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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2905 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2905 /2025 promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ODDI ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._2
BRUZIO (CS) il 18/09/1967, rappresentata e difesa dall'Avv. ODDI ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 03.03.2025 le parti, premesso che in data
24.06.2001 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nate due figlie (il 18/10/2002) e (il 10/10/2006), e che in data Per_1 Per_2
03.12.2022 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la
1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nelle note di trattazione scritte come di seguito integralmente riportate: “-Ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento essendo gli stessi economicamente indipendenti come da allegate dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni già depositate in atti.
- Le figlie (n. a Roma il 18.10.2002) e (n. a Roma il 10.10.2006), Per_1 Per_2
ancora studentesse e non economicamente indipendenti, continueranno ad abitare con la madre in Roma via Moricone 11.
- Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, quale assegno di Pt_1
mantenimento a favore delle figlie, (n. a Roma il 18.10.2002) e Per_1 Per_2
(n. a Roma il 10.10.2006), la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia, comprensivo delle spese ordinarie) e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre la metà delle spese straordinarie (sportive, ricreative, ecc.) che andranno previamente concordate tra i coniugi.
-il sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il cinquanta per cento di tutte Pt_1 CP_1
le spese mediche straordinarie, ritenute necessarie dal medico curante, dietro richiesta scritta del professionista e presentazione del documento comprovante la spesa.
-il sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopracitato contributo al Pt_1
mantenimento fintanto che le figlie continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambe le figlie potranno essere modificati, ove e quando, a Pt_1
prescindere dall'età, le figlie stesse raggiungano un'autonoma indipendenza economica;
- che i coniugi danno atto di aver ripartito fra loro ogni bene comune e provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso, e pertanto nessuno dei coniugi corrisponderà alcun assegno divorzile nei confronti dell'altro coniuge;
2 Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, che risultano conformi all'interesse delle parti e delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 2905
/2025:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e a Roma in data 24.06.2001;
[...] Controparte_1
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 00466,
Parte 2, Serie A05);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 17/07/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2905 /2025 promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ODDI ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._2
BRUZIO (CS) il 18/09/1967, rappresentata e difesa dall'Avv. ODDI ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 03.03.2025 le parti, premesso che in data
24.06.2001 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nate due figlie (il 18/10/2002) e (il 10/10/2006), e che in data Per_1 Per_2
03.12.2022 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la
1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nelle note di trattazione scritte come di seguito integralmente riportate: “-Ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento essendo gli stessi economicamente indipendenti come da allegate dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni già depositate in atti.
- Le figlie (n. a Roma il 18.10.2002) e (n. a Roma il 10.10.2006), Per_1 Per_2
ancora studentesse e non economicamente indipendenti, continueranno ad abitare con la madre in Roma via Moricone 11.
- Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente, quale assegno di Pt_1
mantenimento a favore delle figlie, (n. a Roma il 18.10.2002) e Per_1 Per_2
(n. a Roma il 10.10.2006), la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia, comprensivo delle spese ordinarie) e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre la metà delle spese straordinarie (sportive, ricreative, ecc.) che andranno previamente concordate tra i coniugi.
-il sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il cinquanta per cento di tutte Pt_1 CP_1
le spese mediche straordinarie, ritenute necessarie dal medico curante, dietro richiesta scritta del professionista e presentazione del documento comprovante la spesa.
-il sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopracitato contributo al Pt_1
mantenimento fintanto che le figlie continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambe le figlie potranno essere modificati, ove e quando, a Pt_1
prescindere dall'età, le figlie stesse raggiungano un'autonoma indipendenza economica;
- che i coniugi danno atto di aver ripartito fra loro ogni bene comune e provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso, e pertanto nessuno dei coniugi corrisponderà alcun assegno divorzile nei confronti dell'altro coniuge;
2 Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, che risultano conformi all'interesse delle parti e delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 2905
/2025:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e a Roma in data 24.06.2001;
[...] Controparte_1
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 00466,
Parte 2, Serie A05);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 17/07/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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