Articolo 13 della Legge 1 giugno 1977, n. 276
Articolo 12Articolo 14
Versione
24 giugno 1977
Art. 13.

Sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di primo ufficiale marconista e di ufficiale marconista i dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che rivestano qualifiche di pari livello e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino adibiti al servizio di manutenzione ed esercizio degli apparati radioelettrici a bordo delle navi traghetto delle ferrovie dello Stato.
Gli inquadramenti sono subordinati al possesso della licenza di scuola media o di altro titolo equipollente nonche' del certificato di 1ª o 2ª classe di radiotelegrafista per navi e dell'immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria.
Coloro i quali siano in possesso del solo certificato di 2ª classe di radiotelegrafista per navi, dovranno conseguire entro l'anno solare successivo a quello della delibera d'inquadramento, a pena di decadenza dallo stesso, il certificato di 1ª classe di radiotelegrafista per navi.
Gli inquadramenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono deliberati, a domanda degli interessati da prodursi entro trenta giorni dalla data suddetta, con provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, entro il limite dei posti di organico fissati per ciascuna qualifica dal precedente articolo 3.
Per gli inquadramenti nella qualifica di ufficiale marconista si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nella qualifica di primo ufficiale marconista.
Gli inquadramenti sono disposti secondo l'ordine di anzianita' determinata con i criteri di cui all' articolo 63 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni e integrazioni.
I dipendenti inquadrati ai sensi del presente articolo conservano nella qualifica d'inquadramento l'anzianita' maturata in quella di provenienza.
Agli inquadrati si applica, ove occorra, il disposto di cui all' articolo 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 .
Entrata in vigore il 24 giugno 1977