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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3611/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio BUCCARO Presidente dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice rel. dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi iscritta al n. R.g.
3611/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANICONE Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ( ) VIA CESARE BATTISTI 43 71010 ISCHITELLA;
C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANICONE FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVASTANO Controparte_1 C.F._3
RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato in VIA DELLA RESISTENZA N.3 71018 VICO DEL
GARGANO presso il difensore avv. SAVASTANO RAFFAELLA fino alla rinuncia al mandato depositata in data 30.06.2024
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.07.2020, ha proposto domanda di separazione Parte_1
personale tra coniugi nei confronti di Esponeva: che in data aveva contratto Controparte_1
matrimonio concordatario con il resistente (atto n. 4, p. II, serie A, anno 2005); che dall'unione era nato in data [...] in [...] il figlio che l'unione coniugale si era rivelata infelice nel Per_1
tempo sino a degenerare ed a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa di aspri ed insanabili contrasti che avevano fatto venir meno l'affetto coniugale necessario un armonico sviluppo della famiglia.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale dei coniugi;
affidare il figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
assegnare la casa familiare Per_1
ad essa ricorrente perché vi abitasse con il figlio;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire, mediante il versamento di un assegno mensile di € 300,00, al mantenimento del figlio. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Nel costituirsi in giudizio pur non opponendosi alla separazione replicava Controparte_1 assumendo: che l'unica causa della separazione tra i coniugi era stato l'allontanamento ingiustificato della moglie dalla casa familiare, la quale, unitamente al figlio si era trasferita presso la casa Per_1
della madre in Peschici. Chiedeva l'affido condiviso e il collocamento del minore presso di sè, rappresentando il disagio maturato dal ragazzo dal momento dell'allontanamento dalla sua cerchia di affetti in Vico del Gargano e da suo padre, da cui si era sempre sentito seguito e compreso, avvertendo invece una minore attenzione da parte della genitrice.
Quanto al proprio reddito, deduceva di essere un artigiano e che nel caso disvoluto di collocamento del minore con la madre, non avrebbe potuto versare quale contributo al mantenimento un importo maggiore di € 200,00 mensili.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: dichiarare la separazione tra i coniugi con addebito alla ricorrente;
affidare il figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé e diritto della madre di incontrarlo e tenerle con sé liberamente e, comunque, nel rispetto delle esigenze del ragazzo ormai adolescente;
assegnare al padre la casa familiare per continuare ad abitarla con il figlio;
porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 Per_1
mensili, con obbligo altresì di partecipare alle spese straordinarie da sostenersi nel suo interesse.
All'udienza del 25.02.2021 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente delegato per il tentativo di conciliazione. Alla medesima udienza veniva ascoltato anche il figlio minore della coppia. In data pagina 2 di 13 26.02.2021 il Presidente, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, e nominava il Giudice Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti.
All'udienza del giorno 11.05.2022 le parti chiedevano la decisione parziale sullo status.
Precisate le conclusioni, il giudice istruttore, con ordinanza del giorno 11.06.2022, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio, previa acquisizione del parere del PM che giungeva favorevole.
Con sentenza n. 2708/2022, depositata in data 08.11.2022, veniva pronunciata sentenza parziale di separazione, il Collegio pronunciando solo sullo status.
Rilevando come la pronuncia della separazione non esaurisse la materia del contendere, dovendosi ancora istruire, e quindi decidere, la domanda di addebito e le questioni accessorie riguardanti le statuizioni di ordine economico e riguardanti il figlio minore, il collegio, con separata ordinanza emessa in pari data, disponeva la prosecuzione del giudizio.
Il processo è quindi proseguito per l'istruttoria, consistita nel plurimo ascolto del minore, in indagini sociali e incontri con specialista psicologa presso il Consultorio incaricato, oltre che a mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio tesa alla verifica della capacità genitoriale delle parti.
Esaurita l'istruttoria, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e riservata in decisione in data 03.08.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Veniva, altresì, disposta la trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
**********************************
Domanda di separazione
Deve preliminarmente darsi atto che la separazione è stata dichiarata con sentenza parziale n.
2708/22, depositata in data 08.11.2022.
Domanda di addebito ha domandato l'addebito della separazione alla moglie per abbandono del tetto Controparte_1
coniugale. Costituisce, tuttavia, principio pacifico in giurisprudenza quello per cui ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i pagina 3 di 13 coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. Quanto al dovere di coabitazione, l'art. 143 c. 2 c.c. lo indica come obbligo e l'art. 144 c.c. dispone che i coniugi debbano concordare l'indirizzo della vita familiare e fissare la residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. Il dovere di coabitazione si intende però violato solo quando uno dei due abbandoni la casa coniugale senza giusta causa e rifiuti di tornarvi (Cass. Ord. 14841/2015).
Viceversa, non può aversi addebito nell'ipotesi in cui l'allontanamento sia giustificato allorché sussista una crisi coniugale che renda intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nel caso di specie la ricorrente, partecipando in maniera collaborativa alla consulenza tecnica d'ufficio, ha descritto un progressivo deterioramento del rapporto coniugale determinato da scelte economiche e di indirizzo familiare del coniuge, alle quali la stessa non ha saputo o potuto opporsi, che hanno segnato il fallimento del progetto familiare, fino alla vendita all'asta della casa familiare. Il resistente non ha invece fornito elementi utili all'analisi delle ragioni della crisi coniugale, finalizzate, soprattutto, a raggiugere conclusioni di segno contrario. La descrizione delle dinamiche familiari resa dalla ricorrente deve pertanto ritenersi non contestata e, per quanto si esporrà nel prosieguo, supportata dal comportamento processuale del coniuge e dalla osservazione della personalità emersa, dovendosi escludere che l'abbandono del tetto coniugale possa essere considerato motivo di addebito della separazione.
Affidamento e mantenimento della prole
Dall'unione delle odierne parti è nato il figlio nei cui confronti non può essere Per_1 confermato l'affido congiunto ad entrambi i genitori per le ragioni di seguito esposte.
Va osservato che ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli
è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità. Nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere dunque residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli.
E' noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato a adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, dell'interesse morale e pagina 4 di 13 materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'affidamento condiviso oppure – alternativamente – stabilisce a quale dei genitori i figli debbono essere affidati.
In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.) e solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore opterà per l'affidamento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume dunque carattere residuale.
L'affidamento condiviso presuppone, invero, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. Il regime dell'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore
Solo in quest'ultimo caso, qualora cioè il regime dell'affidamento bigenitoriale si ponga in netto contrasto con l'interesse del minore, è legittima l'applicazione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, fermo restando che l'altro genitore – di regola – è comunque chiamato a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio ed ha il diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, essendo in sua facoltà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore.
In buona sostanza, nella scelta del regime di affidamento del minore ci si deve attenere al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore stesso (così Cass., n. 20151/2018).
Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr., tra le altre, Cass., n. 16593/2008; Cass., n. 24526/2010), il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si palesi inidoneo al ruolo richiesto nell'affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass., n. 977/2017).
La pronunzia in deroga al principio generale di bigenitorialità innanzi richiamato, nel caso di specie risulta sorretta dalle gravi risultanze processuali acquisite che hanno consegnato al Tribunale un pagina 5 di 13 quadro preoccupante riguardante la personalità del padre, così come accertato anche dal consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_2
Deve, in proposito, partirsi dalla osservazione dei comportamenti dello così come CP_1
delineati dal Ctu, che ne ha analizzato il profilo di personalità del padre del minore.
Per_ Ha esposto il dott. “Va innanzitutto detto come le criticità attinenti i comportamenti del padre del minore evidenziate dai Servizi incaricati del caso (“comportamenti verbalmente aggressivi, polemici, pretenziosi e oppositivi”) si siano ripetute e, se possibile, finanche intensificate in corso di
CTU, inglobando di fatto i Servizi socio-sanitari (“che hanno scritto soltanto cazzate”), la curatrice
(che doveva “stare zitta”), la stessa A.G. (da alla “prima sezione del Consiglio Superiore della Magistratura) e lo scrivente CTU, che avrebbe dovuto, nella pretesa del sig. valorizzare CP_1
esclusivamente la produzione documentale della dott.ssa . È immediatamente evidente come Per_3
tali agiti rimandino a criteri diagnostici (impulsività, incapacità di assumere il punto di vista dell'altro, incapacità di differire l'esigenza dello scarico pulsionale, disconoscimento dell'autorità esterna) compresi in specifici Disturbi della personalità di Cluster B15, che non è stato possibile meglio dettagliare attraverso i dati risultanti dagli esami psicodiagnostici che il periziando non si è prestato ad eseguire”. (…) “Il sig. non ha saputo garantire al figlio la necessaria serenità in CP_1
occasione dello sfratto abitativo, coinvolgendolo in interazioni dalle quali il minore andava certamente protetto, per di più invocando l'intervento del 118 (“i cui sanitari non riscontravano nulla” – dalla relazione dei S.S. in atti) per una presunta colluttazione del figlio con un operatore dell'Istituto
Vendite Giudiziarie. I ripetuti accessi in P.S., spesso successivi agli incontri con la madre, possono configurare una condizione di ipercura che può certamente nuocere al minore, generando la tendenza
a considerare la fisiologica espressione somatica di emozioni correlate ad esperienze vissute quale segno di malattia (“sono andato in ospedale per la pressione alta”), ingenerando ideazione drammatica (“l'ultima volta meno male che stava mia zia perché io mi volevo buttare giù dal palazzo”). Tali affermazioni, in adolescenza, sono sempre da considerare quali eventi sentinella, anche nell'ipotesi che si tratti di voluta esagerazione.
La capacità di focalizzarsi sui bisogni evolutivi del figlio è parsa mediocre.
La letteratura scientifica (tra gli altri, Buzzi, 1997) evidenzia come le motivazioni dei genitori che coinvolgono i figli in dinamiche di coalizione nascano il più delle volte dal loro bisogno di vendicarsi dell'ex-partner o dal profondo rifiuto che sentono nei suoi confronti, sentimento che diviene ancora più intenso se frutto di un tradimento o di una profonda umiliazione personale. In tali genitori
è, inoltre, spesso presente un profondo autoconvincimento delle proprie ragioni, cui si affianca un meccanismo che li porta a sostenere ed innalzare la propria autostima grazie alla lotta per la
pagina 6 di 13 dimostrazione di essere moralmente (e, quindi, anche educativamente) migliori dell'altro.
L'abbandono da parte del coniuge, infatti, determina una profonda crisi dell'identità personale:
l'unica certezza che rimane è quella di sapere di essere un genitore, un buon genitore. In tale situazione la paura più grande è quella di perdere i figli o di essere abbandonati anche da loro: ciò induce alcuni genitori (quelli psicologicamente più deboli) a cercare di assumerne il controllo più totale, esternando un amore di tipo possessivo e controllante. Se gli amici, i parenti o le figure professionali (due successivi difensori hanno rimesso il mandato ricevuto, uno dei quali in corso di
CTU) coinvolte nel caso cercano di mitigare il loro comportamento competitivo e belligerante o dimostrano apertamente il loro dissenso, vengono allontanati o licenziati. A tutto ciò si aggiunge spesso una forte gelosia nei confronti del nuovo partner dell'altro, identificato e vissuto come un rimpiazzo di sé. Le capacità di tutelare il rapporto del figlio con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia
d'origine, di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi del figlio è attualmente inesistente, la qual cosa individua, verosimilmente, il problema centrale della vicenda.
Degli opportuni correttivi in punto di affidamento e collocamento e dei rimedi ritenuti clinicamente più idonei ad arrestare il processo dannoso.
Secondo vari autori, è indispensabile che gli interventi finalizzati alla ricostruzione del legame tra minore e genitore alienato e al contenimento degli effetti della situazione siano realizzati in stretta collaborazione tra professionisti del settore legale e di quello socio-sanitario (Intervento Terapeutico
Cooperativo); è necessario un lavoro sinergico dal momento che “nessuna delle due discipline, giuridica e psicologica, può efficacemente e significativamente intervenire sulla situazione in maniera autonoma”17 (Gardner, 2001). Se da un lato, dunque, i professionisti del settore sociosanitario necessitano del consenso istituzionale dei Tribunali per svolgere il proprio lavoro, dall'altro le figure professionali operanti in campo giuridico necessitano di un adeguato e qualificato supporto diagnostico-valutativo e terapeutico per intervenire sui casi più difficili18 (Byrne, 1993). Gli Per_4
interventi integrati legali e psicoterapeutici dovrebbero essere attuati e valutati in riferimento alla gravità dei casi in trattazione. Nei casi più gravi (Giorgi, 2001), il Tribunale può:
1 approccio legale;
2 ordinare che l'affidamento sia trasferito al genitore alienato;
3 ordinare il trasferimento del minore in un sito di transizione (Transitional Site Program);
pagina 7 di 13 2 ordinare il monitoraggio del Transitional Site Program da parte di un esperto designato
Nell'interesse del minore si suggerisce di considerare le opzioni sopra Persona_5
indicate.
Dei rischi evolutivi del minore Persona_5
Nelle famiglie separate in cui il conflitto non è possibile negoziarlo e risolvere il conflitto, i figli possono arrivare ad agire comportamenti devianti o presentare manifestazioni sintomatiche
(frequentemente problemi di internalizzazione, quali ansia, depressione e bassa stima di sé) per esprimere il disagio relativo alla situazione.
Passando in rassegna i principali contributi empirici presenti in letteratura, è possibile riscontrare una sostanziale concordanza circa il tipo di disagio psicologico esperito dal minore, figli di genitori separati che presentano una conflittualità persistente nel tempo. La gravità del disagio sembra essere strettamente correlata al suo perdurare nel tempo (numero di anni segnati dal conflitto
e da comportamenti agiti in sede giudiziaria che si traducono in un vissuto di instabilità per il minore), al tipo di conflitto (esteso o meno alle famiglie di origine, invasivo dell'area sociale), alle modalità di attuazione e gestione della separazione (litigi con violenza fisica, intervento delle forze dell'ordine,
“scomparsa” improvvisa di un genitore), all'età del figlio al momento dell'evento separativo
( , Kelly, 198020). Il perdurare della conflittualità nella relazione tra ex-coniugi pone, Persona_6
quindi, il minore, coinvolto in dinamiche triangolari disadattive in una condizione di rischio ( Per_7
197321, , 197422). Per_8
Uno studio di Consegnati, e GG (1999) ha contribuito ad illustrare i disagi Per_9
psicologici dei figli coinvolti nella conflittualità persistente tra ex-coniugi. Ne è risultato non solo che i figli, testati ad almeno due anni dall'evento separativo, non hanno elaborato un sufficiente adattamento alla separazione dei loro genitori, ma anche che questo mancato adattamento è in stretta correlazione con la qualità dei rapporti fra i genitori dopo la separazione, soprattutto quando i figli
Per_1 costituiscono l'oggetto stesso della contesa genitoriale ( 1985). I disturbi affettivi, Per_10 del tono dell'umore e comportamentali, che solitamente tendono a diminuire fino a scomparire dopo diciotto-ventiquattro mesi dalla separazione, nei soggetti testati permangono e costituiscono elementi che incidono pesantemente sullo sviluppo della personalità (Wallerstein, 1995). L'espressione cognitiva risulta disturbata e, essendo costituita da tutta una serie di capacità (attenzione, concentrazione, memorizzazione, capacità di giudizio critico ed esame di realtà), potrebbe interferire con il normale processo di apprendimento in ambito scolastico, (come, peraltro, già abbiamo avuto
pagina 8 di 13 modo di osservare nel caso in oggetto, avendo avuto il riconoscimento di bisogni Persona_5 educativi speciali). Si evidenzia spesso, inoltre, un'affettività fortemente instabile e caratterizzata da un'accentuata ambivalenza, espressione di un vissuto di perdita e di abbandono e della ricerca di un adattamento che i genitori continuano a negare. È altresì presente un'elevata aggressività associata ad un alto livello di impulsività, che sembra interfacciarsi con i comportamenti aggressivi e impulsivi di cui i genitori sono soggetto ed oggetto e nei quali coinvolgono il figlio. Il bambino o adolescente è, infatti, esposto all'apprendimento di comportamenti aggressivi che diventano per lui pattern ripetitivi che può proporre in altri ambiti (quello scolastico e nel gruppo dei pari). Sembra che l'esposizione a
“verità” diverse e contraddittorie non consenta al minore di maturare pienamente la capacità di addivenire ad un adeguato esame di realtà. Tale disorientamento molto probabilmente origina dalla sfera affettiva ma è anche dovuto a riferimenti contraddittori, instabili e bizzarri rispetto alla realtà esterna: tutto ciò alimenta un'ansia considerevole, che si manifesta a prescindere dalle diverse età.
Ansia, vissuto depressivo, senso di colpa ed elaborazione del lutto non si attenuano con l'età ma sembrano diventare pervasive nella personalità del soggetto adolescente, che ha nel vissuto depressivo uno dei suoi nuclei problematici e oscilla tra chiusura in se stesso ed un rivolgersi all'esterno in modo impulsivo-aggressivo. Anche il processo di costruzione identitaria può risultare parzialmente compromesso: l'evoluzione verso una rappresentazione chiara e coerente del Sé risulta, infatti, difficile in questi minori, che hanno difficoltà ad integrare gli elementi genitoriali necessari al loro processo di definizione dell'identità personale e, parallelamente, esprimono altrettanta difficoltà nella percezione oggettiva dell'altro.
e (2005) avvertono26 come, quando un figlio rifiuta di frequentare Persona_12 Per_13
un genitore, si debba prestare attenzione al rischio di colludere letteralmente con le sue richieste;
si dovrebbe, piuttosto, indagare a fondo per comprendere i motivi del suo rifiuto, ricordando che esso rappresenta senz'altro una profonda sofferenza in quanto, a causa della denigrazione del genitore alienato, il figlio deve rivedere la sua immagine profonda e l'interiorizzazione di questa figura parentale. Tale condizione di sofferenza, resasi evidente durante le valutazioni peritali, suggerisce la necessità di una presa in carico intensiva e continuativa del minore da parte di un Servizio
Specialistico dell'età evolutiva, onde scongiurare l'insorgenza di problematiche psichiche connesse ai rischi evolutivi sopra descritti” (relazione di consulenza tecnica d'ufficio del dott. Persona_2
depositata in data 28.04.2024).
Di eguale tenore anche le conclusioni della curatrice speciale, avv. , la quale Controparte_2
ha in più occasioni evidenziato la condizione di grave pregiudizio involgente il minore
[...]
avvinto con suo padre da una spirale di rabbia rivolta contro la madre e contro qualsiasi Per_5
pagina 9 di 13 soggetto intervenuto nel tentativo di calmarne gli agiti di violenza e aggressività. La stessa curatrice nominata, al pari degli altri professionisti intervenuti, ha denunciato la sensazione di pericolo a cui si è sentita esposta nell'interazione con il padre e il figlio anche per il sol fatto di aver tentato di placare gli animi e di favorire un riavvicinamento del minore alla madre. Di speciale intensità è stata la pressione esercitata sulla curatrice dopo l'udienza del 03.07.2024. L'udienza, invero fissata per l'ennesimo ascolto del minore (già audito nel corso dell'udienza presidenziale del 25.02.2021 e all'udienza del
26.05.2021) su sollecitazione della curatrice, la quale era stata richiesta dal padre di recarsi con toni minacciosi presso la sua abitazione per acquisire le dichiarazioni del minore, ha confermato quanto già osservato dal Ctu e dalla curatrice, nonché dai servizi sociali e dalla psicologa del Consultorio di
Ischitella (relazione del 01.02.2022). Nel corso dell'udienza non solo il minore ha dichiarato di aver maturato un intento omicidiario nei confronti della madre, ma al termine della medesima udienza, uscito dall'aula, è successivamente rientrato con il padre, sferrando un pugno contro il muro, subito dopo aver sentito il genitore denunciare un malore del ragazzo per cui si rendeva (per l'ennesima volta) necessario l'intervento del 118. In tale circostanza il Tribunale verbalizzava: “Dà atto che dopo
l'audizione del minore irrompe il padre in aula, tenendo stretto a sé il figlio e chiedendo il consenso del giudice nel chiedere l'intervento del 118 per poi decidere repentinamente di chiamarlo autonomamente. Il ragazzo galvanizzato dall'atteggiamento del padre ha sferrato un pugno contro il muro dell'aula ed ha detto: “vedete? Lui è l'unico che si occupa e preoccupa di me”. La curatrice riferisce di aver assistito fuori dall'aula alla scena per cui il minore voleva semplicemente raccontare al padre la sua opinione sull'andamento dei colloqui con il Giudice, mentre il papà, piuttosto che ascoltarlo, lo ha afferrato dicendogli “calmati, calmati, ora chiamo il 118”. Aggiunge che durante
l'attesa prima di entrare in aula il padre ha continuamente denigrato la madre del minore davanti al ragazzo, raccontando ad ogni persona che passasse o fosse nei paraggi la sua storia familiare, secondo il suo punto di vista teso a imputare ogni colpa e responsabilità alla madre, tentando di acquisire consenso sulla responsabilità altrui” (cfr. verbale di udienza del 03.07.2024).
Seguivano, nel pomeriggio, minacce telefoniche alla curatrice, così come dalla stessa dichiarato nella comparsa conclusionale depositata in data 22.10.2024. La medesima avv. concludeva CP_2
chiedendo l'allontanamento del minore dal padre e il collocamento di in una comunità Per_1
terapeutica al fine di recuperare l'equilibrio e la giusta visione della realtà.
Appare evidente, dunque, il pregiudizio a cui è stato esposto attraverso il suo Per_1
coinvolgimento nella battaglia giudiziaria in posizione del tutto assimilabile a quella del padre, il quale non ha mai cercato di alleviare la sofferenza del figlio, anzi esaltandone le reazioni con modalità
pagina 10 di 13 diseducative e dannose per l'equilibrio e la crescita del minore, fino a realizzare una completa identificazione nel sentire e nell'agire.
Nella scelta, inoltre, del regime di affido e collocamento del ragazzo non solo deve esprimersi un giudizio negativo sulla idoneità del genitore collocatario, ma anche di impossibilità di scelta del rimedio dell'inversione del collocamento per i pericoli, anche per l'incolumità personale, che deriverebbero alla madre, il figlio avendo dichiarato di avere nei suoi confronti un intento omicidiario.
Appare opportuno aggiungere che le ragioni che hanno nel corso del giudizio portato padre e figlio a scegliere di porre in essere reazioni parossistiche non sono affatto proporzionate alle cause indicate dagli stessi come scatenanti. La vicenda umana e giudiziaria che li ha coinvolti può essere descritta come dolorosa, mortificante, determinante profonda delusione per un progetto di vita fallito, ma costituisce compito dei genitori aiutare i figli a superare la crisi famigliare, inducendoli a ricercare e trovare una nuova normalità. avrebbe potuto e dovuto essere aiutato ad affermare la sua Per_1
preferenza per il collocamento presso il padre senza che tanto dovesse necessariamente significare rifiuto della figura materna nei termini di propositi addirittura omicidiari in cui si è manifestato. Né il padre sembra mai essere stato colpito o preoccupato della china presa dal ragazzo, non risultando che si sia mai attivato nella ricerca di soluzioni di sostegno psicologico specialistico, il tempo della sua preoccupazione esaurendosi, invece, nel ricorso al Pronto Soccorso o al 118 e nel reperimento dei certificati medici da produrre in giudizio. Un atteggiamento apparso anche al Ctu strumentale alla battaglia giudiziaria, il perito avendo evidenziato come le certificazioni esibite non riportassero nessun sintomo obiettivo, ma pure come l'intera dinamica posta in essere dalla diade famigliare sia fonte di grave rischio evolutivo per il minore perché capace di costruire un'immagine ed un'identità del figlio disturbata, con inevitabili ricadute disadattanti per lo stigma e la percezione sociale che di può Per_1
maturare la piccola comunità cittadina e scolastica di Vico del Gargano, in cui padre e figlio vivono.
Fatte queste necessarie premesse, deve pertanto ritenersi necessario per perché possa ancora Per_1
nutrirsi la speranza del recupero di un punto di vista autonomo da quello del padre che lo renda capace di metabolizzare la mutata realtà famigliare, che l'affido sia riconosciuto ai Servizi Sociali fino al raggiungimento della maggiore età in agosto e che il ragazzo sia collocato in una comunità che argini il rischio descritto, atteso che negli ultimi certificati di pronto soccorso già vi sono indicazioni terapeutiche farmacologiche, segno che le criticità emerse non sono più gestibili nel contesto che le ha determinate. Quanto alla comunità adatta al caso di specie, la stessa va individuata nella CRTM
(comunità riabilitativa terapeutica per minori) San Giacomo della Marca, sita in Foggia alla Via leone
XIII, n. 113 (Consorzio Metropolis).
pagina 11 di 13 Sul punto, saranno i Servizi Sociali e il Consultorio di Ischitella a spiegare a la necessità del Per_1
trasferimento, ad individuare un istituto scolastico dove completare il secondo quadrimestre, tentando di persuaderlo ad affrontare questo passaggio esistenziale nel suo esclusivo interesse, tenendo, altresì, conto del fatto che l'opera di persuasione non potrà spingersi fino al punto della violazione della sua libera autodeterminazione, essendo ormai prossimo al raggiungimento del diciottesimo anno di Per_1
età.
Quanto al mantenimento deve disporsi che entrambi i genitori provvedano ad ogni onere riguardante l'inserimento del figlio presso la Comunità al 50% e che anche le spese straordinarie come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, necessarie nell'interesse del figlio, siano poste in egual misura a carico di entrambi i genitori. In ogni caso, al fine di non creare vuoti di tutela, fino a che non sia portato a compimento il trasferimento presso la Comunità, la madre continuerà a versare al padre la somma di € 200,00 euro mensili quale contributo al mantenimento del figlio, oltre spese straordinarie e AUU al 50%.
Spese del giudizio
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente Controparte_1
P Q M
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato, da nei confronti di con l'intervento Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti;
così provvede:
1) dà atto che la separazione è stata dichiarata con sentenza parziale n. 2708/22, depositata in data
08.11.2022;
2) respinge la domanda di addebito proposta nei confronti di da Parte_1 Controparte_1
3) affida il figlio ai Servizi Sociali di Ischitella, con collocamento presso nella CRTM Per_1
(comunità riabilitativa terapeutica per minori) San Giacomo della Marca, sita in Foggia alla Via
Leone XIII, n. 113 (Consorzio Metropolis), la quale provvederà a stabilire tempi e modalità di incontro con i genitori, tenendo conto della motivazione del collocamento del minore presso di sè;
4) pone a carico della madre l'obbligo di versare, in favore di fino al Controparte_1
trasferimento del minore in comunità, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, entro il giorno 5 del mese, l'assegno mensile di € 200,00, da aggiornarsi annualmente sulla base degli pagina 12 di 13 indici Istat, e l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse, così come individuate nel Protocollo del 18/03/2016 sottoscritto tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, con AUU al 50%;
5) stabilisce che dal momento del trasferimento i genitori provvedano alle spese della retta della comunità al 50% e ad ogni altra esigenza riguardante il minore in pari misura;
6) condanna al pagamento, in favore di delle spese del giudizio Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 4.227,00, oltre rimborso contributo e marca, ove versati, spese forfettarie, cpa ed Iva come per legge;
Foggia, così deciso il 14.01.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
Il Presidente
dott. Antonio Buccaro
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 approccio psicoterapeutico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio BUCCARO Presidente dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice rel. dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi iscritta al n. R.g.
3611/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANICONE Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ( ) VIA CESARE BATTISTI 43 71010 ISCHITELLA;
C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANICONE FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVASTANO Controparte_1 C.F._3
RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato in VIA DELLA RESISTENZA N.3 71018 VICO DEL
GARGANO presso il difensore avv. SAVASTANO RAFFAELLA fino alla rinuncia al mandato depositata in data 30.06.2024
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.07.2020, ha proposto domanda di separazione Parte_1
personale tra coniugi nei confronti di Esponeva: che in data aveva contratto Controparte_1
matrimonio concordatario con il resistente (atto n. 4, p. II, serie A, anno 2005); che dall'unione era nato in data [...] in [...] il figlio che l'unione coniugale si era rivelata infelice nel Per_1
tempo sino a degenerare ed a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa di aspri ed insanabili contrasti che avevano fatto venir meno l'affetto coniugale necessario un armonico sviluppo della famiglia.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale dei coniugi;
affidare il figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
assegnare la casa familiare Per_1
ad essa ricorrente perché vi abitasse con il figlio;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire, mediante il versamento di un assegno mensile di € 300,00, al mantenimento del figlio. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Nel costituirsi in giudizio pur non opponendosi alla separazione replicava Controparte_1 assumendo: che l'unica causa della separazione tra i coniugi era stato l'allontanamento ingiustificato della moglie dalla casa familiare, la quale, unitamente al figlio si era trasferita presso la casa Per_1
della madre in Peschici. Chiedeva l'affido condiviso e il collocamento del minore presso di sè, rappresentando il disagio maturato dal ragazzo dal momento dell'allontanamento dalla sua cerchia di affetti in Vico del Gargano e da suo padre, da cui si era sempre sentito seguito e compreso, avvertendo invece una minore attenzione da parte della genitrice.
Quanto al proprio reddito, deduceva di essere un artigiano e che nel caso disvoluto di collocamento del minore con la madre, non avrebbe potuto versare quale contributo al mantenimento un importo maggiore di € 200,00 mensili.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: dichiarare la separazione tra i coniugi con addebito alla ricorrente;
affidare il figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé e diritto della madre di incontrarlo e tenerle con sé liberamente e, comunque, nel rispetto delle esigenze del ragazzo ormai adolescente;
assegnare al padre la casa familiare per continuare ad abitarla con il figlio;
porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 Per_1
mensili, con obbligo altresì di partecipare alle spese straordinarie da sostenersi nel suo interesse.
All'udienza del 25.02.2021 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente delegato per il tentativo di conciliazione. Alla medesima udienza veniva ascoltato anche il figlio minore della coppia. In data pagina 2 di 13 26.02.2021 il Presidente, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, e nominava il Giudice Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti.
All'udienza del giorno 11.05.2022 le parti chiedevano la decisione parziale sullo status.
Precisate le conclusioni, il giudice istruttore, con ordinanza del giorno 11.06.2022, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio, previa acquisizione del parere del PM che giungeva favorevole.
Con sentenza n. 2708/2022, depositata in data 08.11.2022, veniva pronunciata sentenza parziale di separazione, il Collegio pronunciando solo sullo status.
Rilevando come la pronuncia della separazione non esaurisse la materia del contendere, dovendosi ancora istruire, e quindi decidere, la domanda di addebito e le questioni accessorie riguardanti le statuizioni di ordine economico e riguardanti il figlio minore, il collegio, con separata ordinanza emessa in pari data, disponeva la prosecuzione del giudizio.
Il processo è quindi proseguito per l'istruttoria, consistita nel plurimo ascolto del minore, in indagini sociali e incontri con specialista psicologa presso il Consultorio incaricato, oltre che a mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio tesa alla verifica della capacità genitoriale delle parti.
Esaurita l'istruttoria, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e riservata in decisione in data 03.08.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Veniva, altresì, disposta la trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
**********************************
Domanda di separazione
Deve preliminarmente darsi atto che la separazione è stata dichiarata con sentenza parziale n.
2708/22, depositata in data 08.11.2022.
Domanda di addebito ha domandato l'addebito della separazione alla moglie per abbandono del tetto Controparte_1
coniugale. Costituisce, tuttavia, principio pacifico in giurisprudenza quello per cui ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i pagina 3 di 13 coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. Quanto al dovere di coabitazione, l'art. 143 c. 2 c.c. lo indica come obbligo e l'art. 144 c.c. dispone che i coniugi debbano concordare l'indirizzo della vita familiare e fissare la residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. Il dovere di coabitazione si intende però violato solo quando uno dei due abbandoni la casa coniugale senza giusta causa e rifiuti di tornarvi (Cass. Ord. 14841/2015).
Viceversa, non può aversi addebito nell'ipotesi in cui l'allontanamento sia giustificato allorché sussista una crisi coniugale che renda intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nel caso di specie la ricorrente, partecipando in maniera collaborativa alla consulenza tecnica d'ufficio, ha descritto un progressivo deterioramento del rapporto coniugale determinato da scelte economiche e di indirizzo familiare del coniuge, alle quali la stessa non ha saputo o potuto opporsi, che hanno segnato il fallimento del progetto familiare, fino alla vendita all'asta della casa familiare. Il resistente non ha invece fornito elementi utili all'analisi delle ragioni della crisi coniugale, finalizzate, soprattutto, a raggiugere conclusioni di segno contrario. La descrizione delle dinamiche familiari resa dalla ricorrente deve pertanto ritenersi non contestata e, per quanto si esporrà nel prosieguo, supportata dal comportamento processuale del coniuge e dalla osservazione della personalità emersa, dovendosi escludere che l'abbandono del tetto coniugale possa essere considerato motivo di addebito della separazione.
Affidamento e mantenimento della prole
Dall'unione delle odierne parti è nato il figlio nei cui confronti non può essere Per_1 confermato l'affido congiunto ad entrambi i genitori per le ragioni di seguito esposte.
Va osservato che ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli
è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità. Nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere dunque residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli.
E' noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato a adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, dell'interesse morale e pagina 4 di 13 materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'affidamento condiviso oppure – alternativamente – stabilisce a quale dei genitori i figli debbono essere affidati.
In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.) e solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore opterà per l'affidamento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume dunque carattere residuale.
L'affidamento condiviso presuppone, invero, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. Il regime dell'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore
Solo in quest'ultimo caso, qualora cioè il regime dell'affidamento bigenitoriale si ponga in netto contrasto con l'interesse del minore, è legittima l'applicazione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, fermo restando che l'altro genitore – di regola – è comunque chiamato a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio ed ha il diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, essendo in sua facoltà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore.
In buona sostanza, nella scelta del regime di affidamento del minore ci si deve attenere al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore stesso (così Cass., n. 20151/2018).
Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr., tra le altre, Cass., n. 16593/2008; Cass., n. 24526/2010), il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si palesi inidoneo al ruolo richiesto nell'affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass., n. 977/2017).
La pronunzia in deroga al principio generale di bigenitorialità innanzi richiamato, nel caso di specie risulta sorretta dalle gravi risultanze processuali acquisite che hanno consegnato al Tribunale un pagina 5 di 13 quadro preoccupante riguardante la personalità del padre, così come accertato anche dal consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_2
Deve, in proposito, partirsi dalla osservazione dei comportamenti dello così come CP_1
delineati dal Ctu, che ne ha analizzato il profilo di personalità del padre del minore.
Per_ Ha esposto il dott. “Va innanzitutto detto come le criticità attinenti i comportamenti del padre del minore evidenziate dai Servizi incaricati del caso (“comportamenti verbalmente aggressivi, polemici, pretenziosi e oppositivi”) si siano ripetute e, se possibile, finanche intensificate in corso di
CTU, inglobando di fatto i Servizi socio-sanitari (“che hanno scritto soltanto cazzate”), la curatrice
(che doveva “stare zitta”), la stessa A.G. (da
esclusivamente la produzione documentale della dott.ssa . È immediatamente evidente come Per_3
tali agiti rimandino a criteri diagnostici (impulsività, incapacità di assumere il punto di vista dell'altro, incapacità di differire l'esigenza dello scarico pulsionale, disconoscimento dell'autorità esterna) compresi in specifici Disturbi della personalità di Cluster B15, che non è stato possibile meglio dettagliare attraverso i dati risultanti dagli esami psicodiagnostici che il periziando non si è prestato ad eseguire”. (…) “Il sig. non ha saputo garantire al figlio la necessaria serenità in CP_1
occasione dello sfratto abitativo, coinvolgendolo in interazioni dalle quali il minore andava certamente protetto, per di più invocando l'intervento del 118 (“i cui sanitari non riscontravano nulla” – dalla relazione dei S.S. in atti) per una presunta colluttazione del figlio con un operatore dell'Istituto
Vendite Giudiziarie. I ripetuti accessi in P.S., spesso successivi agli incontri con la madre, possono configurare una condizione di ipercura che può certamente nuocere al minore, generando la tendenza
a considerare la fisiologica espressione somatica di emozioni correlate ad esperienze vissute quale segno di malattia (“sono andato in ospedale per la pressione alta”), ingenerando ideazione drammatica (“l'ultima volta meno male che stava mia zia perché io mi volevo buttare giù dal palazzo”). Tali affermazioni, in adolescenza, sono sempre da considerare quali eventi sentinella, anche nell'ipotesi che si tratti di voluta esagerazione.
La capacità di focalizzarsi sui bisogni evolutivi del figlio è parsa mediocre.
La letteratura scientifica (tra gli altri, Buzzi, 1997) evidenzia come le motivazioni dei genitori che coinvolgono i figli in dinamiche di coalizione nascano il più delle volte dal loro bisogno di vendicarsi dell'ex-partner o dal profondo rifiuto che sentono nei suoi confronti, sentimento che diviene ancora più intenso se frutto di un tradimento o di una profonda umiliazione personale. In tali genitori
è, inoltre, spesso presente un profondo autoconvincimento delle proprie ragioni, cui si affianca un meccanismo che li porta a sostenere ed innalzare la propria autostima grazie alla lotta per la
pagina 6 di 13 dimostrazione di essere moralmente (e, quindi, anche educativamente) migliori dell'altro.
L'abbandono da parte del coniuge, infatti, determina una profonda crisi dell'identità personale:
l'unica certezza che rimane è quella di sapere di essere un genitore, un buon genitore. In tale situazione la paura più grande è quella di perdere i figli o di essere abbandonati anche da loro: ciò induce alcuni genitori (quelli psicologicamente più deboli) a cercare di assumerne il controllo più totale, esternando un amore di tipo possessivo e controllante. Se gli amici, i parenti o le figure professionali (due successivi difensori hanno rimesso il mandato ricevuto, uno dei quali in corso di
CTU) coinvolte nel caso cercano di mitigare il loro comportamento competitivo e belligerante o dimostrano apertamente il loro dissenso, vengono allontanati o licenziati. A tutto ciò si aggiunge spesso una forte gelosia nei confronti del nuovo partner dell'altro, identificato e vissuto come un rimpiazzo di sé. Le capacità di tutelare il rapporto del figlio con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia
d'origine, di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi del figlio è attualmente inesistente, la qual cosa individua, verosimilmente, il problema centrale della vicenda.
Degli opportuni correttivi in punto di affidamento e collocamento e dei rimedi ritenuti clinicamente più idonei ad arrestare il processo dannoso.
Secondo vari autori, è indispensabile che gli interventi finalizzati alla ricostruzione del legame tra minore e genitore alienato e al contenimento degli effetti della situazione siano realizzati in stretta collaborazione tra professionisti del settore legale e di quello socio-sanitario (Intervento Terapeutico
Cooperativo); è necessario un lavoro sinergico dal momento che “nessuna delle due discipline, giuridica e psicologica, può efficacemente e significativamente intervenire sulla situazione in maniera autonoma”17 (Gardner, 2001). Se da un lato, dunque, i professionisti del settore sociosanitario necessitano del consenso istituzionale dei Tribunali per svolgere il proprio lavoro, dall'altro le figure professionali operanti in campo giuridico necessitano di un adeguato e qualificato supporto diagnostico-valutativo e terapeutico per intervenire sui casi più difficili18 (Byrne, 1993). Gli Per_4
interventi integrati legali e psicoterapeutici dovrebbero essere attuati e valutati in riferimento alla gravità dei casi in trattazione. Nei casi più gravi (Giorgi, 2001), il Tribunale può:
1 approccio legale;
2 ordinare che l'affidamento sia trasferito al genitore alienato;
3 ordinare il trasferimento del minore in un sito di transizione (Transitional Site Program);
pagina 7 di 13 2 ordinare il monitoraggio del Transitional Site Program da parte di un esperto designato
Nell'interesse del minore si suggerisce di considerare le opzioni sopra Persona_5
indicate.
Dei rischi evolutivi del minore Persona_5
Nelle famiglie separate in cui il conflitto non è possibile negoziarlo e risolvere il conflitto, i figli possono arrivare ad agire comportamenti devianti o presentare manifestazioni sintomatiche
(frequentemente problemi di internalizzazione, quali ansia, depressione e bassa stima di sé) per esprimere il disagio relativo alla situazione.
Passando in rassegna i principali contributi empirici presenti in letteratura, è possibile riscontrare una sostanziale concordanza circa il tipo di disagio psicologico esperito dal minore, figli di genitori separati che presentano una conflittualità persistente nel tempo. La gravità del disagio sembra essere strettamente correlata al suo perdurare nel tempo (numero di anni segnati dal conflitto
e da comportamenti agiti in sede giudiziaria che si traducono in un vissuto di instabilità per il minore), al tipo di conflitto (esteso o meno alle famiglie di origine, invasivo dell'area sociale), alle modalità di attuazione e gestione della separazione (litigi con violenza fisica, intervento delle forze dell'ordine,
“scomparsa” improvvisa di un genitore), all'età del figlio al momento dell'evento separativo
( , Kelly, 198020). Il perdurare della conflittualità nella relazione tra ex-coniugi pone, Persona_6
quindi, il minore, coinvolto in dinamiche triangolari disadattive in una condizione di rischio ( Per_7
197321, , 197422). Per_8
Uno studio di Consegnati, e GG (1999) ha contribuito ad illustrare i disagi Per_9
psicologici dei figli coinvolti nella conflittualità persistente tra ex-coniugi. Ne è risultato non solo che i figli, testati ad almeno due anni dall'evento separativo, non hanno elaborato un sufficiente adattamento alla separazione dei loro genitori, ma anche che questo mancato adattamento è in stretta correlazione con la qualità dei rapporti fra i genitori dopo la separazione, soprattutto quando i figli
Per_1 costituiscono l'oggetto stesso della contesa genitoriale ( 1985). I disturbi affettivi, Per_10 del tono dell'umore e comportamentali, che solitamente tendono a diminuire fino a scomparire dopo diciotto-ventiquattro mesi dalla separazione, nei soggetti testati permangono e costituiscono elementi che incidono pesantemente sullo sviluppo della personalità (Wallerstein, 1995). L'espressione cognitiva risulta disturbata e, essendo costituita da tutta una serie di capacità (attenzione, concentrazione, memorizzazione, capacità di giudizio critico ed esame di realtà), potrebbe interferire con il normale processo di apprendimento in ambito scolastico, (come, peraltro, già abbiamo avuto
pagina 8 di 13 modo di osservare nel caso in oggetto, avendo avuto il riconoscimento di bisogni Persona_5 educativi speciali). Si evidenzia spesso, inoltre, un'affettività fortemente instabile e caratterizzata da un'accentuata ambivalenza, espressione di un vissuto di perdita e di abbandono e della ricerca di un adattamento che i genitori continuano a negare. È altresì presente un'elevata aggressività associata ad un alto livello di impulsività, che sembra interfacciarsi con i comportamenti aggressivi e impulsivi di cui i genitori sono soggetto ed oggetto e nei quali coinvolgono il figlio. Il bambino o adolescente è, infatti, esposto all'apprendimento di comportamenti aggressivi che diventano per lui pattern ripetitivi che può proporre in altri ambiti (quello scolastico e nel gruppo dei pari). Sembra che l'esposizione a
“verità” diverse e contraddittorie non consenta al minore di maturare pienamente la capacità di addivenire ad un adeguato esame di realtà. Tale disorientamento molto probabilmente origina dalla sfera affettiva ma è anche dovuto a riferimenti contraddittori, instabili e bizzarri rispetto alla realtà esterna: tutto ciò alimenta un'ansia considerevole, che si manifesta a prescindere dalle diverse età.
Ansia, vissuto depressivo, senso di colpa ed elaborazione del lutto non si attenuano con l'età ma sembrano diventare pervasive nella personalità del soggetto adolescente, che ha nel vissuto depressivo uno dei suoi nuclei problematici e oscilla tra chiusura in se stesso ed un rivolgersi all'esterno in modo impulsivo-aggressivo. Anche il processo di costruzione identitaria può risultare parzialmente compromesso: l'evoluzione verso una rappresentazione chiara e coerente del Sé risulta, infatti, difficile in questi minori, che hanno difficoltà ad integrare gli elementi genitoriali necessari al loro processo di definizione dell'identità personale e, parallelamente, esprimono altrettanta difficoltà nella percezione oggettiva dell'altro.
e (2005) avvertono26 come, quando un figlio rifiuta di frequentare Persona_12 Per_13
un genitore, si debba prestare attenzione al rischio di colludere letteralmente con le sue richieste;
si dovrebbe, piuttosto, indagare a fondo per comprendere i motivi del suo rifiuto, ricordando che esso rappresenta senz'altro una profonda sofferenza in quanto, a causa della denigrazione del genitore alienato, il figlio deve rivedere la sua immagine profonda e l'interiorizzazione di questa figura parentale. Tale condizione di sofferenza, resasi evidente durante le valutazioni peritali, suggerisce la necessità di una presa in carico intensiva e continuativa del minore da parte di un Servizio
Specialistico dell'età evolutiva, onde scongiurare l'insorgenza di problematiche psichiche connesse ai rischi evolutivi sopra descritti” (relazione di consulenza tecnica d'ufficio del dott. Persona_2
depositata in data 28.04.2024).
Di eguale tenore anche le conclusioni della curatrice speciale, avv. , la quale Controparte_2
ha in più occasioni evidenziato la condizione di grave pregiudizio involgente il minore
[...]
avvinto con suo padre da una spirale di rabbia rivolta contro la madre e contro qualsiasi Per_5
pagina 9 di 13 soggetto intervenuto nel tentativo di calmarne gli agiti di violenza e aggressività. La stessa curatrice nominata, al pari degli altri professionisti intervenuti, ha denunciato la sensazione di pericolo a cui si è sentita esposta nell'interazione con il padre e il figlio anche per il sol fatto di aver tentato di placare gli animi e di favorire un riavvicinamento del minore alla madre. Di speciale intensità è stata la pressione esercitata sulla curatrice dopo l'udienza del 03.07.2024. L'udienza, invero fissata per l'ennesimo ascolto del minore (già audito nel corso dell'udienza presidenziale del 25.02.2021 e all'udienza del
26.05.2021) su sollecitazione della curatrice, la quale era stata richiesta dal padre di recarsi con toni minacciosi presso la sua abitazione per acquisire le dichiarazioni del minore, ha confermato quanto già osservato dal Ctu e dalla curatrice, nonché dai servizi sociali e dalla psicologa del Consultorio di
Ischitella (relazione del 01.02.2022). Nel corso dell'udienza non solo il minore ha dichiarato di aver maturato un intento omicidiario nei confronti della madre, ma al termine della medesima udienza, uscito dall'aula, è successivamente rientrato con il padre, sferrando un pugno contro il muro, subito dopo aver sentito il genitore denunciare un malore del ragazzo per cui si rendeva (per l'ennesima volta) necessario l'intervento del 118. In tale circostanza il Tribunale verbalizzava: “Dà atto che dopo
l'audizione del minore irrompe il padre in aula, tenendo stretto a sé il figlio e chiedendo il consenso del giudice nel chiedere l'intervento del 118 per poi decidere repentinamente di chiamarlo autonomamente. Il ragazzo galvanizzato dall'atteggiamento del padre ha sferrato un pugno contro il muro dell'aula ed ha detto: “vedete? Lui è l'unico che si occupa e preoccupa di me”. La curatrice riferisce di aver assistito fuori dall'aula alla scena per cui il minore voleva semplicemente raccontare al padre la sua opinione sull'andamento dei colloqui con il Giudice, mentre il papà, piuttosto che ascoltarlo, lo ha afferrato dicendogli “calmati, calmati, ora chiamo il 118”. Aggiunge che durante
l'attesa prima di entrare in aula il padre ha continuamente denigrato la madre del minore davanti al ragazzo, raccontando ad ogni persona che passasse o fosse nei paraggi la sua storia familiare, secondo il suo punto di vista teso a imputare ogni colpa e responsabilità alla madre, tentando di acquisire consenso sulla responsabilità altrui” (cfr. verbale di udienza del 03.07.2024).
Seguivano, nel pomeriggio, minacce telefoniche alla curatrice, così come dalla stessa dichiarato nella comparsa conclusionale depositata in data 22.10.2024. La medesima avv. concludeva CP_2
chiedendo l'allontanamento del minore dal padre e il collocamento di in una comunità Per_1
terapeutica al fine di recuperare l'equilibrio e la giusta visione della realtà.
Appare evidente, dunque, il pregiudizio a cui è stato esposto attraverso il suo Per_1
coinvolgimento nella battaglia giudiziaria in posizione del tutto assimilabile a quella del padre, il quale non ha mai cercato di alleviare la sofferenza del figlio, anzi esaltandone le reazioni con modalità
pagina 10 di 13 diseducative e dannose per l'equilibrio e la crescita del minore, fino a realizzare una completa identificazione nel sentire e nell'agire.
Nella scelta, inoltre, del regime di affido e collocamento del ragazzo non solo deve esprimersi un giudizio negativo sulla idoneità del genitore collocatario, ma anche di impossibilità di scelta del rimedio dell'inversione del collocamento per i pericoli, anche per l'incolumità personale, che deriverebbero alla madre, il figlio avendo dichiarato di avere nei suoi confronti un intento omicidiario.
Appare opportuno aggiungere che le ragioni che hanno nel corso del giudizio portato padre e figlio a scegliere di porre in essere reazioni parossistiche non sono affatto proporzionate alle cause indicate dagli stessi come scatenanti. La vicenda umana e giudiziaria che li ha coinvolti può essere descritta come dolorosa, mortificante, determinante profonda delusione per un progetto di vita fallito, ma costituisce compito dei genitori aiutare i figli a superare la crisi famigliare, inducendoli a ricercare e trovare una nuova normalità. avrebbe potuto e dovuto essere aiutato ad affermare la sua Per_1
preferenza per il collocamento presso il padre senza che tanto dovesse necessariamente significare rifiuto della figura materna nei termini di propositi addirittura omicidiari in cui si è manifestato. Né il padre sembra mai essere stato colpito o preoccupato della china presa dal ragazzo, non risultando che si sia mai attivato nella ricerca di soluzioni di sostegno psicologico specialistico, il tempo della sua preoccupazione esaurendosi, invece, nel ricorso al Pronto Soccorso o al 118 e nel reperimento dei certificati medici da produrre in giudizio. Un atteggiamento apparso anche al Ctu strumentale alla battaglia giudiziaria, il perito avendo evidenziato come le certificazioni esibite non riportassero nessun sintomo obiettivo, ma pure come l'intera dinamica posta in essere dalla diade famigliare sia fonte di grave rischio evolutivo per il minore perché capace di costruire un'immagine ed un'identità del figlio disturbata, con inevitabili ricadute disadattanti per lo stigma e la percezione sociale che di può Per_1
maturare la piccola comunità cittadina e scolastica di Vico del Gargano, in cui padre e figlio vivono.
Fatte queste necessarie premesse, deve pertanto ritenersi necessario per perché possa ancora Per_1
nutrirsi la speranza del recupero di un punto di vista autonomo da quello del padre che lo renda capace di metabolizzare la mutata realtà famigliare, che l'affido sia riconosciuto ai Servizi Sociali fino al raggiungimento della maggiore età in agosto e che il ragazzo sia collocato in una comunità che argini il rischio descritto, atteso che negli ultimi certificati di pronto soccorso già vi sono indicazioni terapeutiche farmacologiche, segno che le criticità emerse non sono più gestibili nel contesto che le ha determinate. Quanto alla comunità adatta al caso di specie, la stessa va individuata nella CRTM
(comunità riabilitativa terapeutica per minori) San Giacomo della Marca, sita in Foggia alla Via leone
XIII, n. 113 (Consorzio Metropolis).
pagina 11 di 13 Sul punto, saranno i Servizi Sociali e il Consultorio di Ischitella a spiegare a la necessità del Per_1
trasferimento, ad individuare un istituto scolastico dove completare il secondo quadrimestre, tentando di persuaderlo ad affrontare questo passaggio esistenziale nel suo esclusivo interesse, tenendo, altresì, conto del fatto che l'opera di persuasione non potrà spingersi fino al punto della violazione della sua libera autodeterminazione, essendo ormai prossimo al raggiungimento del diciottesimo anno di Per_1
età.
Quanto al mantenimento deve disporsi che entrambi i genitori provvedano ad ogni onere riguardante l'inserimento del figlio presso la Comunità al 50% e che anche le spese straordinarie come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, necessarie nell'interesse del figlio, siano poste in egual misura a carico di entrambi i genitori. In ogni caso, al fine di non creare vuoti di tutela, fino a che non sia portato a compimento il trasferimento presso la Comunità, la madre continuerà a versare al padre la somma di € 200,00 euro mensili quale contributo al mantenimento del figlio, oltre spese straordinarie e AUU al 50%.
Spese del giudizio
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente Controparte_1
P Q M
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato, da nei confronti di con l'intervento Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti;
così provvede:
1) dà atto che la separazione è stata dichiarata con sentenza parziale n. 2708/22, depositata in data
08.11.2022;
2) respinge la domanda di addebito proposta nei confronti di da Parte_1 Controparte_1
3) affida il figlio ai Servizi Sociali di Ischitella, con collocamento presso nella CRTM Per_1
(comunità riabilitativa terapeutica per minori) San Giacomo della Marca, sita in Foggia alla Via
Leone XIII, n. 113 (Consorzio Metropolis), la quale provvederà a stabilire tempi e modalità di incontro con i genitori, tenendo conto della motivazione del collocamento del minore presso di sè;
4) pone a carico della madre l'obbligo di versare, in favore di fino al Controparte_1
trasferimento del minore in comunità, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, entro il giorno 5 del mese, l'assegno mensile di € 200,00, da aggiornarsi annualmente sulla base degli pagina 12 di 13 indici Istat, e l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse, così come individuate nel Protocollo del 18/03/2016 sottoscritto tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, con AUU al 50%;
5) stabilisce che dal momento del trasferimento i genitori provvedano alle spese della retta della comunità al 50% e ad ogni altra esigenza riguardante il minore in pari misura;
6) condanna al pagamento, in favore di delle spese del giudizio Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 4.227,00, oltre rimborso contributo e marca, ove versati, spese forfettarie, cpa ed Iva come per legge;
Foggia, così deciso il 14.01.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
Il Presidente
dott. Antonio Buccaro
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