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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/05/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2431/2025 R.G.L., all'udienza del 13 maggio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. e promossa da
in qualità di esercente la responsabilità sul minore Parte_1 Per_1
, rappresentato e difeso per delega allegata al ricorso dall'avv. Davide
[...]
Tupone presso lo studio del quale in Lanciano (CH) Via del Mare 65/A è elettivamente domiciliato ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n.
248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa e dr. Controparte_2
a ciò designati con Ordine di servizio n.63 del 18.12.2007 e Controparte_3 dr.ssa a ciò designata con Ordine di servizio n. 1/2013 del Persona_2
02/01/2013 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale- ed elettivamente domiciliato presso la Sede di FOGGIA sita in Via della CP_1
Repubblica 18
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.3.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' chiedendo, l'accertamento, in capo al figlio CP_1 minore dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e del suo riconoscimento di persona con necessità di sostegno molto elevato negati in sede amministrativa.
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “a) il diritto alla corresponsione mensile dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge
n. 18 del 1980, a decorrere dal 04.11.2024 o comunque dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la domanda amministrativa di corresponsione dei ratei relativi, in quanto il minore è nell'impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana e necessità di intervento assistenziale permanente, non essendo in grado di compiere e gestire adeguatamente le attività terapeutiche di riferimento, come sopra dettagliatamente rappresentate, o fronteggiare qualsiasi evenienza curativa fondamentale per la vita stessa del minore, vista la riduzione dell'autonomia personale correlata all'età; b) la previsione che le visite di revisione circa la sussistenza dei requisiti per le provvidenze economiche siano sospese o previste comunque con decorrenza dal raggiungimento della maggiore età di o secondo altra età che risulterà Per_1 di Giustizia;
c) la condizione di portatore di complesso invalidante di
in quanto persona handicappata in situazione di gravità ex Persona_1 art. 3 comma 3 L. 104/92 con previsione che le visite di revisione circa la sussistenza dei requisiti ex legge 104/92 siano sospese o previste comunque con decorrenza dal raggiungimento della maggiore età di o secondo altra Per_1 indicazione che risulterà di Giustizia. Con condanna in ogni caso dell'istituto convenuto al pagamento degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio e il sottoscritto procuratore si dichiara procuratore antistatario, rendendo la dichiarazione di rito.”
Si costituiva l' eccependo di aver riconosciuto in autotutela, le CP_1 prestazioni precedentemente negate come da verbali allegati alla memoria di costituzione, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 13 maggio 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va puntualizzato che il giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema
Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr.
Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Orbene, risulta dagli atti di causa che l' in data 23/24.01.2025 ha CP_1 provveduto in autotutela al riesame dei verbali medico legali redatti dalla
Commissione Medica ASL di FOGGIA ed ha riconosciuto in capo al minore i requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3 co. 3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa. Per effetto della declaratoria de quo va revocato l'incarico conferito al
CTU.
Residua tuttavia la lite con riferimento alla liquidazione delle spese di lite, di cui, parte ricorrente, chiede la liquidazione, avendo allegato di aver ricevuto l'annullamento in autotutela della revoca della prestazione solo in epoca successiva al deposito del ricorso introduttivo e di non aver ricevuto la liquidazione della prestazione.
Invero, il riconoscimento dei requisiti sanitari è intervenuto a seguito di riesame del 23/24.01.2025 e quindi, in data anteriore al deposito del ricorso giudiziario del 6.3.2025 che ha introdotto il presente procedimento mentre i provvedimenti di annullamento in autotutela sono stati formati in data
30.04.2025 ovvero successivamente al deposito del ricorso (06.03.2025) e alla sua notifica (26.03.2025).
In ragione di tanto le spese possono essere compensate in ragione di un mezzo, stante il riconoscimento seppur tardivo dell'annullamento in autotutela
(comunicato successivamente al deposito e alla notifica del ricorso di cui al presente giudizio) del diritto di parte ricorrente, mentre per la restante quota devono essere poste a carico dell' . CP_1
Si precisa che le spese di lite vengono liquidate sulla base parametri medi di riferimento indicati nel D.M. Giustizia del 10.3.14 n.55 e ss.mm. tenuto conto della natura del procedimento (istruzione preventiva), del valore della causa, tenuto conto che non è stata espletata alcuna attività istruttoria costituenda.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso in atti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca l'incarico conferito al CTU;
- compensa per un mezzo le spese di lite tra le parti e condanna l' al CP_1 pagamento della restante quota che liquida complessivamente in euro 993,20 oltre euro 43,00 per C.U. e al rimborso delle spese generali ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del, procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 13.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Caterina Napolitano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2431/2025 R.G.L., all'udienza del 13 maggio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. e promossa da
in qualità di esercente la responsabilità sul minore Parte_1 Per_1
, rappresentato e difeso per delega allegata al ricorso dall'avv. Davide
[...]
Tupone presso lo studio del quale in Lanciano (CH) Via del Mare 65/A è elettivamente domiciliato ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n.
248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa e dr. Controparte_2
a ciò designati con Ordine di servizio n.63 del 18.12.2007 e Controparte_3 dr.ssa a ciò designata con Ordine di servizio n. 1/2013 del Persona_2
02/01/2013 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale- ed elettivamente domiciliato presso la Sede di FOGGIA sita in Via della CP_1
Repubblica 18
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.3.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' chiedendo, l'accertamento, in capo al figlio CP_1 minore dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e del suo riconoscimento di persona con necessità di sostegno molto elevato negati in sede amministrativa.
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “a) il diritto alla corresponsione mensile dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge
n. 18 del 1980, a decorrere dal 04.11.2024 o comunque dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la domanda amministrativa di corresponsione dei ratei relativi, in quanto il minore è nell'impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana e necessità di intervento assistenziale permanente, non essendo in grado di compiere e gestire adeguatamente le attività terapeutiche di riferimento, come sopra dettagliatamente rappresentate, o fronteggiare qualsiasi evenienza curativa fondamentale per la vita stessa del minore, vista la riduzione dell'autonomia personale correlata all'età; b) la previsione che le visite di revisione circa la sussistenza dei requisiti per le provvidenze economiche siano sospese o previste comunque con decorrenza dal raggiungimento della maggiore età di o secondo altra età che risulterà Per_1 di Giustizia;
c) la condizione di portatore di complesso invalidante di
in quanto persona handicappata in situazione di gravità ex Persona_1 art. 3 comma 3 L. 104/92 con previsione che le visite di revisione circa la sussistenza dei requisiti ex legge 104/92 siano sospese o previste comunque con decorrenza dal raggiungimento della maggiore età di o secondo altra Per_1 indicazione che risulterà di Giustizia. Con condanna in ogni caso dell'istituto convenuto al pagamento degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio e il sottoscritto procuratore si dichiara procuratore antistatario, rendendo la dichiarazione di rito.”
Si costituiva l' eccependo di aver riconosciuto in autotutela, le CP_1 prestazioni precedentemente negate come da verbali allegati alla memoria di costituzione, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 13 maggio 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va puntualizzato che il giudice, secondo quanto sostenuto dalla Suprema
Corte, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle medesime secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr.
Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Orbene, risulta dagli atti di causa che l' in data 23/24.01.2025 ha CP_1 provveduto in autotutela al riesame dei verbali medico legali redatti dalla
Commissione Medica ASL di FOGGIA ed ha riconosciuto in capo al minore i requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3 co. 3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa. Per effetto della declaratoria de quo va revocato l'incarico conferito al
CTU.
Residua tuttavia la lite con riferimento alla liquidazione delle spese di lite, di cui, parte ricorrente, chiede la liquidazione, avendo allegato di aver ricevuto l'annullamento in autotutela della revoca della prestazione solo in epoca successiva al deposito del ricorso introduttivo e di non aver ricevuto la liquidazione della prestazione.
Invero, il riconoscimento dei requisiti sanitari è intervenuto a seguito di riesame del 23/24.01.2025 e quindi, in data anteriore al deposito del ricorso giudiziario del 6.3.2025 che ha introdotto il presente procedimento mentre i provvedimenti di annullamento in autotutela sono stati formati in data
30.04.2025 ovvero successivamente al deposito del ricorso (06.03.2025) e alla sua notifica (26.03.2025).
In ragione di tanto le spese possono essere compensate in ragione di un mezzo, stante il riconoscimento seppur tardivo dell'annullamento in autotutela
(comunicato successivamente al deposito e alla notifica del ricorso di cui al presente giudizio) del diritto di parte ricorrente, mentre per la restante quota devono essere poste a carico dell' . CP_1
Si precisa che le spese di lite vengono liquidate sulla base parametri medi di riferimento indicati nel D.M. Giustizia del 10.3.14 n.55 e ss.mm. tenuto conto della natura del procedimento (istruzione preventiva), del valore della causa, tenuto conto che non è stata espletata alcuna attività istruttoria costituenda.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso in atti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca l'incarico conferito al CTU;
- compensa per un mezzo le spese di lite tra le parti e condanna l' al CP_1 pagamento della restante quota che liquida complessivamente in euro 993,20 oltre euro 43,00 per C.U. e al rimborso delle spese generali ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del, procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 13.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Caterina Napolitano