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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/05/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. r.g. 575 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 575 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elett.te dom.ti in Monfalcone, al Corso del Popolo n. 4, C.F._2 presso lo studio dell'avv. BANDELLI ROBERTA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/02/2025, con contestuale istanza di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, e hanno chiesto pronunziarsi la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in VICOVARO, il 24/09/2005, nel corso del quale è nato il [...] il figlio , alle condizioni di seguito riportate: Per_1
1) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1
condiviso, con sua collocazione presso la residenza della madre;
il padre potrà vederlo e trattenerlo con sé ogni qualvolta lo desidererà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore stesso e con quelli lavorativi dei genitori.
1 2) Il sig. corrisponderà l'importo pari ad € 150,00 mensili quale Parte_2
contributo in favore del figlio minore, da versare entro il giorno 10 di ciascun mese in via anticipata e da rivalutare annualmente sulla base degli indici I.S.T.A.T.; si impegna altresì
a corrispondere 1/2 delle spese scolastiche così come dettagliate dall'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia – Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati sulle spese straordinarie relative alla prole, del Tribunale di Gorizia – prot. 720/16.
3) L'assegno unico universale sarà percepito in modo esclusivo dalla signora Pt_1 all'uopo il sig. la autorizza sin d'ora a sottoscrivere le necessarie richieste;
Parte_2
Prendere atto altresì delle seguenti ulteriori pattuizioni:
4) I coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente per cui rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento e/o di alimenti;
5) Con l'adempimento di quanto previsto nelle presenti condizioni di separazione, fermo restando l'obbligo del padre al mantenimento del figlio di cui al precedente punto 2), i signori e dichiarano di non avere più nulla a Parte_1 Parte_2
pretendere reciprocamente per il pregresso rapporto di coniugio e di avere così regolate le poste di dare ed avere eventualmente pendenti tra le stesse;
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, a seguito dell'invito del
Giudice relatore a regolamentare, più compiutamente, le spese straordinarie, nella dichiarazione allegata alle note scritte depositate in data 11.4.2024, i coniugi, a parziale modifica del punto 2) dell'accordo contenuto nel ricorso introduttivo, hanno dichiarato che:
<va depennato il termine “scolastiche”, intendendo, pertanto, che il sig. si farà Parte_2
carico del 50% delle spese straordinarie, a favore del figlio , così come indicate Per_1 nel Protocollo d'intesa dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia Sezione Territoriale di Gorizia dd. 01/06/2016 n. 720/16>>.
Orbene, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale omologata con decreto del Tribunale di Gorizia n. cron. 1550/2020 del 4.5.2020, previa comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale in data 17.02.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come successivamente modificata, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
2 In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, con le modifiche contenute nella dichiarazione depositata in data 11.4.2025, i quali non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi all'interesse del minore, pertanto, gli stessi possono essere posti alla base della presente decisione.
Si dà atto di non aver provveduto all'audizione del minore, in quanto da ritenersi superflua, in considerazione dei contenuti dell'accordo.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Stante la natura del presente procedimento, su domanda congiunta, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni riportate nella parte motiva, di cui prende atto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
VICOVARO il 24/09/2005 (atto n. 11, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, reg. Atti
Matrimonio anno 2005);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VICOVARO per gli incombenti di legge,
c) compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia, in camera di consiglio il 22/05/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 575 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elett.te dom.ti in Monfalcone, al Corso del Popolo n. 4, C.F._2 presso lo studio dell'avv. BANDELLI ROBERTA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/02/2025, con contestuale istanza di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, e hanno chiesto pronunziarsi la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in VICOVARO, il 24/09/2005, nel corso del quale è nato il [...] il figlio , alle condizioni di seguito riportate: Per_1
1) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1
condiviso, con sua collocazione presso la residenza della madre;
il padre potrà vederlo e trattenerlo con sé ogni qualvolta lo desidererà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore stesso e con quelli lavorativi dei genitori.
1 2) Il sig. corrisponderà l'importo pari ad € 150,00 mensili quale Parte_2
contributo in favore del figlio minore, da versare entro il giorno 10 di ciascun mese in via anticipata e da rivalutare annualmente sulla base degli indici I.S.T.A.T.; si impegna altresì
a corrispondere 1/2 delle spese scolastiche così come dettagliate dall'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia – Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati sulle spese straordinarie relative alla prole, del Tribunale di Gorizia – prot. 720/16.
3) L'assegno unico universale sarà percepito in modo esclusivo dalla signora Pt_1 all'uopo il sig. la autorizza sin d'ora a sottoscrivere le necessarie richieste;
Parte_2
Prendere atto altresì delle seguenti ulteriori pattuizioni:
4) I coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente per cui rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento e/o di alimenti;
5) Con l'adempimento di quanto previsto nelle presenti condizioni di separazione, fermo restando l'obbligo del padre al mantenimento del figlio di cui al precedente punto 2), i signori e dichiarano di non avere più nulla a Parte_1 Parte_2
pretendere reciprocamente per il pregresso rapporto di coniugio e di avere così regolate le poste di dare ed avere eventualmente pendenti tra le stesse;
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, a seguito dell'invito del
Giudice relatore a regolamentare, più compiutamente, le spese straordinarie, nella dichiarazione allegata alle note scritte depositate in data 11.4.2024, i coniugi, a parziale modifica del punto 2) dell'accordo contenuto nel ricorso introduttivo, hanno dichiarato che:
<va depennato il termine “scolastiche”, intendendo, pertanto, che il sig. si farà Parte_2
carico del 50% delle spese straordinarie, a favore del figlio , così come indicate Per_1 nel Protocollo d'intesa dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia Sezione Territoriale di Gorizia dd. 01/06/2016 n. 720/16>>.
Orbene, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale omologata con decreto del Tribunale di Gorizia n. cron. 1550/2020 del 4.5.2020, previa comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale in data 17.02.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come successivamente modificata, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
2 In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, con le modifiche contenute nella dichiarazione depositata in data 11.4.2025, i quali non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi all'interesse del minore, pertanto, gli stessi possono essere posti alla base della presente decisione.
Si dà atto di non aver provveduto all'audizione del minore, in quanto da ritenersi superflua, in considerazione dei contenuti dell'accordo.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Stante la natura del presente procedimento, su domanda congiunta, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni riportate nella parte motiva, di cui prende atto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
VICOVARO il 24/09/2005 (atto n. 11, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, reg. Atti
Matrimonio anno 2005);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VICOVARO per gli incombenti di legge,
c) compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia, in camera di consiglio il 22/05/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Dott. Riccardo Merluzzi
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