Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 5442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5442 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05442/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04871/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4871 del 2025, proposto da RO NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Cerbo, con domicilio eletto presso lo studio EL MM in Roma, via Salaria, 103;
contro
Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TA OR, RE CO, RO AS, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
Annullamento del provvedimento di rettifica della graduatoria finale del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 gennaio 2025, prot. 14722 (doc. A) e dei suoi allegati elenco dei vincitori (doc. B) e graduatoria rettificata (doc. C), relativi alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia presso l’Agenzia delle entrate, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente compresi l’atto del Direttore dell’Agenzia delle entrate di incarico alla Commissione di concorso di rivalutazione della posizione dei controinteressati, nonché, per quanto occorrer possa, di tutti i verbali della Commissione di concorso relativi a tali operazioni, quantunque nel testo non ancora conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa CE MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso rubricato al r.g.n. 3314/2024, il ricorrente ha impugnato la graduatoria dell’11.01.2024, conclusiva alla selezione pubblica per 175 dirigenti indetta da Agenzia delle Entrate con Bando del 29.10.2010 – cui ha partecipato –, lamentando “ Violazione per errata applicazione degli artt. 3, 7, 10 e 11 del Bando di concorso. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà infraprocedimentale, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6, 18, l. 241/90, nonché degli artt. 46 e 71 d.P.R. 445/2000. ”.
In estrema sintesi, con tale gravame il ricorrente ha censurato l’azione amministrativa per non avergli la P.A. attribuito un punteggio per i titoli relativi all’abilitazione professionale e al conseguimento di un master in diritto tributario; egli ha inoltre censurato le modalità (più generali) con cui la P.A. ha riapprovato la graduatoria dopo un primo annullamento giurisdizionale intervenuto nel 2023.
In quella sede, il ricorrente ha altresì proposto ricorso per motivi aggiunti, impugnando le rettifica della graduatoria del 7.10.2024 e del 14.11.2024, benché solo in via prudenziale (“ Tali atti sono stati cautelativamente impugnati con motivi aggiunti nel medesimo giudizio per l’eventualità che il Giudicante li considerasse confermativi (e non meramente confermativi) dei precedenti impugnati con il ricorso introduttivo ”).
2. Con il presente ricorso, invece, il ricorrente ha poi impugnato, questa volta in via autonoma, anche un’ulteriore rettifica della graduatoria, intervenuta il 22.01.2025, riproponendo le medesime censure di cui al ricorso r.g.n. 3314/2024 e rappresentando espressamente di aver “ conservato la propria posizione in graduatoria, che è rimasta la n. 261 (doc. C) ” ma “ Ad ogni modo, cautelativamente anche tali atti vengono impugnati con il presente ricorso, sì da far escludere ogni forma di acquiescenza alle illegittimità già denunciate (…)”.
3. Nelle more del presente giudizio è però intervenuta la sentenza n. 11505 del 12.06.2025, con cui il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso r.g.n. 3314/2024, ritenendo fondate le censure relative alla omessa attribuzione del punteggio relativo all’abilitazione professionale e del punteggio per il conseguimento del master in diritto tributario.
Inoltre, nella sentenza il Tribunale ha anche affermato che “ non emerge dagli atti di causa che vi siano state modifiche alla posizione del ricorrente nelle successive graduatoria del 7 ottobre 2024, del 14 novembre 2024, e del 22 gennaio 2025 [quest’ultima, come detto, impugnata in questa sede]”.
4. In vista della discussione nel merito del presente ricorso, con memoria del 3.01.2026 il ricorrente ha dunque chiesto al Tribunale di dare atto della cessazione della materia del contendere, con condanna della P.A. al pagamento delle spese, dichiarando di ritenere soddisfatta la propria pretesa (nonostante la sentenza sopra indicata sia stata impugnata con riguardo al capo relativo al riconoscimento del punteggio per il master in diritto tributario).
5. Agenzia delle Entrate si è costituita in resistenza ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem e per carenza di interesse, non avendo la graduatoria del 22.01.2025 in concreto inciso la posizione del ricorrente.
6. Alla pubblica udienza dell’11.02.2026 la causa è stata introitata per la decisione, previo avviso ai sensi dell’art. 73 c.p.a. in merito a possibili profili di improcedibilità del ricorso.
7. Preliminarmente va chiarito che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Collegio non ritiene di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto risulta in atti che le domande dal medesimo proposte (già nel giudizio r.g.n. 3314/2024 e poi ripetute in questa sede) con la sentenza n. 11505 del 12.06.2025 sono state accolte soltanto parzialmente.
E’ noto, per contro, che la pronuncia di cessata materia del contendere costituisce una decisione di merito che presuppone che nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta (art. 34, co. 5, c.p.a.), cioè che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (ciò che nella specie non risulta, posto che lo stesso ricorrente ha reso noto non solo che la P.A. ha impugnato la decisione di primo grado, ma, altresì, che la stessa ha riconvocato la Commissione per eseguire tale decisione soltanto in relazione ad uno dei titoli vantati).
Fermo quanto sopra, il ricorso deve comunque essere dichiarato improcedibile per la ormai sopravvenuta carenza di interesse alla definizione dello stesso, ciò che innanzitutto può agevolmente desumersi dalla affermazione di cessazione della materia del contendere versata in atti dallo stesso ricorrente; ciò, peraltro, consente al Collegio di prescindere dall’approfondimento specifico sulle eccezioni di inammissibilità sollevate come in atti dalla difesa dell’Amministrazione, fermo restando che se, da un lato, è nella facoltà del ricorrente proporre prudenzialmente ricorso, anche in via autonoma, avverso una rettifica della graduatoria meramente confermativa, dall’altro lato la definizione del ricorso avverso la prima graduatoria rende necessariamente improcedibile il ricorso successivo (ed incide, ovviamente, sul regime delle spese).
7. Per quanto detto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono compensate tenuto conto della connessione con il giudizio già come sopra definito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI TO, Presidente
CE MA, Primo Referendario, Estensore
AN IG, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE MA | PI TO |
IL SEGRETARIO