CA
Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/02/2024, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1085/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1085/2020 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti LIVIO MARIO MINGUZZI, Parte_1 P.IVA_1
IACOPO MARIA SAVI ( ), e ( ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. VITTORIO CAZZELLA CP_1 P.IVA_2
APPELLATA
Avverso la sentenza 529 del 2020 emessa dal Tribunale di Modena
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, in totale riforma della sentenza n. 529/2020 del Tribunale di Modena, accertare e dichiarare: in via riconvenzionale, dare atto dell'avvenuta risoluzione di ogni rapporto intercorso tra le parti e comunque dichiararlo risolto per fatto e colpa di dichiarare in CP_1 CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a risarcire tutti i danni comunque derivati a per suo fatto e colpa, danni da liquidare in successivo e separato giudizio;
Parte_1 dichiarare inoltre in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a CP_1 restituire a i contributi ricevuti e gli investimenti realizzati da Parte_1 Parte_1 giusti i patti intercorsi, nella misura che risulterà di giustizia;
dichiarare altresì in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a corrispondere le penali previste pel mancato raggiungimento del minino previsto e così a corrispondere € 50,00 per ogni mq di prodotto non acquistato rispetto al minimo di acquisto obbligatorio non raggiunto, nella misura che risulterà e/o sarà ritenuta di giustizia.
In via principale e nel merito, respingere comunque le domande avversarie perché infondate. pagina 1 di 7 Dichiarare in persona del suo legale rappresentante pro tempore e/o l'avv. Vittorio CP_1 Cazzella, tenuti a restituire a l'importo di Euro 9.678,70 versato dalla stessa, con Parte_1 riserva di ripetizione, in esecuzione dell'impugnata sentenza. In via subordinata istruttoria, si insiste, senza comunque minimamente invertire l'onere della prova, per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi: (omissis….vedi istanze istruttorie nelle note conclusive) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata ha concluso come segue: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: A) rigettare integralmente l'appello della poiché infondato in fatto ed in diritto Parte_1
e non provato per le causali di cui in premessa espositiva, con piena conferma della sentenza del
Tribunale di Modena, n° 529/2020, pubblicata il 7.5.2020, a definizione della causa R.G. n° 6772/ 2017
e con vittoria di spese legali, oltre rimborso spese generali e iva come per legge, di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto difensore e, per l'effetto, B) accertare e dichiarare l'insussistenza di ogni ragione di credito reclamata da Parte_1 nei confronti di in ragione, dipendenza e/o connessione con il rapporto
[...] CP_1 contrattuale di cui è causa e per i motivi esposti in narrativa ed in particolare che nulla è dovuto a titolo di penale;
C) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie di nei Parte_1 confronti di in ragione, dipendenza e/o connessione con il rapporto di cui è causa CP_1 confermando la non doverosità del loro pagamento
IN SUBORDINE:
D) accertare e dichiarare la responsabilità di ei confronti di Parte_1 CP_1 per violazione del dovere di buona fede e correttezza contrattuale in relazione, dipendenza e/o connessione con il rapporto di cui è causa e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni che vi sono derivati, per le causali di cui in premessa, nella misura provata in corso di causa ovvero determinata dal giudice anche in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226
c.c., misura da apporsi in via di eccezione nella denegata ipotesi di revisione della sentenza appellata;
E) dichiarare il diritto di a trattenere in proprio favore il bonus di fine gestione CP_1 maturato alla data del 31/12/2015 e pari ad Euro 5.502,06; IN VIA ISTRUTTORIA: si produce il fascicolo atti e documenti del giudizio di primo grado ed, in subordine, si ritiene la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali ma ove venisse dato accesso ad una ulteriore fase istruttoria si chiede che vengano ammesse le seguenti prove (omissis….vedi istanze istruttorie nelle note conclusive) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e distrazione delle stesse a favore del sottoscritto difensore
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione citava a comparire in data 28.12.2017 avanti al Tribunale di Modena la CP_1 [...]
e narrava che il 23.1.2009 aveva stipulato una convenzione con la convenuta per Parte_1 rifornirsi da essa in via esclusiva di carburanti da autotrazione per l'impianto di distribuzione sito in
Millesimo, (SV) via Trento Trieste 185-187, per la durata di anni cinque dall'apertura delle vendite, pattuendo un quantitativo minimo di acquisto di 14.500 metri cubi nel quinquennio, con l'accordo che, ove il quantitativo non venisse raggiunto, aveva la facoltà, in alternativa: 1) di CP_1 sottoscrivere un nuovo accordo, alle identiche condizioni, solo aggiornate in base alle variazioni istat, pagina 2 di 7 per un periodo che consentisse di raggiungere il quantitativo minimo, comunque non superiore ad anni
5; 2) di riconoscere a la somma di €.50 per ogni metro cubo in meno di Parte_1 prodotto acquistato rispetto al minimo obbligatorio. Nel contempo aveva la Parte_1 facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di tre mesi, in tal caso rinunciando all'importo di cui sopra.
Deduceva che la clausola che prevedeva la penale in caso di mancato raggiungimento del minimo contrattuale risultava evidentemente iniqua, in relazione all'abnormità del quantitativo, unilateralmente indicato dalla Parte_1
Aggiungeva che il 10.6.2014 le parti del contratto avevano stipulato un nuovo accordo, dando atto della sopravvenuta legge 27 del 2012, che aveva previsto la liberalizzazione della distribuzione dei carburanti, (stabilendo che eventuali clausole di esclusiva a decorrere dal 30 giugno 2012 cessavano di avere effetto per la parte eccedente il 50 % della fornitura pattuita, e comunque di quanto erogato nell'anno precedente), e tuttavia mantenendo il minimo contrattuale. quindi, con raccomandata del 15.4.2015 aveva rilevato: che il nuovo accordo CP_1 conteneva clausole incompatibili con il precedente;
che la convenzionata aveva potuto ritirare da inizio vendite all'aprile del 2015 solo 3376 metri cubi, cosicchè stimava di potere raggiungere il minimo contrattuale solo nell'arco di 18 anni;
che dal 2012 la politica di liberalizzazione aveva ridotto i margini di guadagno;
contestava quindi alla società l'abuso del diritto, e la violazione della buona fede oggettiva, con approfittamento della posizione di debolezza contrattuale della CP_1 rilevava che la riduzione della quota in esclusiva stabilita dalla normativa sopravvenuta aveva ulteriormente determinato la abnormità del quantitativo minimo.
Concludeva chiedendo al Tribunale di accertare: la insussistenza di ragioni di credito di
[...] nei suoi confronti, in particolare di accertare che nulla era dovuto a titolo di penale Parte_1 contrattuale;
la violazione del dovere di buona fede e correttezza contrattuale, in relazione al rapporto dedotto, con condanna della al risarcimento del danno;
chiedeva di Parte_1 dichiarare, infine, il diritto di percepire il bonus di fine gestione. CP_1
Si costituiva la che confermava gli accordi presi con la convenzionata, come Parte_1 descritti da controparte, precisando tuttavia che all'inizio del rapporto aveva ritenuto CP_1 il quantitativo minimo congruo, rispetto alle potenzialità dell'impianto, anche perché aveva ricevuto un finanziamento di 150.000,00 euro dalla impegnandosi nel contempo a Parte_1 ristrutturare l'impianto; all'epoca aveva anche concesso in comodato alla Parte_1 Cont convenzionata un serbatoio Gpl di 15 metri cubi, e un doppio erogatore, metano.
In seguito alla entrata in vigore della normativa di liberalizzazione del 2012 le parti avevano integrato il contratto disciplinando le condizioni di fornitura del prodotto eccedente il 50 % vincolato, sia nel 2013 che nel 2014, ma nel 2015 non avevano trovato un accordo;
nel 2016 in Parte_1 occasione di un sopralluogo aveva riscontrato eccedenze di gasolio non provenienti da
[...]
o da altra società da essa designata, contestando immediatamente alla convenzionata la Parte_1 condotta, tale da integrare anche uso decettivo del marchio, idoneo a indurre in errore il consumatore circa la qualità e provenienza del combustibile;
quindi aveva diffidato la convenzionata ad adempiere all'obbligo di fornitura in esclusiva fino a raggiungimento del minimo, e, vista la inerzia di controparte, aveva dichiarato risolto il contratto dal 30 luglio 2016, provvedendo alla rimozione dei marchi e colori della Parte_1
La convenuta contestava che il minimo contrattuale fosse stato unilateralmente imposto, rilevando che era stato negoziato, e pattuito espressamente quale elemento essenziale e non derogabile, tra le parti, entrambi imprenditori;
aggiungeva che il gestore aveva valutato le potenzialità dell'impianto, anche in ragione della ristrutturazione, finanziata d'altro canto dalla Parte_1
pagina 3 di 7 Concludeva chiedendo di dare atto dell'avvenuta risoluzione di ogni rapporto intercorso tra le parti per fatto e colpa di dichiarare in persona del suo legale rappresentante CP_1 CP_1 pro tempore, tenuta a risarcire tutti i danni comunque derivati a da liquidare Parte_1 in successivo e separato giudizio;
dichiarare inoltre in persona del suo legale rappre- CP_1 sentante pro tempore, tenuta a restituire a i contributi ricevuti e gli Parte_1 investimenti realizzati da e a corrispondere le penali previste per il mancato Parte_1 raggiungimento del minino previsto e così a corrispondere € 50,00 per ogni mq di prodotto non acquistato.
Il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale svolta dalla ritenendo Parte_1 lecito il fatto che si approvvigionasse di carburante da terzi, trattandosi di una facoltà CP_1 prevista dall'accordo modificativo e prima ancora dal legislatore, nell'ottica della liberalizzazione del commercio dei carburanti;
accoglieva la domanda della attrice, e riconosceva il diritto della medesima di percepire il bonus, a fine rapporto.
Avverso tale decisione ha proposto appello la articolando tre motivi di Parte_1 impugnazione;
si è costituita chiedendo la conferma della decisione e il rigetto CP_1 dell'appello.
La causa, senza ulteriore istruttoria è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe nelle note depositate il 1° marzo e il 17 Marzo 2023, in esito al deposito di conclusionali e repliche.
***
Con il primo motivo l'appellante deduce che il Tribunale ha omesso di Parte_1 pronunciare sulla domanda di condanna di al pagamento della penale, che non era CP_1 correlata violazione della esclusiva, bensì alla violazione del volume di acquisto minimo nel quinquennio, che le parti avevano pattuito, e definito esplicitamente elemento essenziale del contratto, così come formatosi (assistito da un finanziamento, e dalla stipula di un contratto di comodato).
Con il secondo motivo l'appellante critica la decisione, che non ha rilevato la violazione dell'esclusiva posta in essere da nel 2016, dopo la scadenza degli accordi integrativi del 2013 e 2014, CP_1 quando pur restando obbligata ad acquistare almeno il 50 % del carburante da Parte_1 aveva in effetti acquistato pressochè integralmente il combustibile da terzi, condotta che già di per sé giustificava la risoluzione del contratto, e la condanna di al risarcimento dei danni. CP_1
Con il terzo motivo l'appellante critica la decisione, perché non ha rilevato gli ulteriori inadempimenti posti in essere dalla controparte, che non aveva separato il prodotto acquistato la terzi, né tolto le insegne di tenendo una condotta ingannevole, e non aveva provveduto a restituire i contributi e Pt_1
i finanziamenti ricevuti.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'appello, e chiedendo la conferma della CP_1 decisione di primo grado.
La causa in grado di appello è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe nelle note depositate nel marzo 2023.
***
I motivi della impugnazione sono fondati, e la decisione di primo grado va riformata, per le ragioni che si vanno ad esporre brevemente.
Quanto al primo motivo, che critica il mancato esame della domanda di condanna di l CP_1 pagamento della penale, si osserva che il primo giudice non ha omesso del tutto di trattare il tema, ma ha succintamente motivato il rigetto ritenendo che la facoltà di approvvigionarsi da terzi introdotta pagina 4 di 7 dalla novella del 2012 incidesse anche sulla penale per mancato raggiungimento del quantitativo minimo, sostanzialmente escludendone la efficacia.
Ora, il ragionamento, esposto in termini assolutamente sintetici, non convince: con l'accordo del 2009 le parti hanno assunto un fascio di obbligazioni reciproche: in CP_1 CP_1 particolare ha assunto non solo l'obbligo di rifornirsi in esclusiva da ma Parte_1 anche l'ulteriore e autonomo obbligo di acquistare, nel periodo di durata contrattuale, fissato in cinque anni, un quantitativo minimo di carburante;
infatti le parti nel contratto molto esplicitamente “danno atto che la trattativa commerciale inerente le condizioni economiche di fornitura ha tenuto conto, quale elemento essenziale e non derogabile, di un quantitativo minimo di acquisti di carburante pari a 14.500,00 mc, posto a carico del convenzionato”.
La tesi di che si sia trattato di una imposizione unilaterale e sostanzialmente abusiva, CP_1 da parte del contraente forte è del tutto priva di pregio: non vi è alcun Parte_1 elemento oggettivo che induca a ritenere costretta ad intraprendere il rapporto con CP_1 e quindi per quanto consta la ll'epoca ha ritenuto possibile Parte_1 CP_1
e vantaggioso l'accordo, stimando il quantitativo compatibile con le potenzialità dell'impianto; d'altro canto le condizioni economiche complessivamente pattuite evidenziano significative controprestazioni del fornitore, che giustificano sul piano sinallagmatico l'inserimento di un minimo garantito, atteso che si era impegnata ad erogare, ed aveva erogato in tempi rapidi 150.000,00 Parte_1 euro a fondo perduto, (salvo il diritto alla restituzione di parte delle somme ove il rapporto si fosse interrotto prima del quinquennio) per la ristrutturazione dell'impianto, concedendo anche in comodato attrezzature proprie. La pattuizione di un quantitativo minimo era quindi giustificata, nell'ottica di consentire alla fornitrice il recupero dell'esborso iniziale, interesse non soddisfatto, evidentemente, dal solo rispetto dell'esclusiva, in assenza di una operatività di rilievo dell'impianto. Dunque l'accordo è il frutto, valido e vincolante, della valutazioni imprenditoriali a suo tempo operate dalle parti, a cui consegue l'assunzione di un ovvio rischio di impresa, per il gestore, salva la possibilità di riduzione della penale prevista dall'art.1384 cc, di cui appresso, per le condizioni sopravvenute.
Né può ritenersi che l'obbligo di acquisto del minimo sia venuto meno per la normativa sopravvenuta. Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, nell'attuare la liberalizzazione della distribuzione dei carburanti detta: “i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea”;…. e “a decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita”, specificando altresì: “Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio”.
La novella, quindi, da una parte, dichiara la nullità solo parziale delle clausole di esclusiva, attenuandone gli effetti, anche per i contratti in corso, dall'altra non incide sulle restanti pattuizioni, tra cui il minimo garantito, evidenziando che le parti restano libere di regolare i loro rapporti, in seguito alla riduzione del vincolo di esclusiva, e le invita a rinegoziarne le clausole, per riequilibrare le obbligazioni assunte, nel nuovo quadro normativo, e per disciplinare l'uso dei segni distintivi, che nella pratica imprenditoriale e commerciale sono assai spesso connessi a patti di esclusiva, e che in effetti interferiscono, in concreto, sulla possibilità di acquistare e rivendere legittimamente il carburante acquistato da differenti produttori.
Ora, e hanno regolato, per due annualità, il rapporto, con Parte_1 CP_1 accordi additivi, che non riguardavano il minimo garantito, ma affrontavano la riduzione dell'esclusiva, prevedendo nuovi prezzi, evidentemente più vantaggiosi per il concessionario, per la parte di prodotto pagina 5 di 7 “libero” dall'esclusiva, e prevedendo l'obbligo per il concessionario che intendesse acquistare da terzi il carburante di eliminare le insegne l'ultimo accordo, che definisce i prezzi sino al Pt_1 31.12.2014 doveva essere seguito da una nuova pattuizione, peraltro “fermi gli effetti previsti in caso di fornitura presso terzi”, ovvero fermo restando l'obbligo (in effetti ovvio, a tutela del mercato, e dei consumatori, oltre che degli imprenditori titolari di segni distintivi) per di rimuovere CP_1 le insegne e non utilizzare i segni distintivi di in caso di vendita di carburanti anche di altra Pt_1 marca;
in seguito tuttavia le parti non sono giunte a perfezionare altri accordi, e il rapporto si è protratto per qualche tempo, fino a quando dopo avere rilevato in un sopralluogo nel Parte_1 marzo 2016 la violazione del patto, e la vendita di altri carburanti, operata senza eliminare i segni distintivi di dapprima ha diffidato ad adempiere, quindi ha Parte_1 CP_1 annunciato la sospensione delle forniture.
Dunque, spetta a la penale, per il mancato raggiungimento del minimo Parte_1 garantito, che le parti avevano consapevolmente previsto, non è stato abrogato dalla novella, e le parti non hanno modificato, e il primo motivo di appello è fondato.
La penale contrattuale tuttavia va ridotta, ex art.1384 cc, perché la novella del 2012 ha oggettivamente inciso sia sull'assetto degli interessi regolati dalle parti nel contratto, (laddove ha ridotto la esclusiva al solo 50 % del carburante complessivamente acquistato, così incidendo anche, indirettamente, e parzialmente, sulla possibilità e convenienza di raggiungere il quantitativo minimo originariamente pattuito), sia nel mercato, che ha liberalizzato, almeno in parte e tendenzialmente, con un effetto sui prezzi, (l'incremento della concorrenza tende a ridurre i prezzi, rendendo di conseguenza più oneroso il rispetto degli accordi già esistenti).
In ragione di tale duplice considerazione, la penale dovuta, che l'appellata ha quantificato nella somma di €.534.850,00 prima del giudizio, (importo non contestato nella sua esattezza matematica), va ridimensionata, con una valutazione di carattere equitativa, e portata all'importo, dimezzato, di
€.267.425,00, (così conservando una proporzione tra la riduzione della efficacia del patto di esclusiva e la riduzione degli effetti dell'obbligo di quantitativo minimo) somma che resta congrua, per assorbire e ristorare l'esborso di €.150.000,00 sopportato da all'inizio del rapporto. Parte_1
Anche il secondo e terzo motivo della impugnazione, che si esaminano congiuntamente, perchè riguardano diversi profili di inadempimento attribuiti alla appellata, in tesi non rilevati dal primo giudice, sono fondati: in primo luogo infatti, nel 2016, acquistando pressochè CP_1 integralmente il combustibile da terzi, (circostanza sostanzialmente non contestata dalla stessa difesa di
è incorsa in violazione dell'obbligo di esclusiva, che seppure ridotto al solo 50 % CP_1 permaneva comunque, anche dopo la scadenza degli accordi integrativi del 2013 e 2014.
Inoltre, a prescindere dal dato quantitativo, sussiste certamente la violazione degli accordi contrattuali come conformati dalle parti a seguito della novella del 2012, e dei diritti di Parte_1 sui propri segni distintivi, atteso che nel 2015 e 2016 pur acquistando da terzi la CP_1 maggior parte del prodotto che forniva nell'impianto ai consumatori finali, non lo distingueva dai carburanti e non aveva neppure tolto le insegne e i segni distintivi di Pt_1 Parte_1
così tenendo una condotta ingannevole: gli inadempimenti così descritti sono gravi, per le
[...] conseguenze potenzialmente dannose per la a cui veniva ovviamente riferita Parte_1 la qualità di un prodotto di cui non aveva affatto responsabilità e controllo.
Dunque, non vi è dubbio che la interruzione del rapporto sia ascrivibile alla condotta tenuta da
[...]
in violazione degli accordi. Pt_3
Non vi sono tuttavia i presupposti per riconoscere un diritto al risarcimento del danno di
[...]
non consta infatti che dalla violazione della esclusiva, e dal perdurante uso dei segni Parte_1 distintivi di siano derivati in concreto danni da discredito commerciale o di altro Parte_1
pagina 6 di 7 tipo in capo alla manca sul punto anche la allegazione, e l'unico danno Parte_1 cristallizzato in esito al contratto è la minor vendita di prodotti, già ristorata a fronte del riconoscimento della penale, seppure ridimensionata: la clausola penale costituisce infatti la specifica liquidazione convenzionale del danno, fissato in antecedenza dalle parti nel suo ammontare, e ridimensionata in via equitativa dalla Corte;
sulla somma, tuttavia, proprio perché ha carattere risarcitorio, spettano gli interessi, dalla data della domanda giudiziale.
La sentenza di primo grado ha riconosciuto a il "bonus" di fine rapporto che la CP_1 convenzione formata tra le parti nel 2009 prevedeva “in conformità agli accordi di categoria”, peraltro non prodotti, né illustrati, nel loro contenuto;
il primo giudice che ha respinto la riconvenzionale di accertando la inesistenza di crediti di quest'ultima, lo ha ritenuto dovuto, in assenza di Pt_1 specifica contestazione, e sul punto non è stato articolato alcun motivo di impugnazione specifico.
Più precisamente: l'appellante chiede, in effetti, la restituzione della somma versata, ma non articola alcuna ragione, né di fatto nè di diritto, a fondamento della domanda, (deducendo, ad esempio, che in caso di inadempimento del gestore il bonus secondo gli accordi di categoria non è dovuto, il che sarebbe plausibile) e dunque la impugnazione sul punto è inammissibile, e la decisione di accordare il bonus non può essere riformata.
Le spese dei due gradi di giudizio si pongono a carico della soccombente. CP_1
(solo) in comparsa conclusionale chiede la condanna del distrattario alla Parte_1 restituzione a suo favore di quanto versato a titolo di rifusione delle spese del giudizio, in esecuzione della sentenza di primo grado;
non prova peraltro il pagamento delle spese, (per quanto consta il bonifico prodotto con la citazione in appello si riferisce al pagamento del bonus dovuto, alla parte, in esecuzione della decisione di primo grado) e quindi la domanda va respinta, senza distinzione tra la posizione della controparte e del suo difensore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza 529 del 2020 emessa dal Tribunale di Modena
- accerta l'inadempimento di alle obbligazioni assunte, e la conseguente risoluzione CP_1 del rapporto intercorso tra le parti;
- dichiara tenuta a corrispondere alla la penale, per mancato CP_1 Parte_1 raggiungimento del minimo previsto, e, previa riduzione equitativa della medesima, condanna
[...]
pagare alla la somma di €.267.425,00 oltre interessi ex art.1284 1° Parte_3 Parte_1 comma dalla data della domanda al saldo;
- condanna a rifondere alla controparte le spese dei due gradi di giudizio, che liquida, a CP_1 titolo di compensi in €.10.000,00 per il primo grado, ed altrettanti per il secondo grado, oltre accessori di legge (spese generali, Iva e Cpa) e oltre esborsi per contributo unificato;
- conferma la prima decisione, limitatamente al punto 2) del dispositivo.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1085/2020 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti LIVIO MARIO MINGUZZI, Parte_1 P.IVA_1
IACOPO MARIA SAVI ( ), e ( ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. VITTORIO CAZZELLA CP_1 P.IVA_2
APPELLATA
Avverso la sentenza 529 del 2020 emessa dal Tribunale di Modena
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, in totale riforma della sentenza n. 529/2020 del Tribunale di Modena, accertare e dichiarare: in via riconvenzionale, dare atto dell'avvenuta risoluzione di ogni rapporto intercorso tra le parti e comunque dichiararlo risolto per fatto e colpa di dichiarare in CP_1 CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a risarcire tutti i danni comunque derivati a per suo fatto e colpa, danni da liquidare in successivo e separato giudizio;
Parte_1 dichiarare inoltre in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a CP_1 restituire a i contributi ricevuti e gli investimenti realizzati da Parte_1 Parte_1 giusti i patti intercorsi, nella misura che risulterà di giustizia;
dichiarare altresì in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a corrispondere le penali previste pel mancato raggiungimento del minino previsto e così a corrispondere € 50,00 per ogni mq di prodotto non acquistato rispetto al minimo di acquisto obbligatorio non raggiunto, nella misura che risulterà e/o sarà ritenuta di giustizia.
In via principale e nel merito, respingere comunque le domande avversarie perché infondate. pagina 1 di 7 Dichiarare in persona del suo legale rappresentante pro tempore e/o l'avv. Vittorio CP_1 Cazzella, tenuti a restituire a l'importo di Euro 9.678,70 versato dalla stessa, con Parte_1 riserva di ripetizione, in esecuzione dell'impugnata sentenza. In via subordinata istruttoria, si insiste, senza comunque minimamente invertire l'onere della prova, per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi: (omissis….vedi istanze istruttorie nelle note conclusive) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata ha concluso come segue: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: A) rigettare integralmente l'appello della poiché infondato in fatto ed in diritto Parte_1
e non provato per le causali di cui in premessa espositiva, con piena conferma della sentenza del
Tribunale di Modena, n° 529/2020, pubblicata il 7.5.2020, a definizione della causa R.G. n° 6772/ 2017
e con vittoria di spese legali, oltre rimborso spese generali e iva come per legge, di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto difensore e, per l'effetto, B) accertare e dichiarare l'insussistenza di ogni ragione di credito reclamata da Parte_1 nei confronti di in ragione, dipendenza e/o connessione con il rapporto
[...] CP_1 contrattuale di cui è causa e per i motivi esposti in narrativa ed in particolare che nulla è dovuto a titolo di penale;
C) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie di nei Parte_1 confronti di in ragione, dipendenza e/o connessione con il rapporto di cui è causa CP_1 confermando la non doverosità del loro pagamento
IN SUBORDINE:
D) accertare e dichiarare la responsabilità di ei confronti di Parte_1 CP_1 per violazione del dovere di buona fede e correttezza contrattuale in relazione, dipendenza e/o connessione con il rapporto di cui è causa e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni che vi sono derivati, per le causali di cui in premessa, nella misura provata in corso di causa ovvero determinata dal giudice anche in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226
c.c., misura da apporsi in via di eccezione nella denegata ipotesi di revisione della sentenza appellata;
E) dichiarare il diritto di a trattenere in proprio favore il bonus di fine gestione CP_1 maturato alla data del 31/12/2015 e pari ad Euro 5.502,06; IN VIA ISTRUTTORIA: si produce il fascicolo atti e documenti del giudizio di primo grado ed, in subordine, si ritiene la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali ma ove venisse dato accesso ad una ulteriore fase istruttoria si chiede che vengano ammesse le seguenti prove (omissis….vedi istanze istruttorie nelle note conclusive) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e distrazione delle stesse a favore del sottoscritto difensore
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione citava a comparire in data 28.12.2017 avanti al Tribunale di Modena la CP_1 [...]
e narrava che il 23.1.2009 aveva stipulato una convenzione con la convenuta per Parte_1 rifornirsi da essa in via esclusiva di carburanti da autotrazione per l'impianto di distribuzione sito in
Millesimo, (SV) via Trento Trieste 185-187, per la durata di anni cinque dall'apertura delle vendite, pattuendo un quantitativo minimo di acquisto di 14.500 metri cubi nel quinquennio, con l'accordo che, ove il quantitativo non venisse raggiunto, aveva la facoltà, in alternativa: 1) di CP_1 sottoscrivere un nuovo accordo, alle identiche condizioni, solo aggiornate in base alle variazioni istat, pagina 2 di 7 per un periodo che consentisse di raggiungere il quantitativo minimo, comunque non superiore ad anni
5; 2) di riconoscere a la somma di €.50 per ogni metro cubo in meno di Parte_1 prodotto acquistato rispetto al minimo obbligatorio. Nel contempo aveva la Parte_1 facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di tre mesi, in tal caso rinunciando all'importo di cui sopra.
Deduceva che la clausola che prevedeva la penale in caso di mancato raggiungimento del minimo contrattuale risultava evidentemente iniqua, in relazione all'abnormità del quantitativo, unilateralmente indicato dalla Parte_1
Aggiungeva che il 10.6.2014 le parti del contratto avevano stipulato un nuovo accordo, dando atto della sopravvenuta legge 27 del 2012, che aveva previsto la liberalizzazione della distribuzione dei carburanti, (stabilendo che eventuali clausole di esclusiva a decorrere dal 30 giugno 2012 cessavano di avere effetto per la parte eccedente il 50 % della fornitura pattuita, e comunque di quanto erogato nell'anno precedente), e tuttavia mantenendo il minimo contrattuale. quindi, con raccomandata del 15.4.2015 aveva rilevato: che il nuovo accordo CP_1 conteneva clausole incompatibili con il precedente;
che la convenzionata aveva potuto ritirare da inizio vendite all'aprile del 2015 solo 3376 metri cubi, cosicchè stimava di potere raggiungere il minimo contrattuale solo nell'arco di 18 anni;
che dal 2012 la politica di liberalizzazione aveva ridotto i margini di guadagno;
contestava quindi alla società l'abuso del diritto, e la violazione della buona fede oggettiva, con approfittamento della posizione di debolezza contrattuale della CP_1 rilevava che la riduzione della quota in esclusiva stabilita dalla normativa sopravvenuta aveva ulteriormente determinato la abnormità del quantitativo minimo.
Concludeva chiedendo al Tribunale di accertare: la insussistenza di ragioni di credito di
[...] nei suoi confronti, in particolare di accertare che nulla era dovuto a titolo di penale Parte_1 contrattuale;
la violazione del dovere di buona fede e correttezza contrattuale, in relazione al rapporto dedotto, con condanna della al risarcimento del danno;
chiedeva di Parte_1 dichiarare, infine, il diritto di percepire il bonus di fine gestione. CP_1
Si costituiva la che confermava gli accordi presi con la convenzionata, come Parte_1 descritti da controparte, precisando tuttavia che all'inizio del rapporto aveva ritenuto CP_1 il quantitativo minimo congruo, rispetto alle potenzialità dell'impianto, anche perché aveva ricevuto un finanziamento di 150.000,00 euro dalla impegnandosi nel contempo a Parte_1 ristrutturare l'impianto; all'epoca aveva anche concesso in comodato alla Parte_1 Cont convenzionata un serbatoio Gpl di 15 metri cubi, e un doppio erogatore, metano.
In seguito alla entrata in vigore della normativa di liberalizzazione del 2012 le parti avevano integrato il contratto disciplinando le condizioni di fornitura del prodotto eccedente il 50 % vincolato, sia nel 2013 che nel 2014, ma nel 2015 non avevano trovato un accordo;
nel 2016 in Parte_1 occasione di un sopralluogo aveva riscontrato eccedenze di gasolio non provenienti da
[...]
o da altra società da essa designata, contestando immediatamente alla convenzionata la Parte_1 condotta, tale da integrare anche uso decettivo del marchio, idoneo a indurre in errore il consumatore circa la qualità e provenienza del combustibile;
quindi aveva diffidato la convenzionata ad adempiere all'obbligo di fornitura in esclusiva fino a raggiungimento del minimo, e, vista la inerzia di controparte, aveva dichiarato risolto il contratto dal 30 luglio 2016, provvedendo alla rimozione dei marchi e colori della Parte_1
La convenuta contestava che il minimo contrattuale fosse stato unilateralmente imposto, rilevando che era stato negoziato, e pattuito espressamente quale elemento essenziale e non derogabile, tra le parti, entrambi imprenditori;
aggiungeva che il gestore aveva valutato le potenzialità dell'impianto, anche in ragione della ristrutturazione, finanziata d'altro canto dalla Parte_1
pagina 3 di 7 Concludeva chiedendo di dare atto dell'avvenuta risoluzione di ogni rapporto intercorso tra le parti per fatto e colpa di dichiarare in persona del suo legale rappresentante CP_1 CP_1 pro tempore, tenuta a risarcire tutti i danni comunque derivati a da liquidare Parte_1 in successivo e separato giudizio;
dichiarare inoltre in persona del suo legale rappre- CP_1 sentante pro tempore, tenuta a restituire a i contributi ricevuti e gli Parte_1 investimenti realizzati da e a corrispondere le penali previste per il mancato Parte_1 raggiungimento del minino previsto e così a corrispondere € 50,00 per ogni mq di prodotto non acquistato.
Il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale svolta dalla ritenendo Parte_1 lecito il fatto che si approvvigionasse di carburante da terzi, trattandosi di una facoltà CP_1 prevista dall'accordo modificativo e prima ancora dal legislatore, nell'ottica della liberalizzazione del commercio dei carburanti;
accoglieva la domanda della attrice, e riconosceva il diritto della medesima di percepire il bonus, a fine rapporto.
Avverso tale decisione ha proposto appello la articolando tre motivi di Parte_1 impugnazione;
si è costituita chiedendo la conferma della decisione e il rigetto CP_1 dell'appello.
La causa, senza ulteriore istruttoria è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe nelle note depositate il 1° marzo e il 17 Marzo 2023, in esito al deposito di conclusionali e repliche.
***
Con il primo motivo l'appellante deduce che il Tribunale ha omesso di Parte_1 pronunciare sulla domanda di condanna di al pagamento della penale, che non era CP_1 correlata violazione della esclusiva, bensì alla violazione del volume di acquisto minimo nel quinquennio, che le parti avevano pattuito, e definito esplicitamente elemento essenziale del contratto, così come formatosi (assistito da un finanziamento, e dalla stipula di un contratto di comodato).
Con il secondo motivo l'appellante critica la decisione, che non ha rilevato la violazione dell'esclusiva posta in essere da nel 2016, dopo la scadenza degli accordi integrativi del 2013 e 2014, CP_1 quando pur restando obbligata ad acquistare almeno il 50 % del carburante da Parte_1 aveva in effetti acquistato pressochè integralmente il combustibile da terzi, condotta che già di per sé giustificava la risoluzione del contratto, e la condanna di al risarcimento dei danni. CP_1
Con il terzo motivo l'appellante critica la decisione, perché non ha rilevato gli ulteriori inadempimenti posti in essere dalla controparte, che non aveva separato il prodotto acquistato la terzi, né tolto le insegne di tenendo una condotta ingannevole, e non aveva provveduto a restituire i contributi e Pt_1
i finanziamenti ricevuti.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'appello, e chiedendo la conferma della CP_1 decisione di primo grado.
La causa in grado di appello è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe nelle note depositate nel marzo 2023.
***
I motivi della impugnazione sono fondati, e la decisione di primo grado va riformata, per le ragioni che si vanno ad esporre brevemente.
Quanto al primo motivo, che critica il mancato esame della domanda di condanna di l CP_1 pagamento della penale, si osserva che il primo giudice non ha omesso del tutto di trattare il tema, ma ha succintamente motivato il rigetto ritenendo che la facoltà di approvvigionarsi da terzi introdotta pagina 4 di 7 dalla novella del 2012 incidesse anche sulla penale per mancato raggiungimento del quantitativo minimo, sostanzialmente escludendone la efficacia.
Ora, il ragionamento, esposto in termini assolutamente sintetici, non convince: con l'accordo del 2009 le parti hanno assunto un fascio di obbligazioni reciproche: in CP_1 CP_1 particolare ha assunto non solo l'obbligo di rifornirsi in esclusiva da ma Parte_1 anche l'ulteriore e autonomo obbligo di acquistare, nel periodo di durata contrattuale, fissato in cinque anni, un quantitativo minimo di carburante;
infatti le parti nel contratto molto esplicitamente “danno atto che la trattativa commerciale inerente le condizioni economiche di fornitura ha tenuto conto, quale elemento essenziale e non derogabile, di un quantitativo minimo di acquisti di carburante pari a 14.500,00 mc, posto a carico del convenzionato”.
La tesi di che si sia trattato di una imposizione unilaterale e sostanzialmente abusiva, CP_1 da parte del contraente forte è del tutto priva di pregio: non vi è alcun Parte_1 elemento oggettivo che induca a ritenere costretta ad intraprendere il rapporto con CP_1 e quindi per quanto consta la ll'epoca ha ritenuto possibile Parte_1 CP_1
e vantaggioso l'accordo, stimando il quantitativo compatibile con le potenzialità dell'impianto; d'altro canto le condizioni economiche complessivamente pattuite evidenziano significative controprestazioni del fornitore, che giustificano sul piano sinallagmatico l'inserimento di un minimo garantito, atteso che si era impegnata ad erogare, ed aveva erogato in tempi rapidi 150.000,00 Parte_1 euro a fondo perduto, (salvo il diritto alla restituzione di parte delle somme ove il rapporto si fosse interrotto prima del quinquennio) per la ristrutturazione dell'impianto, concedendo anche in comodato attrezzature proprie. La pattuizione di un quantitativo minimo era quindi giustificata, nell'ottica di consentire alla fornitrice il recupero dell'esborso iniziale, interesse non soddisfatto, evidentemente, dal solo rispetto dell'esclusiva, in assenza di una operatività di rilievo dell'impianto. Dunque l'accordo è il frutto, valido e vincolante, della valutazioni imprenditoriali a suo tempo operate dalle parti, a cui consegue l'assunzione di un ovvio rischio di impresa, per il gestore, salva la possibilità di riduzione della penale prevista dall'art.1384 cc, di cui appresso, per le condizioni sopravvenute.
Né può ritenersi che l'obbligo di acquisto del minimo sia venuto meno per la normativa sopravvenuta. Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, nell'attuare la liberalizzazione della distribuzione dei carburanti detta: “i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea”;…. e “a decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita”, specificando altresì: “Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio”.
La novella, quindi, da una parte, dichiara la nullità solo parziale delle clausole di esclusiva, attenuandone gli effetti, anche per i contratti in corso, dall'altra non incide sulle restanti pattuizioni, tra cui il minimo garantito, evidenziando che le parti restano libere di regolare i loro rapporti, in seguito alla riduzione del vincolo di esclusiva, e le invita a rinegoziarne le clausole, per riequilibrare le obbligazioni assunte, nel nuovo quadro normativo, e per disciplinare l'uso dei segni distintivi, che nella pratica imprenditoriale e commerciale sono assai spesso connessi a patti di esclusiva, e che in effetti interferiscono, in concreto, sulla possibilità di acquistare e rivendere legittimamente il carburante acquistato da differenti produttori.
Ora, e hanno regolato, per due annualità, il rapporto, con Parte_1 CP_1 accordi additivi, che non riguardavano il minimo garantito, ma affrontavano la riduzione dell'esclusiva, prevedendo nuovi prezzi, evidentemente più vantaggiosi per il concessionario, per la parte di prodotto pagina 5 di 7 “libero” dall'esclusiva, e prevedendo l'obbligo per il concessionario che intendesse acquistare da terzi il carburante di eliminare le insegne l'ultimo accordo, che definisce i prezzi sino al Pt_1 31.12.2014 doveva essere seguito da una nuova pattuizione, peraltro “fermi gli effetti previsti in caso di fornitura presso terzi”, ovvero fermo restando l'obbligo (in effetti ovvio, a tutela del mercato, e dei consumatori, oltre che degli imprenditori titolari di segni distintivi) per di rimuovere CP_1 le insegne e non utilizzare i segni distintivi di in caso di vendita di carburanti anche di altra Pt_1 marca;
in seguito tuttavia le parti non sono giunte a perfezionare altri accordi, e il rapporto si è protratto per qualche tempo, fino a quando dopo avere rilevato in un sopralluogo nel Parte_1 marzo 2016 la violazione del patto, e la vendita di altri carburanti, operata senza eliminare i segni distintivi di dapprima ha diffidato ad adempiere, quindi ha Parte_1 CP_1 annunciato la sospensione delle forniture.
Dunque, spetta a la penale, per il mancato raggiungimento del minimo Parte_1 garantito, che le parti avevano consapevolmente previsto, non è stato abrogato dalla novella, e le parti non hanno modificato, e il primo motivo di appello è fondato.
La penale contrattuale tuttavia va ridotta, ex art.1384 cc, perché la novella del 2012 ha oggettivamente inciso sia sull'assetto degli interessi regolati dalle parti nel contratto, (laddove ha ridotto la esclusiva al solo 50 % del carburante complessivamente acquistato, così incidendo anche, indirettamente, e parzialmente, sulla possibilità e convenienza di raggiungere il quantitativo minimo originariamente pattuito), sia nel mercato, che ha liberalizzato, almeno in parte e tendenzialmente, con un effetto sui prezzi, (l'incremento della concorrenza tende a ridurre i prezzi, rendendo di conseguenza più oneroso il rispetto degli accordi già esistenti).
In ragione di tale duplice considerazione, la penale dovuta, che l'appellata ha quantificato nella somma di €.534.850,00 prima del giudizio, (importo non contestato nella sua esattezza matematica), va ridimensionata, con una valutazione di carattere equitativa, e portata all'importo, dimezzato, di
€.267.425,00, (così conservando una proporzione tra la riduzione della efficacia del patto di esclusiva e la riduzione degli effetti dell'obbligo di quantitativo minimo) somma che resta congrua, per assorbire e ristorare l'esborso di €.150.000,00 sopportato da all'inizio del rapporto. Parte_1
Anche il secondo e terzo motivo della impugnazione, che si esaminano congiuntamente, perchè riguardano diversi profili di inadempimento attribuiti alla appellata, in tesi non rilevati dal primo giudice, sono fondati: in primo luogo infatti, nel 2016, acquistando pressochè CP_1 integralmente il combustibile da terzi, (circostanza sostanzialmente non contestata dalla stessa difesa di
è incorsa in violazione dell'obbligo di esclusiva, che seppure ridotto al solo 50 % CP_1 permaneva comunque, anche dopo la scadenza degli accordi integrativi del 2013 e 2014.
Inoltre, a prescindere dal dato quantitativo, sussiste certamente la violazione degli accordi contrattuali come conformati dalle parti a seguito della novella del 2012, e dei diritti di Parte_1 sui propri segni distintivi, atteso che nel 2015 e 2016 pur acquistando da terzi la CP_1 maggior parte del prodotto che forniva nell'impianto ai consumatori finali, non lo distingueva dai carburanti e non aveva neppure tolto le insegne e i segni distintivi di Pt_1 Parte_1
così tenendo una condotta ingannevole: gli inadempimenti così descritti sono gravi, per le
[...] conseguenze potenzialmente dannose per la a cui veniva ovviamente riferita Parte_1 la qualità di un prodotto di cui non aveva affatto responsabilità e controllo.
Dunque, non vi è dubbio che la interruzione del rapporto sia ascrivibile alla condotta tenuta da
[...]
in violazione degli accordi. Pt_3
Non vi sono tuttavia i presupposti per riconoscere un diritto al risarcimento del danno di
[...]
non consta infatti che dalla violazione della esclusiva, e dal perdurante uso dei segni Parte_1 distintivi di siano derivati in concreto danni da discredito commerciale o di altro Parte_1
pagina 6 di 7 tipo in capo alla manca sul punto anche la allegazione, e l'unico danno Parte_1 cristallizzato in esito al contratto è la minor vendita di prodotti, già ristorata a fronte del riconoscimento della penale, seppure ridimensionata: la clausola penale costituisce infatti la specifica liquidazione convenzionale del danno, fissato in antecedenza dalle parti nel suo ammontare, e ridimensionata in via equitativa dalla Corte;
sulla somma, tuttavia, proprio perché ha carattere risarcitorio, spettano gli interessi, dalla data della domanda giudiziale.
La sentenza di primo grado ha riconosciuto a il "bonus" di fine rapporto che la CP_1 convenzione formata tra le parti nel 2009 prevedeva “in conformità agli accordi di categoria”, peraltro non prodotti, né illustrati, nel loro contenuto;
il primo giudice che ha respinto la riconvenzionale di accertando la inesistenza di crediti di quest'ultima, lo ha ritenuto dovuto, in assenza di Pt_1 specifica contestazione, e sul punto non è stato articolato alcun motivo di impugnazione specifico.
Più precisamente: l'appellante chiede, in effetti, la restituzione della somma versata, ma non articola alcuna ragione, né di fatto nè di diritto, a fondamento della domanda, (deducendo, ad esempio, che in caso di inadempimento del gestore il bonus secondo gli accordi di categoria non è dovuto, il che sarebbe plausibile) e dunque la impugnazione sul punto è inammissibile, e la decisione di accordare il bonus non può essere riformata.
Le spese dei due gradi di giudizio si pongono a carico della soccombente. CP_1
(solo) in comparsa conclusionale chiede la condanna del distrattario alla Parte_1 restituzione a suo favore di quanto versato a titolo di rifusione delle spese del giudizio, in esecuzione della sentenza di primo grado;
non prova peraltro il pagamento delle spese, (per quanto consta il bonifico prodotto con la citazione in appello si riferisce al pagamento del bonus dovuto, alla parte, in esecuzione della decisione di primo grado) e quindi la domanda va respinta, senza distinzione tra la posizione della controparte e del suo difensore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza 529 del 2020 emessa dal Tribunale di Modena
- accerta l'inadempimento di alle obbligazioni assunte, e la conseguente risoluzione CP_1 del rapporto intercorso tra le parti;
- dichiara tenuta a corrispondere alla la penale, per mancato CP_1 Parte_1 raggiungimento del minimo previsto, e, previa riduzione equitativa della medesima, condanna
[...]
pagare alla la somma di €.267.425,00 oltre interessi ex art.1284 1° Parte_3 Parte_1 comma dalla data della domanda al saldo;
- condanna a rifondere alla controparte le spese dei due gradi di giudizio, che liquida, a CP_1 titolo di compensi in €.10.000,00 per il primo grado, ed altrettanti per il secondo grado, oltre accessori di legge (spese generali, Iva e Cpa) e oltre esborsi per contributo unificato;
- conferma la prima decisione, limitatamente al punto 2) del dispositivo.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7