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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8655 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. EL ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5704 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale , residente Parte_1 C.F._1
a Cirò Marina (Kr), Viale della Libertà, n. 105, rappresentato e difeso dall'Avv Luigi
Scaramuzzino, presso il quale è elettivamente domiciliato in Cirò Marina (Kr), Via Roma, Trav.
Sottopalazzo, n. 1, per procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
già in base al Controparte_1 Controparte_2
verbale di assemblea straordinaria del 6.9.2016 con cui è stata modificata la denominazione sociale per atto del notaio Dott. di Roma (rep. n. 52785, racc. n. 26322), codice fiscale Persona_1
, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in persona del suo P.IVA_1
procuratore, Avv. Luigi Carbone, designato con procura con sottoscrizione autenticata il 28.2.2019 dal medesimo notaio (rep. n. 58738, racc. 29985), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano
Monterisi, presso il quale è elettivamente domiciliata in Bari, Via Scipione Crisanzio n. 32, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 23618-2019 (n. 70784-2019 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza dell'1.4.2025 svolta mediante trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“L'avv. Luigi Scaramuzzino, in ossequio al provvedimento ricevuto il 22/01/2025, nell'interesse del sig. si riporta al contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo, alla documentazione prodotta e depositata, alle memorie autorizzate, alle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., ai verbali di udienza, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
In particolare, reitera tutte le argomentazioni, deduzioni e conclusioni formulate in relazione alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore di quello di Crotone, al 2
mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, al metodo di contabilizzazione del presunto consumo oltre che alla asserita manomissione del contatore da parte dell'odierno attore opponente, ed alla valore della fattura che non può costituire un valido titolo negoziale.
Insiste nella sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni già formulate.
Senza rinunciare alle superiori eccezioni, nel merito, si chiede la revoca del provvedimento emesso il 16/06/2021, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 09/06/2021, si reitera la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio al fine dell'esatta quantificazione dei consumi e della verifica tecnica del corretto funzionamento del contatore.
Impugna e contesta quanto dedotto, richiesto ed eccepito dalla parte convenuta, Controparte_1
, poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto. Anche in questa sede, si
[...]
impugna e contesta, in particolare, il contenuto della memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., prodotta da controparte, la descrizione dei fatti così come formulata, la ritenuta manomissione del contatore, il calcolo dei consumi di natura presuntiva (mai comunicati al sig. ), Pt_1
assolutamente non veritiero, non provato, puramente esplorativo, sproporzionato e tardivo. Si impugna e contesta la produzione documentale tutta, effettuata con la memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., poiché generica, esplorativa e tardiva, atteso che la detta produzione documentale sarebbe dovuta essere depositata, come termine ultimo, con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.
In subordine, precisa le conclusioni riportandosi al contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed alle conclusioni ivi formulate, alla documentazione prodotta e depositata, alle memorie autorizzate, alle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., ai verbali di udienza, da intendersi integralmente riportati e trascritti e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Per la parte opposta:
“Facendo seguito al provvedimento del 21.1.2025, l'odierna società opposta, nel riportarsi al contenuto di tutti i propri scritti difensivi e documenti offerti in comunicazione, precisa le proprie conclusioni come riportate nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183 sesto comma cpc n.1.
Chiede, pertanto, che la causa venga introitata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13.1.2020, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 23618-2019, emesso il 4.12.2019, con cui il Giudice del Tribunale di Roma gli aveva 3
intimato di pagare alla ricorrente (già denominata Controparte_1 [...]
la somma di euro 183.791,00, oltre interessi e spese processuali, a titolo di Controparte_2
corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, di cui alla fattura n. 079131430121331A del 25.11.2013 di € 61.911,73 e alla fattura n. 079131430121348A del 25.11.2013 di € 122.848,81
(documento n. 3 e 4), di cui aveva sollecitato il pagamento anche con diffide di cui alla missiva del
19.2.2019 e lettera raccomandata del 25.10.2019 (documenti n. 5 e 6).
proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, contrariis reiectis così provvedere:
1. Preliminarmente, dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito all'emanazione del decreto ingiuntivo opposto per essere competente il Tribunale di Crotone, quale giudice del luogo in cui risiede l'ingiunto, per le ragioni meglio spiegate in premessa, conseguentemente revocare
l'opposto decreto ingiuntivo;
2. Nel merito dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché infondate in fatto
e in diritto sono le ragioni creditorie poste a base dello stesso;
3. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale Parte_1
adito, indicando la competenza del Tribunale di Crotone, nel cui circondario era residente, a norma degli artt. 637 e 20 c.p.c., avuto riguardo all'art. 1182, comma 4°, c.c., assumendo l'inapplicabilità dell'art. 1184, comma 3°, c.c., che riferiva “alle obbligazioni pecuniarie aventi titolo giuridico certo ed incontestato, in un contratto stipulato dalle parti, documentante l'accordo raggiunto in ordine alla determinazione dei costi e dei prezzi, e non già in documenti a formazione unilaterale”; esponeva che aveva pagato le fatture ricevute dalla società somministrante fino a maggio 2013; che nel 2012 era stato sostituito il misuratore dei consumi, ma non gli era stato dato preventivo avviso, né consegnato il verbale attestante la lettura finale;
eccepiva l'inefficacia probatoria delle fatture commerciali.
Confermata l'udienza del 13.5.2020 indicata nell'atto di citazione, Controparte_1 si costituiva in giudizio il 30.3.2020 e contestava la fondatezza dell'opposizione, di cui
[...]
chiedeva il rigetto:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda e richiesta, così provvedere:
A) Previa immediata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo perchè inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni specificate in narrativa, ovvero anche con ogni diversa utile statuizione, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
4
B) In subordine, decidendo nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non confermare il decreto ingiuntivo opposto, giudicando nel merito, condannare il sig.
nato a [...] il [...], c.f. , al pagamento della Parte_1 C.F._1 complessiva somma di € 183.791,00 (centottantatremilasettecentonovantuno/00), oltre interessi sino al soddisfo e le spese e compensi del procedimento monitorio quantificati in € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre agli accessori come per legge, ovvero la somma maggiore
o minore che dovesse risultare dovuta.
C) Condannare gli opponenti alla rifusione di spese e compensi del giudizio.”
Per quanto qui non riportato, si richiama il contenuto della comparsa di risposta, con cui la parte opposta contrastava l'eccezione d'incompetenza territoriale, assumendo l'applicabilità dell'art. 1182, comma 3°, c.c., in relazione all'art. 20 c.p.c.; indicava la distinzione soggettiva e di funzioni tra società di distribuzione di energia elettrica e società di vendita, esponendo che, nella specie, la prima, aveva rimosso il contatore dell'utenza dell'opponente, il quale aveva Controparte_3
concluso il contratto di somministrazione di energia elettrica per la propria attività professionale e il
7.8.2013 aveva sottoscritto il relativo verbale, in presenza di appartenenti all'Arma dei Carabinieri del Comando Compagnia Cirò Marina (documento n. 7), a seguito dell'accertamento del prelievo abusivo di energia elettrica, con la successiva ricostruzione dei consumi da parte della società di distribuzione, come risultava dai prospetti, comunicati all'esponente e all'utente (documento n. 4); che, nel corso di questo adempimento, la società di distribuzione aveva specificato: “dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 08/08/2008 (non essendo possibile risalire alla data di inizio dell'irregolarità, la stessa decorre a partire dai 5 anni antecedenti alla data di comunicazione della ricostruzione), ed è stato rimosso in sede di verifica con l'asportazione dei cavi elettrici abusivi.
La ricostruzione delle misure è relativa al periodo dal 08/2008 al 08/2013 ed è stata effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile tenendo conto della portata della sezione del conduttore abusivo pari a 16 mmq”; che, in base a tali dati, l'esponente aveva elaborato le fatture azionate in sede monitoria, inviate a
(documenti n. 9 e 10), responsabile della custodia del misuratore dei consumi e Parte_1
obbligato al pagamento del corrispettivo della fornitura di energia elettrica.
Con ordinanza riservata del 9.12.2020, l'eccezione d'incompetenza territoriale era dichiarata inammissibile, era concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ed erano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
Prodotta documentazione, con ordinanza riservata del 16-17 giugno 2021, era fissata l'udienza del
5.10.2022 per la precisazione delle conclusioni. 5
Con decreto reso il 9.1.2025, la causa era assegnata a questo Giudice e, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, passava in decisione all'udienza dell'1.4.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
Circa l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale adito, si richiama l'ordinanza riservata del 9.12.2020, il precedente Giudice assegnatario della presente causa ha così statuito, dichiarando inammissibile l'eccezione d'incompetenza territoriale:
“[…] vista l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'opponente; premesso che, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona fisica, la contestazione da parte di quest'ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 cod. proc. civ., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, sia con riguardo alla residenza che al domicilio (cfr. Cass.
n. 24277 del 22/11/2007); premesso ancora che la mancata contestazione di tutti i criteri comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (cfr. Cass. n.
6380 del 14/03/2018); ritenuto che vada dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione in quanto l'opponente ha indicato quale giudice competente il Tribunale di Crotone perché giudice del luogo ove risiede l'ingiunto e giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c., presso il domicilio del debitore ex art. 1182, comma 4, c.p.c., senza contestare il criterio del luogo ove è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c. e il criterio del domicilio del debitore ex art. 18 c.p.c., essendo tardiva l'integrazione effettuata con le note illustrative […]”.
Prima di procedere all'esame dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003; Cass. 15037/2005; Cass. 16767/2014), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente 6
attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte
11629/99, rv 530666).” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del
12.4.2006; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009;
Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016; 13685/2019).
Nel merito, si rileva che ha prodotto la documentazione allegata Controparte_1
alla comparsa di costituzione e risposta: le fatture commerciali il cui credito è stato azionato in sede monitoria che riportano entità e corrispettivi dei consumi di energia elettrica e gas naturale effettuati nei periodi ivi indicati (documenti n. 9 e 10), la nota della società addetta alla distribuzione attestante le operazioni di rimozione del misuratore dei consumi con verbale sottoscritto dall'utente il 7.8.2013 e la tabella relativa alla conseguente ricostruzione dei consumi (documento n. 4), il 7
verbale di verifica del 7.8.2013 (documento n. 3); alla memoria depositata nel terzo termine concesso a norma dell'art. 183, comma VI, c.p.c., la parte opposta ha allegato la relazione e la documentazione ricevuta dal distributore competente.
La documentata sussistenza del suindicato rapporto di somministrazione di energia elettrica e la misura dei consumi di energia elettrica effettuati, non contrastata da alcun principio di prova, risultante dalle suindicate fatture, inducono a ritenere sussistente il credito azionato.
E' stato, inoltre, chiarito che: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.” (Cass., sentenza n. 13651 del 13.6.2006,
C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. 590631; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 6502 del 3.7.1998;
Cass., Sez. 2, sentenza n. 10160 del 20.9.1999; Cass., Sez. L, sentenza n. 46 del 4.1.2002; Cass.,
Sez. 3, sentenza n. 13651 del 13.6.2006; Cass., Sez. 2, sentenza n. 15832 del 19.7.2011) e che:
“Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost.” (Cass., Sez. III civ., sentenza n. 8213 del 4.4.2013, ivi, Rv. 62578-01); è stato affermato il principio secondo cui: “In tema di somministrazione di energia elettrica, in caso di manomissione del contatore e conseguente inattendibilità dei dati da esso registrati, è configurabile il diritto al risarcimento del danno in capo al somministrante, che ne può provare l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti (legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente), come, ad esempio, il criterio metodologico della "potenza tecnicamente prelevabile", di cui va affermato il carattere non arbitrario.” (Cass., SEz. 3 civ., ordinanza n. 5219 del 27.2.2025, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv.
674044-01).
La parte opponente non ha allegato alcuna documentazione attestante il pagamento del corrispettivo di tale fornitura e, per conseguenza, l'opposizione de qua va respinta, con la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali alla parte opposta, liquidate come in 8
dispositivo in base al D.M. 147/2022, entrato in vigore in corso di causa e in considerazione del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, respinge l'opposizione de qua e condanna a rifondere al Parte_1 [...] le spese processuali, che liquida in € 14.103,00 (2.552 fase di studio, Controparte_1
1.628 fase introduttiva, 5.670 fase di trattazione e istruttoria, 4.253 fase decisoria), oltre I.v.a.,
C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
Roma, 10.6.2025
Il Giudice
EL ET
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. EL ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5704 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale , residente Parte_1 C.F._1
a Cirò Marina (Kr), Viale della Libertà, n. 105, rappresentato e difeso dall'Avv Luigi
Scaramuzzino, presso il quale è elettivamente domiciliato in Cirò Marina (Kr), Via Roma, Trav.
Sottopalazzo, n. 1, per procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
già in base al Controparte_1 Controparte_2
verbale di assemblea straordinaria del 6.9.2016 con cui è stata modificata la denominazione sociale per atto del notaio Dott. di Roma (rep. n. 52785, racc. n. 26322), codice fiscale Persona_1
, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in persona del suo P.IVA_1
procuratore, Avv. Luigi Carbone, designato con procura con sottoscrizione autenticata il 28.2.2019 dal medesimo notaio (rep. n. 58738, racc. 29985), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano
Monterisi, presso il quale è elettivamente domiciliata in Bari, Via Scipione Crisanzio n. 32, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 23618-2019 (n. 70784-2019 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza dell'1.4.2025 svolta mediante trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per la parte opponente:
“L'avv. Luigi Scaramuzzino, in ossequio al provvedimento ricevuto il 22/01/2025, nell'interesse del sig. si riporta al contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo, alla documentazione prodotta e depositata, alle memorie autorizzate, alle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., ai verbali di udienza, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
In particolare, reitera tutte le argomentazioni, deduzioni e conclusioni formulate in relazione alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore di quello di Crotone, al 2
mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, al metodo di contabilizzazione del presunto consumo oltre che alla asserita manomissione del contatore da parte dell'odierno attore opponente, ed alla valore della fattura che non può costituire un valido titolo negoziale.
Insiste nella sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni già formulate.
Senza rinunciare alle superiori eccezioni, nel merito, si chiede la revoca del provvedimento emesso il 16/06/2021, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 09/06/2021, si reitera la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio al fine dell'esatta quantificazione dei consumi e della verifica tecnica del corretto funzionamento del contatore.
Impugna e contesta quanto dedotto, richiesto ed eccepito dalla parte convenuta, Controparte_1
, poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto. Anche in questa sede, si
[...]
impugna e contesta, in particolare, il contenuto della memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., prodotta da controparte, la descrizione dei fatti così come formulata, la ritenuta manomissione del contatore, il calcolo dei consumi di natura presuntiva (mai comunicati al sig. ), Pt_1
assolutamente non veritiero, non provato, puramente esplorativo, sproporzionato e tardivo. Si impugna e contesta la produzione documentale tutta, effettuata con la memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., poiché generica, esplorativa e tardiva, atteso che la detta produzione documentale sarebbe dovuta essere depositata, come termine ultimo, con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.
In subordine, precisa le conclusioni riportandosi al contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed alle conclusioni ivi formulate, alla documentazione prodotta e depositata, alle memorie autorizzate, alle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., ai verbali di udienza, da intendersi integralmente riportati e trascritti e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Per la parte opposta:
“Facendo seguito al provvedimento del 21.1.2025, l'odierna società opposta, nel riportarsi al contenuto di tutti i propri scritti difensivi e documenti offerti in comunicazione, precisa le proprie conclusioni come riportate nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183 sesto comma cpc n.1.
Chiede, pertanto, che la causa venga introitata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13.1.2020, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 23618-2019, emesso il 4.12.2019, con cui il Giudice del Tribunale di Roma gli aveva 3
intimato di pagare alla ricorrente (già denominata Controparte_1 [...]
la somma di euro 183.791,00, oltre interessi e spese processuali, a titolo di Controparte_2
corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, di cui alla fattura n. 079131430121331A del 25.11.2013 di € 61.911,73 e alla fattura n. 079131430121348A del 25.11.2013 di € 122.848,81
(documento n. 3 e 4), di cui aveva sollecitato il pagamento anche con diffide di cui alla missiva del
19.2.2019 e lettera raccomandata del 25.10.2019 (documenti n. 5 e 6).
proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, contrariis reiectis così provvedere:
1. Preliminarmente, dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito all'emanazione del decreto ingiuntivo opposto per essere competente il Tribunale di Crotone, quale giudice del luogo in cui risiede l'ingiunto, per le ragioni meglio spiegate in premessa, conseguentemente revocare
l'opposto decreto ingiuntivo;
2. Nel merito dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché infondate in fatto
e in diritto sono le ragioni creditorie poste a base dello stesso;
3. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale Parte_1
adito, indicando la competenza del Tribunale di Crotone, nel cui circondario era residente, a norma degli artt. 637 e 20 c.p.c., avuto riguardo all'art. 1182, comma 4°, c.c., assumendo l'inapplicabilità dell'art. 1184, comma 3°, c.c., che riferiva “alle obbligazioni pecuniarie aventi titolo giuridico certo ed incontestato, in un contratto stipulato dalle parti, documentante l'accordo raggiunto in ordine alla determinazione dei costi e dei prezzi, e non già in documenti a formazione unilaterale”; esponeva che aveva pagato le fatture ricevute dalla società somministrante fino a maggio 2013; che nel 2012 era stato sostituito il misuratore dei consumi, ma non gli era stato dato preventivo avviso, né consegnato il verbale attestante la lettura finale;
eccepiva l'inefficacia probatoria delle fatture commerciali.
Confermata l'udienza del 13.5.2020 indicata nell'atto di citazione, Controparte_1 si costituiva in giudizio il 30.3.2020 e contestava la fondatezza dell'opposizione, di cui
[...]
chiedeva il rigetto:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda e richiesta, così provvedere:
A) Previa immediata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo perchè inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni specificate in narrativa, ovvero anche con ogni diversa utile statuizione, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
4
B) In subordine, decidendo nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non confermare il decreto ingiuntivo opposto, giudicando nel merito, condannare il sig.
nato a [...] il [...], c.f. , al pagamento della Parte_1 C.F._1 complessiva somma di € 183.791,00 (centottantatremilasettecentonovantuno/00), oltre interessi sino al soddisfo e le spese e compensi del procedimento monitorio quantificati in € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre agli accessori come per legge, ovvero la somma maggiore
o minore che dovesse risultare dovuta.
C) Condannare gli opponenti alla rifusione di spese e compensi del giudizio.”
Per quanto qui non riportato, si richiama il contenuto della comparsa di risposta, con cui la parte opposta contrastava l'eccezione d'incompetenza territoriale, assumendo l'applicabilità dell'art. 1182, comma 3°, c.c., in relazione all'art. 20 c.p.c.; indicava la distinzione soggettiva e di funzioni tra società di distribuzione di energia elettrica e società di vendita, esponendo che, nella specie, la prima, aveva rimosso il contatore dell'utenza dell'opponente, il quale aveva Controparte_3
concluso il contratto di somministrazione di energia elettrica per la propria attività professionale e il
7.8.2013 aveva sottoscritto il relativo verbale, in presenza di appartenenti all'Arma dei Carabinieri del Comando Compagnia Cirò Marina (documento n. 7), a seguito dell'accertamento del prelievo abusivo di energia elettrica, con la successiva ricostruzione dei consumi da parte della società di distribuzione, come risultava dai prospetti, comunicati all'esponente e all'utente (documento n. 4); che, nel corso di questo adempimento, la società di distribuzione aveva specificato: “dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 08/08/2008 (non essendo possibile risalire alla data di inizio dell'irregolarità, la stessa decorre a partire dai 5 anni antecedenti alla data di comunicazione della ricostruzione), ed è stato rimosso in sede di verifica con l'asportazione dei cavi elettrici abusivi.
La ricostruzione delle misure è relativa al periodo dal 08/2008 al 08/2013 ed è stata effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile tenendo conto della portata della sezione del conduttore abusivo pari a 16 mmq”; che, in base a tali dati, l'esponente aveva elaborato le fatture azionate in sede monitoria, inviate a
(documenti n. 9 e 10), responsabile della custodia del misuratore dei consumi e Parte_1
obbligato al pagamento del corrispettivo della fornitura di energia elettrica.
Con ordinanza riservata del 9.12.2020, l'eccezione d'incompetenza territoriale era dichiarata inammissibile, era concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ed erano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
Prodotta documentazione, con ordinanza riservata del 16-17 giugno 2021, era fissata l'udienza del
5.10.2022 per la precisazione delle conclusioni. 5
Con decreto reso il 9.1.2025, la causa era assegnata a questo Giudice e, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, passava in decisione all'udienza dell'1.4.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
Circa l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale adito, si richiama l'ordinanza riservata del 9.12.2020, il precedente Giudice assegnatario della presente causa ha così statuito, dichiarando inammissibile l'eccezione d'incompetenza territoriale:
“[…] vista l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'opponente; premesso che, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona fisica, la contestazione da parte di quest'ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 cod. proc. civ., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, sia con riguardo alla residenza che al domicilio (cfr. Cass.
n. 24277 del 22/11/2007); premesso ancora che la mancata contestazione di tutti i criteri comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (cfr. Cass. n.
6380 del 14/03/2018); ritenuto che vada dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione in quanto l'opponente ha indicato quale giudice competente il Tribunale di Crotone perché giudice del luogo ove risiede l'ingiunto e giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c., presso il domicilio del debitore ex art. 1182, comma 4, c.p.c., senza contestare il criterio del luogo ove è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c. e il criterio del domicilio del debitore ex art. 18 c.p.c., essendo tardiva l'integrazione effettuata con le note illustrative […]”.
Prima di procedere all'esame dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003; Cass. 15037/2005; Cass. 16767/2014), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente 6
attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte
11629/99, rv 530666).” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del
12.4.2006; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009;
Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016; 13685/2019).
Nel merito, si rileva che ha prodotto la documentazione allegata Controparte_1
alla comparsa di costituzione e risposta: le fatture commerciali il cui credito è stato azionato in sede monitoria che riportano entità e corrispettivi dei consumi di energia elettrica e gas naturale effettuati nei periodi ivi indicati (documenti n. 9 e 10), la nota della società addetta alla distribuzione attestante le operazioni di rimozione del misuratore dei consumi con verbale sottoscritto dall'utente il 7.8.2013 e la tabella relativa alla conseguente ricostruzione dei consumi (documento n. 4), il 7
verbale di verifica del 7.8.2013 (documento n. 3); alla memoria depositata nel terzo termine concesso a norma dell'art. 183, comma VI, c.p.c., la parte opposta ha allegato la relazione e la documentazione ricevuta dal distributore competente.
La documentata sussistenza del suindicato rapporto di somministrazione di energia elettrica e la misura dei consumi di energia elettrica effettuati, non contrastata da alcun principio di prova, risultante dalle suindicate fatture, inducono a ritenere sussistente il credito azionato.
E' stato, inoltre, chiarito che: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.” (Cass., sentenza n. 13651 del 13.6.2006,
C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. 590631; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 6502 del 3.7.1998;
Cass., Sez. 2, sentenza n. 10160 del 20.9.1999; Cass., Sez. L, sentenza n. 46 del 4.1.2002; Cass.,
Sez. 3, sentenza n. 13651 del 13.6.2006; Cass., Sez. 2, sentenza n. 15832 del 19.7.2011) e che:
“Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost.” (Cass., Sez. III civ., sentenza n. 8213 del 4.4.2013, ivi, Rv. 62578-01); è stato affermato il principio secondo cui: “In tema di somministrazione di energia elettrica, in caso di manomissione del contatore e conseguente inattendibilità dei dati da esso registrati, è configurabile il diritto al risarcimento del danno in capo al somministrante, che ne può provare l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti (legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente), come, ad esempio, il criterio metodologico della "potenza tecnicamente prelevabile", di cui va affermato il carattere non arbitrario.” (Cass., SEz. 3 civ., ordinanza n. 5219 del 27.2.2025, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv.
674044-01).
La parte opponente non ha allegato alcuna documentazione attestante il pagamento del corrispettivo di tale fornitura e, per conseguenza, l'opposizione de qua va respinta, con la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali alla parte opposta, liquidate come in 8
dispositivo in base al D.M. 147/2022, entrato in vigore in corso di causa e in considerazione del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, respinge l'opposizione de qua e condanna a rifondere al Parte_1 [...] le spese processuali, che liquida in € 14.103,00 (2.552 fase di studio, Controparte_1
1.628 fase introduttiva, 5.670 fase di trattazione e istruttoria, 4.253 fase decisoria), oltre I.v.a.,
C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
Roma, 10.6.2025
Il Giudice
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