Art. 1. (( 1. Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private e' necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione ))
Versione
22 aprile 1943
22 aprile 1943
>
Versione
16 dicembre 2005
16 dicembre 2005
Commentari • 3
- 1. Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2005