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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 4606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4606 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
NRG 245/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino- - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - - Consigliere-
- dr. Roberto Notaro - - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 10/2021, pubblicata in data 1.01.2021, iscritto al n. 245/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
(c.f. , con sede in Ottaviano (NA), alla via Funari s.n.c., Parte_1 P.IVA_1 costituitasi in persona della dr.ssa , dichiaratasi legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata a difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Gennaro AV (c.f. ), Antonio AV C.F._1
(c.f. ) e ME AV (c.f. C.F._2
); C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. ) costituitasi in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torre del Greco alla via Marconi n. 66, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio Persona_1 del 3.2.2023 (rep. n. 8360, racc. n. 5374, registrata a – DP II il 6.2.2023 al n.2324
[...] CP_2
Serie 1T), dall'avv. Guido Cortese (c.f.: ) C.F._4
- APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE-
1 NRG 245/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con citazione notificata il 14.02.2019 la in qualità di centro accreditato Parte_1 presso il SSN a svolgere prestazioni di terapia fisica e riabilitativa ai sensi dell'art. 44 della L. n. 833/78 in favore degli assistiti dell' , evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_2
Torre Annunziata l' per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Parte_2 accogliere la domanda attrice e per l'effetto condannare l' , in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 9814,00 oltre interessi dalla maturazione del credito, così come previsto in contratto al tasso di mora ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. Lgvo 231/2002; B) condannare l' al pagamento delle spese e competenze Parte_2 legali ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014 così come modificato il tutto in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.; C) con riserva all'esito dell'eventuale costituzione in giudizio verificare se ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 del cod. proc .civ.”.
La società attrice esponeva:
• di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative in materia di sanità;
• di aver sottoscritto in data 12/07/2017 con l' il contratto avente ad oggetto Parte_2
“la formazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa (cd. riabilitazione ex art. 44 della L.833/1978) come definita nell'allegato n. 3 alla DGRC n. 1269 del 16.7.09 e nel DPCM 29 novembre 2001 recante definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) da erogarsi nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017 da parte della sottoscritta struttura privata ed i correlati limiti di spesa”;
• di aver erogato le prestazioni nel mese di dicembre 2017 emettendo la fattura n. 56 del 31/12/2017 per un importo di € 32.142,57;
Parte
• che l' aveva provveduto al pagamento parziale per € 22.328,57, risultando quindi debitrice per € 9814,00.
Parte 1.2. Si costituiva l' con una comparsa depositata il 4.06.2019, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo:
- l'intervenuto pagamento di tutte le prestazioni erogate nel 2017, così come risultava dai mandati di pagamento depositati;
- il superamento del tetto di spesa contrattualmente previsto. A tal proposito, richiamava la nota prot. n. 180 del 3.05.2019, con la quale si rilevava che il tetto di spesa complessivo assegnato per l'anno 2017 era pari ad € 553.500,00, che il fatturato presentato per le mensilità da gennaio a dicembre 2017 era di € 563.314.00, che l'importo di € 9.814,00 non era dovuto per superamento del tetto di spesa e che per detto importo aveva richiesto al Centro di emettere nota di credito;
A sostegno delle proprie argomentazioni depositava:
2 NRG 245/2021
• nota prot. 79563 del 28.5.2019 a firma del Direttore U.O.C. dott.ssa CP_3 Persona_2 avente ad oggetto: “Mandati di pagamento – RIF n. 150-151-152/Avv. Cortese” con la quale si allegavano copie degli avvisi di pagamento;
• nota prot. n. 180 del 3.5.2019, a firma del Responsabile U.O.C. Ass. Riab. Area Funz. A dott. avente ad oggetto: “Riscontro VS note rif. 152 del 19.2.2019 riferita Testimone_1 ad Atto di citazione n. 152/19 Centro Neapolisanit di San Gennarello di Ottaviano
[...]
”; CP_4
• determina dirigenziale n. 12 del 19.2.2017 avente ad oggetto: “liquidazione al Centro Neapolisanit di San Gennarello di Ottaviano, insistente sul territorio della fino al Pt_3 raggiungimento del tetto di spesa assegnategli per l'anno 2017 per prestazioni di cui alla L.833/78 ex art. 44 FKT” con la quale si evidenziava che “il Centro per l'anno 2017 ha superato il tetto di spesa per un importo complessivo di € 9814,00 e per detto importo veniva richiesto dal Direttore Sanitario del Distretto di Palma Campania di emettere Pt_4 regolare nota di credito;
che ad oggi nonostante le notifiche fatte da parte del Direttore del Distretto al centro per le emissioni delle rispettive note di credito le stesse non sono state emesse dal legale rappresentante del Centro accreditati”;
• allegato n. 1 alla determina dirigenziale n. 12 del 19.2.2017 con il quale venivano indicate dettagliatamente per l'anno in questione gli importi fatturati, liquidati contestati e da liquidare.
1.3. Con sentenza n. 10/2021, pubblicata l'1.01.2021, il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite, evidenziando che il Centro aveva superato il tetto di spesa indicato all'art. 4 del contratto e che non aveva fornito prova in senso Part opposto, così disponendo: “l' ha versato in atti copia della nota del Responsabile dell'Area Riabilitazione n. 180 del 3.5.2019 in cui si contestava al Laboratorio istante, relativamente all'anno 2017, la impossibilità di riconoscimento dei richiesti saldi in ragione dell'avvenuto superamento del cd. budget annuale di spesa;
in particolare, nella cennata nota si dà atto Part dell'avvenuto integrale pagamento, da parte dell' in favore del Centro, del corrispettivo per tutte le prestazioni da esso erogate nel corso del 2017, e ciò fino al limite massimo fissato dal tetto annuale di spesa. L'avvenuto sforamento, dunque, da parte della relativamente Parte_1 all'anno 2017, del limite massimo annuale di spesa sostenibile, senza, peraltro, che detto Centro abbia fornito nel presente giudizio prova in senso opposto, fa sì che venga del tutto meno il presupposto per il riconoscimento di un diritto di credito in favore dello stesso”.
2.1. Avverso detta sentenza ha spiegato appello il Centro, con atto notificato il 14.1.2021, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) con il primo motivo si afferma che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provato il superamento del tetto di spesa;
Parte 2) con il secondo motivo si censura la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto che l' abbia fornito la prova del superamento del tetto di spesa;
3 NRG 245/2021
3) con il terzo si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “il mancato superamento del tetto di spesa, al pari del mancato superamento della COM, è elemento costitutivo del diritto di credito azionato dal soggetto accreditato presso il SSN” in evidente contrapposizione all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale il superamento del tetto di spesa unitamente al superamento della COM va provato Parte dall'amministrazione dall' in quanto fatto impeditivo ed estintivo del diritto di credito il cui onere grava sulla parte eccipiente ex art. 2697 c.c.;
4) con il quarto ed ultimo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente affermato che il Centro non aveva contestato di aver ricevuto un importo pari al tetto di spesa in violazione dell'art. 115 c.p.c.; in particolare, l'appellante ritiene che non possa operare il principio di non contestazione dal momento che le fatture elettroniche, il contratto e la dichiarazione di atto notorio con il quale si affermava che per il periodo di riferimento il Centro non aveva superato la Com attribuita erano elementi idonei a provare il fatto costitutivo del credito, Parte mentre l' non aveva provato quanto eccepito in violazione dell'art. 2697 c.c.
Per tali ragioni l'appellante ha concluso chiedendo: “A. In via preliminare, accogliere l'appello e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 10 del 2021 – R.G. 941/2019 pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 01 gennaio 2021 relativamente ai motivi sopra esposti e precisamente quelli riportati ai nn. 1;2 e 3 della motivazione e per l'effetto revocare la sentenza Part impugnata;
B) condannare in ogni caso l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (sui diritti ed onorari), del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro AV, Antonio AV e Avv. ME AV procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
2.2. Il 21.6.2024 si è costituita l' che, nel riportarsi a tutte le proprie difese articolate in primo Pt_2 grado, ha preliminarmente eccepito la nullità della notifica dell'appello avvenuta non al procuratore costituito dell'azienda sanitaria, ma all' unitamente ai procuratori;
inoltre, ha Parte_2 formulato appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. Ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli per tali motivi, all'esito del giudizio d'appello, confermare la sentenza appellata respingendo integralmente l'atto di appello proposto dalla appellante, nel merito, dichiarare l'infondatezza della pretesa economica avanzata da parte appellante condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia resa all'esito dell'udienza del Parte 25.5.2021, stante la costituzione dell' avvenuta il 21.6.2024.
2.1. L'appello principale è infondato e va rigettato.
Da un punto di vista logico occorre esaminare prima il terzo motivo di appello con il quale il Centro censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “il mancato superamento del tetto di spesa, al pari del mancato superamento della COM, è elemento costitutivo del diritto di credito azionato dal soggetto accreditato presso il SSN” in evidente contrapposizione all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale il
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superamento del tetto di spesa unitamente al superamento della COM va provato Parte dall'amministrazione dall' in quanto fatto impeditivo ed estintivo del diritto di credito il cui onere grava sulla parte eccipiente ex art. 2697 c.c.
Il motivo è infondato e va rigettato.
A differenza di quanto affermato dal Tribunale, la giurisprudenza di legittimità ha ormai definitivamente chiarito che, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della debitrice (Cass. 16/04/2021, n. 10182; Cass. 13/02/2018, n. Pt_2
3403; Cass. 20/01/2015, n. 826).
Ciò posto, il Tribunale è tuttavia giunto - alla corretta conclusione che era stato dimostrato il superamento del tetto di spesa in considerazione del contenuto nella nota prot. 180 del 3.5.2019, non avendo il Centro provveduto ad adeguata contestazione.
Parte Il Tribunale ha osservato, in sostanza, che avendo l' affermato che erano state pagate prestazioni per un importo corrispondente al limite contrattualmente previsto per l'anno 2017, il Centro avrebbe dovuto negare tale circostanza, non potendosi limitare a negare l'efficacia probatoria del documento;
d'altronde, si trattava di fatti certamente a sua conoscenza, tenuto conto che il tetto di spesa era di struttura e non di macroarea.
2.2. Il primo e il secondo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente perché connessi.
Con primo motivo, il Centro censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il superamento del tetto di spesa con il mandato di pagamento del 3.1.2019 di € 702.796,89, Parte ritenendo che i documenti prodotti dall' non erano pertinenti considerando che “rispetto ad un Part tetto di spesa assegnato di € 553.500,00 l' avrebbe corrisposto la somma di € 702.796,89 quindi oltre circa 150.000,00 oltre il limite di spesa, circostanza questa che se fosse era sarebbe molto grave da parte della P..A. erogare somme in eccedenza al limite assegnato”.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente affermato il superamento del tetto di spesa in assenza di idonea documentazione.
I motivi sono infondati e vanno rigettati.
Il Tribunale ha ritenuto superato il tetto di spesa non sulla base dei mandati di pagamento prodotti, ma in virtù della mancata contestazione e della prova contraria alla documentazione fornita dall'amministrazione sanitaria.
Quel che rileva nella specie è che in base alle diposizioni contrattuali richiamate da entrambe le parti sussiste un tetto di spesa per la specifica struttura, che è quello che è stato dedotto come Part superato dall' secondo cui il Centro avrebbe fatturato nell'anno 2017 il complessivo importo di € 563.314,00 rispetto alla somma effettivamente assegnata di € 553.500,00 al netto del ticket.
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L'articolo 4 comma 1 del contratto dispone che: “ Il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa e quindi il fatturato per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017, per il volume di prestazioni determinato al precedente art. 3 è fissato come segue: a) €596.000, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio; b) € 553.500,00 applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio al netto del ticket ed al netto sia della quota ricetta regionale di cui al decreto commissariale n. 53/2010 e s.m.i. sia della quota ricetta nazionale”.
Parte Con la nota prot. 180 del 3.051.2019, l' ha evidenziato che:
- con delibera aziendale n.186 del 16.03.2017 veniva assegnato al Centro un tetto di € Parte_1
553.500,00;
- per l'anno 2017, dal mese di gennaio al mese di dicembre, il Centro aveva presentato fatture per un importo complessivo per € 563.314,00;
- l'importo di € 9814,00 corrispondente al saldo della fattura n. 506 del mese di dicembre 2017 non veniva liquidato in quanto “per l'anno 2017 ha superato il tetto di spesa…e per detto importo veniva richiesto dal Direttore Sanitario del di Palma Campania di emettere regolare Parte_5 nota di credito”.
A fronte di tale allegazione, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di primo grado, il Centro si era limitato a richiamare la disciplina da applicare in tema di onere probatorio gravante sulle parti e a contestare che la prova di tali circostanze non potesse essere fornita dalla detta nota senza tuttavia negarne il contenuto, come invece avrebbe dovuto fare. Solo a seguito dell'espressa Parte negazione di tali circostanze sarebbe sorto - come già detto- l'onere per l' di dare adeguata dimostrazione delle stesse.
In ordine alla prova dell'effettivo pagamento integrale delle prestazioni rese entro i limiti del budget, va osservato che lo stesso può ritenersi dimostrato – analogamente al superamento del tetto di spesa - in virtù del principio di non contestazione;
a fronte dell'allegazione dell'avvenuto pagamento di tali somme, la creditrice si è limitata ad invocare la mancanza di prova senza negare tale circostanza – indicando, eventualmente, il minore importo ricevuto - pur trattandosi di fatti certamente a sua conoscenza.
Peraltro, l'effettivo pagamento delle prestazioni rese fino all'esaurimento del budget è irrilevante, in quanto ciò che deve essere considerato ai fini del rispetto del tetto di spesa è il fatturato e non quanto effettivamente pagato dall' ; pertanto, se anche la società non avessero Controparte_2 ricevuto il compenso per tutte le prestazioni fatturate fino allo sforamento del tetto di spesa, al più avrebbero potuto agire per ottenere il pagamento di tali prestazioni, ma comunque non avrebbero avuto diritto alla remunerazione di quelle rese extra budget.
2.4. Con il quarto ed ultimo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente affermato che il Centro non ha “fornito nel presente giudizio prova in senso opposto, fa sì che venga del tutto meno il presupposto per il riconoscimento di un diritto di credito in favore dello stesso”.
L'appellante ritiene che le fatture elettroniche, il contratto e la dichiarazione di atto notorio con il quale si affermava che per il periodo di riferimento il Centro non aveva superato la Com attribuita
6 NRG 245/2021
Parte sarebbero stati elementi idonei a provare il fatto costitutivo del credito, mentre l' non aveva provato quanto eccepito in violazione dell'art. 2697 c.c.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto di porre a fondamento della propria decisione la circostanza del superamento del tetto di spesa convenzionalmente assegnato, in quanto lo ha giudicato fatto non specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dalla parte contro cui tale fatto estintivo è stato opposto, non già perché lo ha considerato documentalmente provato.
Come già detto in precedenza, a fronte di elementi specificamente indicati nella nota prot. 180 e nell'allegato 1 alla determina dirigenziale n. 12 del 19.2.2017 (ove vi è l'elenco delle singole fatture inviate dal Centro per tutti i mesi del 2017, dell'importo di ciascuna fattura e di quanto liquidato e contestato per ognuna di esse), l'odierna appellante avrebbe dovuto svolgere delle contestazioni altrettanto specifiche in ordine ai fatti riportati, deducendo espressamente che non era vero quanto Parte affermato dall' e che, invece, erano stati fatturati importi diversi o che il tetto di spesa assegnato alla struttura era differente e non limitarsi ad invocare la prova di tali circostanze da parte dell'ente sanitario.
Per quanto esposto, il Tribunale ha ritenuto che non essendo state contestate le circostanze esposte Parte dall' non vi era alcuna necessità di provare i fatti dalla stessa specificamente affermati (ossia in ordine alla fatturazione da parte dell'odierna appellante della somma complessiva di € 563.314,00 rispetto alla somma effettivamente assegnata di € 553.500,00). Allegazione, quest'ultima, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di primo grado e di cui il Centro non ha effettivamente mai negato la veridicità o la fondatezza, essendosi limitato nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e negli atti conclusivi depositate in primo grado a constatare esclusivamente la mancata prova da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto sforamento del tetto di spesa.
Ne consegue che il pagamento dell'importo di € 9.814,00 deve ritenersi non contestato, di tal che l'importo preteso deve ritenersi extra budget e, pertanto, non dovuto.
Parte 3. 1. Relativamente all'appello incidentale proposto dall' va preliminarmente rigettata Parte l'eccezione di nullità della notifica dell'impugnazione sollevata dall' secondo la quale la notifica sarebbe invalida perché “avvenuta non al procuratore dell' , ma Controparte_2 all' unitamente ai procuratori” (cfr pag. 7 della comparsa di Controparte_2 costituzione).
Sul punto si evidenzia che la notifica si è perfezionata regolarmente a mezzo del servizio postale mediante consegna all' presso la quale i difensori erano domiciliati. Controparte_2
In ogni caso, la costituzione della parte ha sanato qualsiasi vizio e/o irregolarità della notifica ex art. 156 III comma c.p.c.
Part Ciò detto, l'appello incidentale proposto dall' a dichiarato inammissibile perché tardivo.
7 NRG 245/2021
Sul punto si osserva che l'udienza indicata in citazione era fissata per il 20.5.2021, poi differita alla Parte prima utile al 25.5.2021, mentre l' si è costituita solo il 21.6.2024, dunque tardivamente, decadendo dalla facoltà di proporre appello incidentale.
4. La reciproca soccombenza, desunta dal rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 10/2021, pubblicata l'1 gennaio 2021, proposto dalla nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
A. Rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
B. Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 30.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Roberto Notaro dott.ssa Caterina Molfino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino- - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - - Consigliere-
- dr. Roberto Notaro - - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 10/2021, pubblicata in data 1.01.2021, iscritto al n. 245/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
(c.f. , con sede in Ottaviano (NA), alla via Funari s.n.c., Parte_1 P.IVA_1 costituitasi in persona della dr.ssa , dichiaratasi legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata a difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Gennaro AV (c.f. ), Antonio AV C.F._1
(c.f. ) e ME AV (c.f. C.F._2
); C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. ) costituitasi in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torre del Greco alla via Marconi n. 66, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio Persona_1 del 3.2.2023 (rep. n. 8360, racc. n. 5374, registrata a – DP II il 6.2.2023 al n.2324
[...] CP_2
Serie 1T), dall'avv. Guido Cortese (c.f.: ) C.F._4
- APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE-
1 NRG 245/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con citazione notificata il 14.02.2019 la in qualità di centro accreditato Parte_1 presso il SSN a svolgere prestazioni di terapia fisica e riabilitativa ai sensi dell'art. 44 della L. n. 833/78 in favore degli assistiti dell' , evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_2
Torre Annunziata l' per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Parte_2 accogliere la domanda attrice e per l'effetto condannare l' , in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 9814,00 oltre interessi dalla maturazione del credito, così come previsto in contratto al tasso di mora ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. Lgvo 231/2002; B) condannare l' al pagamento delle spese e competenze Parte_2 legali ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014 così come modificato il tutto in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.; C) con riserva all'esito dell'eventuale costituzione in giudizio verificare se ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 del cod. proc .civ.”.
La società attrice esponeva:
• di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative in materia di sanità;
• di aver sottoscritto in data 12/07/2017 con l' il contratto avente ad oggetto Parte_2
“la formazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa (cd. riabilitazione ex art. 44 della L.833/1978) come definita nell'allegato n. 3 alla DGRC n. 1269 del 16.7.09 e nel DPCM 29 novembre 2001 recante definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) da erogarsi nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017 da parte della sottoscritta struttura privata ed i correlati limiti di spesa”;
• di aver erogato le prestazioni nel mese di dicembre 2017 emettendo la fattura n. 56 del 31/12/2017 per un importo di € 32.142,57;
Parte
• che l' aveva provveduto al pagamento parziale per € 22.328,57, risultando quindi debitrice per € 9814,00.
Parte 1.2. Si costituiva l' con una comparsa depositata il 4.06.2019, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo:
- l'intervenuto pagamento di tutte le prestazioni erogate nel 2017, così come risultava dai mandati di pagamento depositati;
- il superamento del tetto di spesa contrattualmente previsto. A tal proposito, richiamava la nota prot. n. 180 del 3.05.2019, con la quale si rilevava che il tetto di spesa complessivo assegnato per l'anno 2017 era pari ad € 553.500,00, che il fatturato presentato per le mensilità da gennaio a dicembre 2017 era di € 563.314.00, che l'importo di € 9.814,00 non era dovuto per superamento del tetto di spesa e che per detto importo aveva richiesto al Centro di emettere nota di credito;
A sostegno delle proprie argomentazioni depositava:
2 NRG 245/2021
• nota prot. 79563 del 28.5.2019 a firma del Direttore U.O.C. dott.ssa CP_3 Persona_2 avente ad oggetto: “Mandati di pagamento – RIF n. 150-151-152/Avv. Cortese” con la quale si allegavano copie degli avvisi di pagamento;
• nota prot. n. 180 del 3.5.2019, a firma del Responsabile U.O.C. Ass. Riab. Area Funz. A dott. avente ad oggetto: “Riscontro VS note rif. 152 del 19.2.2019 riferita Testimone_1 ad Atto di citazione n. 152/19 Centro Neapolisanit di San Gennarello di Ottaviano
[...]
”; CP_4
• determina dirigenziale n. 12 del 19.2.2017 avente ad oggetto: “liquidazione al Centro Neapolisanit di San Gennarello di Ottaviano, insistente sul territorio della fino al Pt_3 raggiungimento del tetto di spesa assegnategli per l'anno 2017 per prestazioni di cui alla L.833/78 ex art. 44 FKT” con la quale si evidenziava che “il Centro per l'anno 2017 ha superato il tetto di spesa per un importo complessivo di € 9814,00 e per detto importo veniva richiesto dal Direttore Sanitario del Distretto di Palma Campania di emettere Pt_4 regolare nota di credito;
che ad oggi nonostante le notifiche fatte da parte del Direttore del Distretto al centro per le emissioni delle rispettive note di credito le stesse non sono state emesse dal legale rappresentante del Centro accreditati”;
• allegato n. 1 alla determina dirigenziale n. 12 del 19.2.2017 con il quale venivano indicate dettagliatamente per l'anno in questione gli importi fatturati, liquidati contestati e da liquidare.
1.3. Con sentenza n. 10/2021, pubblicata l'1.01.2021, il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite, evidenziando che il Centro aveva superato il tetto di spesa indicato all'art. 4 del contratto e che non aveva fornito prova in senso Part opposto, così disponendo: “l' ha versato in atti copia della nota del Responsabile dell'Area Riabilitazione n. 180 del 3.5.2019 in cui si contestava al Laboratorio istante, relativamente all'anno 2017, la impossibilità di riconoscimento dei richiesti saldi in ragione dell'avvenuto superamento del cd. budget annuale di spesa;
in particolare, nella cennata nota si dà atto Part dell'avvenuto integrale pagamento, da parte dell' in favore del Centro, del corrispettivo per tutte le prestazioni da esso erogate nel corso del 2017, e ciò fino al limite massimo fissato dal tetto annuale di spesa. L'avvenuto sforamento, dunque, da parte della relativamente Parte_1 all'anno 2017, del limite massimo annuale di spesa sostenibile, senza, peraltro, che detto Centro abbia fornito nel presente giudizio prova in senso opposto, fa sì che venga del tutto meno il presupposto per il riconoscimento di un diritto di credito in favore dello stesso”.
2.1. Avverso detta sentenza ha spiegato appello il Centro, con atto notificato il 14.1.2021, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) con il primo motivo si afferma che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provato il superamento del tetto di spesa;
Parte 2) con il secondo motivo si censura la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto che l' abbia fornito la prova del superamento del tetto di spesa;
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3) con il terzo si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “il mancato superamento del tetto di spesa, al pari del mancato superamento della COM, è elemento costitutivo del diritto di credito azionato dal soggetto accreditato presso il SSN” in evidente contrapposizione all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale il superamento del tetto di spesa unitamente al superamento della COM va provato Parte dall'amministrazione dall' in quanto fatto impeditivo ed estintivo del diritto di credito il cui onere grava sulla parte eccipiente ex art. 2697 c.c.;
4) con il quarto ed ultimo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente affermato che il Centro non aveva contestato di aver ricevuto un importo pari al tetto di spesa in violazione dell'art. 115 c.p.c.; in particolare, l'appellante ritiene che non possa operare il principio di non contestazione dal momento che le fatture elettroniche, il contratto e la dichiarazione di atto notorio con il quale si affermava che per il periodo di riferimento il Centro non aveva superato la Com attribuita erano elementi idonei a provare il fatto costitutivo del credito, Parte mentre l' non aveva provato quanto eccepito in violazione dell'art. 2697 c.c.
Per tali ragioni l'appellante ha concluso chiedendo: “A. In via preliminare, accogliere l'appello e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 10 del 2021 – R.G. 941/2019 pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 01 gennaio 2021 relativamente ai motivi sopra esposti e precisamente quelli riportati ai nn. 1;2 e 3 della motivazione e per l'effetto revocare la sentenza Part impugnata;
B) condannare in ogni caso l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (sui diritti ed onorari), del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro AV, Antonio AV e Avv. ME AV procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
2.2. Il 21.6.2024 si è costituita l' che, nel riportarsi a tutte le proprie difese articolate in primo Pt_2 grado, ha preliminarmente eccepito la nullità della notifica dell'appello avvenuta non al procuratore costituito dell'azienda sanitaria, ma all' unitamente ai procuratori;
inoltre, ha Parte_2 formulato appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. Ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli per tali motivi, all'esito del giudizio d'appello, confermare la sentenza appellata respingendo integralmente l'atto di appello proposto dalla appellante, nel merito, dichiarare l'infondatezza della pretesa economica avanzata da parte appellante condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia resa all'esito dell'udienza del Parte 25.5.2021, stante la costituzione dell' avvenuta il 21.6.2024.
2.1. L'appello principale è infondato e va rigettato.
Da un punto di vista logico occorre esaminare prima il terzo motivo di appello con il quale il Centro censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “il mancato superamento del tetto di spesa, al pari del mancato superamento della COM, è elemento costitutivo del diritto di credito azionato dal soggetto accreditato presso il SSN” in evidente contrapposizione all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale il
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superamento del tetto di spesa unitamente al superamento della COM va provato Parte dall'amministrazione dall' in quanto fatto impeditivo ed estintivo del diritto di credito il cui onere grava sulla parte eccipiente ex art. 2697 c.c.
Il motivo è infondato e va rigettato.
A differenza di quanto affermato dal Tribunale, la giurisprudenza di legittimità ha ormai definitivamente chiarito che, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della debitrice (Cass. 16/04/2021, n. 10182; Cass. 13/02/2018, n. Pt_2
3403; Cass. 20/01/2015, n. 826).
Ciò posto, il Tribunale è tuttavia giunto - alla corretta conclusione che era stato dimostrato il superamento del tetto di spesa in considerazione del contenuto nella nota prot. 180 del 3.5.2019, non avendo il Centro provveduto ad adeguata contestazione.
Parte Il Tribunale ha osservato, in sostanza, che avendo l' affermato che erano state pagate prestazioni per un importo corrispondente al limite contrattualmente previsto per l'anno 2017, il Centro avrebbe dovuto negare tale circostanza, non potendosi limitare a negare l'efficacia probatoria del documento;
d'altronde, si trattava di fatti certamente a sua conoscenza, tenuto conto che il tetto di spesa era di struttura e non di macroarea.
2.2. Il primo e il secondo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente perché connessi.
Con primo motivo, il Centro censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il superamento del tetto di spesa con il mandato di pagamento del 3.1.2019 di € 702.796,89, Parte ritenendo che i documenti prodotti dall' non erano pertinenti considerando che “rispetto ad un Part tetto di spesa assegnato di € 553.500,00 l' avrebbe corrisposto la somma di € 702.796,89 quindi oltre circa 150.000,00 oltre il limite di spesa, circostanza questa che se fosse era sarebbe molto grave da parte della P..A. erogare somme in eccedenza al limite assegnato”.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente affermato il superamento del tetto di spesa in assenza di idonea documentazione.
I motivi sono infondati e vanno rigettati.
Il Tribunale ha ritenuto superato il tetto di spesa non sulla base dei mandati di pagamento prodotti, ma in virtù della mancata contestazione e della prova contraria alla documentazione fornita dall'amministrazione sanitaria.
Quel che rileva nella specie è che in base alle diposizioni contrattuali richiamate da entrambe le parti sussiste un tetto di spesa per la specifica struttura, che è quello che è stato dedotto come Part superato dall' secondo cui il Centro avrebbe fatturato nell'anno 2017 il complessivo importo di € 563.314,00 rispetto alla somma effettivamente assegnata di € 553.500,00 al netto del ticket.
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L'articolo 4 comma 1 del contratto dispone che: “ Il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa e quindi il fatturato per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017, per il volume di prestazioni determinato al precedente art. 3 è fissato come segue: a) €596.000, applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio; b) € 553.500,00 applicando le tariffe vigenti nel corso dell'esercizio al netto del ticket ed al netto sia della quota ricetta regionale di cui al decreto commissariale n. 53/2010 e s.m.i. sia della quota ricetta nazionale”.
Parte Con la nota prot. 180 del 3.051.2019, l' ha evidenziato che:
- con delibera aziendale n.186 del 16.03.2017 veniva assegnato al Centro un tetto di € Parte_1
553.500,00;
- per l'anno 2017, dal mese di gennaio al mese di dicembre, il Centro aveva presentato fatture per un importo complessivo per € 563.314,00;
- l'importo di € 9814,00 corrispondente al saldo della fattura n. 506 del mese di dicembre 2017 non veniva liquidato in quanto “per l'anno 2017 ha superato il tetto di spesa…e per detto importo veniva richiesto dal Direttore Sanitario del di Palma Campania di emettere regolare Parte_5 nota di credito”.
A fronte di tale allegazione, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di primo grado, il Centro si era limitato a richiamare la disciplina da applicare in tema di onere probatorio gravante sulle parti e a contestare che la prova di tali circostanze non potesse essere fornita dalla detta nota senza tuttavia negarne il contenuto, come invece avrebbe dovuto fare. Solo a seguito dell'espressa Parte negazione di tali circostanze sarebbe sorto - come già detto- l'onere per l' di dare adeguata dimostrazione delle stesse.
In ordine alla prova dell'effettivo pagamento integrale delle prestazioni rese entro i limiti del budget, va osservato che lo stesso può ritenersi dimostrato – analogamente al superamento del tetto di spesa - in virtù del principio di non contestazione;
a fronte dell'allegazione dell'avvenuto pagamento di tali somme, la creditrice si è limitata ad invocare la mancanza di prova senza negare tale circostanza – indicando, eventualmente, il minore importo ricevuto - pur trattandosi di fatti certamente a sua conoscenza.
Peraltro, l'effettivo pagamento delle prestazioni rese fino all'esaurimento del budget è irrilevante, in quanto ciò che deve essere considerato ai fini del rispetto del tetto di spesa è il fatturato e non quanto effettivamente pagato dall' ; pertanto, se anche la società non avessero Controparte_2 ricevuto il compenso per tutte le prestazioni fatturate fino allo sforamento del tetto di spesa, al più avrebbero potuto agire per ottenere il pagamento di tali prestazioni, ma comunque non avrebbero avuto diritto alla remunerazione di quelle rese extra budget.
2.4. Con il quarto ed ultimo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente affermato che il Centro non ha “fornito nel presente giudizio prova in senso opposto, fa sì che venga del tutto meno il presupposto per il riconoscimento di un diritto di credito in favore dello stesso”.
L'appellante ritiene che le fatture elettroniche, il contratto e la dichiarazione di atto notorio con il quale si affermava che per il periodo di riferimento il Centro non aveva superato la Com attribuita
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Parte sarebbero stati elementi idonei a provare il fatto costitutivo del credito, mentre l' non aveva provato quanto eccepito in violazione dell'art. 2697 c.c.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto di porre a fondamento della propria decisione la circostanza del superamento del tetto di spesa convenzionalmente assegnato, in quanto lo ha giudicato fatto non specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dalla parte contro cui tale fatto estintivo è stato opposto, non già perché lo ha considerato documentalmente provato.
Come già detto in precedenza, a fronte di elementi specificamente indicati nella nota prot. 180 e nell'allegato 1 alla determina dirigenziale n. 12 del 19.2.2017 (ove vi è l'elenco delle singole fatture inviate dal Centro per tutti i mesi del 2017, dell'importo di ciascuna fattura e di quanto liquidato e contestato per ognuna di esse), l'odierna appellante avrebbe dovuto svolgere delle contestazioni altrettanto specifiche in ordine ai fatti riportati, deducendo espressamente che non era vero quanto Parte affermato dall' e che, invece, erano stati fatturati importi diversi o che il tetto di spesa assegnato alla struttura era differente e non limitarsi ad invocare la prova di tali circostanze da parte dell'ente sanitario.
Per quanto esposto, il Tribunale ha ritenuto che non essendo state contestate le circostanze esposte Parte dall' non vi era alcuna necessità di provare i fatti dalla stessa specificamente affermati (ossia in ordine alla fatturazione da parte dell'odierna appellante della somma complessiva di € 563.314,00 rispetto alla somma effettivamente assegnata di € 553.500,00). Allegazione, quest'ultima, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di primo grado e di cui il Centro non ha effettivamente mai negato la veridicità o la fondatezza, essendosi limitato nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e negli atti conclusivi depositate in primo grado a constatare esclusivamente la mancata prova da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto sforamento del tetto di spesa.
Ne consegue che il pagamento dell'importo di € 9.814,00 deve ritenersi non contestato, di tal che l'importo preteso deve ritenersi extra budget e, pertanto, non dovuto.
Parte 3. 1. Relativamente all'appello incidentale proposto dall' va preliminarmente rigettata Parte l'eccezione di nullità della notifica dell'impugnazione sollevata dall' secondo la quale la notifica sarebbe invalida perché “avvenuta non al procuratore dell' , ma Controparte_2 all' unitamente ai procuratori” (cfr pag. 7 della comparsa di Controparte_2 costituzione).
Sul punto si evidenzia che la notifica si è perfezionata regolarmente a mezzo del servizio postale mediante consegna all' presso la quale i difensori erano domiciliati. Controparte_2
In ogni caso, la costituzione della parte ha sanato qualsiasi vizio e/o irregolarità della notifica ex art. 156 III comma c.p.c.
Part Ciò detto, l'appello incidentale proposto dall' a dichiarato inammissibile perché tardivo.
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Sul punto si osserva che l'udienza indicata in citazione era fissata per il 20.5.2021, poi differita alla Parte prima utile al 25.5.2021, mentre l' si è costituita solo il 21.6.2024, dunque tardivamente, decadendo dalla facoltà di proporre appello incidentale.
4. La reciproca soccombenza, desunta dal rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 10/2021, pubblicata l'1 gennaio 2021, proposto dalla nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
A. Rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
B. Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 30.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Roberto Notaro dott.ssa Caterina Molfino
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