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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr.ssa Rosella NOCERA - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9278/2024 TRA
, nata il [...] a [...], ammessa al beneficio Parte_1 del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Pasqua Manfredi
-RICORRENTE- e PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI in persona del Pubblico Ministero
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * A seguito dell'intervenuto deposito, in data 22 gennaio 2025, di note scritte, in sostituzione di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12 settembre 2024 e, poi, ritualmente notificato, in uno al pedissequo decreto di fissazione di udienza, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di Bari, ha dedotto quanto di seguito: -parte Parte_1 ricorrente è persona transgender con sesso maschile assegnato alla nascita, ma che ha sempre manifestato una profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico, accompagnata dal desiderio di cambiare la propria identità in quella di sesso femminile. Di seguito, pertanto, verrà utilizzato il genere maschile e il nome di elezione scelto, ovvero
-Parte ricorrente ha mostrato sin da subito un netto senso di appartenenza al genere Per_1 maschile, tanto da aver già affermato all'età di 3 anni di chiamarsi “ e aver Per_2 mantenuto in adolescenza e da adulto la sua identificazione come uomo. Durante l'infanzia e gli anni della scuola dell'obbligo, nonostante alcuni vani tentativi di conformarsi al genere femminile, parte ricorrente ha sempre preferito una manifestazione di genere maschile indossando abiti maschili e svolgendo attività stereotipicamente maschili;
-con l'arrivo del menarca, parte menarca ha incominciato a provare estremo disagio per il suo corpo, soprattutto per la comparsa del seno che nascondeva usando fasce contenitive, ancora oggi usate poiché impossibilitato a effettuare intervento di mastectomia senza sentenza autorizzativa del Giudice. Il suo forte e profondo vissuto identitario in senso maschile lo ha spinto a intraprendere un percorso di psicoterapia presso il centro diurno “GIPPsi: Identificazione e Intervento Precoce nelle Psicosi” sito in Bari, per esplorare la propria condizione di sofferenza psichica;
-in data 04.7.2022, inoltre, parte ricorrente si è rivolta anche al Centro regionale di riferimento per la disforia di genere c/o l'Unità Operativa
Complessa di Psichiatria Universitaria del Dipartimento Controparte_1
e Organi di Senso, del Policlinico di Bari dove, chiedendo di effettuare l'iter
[...] medico-psicologico di affermazione di genere, come previsto dalla L. n. 164/1982; -dopo essere stato sottoposto a valutazione psicodiagnostica senza aver riscontrato tratti psicopatologici che potessero controindicare l'inizio dell'iter psicologico di affermazione di genere, parte ricorrente ha proseguito la psicoterapia di supporto e ha intrapreso anche l'assunzione di Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS) in data 18.4.2023; -il percorso medico- psicologico si è concluso in data 25.3.2024 con la relazione finale a firma della Dott.ssa
, dirigente medico responsabile del Centro (doc. 1); -parte ricorrente è a Testimone_1 conoscenza delle procedure e dei passaggi inerenti al percorso di affermazione di genere, avendo una buona consapevolezza rispetto agli obiettivi raggiungibili durante le varie fasi del percorso medico-psicologico, e ritenendo necessari sia gli interventi chirurgici che il cambio anagrafico;
-parte ricorrente, difatti, da anni vive a tutti i livelli sociali la sua identità di genere femminile percepita e si mostra serena e adeguata alla stessa;
-parte ricorrente sin da adolescente ha manifestato in famiglia il disagio derivante dalla propria varianza di genere, ricevendo sempre pieno supporto e accoglienza sia in ambito familiare ristretto che allargato, tanto da aver tenuto incontri con l'equipe medica che lo seguiva anche con i suoi familiari. La sua determinazione e consapevolezza riguardo al percorso di affermazione di genere gli ha consentito di ottenere nell'ambito familiare, amicale e lavorativo il pieno riconoscimento di persona transgender; -con l'assunzione della terapia ormonale, parte ricorrente si presenta estremamente maschile, pertanto la fase di real life è stata fluida e senza attriti, tanto da aver avuto una progressiva riduzione del disagio e dei livelli di sofferenza emotiva tipici della condizione di disforia di genere;
-parte ricorrente non è coniugato e non ha prole.
Tutto quanto sopra premesso, il ricorrente come in Parte_1 epigrafe rappresentata e difesa, ha così concluso nell'atto introduttivo: “-autorizzare parte ricorrente, ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, a sottoporsi agli interventi di adeguamento dei caratteri sessuali da realizzarsi mediante trattamento medico-chirurgico; -autorizzare alla contestuale rettificazione anagrafica, per i motivi indicati in narrativa;
-per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bari (BA) dove è stato trascritto l'atto di nascita, la rettificazione del sesso da femminile a maschile e il mutamento del nome da “ a “ nell'atto di nascita e Parte_1 Per_1 in tutti gli atti e documenti da esso derivanti”. All'udienza istruttoria monocratica del 09.01.2025, si procedeva all'interrogatorio libero di ivi comparsa personalmente con la rappresentanza e Parte_1 l'assistenza del proprio procuratore, il quale insisteva per l'accoglimento del ricorso. All'esito dell'udienza il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23.01.2025, con autorizzazione al deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
A seguito dell'intervenuto deposito, in data 22 gennaio 2025, di note scritte, in sostituzione di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'istruttoria è stata espletata per il tramite dell'acquisizione ed esame in contraddittorio della documentazione prodotta da parte ricorrente, con peculiare riguardo alla relazione psicologica del 25.03.2024, a firma della Dott.ssa , Testimone_1
Dirigente Medico Responsabile del Centro Regionale di riferimento per la Disforia di
Genere, che ha concluso rammentando che “il sig. (genere Parte_2 femminile assegnato alla nascita con nome all'anagrafe , soddisfa tutti i Parte_1 criteri per la diagnosi di Disforia di Genere (DSM V) o Incongruenza di Genere (ICD-11), per la quale può essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso;
- a tali fini, non è necessario un previo intervento chirurgico demolitivo e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, allorché vi sia stato l'adeguamento dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali e tale cambiamento sia stato valutato adeguatamente all'interno di un percorso plurispecialistico”, nonché per il tramite dell'ascolto della medesima ricorrente, in sede di interrogatorio libero. Parte_1 Le emergenze istruttorie consentono senz'altro al Collegio di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il richiedente presenta, univocamente, un quadro clinico, qualificabile in termini di disforia di genere;
lo stesso ha confermato il fatto, sotto il profilo della c.d. autopercezione, di “sentirsi” appartenente al genere maschile, nonostante il dato anatomico di un corpo morfologicamente femminile. È stato accertato che parte ricorrente presenta tutti i tratti comportamentali tipici del c.d. “transessuale primario” (nel senso che non esiste alcun sintomo di patologia mentale). In buona sostanza, è stato rilevato l'atteggiamento psicologico tipico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e, quindi, compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere, in modo conforme all'altro sesso (id est al sesso al quale gli individui medesimi sentono di appartenere). Ne consegue che il transessuale rifiuta, decisamente, il suo sesso anatomico e vuole cambiarlo, considerando l'aspetto esterno del proprio corpo, come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato. La persona con disforia di genere, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerata, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo. Trattandosi, nella specie, di transessuale “donna”, il richiedente si considera “uomo” a tutti gli effetti. Tale aspirazione trova, però, concreto ostacolo nei caratteri somatici esterni.
Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L. 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs. 150/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982 ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. n. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art. 1, L. n. 164 del 1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se sia, invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto in questione sono oggi intervenute la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 15138/15 e la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/15. Quest'ultima, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L. 14 aprile 1982, n. 164 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, 1 co., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale e dalla CEDU (artt. 2, 3, 32 Cost., 8 CEDU), ha ritenuto, in base a un'interpretazione dell'art. 1 L. n. 162/1984 costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta "ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Considerato poi che "la percezione di una 'disforia di genere'... determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie" e che "il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità", nella citata pronuncia n. 15138/15 della Cassazione si è precisato, per quanto qui rileva, che "il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta", comunque ritenuta "tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive muta-zioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
Anche la Corte Costituzionale, richiamata la propria sentenza n. 161 del 1985 (ove si era evidenziato che la L. n. 164 del 1982 accoglie "un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico- chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale" e che pertanto il testo legislativo in questione si riferisce a una concezione del sesso "come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti"), ha parimenti escluso "la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico".
Di fatto, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico e viene, sostanzialmente, considerato come "solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali".
Tale orientamento è stato seguito dalla Corte costituzionale anche nella successiva sentenza n. 180/2017 con cui ha ribadito che “l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”. Aggiunge la Corte che “rimane ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”. È, dunque, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e del serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
In argomento è, in ultimo, intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024 la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2011, “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. Orbene, in sostanza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte, in definitiva, ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi, anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale (di cui alla norma censurata) determina una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa ad un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. In sostanza, il regime autorizzatorio, in questi casi, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione (già verificatesi a prescindere dal trattamento chirurgico) violerebbe l'art. 3 della Costituzione, non rispondendo più alla ratio legis.
Nel caso che ci occupa, la documentazione allegata all'atto introduttivo, a corroborazione dell'iter di transizione intrapreso e della diagnosi di “Disforia di Genere”, è stata confermata anche in sede di interrogatorio formale, in cui parte ricorrente ha mostrato piena consapevolezza del percorso avviato e della sua irreversibilità; ha dichiarato, inoltre, di aver consolidato nel tempo la propria identità di genere, presentandosi anche sul piano sociale come persona di sesso maschile.
Per tutto quanto sopra esposto ne discende il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento demolitorio- ricostruttivo, ferma restando la possibilità di parte ricorrente di rivolgersi ai competenti sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici de quibus, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale.
Nel caso di specie, le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute nella persona di parte ricorrente sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici della parte, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da
“femminile” a “maschile” nonché di sostituire il nome ” col nome Parte_1
”. Per_1
Ben può, quindi, la rettificazione anagrafica in parola essere ottenuta dal competente Ufficiale di stato civile, in ottemperanza al presente dictum giudiziale. Nulla va statuito sulle spese del procedimento, in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto dal n. 9278/2024, introdotto con ricorso proposto, in data 12 settembre 2024, da Parte_1
, nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, visti gli
[...] artt. 3 legge n. 164/82 e 31 d.lgs. n. 150/2011, così provvede: DISPONE la rettifica dei dati anagrafici di , nata il Parte_1
20.12.2001 a Bari (BA), nel senso che l'indicazione del sesso “femminile” deve essere corretta in sesso “maschile”, nonché nel senso che l'attuale prenome ” Parte_1 deve essere sostituito con quello indicato da parte attrice in ”; Per_1
ORDINA, per l'effetto, all'Ufficiale dello stato civile competente di effettuare la rettifica dell'atto di nascita di , nata il [...] a [...], con Parte_1 modifica del genere anagrafico da “femminile” in “maschile”, nonché del prenome da
” in ”; Parte_1 Per_1
DICHIARA il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione giudiziale alla sottoposizione agli interventi chirurgici di demolizione e/o ricostruzione degli organi sessuali primari, avanzata da parte attrice;
NULLA statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 28 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr.ssa Rosella Nocera
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr.ssa Rosella NOCERA - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9278/2024 TRA
, nata il [...] a [...], ammessa al beneficio Parte_1 del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Pasqua Manfredi
-RICORRENTE- e PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI in persona del Pubblico Ministero
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * A seguito dell'intervenuto deposito, in data 22 gennaio 2025, di note scritte, in sostituzione di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12 settembre 2024 e, poi, ritualmente notificato, in uno al pedissequo decreto di fissazione di udienza, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di Bari, ha dedotto quanto di seguito: -parte Parte_1 ricorrente è persona transgender con sesso maschile assegnato alla nascita, ma che ha sempre manifestato una profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico, accompagnata dal desiderio di cambiare la propria identità in quella di sesso femminile. Di seguito, pertanto, verrà utilizzato il genere maschile e il nome di elezione scelto, ovvero
-Parte ricorrente ha mostrato sin da subito un netto senso di appartenenza al genere Per_1 maschile, tanto da aver già affermato all'età di 3 anni di chiamarsi “ e aver Per_2 mantenuto in adolescenza e da adulto la sua identificazione come uomo. Durante l'infanzia e gli anni della scuola dell'obbligo, nonostante alcuni vani tentativi di conformarsi al genere femminile, parte ricorrente ha sempre preferito una manifestazione di genere maschile indossando abiti maschili e svolgendo attività stereotipicamente maschili;
-con l'arrivo del menarca, parte menarca ha incominciato a provare estremo disagio per il suo corpo, soprattutto per la comparsa del seno che nascondeva usando fasce contenitive, ancora oggi usate poiché impossibilitato a effettuare intervento di mastectomia senza sentenza autorizzativa del Giudice. Il suo forte e profondo vissuto identitario in senso maschile lo ha spinto a intraprendere un percorso di psicoterapia presso il centro diurno “GIPPsi: Identificazione e Intervento Precoce nelle Psicosi” sito in Bari, per esplorare la propria condizione di sofferenza psichica;
-in data 04.7.2022, inoltre, parte ricorrente si è rivolta anche al Centro regionale di riferimento per la disforia di genere c/o l'Unità Operativa
Complessa di Psichiatria Universitaria del Dipartimento Controparte_1
e Organi di Senso, del Policlinico di Bari dove, chiedendo di effettuare l'iter
[...] medico-psicologico di affermazione di genere, come previsto dalla L. n. 164/1982; -dopo essere stato sottoposto a valutazione psicodiagnostica senza aver riscontrato tratti psicopatologici che potessero controindicare l'inizio dell'iter psicologico di affermazione di genere, parte ricorrente ha proseguito la psicoterapia di supporto e ha intrapreso anche l'assunzione di Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS) in data 18.4.2023; -il percorso medico- psicologico si è concluso in data 25.3.2024 con la relazione finale a firma della Dott.ssa
, dirigente medico responsabile del Centro (doc. 1); -parte ricorrente è a Testimone_1 conoscenza delle procedure e dei passaggi inerenti al percorso di affermazione di genere, avendo una buona consapevolezza rispetto agli obiettivi raggiungibili durante le varie fasi del percorso medico-psicologico, e ritenendo necessari sia gli interventi chirurgici che il cambio anagrafico;
-parte ricorrente, difatti, da anni vive a tutti i livelli sociali la sua identità di genere femminile percepita e si mostra serena e adeguata alla stessa;
-parte ricorrente sin da adolescente ha manifestato in famiglia il disagio derivante dalla propria varianza di genere, ricevendo sempre pieno supporto e accoglienza sia in ambito familiare ristretto che allargato, tanto da aver tenuto incontri con l'equipe medica che lo seguiva anche con i suoi familiari. La sua determinazione e consapevolezza riguardo al percorso di affermazione di genere gli ha consentito di ottenere nell'ambito familiare, amicale e lavorativo il pieno riconoscimento di persona transgender; -con l'assunzione della terapia ormonale, parte ricorrente si presenta estremamente maschile, pertanto la fase di real life è stata fluida e senza attriti, tanto da aver avuto una progressiva riduzione del disagio e dei livelli di sofferenza emotiva tipici della condizione di disforia di genere;
-parte ricorrente non è coniugato e non ha prole.
Tutto quanto sopra premesso, il ricorrente come in Parte_1 epigrafe rappresentata e difesa, ha così concluso nell'atto introduttivo: “-autorizzare parte ricorrente, ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, a sottoporsi agli interventi di adeguamento dei caratteri sessuali da realizzarsi mediante trattamento medico-chirurgico; -autorizzare alla contestuale rettificazione anagrafica, per i motivi indicati in narrativa;
-per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bari (BA) dove è stato trascritto l'atto di nascita, la rettificazione del sesso da femminile a maschile e il mutamento del nome da “ a “ nell'atto di nascita e Parte_1 Per_1 in tutti gli atti e documenti da esso derivanti”. All'udienza istruttoria monocratica del 09.01.2025, si procedeva all'interrogatorio libero di ivi comparsa personalmente con la rappresentanza e Parte_1 l'assistenza del proprio procuratore, il quale insisteva per l'accoglimento del ricorso. All'esito dell'udienza il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23.01.2025, con autorizzazione al deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
A seguito dell'intervenuto deposito, in data 22 gennaio 2025, di note scritte, in sostituzione di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'istruttoria è stata espletata per il tramite dell'acquisizione ed esame in contraddittorio della documentazione prodotta da parte ricorrente, con peculiare riguardo alla relazione psicologica del 25.03.2024, a firma della Dott.ssa , Testimone_1
Dirigente Medico Responsabile del Centro Regionale di riferimento per la Disforia di
Genere, che ha concluso rammentando che “il sig. (genere Parte_2 femminile assegnato alla nascita con nome all'anagrafe , soddisfa tutti i Parte_1 criteri per la diagnosi di Disforia di Genere (DSM V) o Incongruenza di Genere (ICD-11), per la quale può essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso;
- a tali fini, non è necessario un previo intervento chirurgico demolitivo e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, allorché vi sia stato l'adeguamento dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali e tale cambiamento sia stato valutato adeguatamente all'interno di un percorso plurispecialistico”, nonché per il tramite dell'ascolto della medesima ricorrente, in sede di interrogatorio libero. Parte_1 Le emergenze istruttorie consentono senz'altro al Collegio di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il richiedente presenta, univocamente, un quadro clinico, qualificabile in termini di disforia di genere;
lo stesso ha confermato il fatto, sotto il profilo della c.d. autopercezione, di “sentirsi” appartenente al genere maschile, nonostante il dato anatomico di un corpo morfologicamente femminile. È stato accertato che parte ricorrente presenta tutti i tratti comportamentali tipici del c.d. “transessuale primario” (nel senso che non esiste alcun sintomo di patologia mentale). In buona sostanza, è stato rilevato l'atteggiamento psicologico tipico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e, quindi, compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere, in modo conforme all'altro sesso (id est al sesso al quale gli individui medesimi sentono di appartenere). Ne consegue che il transessuale rifiuta, decisamente, il suo sesso anatomico e vuole cambiarlo, considerando l'aspetto esterno del proprio corpo, come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato. La persona con disforia di genere, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerata, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo. Trattandosi, nella specie, di transessuale “donna”, il richiedente si considera “uomo” a tutti gli effetti. Tale aspirazione trova, però, concreto ostacolo nei caratteri somatici esterni.
Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L. 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs. 150/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982 ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. n. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art. 1, L. n. 164 del 1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se sia, invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto in questione sono oggi intervenute la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 15138/15 e la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/15. Quest'ultima, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L. 14 aprile 1982, n. 164 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, 1 co., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale e dalla CEDU (artt. 2, 3, 32 Cost., 8 CEDU), ha ritenuto, in base a un'interpretazione dell'art. 1 L. n. 162/1984 costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta "ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Considerato poi che "la percezione di una 'disforia di genere'... determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie" e che "il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità", nella citata pronuncia n. 15138/15 della Cassazione si è precisato, per quanto qui rileva, che "il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta", comunque ritenuta "tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive muta-zioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
Anche la Corte Costituzionale, richiamata la propria sentenza n. 161 del 1985 (ove si era evidenziato che la L. n. 164 del 1982 accoglie "un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico- chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale" e che pertanto il testo legislativo in questione si riferisce a una concezione del sesso "come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti"), ha parimenti escluso "la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico".
Di fatto, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico e viene, sostanzialmente, considerato come "solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali".
Tale orientamento è stato seguito dalla Corte costituzionale anche nella successiva sentenza n. 180/2017 con cui ha ribadito che “l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”. Aggiunge la Corte che “rimane ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”. È, dunque, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e del serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
In argomento è, in ultimo, intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024 la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2011, “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. Orbene, in sostanza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte, in definitiva, ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi, anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale (di cui alla norma censurata) determina una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa ad un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. In sostanza, il regime autorizzatorio, in questi casi, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione (già verificatesi a prescindere dal trattamento chirurgico) violerebbe l'art. 3 della Costituzione, non rispondendo più alla ratio legis.
Nel caso che ci occupa, la documentazione allegata all'atto introduttivo, a corroborazione dell'iter di transizione intrapreso e della diagnosi di “Disforia di Genere”, è stata confermata anche in sede di interrogatorio formale, in cui parte ricorrente ha mostrato piena consapevolezza del percorso avviato e della sua irreversibilità; ha dichiarato, inoltre, di aver consolidato nel tempo la propria identità di genere, presentandosi anche sul piano sociale come persona di sesso maschile.
Per tutto quanto sopra esposto ne discende il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento demolitorio- ricostruttivo, ferma restando la possibilità di parte ricorrente di rivolgersi ai competenti sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici de quibus, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale.
Nel caso di specie, le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute nella persona di parte ricorrente sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici della parte, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da
“femminile” a “maschile” nonché di sostituire il nome ” col nome Parte_1
”. Per_1
Ben può, quindi, la rettificazione anagrafica in parola essere ottenuta dal competente Ufficiale di stato civile, in ottemperanza al presente dictum giudiziale. Nulla va statuito sulle spese del procedimento, in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto dal n. 9278/2024, introdotto con ricorso proposto, in data 12 settembre 2024, da Parte_1
, nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, visti gli
[...] artt. 3 legge n. 164/82 e 31 d.lgs. n. 150/2011, così provvede: DISPONE la rettifica dei dati anagrafici di , nata il Parte_1
20.12.2001 a Bari (BA), nel senso che l'indicazione del sesso “femminile” deve essere corretta in sesso “maschile”, nonché nel senso che l'attuale prenome ” Parte_1 deve essere sostituito con quello indicato da parte attrice in ”; Per_1
ORDINA, per l'effetto, all'Ufficiale dello stato civile competente di effettuare la rettifica dell'atto di nascita di , nata il [...] a [...], con Parte_1 modifica del genere anagrafico da “femminile” in “maschile”, nonché del prenome da
” in ”; Parte_1 Per_1
DICHIARA il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione giudiziale alla sottoposizione agli interventi chirurgici di demolizione e/o ricostruzione degli organi sessuali primari, avanzata da parte attrice;
NULLA statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 28 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr.ssa Rosella Nocera