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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
7.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1803/2023 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
Parte_2
entrambi rappresentati e difesi, come procura in atti, dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e
Francesco Cirillo
APPELLANTI
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale CP_1 notarile alle liti, dall'avv. Francesco Gramuglia
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Napoli, in funzione di giudice del lavoro, la società in persona del legale rappresentante p.t. Parte_3 Parte_2
che dichiarava di agire anche in proprio, esponeva:
[...] che in data 09.03.2020 le era stato notificato un invito bonario a regolarizzare una sedicente posizione contributiva riferibile alla per un importo di euro 51.320,00 Parte_1
(doc. 1 in atti); che, in assenza di notifica di qualsiasi avviso di addebito, la società aveva impugnato l'invito bonario con ricorso amministrativo presentato all' in data 1.6.2020 (doc. 2 in atti); CP_1 che al solo fine di poter sbloccare il DURC la società aveva pagato l'importo di cui all'invito, senza alcuna acquiescenza.
Lamentata l'incomprensibilità dei dati riportati nell'invito del 9.3.2020 e, comunque, del fondamento dell'avversa pretesa, deduceva, in ogni caso, che, precedentemente, ovvero in data
23.7.2019, l' aveva notificato alla società una diffida ad adempiere, recante protocollo n. CP_1
445/2000 (non corrispondente ai numeri di protocollo di cui al successivo avviso bonario), diffida riferita ad un verbale unico di accertamento e notificazione, n. 2018009607/DDL del
26/06/2019, proveniente dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli e relativo al periodo luglio 2013-luglio 2018, con il quale erano state rilevate presunte irregolarità contributive verso l' per complessivi € 82.048,65, di cui € 51.319,67 a titolo di contributi ed € 30.728,98 a CP_1
titolo di somme aggiuntive e contestate la violazione dell' art. 1 della 1. n. 389/1989 e dell'art. 2 comma 25 della 1. n. 549/95 sul corretto inquadramento retributivo dei lavoratori assunti con la qualifica di operaio e la violazione dell'art. 29 d.l. n. 244/95 conv. in 1. n. 341/95; con il verbale era stata notificata anche la sanzione di € 2.000,00 al sig. nella Parte_2
qualità di amministratore unico della per la violazione dell'art. 39, Parte_1
comma 1 e 2, del d.l. 112/2008 conv. in l. 21.08.2008 n. 133.
Eccepite la parziale prescrizione del credito e, comunque, l'infondatezza della pretesa contributiva vantata dall' e della sanzione amministrativa e lamentata l'illegittimità del CP_1 verbale di accertamento, parte ricorrente chiedeva al Tribunale adito di “revocare … l'avviso bonario e tutti gli atti connessi, collegati e che gli abbiano dato causa”, con vittoria di spese.
Costituitosi l' , con sentenza n. 167/2023 il Tribunale, premesso che l'azione di mero CP_1
accertamento presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, rilevava l'insussistenza, nel caso in esame, dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che, peraltro, non aveva né allegato né provato di aver esperito richieste stragiudiziali di sgravio;
dichiarava, pertanto, inammissibile il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza proponevano appello, con ricorso a questa Corte depositato in data
20.7.2023, la società e dolendosi della Parte_3 Parte_2 declaratoria di inammissibilità ed invocando, in riforma della pronuncia impugnata,
l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, all'udienza del 7.5.2025, all'esito della camera di consiglio, la
Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello della società è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alle motivazioni che si vanno ad illustrare. Va, invece, respinto quello di , la cui Parte_2
legittimazione ad agire è configurabile limitatamente alla sanzione amministrativa di euro
2.000,00, comminatagli con il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018009607/DDL del 26/06/2019.
3. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, sussiste l'interesse ad agire della società, che invoca l'accertamento negativo della pretesa contributiva vantata dall' con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009607/DDL del CP_1
26.06.2019, notificato alla società in data 23.7.2019, e con il successivo invito alla regolarizzazione contributiva datato 9.3.2020, che l' ha emesso a seguito di richiesta di CP_1
certificazione DURC avanzata dalla stessa società.
A fronte di tale pretesa, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di euro 51.319,67 a titolo di contributi, oltre somme aggiuntive, la società si è vista costretta non solo a proporre, senza esito, ricorso amministrativo in data 1.6.2020, ma anche ad avanzare in data 13.3.2020 all' CP_1
istanza di rateazione di pagamento (cui è, poi, seguito il versamento delle sole prime tre rate) pur di ottenere il indispensabile al prosieguo delle sue attività. Pt_4
4. Pacifico tra le parti e, comunque, documentato che la società abbia presentato in data
13.3.2020 “Domanda e atto di impegno per il pagamento dilazionato di contributi in fase amministrativa”, protocollo .2000.13/03/2020.0108973, con cui ha dichiarato “di CP_1
riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito contributivo indicato, fatto salvo il diritto per l' ad ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni“, e “di rinunciare a CP_1
Cont tutte le eccezioni che possano influire sull'esistenza ed azionabilità del credito dell nonchè agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile”, osserva, tuttavia, la Corte che, contrariamente a quanto sostiene l'odierno appellato, la predetta istanza di dilazione di pagamento, in assenza di una specifica intenzione ricognitiva, desumibile da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento sia condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore (cfr. Cass. 23822/2010, nonché ordinanza Cass., sez. 6, n. 13506 del 2018), non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa dell'istituto, potendo essa solo rilevare ai fini interruttivi della prescrizione.
Ed invero, secondo giurisprudenza ormai consolidata, «l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con
l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento
(così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n.
27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere» (cfr., ex multis, da Cass. n. 27504/2024, nonché Cass., sez. lav., ordinanza n. 5234/2025).
Nel caso in questione, all'istanza di rateizzazione del 13.3.2020, contenente un formale riconoscimento del debito contributivo, sono seguiti pec del 17.3.2020, inviata all' , con CP_1 la quale il difensore della società ha evidenziato che l'istanza era finalizzata al solo ottenimento del DURC necessario per la prosecuzione dell'attività di impresa, senza alcuna acquiescenza alla avversa pretesa, nonché ricorso amministrativo depositato in data 1.6.2020 ed, infine, in data 18.9.2020, ricorso al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Devono, dunque, escludersi il valore univoco di detto riconoscimento e la specifica intenzione ricognitiva, dovendosi soprattutto considerare che le formule sopra riportate sono state inserite in una istanza di rateizzazione avente finalità sue proprie, per garantire alla società di mantenere intatta la sua regolarità contributiva in vista dell'auspicato rilascio del DURC.
Non può, quindi, attribuirsi alla richiesta di rateizzazione il valore di atto di riconoscimento del debito univoco ed incondizionato, stante la diversa volontà manifestata, a distanza di poco tempo, da parte della società debitrice, con la presentazione dapprima del ricorso amministrativo e poi di quello giudiziario.
5. Venendo al merito, deve innanzitutto rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione parziale sollevata dalla società.
Ed invero, il primo atto interruttivo della prescrizione va individuato nella notifica, pacificamente avvenuta in data 23.7.2019, del verbale unico di accertamento e notificazione
2018009607/DDL del 26/06/2019, relativo al periodo luglio 2013-luglio 2018, contenente specifica esplicitazione della pretesa contributiva, con il quale sono state rilevate irregolarità contributive verso l' per complessivi € 82.048,65, di cui € 51.319,67 a titolo di contributi CP_1 ed € 30.728,98 a titolo di somme aggiuntive, con relativa diffida da parte dell' ad CP_1
adempiere entro il termine di trenta giorni (cfr. allegato 4 al ricorso di primo grado).
In assenza di atti interruttivi pregressi, risultano estinti per prescrizione tutti i crediti contributivi relativi a versamenti che la società avrebbe dovuto effettuare in epoca antecedente al 23.7.2014.
5. Per il periodo non coperto da prescrizione, ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno della pretesa contributiva avanzata dall' , deve premettersi che l'onere della prova CP_1
incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sull'ente impositore;
l'opposizione della società dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'accertamento di tale rapporto va compiuto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere probatorio, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (così Cass. civ., sez. lav., 06-11-2009, n. 23600; Cass. civ., sez. lav., 20-04-2002, n.
CP_ 5763); con l'evidente precisazione che detto onere a carico dell' parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile (Cass. civ.
[ord.], sez. VI, 26-10-2018, n. 27274).
Il citato principio che regola la distribuzione dell'onere della prova va coordinato con l'ulteriore principio generale dell'acquisizione della prova, in virtù del quale una volta che una prova sia entrata nel processo, ossia acquisita, è del tutto indifferente per il giudicante se tale prova sia stata fornita dalla parte onerata, sulla base dell'art. 2697 c.c., o meno ( del resto esistono casi in cui la prova è acquisita al processo a seguito dell'esercizio di poteri d'ufficio), purché i fatti oggetto della prova siano stati ritualmente allegati dalla parte che fruisce della prova stessa.
Tanto premesso, nel caso in esame, ove si controverte dell'omesso o evaso versamento di contributi, reputa la Corte che sia stata raggiunta solo in parte la prova della fondatezza della pretesa creditoria vantata dall' . CP_1
Occorre ribadire che questa scaturisce da alcuni profili di irregolarità che sarebbero stati riscontrati in sede di accertamento ispettivo - relativo al periodo luglio 2013-luglio 2018 - iniziato in data 20.7.2018 e conclusosi con il verbale unico di accertamento e notificazione
2018009607/DDL del 26/06/2019, notificato alla società, unitamente alla diffida ad adempiere, in data 23.7.2019. Gli ispettori, premesso che la società è obbligata all'applicazione e al rispetto del CCNL delle
Aziende Industriali Edili e del relativo CIPL della Provincia di Caserta (circostanza questa neppure contestata dall'odierna appellante), hanno rilevato che le retribuzioni indicate nei fogli paga e nel L.U.L. dalla ditta in accertamento risultavano inferiori a quelle stabilite dal CCNL applicabile alle imprese industriali edili e dal relativo CIPL territoriale, precisando che:
“
1. per tutti i lavoratori assunti con qualifica di operaio, ed in forza sin dal 01 luglio 2013, durante l'intero periodo di occupazione, non sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 1 della L. 338/1989. e all'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente al rispetto sia della parte normativa che economica dei CCNL di riferimento e dei relativi CIPL
(retribuzioni imponibili risultate inferiori rispetto a quelle stabilite dai CCNL e dai CIPL provinciali: sia per diverso inquadramento retributivo, che per la mancata erogazione di elementi delle retribuzioni previste dai contratti integrativi provinciali: I.T.S. ( Indennità territoriale di settore) per gli operai e Premio di Produzione per gli impiegati. E.V.R. (Elemento variabile della retribuzione), Indennità sostitutiva di trasporto ed Indennità sostitutiva di mensa, ancorché quest'ultima non imponibile;
2. per i lavoratori di cui al sottostante prospetto, assunti con qualifica di operaio e relative mansioni dichiarate con denunce , ovvero indicate nei prospetti paga, erroneamente CP_3
inquadrati al 1° livello retributivo di cui ai CCNL e CIPL di categoria vigenti nel periodo di occupazione, si è provveduto al corretto inquadramento retributivo al 2° e 3° livello, in ragione
delle mansioni effettivamente svolte, atteso il riscontro tra le dichiarazioni spontaneamente rese dai medesimi lavoratori e/o le evidenze risultate agli esiti delle dichiarazioni degli altri lavoratori auditi, l'inquadramento retributivo di cui alle denunce presentate ed i CP_3 riscontri sul L.U.L.”.
LAVORATORE MANSIONE LIVELLO MANSIONE LIVELLO
DENUNCIATA SVOLTA
OR Muratore 1° carpentiere in ferro 3°
[...]
1° mastro muratore 3° CP_4
Per_1
muratore un
1° muratore in
2°
[...]
CE calcestruzzo calcestruzzo
3. per tutti i lavoratori assunti con qualifica di operaio, relativamente ad ogni singolo rapporto di lavoro instaurato e/o in essere dal 01/07/2013, non sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legge n. 244/1995 convertito dalla legge n. 341/1995 relativamente alle differenze contributive dovute a titolo di "contribuzione virtuale", per le assenze che attengono a cause non riconducibili ad eventi ben determinati, bensì ad assenze non giustificate e/o giustificabili;
in pratica, i lavoratori de quibus sono stati denunciati per giornate e/o orari di lavoro inferiori a quelle/i previste/i dai CCNL e CIPL del settore, in violazione sia del normato di cui ai citati CCNL e CIPL, che delle disposizioni di cui al più volte citato art. 29 della legge
341/1995 di conversione del D.L. 244/1995; in particolare, quantunque l'azienda abbia riportato nei cedolini paga gli imponibili relativi alla contribuzione virtuale, la stessa non ha provveduto ad assoggettarli a contribuzione così come previsto dal sopra citato art. 29 del decreto legge n. 244/1995 convertito dalla legge n.
341/1995.
Per quanto sopra, nelle tabelle sottostanti si riportano, per ogni singolo dipendente, gli anni, i mesi e le ore di assenza non assoggettate a contribuzione. …” (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione 2018009607/DDL del 26/06/2019.
6. Tanto premesso, con riferimento all'omissione contributiva rilevata in relazione all'inquadramento dei dipendenti , e Parte_5 Parte_6 Parte_7
nel 1° livello retributivo di cui al CCNL e CIPL di categoria, inquadramento ritenuto dagli ispettori erroneo, va osservato che, in ossequio al principio sopra richiamato per cui grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, sarebbe spettato all' , odierno appellato, dedurre puntualmente e fornire prova certa dello CP_1
svolgimento di mansioni diverse da parte dei lavoratori per i quali pretende una contribuzione maggiore in relazione a un inquadramento superiore (2° e 3°) rispetto a quello (1°) riconosciuto dalla datrice di lavoro.
A tale onere la parte non ha adempiuto, dal momento che l'istituto, tanto in primo come in secondo grado, non ha né analiticamente descritto le mansioni che sarebbero state di fatto svolte dai lavoratori interessati, né allegato le declaratorie dei livelli di inquadramento attribuiti ai dipendenti e di quelli ritenuti effettivamente spettanti, né offerto alcun raffronto tra le mansioni ritenute svolte e le declaratorie di cui ai superiori livelli 2° e 3°; in sostanza, non ha fornito alcun elemento al fine di consentire la verifica sulla correttezza del reinquadramento come operato in sede ispettiva. Inoltre, non ha neppure ha specificato quali lavoratori sono stati esaminati nel corso degli accertamenti ispettivi (dati che non si ricavano neppure dal verbale unico di accertamento ), né ha prodotto in giudizio i verbali delle loro dichiarazioni.
Peraltro, è noto che i verbali di accertamento fanno piena prova, fino a querela di falso, solo per quanto riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale verbalizzante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché per quanto riguarda la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e l'acquisizione delle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre la fede privilegiata non si estende né alla verità sostanziale di tali dichiarazioni né alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante.
Nel caso in esame, deve escludersi che lo svolgimento nel periodo luglio 2013-luglio 2018 di mansioni diverse rispetto a quelle di inquadramento sia caduto sotto la diretta percezione degli ispettori verbalizzanti, le cui operazioni di accertamento sono iniziate solo in data 20.7.2018, con la richiesta di esibizione di documentazione, e non risultano neppure essersi svolte presso i cantieri di lavoro.
L' non ha offerto, nelle sue memorie di costituzione di primo e secondo grado, alcuna CP_1
specifica deduzione, né ha chiesto di fornire alcun adeguato riscontro probatorio a sostegno dell'effettiva erroneità dell'inquadramento nel 1° livello.
Devono, pertanto, dichiararsi non dovute le somme di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009607/DDL del 26/06/2019 richieste dall' a titolo di contributi e CP_1
somme aggiuntive in relazione al diverso inquadramento dei lavoratori , Parte_5
e , Parte_6 Parte_7
7. A diverse conclusioni si perviene, invece, in relazione alle ulteriori contestazioni mosse in sede ispettiva, avendo l' puntualmente dedotto, in fatto e in diritto, e provato, CP_1
mediante la produzione del verbale di accertamento e notificazione, analitico sul punto,
l'omissione contributiva di cui si è resa responsabile la società.
E' noto che, ai sensi dell'art. 1, della Legge 389/89, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
“L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”. Con particolare riferimento al settore edile, il primo comma dell'art. 29 del Decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, dispone, inoltre, che tutti i datori di lavoro esercenti attività edile “sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili”.
Pertanto, le aziende edili con dipendenti sono tenute al versamento di una contribuzione
“virtuale” allorquando non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto, a meno che tale minore prestazione lavorativa derivi dagli eventi
(“assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, …”) ben determinati dal medesimo primo comma dell'art. 29 e tassativamente indicati nel D.M. 16 dicembre 1996 e nelle circolari CP_1
n. 209 e 269, rispettivamente del 17 luglio e 30 ottobre 1995.
Come puntualmente ricostruito dalla Suprema Corte, “l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dall'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n.
389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione
(c.d. “minimo retributivo costituzionale”), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre – con incidenza sul distinto rapporto di lavoro – ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. n. 801 del 20/01/2012). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. Tale principio opera, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore. E difatti, è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati “(Corte di Cassazione, sent. 15120 del 3/06/2019).
Nel caso in esame, è emerso, in sede ispettiva, che per tutti i lavoratori assunti con qualifica di operaio, durante il periodo di occupazione, sono state violate le disposizioni di cui all'art. 1 della L. 338/1989 e all'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per mancato rispetto sia della parte normativa che economica dei CCNL di riferimento e dei relativi CIPL, atteso che le retribuzioni imponibili sono risultate inferiori rispetto a quelle stabilite dai CCNL
e dai CIPL provinciali per la mancata erogazione di elementi delle retribuzioni previste dai contratti integrativi provinciali: I.T.S. ( Indennità territoriale di settore) per gli operai, E.V.R.
(Elemento variabile della retribuzione), Indennità sostitutiva di trasporto ed Indennità sostitutiva di mensa (ancorché quest'ultima non imponibile).
Inoltre, per i lavoratori assunti con qualifica di operaio, relativamente ad ogni singolo rapporto di lavoro instaurato e/o in essere dal 01/07/2013, non sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legge n. 244/1995 convertito dalla legge n. 341/1995 relativamente alle differenze contributive dovute a titolo di "contribuzione virtuale" per le assenze che attengono a cause non riconducibili agli eventi specificamente individuati dalla legge. In relazione a tale violazione, gli ispettori hanno redatto analitiche tabelle, riportate nel corpo del verbale, indicando, per ogni singolo dipendente, gli anni, i mesi e le ore di assenza che non sono state assoggettate a contribuzione.
Il verbale contiene anche analitici prospetti, in cui sono indicate, per anno, per mese e per ogni singolo lavoratore, le dovute retribuzioni contrattuali, mentre le retribuzioni da assoggettare a contribuzione ed indicate in dettaglio negli allegati modelli "PROSPETTO
REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA" sono il risultato differenziale tra le retribuzioni di
CP_ cui ai predetti prospetti e le retribuzioni già denunciate dalla con modelli UniEMens nell'intero periodo oggetto del presente accertamento.
In ordine a tali contestazioni evidenzia la Corte che esse si fondano su elementi che sono stati riscontrati direttamente dagli ispettori sulla scorta di un analitico esame della documentazione acquisita (LUL, comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, comunicazioni obbligatorie di cessazione del rapporto di lavoro, accantonamenti alla Parte_8
e relative denunce del personale occupato, prospetti di paga sottoscritti, denunce INAIL, contratti di lavoro stipulati).
Ed, invero, gli stessi ispettori verbalizzanti hanno dato atto che il calcolo delle giornate e delle ore utili alla determinazione degli imponibili da assoggettare a contribuzione e riferibili ad ogni singolo lavoratore assunto con qualifica di operaio è stato effettuato sulla scorta dei dati forniti dalla ditta con i prospetti paga, L.U.L. ed , precisando, altresì, che, il calcolo delle CP_3
giornate e delle ore utili alla determinazione degli imponibili da assoggettare a contribuzione e riferibili ad ogni singolo lavoratore assunto con qualifica di operaio è stato effettuato con l'esclusione di tutte le assenze riconducibili agli eventi ben determinati (malattie, infortuni sul lavoro, CIGO, GIGS, ferie, R.O.L.) di cui al primo comma del citato art. 29 del d.l. 23 giugno
1995 n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341.
La società, che contesta i calcoli delle ore di assenza riportati nel verbale di accertamento, lamenta che i verbalizzanti non abbiano tenuto conto delle ore di assenza giustificate dal ccnl
(Ferie ore 160, ROL ore 88, Permessi annuali individuali ore 40), in quanto “hanno trascurato di valutare le ulteriori assenze giustificate dal CCNL: ore 64 per ferie (160-96); permessi individuali annuali ore 40; Rol ore 88”, e redige un proprio prospetto sostenendo che il monte ore di assenza rilevato nei cedolini si compensa con i seguenti istituti contrattuali: Ferie, ROL,
Permessi individuali annuali.
Le censure dell'odierna appellante relative ai calcoli delle ore di assenza, incentrate sul numero di ore previste dalla contrattazione collettiva a titolo di ferie, permessi individuali e ROL, non appaiono idonee a confutare le risultanze di cui al verbale unico di accertamento cui sono pervenuti gli ispettori, che hanno, invece, correttamente tenuto conto dei dati, relativi alle assenze di ciascun dipendente, come emergenti dalle buste paga.
Confermata l'omissione contributiva a carico della società, sia pure con una estensione minore risetto a quanto contestato nel verbale unico di accertamento e notificazione, ad essa consegue che la società, come riportato anche nel verbale, sia decaduta dal diritto alla fruizione dei benefici contributivi ex art. 8, comma 9, della L 407/1990 per il dipendente , CP_6
aspetto questo sul quale alcuno specifico rilievo risulta mosso dalla odierna appellante.
8. Accertata, nei termini sopra indicati, la fondatezza della pretesa contributiva dell' , CP_1 quanto alle doglianze dell'appellante società circa la “genericità ed astrattezza dell'invito bonario” del 9.3.2020, l' “assenza di un avviso di addebito” e la violazione dell'art. 4 del DM
30 gennaio 2015 e dell'art. 14 della legg 689/1981, osserva innanzitutto la Corte che i vizi propri dell'atto o del procedimento non rientrano nella cognizione del giudice ordinario, che l'oggetto dell'odierno giudizio è costituito dall'accertamento della sussistenza o meno del credito, a titolo di contributi e relative somme accessorie, vantato dall'odierno appellato e CP_1 che è del tutto ininfluente l'assenza di un avviso di addebito.
A confutazione delle predette doglianze, va anche rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente in primo grado, l'invito a regolarizzare del 9.3.2020, per “Inadempienza aperta”, “Verbale”, per l'importo di euro 51.320,00 (sostanzialmente coincidente con quello preteso, a titolo di contributi omessi, nel verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018009607/DDT del 26.06.2019, che era stato già notificato alla società), non è stato recapitato alla parte su iniziativa dell' , ma semplicemente in risposta ad una richiesta di CP_1
certificazione DURC avanzata dalla stessa società.
A questa era stato già notificato, a cura dell' , in data 23.7.2019, il verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n. 2018009607/DDT del 26.06.2019, con diffida ad adempiere mediante il pagamento dell'importo di euro 51.319,67 a titolo di contributi, oltre ad euro
30.728,98 a titolo di somme aggiuntive. Detto verbale, notificato alla società unitamente alla diffida ad adempiere, risulta chiaramente motivato e completo di tutte le informazioni necessarie, contenendo esso gli esiti dettagliati dell'accertamento, la documentazione esaminata, il prospetto di regolarizzazione contributiva, la diffida a regolarizzare le violazioni sanabili, le avvertenze circa le modalità di estinzione agevolata degli illeciti, l'indicazione degli strumenti di difesa attivabili e degli organi ai quali gli stessi dovevano essere indirizzati.
In ordine, poi, alla lamentata violazione dell'art. 14 della legge 689/1981, va rilevato che parte appellante neppure ha dedotto se e in che termini il protrarsi della durata dell'ispezione abbia pregiudicato il suo diretto di difesa, tenuto altresì conto del fatto che a fondamento dell'accertamento i verbalizzanti hanno posto prevalentemente documentazione fornita dalla stessa azienda e, dunque, nella disponibilità della società.
9. Restano da esaminare le questioni che attengono alla sanzione di euro 2.000,00 per illecito amministrativo, comminata all'amministratore unico con lo stesso Parte_2
verbale di accertamento e notificazione n. 2018009607/DDL del 26/06/2019 alla sezione 11
(“Notificazione d'illecito amministrativo art. 14, L. 689/1981”), per violazione dell'art. 39, comma 1 e 2, D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 21.08.2008, n. 133. La società e ne invocano “la revoca” e Parte_1 Parte_2
“l'archiviazione”, ma, rileva la Corte, alcuna domanda in merito può essere esaminata per assenza di legittimazione passiva dell' , trattandosi di sanzione comminata dall'Ispettorato CP_1
Territoriale del Lavoro.
10. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello della società, che per il resto va rigettato, in riforma della sentenza impugnata, vanno dichiarate non dovute le somme di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009607/DDL del 26/06/2019 richieste a titolo di contributi e somme aggiuntive in relazione al diverso inquadramento dei CP_1
lavoratori , e , nonché le somme Parte_5 Parte_6 Parte_7
richieste per il periodo luglio 2013 – 23 luglio 2014. Va, invece, integralmente rigettato l'appello di . Parte_2 In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite del doppio grado vanno compensate tra e in ragione di un mezzo e per la residua parte poste a carico Parte_1 CP_1 dell'istituto soccombente e liquidate, con attribuzione ai procuratori della società dichiaratisi antistatari, nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore della causa come dichiarato nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, delle attività svolte e dell'assenza della fase istruttoria.
Quanto a e , le ragioni della decisione e la qualità delle parti inducono Parte_2 CP_1
a disporre tra costoro l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
la Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello della società in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, dichiara non dovute le somme di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009607/DDL del 26/06/2019 richieste a titolo di contributi e somme CP_1
aggiuntive per il periodo luglio 2013 – 23 luglio 2014 e per il periodo successivo quelle richieste a titolo di contributi e somme aggiuntive in relazione al diverso inquadramento dei CP_1
lavoratori , , ; Parte_5 Parte_6 Parte_7 rigetta per il resto l'appello; compensa per un mezzo le spese di lite del doppio grado tra la società Parte_1
e e pone a carico dell' la residua parte, che liquida in euro 1.650,00 per il primo CP_1 CP_1
grado e in euro 1.740,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori della società dichiaratisi antistatari. compensa tra e le spese di lite del doppio grado. Parte_2 CP_1
Così deciso in Napoli, il 7.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore
- dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
7.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1803/2023 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
Parte_2
entrambi rappresentati e difesi, come procura in atti, dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e
Francesco Cirillo
APPELLANTI
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale CP_1 notarile alle liti, dall'avv. Francesco Gramuglia
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Napoli, in funzione di giudice del lavoro, la società in persona del legale rappresentante p.t. Parte_3 Parte_2
che dichiarava di agire anche in proprio, esponeva:
[...] che in data 09.03.2020 le era stato notificato un invito bonario a regolarizzare una sedicente posizione contributiva riferibile alla per un importo di euro 51.320,00 Parte_1
(doc. 1 in atti); che, in assenza di notifica di qualsiasi avviso di addebito, la società aveva impugnato l'invito bonario con ricorso amministrativo presentato all' in data 1.6.2020 (doc. 2 in atti); CP_1 che al solo fine di poter sbloccare il DURC la società aveva pagato l'importo di cui all'invito, senza alcuna acquiescenza.
Lamentata l'incomprensibilità dei dati riportati nell'invito del 9.3.2020 e, comunque, del fondamento dell'avversa pretesa, deduceva, in ogni caso, che, precedentemente, ovvero in data
23.7.2019, l' aveva notificato alla società una diffida ad adempiere, recante protocollo n. CP_1
445/2000 (non corrispondente ai numeri di protocollo di cui al successivo avviso bonario), diffida riferita ad un verbale unico di accertamento e notificazione, n. 2018009607/DDL del
26/06/2019, proveniente dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli e relativo al periodo luglio 2013-luglio 2018, con il quale erano state rilevate presunte irregolarità contributive verso l' per complessivi € 82.048,65, di cui € 51.319,67 a titolo di contributi ed € 30.728,98 a CP_1
titolo di somme aggiuntive e contestate la violazione dell' art. 1 della 1. n. 389/1989 e dell'art. 2 comma 25 della 1. n. 549/95 sul corretto inquadramento retributivo dei lavoratori assunti con la qualifica di operaio e la violazione dell'art. 29 d.l. n. 244/95 conv. in 1. n. 341/95; con il verbale era stata notificata anche la sanzione di € 2.000,00 al sig. nella Parte_2
qualità di amministratore unico della per la violazione dell'art. 39, Parte_1
comma 1 e 2, del d.l. 112/2008 conv. in l. 21.08.2008 n. 133.
Eccepite la parziale prescrizione del credito e, comunque, l'infondatezza della pretesa contributiva vantata dall' e della sanzione amministrativa e lamentata l'illegittimità del CP_1 verbale di accertamento, parte ricorrente chiedeva al Tribunale adito di “revocare … l'avviso bonario e tutti gli atti connessi, collegati e che gli abbiano dato causa”, con vittoria di spese.
Costituitosi l' , con sentenza n. 167/2023 il Tribunale, premesso che l'azione di mero CP_1
accertamento presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, rilevava l'insussistenza, nel caso in esame, dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che, peraltro, non aveva né allegato né provato di aver esperito richieste stragiudiziali di sgravio;
dichiarava, pertanto, inammissibile il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza proponevano appello, con ricorso a questa Corte depositato in data
20.7.2023, la società e dolendosi della Parte_3 Parte_2 declaratoria di inammissibilità ed invocando, in riforma della pronuncia impugnata,
l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, all'udienza del 7.5.2025, all'esito della camera di consiglio, la
Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello della società è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alle motivazioni che si vanno ad illustrare. Va, invece, respinto quello di , la cui Parte_2
legittimazione ad agire è configurabile limitatamente alla sanzione amministrativa di euro
2.000,00, comminatagli con il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018009607/DDL del 26/06/2019.
3. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, sussiste l'interesse ad agire della società, che invoca l'accertamento negativo della pretesa contributiva vantata dall' con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009607/DDL del CP_1
26.06.2019, notificato alla società in data 23.7.2019, e con il successivo invito alla regolarizzazione contributiva datato 9.3.2020, che l' ha emesso a seguito di richiesta di CP_1
certificazione DURC avanzata dalla stessa società.
A fronte di tale pretesa, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di euro 51.319,67 a titolo di contributi, oltre somme aggiuntive, la società si è vista costretta non solo a proporre, senza esito, ricorso amministrativo in data 1.6.2020, ma anche ad avanzare in data 13.3.2020 all' CP_1
istanza di rateazione di pagamento (cui è, poi, seguito il versamento delle sole prime tre rate) pur di ottenere il indispensabile al prosieguo delle sue attività. Pt_4
4. Pacifico tra le parti e, comunque, documentato che la società abbia presentato in data
13.3.2020 “Domanda e atto di impegno per il pagamento dilazionato di contributi in fase amministrativa”, protocollo .2000.13/03/2020.0108973, con cui ha dichiarato “di CP_1
riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito contributivo indicato, fatto salvo il diritto per l' ad ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni“, e “di rinunciare a CP_1
Cont tutte le eccezioni che possano influire sull'esistenza ed azionabilità del credito dell nonchè agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile”, osserva, tuttavia, la Corte che, contrariamente a quanto sostiene l'odierno appellato, la predetta istanza di dilazione di pagamento, in assenza di una specifica intenzione ricognitiva, desumibile da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento sia condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore (cfr. Cass. 23822/2010, nonché ordinanza Cass., sez. 6, n. 13506 del 2018), non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa dell'istituto, potendo essa solo rilevare ai fini interruttivi della prescrizione.
Ed invero, secondo giurisprudenza ormai consolidata, «l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con
l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento
(così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n.
27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere» (cfr., ex multis, da Cass. n. 27504/2024, nonché Cass., sez. lav., ordinanza n. 5234/2025).
Nel caso in questione, all'istanza di rateizzazione del 13.3.2020, contenente un formale riconoscimento del debito contributivo, sono seguiti pec del 17.3.2020, inviata all' , con CP_1 la quale il difensore della società ha evidenziato che l'istanza era finalizzata al solo ottenimento del DURC necessario per la prosecuzione dell'attività di impresa, senza alcuna acquiescenza alla avversa pretesa, nonché ricorso amministrativo depositato in data 1.6.2020 ed, infine, in data 18.9.2020, ricorso al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Devono, dunque, escludersi il valore univoco di detto riconoscimento e la specifica intenzione ricognitiva, dovendosi soprattutto considerare che le formule sopra riportate sono state inserite in una istanza di rateizzazione avente finalità sue proprie, per garantire alla società di mantenere intatta la sua regolarità contributiva in vista dell'auspicato rilascio del DURC.
Non può, quindi, attribuirsi alla richiesta di rateizzazione il valore di atto di riconoscimento del debito univoco ed incondizionato, stante la diversa volontà manifestata, a distanza di poco tempo, da parte della società debitrice, con la presentazione dapprima del ricorso amministrativo e poi di quello giudiziario.
5. Venendo al merito, deve innanzitutto rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione parziale sollevata dalla società.
Ed invero, il primo atto interruttivo della prescrizione va individuato nella notifica, pacificamente avvenuta in data 23.7.2019, del verbale unico di accertamento e notificazione
2018009607/DDL del 26/06/2019, relativo al periodo luglio 2013-luglio 2018, contenente specifica esplicitazione della pretesa contributiva, con il quale sono state rilevate irregolarità contributive verso l' per complessivi € 82.048,65, di cui € 51.319,67 a titolo di contributi CP_1 ed € 30.728,98 a titolo di somme aggiuntive, con relativa diffida da parte dell' ad CP_1
adempiere entro il termine di trenta giorni (cfr. allegato 4 al ricorso di primo grado).
In assenza di atti interruttivi pregressi, risultano estinti per prescrizione tutti i crediti contributivi relativi a versamenti che la società avrebbe dovuto effettuare in epoca antecedente al 23.7.2014.
5. Per il periodo non coperto da prescrizione, ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno della pretesa contributiva avanzata dall' , deve premettersi che l'onere della prova CP_1
incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sull'ente impositore;
l'opposizione della società dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'accertamento di tale rapporto va compiuto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere probatorio, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (così Cass. civ., sez. lav., 06-11-2009, n. 23600; Cass. civ., sez. lav., 20-04-2002, n.
CP_ 5763); con l'evidente precisazione che detto onere a carico dell' parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile (Cass. civ.
[ord.], sez. VI, 26-10-2018, n. 27274).
Il citato principio che regola la distribuzione dell'onere della prova va coordinato con l'ulteriore principio generale dell'acquisizione della prova, in virtù del quale una volta che una prova sia entrata nel processo, ossia acquisita, è del tutto indifferente per il giudicante se tale prova sia stata fornita dalla parte onerata, sulla base dell'art. 2697 c.c., o meno ( del resto esistono casi in cui la prova è acquisita al processo a seguito dell'esercizio di poteri d'ufficio), purché i fatti oggetto della prova siano stati ritualmente allegati dalla parte che fruisce della prova stessa.
Tanto premesso, nel caso in esame, ove si controverte dell'omesso o evaso versamento di contributi, reputa la Corte che sia stata raggiunta solo in parte la prova della fondatezza della pretesa creditoria vantata dall' . CP_1
Occorre ribadire che questa scaturisce da alcuni profili di irregolarità che sarebbero stati riscontrati in sede di accertamento ispettivo - relativo al periodo luglio 2013-luglio 2018 - iniziato in data 20.7.2018 e conclusosi con il verbale unico di accertamento e notificazione
2018009607/DDL del 26/06/2019, notificato alla società, unitamente alla diffida ad adempiere, in data 23.7.2019. Gli ispettori, premesso che la società è obbligata all'applicazione e al rispetto del CCNL delle
Aziende Industriali Edili e del relativo CIPL della Provincia di Caserta (circostanza questa neppure contestata dall'odierna appellante), hanno rilevato che le retribuzioni indicate nei fogli paga e nel L.U.L. dalla ditta in accertamento risultavano inferiori a quelle stabilite dal CCNL applicabile alle imprese industriali edili e dal relativo CIPL territoriale, precisando che:
“
1. per tutti i lavoratori assunti con qualifica di operaio, ed in forza sin dal 01 luglio 2013, durante l'intero periodo di occupazione, non sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 1 della L. 338/1989. e all'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente al rispetto sia della parte normativa che economica dei CCNL di riferimento e dei relativi CIPL
(retribuzioni imponibili risultate inferiori rispetto a quelle stabilite dai CCNL e dai CIPL provinciali: sia per diverso inquadramento retributivo, che per la mancata erogazione di elementi delle retribuzioni previste dai contratti integrativi provinciali: I.T.S. ( Indennità territoriale di settore) per gli operai e Premio di Produzione per gli impiegati. E.V.R. (Elemento variabile della retribuzione), Indennità sostitutiva di trasporto ed Indennità sostitutiva di mensa, ancorché quest'ultima non imponibile;
2. per i lavoratori di cui al sottostante prospetto, assunti con qualifica di operaio e relative mansioni dichiarate con denunce , ovvero indicate nei prospetti paga, erroneamente CP_3
inquadrati al 1° livello retributivo di cui ai CCNL e CIPL di categoria vigenti nel periodo di occupazione, si è provveduto al corretto inquadramento retributivo al 2° e 3° livello, in ragione
delle mansioni effettivamente svolte, atteso il riscontro tra le dichiarazioni spontaneamente rese dai medesimi lavoratori e/o le evidenze risultate agli esiti delle dichiarazioni degli altri lavoratori auditi, l'inquadramento retributivo di cui alle denunce presentate ed i CP_3 riscontri sul L.U.L.”.
LAVORATORE MANSIONE LIVELLO MANSIONE LIVELLO
DENUNCIATA SVOLTA
OR Muratore 1° carpentiere in ferro 3°
[...]
1° mastro muratore 3° CP_4
Per_1
muratore un
1° muratore in
2°
[...]
CE calcestruzzo calcestruzzo
3. per tutti i lavoratori assunti con qualifica di operaio, relativamente ad ogni singolo rapporto di lavoro instaurato e/o in essere dal 01/07/2013, non sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legge n. 244/1995 convertito dalla legge n. 341/1995 relativamente alle differenze contributive dovute a titolo di "contribuzione virtuale", per le assenze che attengono a cause non riconducibili ad eventi ben determinati, bensì ad assenze non giustificate e/o giustificabili;
in pratica, i lavoratori de quibus sono stati denunciati per giornate e/o orari di lavoro inferiori a quelle/i previste/i dai CCNL e CIPL del settore, in violazione sia del normato di cui ai citati CCNL e CIPL, che delle disposizioni di cui al più volte citato art. 29 della legge
341/1995 di conversione del D.L. 244/1995; in particolare, quantunque l'azienda abbia riportato nei cedolini paga gli imponibili relativi alla contribuzione virtuale, la stessa non ha provveduto ad assoggettarli a contribuzione così come previsto dal sopra citato art. 29 del decreto legge n. 244/1995 convertito dalla legge n.
341/1995.
Per quanto sopra, nelle tabelle sottostanti si riportano, per ogni singolo dipendente, gli anni, i mesi e le ore di assenza non assoggettate a contribuzione. …” (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione 2018009607/DDL del 26/06/2019.
6. Tanto premesso, con riferimento all'omissione contributiva rilevata in relazione all'inquadramento dei dipendenti , e Parte_5 Parte_6 Parte_7
nel 1° livello retributivo di cui al CCNL e CIPL di categoria, inquadramento ritenuto dagli ispettori erroneo, va osservato che, in ossequio al principio sopra richiamato per cui grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, sarebbe spettato all' , odierno appellato, dedurre puntualmente e fornire prova certa dello CP_1
svolgimento di mansioni diverse da parte dei lavoratori per i quali pretende una contribuzione maggiore in relazione a un inquadramento superiore (2° e 3°) rispetto a quello (1°) riconosciuto dalla datrice di lavoro.
A tale onere la parte non ha adempiuto, dal momento che l'istituto, tanto in primo come in secondo grado, non ha né analiticamente descritto le mansioni che sarebbero state di fatto svolte dai lavoratori interessati, né allegato le declaratorie dei livelli di inquadramento attribuiti ai dipendenti e di quelli ritenuti effettivamente spettanti, né offerto alcun raffronto tra le mansioni ritenute svolte e le declaratorie di cui ai superiori livelli 2° e 3°; in sostanza, non ha fornito alcun elemento al fine di consentire la verifica sulla correttezza del reinquadramento come operato in sede ispettiva. Inoltre, non ha neppure ha specificato quali lavoratori sono stati esaminati nel corso degli accertamenti ispettivi (dati che non si ricavano neppure dal verbale unico di accertamento ), né ha prodotto in giudizio i verbali delle loro dichiarazioni.
Peraltro, è noto che i verbali di accertamento fanno piena prova, fino a querela di falso, solo per quanto riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale verbalizzante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché per quanto riguarda la provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e l'acquisizione delle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre la fede privilegiata non si estende né alla verità sostanziale di tali dichiarazioni né alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante.
Nel caso in esame, deve escludersi che lo svolgimento nel periodo luglio 2013-luglio 2018 di mansioni diverse rispetto a quelle di inquadramento sia caduto sotto la diretta percezione degli ispettori verbalizzanti, le cui operazioni di accertamento sono iniziate solo in data 20.7.2018, con la richiesta di esibizione di documentazione, e non risultano neppure essersi svolte presso i cantieri di lavoro.
L' non ha offerto, nelle sue memorie di costituzione di primo e secondo grado, alcuna CP_1
specifica deduzione, né ha chiesto di fornire alcun adeguato riscontro probatorio a sostegno dell'effettiva erroneità dell'inquadramento nel 1° livello.
Devono, pertanto, dichiararsi non dovute le somme di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009607/DDL del 26/06/2019 richieste dall' a titolo di contributi e CP_1
somme aggiuntive in relazione al diverso inquadramento dei lavoratori , Parte_5
e , Parte_6 Parte_7
7. A diverse conclusioni si perviene, invece, in relazione alle ulteriori contestazioni mosse in sede ispettiva, avendo l' puntualmente dedotto, in fatto e in diritto, e provato, CP_1
mediante la produzione del verbale di accertamento e notificazione, analitico sul punto,
l'omissione contributiva di cui si è resa responsabile la società.
E' noto che, ai sensi dell'art. 1, della Legge 389/89, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
“L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”. Con particolare riferimento al settore edile, il primo comma dell'art. 29 del Decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, dispone, inoltre, che tutti i datori di lavoro esercenti attività edile “sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili”.
Pertanto, le aziende edili con dipendenti sono tenute al versamento di una contribuzione
“virtuale” allorquando non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto, a meno che tale minore prestazione lavorativa derivi dagli eventi
(“assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, …”) ben determinati dal medesimo primo comma dell'art. 29 e tassativamente indicati nel D.M. 16 dicembre 1996 e nelle circolari CP_1
n. 209 e 269, rispettivamente del 17 luglio e 30 ottobre 1995.
Come puntualmente ricostruito dalla Suprema Corte, “l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dall'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n.
389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione
(c.d. “minimo retributivo costituzionale”), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre – con incidenza sul distinto rapporto di lavoro – ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. n. 801 del 20/01/2012). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. Tale principio opera, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore. E difatti, è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati “(Corte di Cassazione, sent. 15120 del 3/06/2019).
Nel caso in esame, è emerso, in sede ispettiva, che per tutti i lavoratori assunti con qualifica di operaio, durante il periodo di occupazione, sono state violate le disposizioni di cui all'art. 1 della L. 338/1989 e all'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per mancato rispetto sia della parte normativa che economica dei CCNL di riferimento e dei relativi CIPL, atteso che le retribuzioni imponibili sono risultate inferiori rispetto a quelle stabilite dai CCNL
e dai CIPL provinciali per la mancata erogazione di elementi delle retribuzioni previste dai contratti integrativi provinciali: I.T.S. ( Indennità territoriale di settore) per gli operai, E.V.R.
(Elemento variabile della retribuzione), Indennità sostitutiva di trasporto ed Indennità sostitutiva di mensa (ancorché quest'ultima non imponibile).
Inoltre, per i lavoratori assunti con qualifica di operaio, relativamente ad ogni singolo rapporto di lavoro instaurato e/o in essere dal 01/07/2013, non sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legge n. 244/1995 convertito dalla legge n. 341/1995 relativamente alle differenze contributive dovute a titolo di "contribuzione virtuale" per le assenze che attengono a cause non riconducibili agli eventi specificamente individuati dalla legge. In relazione a tale violazione, gli ispettori hanno redatto analitiche tabelle, riportate nel corpo del verbale, indicando, per ogni singolo dipendente, gli anni, i mesi e le ore di assenza che non sono state assoggettate a contribuzione.
Il verbale contiene anche analitici prospetti, in cui sono indicate, per anno, per mese e per ogni singolo lavoratore, le dovute retribuzioni contrattuali, mentre le retribuzioni da assoggettare a contribuzione ed indicate in dettaglio negli allegati modelli "PROSPETTO
REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA" sono il risultato differenziale tra le retribuzioni di
CP_ cui ai predetti prospetti e le retribuzioni già denunciate dalla con modelli UniEMens nell'intero periodo oggetto del presente accertamento.
In ordine a tali contestazioni evidenzia la Corte che esse si fondano su elementi che sono stati riscontrati direttamente dagli ispettori sulla scorta di un analitico esame della documentazione acquisita (LUL, comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, comunicazioni obbligatorie di cessazione del rapporto di lavoro, accantonamenti alla Parte_8
e relative denunce del personale occupato, prospetti di paga sottoscritti, denunce INAIL, contratti di lavoro stipulati).
Ed, invero, gli stessi ispettori verbalizzanti hanno dato atto che il calcolo delle giornate e delle ore utili alla determinazione degli imponibili da assoggettare a contribuzione e riferibili ad ogni singolo lavoratore assunto con qualifica di operaio è stato effettuato sulla scorta dei dati forniti dalla ditta con i prospetti paga, L.U.L. ed , precisando, altresì, che, il calcolo delle CP_3
giornate e delle ore utili alla determinazione degli imponibili da assoggettare a contribuzione e riferibili ad ogni singolo lavoratore assunto con qualifica di operaio è stato effettuato con l'esclusione di tutte le assenze riconducibili agli eventi ben determinati (malattie, infortuni sul lavoro, CIGO, GIGS, ferie, R.O.L.) di cui al primo comma del citato art. 29 del d.l. 23 giugno
1995 n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341.
La società, che contesta i calcoli delle ore di assenza riportati nel verbale di accertamento, lamenta che i verbalizzanti non abbiano tenuto conto delle ore di assenza giustificate dal ccnl
(Ferie ore 160, ROL ore 88, Permessi annuali individuali ore 40), in quanto “hanno trascurato di valutare le ulteriori assenze giustificate dal CCNL: ore 64 per ferie (160-96); permessi individuali annuali ore 40; Rol ore 88”, e redige un proprio prospetto sostenendo che il monte ore di assenza rilevato nei cedolini si compensa con i seguenti istituti contrattuali: Ferie, ROL,
Permessi individuali annuali.
Le censure dell'odierna appellante relative ai calcoli delle ore di assenza, incentrate sul numero di ore previste dalla contrattazione collettiva a titolo di ferie, permessi individuali e ROL, non appaiono idonee a confutare le risultanze di cui al verbale unico di accertamento cui sono pervenuti gli ispettori, che hanno, invece, correttamente tenuto conto dei dati, relativi alle assenze di ciascun dipendente, come emergenti dalle buste paga.
Confermata l'omissione contributiva a carico della società, sia pure con una estensione minore risetto a quanto contestato nel verbale unico di accertamento e notificazione, ad essa consegue che la società, come riportato anche nel verbale, sia decaduta dal diritto alla fruizione dei benefici contributivi ex art. 8, comma 9, della L 407/1990 per il dipendente , CP_6
aspetto questo sul quale alcuno specifico rilievo risulta mosso dalla odierna appellante.
8. Accertata, nei termini sopra indicati, la fondatezza della pretesa contributiva dell' , CP_1 quanto alle doglianze dell'appellante società circa la “genericità ed astrattezza dell'invito bonario” del 9.3.2020, l' “assenza di un avviso di addebito” e la violazione dell'art. 4 del DM
30 gennaio 2015 e dell'art. 14 della legg 689/1981, osserva innanzitutto la Corte che i vizi propri dell'atto o del procedimento non rientrano nella cognizione del giudice ordinario, che l'oggetto dell'odierno giudizio è costituito dall'accertamento della sussistenza o meno del credito, a titolo di contributi e relative somme accessorie, vantato dall'odierno appellato e CP_1 che è del tutto ininfluente l'assenza di un avviso di addebito.
A confutazione delle predette doglianze, va anche rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente in primo grado, l'invito a regolarizzare del 9.3.2020, per “Inadempienza aperta”, “Verbale”, per l'importo di euro 51.320,00 (sostanzialmente coincidente con quello preteso, a titolo di contributi omessi, nel verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018009607/DDT del 26.06.2019, che era stato già notificato alla società), non è stato recapitato alla parte su iniziativa dell' , ma semplicemente in risposta ad una richiesta di CP_1
certificazione DURC avanzata dalla stessa società.
A questa era stato già notificato, a cura dell' , in data 23.7.2019, il verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n. 2018009607/DDT del 26.06.2019, con diffida ad adempiere mediante il pagamento dell'importo di euro 51.319,67 a titolo di contributi, oltre ad euro
30.728,98 a titolo di somme aggiuntive. Detto verbale, notificato alla società unitamente alla diffida ad adempiere, risulta chiaramente motivato e completo di tutte le informazioni necessarie, contenendo esso gli esiti dettagliati dell'accertamento, la documentazione esaminata, il prospetto di regolarizzazione contributiva, la diffida a regolarizzare le violazioni sanabili, le avvertenze circa le modalità di estinzione agevolata degli illeciti, l'indicazione degli strumenti di difesa attivabili e degli organi ai quali gli stessi dovevano essere indirizzati.
In ordine, poi, alla lamentata violazione dell'art. 14 della legge 689/1981, va rilevato che parte appellante neppure ha dedotto se e in che termini il protrarsi della durata dell'ispezione abbia pregiudicato il suo diretto di difesa, tenuto altresì conto del fatto che a fondamento dell'accertamento i verbalizzanti hanno posto prevalentemente documentazione fornita dalla stessa azienda e, dunque, nella disponibilità della società.
9. Restano da esaminare le questioni che attengono alla sanzione di euro 2.000,00 per illecito amministrativo, comminata all'amministratore unico con lo stesso Parte_2
verbale di accertamento e notificazione n. 2018009607/DDL del 26/06/2019 alla sezione 11
(“Notificazione d'illecito amministrativo art. 14, L. 689/1981”), per violazione dell'art. 39, comma 1 e 2, D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 21.08.2008, n. 133. La società e ne invocano “la revoca” e Parte_1 Parte_2
“l'archiviazione”, ma, rileva la Corte, alcuna domanda in merito può essere esaminata per assenza di legittimazione passiva dell' , trattandosi di sanzione comminata dall'Ispettorato CP_1
Territoriale del Lavoro.
10. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello della società, che per il resto va rigettato, in riforma della sentenza impugnata, vanno dichiarate non dovute le somme di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009607/DDL del 26/06/2019 richieste a titolo di contributi e somme aggiuntive in relazione al diverso inquadramento dei CP_1
lavoratori , e , nonché le somme Parte_5 Parte_6 Parte_7
richieste per il periodo luglio 2013 – 23 luglio 2014. Va, invece, integralmente rigettato l'appello di . Parte_2 In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite del doppio grado vanno compensate tra e in ragione di un mezzo e per la residua parte poste a carico Parte_1 CP_1 dell'istituto soccombente e liquidate, con attribuzione ai procuratori della società dichiaratisi antistatari, nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore della causa come dichiarato nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, delle attività svolte e dell'assenza della fase istruttoria.
Quanto a e , le ragioni della decisione e la qualità delle parti inducono Parte_2 CP_1
a disporre tra costoro l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
la Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello della società in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, dichiara non dovute le somme di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018009607/DDL del 26/06/2019 richieste a titolo di contributi e somme CP_1
aggiuntive per il periodo luglio 2013 – 23 luglio 2014 e per il periodo successivo quelle richieste a titolo di contributi e somme aggiuntive in relazione al diverso inquadramento dei CP_1
lavoratori , , ; Parte_5 Parte_6 Parte_7 rigetta per il resto l'appello; compensa per un mezzo le spese di lite del doppio grado tra la società Parte_1
e e pone a carico dell' la residua parte, che liquida in euro 1.650,00 per il primo CP_1 CP_1
grado e in euro 1.740,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori della società dichiaratisi antistatari. compensa tra e le spese di lite del doppio grado. Parte_2 CP_1
Così deciso in Napoli, il 7.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott.ssa Carmen Lombardi