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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3752/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 11/09/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3752/2019
r.g.a.c. tra elett.te dom.ta in Casoria (NA) alla via G. Marconi n. Parte_1
26, presso lo studio dell'Avv. MARCHETTI SERGIO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
e
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. AMATO
IMMACOLATA, elett.te dom.ta in Nola (NA) alla via Anfiteatro Laterizio n.
222, presso lo studio degli Avv.ti Domenico Ruocco e Carmine Giugliano
- CONVENUTA
avente ad OGGETTO: usucapione sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132
c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
La presente domanda deve essere accolta per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
L'odierna attrice ha adito l'intestato Tribunale allo scopo di ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione dell'appartamento sito in
Brusciano alla via G. Galilei n.10, e del locale cantinato meglio individuato in citazione, abitando presso i luoghi di causa fin dal 7.7.1990.
Costituitasi in giudizio , non ha contestato l'effettivo, Controparte_1
pacifico godimento del cespite da parte dell'attrice, chiedendo, tuttavia, di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite.
Orbene, l'usucapione, che trova il proprio assetto normativo negli artt. 1158 cc e ss del codice civile, costituisce, com'è noto, un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali a titolo originario. Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (Cassazione civile, sez. II, 6-9-2002, n. 12984, in Gius, 2003, 2, 183).
Tanto premesso, affinché si verifichi l'usucapione dei beni immobili è indispensabile che concorrano congiuntamente i presupposti, di seguito, indicati.
In primo luogo, è necessario che vi sia il possesso del bene, sia esso di buona o di mala fede, o addirittura vizioso, nel quale ultimo caso, a norma dell'art. 1163 c.c., quello utile ai fini dell'usucapione giova a far data dal momento in cui la violenza pag. 2/5 o la clandestinità siano cessate (cfr. Cass. n. 26633/2019; Cass. n. 9671/2014;
Cass. n. 17881/2013).
Altro elemento fondamentale è la presenza dell'animus possidendi, espressione con cui si suole indicare l'intenzione del possessore di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto a cui corrispondono i suoi atti (cfr. Cass. n. 9671/2014; Cass. n. 6989/1988).
Ancora, è necessaria la continuità del possesso per un certo lasso di tempo e la non interruzione dello stesso, da intendersi come interruzione naturale quando si verifica la perdita del possesso del bene anche a causa della condotta del terzo che se ne appropri, o interruzione civile quando si realizza una di quelle ipotesi indicate dalla legge come cause di interruzione della prescrizione estintiva, stante il richiamo operato dall'art. 1165 c.c. alle ipotesi contemplate dagli artt. 2943 e ss. c.c.
Infine, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, è essenziale il decorso di uno specifico lasso temporale, che l'art. 1158 c.c. fissa in vent'anni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è possibile datare il compimento dei primi atti di godimento non equivoci in cui si sostanzia il possesso.
Invero, ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione si reputa occorra fornire anche prova documentale ai fini di una decisione di accoglimento, onde verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio. Pertanto, occorre non solo la produzione in giudizio del titolo di provenienza del bene in favore del destinatario passivo della pronuncia di usucapione, ma anche delle trascrizioni del Conservatore dei Registri Immobiliari contro il predetto, poiché solo tale documentazione consente di avere contezza del patrimonio attuale di quest'ultimo.
Ebbene, l'attrice ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente.
pag. 3/5 Sotto il citato profilo documentale, ai fini della corretta individuazione del legittimato passivo, l ha prodotto una relazione notarile che attesta che la Pt_1
proprietà degli immobili per cui è causa è pervenuta alla convenuta , in CP_1 virtù di atto per notaio del 6.9.1977, trascritto presso la CCRRII di Persona_1
Santa Maria Capua Vetere, quale erede di . Quest'ultimo, a Persona_2
sua volta, aveva acquisito i predetti beni, in virtù di atto di divisione per Notaio
trascritto presso CCRRII di Santa Maria Capua Vetere il Persona_3
17.2.1957.
Quanto, invece, alla prova del possesso quale elemento costitutivo dell'istituto dell'usucapione, la non contestazione dello stesso, anzi l'esplicito riconoscimento, da parte della convenuta , che fin dal “1990 Controparte_1
effettivamente la comparente ha ceduto all' il godimento Pt_1
dell'appartamento di Brusciano alla via G. Galilei n. 10, come cessione definitiva a suo favore”, deve ritenersi elemento bastevole a dedurne la sussistenza di un idoneo possesso ad usucapionem in relazione agli immobili sopra specificati, in ordine a tutti i presupposti come dianzi individuati.
A tanto si aggiunga che, dalla nota firmata dall' datata 7.7.1990, e Pt_1 prodotta in giudizio dalla stessa convenuta, risulta l'impegno della prima ad accollarsi tutte le spese amministrative, ordinarie e straordinarie degli immobili per cui è causa.
Questo, dunque, consente di affermare che con il citato Parte_1
comportamento continuo e non interrotto per almeno venti anni abbia inequivocabilmente dimostrato l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario.
Ne consegue che l'attrice ha utilmente posseduto i locali in questione, maturando il decorso almeno ventennale ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà di cui all'art. 1158 c.c., in danno del convenuto.
pag. 4/5 Stanti tali univoche emergenze probatorie, in conclusione, la domanda attorea va accolta.
Per quanto concerne le spese di giudizio, la condotta della convenuta, la quale fin dalla propria costituzione in giudizio non si è mai opposta all'acquisizione della proprietà per usucapionem in favore dell' determinano, all'evidenza, la Pt_1
compensazione delle spese predette.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così provvede:
a) accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara che ha Parte_1 acquistato per usucapione la piena proprietà dell'appartamento riportato in NCF al Comune Brusciano folio 5, particella 865, sub. 2, 7 vani, via Galileo Galilei
n.10, piano T, interno 1, oltre che del locale seminterrato riportato in NCF al
Comune Brusciano foglio 5, particella 865, sub. 4, via Galileo Galilei n.10, piano
S1, interno 3;
b) ordina al Conservatore dei RR.II. le conseguenti annotazioni e trascrizioni, con esonero da sua responsabilità in ordine al contenuto di quanto disposto con la presente sentenza;
c) compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, 16 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 11/09/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3752/2019
r.g.a.c. tra elett.te dom.ta in Casoria (NA) alla via G. Marconi n. Parte_1
26, presso lo studio dell'Avv. MARCHETTI SERGIO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
e
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. AMATO
IMMACOLATA, elett.te dom.ta in Nola (NA) alla via Anfiteatro Laterizio n.
222, presso lo studio degli Avv.ti Domenico Ruocco e Carmine Giugliano
- CONVENUTA
avente ad OGGETTO: usucapione sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132
c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
La presente domanda deve essere accolta per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
L'odierna attrice ha adito l'intestato Tribunale allo scopo di ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione dell'appartamento sito in
Brusciano alla via G. Galilei n.10, e del locale cantinato meglio individuato in citazione, abitando presso i luoghi di causa fin dal 7.7.1990.
Costituitasi in giudizio , non ha contestato l'effettivo, Controparte_1
pacifico godimento del cespite da parte dell'attrice, chiedendo, tuttavia, di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite.
Orbene, l'usucapione, che trova il proprio assetto normativo negli artt. 1158 cc e ss del codice civile, costituisce, com'è noto, un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali a titolo originario. Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (Cassazione civile, sez. II, 6-9-2002, n. 12984, in Gius, 2003, 2, 183).
Tanto premesso, affinché si verifichi l'usucapione dei beni immobili è indispensabile che concorrano congiuntamente i presupposti, di seguito, indicati.
In primo luogo, è necessario che vi sia il possesso del bene, sia esso di buona o di mala fede, o addirittura vizioso, nel quale ultimo caso, a norma dell'art. 1163 c.c., quello utile ai fini dell'usucapione giova a far data dal momento in cui la violenza pag. 2/5 o la clandestinità siano cessate (cfr. Cass. n. 26633/2019; Cass. n. 9671/2014;
Cass. n. 17881/2013).
Altro elemento fondamentale è la presenza dell'animus possidendi, espressione con cui si suole indicare l'intenzione del possessore di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto a cui corrispondono i suoi atti (cfr. Cass. n. 9671/2014; Cass. n. 6989/1988).
Ancora, è necessaria la continuità del possesso per un certo lasso di tempo e la non interruzione dello stesso, da intendersi come interruzione naturale quando si verifica la perdita del possesso del bene anche a causa della condotta del terzo che se ne appropri, o interruzione civile quando si realizza una di quelle ipotesi indicate dalla legge come cause di interruzione della prescrizione estintiva, stante il richiamo operato dall'art. 1165 c.c. alle ipotesi contemplate dagli artt. 2943 e ss. c.c.
Infine, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, è essenziale il decorso di uno specifico lasso temporale, che l'art. 1158 c.c. fissa in vent'anni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è possibile datare il compimento dei primi atti di godimento non equivoci in cui si sostanzia il possesso.
Invero, ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione si reputa occorra fornire anche prova documentale ai fini di una decisione di accoglimento, onde verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio. Pertanto, occorre non solo la produzione in giudizio del titolo di provenienza del bene in favore del destinatario passivo della pronuncia di usucapione, ma anche delle trascrizioni del Conservatore dei Registri Immobiliari contro il predetto, poiché solo tale documentazione consente di avere contezza del patrimonio attuale di quest'ultimo.
Ebbene, l'attrice ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente.
pag. 3/5 Sotto il citato profilo documentale, ai fini della corretta individuazione del legittimato passivo, l ha prodotto una relazione notarile che attesta che la Pt_1
proprietà degli immobili per cui è causa è pervenuta alla convenuta , in CP_1 virtù di atto per notaio del 6.9.1977, trascritto presso la CCRRII di Persona_1
Santa Maria Capua Vetere, quale erede di . Quest'ultimo, a Persona_2
sua volta, aveva acquisito i predetti beni, in virtù di atto di divisione per Notaio
trascritto presso CCRRII di Santa Maria Capua Vetere il Persona_3
17.2.1957.
Quanto, invece, alla prova del possesso quale elemento costitutivo dell'istituto dell'usucapione, la non contestazione dello stesso, anzi l'esplicito riconoscimento, da parte della convenuta , che fin dal “1990 Controparte_1
effettivamente la comparente ha ceduto all' il godimento Pt_1
dell'appartamento di Brusciano alla via G. Galilei n. 10, come cessione definitiva a suo favore”, deve ritenersi elemento bastevole a dedurne la sussistenza di un idoneo possesso ad usucapionem in relazione agli immobili sopra specificati, in ordine a tutti i presupposti come dianzi individuati.
A tanto si aggiunga che, dalla nota firmata dall' datata 7.7.1990, e Pt_1 prodotta in giudizio dalla stessa convenuta, risulta l'impegno della prima ad accollarsi tutte le spese amministrative, ordinarie e straordinarie degli immobili per cui è causa.
Questo, dunque, consente di affermare che con il citato Parte_1
comportamento continuo e non interrotto per almeno venti anni abbia inequivocabilmente dimostrato l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario.
Ne consegue che l'attrice ha utilmente posseduto i locali in questione, maturando il decorso almeno ventennale ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà di cui all'art. 1158 c.c., in danno del convenuto.
pag. 4/5 Stanti tali univoche emergenze probatorie, in conclusione, la domanda attorea va accolta.
Per quanto concerne le spese di giudizio, la condotta della convenuta, la quale fin dalla propria costituzione in giudizio non si è mai opposta all'acquisizione della proprietà per usucapionem in favore dell' determinano, all'evidenza, la Pt_1
compensazione delle spese predette.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così provvede:
a) accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara che ha Parte_1 acquistato per usucapione la piena proprietà dell'appartamento riportato in NCF al Comune Brusciano folio 5, particella 865, sub. 2, 7 vani, via Galileo Galilei
n.10, piano T, interno 1, oltre che del locale seminterrato riportato in NCF al
Comune Brusciano foglio 5, particella 865, sub. 4, via Galileo Galilei n.10, piano
S1, interno 3;
b) ordina al Conservatore dei RR.II. le conseguenti annotazioni e trascrizioni, con esonero da sua responsabilità in ordine al contenuto di quanto disposto con la presente sentenza;
c) compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, 16 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
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