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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/03/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 13.03.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.
500/2024 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 896/2022
TRA
nato a San Felice a [...] il [...], Parte_1 rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Pasquale Migliaccio, presso cui elettivamente domicilia in Sant'Antimo alla
Via C. Verde n. 23
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena Località
San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 18.01.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data CP_1
28.05.2021 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di
1 riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. R.G. n. 896/2022) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma
1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 896/2022, disposta l'integrazione peritale nella presente fase del giudizio, all'udienza del
13.03.2025, la causa veniva decisa come da sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data
17.11.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 19.12.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
2 Il presente ricorso è stato depositato il 18.01.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il dott.
avesse operato una valutazione molto restrittiva, parziale Persona_1
ed approssimativa delle condizioni di salute del ricorrente stesso ed avesse omesso di valutare tutta la documentazione medica prodotta.
In particolare, i motivi di contestazione consistono nella errata considerazione del quadro patologico di cui era portatore il sig. Pt_1 anche alla luce della documentazione medica successiva all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
All'esito del supplemento di perizia richiesto dall'intestato Tribunale il dott. dopo aver attentamente valutato tutta la Persona_1
3 documentazione medica successiva all'espletamento della perizia, non ha mutato la propria valutazione concludendo nel modo seguente: “In altre parole, anche dopo l'esame della nuova documentazione esibita non posso che confermare il precedente giudizio. Il Turnacco è invalido al 47% a partire dalla domanda amministrativa (dicembre 2021)”.
Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dalla giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti oltre che ampiamente argomentate. Il consulente evidenzia, infatti, che la certificazione cardiologica non attesta alcun aggravamento del quadro clinico dell'istante ma è volta a riepilogare le patologie di cui il ricorrente è affetto già valutate e considerate in sede peritale, pertanto le conclusioni sono stanzialmente invariate. Del resto anche l'omessa valutazione della patologia depressiva non è suffragata da alcuna documentazione medica che delinei una storia clinica al riguardo.
Alla luce dei chiarimenti resi, si ritiene che il ricorso vada rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 13 marzo 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 13.03.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.
500/2024 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 896/2022
TRA
nato a San Felice a [...] il [...], Parte_1 rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Pasquale Migliaccio, presso cui elettivamente domicilia in Sant'Antimo alla
Via C. Verde n. 23
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena Località
San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 18.01.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data CP_1
28.05.2021 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di
1 riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. R.G. n. 896/2022) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma
1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 896/2022, disposta l'integrazione peritale nella presente fase del giudizio, all'udienza del
13.03.2025, la causa veniva decisa come da sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data
17.11.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 19.12.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
2 Il presente ricorso è stato depositato il 18.01.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il dott.
avesse operato una valutazione molto restrittiva, parziale Persona_1
ed approssimativa delle condizioni di salute del ricorrente stesso ed avesse omesso di valutare tutta la documentazione medica prodotta.
In particolare, i motivi di contestazione consistono nella errata considerazione del quadro patologico di cui era portatore il sig. Pt_1 anche alla luce della documentazione medica successiva all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
All'esito del supplemento di perizia richiesto dall'intestato Tribunale il dott. dopo aver attentamente valutato tutta la Persona_1
3 documentazione medica successiva all'espletamento della perizia, non ha mutato la propria valutazione concludendo nel modo seguente: “In altre parole, anche dopo l'esame della nuova documentazione esibita non posso che confermare il precedente giudizio. Il Turnacco è invalido al 47% a partire dalla domanda amministrativa (dicembre 2021)”.
Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dalla giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti oltre che ampiamente argomentate. Il consulente evidenzia, infatti, che la certificazione cardiologica non attesta alcun aggravamento del quadro clinico dell'istante ma è volta a riepilogare le patologie di cui il ricorrente è affetto già valutate e considerate in sede peritale, pertanto le conclusioni sono stanzialmente invariate. Del resto anche l'omessa valutazione della patologia depressiva non è suffragata da alcuna documentazione medica che delinei una storia clinica al riguardo.
Alla luce dei chiarimenti resi, si ritiene che il ricorso vada rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 13 marzo 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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