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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12055/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Riva presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Riva presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 25.05.1981
(atto iscritto al n. 417, anno 1981, parte II, serie A, registro 1)
Divorziati con sentenza n. 12924/2004 del Tribunale di Milano pubblicata il 23.11.2004
con i seguenti figli:
nato il [...] Pt_2 nata il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 12924/2004 del Tribunale di Milano pubblicata il 23.11.2004.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) L'avv. si obbliga a versare all'arch. , previa Pt_2 Parte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale, in un'unica soluzione, a titolo di liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 36.000,00=
(trentaseimila=), entro 5 giorni dalla pubblicazione della sentenza dell'odierno procedimento di modifica delle condizioni di divorzio;
2) dare atto che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante dell'arch. e che viene Parte_1 effettuata a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, e comunque connessa al pregresso vincolo e dichiarano di non aver più nulla a pretendere ad alcun titolo ciascuna dall'altra in seguito al suddetto versamento.
3) compensare integralmente tra le parti le spese di lite.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 12924/2004 del Tribunale di
Milano pubblicata il 23.11.2004, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Riva presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Riva presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 25.05.1981
(atto iscritto al n. 417, anno 1981, parte II, serie A, registro 1)
Divorziati con sentenza n. 12924/2004 del Tribunale di Milano pubblicata il 23.11.2004
con i seguenti figli:
nato il [...] Pt_2 nata il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 12924/2004 del Tribunale di Milano pubblicata il 23.11.2004.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) L'avv. si obbliga a versare all'arch. , previa Pt_2 Parte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale, in un'unica soluzione, a titolo di liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 36.000,00=
(trentaseimila=), entro 5 giorni dalla pubblicazione della sentenza dell'odierno procedimento di modifica delle condizioni di divorzio;
2) dare atto che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante dell'arch. e che viene Parte_1 effettuata a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, e comunque connessa al pregresso vincolo e dichiarano di non aver più nulla a pretendere ad alcun titolo ciascuna dall'altra in seguito al suddetto versamento.
3) compensare integralmente tra le parti le spese di lite.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 12924/2004 del Tribunale di
Milano pubblicata il 23.11.2004, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni