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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 09/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 155/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. P. FINOTTO, come da procura alle liti;
C.F._2
- PARTE RICORRENTE- contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. V. Controparte_1 C.F._3
ALESSIO, come da procura alle liti;
- PARTE RESISTENTE -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la NO e la NO adivano Parte_1 Pt_2 il Tribunale di Biella nei confronti del IGnor chiedendo “previo accertamento CP_1 degli impegni di cui all'accordo di mediazione del 21.07.23 (Med 387/22) e della scrittura privata di pari data, dichiararsi l'inadempimento del IG. al punto 6 della Controparte_1 mediazione e per l'effetto emettersi sentenza di trasferimento a favore della IG.ra
(…) e contro il IG. (…) della piena proprietà Parte_1 Controparte_1 per l'intero del terreno boschivo di cui al Catasto Terreni del Comune di Valdilana al
Foglio 30 particella 59 (bosco ceduo di 6180 ca, RD 5,11, RA 2,23), ordinandone la trascrizione nei registri immobiliari” (cfr. conclusioni del ricorso). A fondamento della propria domanda parte ricorrente allegava che i) la NO
[...]
rispettivamente LI e sorella delle odierne ricorrenti, era deceduta in data Per_1
06.12.21; ii) la de cuius aveva nominato con testamento suo erede universale il compagno, odierno resistente;
iii) la NO , madre della defunta e, quindi, erede legittimaria Pt_2 pretermessa, avviava un procedimento di mediazione volto a ottenere il riconoscimento della propria quota di legittima;
iv) “in data 21.07.23 le parti definivano un complesso accordo di mediazione, volto a dirimere tutti gli aspetti in contesa dipendenti dalla successione della IG.ra (doc. 1); poiché su diverse questioni insorte era Persona_1 necessario il coinvolgimento della sorella della de cuius, IG.ra , Parte_1 formalmente estranea alla successione, veniva altresì sottoscritta tra quest'ultima e il IG.
una scrittura privata (doc. 2), con la quale anche la IG.ra Controparte_1 Parte_1 assumeva obblighi e diritti nei confronti del IG. stesso;
i complessi accordi di CP_1 mediazione tanto faticosamente raggiunti venivano presto disattesi dal IG. che CP_1 tardava sostanzialmente ad adempiere a tutti gli impegni assunti” (cfr. pag. 2 del ricorso); v) in particolare, il resistente, in qualità di proprietario del terreno di cui al Foglio 30, particella 59 Catasto Terreni del Comune di Valdilana facente parte del compendio
1 ereditario morendo dismesso dalla compagna, “avrebbe dovuto cedere a titolo gratuito alla IG.ra o, su sua indicazione, alla LI , entro il termine Parte_2 Parte_1 ultimo del 31.12.23” (cfr. pag. 3 del ricorso); “tale impegno, comportando il coinvolgimento anche della IG.ra , era stato espressamente ribadito Parte_1 nell'accordo privato sottoscritto in pari data tra lei e il IG. quale condizione di cui CP_1 al punto 2” (ibidem) e che vi) “nonostante periodiche richieste e solleciti, solamente a gennaio inoltrato il IG. ha fornito copia dei propri documenti di identità, necessari CP_1 al notaio deIGnato dalle ricorrenti per preparare l'atto; alla successiva richiesta di recuperare il Certificato di Destinazione Urbanistica, del pari essenziale per poter procedere col rogito, controparte ha fatto attendere ulteriori settimane, per poi inviare solo copia del modulo sottoscritto da depositare in Comune, omettendo di procedere al deposito direttamente o di trasmettere quantomeno il modulo con firma originale e apposita delega” (cfr. pag. 3 del ricorso). Si costituiva in giudizio il IGnor che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della CP_1 domanda di controparte e, in ogni caso, pronunciarsi il rigetto della stessa, in quanto infondata, con vittoria di spese in favore del legale, dichiaratosi antistatario. A sostegno delle proprie richieste parte resistente replicava che i) la richiesta del certificato di destinazione urbanistica poteva “essere fatta sia dal compratore che dal venditore di un immobile, o anche solo per conoscenza personale. Può essere anche un notaio o un tecnico, delegato dal proprietario o da uno dei comproprietari, a richiedere il certificato di destinazione urbanistica. A chiedere questo documento sono anche privati cittadini che, anche in mancanza di un passaggio di proprietà, vogliano semplicemente conoscere la destinazione d'uso del proprio immobile prima di effettuare dei lavori (DOC. 1). Di conseguenza non si può addebitare al la mancata stipula dell'atto notarile per non CP_1 aver procurato tempestivamente il CDU, quando tale certificato poteva essere acquisito anche dalle ricorrenti quali parti acquirenti o donatarie e dal Notaio rogante” (cfr. pag. 3 della comparsa); ii) “secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in assenza di allegazione alla domanda per cui è causa del Certificato di Destinazione Urbanistica richiesto dall'art. 30 co. 2 L. 380/2001 a pena di nullità, non può essere pronunciata la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 c.c. (Cass. 24150/2007)” (cfr. ibidem); iii) in ogni caso, il IGnor in data 05.02.23, faceva pervenire al legale CP_1 avversario il modulo con la propria firma per la richiesta del certificato in parola al Comune di Valdilana, che, però, parte ricorrente non “riusciva” a farsi rilasciare, per cui egli, in ultimo, provvedeva personalmente al conseguimento del documento in parola, come da comunicazione inviata dal proprio legale al difensore di controparte e che iv) pertanto, era evidente l'inutilità della promossa azione, non essendovi alcun elemento ostativo alla stipula del rogito in parola. Ora, nell'ambito delle controversie promosse ai sensi dell'art. 2932 c.c., costituente domanda d'adempimento in forma specifica dell'obbligo di contrarre, trova applicazione l'ordinario riparto probatorio postulato dall'art. 1218 c.c, in forza del quale il creditore è onerato della prova del titolo, negoziale o legale, azionato a fondamento delle proprie pretese e della scadenza del termine previsto ai fini della stipula del definitivo, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento altrui;
per converso, grava su parte debitrice l'onere della prova in ordine al fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa. Si rammenta, altresì, che l'azione ex art.
2.932 c.c. non è esperibile al fine di conseguire l'adempimento di una promessa di donazione, trattandosi di un atto liberale, spontaneo, non produttivo di obblighi giuridici a carico del donante e, quindi, incoercibile;
detta azione è, invece, esperibile in caso di mancato rispetto dell'impegno a contrarre assunto da una o più parti nell'ambito di ampi accordi regolanti i rapporti di “dare” e “avere” tra loro, giovando
2 rammentare che la gratuità, pur non postulando alcuna controprestazione “apparente” a carico della controparte, reca comunque un vantaggio patrimoniale apprezzabile in favore della parte tenuta all'adempimento, a fortiori, quando tale obbligazione si colloca nell'ambito delle intese raggiunte dai soggetti coinvolti in via transattiva, id est mediante reciproche concessioni di natura patrimoniale. Ciò posto, si osserva come parte attrice abbia comprovato sia l'accordo concluso all'esito del procedimento di mediazione, sia - tramite la produzione del carteggio intercorso tra le parti e, quindi, di fatti positivi - la mancata stipula del rogito nel termine pattuito del
23.12.2023, circostanza, peraltro, inconfutata;
la NO e la NO Parte_1
allegavano, altresì, quale inadempimento del IGnor il ritardo di Pt_2 CP_1 quest'ultimo nella trasmissione della copia dei propri documenti d'identità e, dopo
“ulteriori settimane”, dell'originale del certificato di destinazione urbanistica inerente al fondo in parola. Per converso, parte resistente contestava l'inadempimento imputatogli, replicando che detto certificato sarebbe stato acquisibile da chiunque e, quindi, anche dalla parte acquirente;
aggiungeva che, in ogni caso, egli aveva provveduto a rilasciare una delega a parte avversa per consentirle di ottenere il sopraindicato documento, compiegata al messaggio di posta elettronica del 05.02.2025, avendo, altresì, precisato che, “nonostante questo, controparte non riusciva a farsi rilasciare dal Comune di Valdilana detto documento, per cui a ciò provvedeva personalmente il , circostanza comprovata CP_1 dalla comunicazione del 25.03.2024 (cfr. pag. 4 della comparsa e docc. 2 e 3 fascic. parte convenuta). Ora, si rileva che “in un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non si presume essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c., a meno che non risulti inequivocabilmente dalla volontà delle parti, desumibile dalle espressioni utilizzate o dalla natura e dall'oggetto del contratto, che
l'inutile decorso del termine comporterebbe la perdita di interesse all'affare. La mera indicazione di un termine, anche accompagnata da clausole di stile, non è sufficiente a configurare l'essenzialità” (cfr. Trib. Torre Annunziata sez. II, 12.03.2025, n.644). Tale indirizzo si pone in linea con altro meno recente orientamento, secondo cui “il termine previsto nel contratto preliminare per la stipula del successivo contratto definitivo deve considerarsi normalmente di carattere non essenziale, a prescindere dalle espressioni utilizzate dalle parti, che vanno considerate quali mere espressioni di stile, a meno che non emerga in modo chiaro ed incontrovertibile che le parti hanno inteso attribuire al rispetto del termine valore determinante, elevando pertanto il tempo di esecuzione del contratto a causa concreta dello stesso” (cfr. Trib. Nola sez. I, 02.08.2023, n.2248; conforme a Trib. Piacenza sez. I, 14.03.2023, n.143, secondo cui “nel contratto preliminare il termine stabilito per la stipula del successivo contratto definitivo non è, di regola, termine essenziale. Tuttavia il termine può ritenersi essenziale quando, all'esito di una valutazione rimessa al giudice, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine”). Tale avviso giurisprudenziale di merito risulta conforme a quello espresso dalla Corte di legittimità, per la quale “l'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento, ex art.
1457 c.c., è riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità
3 prefissatasi” (cfr. Cass. civ. sez. II, 02.01.2024, n.28). Nella fattispecie, si evidenzia come la clausola n. 6 recata dall'accordo recepito dal verbale di mediazione preveda il trasferimento dell'immobile in parola “entro il termine ultimo del 31.12.2023”, non ricavandosi né dalla natura, né dall'oggetto del contratto eventuali indici comprovanti in maniera inequivoca l'essenzialità del termine in parola, neppure a vantaggio della parte ricorrente, che, peraltro, non risulta aver formulato alcuna allegazione precisa e puntuale sul tema nei propri atti difensivi. Detto diversamente, dal complessivo esame degli atti e dei documenti di causa non si evince alcuna circostanza, che consenta di ritenere che detto termine negoziale sia stato pattuito al fine di dedurre nella c.d. causa in concreto, che sorregge il contratto preliminare qui azionato ex art. 2932 c.c., la perdita d'interesse da parte dell'una o dell'altra parte alla stipula del rogito se non entro la data del 31.12.2023 per perdita d'utilità del contratto definitivo di compravendita. Si aggiunge che il sopraindicato termine non può ritenersi essenziale anche in considerazione dei messaggi di posta elettronica inviati dal legale di parte ricorrente al difensore di controparte in data
12.01.2024, in data 26.01.2024 e in data 03.05.2024 manifestanti la persistente volontà della NO e della NO di addivenire alla stipula del rogito Pt_2 Parte_1 pure in epoca successiva alla predetta scadenza, a fortiori in ragione dell'inserimento di tale negozio nell'ambito dell'esecuzione di una più ampia e complessa transazione raggiunta tra le parti. Tale perduranza d'interesse in capo alle odierne ricorrenti si ricava ex art. 1362, 2° c. c.c. anche dai messaggi telefonici scambiati, peraltro con toni pacifici e sobri, nel periodo
11.04.2024-12.04.2024 tra il IGnor e la NO che invitava CP_1 Parte_1 controparte a lasciare il certificato di destinazione urbanistica nella buca delle lettere della madre. Si rileva, in ogni caso, che il ritardo lamentato dalle ricorrenti non pare, in considerazione della natura e dell'oggetto del contratto, grave in ragione del lasso di tempo compreso tra il momento d'iscrizione a ruolo della presente causa in data 14.02.2025 - peraltro in epoca successiva alla delega predisposta dal IGnor in favore di parte CP_1 avversa volta al conseguimento del certificato di destinazione urbanistica – e, a ritroso, la scadenza del 31.12.2023 prevista ai fini della redazione del rogito.
Attesa la natura non essenziale del termine del 23.12.2023, si sottolinea, in ogni caso, con maggior impegno motivazionale come la trasmissione da parte del IGnor della CP_1 copia dei documenti d'identità in data 12.01.2024 - con poco più di una decina di giorni di ritardo rispetto al termine del 31.12.2024 - non costituisca né inadempimento, né ritardo nell'adempimento colpevole e grave imputabile al medesimo, tenuto conto dell'interesse di parte creditrice ex art. 1455.
Con particolare riferimento al lamentato tardivo conseguimento da parte del IGnor del certificato di destinazione urbanistica, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 30, CP_1 1° c. del D.P.R. 380/2001, “il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda”; giova sottolineare come detto disposto normativo si limiti a indicare l'organo competente al rilascio del certificato in parola, senza, tuttavia, annoverare in modo tassativo i soggetti legittimati a richiederlo, ben potendone fare istanza chiunque vi abbia interesse, anche soltanto - a titolo meramente esemplificativo - al fine di conoscere l'effettiva destinazione urbanistica di un dato fondo prodromica alla formulazione di una proposta d'acquisto. Si precisa come eventuali formulari pre-compilati in uso presso gli enti locali indicanti categorie limitate di soggetti legittimati a chiedere copia del certificato di destinazione urbanistica debba considerarsi un mero modello volto all'agevolazione della richiesta degli utenti statisticamente maggiormente interessati a informazioni inerenti alla destinazione urbanistica dei fondi, salvo, diversamente opinando, irragionevole limitazione per prassi amministrativa delle
4 facoltà, invece, concesse dalle fonti normative di rango superiore a chiunque ne abbia interesse, purché in regola con il versamento dei diritti. Corollario ne è che tra i legittimati a richiedere il predetto certificato si annoverava anche parte ricorrente;
si sottolinea come, in ogni caso, non si riscontri alcun originario patto “interno”, in forza del quale il IGnor avrebbe acconsentito a conseguire il documento in parola nell'interesse di tutte CP_1 parti negoziali, trattandosi di incombente a lui unilateralmente demandato dalla NO
e dalla NO Si ritiene, pertanto, che i tempi, con cui il resistente Pt_2 Parte_1 risulta aver provveduto, su richiesta di controparte, alla redazione della delega e, successivamente, alla trasmissione, dapprima in copia e poi in originale, del certificato di destinazione urbanistica, non integra gli estremi dell'adempimento tardivo, trattandosi di mera attività di cooperazione parimenti gravante su ciascuna parte negoziale ai fini della stipula del contratto definitivo in ossequio ai canoni di buona fede, che presidiano anche la fase esecutiva del contratto. Con maggior onere motivazionale, si rileva come appaia inconferente l'inciso difensivo di parte ricorrente in ordine al “timore di subire azioni esecutive da parte di terzi creditori, esposto dal IG. nel giustificare la richiesta di rinviare l'esecuzione dell'obbligo di CP_1 acquisto del 50% di altri immobili nei confronti della IG.ra (punto 7 del verbale Parte_1 di mediazione e punto 3 dell'accordo a latere), rinvio peraltro sinora concesso, rendono quanto mai urgente ottenere il fondo oggetto della presente domanda, prima che possa essere ipotecato o pignorato da creditori della controparte” (cfr. pag. 5 del ricorso), considerato che, nella fattispecie, le ricorrenti rivestono la qualifica di promissarie acquirenti e che dalla allegazioni del ricorso, nonché dal tenore degli accordi non si ricava alcuna essenzialità del termine del 31.12.2023 derivante da un possibile rischio di probabili azioni esecutive in danno del IGnor Sul punto si osserva come i termini siano CP_1 disciplinati da norme di natura sostanziale interpretabili dal giudice alla luce delle circostanze di fatto e di diritto utili alla ricostruzione della volontà delle parti oggettivatasi nell'accordo, fermi i rimedi previsti, anche in ipotesi di termini non essenziali, ai fini della tutela processuale, eventualmente anticipata, della posizione dei soggetti coinvolti quali diffida ad adempiere, richiesta di fissazione di un termine ex art. 1183 c.c., rimedi cautelari e altri idonei rimessi alla strategia difensiva di ciascuna parte, tuttavia, non esperiti nella vicenda in esame. In difetto di inadempimento e, in ogni caso, di ritardo nell'adempimento imputabile al IGnor si ritiene che la domanda formulata dalla NO e CP_1 Pt_2 dalla NO debba essere rigettata, con assorbimento di qualsivoglia altra Parte_1 questione sollevata dalle parti.
Infine, in punto spese di lite, esse si pongono a carico delle ricorrenti in solido tra loro ex art. 97 c.p.c. in ragione della comunanza dell'interesse processuale in causa. Dette spese si liquidano ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014, con riguardo al valore della causa pari a € 1.022,00 portato dalla moltiplicazione per 200 dell'importo rendita dominicale indicata nella visura catastale, compiegata al ricorso, ex art. 15 c.p.c. in tema di diritto di proprietà di terreni, secondo i compensi medi e così per i seguenti importi:
fase di studio € 131,00
fase introduttiva € 131,00
fase di trattazione € 200,00
fase decisionale € 200,00 e così per la complessiva somma pari a € 662,00 per compensi, oltre al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta in favore del legale di parte resistente dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
5 RIGETTA la domanda formulata dalla NO e dalla NO nei Pt_2 Parte_1 confronti del IGnor CP_1
CONDANNA la NO e la NO al pagamento in favore del Pt_2 Parte_1 IGnor della somma pari a € 662,00 per compensi, oltre al 15% spese generali CP_1 forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta in favore del legale di parte resistente dichiaratosi antistatario;
Biella, 06.05.2025.
IL GIUDICE
DOTT.SSA F. MARRAPODI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 155/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. P. FINOTTO, come da procura alle liti;
C.F._2
- PARTE RICORRENTE- contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. V. Controparte_1 C.F._3
ALESSIO, come da procura alle liti;
- PARTE RESISTENTE -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la NO e la NO adivano Parte_1 Pt_2 il Tribunale di Biella nei confronti del IGnor chiedendo “previo accertamento CP_1 degli impegni di cui all'accordo di mediazione del 21.07.23 (Med 387/22) e della scrittura privata di pari data, dichiararsi l'inadempimento del IG. al punto 6 della Controparte_1 mediazione e per l'effetto emettersi sentenza di trasferimento a favore della IG.ra
(…) e contro il IG. (…) della piena proprietà Parte_1 Controparte_1 per l'intero del terreno boschivo di cui al Catasto Terreni del Comune di Valdilana al
Foglio 30 particella 59 (bosco ceduo di 6180 ca, RD 5,11, RA 2,23), ordinandone la trascrizione nei registri immobiliari” (cfr. conclusioni del ricorso). A fondamento della propria domanda parte ricorrente allegava che i) la NO
[...]
rispettivamente LI e sorella delle odierne ricorrenti, era deceduta in data Per_1
06.12.21; ii) la de cuius aveva nominato con testamento suo erede universale il compagno, odierno resistente;
iii) la NO , madre della defunta e, quindi, erede legittimaria Pt_2 pretermessa, avviava un procedimento di mediazione volto a ottenere il riconoscimento della propria quota di legittima;
iv) “in data 21.07.23 le parti definivano un complesso accordo di mediazione, volto a dirimere tutti gli aspetti in contesa dipendenti dalla successione della IG.ra (doc. 1); poiché su diverse questioni insorte era Persona_1 necessario il coinvolgimento della sorella della de cuius, IG.ra , Parte_1 formalmente estranea alla successione, veniva altresì sottoscritta tra quest'ultima e il IG.
una scrittura privata (doc. 2), con la quale anche la IG.ra Controparte_1 Parte_1 assumeva obblighi e diritti nei confronti del IG. stesso;
i complessi accordi di CP_1 mediazione tanto faticosamente raggiunti venivano presto disattesi dal IG. che CP_1 tardava sostanzialmente ad adempiere a tutti gli impegni assunti” (cfr. pag. 2 del ricorso); v) in particolare, il resistente, in qualità di proprietario del terreno di cui al Foglio 30, particella 59 Catasto Terreni del Comune di Valdilana facente parte del compendio
1 ereditario morendo dismesso dalla compagna, “avrebbe dovuto cedere a titolo gratuito alla IG.ra o, su sua indicazione, alla LI , entro il termine Parte_2 Parte_1 ultimo del 31.12.23” (cfr. pag. 3 del ricorso); “tale impegno, comportando il coinvolgimento anche della IG.ra , era stato espressamente ribadito Parte_1 nell'accordo privato sottoscritto in pari data tra lei e il IG. quale condizione di cui CP_1 al punto 2” (ibidem) e che vi) “nonostante periodiche richieste e solleciti, solamente a gennaio inoltrato il IG. ha fornito copia dei propri documenti di identità, necessari CP_1 al notaio deIGnato dalle ricorrenti per preparare l'atto; alla successiva richiesta di recuperare il Certificato di Destinazione Urbanistica, del pari essenziale per poter procedere col rogito, controparte ha fatto attendere ulteriori settimane, per poi inviare solo copia del modulo sottoscritto da depositare in Comune, omettendo di procedere al deposito direttamente o di trasmettere quantomeno il modulo con firma originale e apposita delega” (cfr. pag. 3 del ricorso). Si costituiva in giudizio il IGnor che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della CP_1 domanda di controparte e, in ogni caso, pronunciarsi il rigetto della stessa, in quanto infondata, con vittoria di spese in favore del legale, dichiaratosi antistatario. A sostegno delle proprie richieste parte resistente replicava che i) la richiesta del certificato di destinazione urbanistica poteva “essere fatta sia dal compratore che dal venditore di un immobile, o anche solo per conoscenza personale. Può essere anche un notaio o un tecnico, delegato dal proprietario o da uno dei comproprietari, a richiedere il certificato di destinazione urbanistica. A chiedere questo documento sono anche privati cittadini che, anche in mancanza di un passaggio di proprietà, vogliano semplicemente conoscere la destinazione d'uso del proprio immobile prima di effettuare dei lavori (DOC. 1). Di conseguenza non si può addebitare al la mancata stipula dell'atto notarile per non CP_1 aver procurato tempestivamente il CDU, quando tale certificato poteva essere acquisito anche dalle ricorrenti quali parti acquirenti o donatarie e dal Notaio rogante” (cfr. pag. 3 della comparsa); ii) “secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in assenza di allegazione alla domanda per cui è causa del Certificato di Destinazione Urbanistica richiesto dall'art. 30 co. 2 L. 380/2001 a pena di nullità, non può essere pronunciata la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 c.c. (Cass. 24150/2007)” (cfr. ibidem); iii) in ogni caso, il IGnor in data 05.02.23, faceva pervenire al legale CP_1 avversario il modulo con la propria firma per la richiesta del certificato in parola al Comune di Valdilana, che, però, parte ricorrente non “riusciva” a farsi rilasciare, per cui egli, in ultimo, provvedeva personalmente al conseguimento del documento in parola, come da comunicazione inviata dal proprio legale al difensore di controparte e che iv) pertanto, era evidente l'inutilità della promossa azione, non essendovi alcun elemento ostativo alla stipula del rogito in parola. Ora, nell'ambito delle controversie promosse ai sensi dell'art. 2932 c.c., costituente domanda d'adempimento in forma specifica dell'obbligo di contrarre, trova applicazione l'ordinario riparto probatorio postulato dall'art. 1218 c.c, in forza del quale il creditore è onerato della prova del titolo, negoziale o legale, azionato a fondamento delle proprie pretese e della scadenza del termine previsto ai fini della stipula del definitivo, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento altrui;
per converso, grava su parte debitrice l'onere della prova in ordine al fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa. Si rammenta, altresì, che l'azione ex art.
2.932 c.c. non è esperibile al fine di conseguire l'adempimento di una promessa di donazione, trattandosi di un atto liberale, spontaneo, non produttivo di obblighi giuridici a carico del donante e, quindi, incoercibile;
detta azione è, invece, esperibile in caso di mancato rispetto dell'impegno a contrarre assunto da una o più parti nell'ambito di ampi accordi regolanti i rapporti di “dare” e “avere” tra loro, giovando
2 rammentare che la gratuità, pur non postulando alcuna controprestazione “apparente” a carico della controparte, reca comunque un vantaggio patrimoniale apprezzabile in favore della parte tenuta all'adempimento, a fortiori, quando tale obbligazione si colloca nell'ambito delle intese raggiunte dai soggetti coinvolti in via transattiva, id est mediante reciproche concessioni di natura patrimoniale. Ciò posto, si osserva come parte attrice abbia comprovato sia l'accordo concluso all'esito del procedimento di mediazione, sia - tramite la produzione del carteggio intercorso tra le parti e, quindi, di fatti positivi - la mancata stipula del rogito nel termine pattuito del
23.12.2023, circostanza, peraltro, inconfutata;
la NO e la NO Parte_1
allegavano, altresì, quale inadempimento del IGnor il ritardo di Pt_2 CP_1 quest'ultimo nella trasmissione della copia dei propri documenti d'identità e, dopo
“ulteriori settimane”, dell'originale del certificato di destinazione urbanistica inerente al fondo in parola. Per converso, parte resistente contestava l'inadempimento imputatogli, replicando che detto certificato sarebbe stato acquisibile da chiunque e, quindi, anche dalla parte acquirente;
aggiungeva che, in ogni caso, egli aveva provveduto a rilasciare una delega a parte avversa per consentirle di ottenere il sopraindicato documento, compiegata al messaggio di posta elettronica del 05.02.2025, avendo, altresì, precisato che, “nonostante questo, controparte non riusciva a farsi rilasciare dal Comune di Valdilana detto documento, per cui a ciò provvedeva personalmente il , circostanza comprovata CP_1 dalla comunicazione del 25.03.2024 (cfr. pag. 4 della comparsa e docc. 2 e 3 fascic. parte convenuta). Ora, si rileva che “in un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non si presume essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c., a meno che non risulti inequivocabilmente dalla volontà delle parti, desumibile dalle espressioni utilizzate o dalla natura e dall'oggetto del contratto, che
l'inutile decorso del termine comporterebbe la perdita di interesse all'affare. La mera indicazione di un termine, anche accompagnata da clausole di stile, non è sufficiente a configurare l'essenzialità” (cfr. Trib. Torre Annunziata sez. II, 12.03.2025, n.644). Tale indirizzo si pone in linea con altro meno recente orientamento, secondo cui “il termine previsto nel contratto preliminare per la stipula del successivo contratto definitivo deve considerarsi normalmente di carattere non essenziale, a prescindere dalle espressioni utilizzate dalle parti, che vanno considerate quali mere espressioni di stile, a meno che non emerga in modo chiaro ed incontrovertibile che le parti hanno inteso attribuire al rispetto del termine valore determinante, elevando pertanto il tempo di esecuzione del contratto a causa concreta dello stesso” (cfr. Trib. Nola sez. I, 02.08.2023, n.2248; conforme a Trib. Piacenza sez. I, 14.03.2023, n.143, secondo cui “nel contratto preliminare il termine stabilito per la stipula del successivo contratto definitivo non è, di regola, termine essenziale. Tuttavia il termine può ritenersi essenziale quando, all'esito di una valutazione rimessa al giudice, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine”). Tale avviso giurisprudenziale di merito risulta conforme a quello espresso dalla Corte di legittimità, per la quale “l'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento, ex art.
1457 c.c., è riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità
3 prefissatasi” (cfr. Cass. civ. sez. II, 02.01.2024, n.28). Nella fattispecie, si evidenzia come la clausola n. 6 recata dall'accordo recepito dal verbale di mediazione preveda il trasferimento dell'immobile in parola “entro il termine ultimo del 31.12.2023”, non ricavandosi né dalla natura, né dall'oggetto del contratto eventuali indici comprovanti in maniera inequivoca l'essenzialità del termine in parola, neppure a vantaggio della parte ricorrente, che, peraltro, non risulta aver formulato alcuna allegazione precisa e puntuale sul tema nei propri atti difensivi. Detto diversamente, dal complessivo esame degli atti e dei documenti di causa non si evince alcuna circostanza, che consenta di ritenere che detto termine negoziale sia stato pattuito al fine di dedurre nella c.d. causa in concreto, che sorregge il contratto preliminare qui azionato ex art. 2932 c.c., la perdita d'interesse da parte dell'una o dell'altra parte alla stipula del rogito se non entro la data del 31.12.2023 per perdita d'utilità del contratto definitivo di compravendita. Si aggiunge che il sopraindicato termine non può ritenersi essenziale anche in considerazione dei messaggi di posta elettronica inviati dal legale di parte ricorrente al difensore di controparte in data
12.01.2024, in data 26.01.2024 e in data 03.05.2024 manifestanti la persistente volontà della NO e della NO di addivenire alla stipula del rogito Pt_2 Parte_1 pure in epoca successiva alla predetta scadenza, a fortiori in ragione dell'inserimento di tale negozio nell'ambito dell'esecuzione di una più ampia e complessa transazione raggiunta tra le parti. Tale perduranza d'interesse in capo alle odierne ricorrenti si ricava ex art. 1362, 2° c. c.c. anche dai messaggi telefonici scambiati, peraltro con toni pacifici e sobri, nel periodo
11.04.2024-12.04.2024 tra il IGnor e la NO che invitava CP_1 Parte_1 controparte a lasciare il certificato di destinazione urbanistica nella buca delle lettere della madre. Si rileva, in ogni caso, che il ritardo lamentato dalle ricorrenti non pare, in considerazione della natura e dell'oggetto del contratto, grave in ragione del lasso di tempo compreso tra il momento d'iscrizione a ruolo della presente causa in data 14.02.2025 - peraltro in epoca successiva alla delega predisposta dal IGnor in favore di parte CP_1 avversa volta al conseguimento del certificato di destinazione urbanistica – e, a ritroso, la scadenza del 31.12.2023 prevista ai fini della redazione del rogito.
Attesa la natura non essenziale del termine del 23.12.2023, si sottolinea, in ogni caso, con maggior impegno motivazionale come la trasmissione da parte del IGnor della CP_1 copia dei documenti d'identità in data 12.01.2024 - con poco più di una decina di giorni di ritardo rispetto al termine del 31.12.2024 - non costituisca né inadempimento, né ritardo nell'adempimento colpevole e grave imputabile al medesimo, tenuto conto dell'interesse di parte creditrice ex art. 1455.
Con particolare riferimento al lamentato tardivo conseguimento da parte del IGnor del certificato di destinazione urbanistica, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 30, CP_1 1° c. del D.P.R. 380/2001, “il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda”; giova sottolineare come detto disposto normativo si limiti a indicare l'organo competente al rilascio del certificato in parola, senza, tuttavia, annoverare in modo tassativo i soggetti legittimati a richiederlo, ben potendone fare istanza chiunque vi abbia interesse, anche soltanto - a titolo meramente esemplificativo - al fine di conoscere l'effettiva destinazione urbanistica di un dato fondo prodromica alla formulazione di una proposta d'acquisto. Si precisa come eventuali formulari pre-compilati in uso presso gli enti locali indicanti categorie limitate di soggetti legittimati a chiedere copia del certificato di destinazione urbanistica debba considerarsi un mero modello volto all'agevolazione della richiesta degli utenti statisticamente maggiormente interessati a informazioni inerenti alla destinazione urbanistica dei fondi, salvo, diversamente opinando, irragionevole limitazione per prassi amministrativa delle
4 facoltà, invece, concesse dalle fonti normative di rango superiore a chiunque ne abbia interesse, purché in regola con il versamento dei diritti. Corollario ne è che tra i legittimati a richiedere il predetto certificato si annoverava anche parte ricorrente;
si sottolinea come, in ogni caso, non si riscontri alcun originario patto “interno”, in forza del quale il IGnor avrebbe acconsentito a conseguire il documento in parola nell'interesse di tutte CP_1 parti negoziali, trattandosi di incombente a lui unilateralmente demandato dalla NO
e dalla NO Si ritiene, pertanto, che i tempi, con cui il resistente Pt_2 Parte_1 risulta aver provveduto, su richiesta di controparte, alla redazione della delega e, successivamente, alla trasmissione, dapprima in copia e poi in originale, del certificato di destinazione urbanistica, non integra gli estremi dell'adempimento tardivo, trattandosi di mera attività di cooperazione parimenti gravante su ciascuna parte negoziale ai fini della stipula del contratto definitivo in ossequio ai canoni di buona fede, che presidiano anche la fase esecutiva del contratto. Con maggior onere motivazionale, si rileva come appaia inconferente l'inciso difensivo di parte ricorrente in ordine al “timore di subire azioni esecutive da parte di terzi creditori, esposto dal IG. nel giustificare la richiesta di rinviare l'esecuzione dell'obbligo di CP_1 acquisto del 50% di altri immobili nei confronti della IG.ra (punto 7 del verbale Parte_1 di mediazione e punto 3 dell'accordo a latere), rinvio peraltro sinora concesso, rendono quanto mai urgente ottenere il fondo oggetto della presente domanda, prima che possa essere ipotecato o pignorato da creditori della controparte” (cfr. pag. 5 del ricorso), considerato che, nella fattispecie, le ricorrenti rivestono la qualifica di promissarie acquirenti e che dalla allegazioni del ricorso, nonché dal tenore degli accordi non si ricava alcuna essenzialità del termine del 31.12.2023 derivante da un possibile rischio di probabili azioni esecutive in danno del IGnor Sul punto si osserva come i termini siano CP_1 disciplinati da norme di natura sostanziale interpretabili dal giudice alla luce delle circostanze di fatto e di diritto utili alla ricostruzione della volontà delle parti oggettivatasi nell'accordo, fermi i rimedi previsti, anche in ipotesi di termini non essenziali, ai fini della tutela processuale, eventualmente anticipata, della posizione dei soggetti coinvolti quali diffida ad adempiere, richiesta di fissazione di un termine ex art. 1183 c.c., rimedi cautelari e altri idonei rimessi alla strategia difensiva di ciascuna parte, tuttavia, non esperiti nella vicenda in esame. In difetto di inadempimento e, in ogni caso, di ritardo nell'adempimento imputabile al IGnor si ritiene che la domanda formulata dalla NO e CP_1 Pt_2 dalla NO debba essere rigettata, con assorbimento di qualsivoglia altra Parte_1 questione sollevata dalle parti.
Infine, in punto spese di lite, esse si pongono a carico delle ricorrenti in solido tra loro ex art. 97 c.p.c. in ragione della comunanza dell'interesse processuale in causa. Dette spese si liquidano ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014, con riguardo al valore della causa pari a € 1.022,00 portato dalla moltiplicazione per 200 dell'importo rendita dominicale indicata nella visura catastale, compiegata al ricorso, ex art. 15 c.p.c. in tema di diritto di proprietà di terreni, secondo i compensi medi e così per i seguenti importi:
fase di studio € 131,00
fase introduttiva € 131,00
fase di trattazione € 200,00
fase decisionale € 200,00 e così per la complessiva somma pari a € 662,00 per compensi, oltre al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta in favore del legale di parte resistente dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
5 RIGETTA la domanda formulata dalla NO e dalla NO nei Pt_2 Parte_1 confronti del IGnor CP_1
CONDANNA la NO e la NO al pagamento in favore del Pt_2 Parte_1 IGnor della somma pari a € 662,00 per compensi, oltre al 15% spese generali CP_1 forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta in favore del legale di parte resistente dichiaratosi antistatario;
Biella, 06.05.2025.
IL GIUDICE
DOTT.SSA F. MARRAPODI
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