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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 07/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 199/2019 promossa da
) Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. DI
[...] C.F._2
SILVESTRO ANTONIO contro
( ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
( , rappresentati e difesi dagli Controparte_2 C.F._4
avv. Gammella Roberto e Farenga Claudio
AR GI , C.F._5 Controparte_3
) e ),
[...] C.F._6 Parte_3 C.F._7
rappresentati e difesi dagli avv. PUGLIESE FABIO e FARINA DAVIDE
RR NO e AR IA, rappresentati e difesi dall'avv.
PRONESTÌ GIUSEPPINA nonché
) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PERROTTA
GIANNI
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel
loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 25 giugno 2019 e Parte_1
hanno convenuto in giudizio , Parte_2 Controparte_1 [...]
, OM GI, , Controparte_2 Controparte_3
, RR MA e OM IA, tutti proprietari dell'immobile Parte_3 storico in denominato “Castello Pandone”, rappresentando di Controparte_4
essere proprietari/possessori di un immobile in e riferendo che Controparte_4 il 27 giugno 2018 alle ore 19 – 19,30 un masso di forma squadrata si era staccato dal Castello Pandone, precisamente dall'angolo sudorientale del basamento, più precisamente dalla sostruzione, ovvero dalla “base d'appoggio dell'edificio sovrastante”, abbattendosi sulla loro proprietà procurando ingenti danni.
I Vigili del fuoco, intervenuti il 28 giugno, avevano ordinato lo sgombero dell'immobile degli attori e il Sindaco di al , sempre il 28 giugno, CP_4 CP_4
aveva ordinato lo sgombero, poi, con ordinanza del 30 luglio 2018, aveva ordinato ai proprietari del Castello Pandone la messa in sicurezza del bene.
I convenuti si sono tutti costituiti in giudizio variamente contestando la domanda e, in particolare MA RR e IA OM chiedendo la chiamata in causa del . Controparte_4
Anche il al si è costituito allegando l'assenza di Controparte_4 CP_4
responsabilità per essere il fatto dipeso dalla proprietà dei convenuti e non del
CP_4
La causa è stata istruita con produzione documentale, prove orali e una CTU.
IN RITO
2 ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
I convenuti hanno contestato la mancanza di legittimazione ad agire dei convenuti.
In relazione a tale rilievo, i primo luogo, valga il richiamo a Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 22/01/2024, n. 2203 (rv. 670016-01): “Nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto” (identico principio di diritto è espresso anche da Cass. 18841/2016).
Occorre dunque evidenziare che il , CP_4 CP_4 CP_4 nell'ordinanza sindacale del 28 giugno 2018, ordina agli attori lo sgombero dall'abitazione in conseguenza del fatto oggetto di causa;
tanto vale a costituire una presunzione valida dell'esistenza di un rapporto quanto meno di fatto tra gli attori e il bene danneggiato.
Sotto altro profilo, occorre evidenziare che la legittimazione attiva o passiva consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento. Cosa ben diversa è l'effettiva titolarità del rapporto controverso che, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.
Ne consegue che il difetto della titolarità del rapporto controverso non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti (Cass. 12/08/2016, n. 17092). Inoltre, lo svolgimento di difese nel merito, comportando il riconoscimento della titolarità della posizione, determina un'attività incompatibile con l'eccezione.
Con la consueta capacità di sintesi l'ufficio del massimario presso la Corte di
3 Cassazione ha riassunto parte del contenuto di una sentenza delle Sezioni Unite
Civili affermando: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” - Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 16/02/2016, n. 2951
(rv. 638371).
Nella fattispecie, tutti i convenuti hanno svolto nel merito della lite difese incompatibili con l'eccezione di carenza in capo agli attori della titolarità del diritto di cui è chiesta la tutela.
NEL MERITO
RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA
Entrando nel merito della domanda, occorre evidenziare che la controversia, discende dall'interazione tra due beni statici e inerti e deve essere decisa in applicazione della disciplina in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Ai fini dell'inquadramento sistematico dell'istituto giova il richiamo a una delle massime ufficiali della sentenza n. 20943/2022 delle Sezioni Unite della Suprema
Corte: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ.,
Sez. Unite, Ordinanza, 30/06/2022, n. 20943, rv. 665084-01).
Dalle motivazioni della citata sentenza emerge il percorso logico-giuridico seguito dalle Sezioni Unite, richiamando quanto già elaborato dalla terza sezione civile della Corte di cassazione e, in particolare, dalle sentenze n. 2480 e 2481 del 1° febbraio 2018. Questo uno stralcio delle motivazioni:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i
4 danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche
o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
5 causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Dando applicazione ai principi espressi dalle Sezioni Unite, la responsabilità che discende dall'omessa custodia ha, dunque, carattere oggettivo, la diligenza del soggetto onerato della custodia è irrilevante, il caso fortuito, costituito dal fatto naturale o del terzo o dal comportamento del creditore della prestazione può ridurre o elidere la responsabilità.
L'azione svolta trova i propri presupposti nella relazione oggettiva tra il bene sottoposto alla custodia e il bene danneggiato: provato il nesso causale tra il bene affidato alla custodia del convenuto e il danno, è onere del convenuto la prova del caso fortuito. Quest'ultimo deve essere caratterizzato dall'imprevedibilità, inevitabilità e dall'autonoma efficienza causale, rilevata in applicazione dell'art. 1227 c.c. con riferimento alla condotta del danneggiato
(anche d'ufficio quanto al primo comma, su eccezione di parte per escludere la responsabilità in applicazione del secondo comma).
Così inquadrato l'impianto teorico entro il quale va definita la responsabilità, si può entrare nel merito.
PROVA DEL NESSO CAUSALE E DEL DANNO
Sull'accertamento del nesso causale e del danno, oltre alle allegazioni difensive dell'attrice, corredate da documentazione di natura tecnica, al centro del contenzioso va inserita la consulenza tecnica d'ufficio.
Sul valore probatorio della CTU si è generato in dottrina e in giurisprudenza un intenso dibattito al quale deve, in questa sede, darsi risposta. Si è discusso, in particolare, se al consulente possa essere affidato non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente) quando la relazione verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone.
6 A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite Civili (Cass. civ. Sez.
Unite, 01/02/2022, n. 3086) affermando che il consulente, nei limiti delle indagini a lui delegate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite la cui verifica si rende necessaria al fine di rispondere ai quesiti a lui sottoposti, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare e provare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio.
Nella fattispecie i fatti oggetto di giudizio sono allegati con chiarezza: si è già detto della legittimazione attiva, i convenuti non negano la proprietà del Castello
Pandone, negano invece che il masso caduto che ha prodotto il danno proveniva dal Castello. In sintesi, agli atti non è neppure contestata l'esistenza stessa dei danni, essendo contestata soltanto l'imputabilità degli stessi.
La CTU assume così valore di prova prima nell'attribuire o meno la responsabilità dei danni al bene nella custodia dei convenuti, poi nella determinazione della misura dei danni. L'imputazione, lo si ribadisce, per effetto della responsabilità oggettiva che discende dall'applicazione dell'art. 2051 c.c., prescinde da valutazioni di omessa custodia (S.U. 20943/2022).
Essendo inequivocabile e non contestato il fatto che ha prodotto il danno, ovvero la caduta di un masso, occorre accertare la provenienza del masso stesso, ovvero il nesso causale tra il fatto produttivo del danno e il bene da cui si sarebbe staccato il masso che, cadendo sulla proprietà degli attori, ha prodotto il danno.
La Suprema Corte ha, recentemente, fornito una sorta di road map, un percorso logico da seguire per accertare il nesso causale: "qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute
7 più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente". (Cass. 25885 del 2022, conforme 10978/2023).
Occorre dunque eliminare le ipotesi meno probabili, poi tra le rimanenti individuare quella probabilisticamente prevalente.
La relazione del CTU, ing. prima di soffermarsi in una dotta Persona_1 elaborazione balistica del percorso compiuto dal masso, ha affermato: “Grazie all'ausilio del ponteggio montato è stato possibile raggiungere esattamente il punto di distacco del masso, avvenuto dal rostro del castello (Figura 7, Figura 8,
Figura 9, Figura 10). Dalla figura è visibile anche la presenza di altro masso poggiato sul ponteggio distaccato di recente. Tale situazione lascia presupporre che il rostro del castello presenti massi sciolti ed in precario stato di equilibrio con presenza di vegetazione tra le giunture degli stessi. (Figura 11, Figura 12)”.
Dunque, al di là dell'assoluta certezza della prima affermazione, il CTU sui luoghi di causa ha raggiunto un punto in cui ha rinvenuto un masso distaccato dal “rostro” del castello;
la foto n 10 mostra in primo piano la presenza di un muro formato di pietre squadrate, apparentemente simili a quella piombata all'interno della casa degli attori, in secondo piano la presenza sul ponteggio di un masso con caratteristiche analoghe a quello che ha prodotto il danno.
Il Consulente ha poi dedicato la propria concentrazione all'accertamento della possibilità che il masso che ha prodotto il danno provenisse esattamente da quel punto concludendo perentoriamente: il masso caduto nell'abitazione degli attori proviene dal rostro del castello, ed ha colpito l'abitazione in Via Garibaldi, foglio
43 p.lla 101 sub 1 e 2 di proprietà della parte attrice secondo una delle traiettorie come sopra determinate (pag. 21).
L'ing. , consulente di parte convenuta, ha contestato l'affermazione Tes_1
evidenziando che la provenienza del masso non risulta provata con certezza, o, meglio: “senza nessuna evidenza reale ed oggettiva, secondo una sua personale valutazione, che il masso è partito da un punto ben preciso del rostro del castello”.
8 Pur potendo condividere sul piano scientifico e logico l'affermazione dell'ing.
, occorre osservare che per costante giurisprudenza nel diritto civile Tes_1
l'accertamento del nesso causale non deriva da una verità assoluta e certa, ma dalla preponderanza dell'evidenza (“più probabile che non”), valutando congiuntamente le diverse ipotesi astrattamente possibili e individuando quella più verosimile. L'assenza di una causa certa non esonera il custode dalla responsabilità, qualora non sia stata fornita una prova idonea del caso fortuito (ex multis Cass. 31685/2024).
Nella fattispecie, osservato che non è contestata l'astratta possibilità statistica che un masso proveniente dalle mura del castello possa aver provocato il danno oggetto di domanda, occorre verificare alla luce del criterio del più probabile che non se è più evidente la possibilità che il masso provenisse dalle mura del castello rispetto all'ipotesi che non provenisse dalle mura.
Ciò premesso, non è contestato che le diverse fotografie prodotte agli atti mostrano la pietra che ha prodotto il danno.
Dalla semplice visione della fotografia appare del tutto verosimile che la pietra
è frutto del lavoro umano: dalle fotografie 19, 20 e 21 si vede con chiarezza che si tratta di un parallelepipedo con lati evidentemente non naturali ma frutto del lavoro dell'uomo, abbastanza regolari e squadrati, realizzato in maniera tale da poter essere agevolmente utilizzato in edilizia.
La foto n. 6 evidenzia poi l'assenza di altre costruzioni oltre al castello al di sopra della casa degli attori.
Se è scientificamente accertato che il masso poteva provenire dal castello, se l'osservazione del CTU, non contestata, ha evidenziato l'esistenza di una muratura in pietra al di sopra della casa degli attori, se non ci sono altre costruzioni al di sopra della casa degli attori, se la pietra che ha provocato i danni reca evidenti segni di lavorazione che inducono a ritenere che provenga da un antico uso in edilizia, se altre pietre (dall'aspetto analogo) si sono staccate dal muro e sono posate sulle impalcature, può ritenersi al di là di ogni ragionevole dubbio (quindi ben oltre la preponderanza dell'evidenza) che il masso è caduto dal muro identificato da CTU ovvero dal “rostro” del castello di proprietà dei
9 convenuti.
CASO FORTUITO
Come si è già detto, una volta provato il danno e il nesso causale, la responsabilità del proprietario può essere esclusa solo dal cd. caso fortuito. Si tratta, rispetto alla nascita dell'obbligazione risarcitoria, di un fatto impeditivo che, in quanto tale, deve essere oggetto di allegazione e di prova da parte del custode. Inoltre, il caso fortuito non deve essere dipendente da un comportamento del responsabile, ma deve correlarsi al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità senza che possa assumere rilevanza il grado di diligenza del custode (Cass. 2480/2018). Il caso fortuito può dipendere dalla condotta del danneggiato o del terzo.
Così, per ottenere l'esonero dalla responsabilità il custode deve provare che il caso fortuito abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità
e dell'inevitabilità, ovvero che autonomamente, eccezionalmente, imprevedibilmente e inevitabilmente sia idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti (Cass. 25029/2008).
Nella fattispecie non è stata né allegato né tantomeno provato alcun concorso degli attori tale da ridurre o eliminare il nesso causale né alcun altro elemento esterno caratterizzato da oggettiva imprevedibilità e inevitabilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO
Esclusa la sussistenza del caso fortuito, in accoglimento della domanda i convenuti devono essere condannati al risarcimento dei danni occorsi agli attori.
Il CTU, elaborando un dettagliato computo metrico, ha determinato in €
17.700,00 l'importo necessario per l'esecuzione dei lavori diretti al ripristino del bene e per le spese tecniche.
Agli atti risulta poi la prova dell'inutilizzabilità dell'immobile a uso abitazione in conseguenza del danno prodotto dalla caduta del masso.
In relazione a detto impedimento, parte attrice allega l'esistenza del danno e lo quantifica dando applicazione a un'ordinanza del Dipartimento della protezione civile.
10 Il danno lamentato è tuttavia un danno conseguenza, ovvero una delle conseguenze pregiudizievoli che la vittima ha sofferto in conseguenza dell'evento.
Sul tema del danno derivante dal mancato godimento del bene, in giurisprudenza si è aperto un ampio dibattito.
Si è, da un lato, sostenuto che il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi limitazione dipendente dal fatto del terzo costituisce turbativa e legittima il proprietario a chiedere al di là della tutela in forma specifica (naturalmente estranea alla fattispecie) anche il risarcimento dei danni.
Si è così affermato che il danno è in re ipsa quale conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza necessità di una specifica prova, aprendo la possibilità alla liquidazione equitativa.
Fondamento di un tale principio è da rinvenire in una nozione dell'azione risarcitoria quale rimedio all'imposizione di una servitù di fatto (Cass.
21501/2018).
Orientamento opposto è stato offerto da quella giurisprudenza che ha evidenziato come il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, in applicazione degli art. 1226 e 2056 c.c., presuppone che la prova dell'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare (ex multis, Cass.
20889/2016). La liquidazione in via equitativa del danno deve essere preceduta dalla prova dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile, prova di cui è ovviamente ex art. 2697 c.c. onerato il danneggiato a cui deve poi seguire l'accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità.
Ne è derivata una nutrita serie di pronunce che hanno affermato che il danno derivante dall'occupazione illegittima di un immobile (che facilmente può essere assimilato al danno derivante dalla forzata indisponibilità dell'immobile) non è in
11 re ipsa ma deve essere di volta in volta specificamente allegato e provato.
Le sezioni Unite Civili, intervenute a dirimere il contrasto, hanno affermato che
“In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato
a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che
l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 15/11/2022, n. 33645, rv. 666193-
04).
Nella fattispecie sebbene sia fornita la prova dell'indisponibilità del bene per effetto del danno subito, manca la prova del danno emergente, non potendo a tal fine fare ricorso a criteri di compensazione determinati dalla Protezione civile.
Ne discende il rigetto della voce di danno.
RESPONSABILITÀ DEL CP_4
L'esposizione che precede lascia ampiamente intendere come non possa essere addebitata al alcuna responsabilità in conseguenza del fatto che, CP_4
lo si è dimostrato, discende esclusivamente dalla cosa oggetto della custodia dei convenuti.
Il rigetto della domanda di manleva determina la soccombenza nelle spese di lite nei confronti dell'Ente di convenuti che Parte_4
hanno chiesto la chiamata del al . Controparte_4 CP_4
-====
La domanda deve essere accolta, sia pure parzialmente, e i convenuti
12 , , OM GI, Controparte_1 Controparte_2
, , RR MA e OM IA Controparte_3 Parte_3
devono essere condannati in solido tra loro a risarcire i danni subiti da Parte_1
e nella misura di € 17.700,00.
[...] Parte_2
Detta somma, trattandosi di debito di valore, deve essere svalutata dall'attualità al momento in cui gli attori ha subito il danno e matura gli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712) fino all'introduzione del giudizio. La somma rivalutata dovrà essere poi maggiorata degli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, co 4, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione fino al pagamento.
L'accoglimento, sia pure parziale della domanda impone, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in complessivi € 8.123,20 di cui € 5.077,00 per compensi ed € 3.046,20 per aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2 DM 55/2014), oltre spese generali al 15%, IVA e contributo Cassa Forense, se dovuti.
MA RR e IA OM devono essere poi condannati in solido tra loro al pagamento in favore del delle spese di lite Controparte_4 che vengono liquidate in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali al 15%,
IVA e contributo Cassa Forense, se dovuti.
Ferma la solidarietà delle parti nei confronti dei CTU, anche le spese di CTU, già determinate con decreto in atti seguono la soccombenza e devono essere definitivamente poste, in solido tra loro, a carico dei convenuti
[...]
, , OM GI, CP_1 Controparte_2 [...]
, , RR MA e OM IA. CP_3 Parte_3
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro Parte_1 Parte_5
, , Controparte_1 Controparte_2
AR GI, , , Controparte_3 Parte_3
13 RR NO e AR IA, con la chiamata in causa del
, iscritta al RG 199/2019 Controparte_4
In parziale accoglimento della domanda, condanna , Controparte_1 [...]
, OM GI, , Controparte_2 Controparte_3
, RR MA e OM IA in solido tra loro al Parte_3
risarcimento deidanni subiti da e nella Parte_1 Parte_2 misura di € 17.700,00 oltre accessori come in motivazione;
condanna, in solido tra loro, i convenuti , Controparte_1 [...]
, OM GI, , Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
, RR MA e OM IA al pagamento in favore di
[...] Parte_1
e delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per
[...] Parte_2 spese ed € 8.123,20 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e contributo
Cassa Forense, se dovuti. condanna MA RR e IA OM, in solido tra loro, al pagamento in favore del al delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 Controparte_4 CP_4
per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e contributo Cassa Forense, se dovuti;
ferma la solidarietà delle parti nei confronti dei CTU, anche le spese di CTU, già determinate con decreto in atti seguono la soccombenza e devono essere definitivamente poste, in solido tra loro, a carico dei convenuti
[...]
, , OM GI, CP_1 Controparte_2 [...]
, , RR MA e OM IA CP_3 Parte_3
Così deciso in Isernia, venerdì 7 febbraio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 199/2019 promossa da
) Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. DI
[...] C.F._2
SILVESTRO ANTONIO contro
( ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
( , rappresentati e difesi dagli Controparte_2 C.F._4
avv. Gammella Roberto e Farenga Claudio
AR GI , C.F._5 Controparte_3
) e ),
[...] C.F._6 Parte_3 C.F._7
rappresentati e difesi dagli avv. PUGLIESE FABIO e FARINA DAVIDE
RR NO e AR IA, rappresentati e difesi dall'avv.
PRONESTÌ GIUSEPPINA nonché
) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PERROTTA
GIANNI
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel
loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 25 giugno 2019 e Parte_1
hanno convenuto in giudizio , Parte_2 Controparte_1 [...]
, OM GI, , Controparte_2 Controparte_3
, RR MA e OM IA, tutti proprietari dell'immobile Parte_3 storico in denominato “Castello Pandone”, rappresentando di Controparte_4
essere proprietari/possessori di un immobile in e riferendo che Controparte_4 il 27 giugno 2018 alle ore 19 – 19,30 un masso di forma squadrata si era staccato dal Castello Pandone, precisamente dall'angolo sudorientale del basamento, più precisamente dalla sostruzione, ovvero dalla “base d'appoggio dell'edificio sovrastante”, abbattendosi sulla loro proprietà procurando ingenti danni.
I Vigili del fuoco, intervenuti il 28 giugno, avevano ordinato lo sgombero dell'immobile degli attori e il Sindaco di al , sempre il 28 giugno, CP_4 CP_4
aveva ordinato lo sgombero, poi, con ordinanza del 30 luglio 2018, aveva ordinato ai proprietari del Castello Pandone la messa in sicurezza del bene.
I convenuti si sono tutti costituiti in giudizio variamente contestando la domanda e, in particolare MA RR e IA OM chiedendo la chiamata in causa del . Controparte_4
Anche il al si è costituito allegando l'assenza di Controparte_4 CP_4
responsabilità per essere il fatto dipeso dalla proprietà dei convenuti e non del
CP_4
La causa è stata istruita con produzione documentale, prove orali e una CTU.
IN RITO
2 ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
I convenuti hanno contestato la mancanza di legittimazione ad agire dei convenuti.
In relazione a tale rilievo, i primo luogo, valga il richiamo a Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 22/01/2024, n. 2203 (rv. 670016-01): “Nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto” (identico principio di diritto è espresso anche da Cass. 18841/2016).
Occorre dunque evidenziare che il , CP_4 CP_4 CP_4 nell'ordinanza sindacale del 28 giugno 2018, ordina agli attori lo sgombero dall'abitazione in conseguenza del fatto oggetto di causa;
tanto vale a costituire una presunzione valida dell'esistenza di un rapporto quanto meno di fatto tra gli attori e il bene danneggiato.
Sotto altro profilo, occorre evidenziare che la legittimazione attiva o passiva consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento. Cosa ben diversa è l'effettiva titolarità del rapporto controverso che, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.
Ne consegue che il difetto della titolarità del rapporto controverso non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti (Cass. 12/08/2016, n. 17092). Inoltre, lo svolgimento di difese nel merito, comportando il riconoscimento della titolarità della posizione, determina un'attività incompatibile con l'eccezione.
Con la consueta capacità di sintesi l'ufficio del massimario presso la Corte di
3 Cassazione ha riassunto parte del contenuto di una sentenza delle Sezioni Unite
Civili affermando: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” - Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 16/02/2016, n. 2951
(rv. 638371).
Nella fattispecie, tutti i convenuti hanno svolto nel merito della lite difese incompatibili con l'eccezione di carenza in capo agli attori della titolarità del diritto di cui è chiesta la tutela.
NEL MERITO
RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA
Entrando nel merito della domanda, occorre evidenziare che la controversia, discende dall'interazione tra due beni statici e inerti e deve essere decisa in applicazione della disciplina in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Ai fini dell'inquadramento sistematico dell'istituto giova il richiamo a una delle massime ufficiali della sentenza n. 20943/2022 delle Sezioni Unite della Suprema
Corte: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ.,
Sez. Unite, Ordinanza, 30/06/2022, n. 20943, rv. 665084-01).
Dalle motivazioni della citata sentenza emerge il percorso logico-giuridico seguito dalle Sezioni Unite, richiamando quanto già elaborato dalla terza sezione civile della Corte di cassazione e, in particolare, dalle sentenze n. 2480 e 2481 del 1° febbraio 2018. Questo uno stralcio delle motivazioni:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i
4 danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche
o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
5 causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Dando applicazione ai principi espressi dalle Sezioni Unite, la responsabilità che discende dall'omessa custodia ha, dunque, carattere oggettivo, la diligenza del soggetto onerato della custodia è irrilevante, il caso fortuito, costituito dal fatto naturale o del terzo o dal comportamento del creditore della prestazione può ridurre o elidere la responsabilità.
L'azione svolta trova i propri presupposti nella relazione oggettiva tra il bene sottoposto alla custodia e il bene danneggiato: provato il nesso causale tra il bene affidato alla custodia del convenuto e il danno, è onere del convenuto la prova del caso fortuito. Quest'ultimo deve essere caratterizzato dall'imprevedibilità, inevitabilità e dall'autonoma efficienza causale, rilevata in applicazione dell'art. 1227 c.c. con riferimento alla condotta del danneggiato
(anche d'ufficio quanto al primo comma, su eccezione di parte per escludere la responsabilità in applicazione del secondo comma).
Così inquadrato l'impianto teorico entro il quale va definita la responsabilità, si può entrare nel merito.
PROVA DEL NESSO CAUSALE E DEL DANNO
Sull'accertamento del nesso causale e del danno, oltre alle allegazioni difensive dell'attrice, corredate da documentazione di natura tecnica, al centro del contenzioso va inserita la consulenza tecnica d'ufficio.
Sul valore probatorio della CTU si è generato in dottrina e in giurisprudenza un intenso dibattito al quale deve, in questa sede, darsi risposta. Si è discusso, in particolare, se al consulente possa essere affidato non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente) quando la relazione verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone.
6 A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite Civili (Cass. civ. Sez.
Unite, 01/02/2022, n. 3086) affermando che il consulente, nei limiti delle indagini a lui delegate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite la cui verifica si rende necessaria al fine di rispondere ai quesiti a lui sottoposti, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare e provare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio.
Nella fattispecie i fatti oggetto di giudizio sono allegati con chiarezza: si è già detto della legittimazione attiva, i convenuti non negano la proprietà del Castello
Pandone, negano invece che il masso caduto che ha prodotto il danno proveniva dal Castello. In sintesi, agli atti non è neppure contestata l'esistenza stessa dei danni, essendo contestata soltanto l'imputabilità degli stessi.
La CTU assume così valore di prova prima nell'attribuire o meno la responsabilità dei danni al bene nella custodia dei convenuti, poi nella determinazione della misura dei danni. L'imputazione, lo si ribadisce, per effetto della responsabilità oggettiva che discende dall'applicazione dell'art. 2051 c.c., prescinde da valutazioni di omessa custodia (S.U. 20943/2022).
Essendo inequivocabile e non contestato il fatto che ha prodotto il danno, ovvero la caduta di un masso, occorre accertare la provenienza del masso stesso, ovvero il nesso causale tra il fatto produttivo del danno e il bene da cui si sarebbe staccato il masso che, cadendo sulla proprietà degli attori, ha prodotto il danno.
La Suprema Corte ha, recentemente, fornito una sorta di road map, un percorso logico da seguire per accertare il nesso causale: "qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute
7 più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente". (Cass. 25885 del 2022, conforme 10978/2023).
Occorre dunque eliminare le ipotesi meno probabili, poi tra le rimanenti individuare quella probabilisticamente prevalente.
La relazione del CTU, ing. prima di soffermarsi in una dotta Persona_1 elaborazione balistica del percorso compiuto dal masso, ha affermato: “Grazie all'ausilio del ponteggio montato è stato possibile raggiungere esattamente il punto di distacco del masso, avvenuto dal rostro del castello (Figura 7, Figura 8,
Figura 9, Figura 10). Dalla figura è visibile anche la presenza di altro masso poggiato sul ponteggio distaccato di recente. Tale situazione lascia presupporre che il rostro del castello presenti massi sciolti ed in precario stato di equilibrio con presenza di vegetazione tra le giunture degli stessi. (Figura 11, Figura 12)”.
Dunque, al di là dell'assoluta certezza della prima affermazione, il CTU sui luoghi di causa ha raggiunto un punto in cui ha rinvenuto un masso distaccato dal “rostro” del castello;
la foto n 10 mostra in primo piano la presenza di un muro formato di pietre squadrate, apparentemente simili a quella piombata all'interno della casa degli attori, in secondo piano la presenza sul ponteggio di un masso con caratteristiche analoghe a quello che ha prodotto il danno.
Il Consulente ha poi dedicato la propria concentrazione all'accertamento della possibilità che il masso che ha prodotto il danno provenisse esattamente da quel punto concludendo perentoriamente: il masso caduto nell'abitazione degli attori proviene dal rostro del castello, ed ha colpito l'abitazione in Via Garibaldi, foglio
43 p.lla 101 sub 1 e 2 di proprietà della parte attrice secondo una delle traiettorie come sopra determinate (pag. 21).
L'ing. , consulente di parte convenuta, ha contestato l'affermazione Tes_1
evidenziando che la provenienza del masso non risulta provata con certezza, o, meglio: “senza nessuna evidenza reale ed oggettiva, secondo una sua personale valutazione, che il masso è partito da un punto ben preciso del rostro del castello”.
8 Pur potendo condividere sul piano scientifico e logico l'affermazione dell'ing.
, occorre osservare che per costante giurisprudenza nel diritto civile Tes_1
l'accertamento del nesso causale non deriva da una verità assoluta e certa, ma dalla preponderanza dell'evidenza (“più probabile che non”), valutando congiuntamente le diverse ipotesi astrattamente possibili e individuando quella più verosimile. L'assenza di una causa certa non esonera il custode dalla responsabilità, qualora non sia stata fornita una prova idonea del caso fortuito (ex multis Cass. 31685/2024).
Nella fattispecie, osservato che non è contestata l'astratta possibilità statistica che un masso proveniente dalle mura del castello possa aver provocato il danno oggetto di domanda, occorre verificare alla luce del criterio del più probabile che non se è più evidente la possibilità che il masso provenisse dalle mura del castello rispetto all'ipotesi che non provenisse dalle mura.
Ciò premesso, non è contestato che le diverse fotografie prodotte agli atti mostrano la pietra che ha prodotto il danno.
Dalla semplice visione della fotografia appare del tutto verosimile che la pietra
è frutto del lavoro umano: dalle fotografie 19, 20 e 21 si vede con chiarezza che si tratta di un parallelepipedo con lati evidentemente non naturali ma frutto del lavoro dell'uomo, abbastanza regolari e squadrati, realizzato in maniera tale da poter essere agevolmente utilizzato in edilizia.
La foto n. 6 evidenzia poi l'assenza di altre costruzioni oltre al castello al di sopra della casa degli attori.
Se è scientificamente accertato che il masso poteva provenire dal castello, se l'osservazione del CTU, non contestata, ha evidenziato l'esistenza di una muratura in pietra al di sopra della casa degli attori, se non ci sono altre costruzioni al di sopra della casa degli attori, se la pietra che ha provocato i danni reca evidenti segni di lavorazione che inducono a ritenere che provenga da un antico uso in edilizia, se altre pietre (dall'aspetto analogo) si sono staccate dal muro e sono posate sulle impalcature, può ritenersi al di là di ogni ragionevole dubbio (quindi ben oltre la preponderanza dell'evidenza) che il masso è caduto dal muro identificato da CTU ovvero dal “rostro” del castello di proprietà dei
9 convenuti.
CASO FORTUITO
Come si è già detto, una volta provato il danno e il nesso causale, la responsabilità del proprietario può essere esclusa solo dal cd. caso fortuito. Si tratta, rispetto alla nascita dell'obbligazione risarcitoria, di un fatto impeditivo che, in quanto tale, deve essere oggetto di allegazione e di prova da parte del custode. Inoltre, il caso fortuito non deve essere dipendente da un comportamento del responsabile, ma deve correlarsi al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità senza che possa assumere rilevanza il grado di diligenza del custode (Cass. 2480/2018). Il caso fortuito può dipendere dalla condotta del danneggiato o del terzo.
Così, per ottenere l'esonero dalla responsabilità il custode deve provare che il caso fortuito abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità
e dell'inevitabilità, ovvero che autonomamente, eccezionalmente, imprevedibilmente e inevitabilmente sia idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti (Cass. 25029/2008).
Nella fattispecie non è stata né allegato né tantomeno provato alcun concorso degli attori tale da ridurre o eliminare il nesso causale né alcun altro elemento esterno caratterizzato da oggettiva imprevedibilità e inevitabilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO
Esclusa la sussistenza del caso fortuito, in accoglimento della domanda i convenuti devono essere condannati al risarcimento dei danni occorsi agli attori.
Il CTU, elaborando un dettagliato computo metrico, ha determinato in €
17.700,00 l'importo necessario per l'esecuzione dei lavori diretti al ripristino del bene e per le spese tecniche.
Agli atti risulta poi la prova dell'inutilizzabilità dell'immobile a uso abitazione in conseguenza del danno prodotto dalla caduta del masso.
In relazione a detto impedimento, parte attrice allega l'esistenza del danno e lo quantifica dando applicazione a un'ordinanza del Dipartimento della protezione civile.
10 Il danno lamentato è tuttavia un danno conseguenza, ovvero una delle conseguenze pregiudizievoli che la vittima ha sofferto in conseguenza dell'evento.
Sul tema del danno derivante dal mancato godimento del bene, in giurisprudenza si è aperto un ampio dibattito.
Si è, da un lato, sostenuto che il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi limitazione dipendente dal fatto del terzo costituisce turbativa e legittima il proprietario a chiedere al di là della tutela in forma specifica (naturalmente estranea alla fattispecie) anche il risarcimento dei danni.
Si è così affermato che il danno è in re ipsa quale conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza necessità di una specifica prova, aprendo la possibilità alla liquidazione equitativa.
Fondamento di un tale principio è da rinvenire in una nozione dell'azione risarcitoria quale rimedio all'imposizione di una servitù di fatto (Cass.
21501/2018).
Orientamento opposto è stato offerto da quella giurisprudenza che ha evidenziato come il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, in applicazione degli art. 1226 e 2056 c.c., presuppone che la prova dell'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare (ex multis, Cass.
20889/2016). La liquidazione in via equitativa del danno deve essere preceduta dalla prova dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile, prova di cui è ovviamente ex art. 2697 c.c. onerato il danneggiato a cui deve poi seguire l'accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità.
Ne è derivata una nutrita serie di pronunce che hanno affermato che il danno derivante dall'occupazione illegittima di un immobile (che facilmente può essere assimilato al danno derivante dalla forzata indisponibilità dell'immobile) non è in
11 re ipsa ma deve essere di volta in volta specificamente allegato e provato.
Le sezioni Unite Civili, intervenute a dirimere il contrasto, hanno affermato che
“In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato
a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che
l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 15/11/2022, n. 33645, rv. 666193-
04).
Nella fattispecie sebbene sia fornita la prova dell'indisponibilità del bene per effetto del danno subito, manca la prova del danno emergente, non potendo a tal fine fare ricorso a criteri di compensazione determinati dalla Protezione civile.
Ne discende il rigetto della voce di danno.
RESPONSABILITÀ DEL CP_4
L'esposizione che precede lascia ampiamente intendere come non possa essere addebitata al alcuna responsabilità in conseguenza del fatto che, CP_4
lo si è dimostrato, discende esclusivamente dalla cosa oggetto della custodia dei convenuti.
Il rigetto della domanda di manleva determina la soccombenza nelle spese di lite nei confronti dell'Ente di convenuti che Parte_4
hanno chiesto la chiamata del al . Controparte_4 CP_4
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La domanda deve essere accolta, sia pure parzialmente, e i convenuti
12 , , OM GI, Controparte_1 Controparte_2
, , RR MA e OM IA Controparte_3 Parte_3
devono essere condannati in solido tra loro a risarcire i danni subiti da Parte_1
e nella misura di € 17.700,00.
[...] Parte_2
Detta somma, trattandosi di debito di valore, deve essere svalutata dall'attualità al momento in cui gli attori ha subito il danno e matura gli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712) fino all'introduzione del giudizio. La somma rivalutata dovrà essere poi maggiorata degli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, co 4, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione fino al pagamento.
L'accoglimento, sia pure parziale della domanda impone, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in complessivi € 8.123,20 di cui € 5.077,00 per compensi ed € 3.046,20 per aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2 DM 55/2014), oltre spese generali al 15%, IVA e contributo Cassa Forense, se dovuti.
MA RR e IA OM devono essere poi condannati in solido tra loro al pagamento in favore del delle spese di lite Controparte_4 che vengono liquidate in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali al 15%,
IVA e contributo Cassa Forense, se dovuti.
Ferma la solidarietà delle parti nei confronti dei CTU, anche le spese di CTU, già determinate con decreto in atti seguono la soccombenza e devono essere definitivamente poste, in solido tra loro, a carico dei convenuti
[...]
, , OM GI, CP_1 Controparte_2 [...]
, , RR MA e OM IA. CP_3 Parte_3
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro Parte_1 Parte_5
, , Controparte_1 Controparte_2
AR GI, , , Controparte_3 Parte_3
13 RR NO e AR IA, con la chiamata in causa del
, iscritta al RG 199/2019 Controparte_4
In parziale accoglimento della domanda, condanna , Controparte_1 [...]
, OM GI, , Controparte_2 Controparte_3
, RR MA e OM IA in solido tra loro al Parte_3
risarcimento deidanni subiti da e nella Parte_1 Parte_2 misura di € 17.700,00 oltre accessori come in motivazione;
condanna, in solido tra loro, i convenuti , Controparte_1 [...]
, OM GI, , Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
, RR MA e OM IA al pagamento in favore di
[...] Parte_1
e delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per
[...] Parte_2 spese ed € 8.123,20 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e contributo
Cassa Forense, se dovuti. condanna MA RR e IA OM, in solido tra loro, al pagamento in favore del al delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 Controparte_4 CP_4
per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e contributo Cassa Forense, se dovuti;
ferma la solidarietà delle parti nei confronti dei CTU, anche le spese di CTU, già determinate con decreto in atti seguono la soccombenza e devono essere definitivamente poste, in solido tra loro, a carico dei convenuti
[...]
, , OM GI, CP_1 Controparte_2 [...]
, , RR MA e OM IA CP_3 Parte_3
Così deciso in Isernia, venerdì 7 febbraio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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