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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/11/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2908 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG RE GI
Sara Pozzetti GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2908/2025 avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...]_1
e nato il [...] a [...]_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti MAUTONE LIBERATORE e MAUTONE PAOLA ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
3. La signora continuerà ad abitare la casa coniugale sita in via Acacie 2 - Asti restando, Pt_1 come già è, l'unica conduttrice del relativo contratto di locazione.
4. La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori in regime di Persona_1 affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
5. Ferma la possibilità per entrambi i genitori di incontrare sempre la figlia , previo accordo Per_1 tra di loro e in ogni caso secondo i desideri e le esigenze della figlia, vengono in ogni caso sin d'ora previste le seguenti modalità di frequentazione:
• trascorrerà alternativamente una settimana presso l'abitazione materna e una presso Per_1 quella paterna, con decorrenza dal venerdì alle ore 20.00 di ciascuna settimana di ogni mese;
quindi, in sostanza ogni mese starà due settimane con ciascun genitore;
Per_1
• durante le festività natalizie, il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano verranno trascorsi da con uno dei genitori, con applicazione del criterio dell'alternanza di anno in anno. Così la Per_1 figlia potrà stare un anno con la madre il giorno di Natale e con il padre il giorno di Santo Stefano
e l'anno seguente con il padre il giorno di Natale e con la madre il giorno di Santo Stefano. Le festività del 31 dicembre / 01 gennaio verranno trascorse entrambe ad anni alternati con uno dei genitori secondo il medesimo criterio sopra descritto;
• durante le festività pasquali si adotterà il criterio dell'alternanza di anno in anno tra il giorno di
Pasqua ed il giorno di Pasquetta tra i genitori di modo che starà un anno con la madre il Per_1 giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta e l'anno seguente con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre il giorno di Pasquetta;
• durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrere con 15 giorni consecutivi, Per_1 concordando le date entro luglio di ciascun anno e con l'impegno a comunicarsi reciprocamente le località ed il recapito telefonico dei luoghi ove eventualmente si recheranno con la figlia. Il tutto come da piano genitoriale prodotto al doc. 21.
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 Pt_1 figlia , la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensile, da versarsi entro il giorno 10 Per_1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT.
7. L'assegno unico per la figlia , successivamente all'omologa della presente separazione, Per_1 verrà percepito interamente dalla sig.ra . I coniugi si impegnano a collaborare per Parte_1 completare le pratiche necessarie tal fine.
8. Le spese straordinarie per la figlia saranno poste a carico dei coniugi nella misura del Per_1
50% ciascuno secondo i criteri previsti dalle Linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 (da intendersi qui integralmente richiamate).
9. I signori e esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei Pt_1 Parte_2 documenti validi per l'espatrio per la figlia minore.
10. Ad eccezione di quanto sopra precisato, i signori e si danno reciprocamente Pt_1 Parte_2 atto di aver suddiviso e regolato tutti i loro rapporti economici, di non avere più beni in comune né alcuna residua pretesa da far valere reciprocamente l'uno verso l'altra”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato a [...]_1 Parte_2
(CN) il 05/12/1980, celebrato in REVIGLIASCO D'ASTI in data 04/05/2019, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 108, Parte II, Serie C, Anno 2019, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 05/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG RE GI
Sara Pozzetti GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2908/2025 avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...]_1
e nato il [...] a [...]_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti MAUTONE LIBERATORE e MAUTONE PAOLA ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
3. La signora continuerà ad abitare la casa coniugale sita in via Acacie 2 - Asti restando, Pt_1 come già è, l'unica conduttrice del relativo contratto di locazione.
4. La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori in regime di Persona_1 affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
5. Ferma la possibilità per entrambi i genitori di incontrare sempre la figlia , previo accordo Per_1 tra di loro e in ogni caso secondo i desideri e le esigenze della figlia, vengono in ogni caso sin d'ora previste le seguenti modalità di frequentazione:
• trascorrerà alternativamente una settimana presso l'abitazione materna e una presso Per_1 quella paterna, con decorrenza dal venerdì alle ore 20.00 di ciascuna settimana di ogni mese;
quindi, in sostanza ogni mese starà due settimane con ciascun genitore;
Per_1
• durante le festività natalizie, il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano verranno trascorsi da con uno dei genitori, con applicazione del criterio dell'alternanza di anno in anno. Così la Per_1 figlia potrà stare un anno con la madre il giorno di Natale e con il padre il giorno di Santo Stefano
e l'anno seguente con il padre il giorno di Natale e con la madre il giorno di Santo Stefano. Le festività del 31 dicembre / 01 gennaio verranno trascorse entrambe ad anni alternati con uno dei genitori secondo il medesimo criterio sopra descritto;
• durante le festività pasquali si adotterà il criterio dell'alternanza di anno in anno tra il giorno di
Pasqua ed il giorno di Pasquetta tra i genitori di modo che starà un anno con la madre il Per_1 giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta e l'anno seguente con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre il giorno di Pasquetta;
• durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrere con 15 giorni consecutivi, Per_1 concordando le date entro luglio di ciascun anno e con l'impegno a comunicarsi reciprocamente le località ed il recapito telefonico dei luoghi ove eventualmente si recheranno con la figlia. Il tutto come da piano genitoriale prodotto al doc. 21.
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 Pt_1 figlia , la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensile, da versarsi entro il giorno 10 Per_1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT.
7. L'assegno unico per la figlia , successivamente all'omologa della presente separazione, Per_1 verrà percepito interamente dalla sig.ra . I coniugi si impegnano a collaborare per Parte_1 completare le pratiche necessarie tal fine.
8. Le spese straordinarie per la figlia saranno poste a carico dei coniugi nella misura del Per_1
50% ciascuno secondo i criteri previsti dalle Linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 (da intendersi qui integralmente richiamate).
9. I signori e esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei Pt_1 Parte_2 documenti validi per l'espatrio per la figlia minore.
10. Ad eccezione di quanto sopra precisato, i signori e si danno reciprocamente Pt_1 Parte_2 atto di aver suddiviso e regolato tutti i loro rapporti economici, di non avere più beni in comune né alcuna residua pretesa da far valere reciprocamente l'uno verso l'altra”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato a [...]_1 Parte_2
(CN) il 05/12/1980, celebrato in REVIGLIASCO D'ASTI in data 04/05/2019, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 108, Parte II, Serie C, Anno 2019, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 05/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.