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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 256/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
MELITO VITTORIO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5682/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10779/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 18/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037330807000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037330807000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037330807000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037330807000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037330807000 IRPEF-ALIQUOTE 2004 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037330807000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7930/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.4.2025, depositata il 18.6.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sez. 5^ in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento per IRPEF 2004-2005 in epigrafe. Il primo giudice ha ritenuto la regolarità della notifica della cartella prodromica e non perfezionatasi la prescrizione per effetto delle sospensioni disposte per l'emergenza Covid, osservando anche che non era stato chiamato in causa l'ente impositore.
Ricorre in appello la contribuente, chiedendo dichiararsi prescritti sanzioni e interessi.
Resiste in giudizio l'agente della riscossione a sostegno dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, pur concernendo formalmente l'intera sentenza impugnata, espone argomentazioni limitate alla pretesa di sanzioni ed interessi: esse sono meritevoli di accoglimento.
Va anzitutto osservato che appare irrilevante nel presente giudizio la disposizione di cui al novellato art. 14
d. lgs. n. 546/1992 sulla necessaria chiamata in giudizio del soggetto emittente l'atto presupposto di quello impugnato, in quanto l'atto prodromico in esame è la cartella di pagamento emessa dallo stesso agente della riscossione dal quale promana l'intimazione oggetto di ricorso: l'Agenzia delle Entrate è stata correttamente mantenuta estranea al giudizio.
Non è controverso – alla stregua degli atti difensivi versati in atti – che la cartella sia stata notificata il
29.4.2014 e l'intimazione in data 21.9.2024, mentre la sospensione Covid applicabile è andata dall'8.3.2020 al 31.8.2021. Pertanto, fra i due atti impositivi sono trascorsi dieci anni, quattro mesi e ventitré giorni, dei quali anni uno, mesi cinque e giorni ventitré vanno esclusi dal computo per operatività della sospensione: residuano dunque anni otto e mesi undici. Orbene, trattandosi di tributi erariali, non vi è stata alcuna prescrizione riguardo all'obbligazione tributaria principale. Per quanto attiene, invece, a sanzioni e interessi
è applicabile prescrizione quinquennale, ampiamente maturata a prescindere da qualsiasi sospensione.
Infatti, < interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali>> (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 23052 del 11/08/2025, Rv. 675508, più recente espressione di indirizzo consolidato).
La prescrizione di interessi e sanzioni correlate a debiti tributari è decennale soltanto se accessori a titoli riconosciuti con sentenza passata in giudicato: < una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.>> (Cass. civ. sez. VI-V, ordinanza n. 7486 del 08/03/2022, Rv. 664137).
Nella concreta fattispecie, dunque, sanzioni e interessi sono prescritti. Il gravame ad essi limitato è fondato.
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie come in motivazione e compensa spese doppio grado
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
MELITO VITTORIO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5682/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10779/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 18/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037330807000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037330807000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037330807000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037330807000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037330807000 IRPEF-ALIQUOTE 2004 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249037330807000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7930/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.4.2025, depositata il 18.6.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sez. 5^ in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento per IRPEF 2004-2005 in epigrafe. Il primo giudice ha ritenuto la regolarità della notifica della cartella prodromica e non perfezionatasi la prescrizione per effetto delle sospensioni disposte per l'emergenza Covid, osservando anche che non era stato chiamato in causa l'ente impositore.
Ricorre in appello la contribuente, chiedendo dichiararsi prescritti sanzioni e interessi.
Resiste in giudizio l'agente della riscossione a sostegno dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, pur concernendo formalmente l'intera sentenza impugnata, espone argomentazioni limitate alla pretesa di sanzioni ed interessi: esse sono meritevoli di accoglimento.
Va anzitutto osservato che appare irrilevante nel presente giudizio la disposizione di cui al novellato art. 14
d. lgs. n. 546/1992 sulla necessaria chiamata in giudizio del soggetto emittente l'atto presupposto di quello impugnato, in quanto l'atto prodromico in esame è la cartella di pagamento emessa dallo stesso agente della riscossione dal quale promana l'intimazione oggetto di ricorso: l'Agenzia delle Entrate è stata correttamente mantenuta estranea al giudizio.
Non è controverso – alla stregua degli atti difensivi versati in atti – che la cartella sia stata notificata il
29.4.2014 e l'intimazione in data 21.9.2024, mentre la sospensione Covid applicabile è andata dall'8.3.2020 al 31.8.2021. Pertanto, fra i due atti impositivi sono trascorsi dieci anni, quattro mesi e ventitré giorni, dei quali anni uno, mesi cinque e giorni ventitré vanno esclusi dal computo per operatività della sospensione: residuano dunque anni otto e mesi undici. Orbene, trattandosi di tributi erariali, non vi è stata alcuna prescrizione riguardo all'obbligazione tributaria principale. Per quanto attiene, invece, a sanzioni e interessi
è applicabile prescrizione quinquennale, ampiamente maturata a prescindere da qualsiasi sospensione.
Infatti, < interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali>> (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 23052 del 11/08/2025, Rv. 675508, più recente espressione di indirizzo consolidato).
La prescrizione di interessi e sanzioni correlate a debiti tributari è decennale soltanto se accessori a titoli riconosciuti con sentenza passata in giudicato: < una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.>> (Cass. civ. sez. VI-V, ordinanza n. 7486 del 08/03/2022, Rv. 664137).
Nella concreta fattispecie, dunque, sanzioni e interessi sono prescritti. Il gravame ad essi limitato è fondato.
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie come in motivazione e compensa spese doppio grado