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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Ufficio Lavoro
ORDINANZA nel ricorso promosso ex art. 669 terdecies c.p.c. -
Il Tribunale di Brindisi in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dr.ssa Gabriella PUZZOVIO Presidente
2 ) dr. Piero PRIMICERI Giudice relatore
3) dr. Paolo Giacinto PASANISI Giudice esaminati gli atti e sciolta la riserva formulata all'udienza del 19.02.2025 sul reclamo proposto in data 3.12.2024 dal , Parte_1
nonché (rappresentato e Parte_2
difeso dalle dott.sse Moschetti Annalisa e Ada Giaccari) avverso il provvedimento emesso in data 21.11.2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi;
OSSERVA
Il ha proposto reclamo avverso l'ordinanza, Parte_1
emessa in data 21.11.2024, con la quale il Tribunale di Brindisi accoglieva l'istanza cautelare volta al riconoscimento del diritto di ad ottenere Parte_3
l'immissione in ruolo nella classe AD (Scuola primaria sostegno) con sede di servizio in uno degli ambiti appartenenti alla Provincia di Lecce, ordinando all'Amministrazione di adottare i provvedimenti consequenziali.
Nello specifico, per quanto di interesse alla presente controversia, parte reclamante ha esposto che la aveva partecipato ad un'unica procedura Pt_3
concorsuale - pur sostenendo le prove per più profili - e che la convocazione, effettuata tramite pubblicazione sul sito web dell' dell'avviso prot. n.45399 del CP_1
12.8.2024, riguardava entrambe le classi di concorso – AD (scuola primaria-
1 sostegno) e (scuola dell'infanzia-posto comune) -, come da allegato al predetto Per_1 avviso contenente l'elenco dei soggetti convocati per ogni classe di concorso.
Pertanto, a proprio dire, l'immissione in ruolo della docente era stata effettuata in forza delle preferenze espresse dalla stessa nella relativa piattaforma. Difatti, la provincia di Lecce - indicata come prima opzione - era stata attribuita ai candidati che la precedevano in graduatoria, mentre la seconda scelta effettuata ineriva la combinazione AA – provincia di Brindisi, ragione per la quale correttamente le era stata assegnata la cattedra presso la provincia di Brindisi per la classe di concorso
AA, proprio secondo le priorità di scelta indicate dalla docente. Contr
Il ha eccepito, altresì, che l'errata interpretazione delle istruzioni di compilazione contenute nella guida operativa allegata all'avviso di immissione in ruolo e relative all'ordine di preferenza fra le varie province e classi di concorso era addebitabile esclusivamente alla stessa docente, avendo l'amministrazione posto a disposizione dei candidati ogni strumento utile per comprendere e provvedere alla corretta compilazione della domanda. Ha, infine, censurato l'ordinanza reclamata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha valorizzato, ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare, la FAQ n. 9 presente sul sito del , stigmatizzandone il Parte_1
significato attribuito alla locuzione “graduatoria di origine” che, a proprio dire, andava riferita alla procedura concorsuale di riferimento e non già alla singola classe di concorso.
Quanto al periculum in mora, il ha lamentato che i profili di imminenza Parte_1
ed irreversibilità del danno non fossero stati sufficientemente dimostrati nel caso di specie.
, costituitasi in giudizio, ha diffusamente contestato le avverse Parte_3
prospettazioni, chiedendo la conferma dell'ordinanza reclamata.
All'udienza del 19.2.2025 il Collegio si è riservato per la decisione.
_______________
Il reclamo non può trovare accoglimento per le condivisibili motivazioni già esposte dal Giudice della prima fase e che non risultano in alcun modo scalfite dai
2 motivi del presente ricorso che in sostanza ripropone le medesime argomentazioni giuridiche già compiutamente esaminate nell'ordinanza reclamata.
Difatti, è incontestato e risulta dalla documentazione in atti che la docente sia risultata vincitrice di due distinte classi di concorso nelle graduatorie di merito per la
Regione Puglia, pubblicate il 12/08/2024, essendosi classificata nella posizione n. 13 per la classe di concorso AD (scuola primaria-sostegno) e nella posizione n. 114 per la classe di concorso AA (infanzia-posto comune).
Nell'avviso pubblicato in pari data - disciplinante, tra l'altro, le immissioni in ruolo del personale docente dalle graduatorie di merito per l'anno scolastico
2024/2025 – è stato comunicato ai “… ... candidati presenti nelle Graduatorie di Merito (GM) e nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), utili alle imminenti operazioni assunzionali, che anche quest'anno le operazioni di nomina in ruolo verranno effettuate esclusivamente tramite una procedura informatizzata articolata in più fasi.
Tale procedura richiederà la presentazione da parte di ciascun candidato di più istanze tramite il sistema POLIS (Istanze On-Line). Nella prima fase, i docenti indicheranno la priorità fra le diverse procedure concorsuali (nelle cui graduatorie si è inclusi) e le province;
nella seconda fase sarà invece prevista la presentazione dell'istanza per l'espressione della preferenza di sede all'interno della provincia assegnata.
Per ciascuna fase della procedura verranno pubblicati appositi avvisi, che avranno valore di convocazione a tutti gli effetti e che indicheranno per quali candidati sarà possibile inviare la propria istanza e per quanto tempo il sistema rimarrà attivo.
… …omissis
Si raccomanda vivamente il personale eventualmente non interessato, a qualsiasi titolo, a partecipare alla procedura di immissione in ruolo per le classi di concorso nelle cui graduatorie risulta inserito, di formulare LA RINUNCIA a detta immissione all'interno della stessa procedura informatizzata al fine di evitare che l'Amministrazione debba procedere ad una nomina d'ufficio, che inevitabilmente pregiudicherebbe gli interessi di altri candidati cui verrebbe sottratta la disponibilità del posto.
Si evidenzia che la procedura informatizzata per le nomine in ruolo per l'a.s. 2024/2025 prevede la possibilità di rinunciare all'assunzione anche nel corso della seconda fase di scelta della sede all'interno della provincia assegnata. Pertanto, si ribadisce che, al fine di prevenire assegnazioni d'ufficio, con inevitabile sottrazione di disponibilità di sedi ai candidati collocati in posizioni successive, si invita il personale non interessato, per qualsiasi ragione, all'assunzione, a partecipare
3 mediante esplicita rinuncia all'interno della stessa procedura informatizzata.” (vedasi all.20 fascicolo parte reclamata fase cautelare).
Ebbene, la docente, come già sopra esposto, è risultata vincitrice di due classi di concorso distinte per le quali sono state pubblicate due diverse graduatorie;
tuttavia, il sistema informatizzato, per come predisposto, anziché consentire alla docente di esprimere le preferenze in ordine di priorità per ciascuna classe di concorso con riferimento alla relativa distinta graduatoria, ha comportato l'indicazione delle preferenze in un unico elenco comprensivo di tutte le classi di concorso, così determinando la valutazione unitaria delle preferenze nell'ordine indicato, come se le diverse classi di concorso appartenessero alla medesima graduatoria.
Di ciò si trae conferma dall'esame della schermata relativa al profilo personale della docente, dalla quale risulta che quest'ultima ha indicato dalla prima alla sesta riga le preferenze relative alla classe di concorso AA e dalla settima alla dodicesima le preferenze relative alla classe di concorso AD. Contr Pertanto, il assegnando a parte reclamata la classe di concorso AA della provincia di Brindisi (indicata come seconda preferenza) ha considerato implicitamente rinunciataria la docente per la classe di concorso diversa da quella assegnatagli (classe di concorso AD per la quale risultava parimente vincitrice), pur in assenza di una esplicita rinuncia.
Detto modus operandi è censurabile, non apparendo conforme al disposto normativo ed ai principi generali, tra i quali quello di meritocrazia, cui devono attenersi le procedure concorsuali e che non possono essere elusi dall'utilizzo di procedure informatiche.
Difatti, l'art. 400, comma 2, d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in ossequio al principio meritocratico, prescrive espressamente che “I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.” (principio sostanzialmente trasfuso nell'art. 7, comma 5, d. lgs. 13 aprile 2017, n. 59).
Come condivisibilmente osservato nell'ordinanza reclamata, la legge impone una scelta consapevole del vincitore anche con riferimento alle sedi di assegnazione cui lo stesso avrebbe diritto e, pertanto, la possibilità di scegliere il posto di ruolo tra quelli
4 messi a concorso presuppone “… … nel caso in esame - ove la ricorrente è risultata vincitrice di due distinte classi di concorso (collocandosi peraltro in posizione migliore nella classe di concorso AD, rispetto alla classe di concorso AA)- che il docente sia in grado di effettuare una scelta consapevole (anche in base alle sedi disponibili), così rinunciando all'immissione in altra classe di concorso.”.
Una volta predisposte due graduatorie distinte per le diverse classi di concorso, il avrebbe dovuto in ossequio al sopra richiamato principio di meritocrazia Parte_1
disporre due distinte convocazioni, consentendo ai soggetti collocati utilmente in graduatoria di poter esprimere le proprie preferenze in ordine di priorità con riferimento ad entrambe le classi di concorso.
Ma anche a voler prescindere da detto assorbente profilo, non può comunque condividersi la tesi dell'amministrazione secondo la quale l'avviso di convocazione in esame riguardava entrambe le classi di concorso, non essendo specificato in alcun documento prodotto in giudizio che le preferenze espresse nella richiamata schermata avrebbero tout court determinato l'esclusione del candidato da un'altra classe di concorso.
Vi è più che la faq n. 9 presente sul sito del (“riceverai una proposta di Parte_1
nomina per ogni graduatoria di origine in cui sei incluso - solo su insegnamenti differenti - ovviamente se ti troverai in posizione utile ad ottenere una individuazione”) in assenza di specifiche indicazioni di segno contrario (non emergenti dalla documentazione in atti) - lasciava legittimamente presumere che sarebbe stata formulata una duplice convocazione.
La chiara locuzione letterale di detta faq, nella parte in cui fa riferimento alla
“graduatoria di origine” non può avvallare l'interpretazione sui generis fornita dall'amministrazione secondo la quale con la predetta locuzione si intenderebbe la procedura concorsuale.
Ne consegue che anche, conformemente al contenuto di detta FAQ, essendovi due distinte graduatorie per le due classi di concorso, l'amministrazione avrebbe dovuto procedere a due distinti avvisi di convocazione.
5 Sul punto, il Collegio è ben consapevole che, come addotto da parte reclamante, le faq non costituiscono una fonte del diritto, e non sono neppure assimilabili alle circolari, perché non sono dirette ad orientare l'azione degli organi e degli uffici dell'amministrazione, in quanto non sono pubblicate a conclusione di un procedimento e per lo più non consentono di individuare l'autore delle stesse, né forniscono elementi utili sulle modalità della loro elaborazione (Cassazione civile sez. lav., 01/03/2022).
Anche il Consiglio di Stato sez. I, 20/07/2021, n.1275 ha espressamente sancito che: “Le risposte alle FAQ ("Frequently Asked Questions") rese dalla Pubblica
Amministrazione non possono essere assimilate ad una fonte del diritto, né primaria, né secondaria, e non possono nemmeno essere considerate ai fini alle circolari, non costituendo un obbligo interno per gli Organi amministrativi, né possono valere alla stregua di atti di interpretazione autentica, in difetto dei necessari presupposti legali e non essendo neppure pubblicate a conclusione di un procedimento predefinito per legge. Tuttavia, considerato l'effetto che le risposte alle FAQ producono sui destinatari, a partire dall'affidamento nei confronti dell'Amministrazione che fornisce le risposte, le stesse, pur non avendo carattere vincolante, contribuiscono a fornire un'utile indicazione di carattere applicativo in ordine alla ratio della volontà provvedimentale della p.a. e, quindi, ove conferenti, non possono essere considerate
"tamquam non essent". Per tale ragione, all'amministrazione è consentito discostarsi dalle indicazioni fornite nelle FAQ esclusivamente se la stessa è in grado di addurre, in un momento successivo, elementi sostanzialmente decisivi e necessariamente soggetti a uno scrutinio particolarmente severo, anche da parte del giudice, affinché sia evitato il rischio che la discrezionalità amministrativa si converta, con il diverso orientamento amministrativo sopravvenuto, in arbitrio o comunque leda l'affidamento creato nei destinatari delle disposizioni”.
Tuttavia, nella fattispecie in esame il richiamo a detta faq operato dal Giudice di prime cure è stato effettuato all'esclusivo fine di avvallare la illegittimità del modus operandi del già accertato per la violazione dei principi sopra richiamati che Parte_1
regolano le procedure concorsuali, sicchè anche sotto questo profilo l'ordinanza reclamata risulta immune da censure.
6 Tutto quanto sopra esposto appare al Collegio già sufficiente a ritenere la sussistenza del fumus boni iuris dell'istanza cautelare proposta, non ravvisandosi nella specie alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tale Per_2
che, a dire dell'amministrazione, dovrebbe essere licenziata in quanto
[...] collocatasi all'ultimo posto della graduatoria AD.
Ritiene il Collegio che detto presunto controinteressato all'esito del presente giudizio non sia stato individuato con sufficiente certezza, non risultando dalla documentazione in atti che la docente risulti collocata all'ultimo posto della Per_2
graduatoria AD, né che per effetto dell'esecuzione del provvedimento giudiziario quest'ultima perderebbe la cattedra nella sede assegnatale, peraltro neanche indicata Contr dal .
Pertanto, ritiene il Collegio che la posizione soggettiva azionata dalla parte ricorrente, anche in caso di accoglimento, non risulta tale da ledere direttamente la posizione di altri soggetti, poiché nessuna doglianza è stata formulata in ordine ai requisiti posseduti da ulteriori soggetti e ad essi riconosciuti dalla parte convenuta.
Invero, sebbene la pronuncia invocata possa eventualmente determinare indirettamente delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di altri docenti, ugualmente non pare sussistente una ipotesi di litisconsorzio necessario, configurabile solo ove, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti tali soggetti, mentre non rileva l'eventuale mera esigenza di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (cfr. Cass. 5 giugno 2008, n. 14914; Cass. 9 novembre 2018, n. 28766; Cass. 17 gennaio 2017, n.
988).
Per mera completezza espositiva, in ordine agli ulteriori motivi di reclamo, avendo parte reclamante riproposto negli stessi termini le argomentazioni già esposte nella prima fase del presente giudizio, si richiamano le condivisibili argomentazioni esposte nell'ordinanza reclamata nella parte in cui ha precisato che “la guida
7 operativa allegata non indicava con sufficiente precisione, per il candidato vincitore di due classi di concorso, le conseguenze connesse alla compilazione (in tesi, errata) della tabella, atteso che a pag. 19 (richiamata da parte convenuta a riprova della infondatezza dell'avversa doglianza) veniva genericamente indicato che “l'utente dovrà esprimere il proprio gradimento assegnando l'ordine di preferenza, trascinando gli elementi su o giù per modificare l'ordine in elenco”.
Alla luce dei rilievi che precedono, in assenza di un addentellato normativo che induca a ritenere legittima la determinazione assunta dall'Amministrazione convenuta, nonostante peraltro l'immediata richiesta formulata dalla ricorrente tesa ad ottenere una proposta di assunzione anche per la classe di concorso AAEE
(quando vi erano peraltro due posti disponibili su tale classe di concorso-cfr. all. note del 9.11.2024), la domanda cautelare -nei limiti delibativi della presente fase e salvo ogni ulteriore approfondimento -risulta assistita da un fumus di fondatezza, tenuto conto che la ricorrente, occupando la tredicesima posizione nella graduatoria di merito AD (all. 18 fascicolo di parte), sarebbe stata senza dubbio assegnata alla provincia di Lecce, come si evince dall'elenco generale delle immissioni in ruolo pubblicato il 14.8.2024 (all. 24 fascicolo di parte ricorrente) dal quale risulta che è stata assegnata come sede di servizio la provincia di Lecce a candidate collocatesi in posizione inferiore rispetto a candidate collocatesi in posizione inferiore rispetto a quella dell'istante.
Ciò posto, reputa il Tribunale che -nella fattispecie in esame-sia ravvisabile anche il requisito del periculum in mora.
La ricorrente ha diffusamente rappresentato (e comprovato) le ragioni che-anche sotto tale profilo-giustificano il ricorso alla procedura d'urgenza.
Se è pur vero, come anche rilevato nell'atto introduttivo del giudizio, che la distanza tra il comune di residenza (Calimera) e la sede di servizio (Brindisi) non è talmente rilevante da indurre a ravvisare ex se il requisito in esame, è altrettanto vero che il tempo necessario per effettuare il tragitto di andata e di ritorno (pari a circa due ore al giorno) non può che essere valutato unitamente alle circostanze del caso concreto, atteso che la ricorrente è madre di una bambina di 7 anni ed è assistente
8 della sorella beneficiaria dell'art. 3co.3 l. 104/92 e di indennità di accompagnamento, non essendo in grado - a causa della diagnosticata patologia oncologica – di compiere, senza l'aiuto di terzi, i normali atti della vita quotidiana.
Appare evidente che il diniego dell'invocata tutela cautelare pregiudicherebbe, in maniera grave e irreparabile, diritti personali e familiari in sé insuscettibili di essere ristorati per equivalente in quanto l'attesa della definizione di un giudizio ordinario costringerebbe la ricorrente a permanere, ogni giorno e per gran parte della giornata, lontano dal comune di residenza, rendendo di fatto molto più difficoltosa la possibilità di prestare assistenza alla sorella e di accudire prole in tenera età”.
Per tutte le ragioni che precedono il reclamo va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, così provvede:
- rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza emessa in data
21/11/2024;
- condanna parte reclamante al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 1400,00, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge.
Brindisi, 18.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Piero Primiceri dott.ssa Gabriella Puzzovio
9
Ufficio Lavoro
ORDINANZA nel ricorso promosso ex art. 669 terdecies c.p.c. -
Il Tribunale di Brindisi in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dr.ssa Gabriella PUZZOVIO Presidente
2 ) dr. Piero PRIMICERI Giudice relatore
3) dr. Paolo Giacinto PASANISI Giudice esaminati gli atti e sciolta la riserva formulata all'udienza del 19.02.2025 sul reclamo proposto in data 3.12.2024 dal , Parte_1
nonché (rappresentato e Parte_2
difeso dalle dott.sse Moschetti Annalisa e Ada Giaccari) avverso il provvedimento emesso in data 21.11.2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi;
OSSERVA
Il ha proposto reclamo avverso l'ordinanza, Parte_1
emessa in data 21.11.2024, con la quale il Tribunale di Brindisi accoglieva l'istanza cautelare volta al riconoscimento del diritto di ad ottenere Parte_3
l'immissione in ruolo nella classe AD (Scuola primaria sostegno) con sede di servizio in uno degli ambiti appartenenti alla Provincia di Lecce, ordinando all'Amministrazione di adottare i provvedimenti consequenziali.
Nello specifico, per quanto di interesse alla presente controversia, parte reclamante ha esposto che la aveva partecipato ad un'unica procedura Pt_3
concorsuale - pur sostenendo le prove per più profili - e che la convocazione, effettuata tramite pubblicazione sul sito web dell' dell'avviso prot. n.45399 del CP_1
12.8.2024, riguardava entrambe le classi di concorso – AD (scuola primaria-
1 sostegno) e (scuola dell'infanzia-posto comune) -, come da allegato al predetto Per_1 avviso contenente l'elenco dei soggetti convocati per ogni classe di concorso.
Pertanto, a proprio dire, l'immissione in ruolo della docente era stata effettuata in forza delle preferenze espresse dalla stessa nella relativa piattaforma. Difatti, la provincia di Lecce - indicata come prima opzione - era stata attribuita ai candidati che la precedevano in graduatoria, mentre la seconda scelta effettuata ineriva la combinazione AA – provincia di Brindisi, ragione per la quale correttamente le era stata assegnata la cattedra presso la provincia di Brindisi per la classe di concorso
AA, proprio secondo le priorità di scelta indicate dalla docente. Contr
Il ha eccepito, altresì, che l'errata interpretazione delle istruzioni di compilazione contenute nella guida operativa allegata all'avviso di immissione in ruolo e relative all'ordine di preferenza fra le varie province e classi di concorso era addebitabile esclusivamente alla stessa docente, avendo l'amministrazione posto a disposizione dei candidati ogni strumento utile per comprendere e provvedere alla corretta compilazione della domanda. Ha, infine, censurato l'ordinanza reclamata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha valorizzato, ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare, la FAQ n. 9 presente sul sito del , stigmatizzandone il Parte_1
significato attribuito alla locuzione “graduatoria di origine” che, a proprio dire, andava riferita alla procedura concorsuale di riferimento e non già alla singola classe di concorso.
Quanto al periculum in mora, il ha lamentato che i profili di imminenza Parte_1
ed irreversibilità del danno non fossero stati sufficientemente dimostrati nel caso di specie.
, costituitasi in giudizio, ha diffusamente contestato le avverse Parte_3
prospettazioni, chiedendo la conferma dell'ordinanza reclamata.
All'udienza del 19.2.2025 il Collegio si è riservato per la decisione.
_______________
Il reclamo non può trovare accoglimento per le condivisibili motivazioni già esposte dal Giudice della prima fase e che non risultano in alcun modo scalfite dai
2 motivi del presente ricorso che in sostanza ripropone le medesime argomentazioni giuridiche già compiutamente esaminate nell'ordinanza reclamata.
Difatti, è incontestato e risulta dalla documentazione in atti che la docente sia risultata vincitrice di due distinte classi di concorso nelle graduatorie di merito per la
Regione Puglia, pubblicate il 12/08/2024, essendosi classificata nella posizione n. 13 per la classe di concorso AD (scuola primaria-sostegno) e nella posizione n. 114 per la classe di concorso AA (infanzia-posto comune).
Nell'avviso pubblicato in pari data - disciplinante, tra l'altro, le immissioni in ruolo del personale docente dalle graduatorie di merito per l'anno scolastico
2024/2025 – è stato comunicato ai “… ... candidati presenti nelle Graduatorie di Merito (GM) e nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), utili alle imminenti operazioni assunzionali, che anche quest'anno le operazioni di nomina in ruolo verranno effettuate esclusivamente tramite una procedura informatizzata articolata in più fasi.
Tale procedura richiederà la presentazione da parte di ciascun candidato di più istanze tramite il sistema POLIS (Istanze On-Line). Nella prima fase, i docenti indicheranno la priorità fra le diverse procedure concorsuali (nelle cui graduatorie si è inclusi) e le province;
nella seconda fase sarà invece prevista la presentazione dell'istanza per l'espressione della preferenza di sede all'interno della provincia assegnata.
Per ciascuna fase della procedura verranno pubblicati appositi avvisi, che avranno valore di convocazione a tutti gli effetti e che indicheranno per quali candidati sarà possibile inviare la propria istanza e per quanto tempo il sistema rimarrà attivo.
… …omissis
Si raccomanda vivamente il personale eventualmente non interessato, a qualsiasi titolo, a partecipare alla procedura di immissione in ruolo per le classi di concorso nelle cui graduatorie risulta inserito, di formulare LA RINUNCIA a detta immissione all'interno della stessa procedura informatizzata al fine di evitare che l'Amministrazione debba procedere ad una nomina d'ufficio, che inevitabilmente pregiudicherebbe gli interessi di altri candidati cui verrebbe sottratta la disponibilità del posto.
Si evidenzia che la procedura informatizzata per le nomine in ruolo per l'a.s. 2024/2025 prevede la possibilità di rinunciare all'assunzione anche nel corso della seconda fase di scelta della sede all'interno della provincia assegnata. Pertanto, si ribadisce che, al fine di prevenire assegnazioni d'ufficio, con inevitabile sottrazione di disponibilità di sedi ai candidati collocati in posizioni successive, si invita il personale non interessato, per qualsiasi ragione, all'assunzione, a partecipare
3 mediante esplicita rinuncia all'interno della stessa procedura informatizzata.” (vedasi all.20 fascicolo parte reclamata fase cautelare).
Ebbene, la docente, come già sopra esposto, è risultata vincitrice di due classi di concorso distinte per le quali sono state pubblicate due diverse graduatorie;
tuttavia, il sistema informatizzato, per come predisposto, anziché consentire alla docente di esprimere le preferenze in ordine di priorità per ciascuna classe di concorso con riferimento alla relativa distinta graduatoria, ha comportato l'indicazione delle preferenze in un unico elenco comprensivo di tutte le classi di concorso, così determinando la valutazione unitaria delle preferenze nell'ordine indicato, come se le diverse classi di concorso appartenessero alla medesima graduatoria.
Di ciò si trae conferma dall'esame della schermata relativa al profilo personale della docente, dalla quale risulta che quest'ultima ha indicato dalla prima alla sesta riga le preferenze relative alla classe di concorso AA e dalla settima alla dodicesima le preferenze relative alla classe di concorso AD. Contr Pertanto, il assegnando a parte reclamata la classe di concorso AA della provincia di Brindisi (indicata come seconda preferenza) ha considerato implicitamente rinunciataria la docente per la classe di concorso diversa da quella assegnatagli (classe di concorso AD per la quale risultava parimente vincitrice), pur in assenza di una esplicita rinuncia.
Detto modus operandi è censurabile, non apparendo conforme al disposto normativo ed ai principi generali, tra i quali quello di meritocrazia, cui devono attenersi le procedure concorsuali e che non possono essere elusi dall'utilizzo di procedure informatiche.
Difatti, l'art. 400, comma 2, d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in ossequio al principio meritocratico, prescrive espressamente che “I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.” (principio sostanzialmente trasfuso nell'art. 7, comma 5, d. lgs. 13 aprile 2017, n. 59).
Come condivisibilmente osservato nell'ordinanza reclamata, la legge impone una scelta consapevole del vincitore anche con riferimento alle sedi di assegnazione cui lo stesso avrebbe diritto e, pertanto, la possibilità di scegliere il posto di ruolo tra quelli
4 messi a concorso presuppone “… … nel caso in esame - ove la ricorrente è risultata vincitrice di due distinte classi di concorso (collocandosi peraltro in posizione migliore nella classe di concorso AD, rispetto alla classe di concorso AA)- che il docente sia in grado di effettuare una scelta consapevole (anche in base alle sedi disponibili), così rinunciando all'immissione in altra classe di concorso.”.
Una volta predisposte due graduatorie distinte per le diverse classi di concorso, il avrebbe dovuto in ossequio al sopra richiamato principio di meritocrazia Parte_1
disporre due distinte convocazioni, consentendo ai soggetti collocati utilmente in graduatoria di poter esprimere le proprie preferenze in ordine di priorità con riferimento ad entrambe le classi di concorso.
Ma anche a voler prescindere da detto assorbente profilo, non può comunque condividersi la tesi dell'amministrazione secondo la quale l'avviso di convocazione in esame riguardava entrambe le classi di concorso, non essendo specificato in alcun documento prodotto in giudizio che le preferenze espresse nella richiamata schermata avrebbero tout court determinato l'esclusione del candidato da un'altra classe di concorso.
Vi è più che la faq n. 9 presente sul sito del (“riceverai una proposta di Parte_1
nomina per ogni graduatoria di origine in cui sei incluso - solo su insegnamenti differenti - ovviamente se ti troverai in posizione utile ad ottenere una individuazione”) in assenza di specifiche indicazioni di segno contrario (non emergenti dalla documentazione in atti) - lasciava legittimamente presumere che sarebbe stata formulata una duplice convocazione.
La chiara locuzione letterale di detta faq, nella parte in cui fa riferimento alla
“graduatoria di origine” non può avvallare l'interpretazione sui generis fornita dall'amministrazione secondo la quale con la predetta locuzione si intenderebbe la procedura concorsuale.
Ne consegue che anche, conformemente al contenuto di detta FAQ, essendovi due distinte graduatorie per le due classi di concorso, l'amministrazione avrebbe dovuto procedere a due distinti avvisi di convocazione.
5 Sul punto, il Collegio è ben consapevole che, come addotto da parte reclamante, le faq non costituiscono una fonte del diritto, e non sono neppure assimilabili alle circolari, perché non sono dirette ad orientare l'azione degli organi e degli uffici dell'amministrazione, in quanto non sono pubblicate a conclusione di un procedimento e per lo più non consentono di individuare l'autore delle stesse, né forniscono elementi utili sulle modalità della loro elaborazione (Cassazione civile sez. lav., 01/03/2022).
Anche il Consiglio di Stato sez. I, 20/07/2021, n.1275 ha espressamente sancito che: “Le risposte alle FAQ ("Frequently Asked Questions") rese dalla Pubblica
Amministrazione non possono essere assimilate ad una fonte del diritto, né primaria, né secondaria, e non possono nemmeno essere considerate ai fini alle circolari, non costituendo un obbligo interno per gli Organi amministrativi, né possono valere alla stregua di atti di interpretazione autentica, in difetto dei necessari presupposti legali e non essendo neppure pubblicate a conclusione di un procedimento predefinito per legge. Tuttavia, considerato l'effetto che le risposte alle FAQ producono sui destinatari, a partire dall'affidamento nei confronti dell'Amministrazione che fornisce le risposte, le stesse, pur non avendo carattere vincolante, contribuiscono a fornire un'utile indicazione di carattere applicativo in ordine alla ratio della volontà provvedimentale della p.a. e, quindi, ove conferenti, non possono essere considerate
"tamquam non essent". Per tale ragione, all'amministrazione è consentito discostarsi dalle indicazioni fornite nelle FAQ esclusivamente se la stessa è in grado di addurre, in un momento successivo, elementi sostanzialmente decisivi e necessariamente soggetti a uno scrutinio particolarmente severo, anche da parte del giudice, affinché sia evitato il rischio che la discrezionalità amministrativa si converta, con il diverso orientamento amministrativo sopravvenuto, in arbitrio o comunque leda l'affidamento creato nei destinatari delle disposizioni”.
Tuttavia, nella fattispecie in esame il richiamo a detta faq operato dal Giudice di prime cure è stato effettuato all'esclusivo fine di avvallare la illegittimità del modus operandi del già accertato per la violazione dei principi sopra richiamati che Parte_1
regolano le procedure concorsuali, sicchè anche sotto questo profilo l'ordinanza reclamata risulta immune da censure.
6 Tutto quanto sopra esposto appare al Collegio già sufficiente a ritenere la sussistenza del fumus boni iuris dell'istanza cautelare proposta, non ravvisandosi nella specie alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tale Per_2
che, a dire dell'amministrazione, dovrebbe essere licenziata in quanto
[...] collocatasi all'ultimo posto della graduatoria AD.
Ritiene il Collegio che detto presunto controinteressato all'esito del presente giudizio non sia stato individuato con sufficiente certezza, non risultando dalla documentazione in atti che la docente risulti collocata all'ultimo posto della Per_2
graduatoria AD, né che per effetto dell'esecuzione del provvedimento giudiziario quest'ultima perderebbe la cattedra nella sede assegnatale, peraltro neanche indicata Contr dal .
Pertanto, ritiene il Collegio che la posizione soggettiva azionata dalla parte ricorrente, anche in caso di accoglimento, non risulta tale da ledere direttamente la posizione di altri soggetti, poiché nessuna doglianza è stata formulata in ordine ai requisiti posseduti da ulteriori soggetti e ad essi riconosciuti dalla parte convenuta.
Invero, sebbene la pronuncia invocata possa eventualmente determinare indirettamente delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di altri docenti, ugualmente non pare sussistente una ipotesi di litisconsorzio necessario, configurabile solo ove, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti tali soggetti, mentre non rileva l'eventuale mera esigenza di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (cfr. Cass. 5 giugno 2008, n. 14914; Cass. 9 novembre 2018, n. 28766; Cass. 17 gennaio 2017, n.
988).
Per mera completezza espositiva, in ordine agli ulteriori motivi di reclamo, avendo parte reclamante riproposto negli stessi termini le argomentazioni già esposte nella prima fase del presente giudizio, si richiamano le condivisibili argomentazioni esposte nell'ordinanza reclamata nella parte in cui ha precisato che “la guida
7 operativa allegata non indicava con sufficiente precisione, per il candidato vincitore di due classi di concorso, le conseguenze connesse alla compilazione (in tesi, errata) della tabella, atteso che a pag. 19 (richiamata da parte convenuta a riprova della infondatezza dell'avversa doglianza) veniva genericamente indicato che “l'utente dovrà esprimere il proprio gradimento assegnando l'ordine di preferenza, trascinando gli elementi su o giù per modificare l'ordine in elenco”.
Alla luce dei rilievi che precedono, in assenza di un addentellato normativo che induca a ritenere legittima la determinazione assunta dall'Amministrazione convenuta, nonostante peraltro l'immediata richiesta formulata dalla ricorrente tesa ad ottenere una proposta di assunzione anche per la classe di concorso AAEE
(quando vi erano peraltro due posti disponibili su tale classe di concorso-cfr. all. note del 9.11.2024), la domanda cautelare -nei limiti delibativi della presente fase e salvo ogni ulteriore approfondimento -risulta assistita da un fumus di fondatezza, tenuto conto che la ricorrente, occupando la tredicesima posizione nella graduatoria di merito AD (all. 18 fascicolo di parte), sarebbe stata senza dubbio assegnata alla provincia di Lecce, come si evince dall'elenco generale delle immissioni in ruolo pubblicato il 14.8.2024 (all. 24 fascicolo di parte ricorrente) dal quale risulta che è stata assegnata come sede di servizio la provincia di Lecce a candidate collocatesi in posizione inferiore rispetto a candidate collocatesi in posizione inferiore rispetto a quella dell'istante.
Ciò posto, reputa il Tribunale che -nella fattispecie in esame-sia ravvisabile anche il requisito del periculum in mora.
La ricorrente ha diffusamente rappresentato (e comprovato) le ragioni che-anche sotto tale profilo-giustificano il ricorso alla procedura d'urgenza.
Se è pur vero, come anche rilevato nell'atto introduttivo del giudizio, che la distanza tra il comune di residenza (Calimera) e la sede di servizio (Brindisi) non è talmente rilevante da indurre a ravvisare ex se il requisito in esame, è altrettanto vero che il tempo necessario per effettuare il tragitto di andata e di ritorno (pari a circa due ore al giorno) non può che essere valutato unitamente alle circostanze del caso concreto, atteso che la ricorrente è madre di una bambina di 7 anni ed è assistente
8 della sorella beneficiaria dell'art. 3co.3 l. 104/92 e di indennità di accompagnamento, non essendo in grado - a causa della diagnosticata patologia oncologica – di compiere, senza l'aiuto di terzi, i normali atti della vita quotidiana.
Appare evidente che il diniego dell'invocata tutela cautelare pregiudicherebbe, in maniera grave e irreparabile, diritti personali e familiari in sé insuscettibili di essere ristorati per equivalente in quanto l'attesa della definizione di un giudizio ordinario costringerebbe la ricorrente a permanere, ogni giorno e per gran parte della giornata, lontano dal comune di residenza, rendendo di fatto molto più difficoltosa la possibilità di prestare assistenza alla sorella e di accudire prole in tenera età”.
Per tutte le ragioni che precedono il reclamo va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, così provvede:
- rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza emessa in data
21/11/2024;
- condanna parte reclamante al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 1400,00, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge.
Brindisi, 18.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Piero Primiceri dott.ssa Gabriella Puzzovio
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