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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/11/2024, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 18 settembre 2024 ed iscritta al n.
1193 del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (Cod. Fisc. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Ballabio, Via Confalonieri n. 36
- (Cod. Fisc. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Valgreghentino, Via Don Stucchi n. 2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Gheza e Costante Roberto Gheza del foro di Lecco
ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dei difensori in Lecco, Piazza Manzoni n. 23, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso ex artt. 316 e 337 bis c.c.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 04.11.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 5 “Voglia disciplinare l'affidamento ed il collocamento della Minore con le modalità dei rapporti tra i Genitori e la Per_1
Minore stessa, nonché il contributo al mantenimento, nei seguenti termini, che avranno effetto tra le Parti dalla data di sottoscrizione del ricorso:
- i Genitori manterranno stretta collaborazione genitoriale, informandosi reciprocamente, con dettaglio e tempestività, di ogni problematica connessa a titolo esemplificativo alla salute ed all'andamento scolastico della Minore, nonché in generale al suo sviluppo psico-fisico ed adoperandosi per rinvenire, anche occorrendo con l'aiuto di esperti da scegliersi di comune intesa, strumenti o metodi per la loro risoluzione;
- i Genitori si impegnano a che la Minore mantenga uno stretto rapporto con gli ascendenti ed i parenti di entrambi i rami genitoriali;
1. AFFIDAMENTO
l'affidamento della GL minore (di anni 1) sarà congiunto con collocamento presso la casa di residenza della Per_1
Madre sita in 23811 Ballabio (LC) Via A. Confalonieri, n.36.
2. DIRITTO DI VISITA
il Padre eserciterà, nelle forme e nei tempi richiesti dalle varie situazioni, la potestà ed i doveri connessi alla riconosciuta co – responsabilità genitoriale.
In particolare, il Suo diritto - dovere di visita nei confronti della GL minore sarà, salvo impedimento di salute di questi,
così regolato:
a) Il Padre, tenuto conto dei propri impegni lavorativi in Svizzera e familiari (ivi compreso il diritto-dovere di visita di altri suoi tre Figli minori, nati da precedente matrimonio), della giovane età della GL, terrà con sé un giorno a fine Per_1
settimana alternati (pertanto il sabato ovvero la domenica), dalle ore 08:00 alle ore 20:00, quando la riaccompagnerà
presso l'abitazione della Madre. Il Padre dovrà comunicare il giorno scelto del fine settimana di competenza con almeno tre giorni di anticipo. Il Padre, quando terrà con sé la GL la domenica e questa sarà in età scolare, curerà che la GL
svolga diligentemente i compiti e le incombenze scolastiche assegnate per il giorno di lunedì.
b) la GL trascorrerà le vacanze Natalizie e Pasquali, nonché quelle estive secondo le seguenti modalità:
- periodo natalizio: la GL starà con il Padre sette giorni anche non consecutivi, pernotto escluso, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della Madre. Fermo tutto quanto sopra previsto, il Padre potrà
tenere con sé la GL, in aggiunta al periodo sopra indicato, in via alternativa il giorno di Natale ovvero quello di Santo
pagina 2 di 5 Stefano dalle ore 08:00 alle ore 20:00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della Madre. Il Padre dovrà mettersi d'accordo con la Madre, in merito al giorno scelto, ovvero se Natale o Santo Stefano, almeno due settimane prima.
- periodo pasquale: la GL starà con il Padre un giorno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della Madre. Fermo quanto sopra previsto, il Padre potrà tenere con sé la GL, in aggiunta al periodo sopra indicato, in via alternativa il giorno di Pasqua ovvero quello Pasquetta dalle ore 08:00 alle ore 20:00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della Madre. Il Padre dovrà mettersi d'accordo con la Madre in merito al giorno scelto, ovvero se Pasqua ovvero Pasquetta, almeno due settimane prima.
- nel corso delle vacanze estive il Padre potrà stare con la GL per sette giorni, pernotti esclusi, anche non consecutivi. Il
Padre peraltro prenderà la GL alle ore 08:00 e la terrà con sé sino alle ore 20:00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della Madre. Il Padre dovrà comunicare i giorni in cui terrà la GL entro il 31 maggio di ogni anno;
c) Il tutto salvo diverso accordo tra i Genitori ovvero impegni lavorativi di questi;
3 MANTENIMENTO
(a) Il Padre corrisponderà alla Madre, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario e p er dodici mesi all'anno, a titolo di mantenimento mensile ordinario della Minore, la somma di € 350,00
(trecentocinquanta/00) fino a quando la GL non avrà finito di frequentare la scuola primaria di primo grado.
(b) Con l'inizio della scuola media secondaria di primo grado da parte di , detto contributo ammonterà a € 400,00 Per_1
(quattrocento/00).
(c) Con l'inizio della scuola secondaria di secondo grado da parte di , detto contributo ammonterà a € 500,00 Per_1
(cinquecento/00).
Detti importi saranno rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4 SPESE STRAORDINARIE
La ripartizione delle spese straordinarie extra assegno sarà posta a carico delle Parti al 50% secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco, da considerarsi parte integrante e sostanziale delle condizioni qui disciplinate che pure si allega (doc. 4). In merito alle spese straordinarie di cui sopra, la quota parte a carico del Sig. sarà dallo stesso versata, previa inoltro e/o consegna di copia delle relative pezze Parte_2
giustificative da parte della Sig.ra in un'unica soluzione mensile aggiungendosi all'importo dovuto a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della GL del mese successivo rispetto a quello in cui la spesa si riferisce, a mezzo bonifico bancario (o viceversa, per l'ipotesi in cui fosse il Sig. ad anticipare l'esborso in commento, fatta Parte_2
pagina 3 di 5 salva la facoltà di compensare le spese straordinarie, come sopra individuate, reciprocamente sostenute nell'interesse della
GL).
5 ASPETTI FISCALI
ai sensi delle leggi fiscali e tributarie:
- la detrazione forfettaria per figli a carico sarà utilizzata interamente dalla Madre;
- gli assegni familiari verranno richiesti integralmente dalla Madre e competeranno esclusivamente a quest'ultima; in considerazione del fatto che il Padre ha diritto di percepire in Svizzera un assegno unico mensile dell'importo di 230
Franchi Svizzeri per ogni figlio, a condizione che la Madre non percepisca in Italia gli assegni famigliari, ovvero, qualora la Madre ricevesse un assegno famigliare di importo inferiore a 230 franchi svizzeri, la differenza, resta inteso che il Padre
verserà alla Madre quanto dovesse percepire in Svizzera a titolo di assegno unico;
- le spese straordinarie verranno detratte, se detraibili, dalla Madre.
6 ESPATRIO
i Genitori prestano reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della Minore;
7 DICHIARAZIONE
Le spese legali di consulenza e difesa si intendono definitivamente compensate tra le Parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 18.9.2024 e , al termine Parte_1 Parte_2
della loro relazione more uxorio, hanno chiesto al Tribunale di regolare affidamento, collocazione,
diritto di visita e contributo al mantenimento della figlia minore – nata a Lecco in [...]_1
26.01.2023 e riconosciuta da entrambi i genitori – secondo le condizioni dagli stessi concordate e sopra riportate.
Il ricorso è stato trasmesso al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale può accogliere il ricorso de plano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis.51 c.p.c., senza necessità di convocare le parti o richiedere chiarimenti, facendo proprio l'accordo intercorso tra le parti in merito alla regolamentazione dei loro rapporti. Per quanto emerge dagli atti, infatti, tale accordo non appare in contrasto con l'interesse preminente della piccola . Per_1
Per Questi Motivi
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, provvede in conformità alle conclusioni congiunte sopra riportate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 18 settembre 2024 ed iscritta al n.
1193 del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (Cod. Fisc. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Ballabio, Via Confalonieri n. 36
- (Cod. Fisc. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Valgreghentino, Via Don Stucchi n. 2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Gheza e Costante Roberto Gheza del foro di Lecco
ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dei difensori in Lecco, Piazza Manzoni n. 23, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso ex artt. 316 e 337 bis c.c.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 04.11.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 5 “Voglia disciplinare l'affidamento ed il collocamento della Minore con le modalità dei rapporti tra i Genitori e la Per_1
Minore stessa, nonché il contributo al mantenimento, nei seguenti termini, che avranno effetto tra le Parti dalla data di sottoscrizione del ricorso:
- i Genitori manterranno stretta collaborazione genitoriale, informandosi reciprocamente, con dettaglio e tempestività, di ogni problematica connessa a titolo esemplificativo alla salute ed all'andamento scolastico della Minore, nonché in generale al suo sviluppo psico-fisico ed adoperandosi per rinvenire, anche occorrendo con l'aiuto di esperti da scegliersi di comune intesa, strumenti o metodi per la loro risoluzione;
- i Genitori si impegnano a che la Minore mantenga uno stretto rapporto con gli ascendenti ed i parenti di entrambi i rami genitoriali;
1. AFFIDAMENTO
l'affidamento della GL minore (di anni 1) sarà congiunto con collocamento presso la casa di residenza della Per_1
Madre sita in 23811 Ballabio (LC) Via A. Confalonieri, n.36.
2. DIRITTO DI VISITA
il Padre eserciterà, nelle forme e nei tempi richiesti dalle varie situazioni, la potestà ed i doveri connessi alla riconosciuta co – responsabilità genitoriale.
In particolare, il Suo diritto - dovere di visita nei confronti della GL minore sarà, salvo impedimento di salute di questi,
così regolato:
a) Il Padre, tenuto conto dei propri impegni lavorativi in Svizzera e familiari (ivi compreso il diritto-dovere di visita di altri suoi tre Figli minori, nati da precedente matrimonio), della giovane età della GL, terrà con sé un giorno a fine Per_1
settimana alternati (pertanto il sabato ovvero la domenica), dalle ore 08:00 alle ore 20:00, quando la riaccompagnerà
presso l'abitazione della Madre. Il Padre dovrà comunicare il giorno scelto del fine settimana di competenza con almeno tre giorni di anticipo. Il Padre, quando terrà con sé la GL la domenica e questa sarà in età scolare, curerà che la GL
svolga diligentemente i compiti e le incombenze scolastiche assegnate per il giorno di lunedì.
b) la GL trascorrerà le vacanze Natalizie e Pasquali, nonché quelle estive secondo le seguenti modalità:
- periodo natalizio: la GL starà con il Padre sette giorni anche non consecutivi, pernotto escluso, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della Madre. Fermo tutto quanto sopra previsto, il Padre potrà
tenere con sé la GL, in aggiunta al periodo sopra indicato, in via alternativa il giorno di Natale ovvero quello di Santo
pagina 2 di 5 Stefano dalle ore 08:00 alle ore 20:00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della Madre. Il Padre dovrà mettersi d'accordo con la Madre, in merito al giorno scelto, ovvero se Natale o Santo Stefano, almeno due settimane prima.
- periodo pasquale: la GL starà con il Padre un giorno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della Madre. Fermo quanto sopra previsto, il Padre potrà tenere con sé la GL, in aggiunta al periodo sopra indicato, in via alternativa il giorno di Pasqua ovvero quello Pasquetta dalle ore 08:00 alle ore 20:00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della Madre. Il Padre dovrà mettersi d'accordo con la Madre in merito al giorno scelto, ovvero se Pasqua ovvero Pasquetta, almeno due settimane prima.
- nel corso delle vacanze estive il Padre potrà stare con la GL per sette giorni, pernotti esclusi, anche non consecutivi. Il
Padre peraltro prenderà la GL alle ore 08:00 e la terrà con sé sino alle ore 20:00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della Madre. Il Padre dovrà comunicare i giorni in cui terrà la GL entro il 31 maggio di ogni anno;
c) Il tutto salvo diverso accordo tra i Genitori ovvero impegni lavorativi di questi;
3 MANTENIMENTO
(a) Il Padre corrisponderà alla Madre, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario e p er dodici mesi all'anno, a titolo di mantenimento mensile ordinario della Minore, la somma di € 350,00
(trecentocinquanta/00) fino a quando la GL non avrà finito di frequentare la scuola primaria di primo grado.
(b) Con l'inizio della scuola media secondaria di primo grado da parte di , detto contributo ammonterà a € 400,00 Per_1
(quattrocento/00).
(c) Con l'inizio della scuola secondaria di secondo grado da parte di , detto contributo ammonterà a € 500,00 Per_1
(cinquecento/00).
Detti importi saranno rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4 SPESE STRAORDINARIE
La ripartizione delle spese straordinarie extra assegno sarà posta a carico delle Parti al 50% secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco, da considerarsi parte integrante e sostanziale delle condizioni qui disciplinate che pure si allega (doc. 4). In merito alle spese straordinarie di cui sopra, la quota parte a carico del Sig. sarà dallo stesso versata, previa inoltro e/o consegna di copia delle relative pezze Parte_2
giustificative da parte della Sig.ra in un'unica soluzione mensile aggiungendosi all'importo dovuto a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della GL del mese successivo rispetto a quello in cui la spesa si riferisce, a mezzo bonifico bancario (o viceversa, per l'ipotesi in cui fosse il Sig. ad anticipare l'esborso in commento, fatta Parte_2
pagina 3 di 5 salva la facoltà di compensare le spese straordinarie, come sopra individuate, reciprocamente sostenute nell'interesse della
GL).
5 ASPETTI FISCALI
ai sensi delle leggi fiscali e tributarie:
- la detrazione forfettaria per figli a carico sarà utilizzata interamente dalla Madre;
- gli assegni familiari verranno richiesti integralmente dalla Madre e competeranno esclusivamente a quest'ultima; in considerazione del fatto che il Padre ha diritto di percepire in Svizzera un assegno unico mensile dell'importo di 230
Franchi Svizzeri per ogni figlio, a condizione che la Madre non percepisca in Italia gli assegni famigliari, ovvero, qualora la Madre ricevesse un assegno famigliare di importo inferiore a 230 franchi svizzeri, la differenza, resta inteso che il Padre
verserà alla Madre quanto dovesse percepire in Svizzera a titolo di assegno unico;
- le spese straordinarie verranno detratte, se detraibili, dalla Madre.
6 ESPATRIO
i Genitori prestano reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della Minore;
7 DICHIARAZIONE
Le spese legali di consulenza e difesa si intendono definitivamente compensate tra le Parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 18.9.2024 e , al termine Parte_1 Parte_2
della loro relazione more uxorio, hanno chiesto al Tribunale di regolare affidamento, collocazione,
diritto di visita e contributo al mantenimento della figlia minore – nata a Lecco in [...]_1
26.01.2023 e riconosciuta da entrambi i genitori – secondo le condizioni dagli stessi concordate e sopra riportate.
Il ricorso è stato trasmesso al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale può accogliere il ricorso de plano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis.51 c.p.c., senza necessità di convocare le parti o richiedere chiarimenti, facendo proprio l'accordo intercorso tra le parti in merito alla regolamentazione dei loro rapporti. Per quanto emerge dagli atti, infatti, tale accordo non appare in contrasto con l'interesse preminente della piccola . Per_1
Per Questi Motivi
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, provvede in conformità alle conclusioni congiunte sopra riportate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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