Art. 7.
Le autorizzazioni e gli altri documenti di cui all' articolo 17 del regolamento n. 517/72 e agli articoli 17 e 18 del regolamento n. 516/72 debbono essere esibiti, per il controllo e su richiesta, agli agenti cui sono affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi degli articoli 136 e 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 .
Eventuali infrazioni riscontrate, ove commesse da vettori di altri Stati membri della Comunita' economica europea, debbono essere immediatamente rese note al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le successive segnalazioni da fare alle competenti autorita' dello Stato membro cui appartiene il vettore che ha commesso l'infrazione, in base all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 517/72 ed all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 516/72.
Le autorizzazioni e gli altri documenti di cui all' articolo 17 del regolamento n. 517/72 e agli articoli 17 e 18 del regolamento n. 516/72 debbono essere esibiti, per il controllo e su richiesta, agli agenti cui sono affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi degli articoli 136 e 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 .
Eventuali infrazioni riscontrate, ove commesse da vettori di altri Stati membri della Comunita' economica europea, debbono essere immediatamente rese note al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le successive segnalazioni da fare alle competenti autorita' dello Stato membro cui appartiene il vettore che ha commesso l'infrazione, in base all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 517/72 ed all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 516/72.