale di cui alle particelle nn. 877 e 872) e a favore del fondo della convenuta (cfr. Cass. n. 9392/2019 cit.).
“… la servitù è costituita ex art. 1052 cod. civ. non solo ai fini di aumentare lo sfruttamento del fondo dominante, ma anche al fine di una migliore utilizzazione del fondo dominante” (Cass. Sez. 2, 23.6.2023, n. 18052).
Ai sensi dell'art. 1064 c.c. il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne ed è, dunque, comprensivo anche degli adminicula servitutis e, cioè, di quelle facoltà accessorie, indispensabili per l'esercizio del diritto e senza le quali l'utilitas della servitù non potrebbe ricevere attuazione” (Cass. Sez. 6 - 2, 30.7.2020, n. 16322).
La convenuta ha domandato, in via riconvenzionale, come detto, la costituzione CP_1 coatta di una servitù di passaggio pedonale e carrabile anche con mezzi pesanti sulla strada interpoderale oggetto di giudizio, per cui va escluso che tale servitù comprenda anche la sosta dei mezzi, se non nei limiti della stretta necessità di farne defluire il traffico (cfr. Cass. Sez. 2, 15.1.2025, n. 997).
Lo stesso C.T.U. evidenziava come, nei momenti di forte afflusso di mezzi, gli autocarri andrebbero fatti sostare ed attendere il turno nell'immenso piazzale che la ha a CP_1 disposizione e non sulla strada interpoderale, predisponendo all'uopo un consono percorso obbligato.
La domanda riconvenzionale della ex art. 1052 c.c. merita, dunque, per quanto CP_1 di ragione, accoglimento.
13 Ai sensi dell'art. 1053 c.c. “nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio”.
Il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio costituisce oggetto di una domanda da parte del titolare del fondo servente, che può essere comunque proposta anche in separato giudizio (cfr. Cass. Sez. 2, 21.6.2010, n.
14922). Come bene evidenziato dalla Corte di legittimità in una più recente pronuncia, per valutare la proposizione della domanda occorre tener conto dell'intera prospettazione difensiva delle parti e della parte proprietaria del fondo servente in particolare, valorizzandosi il dettato normativo di cui all'art. 1053 c.c. che usa la locuzione “è dovuta un'indennità”.
“… occorre evidenziare che pur non apparendo (sulla base del ragionamento operato dallo stesso Tribunale) essere stata formulata apposita istanza di riconoscimento dell'indennità da parte dell'attuale ricorrente, quale proprietaria del fondo servente (pur necessaria: cfr. Cass. n. 5680/2004 e Cass. n. 14922/2010), per l'appunto gravato dall'imposizione della servitù costituita in via giudiziale in favore della (…), il giudice di primo grado - oltre a valorizzare il dato normativo di cui all'art. 1053, comma 1, C.C., secondo cui tale indennità «è dovuta» - ha ritenuto che la stessa fosse stata implicitamente avanzata (anche sul presupposto della prescrizione della sua determinazione per come, in via generale, emergente dal disposto dell'art. 1032, comma
2, c.c.), non essendo stata espressamente rinunciata” (Cass. Sez. 2, 11.3.2022, n. 7972).
Anche nel caso di specie non appare che i abbiano proposto esplicita domanda Parte_2 di indennità, recisamente opponendosi alla costituzione coatta della servitù, di cui hanno negato i presupposti. Pur non esplicitando la domanda hanno, comunque, interloquito in merito alla liquidazione dell'indennità, chiaramente manifestando l'intenzione di ottenerne il riconoscimento, ove accolta la domanda riconvenzionale della CP_1 convenuta, di cui chiedevano il rigetto.
Le parti hanno disquisito, infatti, sulla quantificazione di tale indennità, dal momento che parte convenuta condivideva le conclusioni del C.T.U. (v. verbale di udienza del
2.2.2023), mentre parte attrice contestava le stesse, perché penalizzanti, non avendo tenuto conto il dott. forestale del deprezzamento della proprietà dei , Per_3 Parte_2 ovvero della capitalizzazione IMU, ovvero ancora dei costi delle opere murarie necessarie per dividere materialmente la zona del tratturo astrattamente destinata a servitù dalla restante proprietà degli attori (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.6.2025).
14 “Questa Corte ha avuto modo di spiegare che l'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli” (così in motivazione Cass. Sez. 2, 25.7.2022, n. 23078, che richiama Sez. 2, 18.5.2016, n.
10269, e Sez. 2, 9.10.2020, n. 21866).
Applicando tali coordinate ermeneutiche nel caso di specie si osserva quanto segue.
Il C.T.U., in risposta allo specifico quesito postogli, ha quantificato l'indennità utilizzando la formula Ind = V + Imp/r + D, dove V = valore di mercato dell'area occupata
(quantificato in € 12.690,00), Imp = imposte relative all'area occupata (quantificate in €
40,34), r = saggio di un normale investimento bancario, D = eventuali danni arrecati al fondo, compresi quelli derivanti dal deprezzamento del fondo servente (deprezzamento quantificato in € 8.230,50).
Invero, la costante giurisprudenza di legittimità non definisce mai criteri aritmetici per la quantificazione dell'indennità ex art. 1053 c.c., lasciando la stessa al giudice in base al singolo caso concreto, per consentire di valutare le caratteristiche del fondo occupato, la sua dimensione, il tipo di uso più o meno intenso che ne fa chi esercita la servitù.
La quantificazione va rapportata al disagio che il titolare del fondo servente è costretto a subire per effetto del soddisfacimento di un legittimo diritto riconosciuto al titolare del fondo dominante, al disagio determinato dal passaggio, tenendosi conto di ogni altro pregiudizio subito dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli.
Nel caso di specie, deve valorizzarsi la circostanza che la servitù di passaggio, per un periodo dell'anno anche ad esercizio intenso, attiene al transito di mezzi industriali di notevole portata, con ripercussioni di ingombro, di rumore e di inquinamento per i gas di scarico dei motori, di sollevamento di polveri dalla strada sterrata, come opportunamente sottolineato dal C.T.P. degli attori. Era la stessa parte convenuta, nella comparsa di costituzione, a parlare di “serpentone” di mezzi, che accedevano alla nella CP_1 quantità di centinaia e che, dunque, in tale quantità attraverseranno la stradina interpoderale in cui si va a costituire la servitù.
15 Ecco che la quantificazione operata aritmicamente dal C.T.U., valorizzando l'effettivo concreto e non esiguo disagio per il fondo servente, va accresciuta nella misura complessiva di € 30.000,00.
Per completezza si evidenzia che nella quantificazione non può tenersi conto dei costi di realizzazione di opere murarie per separare materialmente la zona del tratturo, cui i fanno riferimento solo nelle note di precisazione delle conclusioni (senza Parte_2 neppure nulla addurre negli scritti conclusionali), non avendo nulla argomentato e specificato gli attori ovvero il consulente di parte attrice in merito alla necessità di tali lavori, per permetterne il vaglio da parte del giudice. Rammentando che si tratta di una strada interpoderale già destinata ed utilizzata per il passaggio di mezzi, non si ravvisano o meglio non è stata specificata la necessita di ulteriori interventi costruttivi. “In tema di diritti reali, ove la servitù coattiva di passaggio venga istituita su un preesistente percorso, non abbisognante di modifica alcuna, l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. deve essere quantificata in misura proporzionata al danno cagionato, costituito dall'implementato uso del percorso, non potendosi quantificare la predetta indennità alla stregua del costo a suo tempo affrontato dal proprietario del fondo asservito per mettere in opera la strada nel suo esclusivo interesse” (Cass. Sez. 2, 25.7.2022, n. 23078).
Gli attori chiedevano anche di ordinare un diverso orientamento delle telecamere poste sul cancello della che si affaccia sulla strada interpoderale. Il C.T.U. ha CP_1 verificato, con indagine scrupolosa, che le telecamere di sicurezza di parte convenuta fossero orientate in modo da riprendere gli spazi interni della;
solo le due CP_1 telecamere orientate sull'accesso “C” (il cancello di 12 m) riprendevano anche l'esterno, ma si limitavano a inquadrare parte della strada bianca interpoderale, mentre parte del fondo di parte attrice non era inquadrato in primo piano. Ecco che la domanda degli attori si ritiene che non meriti accoglimento, prevalendo l'esigenza di sicurezza della convenuta e di prevenzione dai furti.
Non meritevole di accoglimento è anche la domanda di parte attrice di risarcimento del danno “conseguente all'illegittimo uso della stradina dal febbraio 2020 ad oggi, da determinare in via equitativa data la impossibilità e/o la difficoltà di quantificarlo” (v. comparsa conclusionale di parte attrice).
La servitù coattiva è generata dal provvedimento del giudice che la costituisce, da ciò discende che se in epoca anteriore colui in favore del cui fondo sia stata successivamente costituita una servitù, nella specie di passaggio, abbia, contro la volontà del proprietario, utilizzato il percorso, sul quale solo a seguito della pronuncia ex art. 1052 c.c. ha il
16 diritto di transito per disposizione giudiziale, ha indubbiamente commesso un illecito dal quale, ove sussistono le condizioni di legge, discende l'obbligo di risarcire il danno che ne
è derivato.
Nel caso di specie, però, gli attori non hanno neppure allegato, prima che provato, il danno subito, che non può essere assimilato al disagio che va indennizzato ex art. 1053
c.c..
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, previsto dagli artt. 1226 e 2056 c.c., richiede che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare. Non basta la dimostrazione dell'inadempimento o il comportamento contra ius per giustificare la liquidazione equitativa, senza prova del danno e del nesso di causalità giuridica;
“… l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. Sez. 3,
7.1.2025, n. 188).
Ogni altra questione proposta risulta abbandonata (cfr. questione riguardante l'assunto sversamento di acque reflue) ovvero assorbita.
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio con, da una parte, l'accoglimento della domanda negatoria servitutis degli attori e, da altra parte, anche di quella proposta dalla convenuta, in via riconvenzionale, di costituzione di una servitù di passaggio coatto ex art. 1052 c.c., meritano integrale compensazione.
Disposta la consulenza nell'interesse della giustizia, nell'interesse comune delle parti nell'ambito dell'attività di ricerca della verità, consulenza da considerarsi come un ausilio a disposizione del giudice fornito da un esperto esterno e non tanto come mezzo di prova in senso proprio, le spese della C.T.U., come già liquidate a favore del dottore forestale in corso di giudizio, il 9.9.2024, vanno poste a carico delle parti in Persona_3 solido.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e
[...] difesa rigettate, rinunciate ovvero assorbite:
- accoglie per quanto di ragione la domanda degli attori e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo della convenuta sulla stradina, ricadente nelle particelle nn. 877 e 872 di proprietà degli attori;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta costituisce ex art. 1052 c.c. in favore dei terreni in proprietà della convenuta in Barletta alla Contrada
“Santa Croce” e distinti al Catasto Terreni del Comune di Barletta al foglio 11, particelle
667, 886 e 884 la servitù di passaggio, pedonale e carrabile, anche con mezzi industriali pesanti, attraverso il fondo di proprietà degli attori e censito al Catasto Terreni del
Comune di Barletta al foglio n. 11, particelle nn. 877 e 872, meglio identificata quale strada bianca interpoderale, larga circa 6 metri, nel tratto di circa 235 m da via Foggia al cancello della convenuta della larghezza di 120 m;
- pone a carico di parte convenuta (fondo dominante) e a favore di parte attrice
(fondo servente) il pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di indennità ex art. 1053 c.c.;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di C.T.U. già liquidate con provvedimento del 9.9.2024.
Così deciso in Trani, l'11.12.2025
Il giudice
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