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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1937/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
LEONE RG MARIA, Relatore
GARRI GUGLIELMO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15129/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Aurelia 866 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TJP01349027373 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11988/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. TJP/01349027373, notificato a mezzo R/R in data 30/07/2024, emesso dalla Direzione Provinciale I di
Roma, Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio, totale da pagare € 24.639,07.
Premetteva che l'importo di € 24.630,32, per imposta di successione, di cui all'avviso di liquidazione, era stato calcolato applicando l'aliquota dell'8%, al valore degli investimenti bancari non esenti e alle giacenze di c/c presso istituti bancari, pari ad € 265.706,00, al valore dell'immobile, pari ad € 10.704,00, al valore del terreno, pari ad € 5,00, all'importo del credito per rimborso modello 730/2024, pari ad
€ 1.624,00 e all'importo dei ratei della tredicesima mensilità presso l'inps, pari ad € 1.851,00.
Al valore totale così ottenuto, pari ad € 279.890,00, l'ufficio anche aggiunto la presunzione del 10%, ai sensi dell'art. 9, D. Lgs. 346/1990, Testo Unico sulle successioni, pari ad € 27.989,00 che, sommato a
€ 279.890,00, ha determinato la base imponibile dell'imposta di successione al quale applicare l'aliquota dell'8%, pari ad € 307.879,00, individuando così l'imposta liquidata in € 24.630,32.
Avverso tali decisioni ed il provvedimento conseguente proponeva le seguenti censure:
1) violazione della sottoscrizione dell'atto in questione, ai sensi dell'art. 49, D. Lgs. 346/90, che rimanda all'art. 42, D.P.R. 600/72, il quale stabilisce che gli avvisi di accertamento in 3 rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'Ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva
2)- violazione dell'art. 24, commi 3, 4 e 4 bis. del D. Lgs. 82/2005, secondo cui “Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
3)- nel merito rilevava che l'art. 9 del Testo Unico sulle successioni e donazioni (D. Lgs. 31.10.1990, n.
346), nel disciplinare la quantificazione dell'attivo ereditario, al c. 2 considera “compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del Codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso”. Evidenziava che la Corte di cassazione, in diverse occasioni, aveva ribadito il principio secondo il quale il calcolo forfettario su “denaro, gioielli e mobilia” può riguardare solo quei beni che, al decesso, siano facilmente occultabili all'Amministrazione Finanziaria.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva Agenzia delle entrate che allegava preliminarmente la delega del funzionario firmatario dell'atto impugnato, nonché, con riguardo alla firma digitale, allegava la prova della validità del certificato di firma alla data della sottoscrizione, rinvenibile sul link in calce all'atto impugnato. In ultimo, per quanto riguarda l'asserita erroneità nel calcolo dell'imposta di successione, evidenziava che l'Ufficio aveva fatto applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. 346/1990, che al c. 2 prevede: “Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.”
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che i due primi motivi di censura inerenti la sottoscrizione dell'atto e la validità della firma digitale sono da disattendere in quanto la agenzia convenuta ha dato prova della sussistenza dei poteri del funzionario firmatario dell'atto e della validità del certificato di firma digitale.
Quanto alla terza censura ed alla applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. 346/1990 al caso in esame, deve richiamarsi quanto statuito dal Supremo Collegio con riguardo alla imposta di successione ed all'applicazione del richiamato art. 9 : “In tema di imposta di successione, la presunzione di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990 - che considera compresi nell'attivo ereditario "denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore" - non è applicabile al denaro depositato su conto corrente bancario intestato al "de cuius", poiché, in questo caso, diversamente dal denaro contante nella diretta disponibilità del defunto, la proprietà è della banca, mentre il cliente gode solo di un diritto di credito (art. 1834 e 1852 c.c.), in conformità, peraltro, alla "ratio" della norma che, essendo quella di consentire un accertamento presuntivo solo dei beni di difficile identificazione e valutazione, facilmente sottraibili al Fisco (come il denaro che si trova in casa), non si attaglia ai depositi di conto corrente, i quali possono essere accertati e documentati presso l'istituto di credito, sicché, per essi, opera la tassazione separata ex art. 18 del cit. d.lgs. n. 346 del 1990 “( Cass.n. 21901/2020)
Il principio è stato successivamente ribadito ( Cass.n. 33682/22) : “La presunzione di cui all'art. 9, comma
2, del d.lgs. 346/1990 non opera ove l'erede dichiari, per "denaro, gioielli e mobilia" un importo pari o superiore a quello presunto (Cass.31806/2019).
1.4. La Corte (sentenza 21901/2020 cit.) ha altresì sottolineato che "il denaro rientra nell'ambito di applicazione della norma stessa solo quando su di esso il defunto esercitasse un diritto di proprietà e non quando formasse oggetto di un diritto di credito, contemplato invece nell'art. 18 del d.lgs. 346/1990". Così, in particolare, "nel caso di denaro che risulta oggetto di deposito presso una banca la proprietà del denaro spetta alla banca e il cliente gode di un diritto di credito (artt. 1834 e 1852 del codice civile), e quindi il saldo del deposito in conto corrente costituisce un credito del defunto e non una sua proprietà. Del resto la ratio dell'art. 9 del D. Legs.
346-1990 è quella di consentire un accertamento presuntivo di beni di difficile identificazione e valutazione, facilmente sottraibili all'attenzione del fisco (come il denaro liquido che si trovi in casa) e dunque non si attaglia ai depositi di conto corrente che possono essere accertati e documentati presso l'istituto di credito (Cass 19160/2003)" (Cass. 21901/2020)”.
I principi sopra riportati, dai quali non si ha motivo di discostarsi, rendono evidente la fondatezza del ricorso che deve pertanto essere accolto. Le spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso come in motivazione. Condanna la Parte resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1500, oltre oneri accessori come per legge se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
LEONE RG MARIA, Relatore
GARRI GUGLIELMO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15129/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Aurelia 866 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TJP01349027373 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11988/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. TJP/01349027373, notificato a mezzo R/R in data 30/07/2024, emesso dalla Direzione Provinciale I di
Roma, Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio, totale da pagare € 24.639,07.
Premetteva che l'importo di € 24.630,32, per imposta di successione, di cui all'avviso di liquidazione, era stato calcolato applicando l'aliquota dell'8%, al valore degli investimenti bancari non esenti e alle giacenze di c/c presso istituti bancari, pari ad € 265.706,00, al valore dell'immobile, pari ad € 10.704,00, al valore del terreno, pari ad € 5,00, all'importo del credito per rimborso modello 730/2024, pari ad
€ 1.624,00 e all'importo dei ratei della tredicesima mensilità presso l'inps, pari ad € 1.851,00.
Al valore totale così ottenuto, pari ad € 279.890,00, l'ufficio anche aggiunto la presunzione del 10%, ai sensi dell'art. 9, D. Lgs. 346/1990, Testo Unico sulle successioni, pari ad € 27.989,00 che, sommato a
€ 279.890,00, ha determinato la base imponibile dell'imposta di successione al quale applicare l'aliquota dell'8%, pari ad € 307.879,00, individuando così l'imposta liquidata in € 24.630,32.
Avverso tali decisioni ed il provvedimento conseguente proponeva le seguenti censure:
1) violazione della sottoscrizione dell'atto in questione, ai sensi dell'art. 49, D. Lgs. 346/90, che rimanda all'art. 42, D.P.R. 600/72, il quale stabilisce che gli avvisi di accertamento in 3 rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'Ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva
2)- violazione dell'art. 24, commi 3, 4 e 4 bis. del D. Lgs. 82/2005, secondo cui “Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
3)- nel merito rilevava che l'art. 9 del Testo Unico sulle successioni e donazioni (D. Lgs. 31.10.1990, n.
346), nel disciplinare la quantificazione dell'attivo ereditario, al c. 2 considera “compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del Codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso”. Evidenziava che la Corte di cassazione, in diverse occasioni, aveva ribadito il principio secondo il quale il calcolo forfettario su “denaro, gioielli e mobilia” può riguardare solo quei beni che, al decesso, siano facilmente occultabili all'Amministrazione Finanziaria.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva Agenzia delle entrate che allegava preliminarmente la delega del funzionario firmatario dell'atto impugnato, nonché, con riguardo alla firma digitale, allegava la prova della validità del certificato di firma alla data della sottoscrizione, rinvenibile sul link in calce all'atto impugnato. In ultimo, per quanto riguarda l'asserita erroneità nel calcolo dell'imposta di successione, evidenziava che l'Ufficio aveva fatto applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. 346/1990, che al c. 2 prevede: “Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.”
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare che i due primi motivi di censura inerenti la sottoscrizione dell'atto e la validità della firma digitale sono da disattendere in quanto la agenzia convenuta ha dato prova della sussistenza dei poteri del funzionario firmatario dell'atto e della validità del certificato di firma digitale.
Quanto alla terza censura ed alla applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. 346/1990 al caso in esame, deve richiamarsi quanto statuito dal Supremo Collegio con riguardo alla imposta di successione ed all'applicazione del richiamato art. 9 : “In tema di imposta di successione, la presunzione di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990 - che considera compresi nell'attivo ereditario "denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore" - non è applicabile al denaro depositato su conto corrente bancario intestato al "de cuius", poiché, in questo caso, diversamente dal denaro contante nella diretta disponibilità del defunto, la proprietà è della banca, mentre il cliente gode solo di un diritto di credito (art. 1834 e 1852 c.c.), in conformità, peraltro, alla "ratio" della norma che, essendo quella di consentire un accertamento presuntivo solo dei beni di difficile identificazione e valutazione, facilmente sottraibili al Fisco (come il denaro che si trova in casa), non si attaglia ai depositi di conto corrente, i quali possono essere accertati e documentati presso l'istituto di credito, sicché, per essi, opera la tassazione separata ex art. 18 del cit. d.lgs. n. 346 del 1990 “( Cass.n. 21901/2020)
Il principio è stato successivamente ribadito ( Cass.n. 33682/22) : “La presunzione di cui all'art. 9, comma
2, del d.lgs. 346/1990 non opera ove l'erede dichiari, per "denaro, gioielli e mobilia" un importo pari o superiore a quello presunto (Cass.31806/2019).
1.4. La Corte (sentenza 21901/2020 cit.) ha altresì sottolineato che "il denaro rientra nell'ambito di applicazione della norma stessa solo quando su di esso il defunto esercitasse un diritto di proprietà e non quando formasse oggetto di un diritto di credito, contemplato invece nell'art. 18 del d.lgs. 346/1990". Così, in particolare, "nel caso di denaro che risulta oggetto di deposito presso una banca la proprietà del denaro spetta alla banca e il cliente gode di un diritto di credito (artt. 1834 e 1852 del codice civile), e quindi il saldo del deposito in conto corrente costituisce un credito del defunto e non una sua proprietà. Del resto la ratio dell'art. 9 del D. Legs.
346-1990 è quella di consentire un accertamento presuntivo di beni di difficile identificazione e valutazione, facilmente sottraibili all'attenzione del fisco (come il denaro liquido che si trovi in casa) e dunque non si attaglia ai depositi di conto corrente che possono essere accertati e documentati presso l'istituto di credito (Cass 19160/2003)" (Cass. 21901/2020)”.
I principi sopra riportati, dai quali non si ha motivo di discostarsi, rendono evidente la fondatezza del ricorso che deve pertanto essere accolto. Le spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso come in motivazione. Condanna la Parte resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1500, oltre oneri accessori come per legge se dovuti.