Articolo 1 della Legge 15 dicembre 1949, n. 945
Articolo 2
Versione
31 dicembre 1949
Art. 1.
Coloro che, ammessi ai benefici accordati dalla, legge 8 marzo 1949, n. 75 , siano incorsi nella decadenza prevista dal 1° comma dell'art. 13 per la mancata presentazione della copia autentica del contratto di commessa regolarmente registrato, possono proporre, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una istanza, motivata al Ministro per la marina mercantile per la rimessione in termini.
Il Ministro, qualora ritenga giustificata l'istanza sentito il parere del Comitato di cui all'art. 3 della detta legge integrato a tale scopo da, due rappresentanti dei datori di lavoro e da, due rappresentanti dei prestatori di opera nominati dal Ministro stesso, assegna ai committenti un nuovo termine entro cui il contratto, ove non sia stato nel frattempo presentato, dovra' essere prodotto, ed un termine entro cui la costruzione dovra' essere iniziata.
I nuovi termini non possono essere superiori rispettivamente a mesi 3 e a mesi 6 a decorrere dalla data, del provvedimento ministeriale.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1949