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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16956 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26326/2024
REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della giudice Silvia Albano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26326 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
, nato il [...], in [...], Parte_1 Parte_2
, nato il [...], in [...], con il patrocinio dell'Avv.ta
[...] stabilita AN AU FI e dall'Avv. GIANFRANCO SOLLAI, del Foro di Cagliari;
- attori - E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- convenuto - NONCHE' P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure CP_1 sanguinis, per essere discendenti diretti di (denominato Persona_1 anche e in Brasile), cittadino Persona_2 Persona_3 italiano nato il [...] in [...]. Il si è costituito in giudizio chiedendo la compensazione delle spese di CP_1 lite in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana.
*** Il Tribunale ha sollecitato il contraddittorio sulla questione della competenza territoriale del tribunale adito, sul rilievo che la legge 26.11.2021 n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) all'art. 1 comma 36 ha previsto che all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, fosse aggiunto il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Sul punto il convenuto nulla ha dedotto, mentre parte ricorrente ha CP_1 evidenziato che il nulla aveva eccepito e in ragione dell'economia dei CP_1 giudizi, delle esigenze di celerità e del giusto processo il Tribunale avrebbe dovuto ritenersi competente. Ebbene, tali argomentazioni non risultano condivisibili. Infatti, l'art.1 comma 36 L.206/2021, che ha modificato l'art.4 comma 5 D.lgs. 13/2017, ha individuato un nuovo criterio di collegamento al fine di determinare la competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di cittadinanza iure sanguinis, in aggiunta a quello della dimora del ricorrente, evidentemente inapplicabile al caso di ricorrenti che risiedano fuori dal territorio nazionale. Inoltre, trattandosi di procedimento sugli status ove è obbligatorio l'intervento del Pubblico si è di fronte competenza territoriale inderogabile ex art 28 CP_1
c.p.c. in relazione all'art 70 n. 3 c.p.c., il cui difetto può essere rilevato d'ufficio dal Giudice ex art 38 comma 3 c.p.c.. Il luogo di nascita dell'avo dei ricorrenti, cittadino italiano, è il comune di Campora (Salerno), deve dunque dichiararsi l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in quanto il comune di Campora è al di fuori dal distretto di competenza di questa sezione specializzata. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara l'incompetenza territoriale di questo Tribunale per essere competente la sezione specializzata presso il Tribunale di Salerno;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 02/12/2025
La Giudice Silvia Albano
REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della giudice Silvia Albano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26326 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
, nato il [...], in [...], Parte_1 Parte_2
, nato il [...], in [...], con il patrocinio dell'Avv.ta
[...] stabilita AN AU FI e dall'Avv. GIANFRANCO SOLLAI, del Foro di Cagliari;
- attori - E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- convenuto - NONCHE' P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure CP_1 sanguinis, per essere discendenti diretti di (denominato Persona_1 anche e in Brasile), cittadino Persona_2 Persona_3 italiano nato il [...] in [...]. Il si è costituito in giudizio chiedendo la compensazione delle spese di CP_1 lite in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana.
*** Il Tribunale ha sollecitato il contraddittorio sulla questione della competenza territoriale del tribunale adito, sul rilievo che la legge 26.11.2021 n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) all'art. 1 comma 36 ha previsto che all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, fosse aggiunto il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Sul punto il convenuto nulla ha dedotto, mentre parte ricorrente ha CP_1 evidenziato che il nulla aveva eccepito e in ragione dell'economia dei CP_1 giudizi, delle esigenze di celerità e del giusto processo il Tribunale avrebbe dovuto ritenersi competente. Ebbene, tali argomentazioni non risultano condivisibili. Infatti, l'art.1 comma 36 L.206/2021, che ha modificato l'art.4 comma 5 D.lgs. 13/2017, ha individuato un nuovo criterio di collegamento al fine di determinare la competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di cittadinanza iure sanguinis, in aggiunta a quello della dimora del ricorrente, evidentemente inapplicabile al caso di ricorrenti che risiedano fuori dal territorio nazionale. Inoltre, trattandosi di procedimento sugli status ove è obbligatorio l'intervento del Pubblico si è di fronte competenza territoriale inderogabile ex art 28 CP_1
c.p.c. in relazione all'art 70 n. 3 c.p.c., il cui difetto può essere rilevato d'ufficio dal Giudice ex art 38 comma 3 c.p.c.. Il luogo di nascita dell'avo dei ricorrenti, cittadino italiano, è il comune di Campora (Salerno), deve dunque dichiararsi l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in quanto il comune di Campora è al di fuori dal distretto di competenza di questa sezione specializzata. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara l'incompetenza territoriale di questo Tribunale per essere competente la sezione specializzata presso il Tribunale di Salerno;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 02/12/2025
La Giudice Silvia Albano