Articolo 1 della Legge 2 aprile 1943, n. 226
Articolo 2
Versione
22 aprile 1943
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Versione
16 dicembre 2005
Art. 1. (( 1. Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private e' necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2005
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