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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3692 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29769/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
RS CE (CF. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Tuccillo C.F._1
ATTORE contro
CF ( rappresentato e difeso dall' avv. Daniela Tribuzio. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.01.2025 e memorie conclusionali e di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 11.11.2014, IN IN conveniva in giudizio
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni per lesioni subite a seguito di un evento Controparte_1 dannoso avvenuto in data 11.08.2013. In particolare, l'attore precisava che in tale data si trovava a
Belvedere Marittimo presso l'abitazione di un amico, all'interno del Parco NT DA, in contrada
Santa Litterara, ed alle ore 9.30 si era recato all'esterno della abitazione in compagnia del suo cagnolino, quando veniva aggredito al volto da un cane di grossa taglia, di razza rottweiler;
nel tentativo di liberarsi dell'animale egli rovinava in terra battendo la testa. Precisava, inoltre, l'attore che accorreva in suo aiuto la figlia richiamata dalle sue urla che riusciva a liberare il barboncino dall'aggressione; nel frattempo sopraggiungevano altre persone, tra cui il figlio del proprietario del rottweiler che si offriva di trasportarlo in ospedale. Egli specificava, poi che giungeva, tramite ambulanza del 118, al PS del Presidio Ospedaliero di Cetraro dove i sanitari refertavano “ferita l.c. reg. front. Escoriazioni multiple”.
IN IN, in data 14.08.2014, presentava poi querela presso il comando dei carabinieri di Belvedere
Marittimo, a cui seguiva integrazione del 28.08.2013, contro il proprietario del cane responsabile dell'aggressione. A seguito degli accertamenti effettuati risultava che il proprietario del cane era CP_1
.
[...] pagina 1 di 7 Parte attrice precisava, inoltre, di aver riportato postumi da invalidità permanente nonché danni da invalidità temporanea totale e parziale, per un totale ad € 13.899,18 oltre al danno morale, come risultano da consulenza medica di parte del dott. (cfr. all. n.6 produzione attorea). Per_1
Sulla base di tali premesse chiedeva, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del proprietario del cane aggressore, , nella causazione dell'evento, il risarcimento di tutti i danni subiti, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. In sede di comparsa conclusionale l'attore precisava anche che il convenuto era stato condannato in sede penale per i fatti per cui è lite in questa sede.
In data 23.03.2015, si costituiva il convenuto che contestava nel merito la domanda ed Controparte_1 insisteva per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio, cambiava il Magistrato assegnatario e la causa veniva assegnata alla scrivente, venivano resi interrogatorio formale delle parti, assunta prova testimoniale, disposta ed espletata una prima consulenza medica legale, a firma del dott. effettuata in data 5/7/21 una proposta Persona_2 conciliativa;
successivamente, stante il mancato deposito di chiarimenti pur richiesti in ordine all'espletamento della prima consulenza (i chiarimenti non venivano resi dal 23/3/22 al 4/4/24 nonostante i numerosi solleciti ( il perito poi si cancellava anche dall'albo), si disponeva nuova perizia con nomina del dott. Dopo il deposito della CTU redatta dal dott. verificate irregolarità Persona_3 Per_3 nelle comunicazioni alle parti, la scrivente disponeva la rinnovazione delle operazioni peritali.
In data 14.12.2024 avveniva il nuovo deposito dell'elaborato peritale ed all'udienza del 13.01.2025 la scrivente introitava la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Passando all'esame del merito, soccorrono alla decisione le risultanze istruttorie.
Ed allora:
- Nel referto di P.S. n. 2013011396 delle ore 10.23 del 12.08.2013 del P.O. Cetraro è indicato che l'IN riportò:" ferita lacero contusa reg. frontale. Escoriazioni multiple” e nello stesso veniva riportato nelle circostanze: “riferisce caduta a seguito di aggressione da un cane” (il referto di pronto soccorso è un atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, oltre degli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza.- cfr. Cass. 18868/2015);
- in data 12.12.2016 veniva raccolto l'interrogatorio formale delle parti e IN Controparte_1
IN; nessun esito confessorio era acquisito;
- in data 12.06.2017 veniva escusso il teste , indicato da parte attrice ( indifferente) Testimone_1 che dichiarava di aver assistito all'evento dannoso. In particolare, riferiva: “il giorno 12.08.2013 arrivai al P.co NT DA ….. ho sentito delle grida … mi sono affrettato e quando sono arrivato il sig IN …. era a terra con la testa sanguinante… un cane di razza grande di colore grigio che pagina 2 di 7 stava sul sig IN steso al suolo. Il cane teneva le zampe anteriori sulle spalle ..ed il muso sul collo del sig IN.
In pari data, veniva escusso il teste indicato da parte convenuta, (nuora del convenuto), Tes_2 la quale confermava che “in data 12.08.2013 … al P.co NT DA, il cane di razza rottweiler si trova all'interno del giardino della propria abitazione ben custodito quando nell'aprire il cancello il cane
è uscito …a seguito dell'apertura del cancello, all'uscita del cane … io non ho richiamato il cane in casa in quanto il tutto si è verificato in pochissimo tempo”.
- In data 12.02.2018, venivano escussi gli ultimi due testi. Dapprima venivano raccolte le dichiarazioni di (figlia dell'attore) la quale affermando di essere stata presente Tes_3 all'evento dannoso riferiva: “quella mattina mio padre portò il cagnolino a fare i bisognini, poco dopo lui uscii anche io e vidi con mio padre, che aveva al guinzaglio il cagnolino, veniva aggredito da un cane rottweiler che prima lo aggrediva alle gambe e poi al viso. Nel frangente mio padre perdeva il barboncino… perdeva il guinzaglio del barboncino da terra… Subito dopo il cane grande ha cominciato ad accanirsi sul barboncino. A questo punto … mi sono avvicinata, ho dato al cane grande una botta per liberare il barboncino. Ho strappato dal rottweiler il barboncino … e sono scappata in casa dove il rottweiler ci ha seguiti”. Veniva, poi escusso l'ultimo teste di parte convenuta, Tes_4
( indifferente) il quale riferiva di avere visto un barboncino che correva e di avere sentito il
[...] padrone che chiamava il che si è abbassato in avanti per prendere il barboncino e Parte_1 quest'ultimo gli è saltato addosso facendogli perdere l'equilibrio e lo faceva cadere in avanti.
Precisava comunque … la ragazza ha fatto rientrare il cane rottweiler in giardino ed il ragazzo si è avvicinato al signore per prestargli soccorso… il sig. IN aveva del sangue alla testa altezza della fronte…”
- ulteriore elemento istruttorio è dato dalla CTU, in atti, redatta dal dott. Persona_3 medico chirurgo specialista in medicina legale.; tale CTU veniva rinnovata nel corso del giudizio, in quanto il precedente consulente chiamato e sollecitato più volte dalla scrivente a dare chiarimenti, in merito alle operazioni peritali espletate, ometteva ingiustificatamente di renderli, per cui si procedeva alla nomina di nuovo consulente. Posto quanto innanzi, la consulenza redatta dal dott. evidenziato che “Il l'IN, un sessantunenne (all'epoca dei fatti) in data 12/8/13 Per_3 riportava un trauma contusivo escoriato multiplo con prevalente interessamento del capo;
tale quadro lesivo appare del tutto compatibile con una caduta al suolo conseguente a un'aggressione da parte di un cane di grossa taglia, cosicché ne consegue l'ammissibilità del nesso causale tra le lesioni stesse e l'evento traumatico così come desumibile da quanto riferito in anamnesi. Le suddette lesioni sono, infatti, per sede, tipologia traumatica, momento di evidenziazione clinica ed evoluzione riparativa, del tutto congrue con le modalità di produzione degli eventi traumatici sopra descritti. Peraltro, dette lesioni venivano esplicitamente certificate durante l'accesso al pronto soccorso dell'Ospedale “G. Iannelli” di Cetraro (cfr. CTU pag.8 e ss). pagina 3 di 7 Tutti gli elementi istruttori costituiti e costituendi quali sopra evidenziati, vanno letti alla luce dei principi generali in materia di responsabilità ex art 2052 c.c. Tale norma disciplina la responsabilità del proprietario di un animale o di chi ne ha la custodia, per i danni cagionati a terzi dallo stesso.
L'articolo in esame prevede una responsabilità di tipo oggettivo, che si fonda non su un comportamento o una attività – commissiva od omissiva – ma su una relazione intercorrente tra il proprietario e l'animale, grava sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre è a carico del convenuto la prova liberatoria del caso fortuito (cfr. Cass. civ. 17091 del 2014).
Il caso fortuito, quale unico limite alla responsabilità di cui all'art 2052 c.c., deve avere i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dall'assoluta eccezionalità; il convenuto, per liberarsi deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, non essendo sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (cfr. da ultimo cfr. Cass civ. 21772 del 2019, poi Cass. Civ. 15895/2011, 49690/2014). La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che non può essere addotto come caso fortuito l'imprevedibilità del comportamento dell'animale, la condotta anomala o impulsiva del cane non può esonerare dalla responsabilità il proprietario perché essa
è sempre prevedibile e non eccezionale, essendo per definizione l'animale un essere privo di raziocinio.
(cfr. Cass. 7093/ 2015).Il caso fortuito, può configurarsi ed identificarsi anche con un comportamento del danneggiato, purchè avente il carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (cfr, Cass
Civ. 10402/2016). Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate e dall'istruttoria espletata, deve ritenersi emerso in maniera tranquillante che l'IN subiva una aggressione da un rottweiler, a seguito della quale riportava lesioni (cfr. dichiarazioni testimoniali, concordi e prive di contraddizioni, rese da ed rispettivamente nelle udienze 12.06.17 e 12.02.2018; nonché il Testimone_1 Tes_3 coerente referto PS. 12.08.2013)
Parimenti è emerso agli atti la qualità di proprietario del cane rottweiler del , tale Controparte_1 circostanza, oltre a non essere mai stata contestata in alcuno scritto difensivo, è stata ammessa dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale udienza 12.12.2016).
Ebbene, alla luce di tutto quanto innanzi premesso e richiamato, deve osservarsi che il convenuto non ha dato prova del verificarsi del caso fortuito, al fine di liberarsi della responsabilità, ex art. 2052 cc.; invero, dalla dichiarazione resa dalla teste è emersa in modo chiaro la violazione del dovere di Tes_2 custodire in modo adeguato e diligente l'animale a sé affidato (cfr. dich. testimoniale del 12.02.2018: nell'aprire il cancello il cane è uscito …. io non l'ho richiamato).
Ritiene pertanto questo Giudice, che la domanda attorea vada accolta, con il riconoscimento della responsabilità ex art 2052 cc per violazione del relativo dovere di custodia in capo a , Controparte_1 con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attore IN IN.
pagina 4 di 7 Relativamente al quantum debeatur risarcibile, il consulente tecnico ha ritenuto di quantificare un danno biologico del 7 % con ITT di 10 giorni, una ITP al 50% per 15 giorni.
In applicazione della "Tabella del Tribunale di Milano” aggiornata al 2024 (non trattandosi di fattispecie ricadente nell'ambito applicativo dell'art. 139 Cod Ass) e tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (61anni), pertanto, saranno riconoscibili € 10.241,00 a titolo di biologico permanente;
€
1.150,00 a titolo di ITT per giorni 10; € 862,50 per ITP al 50% per 15 giorni;
; € 80,00 per spese mediche documentate(cfr. CTU pag 10 e ss) per un totale risarcitorio pari ad € 14.893,50.
Non sono riconoscibili altre categorie di danno pure richieste da parte attrice, quali quelle relative al danno morale, in quanto il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale, da liquidarsi, dunque, in modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022,
n.11227), cosa che si verificherebbe, invece, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che – in difetto di un'apposita allegazione e prova che consenta una specifica personalizzazione del danno
– è inammissibile, perché costituirebbe appunto una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale (cfr.
Cassazione civile sez. III, 27/08/2015, n.17210). In particolare, è stato precisato come secondo l'avviso progressivamente consolidato della Corte di Cassazione (Cass., 31/01/2019, n. 2788, Cass., 11/11/2019, n.
28989, p.24) costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa (artt. 138 e 139 c.a.p.), come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una differente e autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 c.a.p., lett. e); la liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno
(non diversamente da quella prevista per il pregiudizio patrimoniale, nella sua duplice e distinta accezione di danno emergente e di lucro cessante) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass., 20/04/2016,
n. 7766, Cass., 17/01/2018, n. 901, Cass., 27/03/2018, n. 7513; Cass., 08/04/2020, n.7753). Naturalmente, al pari delle personalizzazioni del danno biologico rispetto allo "standard" del punto d'invalidità, pagina 5 di 7 giustificabili in relazione a irripetibili singolarità dell'esperienza di vita individuale (Cass., n. 2788 del 2019), il danno da sofferenza morale dovrà dunque eventualmente essere allegato e provato specificatamente anche a mezzo di presunzioni ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale. Per l'effetto non è attribuibile posta risarcitoria neanche per tali voci di danno non patrimoniale. Da quanto appena osservato deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tutte le suddette voci di danno non essendo nulla stato allegato e provato in merito.
Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, la pur risalente
Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi;
ciò con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi quali computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (13.08.2013) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
In ordine alle spese, si statuisce come segue secondo la soccombenza, in applicazione del decreto ministeriale n. 55/2014 come modificato dal decreto ministeriale 147/2022, terza fascia della tabella n. 2
(giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna il convenuto IN IN, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di €
14.893,50; sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio dello 0.50
% da calcolarsi dalla data del fatto (12.08.2013) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- condanna il convenuto IN IN, al pagamento delle spese di lite in favore del legale attoreo per dichiaratone anticipo;
spese che si liquidano complessivamente in € 276,47 per spese vive, € pagina 6 di 7 5077,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% IVA e CPA, se dovute, come per legge.
- pone definitivamente a carico del convenuto IN IN le spese di CTU, come già liquidate.
Napoli, 14/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
RS CE (CF. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Tuccillo C.F._1
ATTORE contro
CF ( rappresentato e difeso dall' avv. Daniela Tribuzio. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.01.2025 e memorie conclusionali e di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 11.11.2014, IN IN conveniva in giudizio
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni per lesioni subite a seguito di un evento Controparte_1 dannoso avvenuto in data 11.08.2013. In particolare, l'attore precisava che in tale data si trovava a
Belvedere Marittimo presso l'abitazione di un amico, all'interno del Parco NT DA, in contrada
Santa Litterara, ed alle ore 9.30 si era recato all'esterno della abitazione in compagnia del suo cagnolino, quando veniva aggredito al volto da un cane di grossa taglia, di razza rottweiler;
nel tentativo di liberarsi dell'animale egli rovinava in terra battendo la testa. Precisava, inoltre, l'attore che accorreva in suo aiuto la figlia richiamata dalle sue urla che riusciva a liberare il barboncino dall'aggressione; nel frattempo sopraggiungevano altre persone, tra cui il figlio del proprietario del rottweiler che si offriva di trasportarlo in ospedale. Egli specificava, poi che giungeva, tramite ambulanza del 118, al PS del Presidio Ospedaliero di Cetraro dove i sanitari refertavano “ferita l.c. reg. front. Escoriazioni multiple”.
IN IN, in data 14.08.2014, presentava poi querela presso il comando dei carabinieri di Belvedere
Marittimo, a cui seguiva integrazione del 28.08.2013, contro il proprietario del cane responsabile dell'aggressione. A seguito degli accertamenti effettuati risultava che il proprietario del cane era CP_1
.
[...] pagina 1 di 7 Parte attrice precisava, inoltre, di aver riportato postumi da invalidità permanente nonché danni da invalidità temporanea totale e parziale, per un totale ad € 13.899,18 oltre al danno morale, come risultano da consulenza medica di parte del dott. (cfr. all. n.6 produzione attorea). Per_1
Sulla base di tali premesse chiedeva, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del proprietario del cane aggressore, , nella causazione dell'evento, il risarcimento di tutti i danni subiti, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. In sede di comparsa conclusionale l'attore precisava anche che il convenuto era stato condannato in sede penale per i fatti per cui è lite in questa sede.
In data 23.03.2015, si costituiva il convenuto che contestava nel merito la domanda ed Controparte_1 insisteva per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio, cambiava il Magistrato assegnatario e la causa veniva assegnata alla scrivente, venivano resi interrogatorio formale delle parti, assunta prova testimoniale, disposta ed espletata una prima consulenza medica legale, a firma del dott. effettuata in data 5/7/21 una proposta Persona_2 conciliativa;
successivamente, stante il mancato deposito di chiarimenti pur richiesti in ordine all'espletamento della prima consulenza (i chiarimenti non venivano resi dal 23/3/22 al 4/4/24 nonostante i numerosi solleciti ( il perito poi si cancellava anche dall'albo), si disponeva nuova perizia con nomina del dott. Dopo il deposito della CTU redatta dal dott. verificate irregolarità Persona_3 Per_3 nelle comunicazioni alle parti, la scrivente disponeva la rinnovazione delle operazioni peritali.
In data 14.12.2024 avveniva il nuovo deposito dell'elaborato peritale ed all'udienza del 13.01.2025 la scrivente introitava la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Passando all'esame del merito, soccorrono alla decisione le risultanze istruttorie.
Ed allora:
- Nel referto di P.S. n. 2013011396 delle ore 10.23 del 12.08.2013 del P.O. Cetraro è indicato che l'IN riportò:" ferita lacero contusa reg. frontale. Escoriazioni multiple” e nello stesso veniva riportato nelle circostanze: “riferisce caduta a seguito di aggressione da un cane” (il referto di pronto soccorso è un atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, oltre degli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza.- cfr. Cass. 18868/2015);
- in data 12.12.2016 veniva raccolto l'interrogatorio formale delle parti e IN Controparte_1
IN; nessun esito confessorio era acquisito;
- in data 12.06.2017 veniva escusso il teste , indicato da parte attrice ( indifferente) Testimone_1 che dichiarava di aver assistito all'evento dannoso. In particolare, riferiva: “il giorno 12.08.2013 arrivai al P.co NT DA ….. ho sentito delle grida … mi sono affrettato e quando sono arrivato il sig IN …. era a terra con la testa sanguinante… un cane di razza grande di colore grigio che pagina 2 di 7 stava sul sig IN steso al suolo. Il cane teneva le zampe anteriori sulle spalle ..ed il muso sul collo del sig IN.
In pari data, veniva escusso il teste indicato da parte convenuta, (nuora del convenuto), Tes_2 la quale confermava che “in data 12.08.2013 … al P.co NT DA, il cane di razza rottweiler si trova all'interno del giardino della propria abitazione ben custodito quando nell'aprire il cancello il cane
è uscito …a seguito dell'apertura del cancello, all'uscita del cane … io non ho richiamato il cane in casa in quanto il tutto si è verificato in pochissimo tempo”.
- In data 12.02.2018, venivano escussi gli ultimi due testi. Dapprima venivano raccolte le dichiarazioni di (figlia dell'attore) la quale affermando di essere stata presente Tes_3 all'evento dannoso riferiva: “quella mattina mio padre portò il cagnolino a fare i bisognini, poco dopo lui uscii anche io e vidi con mio padre, che aveva al guinzaglio il cagnolino, veniva aggredito da un cane rottweiler che prima lo aggrediva alle gambe e poi al viso. Nel frangente mio padre perdeva il barboncino… perdeva il guinzaglio del barboncino da terra… Subito dopo il cane grande ha cominciato ad accanirsi sul barboncino. A questo punto … mi sono avvicinata, ho dato al cane grande una botta per liberare il barboncino. Ho strappato dal rottweiler il barboncino … e sono scappata in casa dove il rottweiler ci ha seguiti”. Veniva, poi escusso l'ultimo teste di parte convenuta, Tes_4
( indifferente) il quale riferiva di avere visto un barboncino che correva e di avere sentito il
[...] padrone che chiamava il che si è abbassato in avanti per prendere il barboncino e Parte_1 quest'ultimo gli è saltato addosso facendogli perdere l'equilibrio e lo faceva cadere in avanti.
Precisava comunque … la ragazza ha fatto rientrare il cane rottweiler in giardino ed il ragazzo si è avvicinato al signore per prestargli soccorso… il sig. IN aveva del sangue alla testa altezza della fronte…”
- ulteriore elemento istruttorio è dato dalla CTU, in atti, redatta dal dott. Persona_3 medico chirurgo specialista in medicina legale.; tale CTU veniva rinnovata nel corso del giudizio, in quanto il precedente consulente chiamato e sollecitato più volte dalla scrivente a dare chiarimenti, in merito alle operazioni peritali espletate, ometteva ingiustificatamente di renderli, per cui si procedeva alla nomina di nuovo consulente. Posto quanto innanzi, la consulenza redatta dal dott. evidenziato che “Il l'IN, un sessantunenne (all'epoca dei fatti) in data 12/8/13 Per_3 riportava un trauma contusivo escoriato multiplo con prevalente interessamento del capo;
tale quadro lesivo appare del tutto compatibile con una caduta al suolo conseguente a un'aggressione da parte di un cane di grossa taglia, cosicché ne consegue l'ammissibilità del nesso causale tra le lesioni stesse e l'evento traumatico così come desumibile da quanto riferito in anamnesi. Le suddette lesioni sono, infatti, per sede, tipologia traumatica, momento di evidenziazione clinica ed evoluzione riparativa, del tutto congrue con le modalità di produzione degli eventi traumatici sopra descritti. Peraltro, dette lesioni venivano esplicitamente certificate durante l'accesso al pronto soccorso dell'Ospedale “G. Iannelli” di Cetraro (cfr. CTU pag.8 e ss). pagina 3 di 7 Tutti gli elementi istruttori costituiti e costituendi quali sopra evidenziati, vanno letti alla luce dei principi generali in materia di responsabilità ex art 2052 c.c. Tale norma disciplina la responsabilità del proprietario di un animale o di chi ne ha la custodia, per i danni cagionati a terzi dallo stesso.
L'articolo in esame prevede una responsabilità di tipo oggettivo, che si fonda non su un comportamento o una attività – commissiva od omissiva – ma su una relazione intercorrente tra il proprietario e l'animale, grava sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre è a carico del convenuto la prova liberatoria del caso fortuito (cfr. Cass. civ. 17091 del 2014).
Il caso fortuito, quale unico limite alla responsabilità di cui all'art 2052 c.c., deve avere i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dall'assoluta eccezionalità; il convenuto, per liberarsi deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, non essendo sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (cfr. da ultimo cfr. Cass civ. 21772 del 2019, poi Cass. Civ. 15895/2011, 49690/2014). La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che non può essere addotto come caso fortuito l'imprevedibilità del comportamento dell'animale, la condotta anomala o impulsiva del cane non può esonerare dalla responsabilità il proprietario perché essa
è sempre prevedibile e non eccezionale, essendo per definizione l'animale un essere privo di raziocinio.
(cfr. Cass. 7093/ 2015).Il caso fortuito, può configurarsi ed identificarsi anche con un comportamento del danneggiato, purchè avente il carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (cfr, Cass
Civ. 10402/2016). Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate e dall'istruttoria espletata, deve ritenersi emerso in maniera tranquillante che l'IN subiva una aggressione da un rottweiler, a seguito della quale riportava lesioni (cfr. dichiarazioni testimoniali, concordi e prive di contraddizioni, rese da ed rispettivamente nelle udienze 12.06.17 e 12.02.2018; nonché il Testimone_1 Tes_3 coerente referto PS. 12.08.2013)
Parimenti è emerso agli atti la qualità di proprietario del cane rottweiler del , tale Controparte_1 circostanza, oltre a non essere mai stata contestata in alcuno scritto difensivo, è stata ammessa dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale udienza 12.12.2016).
Ebbene, alla luce di tutto quanto innanzi premesso e richiamato, deve osservarsi che il convenuto non ha dato prova del verificarsi del caso fortuito, al fine di liberarsi della responsabilità, ex art. 2052 cc.; invero, dalla dichiarazione resa dalla teste è emersa in modo chiaro la violazione del dovere di Tes_2 custodire in modo adeguato e diligente l'animale a sé affidato (cfr. dich. testimoniale del 12.02.2018: nell'aprire il cancello il cane è uscito …. io non l'ho richiamato).
Ritiene pertanto questo Giudice, che la domanda attorea vada accolta, con il riconoscimento della responsabilità ex art 2052 cc per violazione del relativo dovere di custodia in capo a , Controparte_1 con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attore IN IN.
pagina 4 di 7 Relativamente al quantum debeatur risarcibile, il consulente tecnico ha ritenuto di quantificare un danno biologico del 7 % con ITT di 10 giorni, una ITP al 50% per 15 giorni.
In applicazione della "Tabella del Tribunale di Milano” aggiornata al 2024 (non trattandosi di fattispecie ricadente nell'ambito applicativo dell'art. 139 Cod Ass) e tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (61anni), pertanto, saranno riconoscibili € 10.241,00 a titolo di biologico permanente;
€
1.150,00 a titolo di ITT per giorni 10; € 862,50 per ITP al 50% per 15 giorni;
; € 80,00 per spese mediche documentate(cfr. CTU pag 10 e ss) per un totale risarcitorio pari ad € 14.893,50.
Non sono riconoscibili altre categorie di danno pure richieste da parte attrice, quali quelle relative al danno morale, in quanto il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale, da liquidarsi, dunque, in modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022,
n.11227), cosa che si verificherebbe, invece, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che – in difetto di un'apposita allegazione e prova che consenta una specifica personalizzazione del danno
– è inammissibile, perché costituirebbe appunto una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale (cfr.
Cassazione civile sez. III, 27/08/2015, n.17210). In particolare, è stato precisato come secondo l'avviso progressivamente consolidato della Corte di Cassazione (Cass., 31/01/2019, n. 2788, Cass., 11/11/2019, n.
28989, p.24) costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa (artt. 138 e 139 c.a.p.), come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una differente e autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 c.a.p., lett. e); la liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno
(non diversamente da quella prevista per il pregiudizio patrimoniale, nella sua duplice e distinta accezione di danno emergente e di lucro cessante) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass., 20/04/2016,
n. 7766, Cass., 17/01/2018, n. 901, Cass., 27/03/2018, n. 7513; Cass., 08/04/2020, n.7753). Naturalmente, al pari delle personalizzazioni del danno biologico rispetto allo "standard" del punto d'invalidità, pagina 5 di 7 giustificabili in relazione a irripetibili singolarità dell'esperienza di vita individuale (Cass., n. 2788 del 2019), il danno da sofferenza morale dovrà dunque eventualmente essere allegato e provato specificatamente anche a mezzo di presunzioni ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare (anche) un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale. Per l'effetto non è attribuibile posta risarcitoria neanche per tali voci di danno non patrimoniale. Da quanto appena osservato deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tutte le suddette voci di danno non essendo nulla stato allegato e provato in merito.
Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, la pur risalente
Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi;
ciò con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi quali computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (13.08.2013) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
In ordine alle spese, si statuisce come segue secondo la soccombenza, in applicazione del decreto ministeriale n. 55/2014 come modificato dal decreto ministeriale 147/2022, terza fascia della tabella n. 2
(giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna il convenuto IN IN, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di €
14.893,50; sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio dello 0.50
% da calcolarsi dalla data del fatto (12.08.2013) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- condanna il convenuto IN IN, al pagamento delle spese di lite in favore del legale attoreo per dichiaratone anticipo;
spese che si liquidano complessivamente in € 276,47 per spese vive, € pagina 6 di 7 5077,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% IVA e CPA, se dovute, come per legge.
- pone definitivamente a carico del convenuto IN IN le spese di CTU, come già liquidate.
Napoli, 14/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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