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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE I
Il Tribunale di Palermo nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13379/2022 R.G., avente ad oggetto “appalto ”, promossa
DA nato [...] a [...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dall'Avv. Antonio Maltese (c.f. ), sito in C.F._2
Partinico Largo Modica n. 26, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura apposta in calce all'atto di opposizione
Opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
in Palermo nella Via P.pe di Belmonte n. 93, P.IVA P.IVA_1
-opposta contumace -
Conclusioni delle parti come da verbale della udienza del 17.4.25 in atti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n 3644/2022 (emesso dal Tribunale di Palermo in data 05/09/2022 avente n. R.G.
10344/2022.) con cui gli era stato ingiunto di pagare alla Controparte_1
l'importo di € 55.000,00, oltre gli interessi e spese del procedimento liquidate , asseritamente dovuti quale corrispettivo delle opere edili eseguite dalla I.S.A. s.r.l. sull'immobile di sua proprietà, sito in Villagrazia di Carini nella C/da LL ( iscritto nel catasto dei fabbricati del prefato comune al foglio 1, particella 659) .
1 A tal fine, parte opponente rappresentava che:
- nel mese di marzo 2022 egli , sfruttando gli eco-incentivi di cui al Superbonus 110%, aveva deciso di commissionare alla I.S.A. s.r.l. i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'immobile di sua proprietà, sottoscrivendo con la stessa un contratto di appalto del (cfr. all. 2), con un costo complessivo di € 250.000,00 oltre iva come da computo metrico allegato al contratto di appalto;
- secondo gli accordi contrattuali “ i tutti lavori dovevano rientrare negli incentivi fiscali di cui all'art. 119 D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito nella L 17/07/2020 n. 77 (cd. Superbonus
110%)”;
- in ordine allee modalità di pagamento, le parti aveva stabilito che l'appaltatore doveva applicare uno sconto in fattura pari al 100% dell'importo totale della fattura, iva compresa, in applicazione dell'art. 119 D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito nella L 17/07/2020 n. 77, da liquidarsi: 30% pari ad € 63.000,00 oltre iva, al primo stato di avanzamento raggiunto il
30% delle opere totali;
il secondo stato di avanzamento raggiunto il 60% delle opere totali ed il saldo pari ad € 84.000,00 ad ultimazione dei lavori dopo la stesura del verbale di collaudo;
ad ogni stato di avanzamento dei lavori, il committente avrebbe ceduto alla ditta appaltatrice il proprio credito di imposta che si sarebbe generato con l'apertura della pratica del “ . La suddetta modalità di pagamento imponeva, quindi che tutte le Parte_2
spese per l'esecuzione delle opere rimanessero a carico della ditta appaltatrice proprio perchè la predetta avrebbe ottenuto uno sconto in fattura. L'unica incombenza gravante sul committente era la cessione del proprio credito d'imposta che viene eseguita direttamente dal direttore dei lavori mediante il caricamento della fattura, con la relativa contabile comprovante il primo SAL, sulla piattaforma;
CP_2
- quanto alla tempistica le parti avevano convenuto che “ le opere dovevano iniziare in data
05/04/2022 ed ultimarsi in data 10/07/2022, con la possibilità da parte della società appaltante di sub-appaltare le opere a terzi soggetti”;
- in data 05/04/2022 la società I.S.A. Srl, a mezzo della ditta , che era Parte_3
intervenuta quale sub-appaltatrice, aveva iniziato i lavori all'interno dell'immobile ;
- durante l'esecuzione delle opere, a dispetto della previsione contrattuale in ordine alle spese, che avrebbero dovuto essere tutte a carico della impresa appaltatrice , egli, per far fronte alla carenza di liquidità dell'impresa, aveva anticipato : la somma di € 8.000,00 consegnata nelle mani dell'Institore Arch. ; la somma di € 5.000,00 corrisposta alla ditta CP_3
per l'acquisto di materiali che dovevano essere impiegati nel cantiere;
la somma di CP_4
€ 800,00 alla ditta Zito per il noleggio dello scarrabile e lo smaltimento dei materiali da
2 risulta;
la somma di € 2.500,00 corrisposta alla ditta (sub-appaltatrice) a Parte_3
titolo di retribuzione per gli operai impiegati nel cantiere;
dette somme avrebbero dovuto essere recuperate alla fine dei lavori mediante scomputo con le somme che in forza di contratto dovevano restare a carico del committente ( 50% delle parti esterne )
- in data 13/05/2022, senza alcun preventivo avviso e senza che vi fossero state cause di forza maggiore, l'odierna opposta aveva abbandonato il cantiere non facendovi più ritorno lasciando incompiute le opere;
- dopo qualche giorno, egli aveva incaricato un tecnico di fiducia di verificare sia la correttezza dei lavori svolti sia l'aspetto burocratico della pratica di ,così Parte_4
venendo a scoprire che lavori erano stati eseguiti in assenza delle opportune autorizzazioni e senza la previa presentazione della , necessaria ( unitamente alla compilazione Pt_5
dell'allegato B) , secondo le disposizioni normative che disciplinano il cd. per Parte_2
accedere agli sgravi fiscali e la mancata)
- egli, dunque , accertato il grave inadempimento da parte della I.S.A. srl nell'esecuzione del contratto e considerato l'ingiustificato abbandono del cantiere, in data 19/07/2022, aveva comunicato a mezzo pec lettera di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., con riserva di quantificare tutti i danni subiti e subendi per effetto del contratto d'appalto sottoscritto.
Per tale ragione , parte opposta chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, stante il grave inadempimento dell'appaltatore e, in via riconvenzionale, chiedeva la condAN della società
opposta al risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti alla condotta inadempiente ,
quantificati in euro 250.000
A tal fine, il rappresentava che: Pt_1
- i di lui genitori , che prima dei lavori abitavano l'immobile , dal giorno dell'inizio dei lavori erano stati costretti ad abbandonare la casa di residenza per trovare alloggio in un'abitazione presa in locazione;
dato questo che costituiva un “peso economico e psicologico intollerabile”;
- ed ancora, egli era destinatario di pressanti richieste di pagamento da parte delle maestranze che avevano lavorato all'interno del cantiere e che si rivolgevano a lui non essendo state retribuite dalla I.S.A;
3 - parte dei materiali da lui acquistati - tre dei 5 telai per porte a scrigno acquistati dalla ditta
Cucinella di Partinico per un importo di € 5.000,00 -erano stati impiegati in altri cantieri (
nella specie quello il cui committente era tale ); Persona_1
- infine, per effetto dell'inadempimento di controparte egli aveva perso la chance di accedere all'eco bonus.
Sulla base di tali premesse parte opponente rassegava le seguenti conclusioni: :
- “ Nel merito, accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto annullare revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le motivazioni di cui in parte narrativa, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla I.S.A. srl;
- - condANre parte opposta al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc, la cui valutazione è lasciata alla discrezionalità di codesto giudicante;
- - In via riconvenzionale, condANre la I.S.A. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e morali, derivanti dal mancato adempimento del contratto di appalto, nonché al risarcimento del danno da perdita di change per l'impossibilità del sig. di poter beneficiare in futuro delle detrazioni Pt_1 fiscali di cui al Superbonus 110% il cui totale ammontare viene quantificato in € 250.000,00 ovvero a quella maggiore o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio, anche
a seguito di apposita CTU tecnica che sin da oggi se ne richiede l'ammissione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino alla data di effettivo soddisfo;
- - CondANre parte opposta alla refusione delle spese e compensi di lite oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge.
La I.S.A. srl;
non si costituiva in giudizio la nonostante la regolarità della notifica effettuata a mezzo pec presso i procuratori ( presso il cui studio la società aveva eletto domicilio;
cfr procura ricorso monitorio) .
Concessi i termini ex art 183 cpc la causa, istruita a mezzo prova orale, è stata posta in decisione
L'opposizione è fondata.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito.
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo concesso su fattura, dunque, devono applicarsi le ordinarie regole in materia di onere probatorio, con la conseguenza che tale documento può
4 rappresentare al massimo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata. Il creditore dovrà dunque in ogni caso provare, eventualmente anche con testimoni, di aver effettuato una prestazione od un servizio, la natura degli stessi e l'importo pattuito, fornendo inoltre ogni altro elemento necessario od utile.
Ciò precisato, occorre premettere che , come correttamente evidenziato da parte opponente, la domanda azionata in via monitoria era ( ed è rimasta anche a seguito di opposizione ) del tutto generica in punto di individuazione delle opere eseguite .
Ed invero, nel ricorso per decreto ingiuntivo la società appaltatrice si era limitata ad allegare di avere dato inizio ai lavori che in data 05.04.2022 e di avere quindi i data , in data 14.07.2022 emesso fattura n. 83 dell'importo di € 55.000,00 (doc.1) ; la società poi ha versato agli atti del monitorio la predetta fatta con causale “ ACCONTO FATTURA PER LAVORAZIONI EDILI
ESEGUITE ED EFFETTUATE COME DA COMPUTO METRICO REDATTO DAL VOSTRO
DIRETTORE DEI LAVORI PRESSO L UNITA' IMMOBILIARE SITA IN CARINI (PA) CONTRADA
- , , IDENTIFICATA AL CATASTO DEL CP_5 CP_6 Controparte_7 [...]
AL FOGLIO 1 PARTICELLA 659” CP_8
Ebbene, è evidente come detta domanda sia del tutto generica in punto di individuazione delle opere eseguite.
La genericità della domanda ne impone il rigetto. Infatti, come è noto l'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa, richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c., va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultati provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum ( Cass. Civ., n.
24607/2017) Questi principi costituiscono ormai jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato sia che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012); sia che quando i fatti pregiudizievoli posti a fondamento della domanda di risarcimento non sono stati compiutamente allegati, “la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21/03/2013) […];“(…) è decisivo il rilievo che il ritenuto difetto di tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della pretesa rendeva superfluo indagare se essi furono provati o no (…)]”.
La evidenziata carenza assertiva non poteva essere colmata nemmeno attraverso un'eventuale CTU che, in assenza del necessario computo metrico, avrebbe assunto connotati esplorativi.
5 A ciò si aggiunga che, come è noto, la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente, ma deve offrire di eseguire la propria prestazione, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero deve dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta.
Ed ancora, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533).
L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472). Con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento.
EN , nel caso in esame, a fronte della specifica contestazione dell'opponente , che ha rilevato come parte opposta avrebbe abbandonato il cantiere effettuando solo opere di demolizione , non ha dato prova di avere correttamente eseguito le opere- come detto nemmeno indicate- oggetto della fattura.
Per tale ragione si impone la revoca del decreto ingiuntivo.
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale quest'ultima va accolta nei limiti di euro 2.500
Va ricordato che parte opponete ha chiesto il risarcimento:
- del danno “ morale ed economico derivante dall'essere stati i di lui genitori costretti a locare un appartamento ove vivere a causa dell'indisponibilità del loro immobile”;
- il danno morale derivate dall'essere stato egli di pressanti richieste di pagamento da parte delle maestranze che avevano lavorato all'interno del cantiere e che si erano rivolte a lui, non essendo state retribuite dalla I.S.A;
- il danno economico per le spese sostenute e per la perdita di chance di accedere agli sgravi di cui a con conseguente perdita della possibilità di eseguire le opere di efficientamento Parte_2
energetico
Ora, va certamente accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dal pagamento della somma di euro 2.500 a quale retribuzione degli operai impegnati in cantiere. Parte_3
6 In proposito va evidenziato che ha confermato che aveva Parte_3 Parte_1
pagato gli operai, impegnati nel cantiere ( e nella specie nelle opere di demolizione) posto che la ditta appaltatrice non vi aveva provveduto, e ciò a dispetto delle previsioni contrattuali, in forza delle quali detta spesa sarebbe stata a carico della appaltatrice ( cf art 4 del contratti in atti - ADR:
2.7 io me ne sono andato via dal cantiere perché la ditta non mi pagava e io non era stato messo in regola;
ho saputo da che la SA aveva abbandonato il cantiere;
venni a sapere Persona_2
detta circostanza allorquando tornai suoi luoghi per occuparmi degli impianti elettrici e idrici dell'immobile che in quell'occasione vidi che stava per essere completato da altre maestranze:
ADR :
2.8 ricordo che mi rivolsi al lamentando che avevamo lavorato per un mese gratis;
Pt_1 il venne poi in cantiere e mi consegnò 2500 euro che io divisi con gli altri ragazzi). Pt_1
Per converso, vanno rigettate le altre domande proposte da parte opponente .
Par Ed invero il nna non ha dato prova di avere corrisposto:
- Euro 8000 all'Arch. ( somma che per altro nella querela CP_3 Parte_1
ha dichiarato essere stata corrisposta dai genitori ) ;
- euro 5000 alla ditta Cucinella;
- Euro 800 alla ditta Zito.
Non è stata, invero, versata in atti alcuna documentazione attestante il pagamento di detti importi , per altro non certo esigui ( e come tali normalmente documentati).
Né potrebbe valorizzarsi, al fine di ritenere dimostrato il pagamento , la deposizione di
[...]
, il quale ha affermato di avere appreso dal figlio la circostanza dell'avvenuto pagamento Tes_1
delle su indicate somme;
ne consegue che trattandosi di testimonianza de relato actoris, alla stessa non può attribuirsi alcun valore probatorio ( cfr Cass. Civ Sez. 1 - , Ordinanza n. 4530 del 20/02/ “
n tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa);
L'irrilevanza della deposizione di va vieppiù affermata alla luce della scarsa Testimone_1
attendibilità di detto teste, derivante non solo dalla circostanza che egli è padre dell'opponente e usufruttuario dell'immobile , ma soprattutto dal fatto che la sua dichiarazione si pone in insanabile contrasto con l' affermazione contenuta nella querela ove ha precisato che Parte_1
erano stati i genitori a fornirgli la provvista per pagare l'acconto di 8.000 euro a CP_3
(consapevole che l'intera opera doveva essere realizzata con lo sconto in fattura del 100% e che solamente una piccola percentuale era a mio carico , decidevo di corrispondere detti acconti per
7 un ammontare di euro 8000 che sono stati consegnati nella mani di . questi soldi CP_3 rappresentano i risparmi dei miei genitori che si sono fatti carico di anticipare dette spese “)
Del pari va rigettata la domanda di risarcimento dei dai danni per avere parte opposta perso la chance di accedere agli sgravi fiscali e, dunque, di eseguire tutti i lavori di efficientamento energetico previsti nel contratto ( avendo egli eseguito solo opere in economia funzionali a rendere abitabile l'immobile)
Ed invero, in primo luogo, deve evidenziarsi come nel contratto di appalto del 27.3.22 , in premessa, le parti avessero dato atto che i lavori potevano usufruire degli incentivi fiscali di cui all'art 119 decreto legge 19 maggio 2020 n 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio
2020 n 77 Ecobonus ), per poi quantificare il costo delle opere in euro 250.000 ( specificando che si trattava comunque di un preventivo soggetto a modifiche) e richiamare, al fine di meglio indicare le opere, ad un computo metrico allegato.
Ebbene , proprio dal computo metrico in atti, redatto in pari data, si evince come oggetto del contratto fossero opere del minor valore di 46.000, di cui il 50% a carico del committente ( pari a
15.000); non è stato versato in atti alcun altro computo e, nella specie, nessun documento attestante la tipologia e le misure dei lavori di efficientamento energetico .
Ed ancora, deve osservarsi come i lavori di cui al predetto computo in atti consistano in opere di rifacimento impianto idrico ed elettrici, rifacimento bagni e pavimentazione;
lavori, dunque, che non appaiono diversi da quelli poi effettivamente fatti eseguire da altra ditta;
deve aversi riguardo, in proposito, alla documentazione fotografica in atti e al preventivo redatto da che Parte_3
costituisce un valido documento al fine di individuare le opere che la committenza intendeva intraprendere per rendere l'immobile vivibile, restando irrilevante che il teste non abbia poi materialmente effettato le opere, ( si consideri al riguardo, al fine di gettare luce sulla imprecisione del racconto di parte opponente che secondo la prospettazione del D'SA sarebbe stato proprio a completare i lavori ). Parte_3
Pertanto, sotto un primo aspetto, non vi è prova che, per effetto dell'inadempimento dell'appaltatore , il abbia effettuato opere diverse rispetto a quelle previste nel computo Pt_1
metrico in atti;
va evidenziato, al riguardo, che la prova orale articolata sul punto non è stata ammessa in quanto del tutto generica sotto il profilo della precisa indicazione delle opere realizzate e di quelle non eseguite previste nel computo (1.34 Vero è che rispetto al computo metrico allegato al contratto di appalto leopere di completamento dei lavori si sono limitate a rendere agibilel'immobile senza l'esecuzione dei lavori di efficentamento energetico).
Né vi è prova che le opere eseguite siano state pagate ad un prezzo maggiore rispetto a quello indicato nel computo in atti.
8 Ed ancora, non può darsi rilievo ai fini della prova del danno, alla circostanza, per altro mai oggetto di tempestiva allegazione, che il D'AN abbia dovuto vendere un terreno per pagare le opere: il capitolo di prova sul punto, infatti, era del tutto generico avuto riguardo alla necessaria indicazione del terreno oggetto della asserita vendita e del prezzo incassato .
In ogni caso, e ciò vale, in particolare, per quanto attiene al mancato accesso alle agevolazioni fiscali, difetta la prova l'impossibilità di reperire altre imprese costruttrici cui conferire l'incarico di tali lavori al fine di fruire delle agevolazioni fiscali del 110% nel rispetto dei termini via via prorogati per legge.
La prova orale articolata sul punto era inammissibile posto che:
-la circostanza di essersi inutilmente rivolto ad altre ditte non è stata oggetto di tempestiva allegazione ( sicchè essa non poteva essere oggetto di prova );
- in ogni caso i capitolati di prova erano del tutto generici, non avendo parte opponente individuato le imprese a cui si sarebbe rivolta né avendo sotto il profilo temporale indicato con sufficiente precisione quando avrebbe interpellato dette “ altre imprese “ ( Vero è che il sig. nei mesi Pt_1
successivi ha cercato di contattare diverse ditte al fine di proseguire i lavori non perdendo la possibilità di beneficiare degli eco-incentivi di cui al Superbonus 110; 1.28 Vero è che nessuna impresa ha accettato l'incarico perchè, rispetto alla data di sottoscrizione del contratto, nessun ente di credito accettava lo sconto in fattura e anche perchè l'immobile, per via dei lavori già eseguiti, non era più conforme al progetto iniziale).
Infine, difetta del tutto la allegazione prima ancora che la prova dell'esistenza di una chance seria e concreta di accedere al . Parte_2
Come è noto, il risarcimento del danno da chance è integrato dalla possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita è distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto – costituendo una situazione giuridica a sé stante – suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza.
La chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale, con la conseguenza che la domanda risarcitoria del danno da perdita dell'occasione perduta è – per l'oggetto – ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento per mancato raggiungimento del risultato sperato che si caratterizza nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza non causale, ma eventistica (Cass., ordinanza, 8 luglio 2024, n.18568).
9 Ora, nel caso in esame difetta del tutto la allegazione e la dimostrazione che la tipologia di immobile e la tipologia di lavori oggetto del contratto avrebbero consentito di accedere ai benefici fiscali .
Parte opponente nulla ha dedotto sul punto essendosi limitata ad allegare l' omessa presentazione di senza, tuttavia indicare i dati oggettivi, relativi all'immobile e al progetto da eseguire - Pt_6 che avrebbero consentito di accertare giudizialmente l'esistenza di una concreta e seria possibilità di accedere al superbonus ( a mero titolo esemplificativo : regolarità urbanistica dell'immobile; classe energetica di partenza;
tipologia di lavori cd trainanti ect) .
Né , al fine della prova del danno ( che incombe sull'opponete ) , potrebbe darsi rilievo alla mera dichiarazione contenuta nella premessa del contratto in ordine alla possibilità di accedere al
. Parte_2
Infine, giova precisare che a tale carenza assertiva e probatoria non avrebbe potuto supplirsi a mezzo ctu , che avrebbe assunto carattere esplorativo .
Nemmeno è risarcibile il danno asseritamente patito dal D'AN derivate dal pagamento dei canoni di locazione dell'immobile ove i di lui genitori erano stati i costretti a trasferirsi a causa del mancato completamento delle opere .
Al riguardo va rilevato che non sussiste la prova del nesso causale tra la decisione di stipulare il contratto di locazione e la condotta inadempiente della impresa .
In proposito, occorre evidenziare che;
- l'impresa ha abbandonato i lavori il 13 maggio 2022 e la risoluzione del contratto di appalto
è stata comunicata il con pec del 19/07/2022;
- il contratto di locazione - di cui non vi è prova dell'avvenuta registrazione - è stato stipulato in data 25.10. 2022, per la durata di quattro anni , con rinnovo automatico per altri quattro anni, salvo recesso da comunicarsi almeno sei mesi prima;
- nella querela del 1.8.22, il D'AN già dichiarava che i genitori avevano locato un immobile
( senza asserire di avere assunto su di sé il peso economico dei canoni ); tuttavia, il contratto di locazione in atti porta la data del 25.10.22 e, dunque una data successiva alla querela;
- i lavori sono terminati a settembre del 2023 : non vi è prova né che i due coniugi siano tornati a vivere nell'immobile né della disdetta da contratto di locazione.
Né la prova del danno avrebbe potuto darsi a mezzo della prova orale articolata da parte opponente
( per altro con il padre del e non anche con la locatrice che sarebbe stata soggetto terzo Pt_1 dotato di un maggiore grado di attendibilità laddove si consideri che oltre a Testimone_1 essere padre dell'opponente – è anche usufruttuario dell'immobile) posto che :
10 -Il capitolo 1,21 ( Vero è che prima che la I.S.A. Srl abbandonasse il cantiere io e mia moglie siamo stati ospiti di nostro figlio ) nulla precisa sul periodo in cui i due in ipotesi Parte_1
sarebbero stati ospitato dal figlio;
ed ancora, va rilevato come la circostanza indicata nel predetto capitolo di prova sia stata smentita dallo stesso teste il quale ha affermato Testimone_2
che, al tempo dei lavori egli abitava nei pressi del cantiere (: io seguivo i lavori perché, abitando vicino al cantiere, potevo seguire i lavori con facilità ): ebbene, come risulta dalla donazione e del contratto di appalto, , all'epoca dei lavori, viveva a Partinico, sicché Parte_1 [...]
, vivendo vicino il cantiere ubicato a Carini, certamente non poteva essere all'epoca dei Tes_1
lavori ospite del figlio;
- il cap 1.22 (Vero è che abbiamo abitato in affitto fino al mese di ottobre 2023 quando i lavori nell'immobile si sono completati come da contratto che mi viene esibito e che riconosco) , non indica affatto che i due coniugi, conclusi i lavori, siano tornati ad abitare a Carini;
In altri termini, a fronte di tali incongruenze, non vi è prova che la decisione di prendere l'appartamento in locazione sia stata dettata dalla temporanea indisponibilità dell'immobile oggetto dei lavori appaltati.
Ed ancora , deve evidenziarsi come la circostanza dell'avvenuto pagamento del canone di locazione da parte di non sia stata allegata né nell'atto di opposizione ( ove la Parte_1 difesa si limitava a dedurre genericamente che “Ed ancora, come già evidenziato, i genitori del sig. dal giorno dell'inizio dei lavori sono stati costretti ad abbandonare la casa di residenza Pt_1
per trovare alloggio in un'abitazione presa in locazione. Se tale circostanza poteva essere tollerata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione ed ultimazione delle opere, oggi rappresenta un peso economico e psicologico insostenibile atteso che il dies a quem è indefinito e di difficile individuazione;
né nella memoria ex art. 183 c 1 c.p.c. ( cfr pag. 4 “Inoltre, come già affermato, i genitori del sig. che abitavano l'immobile sono stati costretti a prendere in locazione un Pt_1
altro appartamento per un arco temporale da settembre 2022 a settembre 2023); ne consegue che, non trattandosi di fatto secondario ma di fatto principale fondante il diritto al rimborso, il relativo capitolo di prova era inammissibile in quanto inerente a un fatto non tempestivamente allegato .
Senza considerare che le allegazioni contenute in atto di opposizione si palesano del tutto inverosimili e contraddittorie, laddove si consideri alla data di redazione dell'atto di opposizione -
11.10.22 - ancora non era stato stipulato alcun contratto di locazione ( sottoscritto il 25.10.22).
Infine, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno morale asseritamente patito dal per carenza di prova del danno. Pt_1
Invero:
11 - Del tutto generica è l'allegazione sulle asserite pressanti richieste di pagamento da parte dei lavoratori impegnati in cantiere ( essendo rimasti imprecisati sia i soggetti che avrebbero rivolto le richieste sia la frequenza di dette istanze);
- non vi è prova del nesso causale tra la decisione dei genitori del di stipulare il Pt_1 contratto di locazione l'inadempimento della appaltatrice;
- Non vi è prova del danno, non potendosi esso presumibilmente ricavare dal mero ritardo nella disponibilità dell'immobile ove per altro non abitava ( il capitolo Parte_1
articolato sul punto è generico e valutativo (vero è che la mancata realizzazione della ristrutturazione dell'immobile ha generato un profondo stato d'ansia e turbamento psichico legato al fatto che il sig. non aveva la provvista economica per ultimare i lavori ed Pt_1
aveva costretto i genitori ad abitare in affitto).
In conclusione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e la società Controparte_1
va condANta al pagamento in favore dei della somma di euro
[...] Parte_1
2500, oltre a interessi al tasso di cui all'art 1284 c 1 cc , sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del pagamento ( aprile 2022 – cfr dep ) sino al soddisfo;
Parte_3
Le spese seguono la soccombenza della società contumace e si liquidano in euro € 9.872,10 ( valori medi scaglione sino a 260.000) abbattuti del 30% tenuto conto della natura contumaciale del giudizio
PQM
IL Tribunale di Palermo – Terza sezione civile. in composizione monocratica disattesa ogni altra difesa eccezione domanda così provvede accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 3644/2022 emesso in data 05/09/2022 dal Tribunale di Palermo in favore della
[...]
dell'importo di euro € 55.000,00, Controparte_1 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da condAN Persona_2
della . persona del legale rappr.te pro Controparte_1 Controparte_9 tempore al pagamento in favore di della somma di euro 2.500,00 , oltre a Parte_1 interessi , sulla somma rivalutata annualmente al tasso ci sui all'art 1284 cc comma 1 , dalla data del
30.4.22 sino al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda condAN in persona del legale rappr.te pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in euro 406,50 per Parte_1 spese vive e euro € 9.872,10 per compensi , oltre a spese generali CPA e IVA nella misura di legge
12 Palermo il 23-5-25
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE I
Il Tribunale di Palermo nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13379/2022 R.G., avente ad oggetto “appalto ”, promossa
DA nato [...] a [...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dall'Avv. Antonio Maltese (c.f. ), sito in C.F._2
Partinico Largo Modica n. 26, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura apposta in calce all'atto di opposizione
Opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
in Palermo nella Via P.pe di Belmonte n. 93, P.IVA P.IVA_1
-opposta contumace -
Conclusioni delle parti come da verbale della udienza del 17.4.25 in atti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n 3644/2022 (emesso dal Tribunale di Palermo in data 05/09/2022 avente n. R.G.
10344/2022.) con cui gli era stato ingiunto di pagare alla Controparte_1
l'importo di € 55.000,00, oltre gli interessi e spese del procedimento liquidate , asseritamente dovuti quale corrispettivo delle opere edili eseguite dalla I.S.A. s.r.l. sull'immobile di sua proprietà, sito in Villagrazia di Carini nella C/da LL ( iscritto nel catasto dei fabbricati del prefato comune al foglio 1, particella 659) .
1 A tal fine, parte opponente rappresentava che:
- nel mese di marzo 2022 egli , sfruttando gli eco-incentivi di cui al Superbonus 110%, aveva deciso di commissionare alla I.S.A. s.r.l. i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell'immobile di sua proprietà, sottoscrivendo con la stessa un contratto di appalto del (cfr. all. 2), con un costo complessivo di € 250.000,00 oltre iva come da computo metrico allegato al contratto di appalto;
- secondo gli accordi contrattuali “ i tutti lavori dovevano rientrare negli incentivi fiscali di cui all'art. 119 D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito nella L 17/07/2020 n. 77 (cd. Superbonus
110%)”;
- in ordine allee modalità di pagamento, le parti aveva stabilito che l'appaltatore doveva applicare uno sconto in fattura pari al 100% dell'importo totale della fattura, iva compresa, in applicazione dell'art. 119 D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito nella L 17/07/2020 n. 77, da liquidarsi: 30% pari ad € 63.000,00 oltre iva, al primo stato di avanzamento raggiunto il
30% delle opere totali;
il secondo stato di avanzamento raggiunto il 60% delle opere totali ed il saldo pari ad € 84.000,00 ad ultimazione dei lavori dopo la stesura del verbale di collaudo;
ad ogni stato di avanzamento dei lavori, il committente avrebbe ceduto alla ditta appaltatrice il proprio credito di imposta che si sarebbe generato con l'apertura della pratica del “ . La suddetta modalità di pagamento imponeva, quindi che tutte le Parte_2
spese per l'esecuzione delle opere rimanessero a carico della ditta appaltatrice proprio perchè la predetta avrebbe ottenuto uno sconto in fattura. L'unica incombenza gravante sul committente era la cessione del proprio credito d'imposta che viene eseguita direttamente dal direttore dei lavori mediante il caricamento della fattura, con la relativa contabile comprovante il primo SAL, sulla piattaforma;
CP_2
- quanto alla tempistica le parti avevano convenuto che “ le opere dovevano iniziare in data
05/04/2022 ed ultimarsi in data 10/07/2022, con la possibilità da parte della società appaltante di sub-appaltare le opere a terzi soggetti”;
- in data 05/04/2022 la società I.S.A. Srl, a mezzo della ditta , che era Parte_3
intervenuta quale sub-appaltatrice, aveva iniziato i lavori all'interno dell'immobile ;
- durante l'esecuzione delle opere, a dispetto della previsione contrattuale in ordine alle spese, che avrebbero dovuto essere tutte a carico della impresa appaltatrice , egli, per far fronte alla carenza di liquidità dell'impresa, aveva anticipato : la somma di € 8.000,00 consegnata nelle mani dell'Institore Arch. ; la somma di € 5.000,00 corrisposta alla ditta CP_3
per l'acquisto di materiali che dovevano essere impiegati nel cantiere;
la somma di CP_4
€ 800,00 alla ditta Zito per il noleggio dello scarrabile e lo smaltimento dei materiali da
2 risulta;
la somma di € 2.500,00 corrisposta alla ditta (sub-appaltatrice) a Parte_3
titolo di retribuzione per gli operai impiegati nel cantiere;
dette somme avrebbero dovuto essere recuperate alla fine dei lavori mediante scomputo con le somme che in forza di contratto dovevano restare a carico del committente ( 50% delle parti esterne )
- in data 13/05/2022, senza alcun preventivo avviso e senza che vi fossero state cause di forza maggiore, l'odierna opposta aveva abbandonato il cantiere non facendovi più ritorno lasciando incompiute le opere;
- dopo qualche giorno, egli aveva incaricato un tecnico di fiducia di verificare sia la correttezza dei lavori svolti sia l'aspetto burocratico della pratica di ,così Parte_4
venendo a scoprire che lavori erano stati eseguiti in assenza delle opportune autorizzazioni e senza la previa presentazione della , necessaria ( unitamente alla compilazione Pt_5
dell'allegato B) , secondo le disposizioni normative che disciplinano il cd. per Parte_2
accedere agli sgravi fiscali e la mancata)
- egli, dunque , accertato il grave inadempimento da parte della I.S.A. srl nell'esecuzione del contratto e considerato l'ingiustificato abbandono del cantiere, in data 19/07/2022, aveva comunicato a mezzo pec lettera di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., con riserva di quantificare tutti i danni subiti e subendi per effetto del contratto d'appalto sottoscritto.
Per tale ragione , parte opposta chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, stante il grave inadempimento dell'appaltatore e, in via riconvenzionale, chiedeva la condAN della società
opposta al risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti alla condotta inadempiente ,
quantificati in euro 250.000
A tal fine, il rappresentava che: Pt_1
- i di lui genitori , che prima dei lavori abitavano l'immobile , dal giorno dell'inizio dei lavori erano stati costretti ad abbandonare la casa di residenza per trovare alloggio in un'abitazione presa in locazione;
dato questo che costituiva un “peso economico e psicologico intollerabile”;
- ed ancora, egli era destinatario di pressanti richieste di pagamento da parte delle maestranze che avevano lavorato all'interno del cantiere e che si rivolgevano a lui non essendo state retribuite dalla I.S.A;
3 - parte dei materiali da lui acquistati - tre dei 5 telai per porte a scrigno acquistati dalla ditta
Cucinella di Partinico per un importo di € 5.000,00 -erano stati impiegati in altri cantieri (
nella specie quello il cui committente era tale ); Persona_1
- infine, per effetto dell'inadempimento di controparte egli aveva perso la chance di accedere all'eco bonus.
Sulla base di tali premesse parte opponente rassegava le seguenti conclusioni: :
- “ Nel merito, accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto annullare revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le motivazioni di cui in parte narrativa, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla I.S.A. srl;
- - condANre parte opposta al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc, la cui valutazione è lasciata alla discrezionalità di codesto giudicante;
- - In via riconvenzionale, condANre la I.S.A. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e morali, derivanti dal mancato adempimento del contratto di appalto, nonché al risarcimento del danno da perdita di change per l'impossibilità del sig. di poter beneficiare in futuro delle detrazioni Pt_1 fiscali di cui al Superbonus 110% il cui totale ammontare viene quantificato in € 250.000,00 ovvero a quella maggiore o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio, anche
a seguito di apposita CTU tecnica che sin da oggi se ne richiede l'ammissione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino alla data di effettivo soddisfo;
- - CondANre parte opposta alla refusione delle spese e compensi di lite oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge.
La I.S.A. srl;
non si costituiva in giudizio la nonostante la regolarità della notifica effettuata a mezzo pec presso i procuratori ( presso il cui studio la società aveva eletto domicilio;
cfr procura ricorso monitorio) .
Concessi i termini ex art 183 cpc la causa, istruita a mezzo prova orale, è stata posta in decisione
L'opposizione è fondata.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito.
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo concesso su fattura, dunque, devono applicarsi le ordinarie regole in materia di onere probatorio, con la conseguenza che tale documento può
4 rappresentare al massimo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata. Il creditore dovrà dunque in ogni caso provare, eventualmente anche con testimoni, di aver effettuato una prestazione od un servizio, la natura degli stessi e l'importo pattuito, fornendo inoltre ogni altro elemento necessario od utile.
Ciò precisato, occorre premettere che , come correttamente evidenziato da parte opponente, la domanda azionata in via monitoria era ( ed è rimasta anche a seguito di opposizione ) del tutto generica in punto di individuazione delle opere eseguite .
Ed invero, nel ricorso per decreto ingiuntivo la società appaltatrice si era limitata ad allegare di avere dato inizio ai lavori che in data 05.04.2022 e di avere quindi i data , in data 14.07.2022 emesso fattura n. 83 dell'importo di € 55.000,00 (doc.1) ; la società poi ha versato agli atti del monitorio la predetta fatta con causale “ ACCONTO FATTURA PER LAVORAZIONI EDILI
ESEGUITE ED EFFETTUATE COME DA COMPUTO METRICO REDATTO DAL VOSTRO
DIRETTORE DEI LAVORI PRESSO L UNITA' IMMOBILIARE SITA IN CARINI (PA) CONTRADA
- , , IDENTIFICATA AL CATASTO DEL CP_5 CP_6 Controparte_7 [...]
AL FOGLIO 1 PARTICELLA 659” CP_8
Ebbene, è evidente come detta domanda sia del tutto generica in punto di individuazione delle opere eseguite.
La genericità della domanda ne impone il rigetto. Infatti, come è noto l'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa, richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c., va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultati provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum ( Cass. Civ., n.
24607/2017) Questi principi costituiscono ormai jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato sia che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012); sia che quando i fatti pregiudizievoli posti a fondamento della domanda di risarcimento non sono stati compiutamente allegati, “la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21/03/2013) […];“(…) è decisivo il rilievo che il ritenuto difetto di tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della pretesa rendeva superfluo indagare se essi furono provati o no (…)]”.
La evidenziata carenza assertiva non poteva essere colmata nemmeno attraverso un'eventuale CTU che, in assenza del necessario computo metrico, avrebbe assunto connotati esplorativi.
5 A ciò si aggiunga che, come è noto, la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente, ma deve offrire di eseguire la propria prestazione, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero deve dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta.
Ed ancora, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533).
L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472). Con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento.
EN , nel caso in esame, a fronte della specifica contestazione dell'opponente , che ha rilevato come parte opposta avrebbe abbandonato il cantiere effettuando solo opere di demolizione , non ha dato prova di avere correttamente eseguito le opere- come detto nemmeno indicate- oggetto della fattura.
Per tale ragione si impone la revoca del decreto ingiuntivo.
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale quest'ultima va accolta nei limiti di euro 2.500
Va ricordato che parte opponete ha chiesto il risarcimento:
- del danno “ morale ed economico derivante dall'essere stati i di lui genitori costretti a locare un appartamento ove vivere a causa dell'indisponibilità del loro immobile”;
- il danno morale derivate dall'essere stato egli di pressanti richieste di pagamento da parte delle maestranze che avevano lavorato all'interno del cantiere e che si erano rivolte a lui, non essendo state retribuite dalla I.S.A;
- il danno economico per le spese sostenute e per la perdita di chance di accedere agli sgravi di cui a con conseguente perdita della possibilità di eseguire le opere di efficientamento Parte_2
energetico
Ora, va certamente accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dal pagamento della somma di euro 2.500 a quale retribuzione degli operai impegnati in cantiere. Parte_3
6 In proposito va evidenziato che ha confermato che aveva Parte_3 Parte_1
pagato gli operai, impegnati nel cantiere ( e nella specie nelle opere di demolizione) posto che la ditta appaltatrice non vi aveva provveduto, e ciò a dispetto delle previsioni contrattuali, in forza delle quali detta spesa sarebbe stata a carico della appaltatrice ( cf art 4 del contratti in atti - ADR:
2.7 io me ne sono andato via dal cantiere perché la ditta non mi pagava e io non era stato messo in regola;
ho saputo da che la SA aveva abbandonato il cantiere;
venni a sapere Persona_2
detta circostanza allorquando tornai suoi luoghi per occuparmi degli impianti elettrici e idrici dell'immobile che in quell'occasione vidi che stava per essere completato da altre maestranze:
ADR :
2.8 ricordo che mi rivolsi al lamentando che avevamo lavorato per un mese gratis;
Pt_1 il venne poi in cantiere e mi consegnò 2500 euro che io divisi con gli altri ragazzi). Pt_1
Per converso, vanno rigettate le altre domande proposte da parte opponente .
Par Ed invero il nna non ha dato prova di avere corrisposto:
- Euro 8000 all'Arch. ( somma che per altro nella querela CP_3 Parte_1
ha dichiarato essere stata corrisposta dai genitori ) ;
- euro 5000 alla ditta Cucinella;
- Euro 800 alla ditta Zito.
Non è stata, invero, versata in atti alcuna documentazione attestante il pagamento di detti importi , per altro non certo esigui ( e come tali normalmente documentati).
Né potrebbe valorizzarsi, al fine di ritenere dimostrato il pagamento , la deposizione di
[...]
, il quale ha affermato di avere appreso dal figlio la circostanza dell'avvenuto pagamento Tes_1
delle su indicate somme;
ne consegue che trattandosi di testimonianza de relato actoris, alla stessa non può attribuirsi alcun valore probatorio ( cfr Cass. Civ Sez. 1 - , Ordinanza n. 4530 del 20/02/ “
n tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa);
L'irrilevanza della deposizione di va vieppiù affermata alla luce della scarsa Testimone_1
attendibilità di detto teste, derivante non solo dalla circostanza che egli è padre dell'opponente e usufruttuario dell'immobile , ma soprattutto dal fatto che la sua dichiarazione si pone in insanabile contrasto con l' affermazione contenuta nella querela ove ha precisato che Parte_1
erano stati i genitori a fornirgli la provvista per pagare l'acconto di 8.000 euro a CP_3
(consapevole che l'intera opera doveva essere realizzata con lo sconto in fattura del 100% e che solamente una piccola percentuale era a mio carico , decidevo di corrispondere detti acconti per
7 un ammontare di euro 8000 che sono stati consegnati nella mani di . questi soldi CP_3 rappresentano i risparmi dei miei genitori che si sono fatti carico di anticipare dette spese “)
Del pari va rigettata la domanda di risarcimento dei dai danni per avere parte opposta perso la chance di accedere agli sgravi fiscali e, dunque, di eseguire tutti i lavori di efficientamento energetico previsti nel contratto ( avendo egli eseguito solo opere in economia funzionali a rendere abitabile l'immobile)
Ed invero, in primo luogo, deve evidenziarsi come nel contratto di appalto del 27.3.22 , in premessa, le parti avessero dato atto che i lavori potevano usufruire degli incentivi fiscali di cui all'art 119 decreto legge 19 maggio 2020 n 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio
2020 n 77 Ecobonus ), per poi quantificare il costo delle opere in euro 250.000 ( specificando che si trattava comunque di un preventivo soggetto a modifiche) e richiamare, al fine di meglio indicare le opere, ad un computo metrico allegato.
Ebbene , proprio dal computo metrico in atti, redatto in pari data, si evince come oggetto del contratto fossero opere del minor valore di 46.000, di cui il 50% a carico del committente ( pari a
15.000); non è stato versato in atti alcun altro computo e, nella specie, nessun documento attestante la tipologia e le misure dei lavori di efficientamento energetico .
Ed ancora, deve osservarsi come i lavori di cui al predetto computo in atti consistano in opere di rifacimento impianto idrico ed elettrici, rifacimento bagni e pavimentazione;
lavori, dunque, che non appaiono diversi da quelli poi effettivamente fatti eseguire da altra ditta;
deve aversi riguardo, in proposito, alla documentazione fotografica in atti e al preventivo redatto da che Parte_3
costituisce un valido documento al fine di individuare le opere che la committenza intendeva intraprendere per rendere l'immobile vivibile, restando irrilevante che il teste non abbia poi materialmente effettato le opere, ( si consideri al riguardo, al fine di gettare luce sulla imprecisione del racconto di parte opponente che secondo la prospettazione del D'SA sarebbe stato proprio a completare i lavori ). Parte_3
Pertanto, sotto un primo aspetto, non vi è prova che, per effetto dell'inadempimento dell'appaltatore , il abbia effettuato opere diverse rispetto a quelle previste nel computo Pt_1
metrico in atti;
va evidenziato, al riguardo, che la prova orale articolata sul punto non è stata ammessa in quanto del tutto generica sotto il profilo della precisa indicazione delle opere realizzate e di quelle non eseguite previste nel computo (1.34 Vero è che rispetto al computo metrico allegato al contratto di appalto leopere di completamento dei lavori si sono limitate a rendere agibilel'immobile senza l'esecuzione dei lavori di efficentamento energetico).
Né vi è prova che le opere eseguite siano state pagate ad un prezzo maggiore rispetto a quello indicato nel computo in atti.
8 Ed ancora, non può darsi rilievo ai fini della prova del danno, alla circostanza, per altro mai oggetto di tempestiva allegazione, che il D'AN abbia dovuto vendere un terreno per pagare le opere: il capitolo di prova sul punto, infatti, era del tutto generico avuto riguardo alla necessaria indicazione del terreno oggetto della asserita vendita e del prezzo incassato .
In ogni caso, e ciò vale, in particolare, per quanto attiene al mancato accesso alle agevolazioni fiscali, difetta la prova l'impossibilità di reperire altre imprese costruttrici cui conferire l'incarico di tali lavori al fine di fruire delle agevolazioni fiscali del 110% nel rispetto dei termini via via prorogati per legge.
La prova orale articolata sul punto era inammissibile posto che:
-la circostanza di essersi inutilmente rivolto ad altre ditte non è stata oggetto di tempestiva allegazione ( sicchè essa non poteva essere oggetto di prova );
- in ogni caso i capitolati di prova erano del tutto generici, non avendo parte opponente individuato le imprese a cui si sarebbe rivolta né avendo sotto il profilo temporale indicato con sufficiente precisione quando avrebbe interpellato dette “ altre imprese “ ( Vero è che il sig. nei mesi Pt_1
successivi ha cercato di contattare diverse ditte al fine di proseguire i lavori non perdendo la possibilità di beneficiare degli eco-incentivi di cui al Superbonus 110; 1.28 Vero è che nessuna impresa ha accettato l'incarico perchè, rispetto alla data di sottoscrizione del contratto, nessun ente di credito accettava lo sconto in fattura e anche perchè l'immobile, per via dei lavori già eseguiti, non era più conforme al progetto iniziale).
Infine, difetta del tutto la allegazione prima ancora che la prova dell'esistenza di una chance seria e concreta di accedere al . Parte_2
Come è noto, il risarcimento del danno da chance è integrato dalla possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita è distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto – costituendo una situazione giuridica a sé stante – suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza.
La chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale, con la conseguenza che la domanda risarcitoria del danno da perdita dell'occasione perduta è – per l'oggetto – ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento per mancato raggiungimento del risultato sperato che si caratterizza nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza non causale, ma eventistica (Cass., ordinanza, 8 luglio 2024, n.18568).
9 Ora, nel caso in esame difetta del tutto la allegazione e la dimostrazione che la tipologia di immobile e la tipologia di lavori oggetto del contratto avrebbero consentito di accedere ai benefici fiscali .
Parte opponente nulla ha dedotto sul punto essendosi limitata ad allegare l' omessa presentazione di senza, tuttavia indicare i dati oggettivi, relativi all'immobile e al progetto da eseguire - Pt_6 che avrebbero consentito di accertare giudizialmente l'esistenza di una concreta e seria possibilità di accedere al superbonus ( a mero titolo esemplificativo : regolarità urbanistica dell'immobile; classe energetica di partenza;
tipologia di lavori cd trainanti ect) .
Né , al fine della prova del danno ( che incombe sull'opponete ) , potrebbe darsi rilievo alla mera dichiarazione contenuta nella premessa del contratto in ordine alla possibilità di accedere al
. Parte_2
Infine, giova precisare che a tale carenza assertiva e probatoria non avrebbe potuto supplirsi a mezzo ctu , che avrebbe assunto carattere esplorativo .
Nemmeno è risarcibile il danno asseritamente patito dal D'AN derivate dal pagamento dei canoni di locazione dell'immobile ove i di lui genitori erano stati i costretti a trasferirsi a causa del mancato completamento delle opere .
Al riguardo va rilevato che non sussiste la prova del nesso causale tra la decisione di stipulare il contratto di locazione e la condotta inadempiente della impresa .
In proposito, occorre evidenziare che;
- l'impresa ha abbandonato i lavori il 13 maggio 2022 e la risoluzione del contratto di appalto
è stata comunicata il con pec del 19/07/2022;
- il contratto di locazione - di cui non vi è prova dell'avvenuta registrazione - è stato stipulato in data 25.10. 2022, per la durata di quattro anni , con rinnovo automatico per altri quattro anni, salvo recesso da comunicarsi almeno sei mesi prima;
- nella querela del 1.8.22, il D'AN già dichiarava che i genitori avevano locato un immobile
( senza asserire di avere assunto su di sé il peso economico dei canoni ); tuttavia, il contratto di locazione in atti porta la data del 25.10.22 e, dunque una data successiva alla querela;
- i lavori sono terminati a settembre del 2023 : non vi è prova né che i due coniugi siano tornati a vivere nell'immobile né della disdetta da contratto di locazione.
Né la prova del danno avrebbe potuto darsi a mezzo della prova orale articolata da parte opponente
( per altro con il padre del e non anche con la locatrice che sarebbe stata soggetto terzo Pt_1 dotato di un maggiore grado di attendibilità laddove si consideri che oltre a Testimone_1 essere padre dell'opponente – è anche usufruttuario dell'immobile) posto che :
10 -Il capitolo 1,21 ( Vero è che prima che la I.S.A. Srl abbandonasse il cantiere io e mia moglie siamo stati ospiti di nostro figlio ) nulla precisa sul periodo in cui i due in ipotesi Parte_1
sarebbero stati ospitato dal figlio;
ed ancora, va rilevato come la circostanza indicata nel predetto capitolo di prova sia stata smentita dallo stesso teste il quale ha affermato Testimone_2
che, al tempo dei lavori egli abitava nei pressi del cantiere (: io seguivo i lavori perché, abitando vicino al cantiere, potevo seguire i lavori con facilità ): ebbene, come risulta dalla donazione e del contratto di appalto, , all'epoca dei lavori, viveva a Partinico, sicché Parte_1 [...]
, vivendo vicino il cantiere ubicato a Carini, certamente non poteva essere all'epoca dei Tes_1
lavori ospite del figlio;
- il cap 1.22 (Vero è che abbiamo abitato in affitto fino al mese di ottobre 2023 quando i lavori nell'immobile si sono completati come da contratto che mi viene esibito e che riconosco) , non indica affatto che i due coniugi, conclusi i lavori, siano tornati ad abitare a Carini;
In altri termini, a fronte di tali incongruenze, non vi è prova che la decisione di prendere l'appartamento in locazione sia stata dettata dalla temporanea indisponibilità dell'immobile oggetto dei lavori appaltati.
Ed ancora , deve evidenziarsi come la circostanza dell'avvenuto pagamento del canone di locazione da parte di non sia stata allegata né nell'atto di opposizione ( ove la Parte_1 difesa si limitava a dedurre genericamente che “Ed ancora, come già evidenziato, i genitori del sig. dal giorno dell'inizio dei lavori sono stati costretti ad abbandonare la casa di residenza Pt_1
per trovare alloggio in un'abitazione presa in locazione. Se tale circostanza poteva essere tollerata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione ed ultimazione delle opere, oggi rappresenta un peso economico e psicologico insostenibile atteso che il dies a quem è indefinito e di difficile individuazione;
né nella memoria ex art. 183 c 1 c.p.c. ( cfr pag. 4 “Inoltre, come già affermato, i genitori del sig. che abitavano l'immobile sono stati costretti a prendere in locazione un Pt_1
altro appartamento per un arco temporale da settembre 2022 a settembre 2023); ne consegue che, non trattandosi di fatto secondario ma di fatto principale fondante il diritto al rimborso, il relativo capitolo di prova era inammissibile in quanto inerente a un fatto non tempestivamente allegato .
Senza considerare che le allegazioni contenute in atto di opposizione si palesano del tutto inverosimili e contraddittorie, laddove si consideri alla data di redazione dell'atto di opposizione -
11.10.22 - ancora non era stato stipulato alcun contratto di locazione ( sottoscritto il 25.10.22).
Infine, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno morale asseritamente patito dal per carenza di prova del danno. Pt_1
Invero:
11 - Del tutto generica è l'allegazione sulle asserite pressanti richieste di pagamento da parte dei lavoratori impegnati in cantiere ( essendo rimasti imprecisati sia i soggetti che avrebbero rivolto le richieste sia la frequenza di dette istanze);
- non vi è prova del nesso causale tra la decisione dei genitori del di stipulare il Pt_1 contratto di locazione l'inadempimento della appaltatrice;
- Non vi è prova del danno, non potendosi esso presumibilmente ricavare dal mero ritardo nella disponibilità dell'immobile ove per altro non abitava ( il capitolo Parte_1
articolato sul punto è generico e valutativo (vero è che la mancata realizzazione della ristrutturazione dell'immobile ha generato un profondo stato d'ansia e turbamento psichico legato al fatto che il sig. non aveva la provvista economica per ultimare i lavori ed Pt_1
aveva costretto i genitori ad abitare in affitto).
In conclusione, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e la società Controparte_1
va condANta al pagamento in favore dei della somma di euro
[...] Parte_1
2500, oltre a interessi al tasso di cui all'art 1284 c 1 cc , sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del pagamento ( aprile 2022 – cfr dep ) sino al soddisfo;
Parte_3
Le spese seguono la soccombenza della società contumace e si liquidano in euro € 9.872,10 ( valori medi scaglione sino a 260.000) abbattuti del 30% tenuto conto della natura contumaciale del giudizio
PQM
IL Tribunale di Palermo – Terza sezione civile. in composizione monocratica disattesa ogni altra difesa eccezione domanda così provvede accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 3644/2022 emesso in data 05/09/2022 dal Tribunale di Palermo in favore della
[...]
dell'importo di euro € 55.000,00, Controparte_1 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da condAN Persona_2
della . persona del legale rappr.te pro Controparte_1 Controparte_9 tempore al pagamento in favore di della somma di euro 2.500,00 , oltre a Parte_1 interessi , sulla somma rivalutata annualmente al tasso ci sui all'art 1284 cc comma 1 , dalla data del
30.4.22 sino al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda condAN in persona del legale rappr.te pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in euro 406,50 per Parte_1 spese vive e euro € 9.872,10 per compensi , oltre a spese generali CPA e IVA nella misura di legge
12 Palermo il 23-5-25
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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