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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/02/2024, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 21/24 Sent.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 42/2023 del
Tribunale di Spoleto - decorrenza della maggiorazione su R E P U B B L I C A I T A L I A N A assegno sociale
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Alessandra Angeleri - Consigliere est.
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 141 dell'anno 2023 Ruolo
Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.,
p r o m o s s a d a
, rappresentata e difesa – giusta delega rilasciata su supporto Parte_1
cartaceo, la cui copia informatica, autenticata dal difensore con firma digitale,
è stata trasmessa in via telematica contestualmente al deposito del ricorso in- troduttivo del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, ul- timo periodo c.p.c. – dagli avvocati Francesco Elia e Salvatore Adorisio
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
con sede le- Controparte_1 2
gale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Arlotta – in forza di pro- cura generale alle liti per atto del dottor notaio in Roma, del Persona_1
23 gennaio 2023, repertorio n. 37590, raccolta n. 7131 – ed elettivamente do- miciliato presso l'Avvocatura dell' medesimo in Perugia, Via Canali 1 CP_1
- a p p e l l a t o -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 42/2023 del Tribunale di Spo- leto - decorrenza della maggiorazione su assegno sociale
Causa decisa all'udienza del 24 gennaio 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Spoleto il 7 luglio 2022, Parte_1
CP_ nata in [...] il [...], chiese che fosse accertato, nei confronti dell' il suo diritto a percepire i ratei della maggiorazione sociale sull'assegno sociale di cui era titolare, maturati nel periodo compreso tra il febbraio 2017 e l'ottobre 2019. La maggiorazione le era stata corrisposta soltanto a decorrere dal 1o novembre 2019, mentre ella ne avrebbe avuto di- ritto fin dal mese successivo al compimento del settantesimo anno di età e, quindi, dal 1o CP_ febbraio 2017. Chiese, pertanto, che l' fosse condannato al pagamento degl'importi cor- rispondenti. CP_ Costituitosi in giudizio, l dette atto di aver adottato un provvedimento in autotu- tela, con cui aveva rettificato al febbraio del 2017 la decorrenza della maggiorazione sociale.
Concluse, pertanto, affinché il giudice dichiarasse cessata la materia del contendere e dispo- nesse la compensazione delle spese fra le parti.
Con la sentenza n. 42/2023, pronunciata il 23 febbraio 2023, all'esito della trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, 2020, il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere e, tenuto con- to del ridotto arco temporale intercorso tra il deposito dell'atto introduttivo e l'adozione del provvedimento di autotutela, dichiarò interamente compensate fra le parti le spese del giu- 3
dizio.
2. Con atto depositato il 7 agosto 2023, interpose appello avverso la deci- Parte_1
CP_ sione, e chiese la riforma della statuizione sulle spese, con la condanna dell' alla loro rifusione in favore della ricorrente, in base al principio della soccombenza virtuale.
Con decreto presidenziale dell'11 agosto 2023, fu fissata per la discussione della causa l'udienza del 24 gennaio 2024. CP_ L' s'è costituito in giudizio con memoria depositata l'11 gennaio 2024, e ha conclu- so per il rigetto del gravame.
All'udienza del 24 gennaio 2024, terminata la discussione, la causa è stata decisa come al dispositivo in atti.
3. Il Tribunale ha compensato fra le parti le spese del giudizio, “tenuto conto del ridotto arco temporale intercorso tra il deposito dell'atto introduttivo e l'adozione del provvedimento di autotutela”. CP_
4. L'appellante censura la decisione e osserva che, in realtà, l' con il provvedimento di rettifica della decorrenza della maggiorazione sociale, aveva riconosciuto il fondamento della sua pretesa. Di conseguenza, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il giudice avrebbe dovuto condannare l'Istituto alla rifusione integrale delle spese sostenute dalla ricorrente. CP_
5. Nella memoria di costituzione, l' ha concluso per la conferma della sentenza impugnata. Nell'atto, dopo aver dichiarato di rimettersi alle valutazioni della Corte d'appello, ha, nondimeno, rilevato:
CP_
“Parte ricorrente avverso il provvedimento di ricostituzione adottato dall' in data
1 ottobre 2019 avrebbe potuto proporre ricorso amministrativo, consentendo già in quella sede il riesame.
Ella, nonostante fosse già emerso un debito a suo carico, ha, invece, atteso la comu- nicazione di ripetizione di indebito datata 4 novembre 2021 per superare il vincolo det- tato dall'art. 443 c.p.c. ed introdurre così un'azione giudiziaria.
La vanificazione degli intenti del legislatore e l'aggravio di costi per lo Stato sociale è e- vidente. Si confida, pertanto, che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia valutare anche il comportamento della parte e il mancato ricorso a cercare una definizione in via ammi- nistrativa”.
CP_ 6. Da codeste allegazioni, par di capire che l' lamenti la mancata impugnazione in via amministrativa del provvedimento con cui la maggiorazione sociale era stata riconosciu- ta con decorrenza dal novembre 2019, che avrebbe consentito già allora il riesame della que- stione. 4
6.1. Tuttavia, un ricorso amministrativo non avrebbe dato alcuna garanzia alla che Pt_1 la sua pretesa sarebbe stata accolta. Al contrario, la motivazione della disposizione n. CP_ 580005-23-0001 adottata dal direttore della Sede il 30 gennaio 2023, con cui è stata re- trodatata la decorrenza della maggiorazione sociale spettante alla ricorrente, induce a ritene- re che un'impugnazione in via amministrativa avrebbe sortito esito sfavorevole. Nel provve- dimento, si afferma che “la richiesta di rettifica della decorrenza di attribuzione della maggiorazione so- ciale ex art.38 legge 448/2001 dal febbraio 2017 è legittima alla luce di quanto specificato al punto 4.2 della circ. n. 131/2022”. Di conseguenza, appare improbabile che, qualora la aves- CP_1 Pt_1 se proposto un ricorso amministrativo nell'immediatezza del provvedimento originario di li- quidazione, ovverosia, nel 2019, il suo diritto sarebbe stato riconosciuto, poiché l'accogli- mento della richiesta dell'assistita è dipeso da una disposizione contenuta in una circolare e- manata nel 2021.
Il provvedimento in autotutela, d'altronde, fu adottato solo nel gennaio 2023, in epoca posteriore sia al deposito sia alla notifica del ricorso giurisdizionale.
Si deve, quindi, ritenere che non sussistessero ragioni obiettive per derogare, nello statui- re sulle spese, al principio della soccombenza virtuale, la cui applicazione avrebbe compor- CP_ tato la condanna dell' al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente per il giudizio.
7. In conclusione, l'appello dev'essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impu- CP_ gnata, l' dev'essere condannato alla rifusione della spese sostenute dalla per il giu- Pt_1 dizio di primo grado, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, modificato dal D.M. 13 agosto
2022, n. 147.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell' e sono liquidate secondo i CP_1 medesimi parametri, nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO CP_ in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' alla rifusione delle spese so- stenute dall'appellante per il primo grado di giudizio, liquidate in € 1.900,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, e oltre al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato, da distrarsi a favore dei difensori antistatari, avvocati Francesco Elia e Salvatore Adorisio. CP_ Condanna l' a rifondere all'appellante le spese di questo grado, liquidate in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, e ol- 5
tre al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato, da distrarsi a favore dei difensori antistatari, avvocati Francesco Elia e Salvatore Adorisio.
Così deciso in Perugia, il 24 gennaio 2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Alessandra Angeleri Vincenzo Pio Baldi (firma digitale) (firma digitale)
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 42/2023 del
Tribunale di Spoleto - decorrenza della maggiorazione su R E P U B B L I C A I T A L I A N A assegno sociale
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Alessandra Angeleri - Consigliere est.
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 141 dell'anno 2023 Ruolo
Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.,
p r o m o s s a d a
, rappresentata e difesa – giusta delega rilasciata su supporto Parte_1
cartaceo, la cui copia informatica, autenticata dal difensore con firma digitale,
è stata trasmessa in via telematica contestualmente al deposito del ricorso in- troduttivo del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, ul- timo periodo c.p.c. – dagli avvocati Francesco Elia e Salvatore Adorisio
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
con sede le- Controparte_1 2
gale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Arlotta – in forza di pro- cura generale alle liti per atto del dottor notaio in Roma, del Persona_1
23 gennaio 2023, repertorio n. 37590, raccolta n. 7131 – ed elettivamente do- miciliato presso l'Avvocatura dell' medesimo in Perugia, Via Canali 1 CP_1
- a p p e l l a t o -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 42/2023 del Tribunale di Spo- leto - decorrenza della maggiorazione su assegno sociale
Causa decisa all'udienza del 24 gennaio 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Spoleto il 7 luglio 2022, Parte_1
CP_ nata in [...] il [...], chiese che fosse accertato, nei confronti dell' il suo diritto a percepire i ratei della maggiorazione sociale sull'assegno sociale di cui era titolare, maturati nel periodo compreso tra il febbraio 2017 e l'ottobre 2019. La maggiorazione le era stata corrisposta soltanto a decorrere dal 1o novembre 2019, mentre ella ne avrebbe avuto di- ritto fin dal mese successivo al compimento del settantesimo anno di età e, quindi, dal 1o CP_ febbraio 2017. Chiese, pertanto, che l' fosse condannato al pagamento degl'importi cor- rispondenti. CP_ Costituitosi in giudizio, l dette atto di aver adottato un provvedimento in autotu- tela, con cui aveva rettificato al febbraio del 2017 la decorrenza della maggiorazione sociale.
Concluse, pertanto, affinché il giudice dichiarasse cessata la materia del contendere e dispo- nesse la compensazione delle spese fra le parti.
Con la sentenza n. 42/2023, pronunciata il 23 febbraio 2023, all'esito della trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, 2020, il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere e, tenuto con- to del ridotto arco temporale intercorso tra il deposito dell'atto introduttivo e l'adozione del provvedimento di autotutela, dichiarò interamente compensate fra le parti le spese del giu- 3
dizio.
2. Con atto depositato il 7 agosto 2023, interpose appello avverso la deci- Parte_1
CP_ sione, e chiese la riforma della statuizione sulle spese, con la condanna dell' alla loro rifusione in favore della ricorrente, in base al principio della soccombenza virtuale.
Con decreto presidenziale dell'11 agosto 2023, fu fissata per la discussione della causa l'udienza del 24 gennaio 2024. CP_ L' s'è costituito in giudizio con memoria depositata l'11 gennaio 2024, e ha conclu- so per il rigetto del gravame.
All'udienza del 24 gennaio 2024, terminata la discussione, la causa è stata decisa come al dispositivo in atti.
3. Il Tribunale ha compensato fra le parti le spese del giudizio, “tenuto conto del ridotto arco temporale intercorso tra il deposito dell'atto introduttivo e l'adozione del provvedimento di autotutela”. CP_
4. L'appellante censura la decisione e osserva che, in realtà, l' con il provvedimento di rettifica della decorrenza della maggiorazione sociale, aveva riconosciuto il fondamento della sua pretesa. Di conseguenza, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il giudice avrebbe dovuto condannare l'Istituto alla rifusione integrale delle spese sostenute dalla ricorrente. CP_
5. Nella memoria di costituzione, l' ha concluso per la conferma della sentenza impugnata. Nell'atto, dopo aver dichiarato di rimettersi alle valutazioni della Corte d'appello, ha, nondimeno, rilevato:
CP_
“Parte ricorrente avverso il provvedimento di ricostituzione adottato dall' in data
1 ottobre 2019 avrebbe potuto proporre ricorso amministrativo, consentendo già in quella sede il riesame.
Ella, nonostante fosse già emerso un debito a suo carico, ha, invece, atteso la comu- nicazione di ripetizione di indebito datata 4 novembre 2021 per superare il vincolo det- tato dall'art. 443 c.p.c. ed introdurre così un'azione giudiziaria.
La vanificazione degli intenti del legislatore e l'aggravio di costi per lo Stato sociale è e- vidente. Si confida, pertanto, che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia valutare anche il comportamento della parte e il mancato ricorso a cercare una definizione in via ammi- nistrativa”.
CP_ 6. Da codeste allegazioni, par di capire che l' lamenti la mancata impugnazione in via amministrativa del provvedimento con cui la maggiorazione sociale era stata riconosciu- ta con decorrenza dal novembre 2019, che avrebbe consentito già allora il riesame della que- stione. 4
6.1. Tuttavia, un ricorso amministrativo non avrebbe dato alcuna garanzia alla che Pt_1 la sua pretesa sarebbe stata accolta. Al contrario, la motivazione della disposizione n. CP_ 580005-23-0001 adottata dal direttore della Sede il 30 gennaio 2023, con cui è stata re- trodatata la decorrenza della maggiorazione sociale spettante alla ricorrente, induce a ritene- re che un'impugnazione in via amministrativa avrebbe sortito esito sfavorevole. Nel provve- dimento, si afferma che “la richiesta di rettifica della decorrenza di attribuzione della maggiorazione so- ciale ex art.38 legge 448/2001 dal febbraio 2017 è legittima alla luce di quanto specificato al punto 4.2 della circ. n. 131/2022”. Di conseguenza, appare improbabile che, qualora la aves- CP_1 Pt_1 se proposto un ricorso amministrativo nell'immediatezza del provvedimento originario di li- quidazione, ovverosia, nel 2019, il suo diritto sarebbe stato riconosciuto, poiché l'accogli- mento della richiesta dell'assistita è dipeso da una disposizione contenuta in una circolare e- manata nel 2021.
Il provvedimento in autotutela, d'altronde, fu adottato solo nel gennaio 2023, in epoca posteriore sia al deposito sia alla notifica del ricorso giurisdizionale.
Si deve, quindi, ritenere che non sussistessero ragioni obiettive per derogare, nello statui- re sulle spese, al principio della soccombenza virtuale, la cui applicazione avrebbe compor- CP_ tato la condanna dell' al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente per il giudizio.
7. In conclusione, l'appello dev'essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impu- CP_ gnata, l' dev'essere condannato alla rifusione della spese sostenute dalla per il giu- Pt_1 dizio di primo grado, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, modificato dal D.M. 13 agosto
2022, n. 147.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell' e sono liquidate secondo i CP_1 medesimi parametri, nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO CP_ in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' alla rifusione delle spese so- stenute dall'appellante per il primo grado di giudizio, liquidate in € 1.900,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, e oltre al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato, da distrarsi a favore dei difensori antistatari, avvocati Francesco Elia e Salvatore Adorisio. CP_ Condanna l' a rifondere all'appellante le spese di questo grado, liquidate in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, e ol- 5
tre al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato, da distrarsi a favore dei difensori antistatari, avvocati Francesco Elia e Salvatore Adorisio.
Così deciso in Perugia, il 24 gennaio 2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Alessandra Angeleri Vincenzo Pio Baldi (firma digitale) (firma digitale)