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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 197-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione prima in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Gaetano Savona Giudice est.
Dott. Bruno Malagoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 197-1 del 2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
C.F. , con sede in Assemini, Loc. Macchiareddu, Terza Strada s.n.; Controparte_1 P.IVA_1 resistente introdotto da
C.F. , elettivamente domiciliata in Cagliari, Piazza Repubblica n. 22 Controparte_2 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Francesca Cosmi, che la rappresenta, giusta procura alle liti in atti, e difende;
ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.9.2025, ha domandato l'apertura della Controparte_2 liquidazione giudiziale nei confronti di rappresentando di essere creditrice della Controparte_1 stessa della somma di 83.722,33 euro, in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Cagliari il 9.8.2023, recante n. 1262.
2. Il contradditorio si è regolarmente costituito, dato l'esito positivo della notifica ex art. 40, comma
6, C.C.I.I. del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, la quale, tuttavia, non si è costituita.
2.1. All'udienza di comparizione delle parti, fissata in data 15.12.2025, la ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
3.1. Sussiste il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare l'esposizione debitoria della resistente nei confronti di Controparte_2
3.2. Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente per la proposizione dell'istanza di apertura di liquidazione giudiziale ex art. 37, comma 2, C.C.I.I., giacché la documentazione prodotta dal ricorrente comprova l'esistenza del credito posto a fondamento del ricorso, portato, come detto, da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cagliari.
3.3. Sul versante soggettivo, la convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale;
infatti, la ragione sociale, come si evince dalla visura camerale, ha quale oggetto “progettazione, realizzazione e installazione di impianti, macchinari, ed apparecchiature tecnologiche”.
3.4. Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad €
500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, non si è costituita e nulla ha dimostrato al riguardo. Controparte_1
Sicché può presumersi la sussistenza dei requisiti dimensionali di assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale.
Tuttavia, senza ricorrere a presunzioni, si osserva che la resistente risulta debitrice nei confronti dell'Erario di 726.709,76 euro, come emerge dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, in atti.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
3.5. Sotto il profilo oggettivo, il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il Codice non ha innovato la definizione dello stato di insolvenza contenuto nell'art. 5 R.d. n. 267/1942, sicché
è ancora valido l'insegnamento della giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare, la quale aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del
11/03/2019).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, lo stato di insolvenza risulta provato in forza dei seguenti indici:
a) l'incapacità della resistente di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti della ricorrente, pur trattandosi di debiti consacrati in titolo giudiziario e risalenti nel tempo;
b) l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, come detto pari a 726.709,76 euro, (vedasi informativa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, in atti);
c) il mancato deposito di bilanci dal 2019 ad oggi;
d) l'esito negativo del tentativo di pignoramento presso terzi esperito dalla ricorrente, che ha prodotto esclusivamente dichiarazioni di segno negativo.
4. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di C.F. con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Assemini, Loc. Macchiareddu, Terza Strada s.n.;
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. ; Persona_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 6.4.2026, ore 09:30, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 17 dicembre 2025
Il giudice est.
Dott. Gaetano Savona
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione prima in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Gaetano Savona Giudice est.
Dott. Bruno Malagoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 197-1 del 2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
C.F. , con sede in Assemini, Loc. Macchiareddu, Terza Strada s.n.; Controparte_1 P.IVA_1 resistente introdotto da
C.F. , elettivamente domiciliata in Cagliari, Piazza Repubblica n. 22 Controparte_2 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Francesca Cosmi, che la rappresenta, giusta procura alle liti in atti, e difende;
ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.9.2025, ha domandato l'apertura della Controparte_2 liquidazione giudiziale nei confronti di rappresentando di essere creditrice della Controparte_1 stessa della somma di 83.722,33 euro, in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Cagliari il 9.8.2023, recante n. 1262.
2. Il contradditorio si è regolarmente costituito, dato l'esito positivo della notifica ex art. 40, comma
6, C.C.I.I. del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, la quale, tuttavia, non si è costituita.
2.1. All'udienza di comparizione delle parti, fissata in data 15.12.2025, la ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
3.1. Sussiste il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare l'esposizione debitoria della resistente nei confronti di Controparte_2
3.2. Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente per la proposizione dell'istanza di apertura di liquidazione giudiziale ex art. 37, comma 2, C.C.I.I., giacché la documentazione prodotta dal ricorrente comprova l'esistenza del credito posto a fondamento del ricorso, portato, come detto, da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cagliari.
3.3. Sul versante soggettivo, la convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale;
infatti, la ragione sociale, come si evince dalla visura camerale, ha quale oggetto “progettazione, realizzazione e installazione di impianti, macchinari, ed apparecchiature tecnologiche”.
3.4. Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad €
500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, non si è costituita e nulla ha dimostrato al riguardo. Controparte_1
Sicché può presumersi la sussistenza dei requisiti dimensionali di assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale.
Tuttavia, senza ricorrere a presunzioni, si osserva che la resistente risulta debitrice nei confronti dell'Erario di 726.709,76 euro, come emerge dall'informativa dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, in atti.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
3.5. Sotto il profilo oggettivo, il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il Codice non ha innovato la definizione dello stato di insolvenza contenuto nell'art. 5 R.d. n. 267/1942, sicché
è ancora valido l'insegnamento della giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare, la quale aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del
11/03/2019).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, lo stato di insolvenza risulta provato in forza dei seguenti indici:
a) l'incapacità della resistente di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti della ricorrente, pur trattandosi di debiti consacrati in titolo giudiziario e risalenti nel tempo;
b) l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, come detto pari a 726.709,76 euro, (vedasi informativa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, in atti);
c) il mancato deposito di bilanci dal 2019 ad oggi;
d) l'esito negativo del tentativo di pignoramento presso terzi esperito dalla ricorrente, che ha prodotto esclusivamente dichiarazioni di segno negativo.
4. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di C.F. con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Assemini, Loc. Macchiareddu, Terza Strada s.n.;
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. ; Persona_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 6.4.2026, ore 09:30, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 17 dicembre 2025
Il giudice est.
Dott. Gaetano Savona
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti