Art. 1. Proroga della vigente convenzione
E' autorizzata, in conformita' alle esigenze del sistema informativo del Ministero delle finanze e con adeguamento delle pattuizioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese, la proroga per venti mesi della scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60 , intendendosi compreso nell'oggetto della convenzione predetta lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali conformemente alle richieste e alle direttive del Ministro delle finanze.
La convenzione di proroga e' stipulata ed approvata con le stesse modalita' della convenzione originaria.
Si osservano le disposizioni contenute nell' articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60 , e quelle contenute negli articoli 5, commi terzo, quarto e quinto, e 6 della legge 19 luglio 1977, n. 412 .
La commissione di cui all' articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60 , ha anche il compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
E' autorizzata, in conformita' alle esigenze del sistema informativo del Ministero delle finanze e con adeguamento delle pattuizioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese, la proroga per venti mesi della scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60 , intendendosi compreso nell'oggetto della convenzione predetta lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali conformemente alle richieste e alle direttive del Ministro delle finanze.
La convenzione di proroga e' stipulata ed approvata con le stesse modalita' della convenzione originaria.
Si osservano le disposizioni contenute nell' articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60 , e quelle contenute negli articoli 5, commi terzo, quarto e quinto, e 6 della legge 19 luglio 1977, n. 412 .
La commissione di cui all' articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60 , ha anche il compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.