Art. 12.
L' articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431 , e successive modificazioni, e' abrogato.
Presso i compartimenti della viabilita' dell'ANAS e' costituito un comitato tecnico-amministrativo, di cui fanno parte: il dirigente superiore tecnico ispettore generale di zona competente, o un suo delegato di pari qualifica, che lo presiede, il dirigente capo compartimento, il capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o un suo delegato o un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici, l'avvocato distrettuale dello Stato o un suo delegato, i dirigenti tecnico ed amministrativo in servizio presso il compartimento.
Il parere di detto comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:
a) sui programmi di massima per lavori e forniture di cui all'articolo 8 della presente legge;
b) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di lire 2 miliardi, qualunque sia il modo con il quale si intende provvedere alla esecuzione dei lavori o procedere agli appalti;
c) sui maggiori compensi da pagare alle imprese a seguito di vertenze con le stesse in corso d'opera o in sede di collaudo o per esonero di penalita' contrattuali per i lavori affidati dal dirigente capo compartimento, quando cio' che si chiede che l'amministrazione abbandoni, paghi o prometta non superi lire 250 milioni;
d) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni dei prezzi contrattuali a lavori ultimati entro i limiti complessivi di competenza per un importo di cui alla precedente lettera b), quando l'importo totale della revisione non superi il quinto dell'importo contrattuale nonche' la durata dei lavori, per effetto delle sospensioni e proroghe intervenute, non abbia superato del venti per cento la durata contrattuale;
e) sugli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti di controversie di cui alla precedente lettera c) e quando cio' che l'amministrazione prometta, rinunci o abbandoni non superi lire 150 milioni;
f) sulle proposte di risoluzione o rescissione dei contratti relativi a lavori appaltati per limiti di valore dal compartimento.
Il parere del comitato sostituisce nelle predette materie il parere del Consiglio di Stato.
Le funzioni di relatore sono espletate dal primo dirigente compartimentale competente per materia.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente al settimo livello.
Nota all' art. 12 :
L' art. 16 del D.L. n. 124/1965 disponeva l'autorizzazione per i capi dei compartimenti dell'ANAS ad approvare progetti di massima ed esecutivi fino ad un importo di lire 500 milioni.
L' articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431 , e successive modificazioni, e' abrogato.
Presso i compartimenti della viabilita' dell'ANAS e' costituito un comitato tecnico-amministrativo, di cui fanno parte: il dirigente superiore tecnico ispettore generale di zona competente, o un suo delegato di pari qualifica, che lo presiede, il dirigente capo compartimento, il capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o un suo delegato o un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici, l'avvocato distrettuale dello Stato o un suo delegato, i dirigenti tecnico ed amministrativo in servizio presso il compartimento.
Il parere di detto comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:
a) sui programmi di massima per lavori e forniture di cui all'articolo 8 della presente legge;
b) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di lire 2 miliardi, qualunque sia il modo con il quale si intende provvedere alla esecuzione dei lavori o procedere agli appalti;
c) sui maggiori compensi da pagare alle imprese a seguito di vertenze con le stesse in corso d'opera o in sede di collaudo o per esonero di penalita' contrattuali per i lavori affidati dal dirigente capo compartimento, quando cio' che si chiede che l'amministrazione abbandoni, paghi o prometta non superi lire 250 milioni;
d) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni dei prezzi contrattuali a lavori ultimati entro i limiti complessivi di competenza per un importo di cui alla precedente lettera b), quando l'importo totale della revisione non superi il quinto dell'importo contrattuale nonche' la durata dei lavori, per effetto delle sospensioni e proroghe intervenute, non abbia superato del venti per cento la durata contrattuale;
e) sugli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti di controversie di cui alla precedente lettera c) e quando cio' che l'amministrazione prometta, rinunci o abbandoni non superi lire 150 milioni;
f) sulle proposte di risoluzione o rescissione dei contratti relativi a lavori appaltati per limiti di valore dal compartimento.
Il parere del comitato sostituisce nelle predette materie il parere del Consiglio di Stato.
Le funzioni di relatore sono espletate dal primo dirigente compartimentale competente per materia.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente al settimo livello.
Nota all' art. 12 :
L' art. 16 del D.L. n. 124/1965 disponeva l'autorizzazione per i capi dei compartimenti dell'ANAS ad approvare progetti di massima ed esecutivi fino ad un importo di lire 500 milioni.