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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 587/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, n. 122/2024 R.S., emessa in data 13 febbraio 2024 e pubblicata in data 2 aprile 2024, a definizione della causa n. 562/2022 RG, non notificata;
avente ad oggetto: sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per inosservanza obbligo vaccinale;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 23/10/2025; promossa da:
(C.F. rappresentata e dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AS IA, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Parma, Strada Farini, 35; appellante;
contro (P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro-temporerappresentata e difesa, in via tra pag. 1 di 16 di loro congiunta e disgiunta, dagli Avv.ti Marcello Ziveri e Filippo Ziveri, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Parma (PR), Viale Mariotti n. 1; appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono descritti in maniera precisa ed esaustiva nella sentenza gravata, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…)
1.1 Con atto depositato in data 27.07.2022,
[...] conveniva in giudizio Pt_1 Controparte_1
esponendo: a) di essere dipendente a tempo indeterminato di UR
[...]
MU Coop. Soc. ONLUS, assunta con contratto del 2 settembre 2019 (doc. 1 fasc. parte ricorrente) con mansioni di addetta alla cucina presso la Casa Residenza per Anziani “Giorgio Bonzani” di Varano Melegari, e con l'inquadramento previsto dalla Categoria A2 del CCNL delle cooperative sociali per il settore socio sanitario (doc. 2 fasc. parte ricorrente); b) di espletare le proprie mansioni nel locale adibito a cucina nel quale, durante l'orario di servizio, era l'unica dipendente presente e non aveva contatti, né con gli ospiti della struttura residenziale propriamente detta, né con il personale medico e paramedico adibito alla stessa;
c) che, con raccomandata del 15 dicembre 2021 (doc. 8 fasc. parte ricorrente), ricevuta dalla ricorrente il 29 dicembre 2021, UR MU Coop. Soc. ONLUS comunicava alla signora la Parte_1
“sospensione, per inosservanza dell'obbligo vaccinale … a decorrere dal 15 dicembre 2021”, ai sensi del D.L. 1 aprile 2021 n. 44; d) che, tuttavia, la ricorrente: - dal 14 al 18 dicembre 2021, veniva collocata in ferie;
- il 19 dicembre (che cadeva di domenica) in permesso;
- dal 20 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022, avendo contratto il Covid, si trovava in congedo per malattia, malattia al termine
pag. 2 di 16 della quale veniva riammessa in servizio (docc. 8 e 9 fasc. parte ricorrente); e) che, dunque, nel momento in cui la raccomandata con comunicazione di sospensione veniva trasmessa, la signora era in ferie e, nel Parte_1 momento della relativa ricezione, si trovava, invece, in malattia;
f) che, dopo essere guarita dal Covid ed essere stata riammessa in servizio, la signora
[...] riceveva la raccomandata datata 19 aprile 2022 (doc. 10 fasc. parte Pt_1 ricorrente) con la quale UR MU Coop. Soc. ONLUS le comunicava nuovamente la: “sospensione, per inosservanza dell'obbligo vaccinale … a decorrere dal 22 aprile 2022”; g) che, con missiva datata 10 giugno 2022 (doc. 12), la signora contestava la legittimità delle sospensioni, Parte_1 chiedendo la revoca dell'ultimo provvedimento sospensivo adottato, con conseguente riammissione in servizio, nonché il risarcimento del danno per il mancato pagamento dell'indennità di malattia, per il periodo dal 20 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022, e delle retribuzioni dal 22 aprile 2022 sino alla riammissione in servizio, oltre al danno per lesione della sua posizione previdenziale;
h) che, tuttavia, UR MU Coop. Soc. ONLUS non forniva alcun riscontro alle richieste della ricorrente. Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente lamentava l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione, evidenziando: a) che la sospensione del dicembre 2021 era stata disposta in violazione del D.L. n. 44/2021 vigente ratione temporis, in quanto la lavoratrice, dapprima in ferie, e, successivamente, impossibilitata a svolgere attività lavorativa a causa del perdurante stato di malattia, non poteva risultare destinataria dell'obbligo vaccinale;
b) che la sospensione dal lavoro di aprile 2022 era stata disposta in violazione delle disposizioni procedurali prescritte in materia. Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale del lavoro di Parma, contrariis rejectis, I) Accertare e pronunciare la nullità o inefficacia od illegittimità degli, o comunque disapplicare gli, atti di accertamento di inadempimento all'obbligo
pag. 3 di 16 vaccinale della ricorrente e di sospensione della stessa dalle attività lavorative di cui alle comunicazioni in atti della convenuta datate 15 dicembre 2021 e 19 aprile 2022; II) Dichiarare tenuta e condannare , Controparte_1 in persona del suo legale rappresentate pro tempore, a riammettere immediata- mente in servizio e reintegrare nel posto di lavoro;
Parte_1
III) Condannare , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentate pro tempore, a pagare a la somma, al lor- Parte_1 do delle ritenute fiscali e di legge da operarsi al momento del pagamento, di €
1.046,63 o quell'altra anche maggiore che risulterà dovuta in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno per il mancato percepimento dell'indennità di malattia per il periodo dal 20 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022; IV) Condannare , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentate pro tempore, a pagare a la somma, al lor- Parte_1 do delle ritenute fiscali e di legge da operarsi al momento del pagamento, di €
2.311,96, o quell'altra anche maggiore che risulterà dovuta in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno per il mancato percepimento delle retribuzioni maturate dal 22 aprile al 30 giugno 2022 nonché al pagamento delle ulteriori somme che matureranno per il medesimo titolo fino all'effettiva riammissione in servizio della ricorrente che si quantificano in 942,89, al lordo delle ritenute fiscali e di legge da operarsi al momento del pagamento, oltre 20% di maggiorazione per i giorni di mancato lavoro festivo e compenso per festività non godute, per ogni mese di illegittima sospensione dal lavoro;
V) Condannare , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentate pro tempore, a pagare a gli interessi legali Parte_1
e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT sulle somme capitali di cui ai punti che precedono dal giorno della maturazione dei relativi crediti per indennità di malattia o retribuzioni non percepite al saldo;
VI) Condannare a pagare , in persona Controparte_1 del suo legale rappresentate pro tempore, all'integrale rifusione delle spese e degli
pag. 4 di 16 onorari di lite con distrazione delle stesse, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di non averli riscossi”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 1.12.2022, si costituiva in giudizio la cooperativa onlus convenuta, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita sulla base della sola documentazione versata in atti. (…) >>. La causa è stata discussa all'udienza del 13/02/2024 (nel corso della quale i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti), al cui esito il Tribunale di Parma ha definito la vertenza con la sentenza n. 122/2024 R.S. così statuendo:
“(…) 1) Accerta e dichiara l'illegittimità della sospensione di Parte_1 disposta con atto del 15 dicembre 2021 dalla convenuta
[...] [...]
condannandola a corrispondere, a Controparte_1 favore della ricorrente, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sull'indennità di malattia riferita al periodo dal 19 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022 e corrisposta nell'ottobre 2022. 2) Rigetta il ricorso nel resto. 3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, accogliendo parzialmente le domande della sig.ra dichiarava l'illegittimità della prima Pt_1 sospensione disposta in data 15/12/21, e, prendendo atto che la aveva CP_1 già corrisposto alla dipendente, nell'ottobre 2022, l'indennità di malattia riferita al periodo dal 19/12/21 al 17/01/22, limitava la condanna di al CP_1 pagamento dei soli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tale importo corrispostole tardivamente. Il Tribunale di Parma, ha ritenuto illegittimo il primo provvedimento di sospensione, in quanto tale provvedimento si è sovrapposto “ad un rapporto già sospeso quantomeno nel periodo di concomitanza delle cause sospensive” (ferie e malattia) Quanto al secondo provvedimento di sospensione, invece, il Giudice a quo ne ha affermato la legittimità, ritenendo l'allora ricorrente inadempiente all'obbligo
pag. 5 di 16 vaccinale su di lei asseritamente gravante ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, così come attuato dalla circolare del Ministero della Salute – Direzione genera-le della prevenzione sanitaria prot. n. 8284 del 3 marzo 2021 (che secondo il Tribunale di Parma non sarebbe stata sostituita, come sostenuto dalla lavoratrice, dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32884 del 21/07/21). Con riferimento a tale provvedimento di sospensione, poi, il Tribunale di Parma ha osservato che le “doglianze di carattere procedimentale” sollevate dalla lavoratrice, al di là della loro infondatezza, in ogni caso, “non comporterebbero, anche laddove accertate, la conseguenza pretesa infondatamente da parte ricorrente, nel senso della debenza delle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione”. Con ricorso depositato telematicamente in data 17/09/2024, la sig.ra
[...] ha spiegato appello nei confronti della predetta pronuncia, chiedendo la Pt_1 riforma del capo della sentenza di prime cure con il quale il Giudice a quo, ritenuta legittima la sospensione dal lavoro disposta da nei suoi confronti CP_1 nel mese di aprile 2022, ha rigettato la domanda di condanna al pagamento – in suo favore – della somma di € 6.530,23, oltre a quella corrispondente al compenso per festività non godute, a titolo di risarcimento del danno per la mancata erogazione delle retribuzioni maturate dal 22/04/22 al 31/10/22. Nello spiegato atto di gravame, la lavoratrice appellante ha sollevato nei confronti della sentenza appellata tre distinti motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “PRIMO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE DELL'ART. 15 PRELEGGI E DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 4, COMMA 5, D.L. 1 APRILE 2021 N. 44 E DELLA CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 21 LUGLIO 2021 IN QUANTO IL TRIBUNALE DI PARMA HA ERRONEAMENTE RITENUTO CHE PER GLI OPERATORI SANITARI GUARITI DA VI L'OBBLIGO VACCINALE RIPRENDESSE VIGORE 90 GIORNI DOPO LA GUARIGIONE IN APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 3 CHE INVECE ALL'EPOCA DEI FATTI ERA CP_2
pag. 6 di 16 STATA SOSTITUITA DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 21 LUGLIO 2021 IN FORZA DELLA QUALE PER GLI OPERATORI SANITARI GUARITI DA VI L'OBBLIGO VACCINALE RIPRENDEVA VIGORE IN UN PERIODO TEMPORALE COMPRESO TRA UN MINIMO DI 6 ED UN MASSIMO DI 12 MESI DALLA GUARIGIONE”; “SECONDO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE DELL'ART. 132 C.P.C. PERCHÉ LA SENTENZA IMPUGNATA HA MOTIVATO LA DECISIONE CIRCA LA PERDURANTE VIGENZA DELLA CIRCOLARE DEL 3 MARZO 2021 RINVIANDO PER RELATIONEM AL PARERE DELL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE CHE PERÒ, A SUA VOLTA, NON È ASSOLUTAMENTE MOTIVATO TALCHÉ L'ASSENZA DI MOTIVAZIONE DEL DOCUMENTO RICHIAMATO SI COMUNICA ALLA SENTENZA CHE, APPOGGIANDOSI SU DI ESSO, FINISCE PER ESSERE ANCH'ESSA DEL TUTTO PRIVA DI MOTIVAZIONE” “TERZO MOTIVO DI APPELLO: IN VIA SUBORDINATA OVE SI RITENESSE APPLICABILE LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 3 MARZO 2021: A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE MEDESIMA IN QUANTO LA STESSA PER GLI OPERATORI SANITARI GUARITI DA VI NON INDICAVA UN TERMINE SECCO DI 90 GIORNI PER LA RIPRESA DELL'OBBLIGO VACCINALE MA PREVEDEVA UNA FINESTRA TEMPORALE COMPRESA TRA I 3 ED I 6 MESI;
B) VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 5, D.L. 1° APRILE 2021 N. 44 PERCHÉ NON TOCCAVA AD AURORA AL MEDICO FISSARE, ALL'INTERNO DI TALE CP_3
FINESTRA TEMPORALE, IL TERMINE DI RIPRESA DELL'OBBLIGO VACCINALE;
C) VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 3 E 5, D.L. 1° APRILE 2021 N. 44 PER AVER RITENUTO CHE LA FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA RIPRESA DELL'OBBLIGO VACCINALE ATTENESSE SOLTANTO ALLA LEGITTIMITÀ FORMALE DEL PROVVEDIMENTO MENTRE INVECE SOLO DALLA CORRETTA FISSAZIONE DI TALE TERMINE POTEVA DISCENDERE L'ESISTENZA DELL'OBBLIGO VACCINALE E L'INADEMPIMENTO E/O LA PROVA DELL'INADEMPIMENTO A DETTO OBBLIGO”.
pag. 7 di 16 Con gli spiegati motivi di appello, in estrema sintesi, la lavoratrice appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni da lei già formulate nel giudizio a quo.
ritualmente costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 diffusamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) rigettare siccome infondato il gravame proposto dalla sig.ra
avverso la sentenza del Tribunale di Parma Giudice del Lavoro Parte_1
n. 122/2024 resa in data 13/02/24 e questa confermare con riferimento alle parti/capi fatti oggetto d'impugnazione. Col favore delle spese del grado di giudizio da liquidarsi ex DM 55/2014 e DM 37/2018 oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato nei confronti della sig.ra con atto del 15 dicembre 2021 dalla datrice Parte_1 di lavoro trattandosi di un autonomo Controparte_1 capo della decisione che non è stato oggetto di impugnazione. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che il primo motivo di appello proposto dalla sig.ra è fondato per le ragioni Parte_1 appresso indicate, con assorbimento degli altri due motivi di appello proposti dalla lavoratrice. Al riguardo si rammenta che per gli operatori sanitari guariti da Covid l'art. 4, comma 5, D.L. 1° aprile 2021 n. 44, trascritto in nota1, prevedeva che l'obbligo 1 Si trascrive per comodità di consultazione l'art. 4, comma 5, D.L. 1° aprile 2021 n. 44: «In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'inte-ressato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia pag. 8 di 16 vaccinale restasse sospeso fino alla scadenza del termine individuato da Circolari del Ministero della Salute. Secondo la sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 2023 n. 171, la ratio di tale rinvio a fonti secondarie sta nel fatto che l'individuazione «dell'arco di tempo nell'ambito del quale la carica anticorpale derivante dall'avvenuto contagio rendeva non necessaria la vaccinazione … evidentemente, deve essere compiuta sulla base di dati tecnico-scientifici, che, già di per sé mutevoli nel tempo, lo sono stati tanto più durante l'emergenza sanitaria da VI-19» (così § 6.3 della sentenza testé citata). In altre parole con l'art. 4, comma 5, D.L. 1° aprile 2021 n. 44 il Legislatore ave- va previsto che sarebbe stato necessario modificare nel corso del tempo i termini di ripresa dell'obbligo vaccinale attraverso strumenti normativi di facile emanazione che consentissero di adeguarsi prontamente all'evoluzione, all'epoca tumultuosa ed imprevedibile, delle conoscenze in materia di VI-19. E così in effetti avvenne perché per gli operatori sanitari guariti da Covid, il Ministero della Salute emanò due circolari, la prima del 3 marzo 2021 (doc. 24 fasc. di primo grado di parte appellante) e la seconda del 21 luglio 2021 (doc. 25 fasc. di primo grado di parte appellante) che prevedevano non già termini fissi (come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Parma nella gravata sentenza) bensì delle forbici temporali, comprese tra un termine minimo ed uno massimo, per la ripresa dell'obbligo vaccinale. Se si tiene presente quanto detto dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata, la successione nel giro di pochi mesi di due circolari non aveva nulla di anomalo ma rispondeva all'esigenza di adeguare con prontezza la normativa in materia di obbligo vaccinale alle mutate conoscenze medico – scientifiche. Per l'interprete ciò significa che in linea di principio la circolare più recente era destinata a sostituire quella più vecchia perché fondata su conoscenze medico – scientifiche più aggiornate ed infatti entrambe le circolari in esame si basano,
automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento».
pag. 9 di 16 richiamandoli espressamente, su pareri scientifici cronologicamente successivi e, in più, quella del 21 luglio 2021 fin dal suo titolo dichiara di dettare un
“aggiornamento” delle indicazioni fornite da quella del 3 marzo 2021. Alla luce di quanto sopra evidenziato, dunque, sia sotto il profilo sistematico sia sotto quello letterale non possono esservi dubbi sul fatto che la forbice temporale prevista dalla Circolare del 3 marzo 2021 (doc. 24 fasc. di primo grado di parte appellante) sia stata “aggiornata” (id est: modificata) dalla Circolare del 21 luglio 2021 (doc. 25 fasc. di primo grado di parte appellante). La lettura delle due circolari conferma proprio quanto detto sopra, ossia che esse si basano su pareri scientifici cronologicamente successivi (ivi espressamente richiamati) e che la circolare del luglio 2021 dichiaratamente “aggiorna”, ossia modifica, quella del marzo 2021 sulla base del parere medico più recente. A sostegno di tale esegesi interpretativa si richiama il testo delle due circolari in esame che di seguito si trascrivono:
- nella Circolare del 3 marzo 2021 (doc. 24 fasc. di primo grado di parte appellante) recante quale oggetto «Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da Sars - CoV-2» si legge che «visto il parere espresso dal Gruppo Permanente sull'infezione da SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità, trasmesso alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute con nota protocollo n° 477- 03/03/2021-DGOCTS, conforme a quello espresso da AIFA in data 23/02/2021, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/VI-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica
o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica)».
- nella Circolare del 21 luglio 2021 (doc. 25) recante quale oggetto «Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-Covid-2» si legge che «facendo seguito alla circolare prot n° 08284-03/03/2021-DGPRE, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di
pag. 10 di 16 cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 751 del 2021, acquisito con prot. n° 32719-21/07/2021-DGPRE, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti- SARSCoV-2/VI-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica) purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione». Il confronto tra le due circolari rende di palmare evidenza che il tenore letterale della Circolare del 21 luglio 2021 ricalca pedissequamente il testo di quella precedente dalla quale differisce unicamente per la modifica del periodo di differimento dell'obbligo vaccinale e poiché due diverse tempistiche non possono applicarsi contemporaneamente allo stesso oggetto è necessario concludere che quella stabilita dalla norma più recente sostituisce quella fissata dalla norma più vecchia e ciò anche in applicazione dell'art. 15 Preleggi. Quanto sopra dimostra che la circolare del luglio 2021 dichiaratamente “aggiorna” e modifica quella del marzo 2021 sulla base del parere medico più recente. A conferma, poi, di quanto non sia condivisibile l'opposta interpretazione, fatta propria dal Giudice a quo nella gravata sentenza, si osserva che essa trascina con sé un problema che la sentenza impugnata lascia irrisolto e anzi del quale non sembra nemmeno avvedersi ovvero quale mai potrebbe essere, una volta che si ritenesse applicabile la Circolare del 3 marzo 2021, il residuo campo di applicazione della Circolare del 21 luglio 2021 che finirebbe per essere degradato, contrariamente ad ogni logica, al rango di un provvedimento “nato morto”. Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, deve ritenersi che la Circolare del 21 luglio 2021 (doc. 25 fasc. di primo grado di parte appellante) ha abrogato e sostituito quella del 3 marzo 2021 (doc. 24) perché ha regolato ex novo l'unica materia rimessa alle Circolari dall'art. 4, comma 5, D.L. 1° aprile 2021 n. 44 (ossia la fissazione dei termini di ripresa dell'obbligo vaccinale) e ciò in applicazione dell'art. 15 Preleggi e della stessa ratio legis dell'art. 4, comma 5, D.L. 1° aprile 2021 n. 44 che mirava a dare immediata applicazione alle conoscenze medico
pag. 11 di 16 scientifiche man mano che venivano acquisite attraverso l'agile strumento della circolare che, quindi, trovava la propria base legale proprio nella continua evoluzione delle conoscenze medico – scientifiche e nella necessità che quelle più recenti sostituissero quelle più vecchie. Considerata l'evidenza e la linearità degli argomenti sopra esposti non sorprende di certo che numerose sentenze siano pervenute alla conclusione che la Circolare del Ministero della Salute del 21 luglio 2021 (doc. 25 fasc. di primo grado di parte appellante) abbia sostituito quella del 3 marzo 2021 (doc. 24 fasc. di primo grado di parte appellante), si vedano in tal senso:
- Tribunale di Padova 17 luglio 2024 n. 536 (doc. 33 di patte appellante) che dopo ampia disamina delle fonti normative in materia, conclude che «la Circolare del 21 luglio 2021 sia radicalmente sostitutiva della Circolare del 3 marzo 2021: ciò per ragioni che attengono sia alla formulazione letterale delle due norme, sia ai contenuti da esse stabiliti» e aggiunge che dalla Circolare del 21 luglio 2021 si ricava altresì «una regola giuridica inequivoca circa l'individuazione del dies a quo dell'obbligo di vaccinazione».
- Ancona, 22 giugno 2023 n. 380: (doc. 26 di parte appellante), Parte_2 che, al punto 5.4 della motivazione ricorda che: «il Ministero della Salute, con successiva circolare del 21 luglio 2021 … aveva addirittura esteso il termine minimo entro cui sottoporsi alla vaccina-zione a seguito di pregressa infezione da tre mesi a sei mesi».
- T.A.R. Friuli Venezia Giulia 28 aprile 2023 n. 173 (doc. 27 di parte appellante) che ha annullato un provvedimento di sospensione per erronea applicazione dei termini contenuti nella Circolare del 3 marzo 2021, al posto del termine corretto (quello di 6 mesi) di cui alla Circolare del 21 luglio 2021, secondo cui: «La circolare che assume rilievo è quella del 21 luglio 2021, contraddistinta dal n. 0032884-21/07/2021- DGPRE-DGPRE-P, che, a chiare lettere, stabilisce che "(…) è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti- SARSCoV-2/VI-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga
pag. 12 di 16 eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione". Non quella precedente del 3 marzo 2021, che stabiliva che "è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS CoV-2/VI-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARSCoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”».
- T.A.R. Lombardia 4 maggio 2022 n. 518, (doc. 14 di parte appellante) che afferma che la Circolare del 3 marzo 2021 è stata superata da quella del 21 luglio 2021, evidenziando, in particolare, che: «la Circolare del Ministero della Salute in data 21 luglio 2021 … prevede che nei soggetti con pregressa infezione da SARS-Cov-2 … la vaccinazione venga eseguita “preferibilmente entro 6 mesi e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione” così superando la precedente circolare del 3 marzo 2021 ove si prevedeva l'effettuazione della vaccinazione “ad almeno tre mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 masi dalla stessa”» (enfasi nostra).
- Lazio Roma 4 gennaio 2022 n. 37 (doc. 28 di parte appellante) che in Pt_2 applicazione della Circolare del 21 luglio 2021 ha riconosciuto la validità per almeno sei mesi del certificato di guarigione. La Circolare del 21 luglio 2021 (doc. 25 fasc. di primo grado di parte appellante) che, per quanto sopra detto, era quella applicabile alla fattispecie in esame, è inequivocabile nel considerare valida la vaccinazione mediante somministrazione di un'unica dose nel soggetto guarito dall'infezione «purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro 6 mesi e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione». Ne discende che nell'aprile 2022, quando fu intimata la seconda sospensione dal lavoro e dalla retribuzione all'odierna appellante (provvedimento oggetto del presente gravame), non era inadempiente all'obbligo Parte_1 vaccinale essendo all'epoca decorsi tre mesi dalla sua guarigione da Covid. Né appare dirimente in senso contrario la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute del 29 marzo 2022, richiamata dal Giudice a quo nella
pag. 13 di 16 gravata sentenza a sostegno del proprio ragionamento interpretativo, “che, al fine di chiarire la disciplina applicabile al personale sanitario in caso di intervenuta guarigione dall'infezione daSARS-CoV-2, si limita a rinviare alla circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021, senza spiegare le ragioni per cui non è applicabile la successiva circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021” (così TAR Lombardia, 27 maggio 2022 n. 607, in senso conforme si vedano: TAR Lombardia, 27 maggio 2022 n. 608 e TAR Lombardia, 27 maggio 2022 n. 609). Ed invero, il suddetto parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute è del tutto privo di qualsiasi motivazione e si limita a dire che «è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione» ma non dice assolutamente nulla circa l'iter logico e giuridico attraverso il quale l'Ufficio è pervenuto a tale conclusione né esamina la questione del superamento della Circolare del 3 marzo 2021 ad opera di quella del 21 luglio 2021 che, anzi, nemmeno menziona. Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo provvedimento di sospensione adottato nei confronti della sig.ra deve considerarsi illegittimo in Parte_1 quanto fondato su un'erronea applicazione dei termini contenuti nella Circolare del 3 marzo 2021 in luogo della forbice temporale (da 6 a 12 mesi) di cui alla Circolare del 21 luglio 2021. A tanto consegue l'accoglimento della domanda risarcitoria riproposta in questa sede dalla lavoratrice, odierna appellante, riguardante il mancato percepimento della retribuzione dal 21 aprile 2022 al 31 ottobre 2022. In proposito si osserva che, con riferimento all'epoca dei fatti di causa, l'allora ricorrente lavorava sei giorni la settimana, dei quali quattro con orario 16,00 – 20,00 e due con orario 7,30 -13,30 per un totale di 121,5786 ore mensili (coefficiente mensile CCNL 165 per percentuale part-time 73,684 = 121,5786). A settimane alterne lavorava di domenica con orario 7,30 -13,30 Parte_1 per totale di 12 ore festive mensili.
pag. 14 di 16 La paga oraria era di € 7,75539 per i giorni feriali e di € 9,30647 per i giorni festivi, come da buste paga versate in atti (docc. da 3 a 7 fasc. di primo grado di parte appellante). Le circostanze ed i dati sopra esposti sono stati tutti allegati dalla lavoratrice al §.1 del ricorso di primo grado e non sono stati contestati dalla datrice di lavoro. La sig.ra ha prodotto in primo grado un conteggio del suo Parte_1 consulente del lavoro (doc. 15 fasc. di primo grado di parte), elaborato sulla scorta dei dati (non contestati) sopra ricordati ed in conformità allo stesso risulta dovuta all'odierna appellante la somma complessiva di € 6.530,23 di cui:
€ 2.311,96 per il periodo dal 22 aprile al 30 giugno 2022;
€ 4.218,68 per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2022 (di cui € 942,89 per ciascun mese da luglio a ottobre per le ore di lavoro feriale ed € 111,68 per ciascun mese da luglio a ottobre per le ore di lavoro festivo). A quanto sopra va aggiunto il compenso per festività non godute. L'odierna parte appellata non ha contestato la suesposta quantificazione, né ha contestato che durante il periodo di sospensione non ha ricevuto Parte_1 alcuna retribuzione, né ha prestato attività di lavoro dipendente od autonomo a favore di altri soggetti. Le somme spettanti all'allora ricorrente, infine, vanno maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singola posta creditoria all'effettivo saldo ex art. 429 c.p.c. Nei limiti sopra esposti, dunque, la domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellante va accolta con statuizioni come da dispositivo. Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della società odierna appellata ex art. 91 c.p.c., vista la sua netta e totale soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (che si colloca nello scaglione da € 5.201- 26.000), all'assenza di attività istruttoria ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti
pag. 15 di 16 difensivi posti in essere in favore della lavoratrice, odierna appellante).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello, riformando parzialmente la sentenza gravata, accertata e dichiarata l'illegittimità dell'atto di accertamento di inadempimento all'obbligo vaccinale dell'allora ricorrente e di sospensione della stessa dalle attività lavorative di cui alla comunicazione della datrice di lavoro datata 19 aprile 2022, condanna , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentate pro tempore, a pagare a la somma di € Parte_1
6.530,23 oltre a quella corrispondente al compenso per festività non godute, a titolo di risarcimento del danno per il mancato percepimento delle retribuzioni maturate dal 22 aprile 2022 al 31 ottobre 2022, maggiorando le predette somme di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singola posta creditoria all'effettivo saldo ex art. 429 c.p.c.;
- condanna, infine, , in persona del Controparte_1 suo legale rappresentate pro tempore, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 2.200,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva come per legge e, per il secondo grado, in € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva come per legge. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 23.10.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 587/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, n. 122/2024 R.S., emessa in data 13 febbraio 2024 e pubblicata in data 2 aprile 2024, a definizione della causa n. 562/2022 RG, non notificata;
avente ad oggetto: sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per inosservanza obbligo vaccinale;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 23/10/2025; promossa da:
(C.F. rappresentata e dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AS IA, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Parma, Strada Farini, 35; appellante;
contro (P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro-temporerappresentata e difesa, in via tra pag. 1 di 16 di loro congiunta e disgiunta, dagli Avv.ti Marcello Ziveri e Filippo Ziveri, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Parma (PR), Viale Mariotti n. 1; appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono descritti in maniera precisa ed esaustiva nella sentenza gravata, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…)
1.1 Con atto depositato in data 27.07.2022,
[...] conveniva in giudizio Pt_1 Controparte_1
esponendo: a) di essere dipendente a tempo indeterminato di UR
[...]
MU Coop. Soc. ONLUS, assunta con contratto del 2 settembre 2019 (doc. 1 fasc. parte ricorrente) con mansioni di addetta alla cucina presso la Casa Residenza per Anziani “Giorgio Bonzani” di Varano Melegari, e con l'inquadramento previsto dalla Categoria A2 del CCNL delle cooperative sociali per il settore socio sanitario (doc. 2 fasc. parte ricorrente); b) di espletare le proprie mansioni nel locale adibito a cucina nel quale, durante l'orario di servizio, era l'unica dipendente presente e non aveva contatti, né con gli ospiti della struttura residenziale propriamente detta, né con il personale medico e paramedico adibito alla stessa;
c) che, con raccomandata del 15 dicembre 2021 (doc. 8 fasc. parte ricorrente), ricevuta dalla ricorrente il 29 dicembre 2021, UR MU Coop. Soc. ONLUS comunicava alla signora la Parte_1
“sospensione, per inosservanza dell'obbligo vaccinale … a decorrere dal 15 dicembre 2021”, ai sensi del D.L. 1 aprile 2021 n. 44; d) che, tuttavia, la ricorrente: - dal 14 al 18 dicembre 2021, veniva collocata in ferie;
- il 19 dicembre (che cadeva di domenica) in permesso;
- dal 20 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022, avendo contratto il Covid, si trovava in congedo per malattia, malattia al termine
pag. 2 di 16 della quale veniva riammessa in servizio (docc. 8 e 9 fasc. parte ricorrente); e) che, dunque, nel momento in cui la raccomandata con comunicazione di sospensione veniva trasmessa, la signora era in ferie e, nel Parte_1 momento della relativa ricezione, si trovava, invece, in malattia;
f) che, dopo essere guarita dal Covid ed essere stata riammessa in servizio, la signora
[...] riceveva la raccomandata datata 19 aprile 2022 (doc. 10 fasc. parte Pt_1 ricorrente) con la quale UR MU Coop. Soc. ONLUS le comunicava nuovamente la: “sospensione, per inosservanza dell'obbligo vaccinale … a decorrere dal 22 aprile 2022”; g) che, con missiva datata 10 giugno 2022 (doc. 12), la signora contestava la legittimità delle sospensioni, Parte_1 chiedendo la revoca dell'ultimo provvedimento sospensivo adottato, con conseguente riammissione in servizio, nonché il risarcimento del danno per il mancato pagamento dell'indennità di malattia, per il periodo dal 20 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022, e delle retribuzioni dal 22 aprile 2022 sino alla riammissione in servizio, oltre al danno per lesione della sua posizione previdenziale;
h) che, tuttavia, UR MU Coop. Soc. ONLUS non forniva alcun riscontro alle richieste della ricorrente. Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente lamentava l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione, evidenziando: a) che la sospensione del dicembre 2021 era stata disposta in violazione del D.L. n. 44/2021 vigente ratione temporis, in quanto la lavoratrice, dapprima in ferie, e, successivamente, impossibilitata a svolgere attività lavorativa a causa del perdurante stato di malattia, non poteva risultare destinataria dell'obbligo vaccinale;
b) che la sospensione dal lavoro di aprile 2022 era stata disposta in violazione delle disposizioni procedurali prescritte in materia. Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale del lavoro di Parma, contrariis rejectis, I) Accertare e pronunciare la nullità o inefficacia od illegittimità degli, o comunque disapplicare gli, atti di accertamento di inadempimento all'obbligo
pag. 3 di 16 vaccinale della ricorrente e di sospensione della stessa dalle attività lavorative di cui alle comunicazioni in atti della convenuta datate 15 dicembre 2021 e 19 aprile 2022; II) Dichiarare tenuta e condannare , Controparte_1 in persona del suo legale rappresentate pro tempore, a riammettere immediata- mente in servizio e reintegrare nel posto di lavoro;
Parte_1
III) Condannare , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentate pro tempore, a pagare a la somma, al lor- Parte_1 do delle ritenute fiscali e di legge da operarsi al momento del pagamento, di €
1.046,63 o quell'altra anche maggiore che risulterà dovuta in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno per il mancato percepimento dell'indennità di malattia per il periodo dal 20 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022; IV) Condannare , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentate pro tempore, a pagare a la somma, al lor- Parte_1 do delle ritenute fiscali e di legge da operarsi al momento del pagamento, di €
2.311,96, o quell'altra anche maggiore che risulterà dovuta in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno per il mancato percepimento delle retribuzioni maturate dal 22 aprile al 30 giugno 2022 nonché al pagamento delle ulteriori somme che matureranno per il medesimo titolo fino all'effettiva riammissione in servizio della ricorrente che si quantificano in 942,89, al lordo delle ritenute fiscali e di legge da operarsi al momento del pagamento, oltre 20% di maggiorazione per i giorni di mancato lavoro festivo e compenso per festività non godute, per ogni mese di illegittima sospensione dal lavoro;
V) Condannare , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentate pro tempore, a pagare a gli interessi legali Parte_1
e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT sulle somme capitali di cui ai punti che precedono dal giorno della maturazione dei relativi crediti per indennità di malattia o retribuzioni non percepite al saldo;
VI) Condannare a pagare , in persona Controparte_1 del suo legale rappresentate pro tempore, all'integrale rifusione delle spese e degli
pag. 4 di 16 onorari di lite con distrazione delle stesse, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di non averli riscossi”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 1.12.2022, si costituiva in giudizio la cooperativa onlus convenuta, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita sulla base della sola documentazione versata in atti. (…) >>. La causa è stata discussa all'udienza del 13/02/2024 (nel corso della quale i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti), al cui esito il Tribunale di Parma ha definito la vertenza con la sentenza n. 122/2024 R.S. così statuendo:
“(…) 1) Accerta e dichiara l'illegittimità della sospensione di Parte_1 disposta con atto del 15 dicembre 2021 dalla convenuta
[...] [...]
condannandola a corrispondere, a Controparte_1 favore della ricorrente, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sull'indennità di malattia riferita al periodo dal 19 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022 e corrisposta nell'ottobre 2022. 2) Rigetta il ricorso nel resto. 3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, accogliendo parzialmente le domande della sig.ra dichiarava l'illegittimità della prima Pt_1 sospensione disposta in data 15/12/21, e, prendendo atto che la aveva CP_1 già corrisposto alla dipendente, nell'ottobre 2022, l'indennità di malattia riferita al periodo dal 19/12/21 al 17/01/22, limitava la condanna di al CP_1 pagamento dei soli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tale importo corrispostole tardivamente. Il Tribunale di Parma, ha ritenuto illegittimo il primo provvedimento di sospensione, in quanto tale provvedimento si è sovrapposto “ad un rapporto già sospeso quantomeno nel periodo di concomitanza delle cause sospensive” (ferie e malattia) Quanto al secondo provvedimento di sospensione, invece, il Giudice a quo ne ha affermato la legittimità, ritenendo l'allora ricorrente inadempiente all'obbligo
pag. 5 di 16 vaccinale su di lei asseritamente gravante ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, così come attuato dalla circolare del Ministero della Salute – Direzione genera-le della prevenzione sanitaria prot. n. 8284 del 3 marzo 2021 (che secondo il Tribunale di Parma non sarebbe stata sostituita, come sostenuto dalla lavoratrice, dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32884 del 21/07/21). Con riferimento a tale provvedimento di sospensione, poi, il Tribunale di Parma ha osservato che le “doglianze di carattere procedimentale” sollevate dalla lavoratrice, al di là della loro infondatezza, in ogni caso, “non comporterebbero, anche laddove accertate, la conseguenza pretesa infondatamente da parte ricorrente, nel senso della debenza delle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione”. Con ricorso depositato telematicamente in data 17/09/2024, la sig.ra
[...] ha spiegato appello nei confronti della predetta pronuncia, chiedendo la Pt_1 riforma del capo della sentenza di prime cure con il quale il Giudice a quo, ritenuta legittima la sospensione dal lavoro disposta da nei suoi confronti CP_1 nel mese di aprile 2022, ha rigettato la domanda di condanna al pagamento – in suo favore – della somma di € 6.530,23, oltre a quella corrispondente al compenso per festività non godute, a titolo di risarcimento del danno per la mancata erogazione delle retribuzioni maturate dal 22/04/22 al 31/10/22. Nello spiegato atto di gravame, la lavoratrice appellante ha sollevato nei confronti della sentenza appellata tre distinti motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “PRIMO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE DELL'ART. 15 PRELEGGI E DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 4, COMMA 5, D.L. 1 APRILE 2021 N. 44 E DELLA CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 21 LUGLIO 2021 IN QUANTO IL TRIBUNALE DI PARMA HA ERRONEAMENTE RITENUTO CHE PER GLI OPERATORI SANITARI GUARITI DA VI L'OBBLIGO VACCINALE RIPRENDESSE VIGORE 90 GIORNI DOPO LA GUARIGIONE IN APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 3 CHE INVECE ALL'EPOCA DEI FATTI ERA CP_2
pag. 6 di 16 STATA SOSTITUITA DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 21 LUGLIO 2021 IN FORZA DELLA QUALE PER GLI OPERATORI SANITARI GUARITI DA VI L'OBBLIGO VACCINALE RIPRENDEVA VIGORE IN UN PERIODO TEMPORALE COMPRESO TRA UN MINIMO DI 6 ED UN MASSIMO DI 12 MESI DALLA GUARIGIONE”; “SECONDO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE DELL'ART. 132 C.P.C. PERCHÉ LA SENTENZA IMPUGNATA HA MOTIVATO LA DECISIONE CIRCA LA PERDURANTE VIGENZA DELLA CIRCOLARE DEL 3 MARZO 2021 RINVIANDO PER RELATIONEM AL PARERE DELL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE CHE PERÒ, A SUA VOLTA, NON È ASSOLUTAMENTE MOTIVATO TALCHÉ L'ASSENZA DI MOTIVAZIONE DEL DOCUMENTO RICHIAMATO SI COMUNICA ALLA SENTENZA CHE, APPOGGIANDOSI SU DI ESSO, FINISCE PER ESSERE ANCH'ESSA DEL TUTTO PRIVA DI MOTIVAZIONE” “TERZO MOTIVO DI APPELLO: IN VIA SUBORDINATA OVE SI RITENESSE APPLICABILE LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 3 MARZO 2021: A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE MEDESIMA IN QUANTO LA STESSA PER GLI OPERATORI SANITARI GUARITI DA VI NON INDICAVA UN TERMINE SECCO DI 90 GIORNI PER LA RIPRESA DELL'OBBLIGO VACCINALE MA PREVEDEVA UNA FINESTRA TEMPORALE COMPRESA TRA I 3 ED I 6 MESI;
B) VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 5, D.L. 1° APRILE 2021 N. 44 PERCHÉ NON TOCCAVA AD AURORA AL MEDICO FISSARE, ALL'INTERNO DI TALE CP_3
FINESTRA TEMPORALE, IL TERMINE DI RIPRESA DELL'OBBLIGO VACCINALE;
C) VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 3 E 5, D.L. 1° APRILE 2021 N. 44 PER AVER RITENUTO CHE LA FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA RIPRESA DELL'OBBLIGO VACCINALE ATTENESSE SOLTANTO ALLA LEGITTIMITÀ FORMALE DEL PROVVEDIMENTO MENTRE INVECE SOLO DALLA CORRETTA FISSAZIONE DI TALE TERMINE POTEVA DISCENDERE L'ESISTENZA DELL'OBBLIGO VACCINALE E L'INADEMPIMENTO E/O LA PROVA DELL'INADEMPIMENTO A DETTO OBBLIGO”.
pag. 7 di 16 Con gli spiegati motivi di appello, in estrema sintesi, la lavoratrice appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni da lei già formulate nel giudizio a quo.
ritualmente costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 diffusamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) rigettare siccome infondato il gravame proposto dalla sig.ra
avverso la sentenza del Tribunale di Parma Giudice del Lavoro Parte_1
n. 122/2024 resa in data 13/02/24 e questa confermare con riferimento alle parti/capi fatti oggetto d'impugnazione. Col favore delle spese del grado di giudizio da liquidarsi ex DM 55/2014 e DM 37/2018 oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato nei confronti della sig.ra con atto del 15 dicembre 2021 dalla datrice Parte_1 di lavoro trattandosi di un autonomo Controparte_1 capo della decisione che non è stato oggetto di impugnazione. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che il primo motivo di appello proposto dalla sig.ra è fondato per le ragioni Parte_1 appresso indicate, con assorbimento degli altri due motivi di appello proposti dalla lavoratrice. Al riguardo si rammenta che per gli operatori sanitari guariti da Covid l'art. 4, comma 5, D.L. 1° aprile 2021 n. 44, trascritto in nota1, prevedeva che l'obbligo 1 Si trascrive per comodità di consultazione l'art. 4, comma 5, D.L. 1° aprile 2021 n. 44: «In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'inte-ressato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia pag. 8 di 16 vaccinale restasse sospeso fino alla scadenza del termine individuato da Circolari del Ministero della Salute. Secondo la sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 2023 n. 171, la ratio di tale rinvio a fonti secondarie sta nel fatto che l'individuazione «dell'arco di tempo nell'ambito del quale la carica anticorpale derivante dall'avvenuto contagio rendeva non necessaria la vaccinazione … evidentemente, deve essere compiuta sulla base di dati tecnico-scientifici, che, già di per sé mutevoli nel tempo, lo sono stati tanto più durante l'emergenza sanitaria da VI-19» (così § 6.3 della sentenza testé citata). In altre parole con l'art. 4, comma 5, D.L. 1° aprile 2021 n. 44 il Legislatore ave- va previsto che sarebbe stato necessario modificare nel corso del tempo i termini di ripresa dell'obbligo vaccinale attraverso strumenti normativi di facile emanazione che consentissero di adeguarsi prontamente all'evoluzione, all'epoca tumultuosa ed imprevedibile, delle conoscenze in materia di VI-19. E così in effetti avvenne perché per gli operatori sanitari guariti da Covid, il Ministero della Salute emanò due circolari, la prima del 3 marzo 2021 (doc. 24 fasc. di primo grado di parte appellante) e la seconda del 21 luglio 2021 (doc. 25 fasc. di primo grado di parte appellante) che prevedevano non già termini fissi (come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Parma nella gravata sentenza) bensì delle forbici temporali, comprese tra un termine minimo ed uno massimo, per la ripresa dell'obbligo vaccinale. Se si tiene presente quanto detto dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata, la successione nel giro di pochi mesi di due circolari non aveva nulla di anomalo ma rispondeva all'esigenza di adeguare con prontezza la normativa in materia di obbligo vaccinale alle mutate conoscenze medico – scientifiche. Per l'interprete ciò significa che in linea di principio la circolare più recente era destinata a sostituire quella più vecchia perché fondata su conoscenze medico – scientifiche più aggiornate ed infatti entrambe le circolari in esame si basano,
automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento».
pag. 9 di 16 richiamandoli espressamente, su pareri scientifici cronologicamente successivi e, in più, quella del 21 luglio 2021 fin dal suo titolo dichiara di dettare un
“aggiornamento” delle indicazioni fornite da quella del 3 marzo 2021. Alla luce di quanto sopra evidenziato, dunque, sia sotto il profilo sistematico sia sotto quello letterale non possono esservi dubbi sul fatto che la forbice temporale prevista dalla Circolare del 3 marzo 2021 (doc. 24 fasc. di primo grado di parte appellante) sia stata “aggiornata” (id est: modificata) dalla Circolare del 21 luglio 2021 (doc. 25 fasc. di primo grado di parte appellante). La lettura delle due circolari conferma proprio quanto detto sopra, ossia che esse si basano su pareri scientifici cronologicamente successivi (ivi espressamente richiamati) e che la circolare del luglio 2021 dichiaratamente “aggiorna”, ossia modifica, quella del marzo 2021 sulla base del parere medico più recente. A sostegno di tale esegesi interpretativa si richiama il testo delle due circolari in esame che di seguito si trascrivono:
- nella Circolare del 3 marzo 2021 (doc. 24 fasc. di primo grado di parte appellante) recante quale oggetto «Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da Sars - CoV-2» si legge che «visto il parere espresso dal Gruppo Permanente sull'infezione da SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità, trasmesso alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute con nota protocollo n° 477- 03/03/2021-DGOCTS, conforme a quello espresso da AIFA in data 23/02/2021, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/VI-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica
o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica)».
- nella Circolare del 21 luglio 2021 (doc. 25) recante quale oggetto «Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-Covid-2» si legge che «facendo seguito alla circolare prot n° 08284-03/03/2021-DGPRE, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di
pag. 10 di 16 cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 751 del 2021, acquisito con prot. n° 32719-21/07/2021-DGPRE, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti- SARSCoV-2/VI-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica) purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione». Il confronto tra le due circolari rende di palmare evidenza che il tenore letterale della Circolare del 21 luglio 2021 ricalca pedissequamente il testo di quella precedente dalla quale differisce unicamente per la modifica del periodo di differimento dell'obbligo vaccinale e poiché due diverse tempistiche non possono applicarsi contemporaneamente allo stesso oggetto è necessario concludere che quella stabilita dalla norma più recente sostituisce quella fissata dalla norma più vecchia e ciò anche in applicazione dell'art. 15 Preleggi. Quanto sopra dimostra che la circolare del luglio 2021 dichiaratamente “aggiorna” e modifica quella del marzo 2021 sulla base del parere medico più recente. A conferma, poi, di quanto non sia condivisibile l'opposta interpretazione, fatta propria dal Giudice a quo nella gravata sentenza, si osserva che essa trascina con sé un problema che la sentenza impugnata lascia irrisolto e anzi del quale non sembra nemmeno avvedersi ovvero quale mai potrebbe essere, una volta che si ritenesse applicabile la Circolare del 3 marzo 2021, il residuo campo di applicazione della Circolare del 21 luglio 2021 che finirebbe per essere degradato, contrariamente ad ogni logica, al rango di un provvedimento “nato morto”. Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, deve ritenersi che la Circolare del 21 luglio 2021 (doc. 25 fasc. di primo grado di parte appellante) ha abrogato e sostituito quella del 3 marzo 2021 (doc. 24) perché ha regolato ex novo l'unica materia rimessa alle Circolari dall'art. 4, comma 5, D.L. 1° aprile 2021 n. 44 (ossia la fissazione dei termini di ripresa dell'obbligo vaccinale) e ciò in applicazione dell'art. 15 Preleggi e della stessa ratio legis dell'art. 4, comma 5, D.L. 1° aprile 2021 n. 44 che mirava a dare immediata applicazione alle conoscenze medico
pag. 11 di 16 scientifiche man mano che venivano acquisite attraverso l'agile strumento della circolare che, quindi, trovava la propria base legale proprio nella continua evoluzione delle conoscenze medico – scientifiche e nella necessità che quelle più recenti sostituissero quelle più vecchie. Considerata l'evidenza e la linearità degli argomenti sopra esposti non sorprende di certo che numerose sentenze siano pervenute alla conclusione che la Circolare del Ministero della Salute del 21 luglio 2021 (doc. 25 fasc. di primo grado di parte appellante) abbia sostituito quella del 3 marzo 2021 (doc. 24 fasc. di primo grado di parte appellante), si vedano in tal senso:
- Tribunale di Padova 17 luglio 2024 n. 536 (doc. 33 di patte appellante) che dopo ampia disamina delle fonti normative in materia, conclude che «la Circolare del 21 luglio 2021 sia radicalmente sostitutiva della Circolare del 3 marzo 2021: ciò per ragioni che attengono sia alla formulazione letterale delle due norme, sia ai contenuti da esse stabiliti» e aggiunge che dalla Circolare del 21 luglio 2021 si ricava altresì «una regola giuridica inequivoca circa l'individuazione del dies a quo dell'obbligo di vaccinazione».
- Ancona, 22 giugno 2023 n. 380: (doc. 26 di parte appellante), Parte_2 che, al punto 5.4 della motivazione ricorda che: «il Ministero della Salute, con successiva circolare del 21 luglio 2021 … aveva addirittura esteso il termine minimo entro cui sottoporsi alla vaccina-zione a seguito di pregressa infezione da tre mesi a sei mesi».
- T.A.R. Friuli Venezia Giulia 28 aprile 2023 n. 173 (doc. 27 di parte appellante) che ha annullato un provvedimento di sospensione per erronea applicazione dei termini contenuti nella Circolare del 3 marzo 2021, al posto del termine corretto (quello di 6 mesi) di cui alla Circolare del 21 luglio 2021, secondo cui: «La circolare che assume rilievo è quella del 21 luglio 2021, contraddistinta dal n. 0032884-21/07/2021- DGPRE-DGPRE-P, che, a chiare lettere, stabilisce che "(…) è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti- SARSCoV-2/VI-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga
pag. 12 di 16 eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione". Non quella precedente del 3 marzo 2021, che stabiliva che "è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS CoV-2/VI-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARSCoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”».
- T.A.R. Lombardia 4 maggio 2022 n. 518, (doc. 14 di parte appellante) che afferma che la Circolare del 3 marzo 2021 è stata superata da quella del 21 luglio 2021, evidenziando, in particolare, che: «la Circolare del Ministero della Salute in data 21 luglio 2021 … prevede che nei soggetti con pregressa infezione da SARS-Cov-2 … la vaccinazione venga eseguita “preferibilmente entro 6 mesi e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione” così superando la precedente circolare del 3 marzo 2021 ove si prevedeva l'effettuazione della vaccinazione “ad almeno tre mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 masi dalla stessa”» (enfasi nostra).
- Lazio Roma 4 gennaio 2022 n. 37 (doc. 28 di parte appellante) che in Pt_2 applicazione della Circolare del 21 luglio 2021 ha riconosciuto la validità per almeno sei mesi del certificato di guarigione. La Circolare del 21 luglio 2021 (doc. 25 fasc. di primo grado di parte appellante) che, per quanto sopra detto, era quella applicabile alla fattispecie in esame, è inequivocabile nel considerare valida la vaccinazione mediante somministrazione di un'unica dose nel soggetto guarito dall'infezione «purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro 6 mesi e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione». Ne discende che nell'aprile 2022, quando fu intimata la seconda sospensione dal lavoro e dalla retribuzione all'odierna appellante (provvedimento oggetto del presente gravame), non era inadempiente all'obbligo Parte_1 vaccinale essendo all'epoca decorsi tre mesi dalla sua guarigione da Covid. Né appare dirimente in senso contrario la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute del 29 marzo 2022, richiamata dal Giudice a quo nella
pag. 13 di 16 gravata sentenza a sostegno del proprio ragionamento interpretativo, “che, al fine di chiarire la disciplina applicabile al personale sanitario in caso di intervenuta guarigione dall'infezione daSARS-CoV-2, si limita a rinviare alla circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021, senza spiegare le ragioni per cui non è applicabile la successiva circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021” (così TAR Lombardia, 27 maggio 2022 n. 607, in senso conforme si vedano: TAR Lombardia, 27 maggio 2022 n. 608 e TAR Lombardia, 27 maggio 2022 n. 609). Ed invero, il suddetto parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute è del tutto privo di qualsiasi motivazione e si limita a dire che «è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione» ma non dice assolutamente nulla circa l'iter logico e giuridico attraverso il quale l'Ufficio è pervenuto a tale conclusione né esamina la questione del superamento della Circolare del 3 marzo 2021 ad opera di quella del 21 luglio 2021 che, anzi, nemmeno menziona. Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo provvedimento di sospensione adottato nei confronti della sig.ra deve considerarsi illegittimo in Parte_1 quanto fondato su un'erronea applicazione dei termini contenuti nella Circolare del 3 marzo 2021 in luogo della forbice temporale (da 6 a 12 mesi) di cui alla Circolare del 21 luglio 2021. A tanto consegue l'accoglimento della domanda risarcitoria riproposta in questa sede dalla lavoratrice, odierna appellante, riguardante il mancato percepimento della retribuzione dal 21 aprile 2022 al 31 ottobre 2022. In proposito si osserva che, con riferimento all'epoca dei fatti di causa, l'allora ricorrente lavorava sei giorni la settimana, dei quali quattro con orario 16,00 – 20,00 e due con orario 7,30 -13,30 per un totale di 121,5786 ore mensili (coefficiente mensile CCNL 165 per percentuale part-time 73,684 = 121,5786). A settimane alterne lavorava di domenica con orario 7,30 -13,30 Parte_1 per totale di 12 ore festive mensili.
pag. 14 di 16 La paga oraria era di € 7,75539 per i giorni feriali e di € 9,30647 per i giorni festivi, come da buste paga versate in atti (docc. da 3 a 7 fasc. di primo grado di parte appellante). Le circostanze ed i dati sopra esposti sono stati tutti allegati dalla lavoratrice al §.1 del ricorso di primo grado e non sono stati contestati dalla datrice di lavoro. La sig.ra ha prodotto in primo grado un conteggio del suo Parte_1 consulente del lavoro (doc. 15 fasc. di primo grado di parte), elaborato sulla scorta dei dati (non contestati) sopra ricordati ed in conformità allo stesso risulta dovuta all'odierna appellante la somma complessiva di € 6.530,23 di cui:
€ 2.311,96 per il periodo dal 22 aprile al 30 giugno 2022;
€ 4.218,68 per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2022 (di cui € 942,89 per ciascun mese da luglio a ottobre per le ore di lavoro feriale ed € 111,68 per ciascun mese da luglio a ottobre per le ore di lavoro festivo). A quanto sopra va aggiunto il compenso per festività non godute. L'odierna parte appellata non ha contestato la suesposta quantificazione, né ha contestato che durante il periodo di sospensione non ha ricevuto Parte_1 alcuna retribuzione, né ha prestato attività di lavoro dipendente od autonomo a favore di altri soggetti. Le somme spettanti all'allora ricorrente, infine, vanno maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singola posta creditoria all'effettivo saldo ex art. 429 c.p.c. Nei limiti sopra esposti, dunque, la domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellante va accolta con statuizioni come da dispositivo. Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della società odierna appellata ex art. 91 c.p.c., vista la sua netta e totale soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (che si colloca nello scaglione da € 5.201- 26.000), all'assenza di attività istruttoria ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti
pag. 15 di 16 difensivi posti in essere in favore della lavoratrice, odierna appellante).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello, riformando parzialmente la sentenza gravata, accertata e dichiarata l'illegittimità dell'atto di accertamento di inadempimento all'obbligo vaccinale dell'allora ricorrente e di sospensione della stessa dalle attività lavorative di cui alla comunicazione della datrice di lavoro datata 19 aprile 2022, condanna , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentate pro tempore, a pagare a la somma di € Parte_1
6.530,23 oltre a quella corrispondente al compenso per festività non godute, a titolo di risarcimento del danno per il mancato percepimento delle retribuzioni maturate dal 22 aprile 2022 al 31 ottobre 2022, maggiorando le predette somme di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singola posta creditoria all'effettivo saldo ex art. 429 c.p.c.;
- condanna, infine, , in persona del Controparte_1 suo legale rappresentate pro tempore, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 2.200,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva come per legge e, per il secondo grado, in € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva come per legge. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 23.10.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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