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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 7278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7278 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 23165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23165 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MARESCA VALERIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via dei Mille n. 1
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...] – Interno 1 – Frazione: sc. A
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/10/2024 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Napoli il 13.05.2006, che dalla loro unione erano nati Controparte_1 Per_ due figli: (18.05.2007) e (13.10.2013), rappresentava di essersi separato dalla Per_2 resistente in forza di sentenza n. 10324/2022 resa dall'intestato Tribunale in data 21.11.22, munita di attestazione di passaggio in giudicato, e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Rappresentava, inoltre, che la propria situazione lavorativa permaneva precaria, in quanto svolgeva attività lavorativa con contratto in scadenza il 30.11.2024, mentre la situazione lavorativa della era migliorata, rispetto all'epoca della separazione, in quanto la stessa, CP_1 oltre a lavorare come impiegata part-time, gestiva anche un b&b; evidenziava che le proprie condizioni economiche non gli permettevano di prestare il consenso, come in separazione, a che la sig.ra percepisse il 100% dell'assegno unico;
rilevava che la resistente, oltre ad essere CP_1 comproprietaria, al 50% con lui, della casa coniugale, era proprietaria, pro quota, di altri immobili, ed evidenziava di non avere le possibilità di reperire un'abitazione propria e di vivere presso l'abitazione della compagna, con cui divideva le spese.
Ciò premesso, chiedeva:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig. e la sig.ra il 13/05/2006, trascritto nel registro dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Napoli, anno 2006, atto N°43, parte II, s. A sez. G, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
c) fissare la residenza privilegiata dei figli minori con la madre presso la ex casa coniugale in Napoli alla Viale Colli Aminei n. 144;
d) fissare gli incontri padre/figli secondo le seguenti modalità: il padre dovrà tenere con sé
i figli due giorni a settimana nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 18.30 alle ore 21.30;
- il padre dovrà tenere con sé i figli per il pernottamento dal venerdì dalle ore 18.30 alla domenica sera alle 21.00;
- quanto alle vacanze natalizie, i figli saranno ad anni alterni con la madre ed il padre il giorno della Vigilia, il giorno di Natale ed il 26 dicembre così come il 31/12 ed il giorno di Capodanno e del 06/01. Per l'anno 2024, i minori trascorreranno con la madre il giorno 24/12 e
31/12 e con il padre il giorno 25/12 e 01/01.
Quanto alle feste pasquali i figli saranno alternativamente con il padre il giorno di Pasqua dalle ore 10,00 alle ore 21,00 o il Lunedì in Albis. Per le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per quindici giorni continuativi, da concordarsi preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno;
e) confermare, a carico del sig. l'importo di € 400,00 come contributo al Pt_1
Per_ mantenimento dei figli e , ponendo le spese extra a carico degli ex coniugi nella Per_2 misura del 50% ciascuno;
f) disporre che l'assegno unico universale debba essere incassato da entrambi i genitori nella misura del 50%;
g) con vittoria di spese ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e con decreto veniva fisata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 6.5.25 compariva solo il ricorrente. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente, confermava allo stato le statuizioni di cui alla separazione e, rilevato che non vi erano richieste di prova orale, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa acquisizione del parere del PM.
Nel merito la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, concluso con sentenza passata in giudicato, come da certificazione in calce alla copia della stessa allegata nel fascicolo telematico, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Passando al regime di affido dei figli, dalle risultanze processuali non sono emersi elementi che conducano a derogare alla regola preferenziale dell'affido condiviso, e dunque va disposto Per_ l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_2 madre, come peraltro richiesto anche dal ricorrente. In ordine ai tempi di permanenza dei minori presso il padre si dispone che gli stessi trascorreranno con il padre almeno due pomeriggi a settimana, da individuare in mancanza di accordo tra le parti nel martedì e nel giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21:30, a settimane alterne il finesettimana, dal venerdì dalle ore 19:00 fino al lunedì mattina e quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. Ad anni alterni i minori trascorreranno con ciascun genitore il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il
26 dicembre o il 6 gennaio, e così il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Venendo infine al contributo nel mantenimento dei minori da porre a carico del padre, premesso che in sede di separazione le parti hanno concordato a carico del padre un assegno complessivo di € 400,00 mensili, prevedendo però l'attribuzione nella misura del 100% dell'assegno unico in favore della madre, il ricorrente ha chiesto la conferma dell'importo a suo carico ma con ripartizione al 50% dell'assegno unico. Ciò posto va considerato che il che Pt_1 all'epoca della separazione percepiva la NASPI, mentre successivamente è stato assunto dalla
[...]
con sede in Napoli alla Via G. Porzio isola B3, con un contratto di collaborazione CP_2 coordinata e continuativa per lo svolgimento dell'attività di “Call Center Outbound” a tempo determinato, ha prodotto CU dell'anno 2022, nonché dichiarazione dei redditi 2023 (reddito imponibile pari ad euro 9.60,00) e dichiarazione dei redditi 2024 (reddito imponibile pari ad euro
12.100,00) e ha rappresentato il miglioramento della condizione economica della resistente rispetto all'epoca della separazione, deducendo che la stessa non lavora più soltanto come impiegata part time presso l'esercizio commerciale Scuotto Pasquale in Napoli alla Via Cesare Rosaroll n. 78, ma gestisce anche il B&B in Via Cesare Rosaroll n. 84. E però nulla ha provato Parte_2 circa il dedotto miglioramento della condizione economica della resistente, alcun riscontro potendo fornire al riguardo le recensioni scaricate da booking e i post pubblicati su Facebook allegati al ricorso. Tenuto conto di quanto sin qui esaminato, considerando le maggiori esigenze di vita dei minori connesse all'età, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza dei compiti di cura e assistenza degli stessi, si ritiene congruo porre a carico di l'obbligo di Parte_1 versare entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese in favore di l'importo Controparte_1 di € 460,00 (€ 230,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli e COA in data 7.03.2018. Tale somma andrà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT FOI a decorrere da giugno 2026.
Per quanto riguarda, infine, l'assegno unico per i minori, che il ricorrente ha chiesto porsi in favore di ciascun genitore nella misura del 50%, mentre in sede di separazione le parti avevano pattuito che fosse percepito per intero dalla , va osservato che, venuto meno l'accordo tra CP_1 le parti, tenuto conto del regime di affido condiviso dei minori e in mancanza di domanda da parte della resistente di percezione per intero, lo stesso va percepito al 50% da ciascun genitore.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Napoli il 13/05/2006 (atto n. 43, parte II, s. A, sez. G, Reg. Atti di Controparte_1
Matrimonio dell'anno 2006);
• affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
• disciplina i tempi di permanenza dei minori presso il padre come in parte motiva riportato;
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 versando in favore di , entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di € Controparte_1
460,00 (€ 230,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT FOI a decorrere da giugno 2026;
• dispone che l'assegno unico per i figli minori venga percepito al 50% da ciascun genitore;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• dichiara irripetibili le spese di lite. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 9/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23165 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MARESCA VALERIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via dei Mille n. 1
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...] – Interno 1 – Frazione: sc. A
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/10/2024 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Napoli il 13.05.2006, che dalla loro unione erano nati Controparte_1 Per_ due figli: (18.05.2007) e (13.10.2013), rappresentava di essersi separato dalla Per_2 resistente in forza di sentenza n. 10324/2022 resa dall'intestato Tribunale in data 21.11.22, munita di attestazione di passaggio in giudicato, e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Rappresentava, inoltre, che la propria situazione lavorativa permaneva precaria, in quanto svolgeva attività lavorativa con contratto in scadenza il 30.11.2024, mentre la situazione lavorativa della era migliorata, rispetto all'epoca della separazione, in quanto la stessa, CP_1 oltre a lavorare come impiegata part-time, gestiva anche un b&b; evidenziava che le proprie condizioni economiche non gli permettevano di prestare il consenso, come in separazione, a che la sig.ra percepisse il 100% dell'assegno unico;
rilevava che la resistente, oltre ad essere CP_1 comproprietaria, al 50% con lui, della casa coniugale, era proprietaria, pro quota, di altri immobili, ed evidenziava di non avere le possibilità di reperire un'abitazione propria e di vivere presso l'abitazione della compagna, con cui divideva le spese.
Ciò premesso, chiedeva:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig. e la sig.ra il 13/05/2006, trascritto nel registro dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Napoli, anno 2006, atto N°43, parte II, s. A sez. G, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
c) fissare la residenza privilegiata dei figli minori con la madre presso la ex casa coniugale in Napoli alla Viale Colli Aminei n. 144;
d) fissare gli incontri padre/figli secondo le seguenti modalità: il padre dovrà tenere con sé
i figli due giorni a settimana nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 18.30 alle ore 21.30;
- il padre dovrà tenere con sé i figli per il pernottamento dal venerdì dalle ore 18.30 alla domenica sera alle 21.00;
- quanto alle vacanze natalizie, i figli saranno ad anni alterni con la madre ed il padre il giorno della Vigilia, il giorno di Natale ed il 26 dicembre così come il 31/12 ed il giorno di Capodanno e del 06/01. Per l'anno 2024, i minori trascorreranno con la madre il giorno 24/12 e
31/12 e con il padre il giorno 25/12 e 01/01.
Quanto alle feste pasquali i figli saranno alternativamente con il padre il giorno di Pasqua dalle ore 10,00 alle ore 21,00 o il Lunedì in Albis. Per le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per quindici giorni continuativi, da concordarsi preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno;
e) confermare, a carico del sig. l'importo di € 400,00 come contributo al Pt_1
Per_ mantenimento dei figli e , ponendo le spese extra a carico degli ex coniugi nella Per_2 misura del 50% ciascuno;
f) disporre che l'assegno unico universale debba essere incassato da entrambi i genitori nella misura del 50%;
g) con vittoria di spese ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e con decreto veniva fisata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 6.5.25 compariva solo il ricorrente. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente, confermava allo stato le statuizioni di cui alla separazione e, rilevato che non vi erano richieste di prova orale, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa acquisizione del parere del PM.
Nel merito la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, concluso con sentenza passata in giudicato, come da certificazione in calce alla copia della stessa allegata nel fascicolo telematico, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Passando al regime di affido dei figli, dalle risultanze processuali non sono emersi elementi che conducano a derogare alla regola preferenziale dell'affido condiviso, e dunque va disposto Per_ l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_2 madre, come peraltro richiesto anche dal ricorrente. In ordine ai tempi di permanenza dei minori presso il padre si dispone che gli stessi trascorreranno con il padre almeno due pomeriggi a settimana, da individuare in mancanza di accordo tra le parti nel martedì e nel giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21:30, a settimane alterne il finesettimana, dal venerdì dalle ore 19:00 fino al lunedì mattina e quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. Ad anni alterni i minori trascorreranno con ciascun genitore il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il
26 dicembre o il 6 gennaio, e così il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Venendo infine al contributo nel mantenimento dei minori da porre a carico del padre, premesso che in sede di separazione le parti hanno concordato a carico del padre un assegno complessivo di € 400,00 mensili, prevedendo però l'attribuzione nella misura del 100% dell'assegno unico in favore della madre, il ricorrente ha chiesto la conferma dell'importo a suo carico ma con ripartizione al 50% dell'assegno unico. Ciò posto va considerato che il che Pt_1 all'epoca della separazione percepiva la NASPI, mentre successivamente è stato assunto dalla
[...]
con sede in Napoli alla Via G. Porzio isola B3, con un contratto di collaborazione CP_2 coordinata e continuativa per lo svolgimento dell'attività di “Call Center Outbound” a tempo determinato, ha prodotto CU dell'anno 2022, nonché dichiarazione dei redditi 2023 (reddito imponibile pari ad euro 9.60,00) e dichiarazione dei redditi 2024 (reddito imponibile pari ad euro
12.100,00) e ha rappresentato il miglioramento della condizione economica della resistente rispetto all'epoca della separazione, deducendo che la stessa non lavora più soltanto come impiegata part time presso l'esercizio commerciale Scuotto Pasquale in Napoli alla Via Cesare Rosaroll n. 78, ma gestisce anche il B&B in Via Cesare Rosaroll n. 84. E però nulla ha provato Parte_2 circa il dedotto miglioramento della condizione economica della resistente, alcun riscontro potendo fornire al riguardo le recensioni scaricate da booking e i post pubblicati su Facebook allegati al ricorso. Tenuto conto di quanto sin qui esaminato, considerando le maggiori esigenze di vita dei minori connesse all'età, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza dei compiti di cura e assistenza degli stessi, si ritiene congruo porre a carico di l'obbligo di Parte_1 versare entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese in favore di l'importo Controparte_1 di € 460,00 (€ 230,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli e COA in data 7.03.2018. Tale somma andrà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT FOI a decorrere da giugno 2026.
Per quanto riguarda, infine, l'assegno unico per i minori, che il ricorrente ha chiesto porsi in favore di ciascun genitore nella misura del 50%, mentre in sede di separazione le parti avevano pattuito che fosse percepito per intero dalla , va osservato che, venuto meno l'accordo tra CP_1 le parti, tenuto conto del regime di affido condiviso dei minori e in mancanza di domanda da parte della resistente di percezione per intero, lo stesso va percepito al 50% da ciascun genitore.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Napoli il 13/05/2006 (atto n. 43, parte II, s. A, sez. G, Reg. Atti di Controparte_1
Matrimonio dell'anno 2006);
• affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
• disciplina i tempi di permanenza dei minori presso il padre come in parte motiva riportato;
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 versando in favore di , entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di € Controparte_1
460,00 (€ 230,00 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT FOI a decorrere da giugno 2026;
• dispone che l'assegno unico per i figli minori venga percepito al 50% da ciascun genitore;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• dichiara irripetibili le spese di lite. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 9/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino