Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il quinto accordo internazionale sullo stagno, con allegati, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il quinto accordo internazionale sullo stagno, con allegati, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975.