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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/02/2026, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1094/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5246/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_3 & Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.p.a. - P.IVA_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_4 - CF_Rappresentante_4
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 S.p.a. - P.IVA_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_5 - CF_Rappresentante_5
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 S.p.a. - P.IVA_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_6 - CF_Rappresentante_6
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 S.r.l. - P.IVA_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_7 - CF_Rappresentante_7
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_4 - CF_Rappresentante_4
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1Garante Della Concorrenza E Del Mercato - 97076950589
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5152/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO n. 1 CONTRIBUTO AGCM 2023
- AVVISO DI PAG n. 2 CONTRIBUTO AGCM 2023
- AVVISO DI PAG n. 3 CONTRIBUTO AGCM 2023
- AVVISO DI PAG n. 4 CONTRIBUTO AGCM 2023
- AVVISO DI PAG n. 5 CONTRIBUTO AGCM 2023
- AVVISO DI PAG n. 6 CONTRIBUTO AGCM 2023
- AVVISO DI PAG n. 7 CONTRIBUTO AGCM 2023 - AVVISO DI PAG n. 8 CONTRIBUTO AGCM 2023
- AVVISO DI PAG n. 9 CONTRIBUTO AGCM 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore delle società contribuenti si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le società Ricorrente_3, Ricorrente_2 Spa, Ricorrente_1 Spa, Ricorrente_4 Spa, Ricorrente_3 & Ricorrente_1 Spa, Ricorrente_3 Spa, Ricorrente_5 Spa, Ricorrente_5 Srl hanno presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso avvisi di pagamento emessi dall'AGCM ( Autorità Grarante della Concorrenza e del
Mercato).
Con tali avvisi l'Ente chiede alle società il pagamento del contributo relativamente all'anno 2023 per un importo totale pari ad € 884.289,86 non ritenendo applicabile il limite di contribuzione di € 290.000,00 riconosciuto solo ai gruppi di società avente la capo gruppo residente in Italia.
Le società ricorrenti rilevano la violazione del diritto Europeo in tema di non discriminazione e libertà di stabilimento e la violazione del Trattato sul funzionamento dell'UE; il mancato riconoscimento alla società Ricorrente_3 quale capogruppo ai fini dell'applicazione del contributo.
L'AGCM chiede il rigetto e le spese.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 5152/2024 rigetta il ricorso.
Ritiene che il comportamento dell'AGCM sia stato corretto nel richiede il contributo alle singole società tutte controllate dalla Ricorrente_3 quale capogruppo di diritto estero.
L'Autorità ribadisce che non si può applicare il limite massimo di contribuzione essendo questo previsto nel caso di gruppi di società italiane controllate da una capogruppo italiana e non anche per quelle controllate direttamente da società estere. Cita sentenza favorevoli all'Ente.
Non è condivisibile quanto sostenuto dalle società ricorrenti che affermano che solo la stabile organizzazione in Italia della società estera Ricorrente_3 sarebbe tenuta al versamento di un unico contributo nella misura massima del gruppo, mentre tutte le altre società controllate per il tramite della sede secondaria italiana nulla dovrebbero all'Autorità.
Avverso tale sentenza la società propone appello con istanza di sospensione del giudizio.
Chiede la sospensione perché tale controversia prosegue dal 2018 e sussiste un giudizio pendente presso la Cassazione.
Eccepisce:
1- Violazione art.10 co 7 della Legge 287/1990 . Il limite massimo della contribuzione all'AGCM è limitato alla capogruppo residente. L'Agcm ha chiarito che i gruppi di società di cui all'art. 2359 del c.c. hanno come limite massimo della contribuzione € 290.000,00, ma nulla dice relativamente alla residenza e alla forma giuridica del soggetto che esercita il controllo. E' stato violato l'art. 2359 del c.c. che non pone alcun requisito sulla residenza della controllante.
Il contributo viene calcolato in misura diversa in base alla residenza della controllante;
al gruppo societario con controllante residente si applica maggiore contribuzione che invece viene precluso al medesimo gruppo con controllante non residente. Precisa che l'art. 2359 del c.c. disciplina forme di controllo indipendentemente dalla residenza della controllante.
I giudici di primo grado avrebbero dovuto prendere in considerazione che sussiste un gruppo di società con una società controllante non residente;
che la controllante esercita un controllo ex art. 2359 del c.c. sulle società; che il gruppo Ricorrente_3 versa un contributo all'AGCM in misura notevolmente superiore rispetto alla misura massima ( circa € 884.289,86 in luogo di € 290.000,00) e che potrebbe trasformarsi in un super finanziatore ed intaccare in tal modo l'indipendenza dell'AGCM.
2- Violazione del principio di non discriminazione e della libertà di stabilimento nella sentenza impugnata laddove viene circoscritta la limitazione del contributo alle sole capogruppo residenti escludendo le capogruppo non residenti. Il gruppo societario controllato da una società non residente risulterebbe più penalizzato dal contributo rispetto al medesimo gruppo controllato da una società residente. Tale situazione costituisce violazione del principio di non discriminazione e della libertà di stabilimento in violazione del
Trattato UE e del Trattato sul funzionamento dell'UE nonché violazione dell'art. 49 comma 1 del TFUE in tema di restrizioni alla libertà di stabilimento.
Gli avvisi di pagamento, oggetto di causa, sono illegittimi perché violano l'art. 49 del TFUE;
il contributo è preteso con differenti criteri ed in misura più gravosa unicamente in ragione del fatto che la società Ricorrente_3
opera in Italia per il tramite di una stabile organizzazione che viene illegittimamente esclusa dalla contribuzione massima di € 290.000,00 prevista per i soli gruppi aventi una società controllante residente.
3- Illegittimità della pretesa impositiva per assenza di coerenza del tributo in ossequio del principio di uguaglianza e capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione. L'interpretazione dell'art. 10 comma
7 ter della Legge 287/1990 non è conforme agli articoli 3 e 53 della Costituzione. Ogni diversificazione del regime tributario per aree economiche o per tipologia di contribuenti deve essere supportata da adeguate giustificazioni in assenze delle quali le differenze generano una arbitraria discriminazione.
Chiede in via pregiudiziale di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sulla questione dei diritti sottesi a queste cause;
in via principale la riforma della sentenza impugnata;
in via subordinata di sospendere il giudizio e di sollevare la questione di compatibilità dell'art. 10 comma 7 L.
287/1990 con i principi di non discriminazione e libertà di stabilimento dinanzi alla Corte UE;
ancora in via subordinata di sospendere il giudizio e sollevare la stessa questione con i principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione dinanzi alla Corte Costituzionale. Con vittoria di spese.
L'appellata AGCM difesa dall'Avvocatura dello Stato, la quale, dopo ripercorso e richiamato la normativa e la prassi in materia, controdeduce che il controllo sulle società italiane del gruppo fosse esercitato dalla società estera Ricorrente_3 non residente direttamente e, pertanto, il fatto che questa avesse una stabile organizzazione in Italia e, dunque, pagasse il proprio contributo all'Autorità commisurato al solo fatturato prodotto in Italia non valeva a rendere applicabile il tetto massimo di contribuzione perché chi esercitava il potere di controllo sulle società italiane del gruppo era comunque la capogruppo estera.
In altri termini, le società italiane non direttamente riconducibili al controllo della capogruppo italiana, quale quelle ritenute tali dall'Autorità nel caso in esame e, per l'effetto, singolarmente ed autonomamente incise dalle richieste di pagamento di cui al presente giudizio, in quanto non rientranti nel tetto massimo, erano da ritenere soggette al pagamento della contribuzione, con la conseguenza che il versamento della contribuzione massima, prevista per i gruppi di società, da parte della società capogruppo italiana anche per conto delle sue controllate italiane non valeva ad esonerare dall'obbligo di contribuzione le società italiane assoggettate (insieme alla capogruppo italiana,) al controllo della società estera. Precisa, come ai fini dell'applicazione del tetto massimo di contribuzione ai gruppi di società, vengono in rilievo i soli rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., che coinvolgono due soggetti giuridici – società controllante e società controllate – operanti nel territorio nazionale e per i quali sussista una situazione di controllo azionario, di diritto, ex art. 2359, comma 1, o di fatto, ex art. 2359, comma 2,
ovvero di controllo contrattuale ex art. 2359, comma 3, c.c. Richiama giurisprudenza delle Corti di merito e della Corte Costituzionale.
Con il rinvio alla nozione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., l'Autorità ha inteso definire l'ambito di applicazione della misura massima della contribuzione riferita ai gruppi di imprese, facendo riferimento all'esistenza di una situazione “oggettiva” in cui un unico soggetto ha la capacità di influire in modo determinante sulle scelte operate da un altro soggetto (e sempre che tutti gli enti costituenti il gruppo siano effettivamente tenuti al pagamento del contributo).
Chiede il rigetto dell'appello; le spese ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni delle parti ritiene l'appello non meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
In via preliminare le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che: “i contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della l. n.
287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva.
Pertanto, ai sensi dell'art.2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art.12 della l. n. 448 del 2001
(che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento” ( cfr. Sez. U. , ordinanza n. 10577 del 4 giugno 2020).
Ciò premesso, La Corte osserva , quanto al primo motivo di appello, che l'art. 10, comma 7 ter della Legge
287/90 stabilisce come : “All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima”.
Il comma immediatamente successivo, stabilisce, poi, che a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione.
Si evidenzia, altresì, che la Corte Costituzionale ha escluso l'illegittimità della sopra indicata disposizione, affermando, con le sentenze n. 69 del 2017 e n. 83 del 2015, che “il sistema disegnato dal legislatore risulta, dunque, non solo compatibile con i principi costituzionali di cui agli artt 3 e 53 Cost. , ma addirittura rispondente a esigenze di ragionevolezza” ( cfr. pag. 2 della sentenza emessa in data 14.12.2017).
Dalle premesse su indicate ne discende che la previsione del pagamento del contributo posto a carico delle società estere , nei limiti della loro stabile presenza sul territorio italiano, risponda alla necessità di circoscrivere tale obbligo alla rilevanza dell'attività economica svolta nel territorio nazionale;
e ciò, al fine di rispettare la volontà del legislatore espressa con la Legge n. 287/90 che è stata quella di individuare e sanzionare le condotte restrittive della concorrenza che verrebbero a manifestare i loro effetti “distorsivi” nel territorio nazionale.
La giurisprudenza, anche costituzionale, ha avuto modo di esprimersi sulla disciplina in esame, fornendo una serie di chiarimenti ed affermando principi che possono ritenersi consolidati.
Ai fini dell'applicazione della disciplina che viene in rilievo, come emerge anche dalle indicazioni fornite dall'AGCM, deve aversi riguardo alla definizione giuridica di gruppo di società è di cui all'art. 2359 c.c.
Il principio cardine del contributo in esame è quello di garantire le risorse economiche per il funzionamento dell'Autorità salvaguardandone appieno l'indipendenza e la non influenzabilità da parte di singoli gruppi o imprese.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 269/2017, ha chiarito che la soglia massima di contribuzione è in linea con la finalità di «porre l'Autorità al riparo da ogni rischio di “cattura” del controllore da parte del controllato. In assenza di un tale limite, le maggiori imprese – specie quelle egemoni sul mercato e, quindi, quelle per le quali maggiore è l'esigenza di vigilanza indipendente – potrebbero diventare i principali finanziatori dell'Autorità, determinando un legame di subordinazione finanziaria suscettibile di condizionare l'attività di garanzia anche solo attraverso il ritardato versamento delle somme dovute».
La soggezione a detto contributo è funzionale allo svolgimento dell'attività di controllo/vigilanza da pare dell'AGCM.
Come correttamente rilevato dalla stessa Autorità resistente, il riferimento all'art. 2359 c.c.
deve essere inteso come riferimento all'esistenza di una situazione “oggettiva” in cui un unico soggetto ha la capacità di influire in modo determinante sulle scelte operate da un altro soggetto.
Nel caso di specie. La Corte ritiene di allinearsi alle conclusioni giunte dalla CGT di 2 Grado sez. 15 con la sentenza n. 7348/2024: “……la contribuzione, imposta dalla legge ed avente caratteristiche equivalente alle entrate tributarie, è destinata al finanziamento delle spese necessarie a consentire l'esercizio dell'attività istituzionale dell'AGCM.
Stante la rilevante influenza delle imprese di maggiori dimensioni, sui mercati nazionali assoggettati alla vigilanza antitrust dell'AGCM, e per ciò stesso destinatari dell'attività dell'Ente, appare evidente che le dette imprese contribuiscano in maniera differenziata secondo la concreta capacità contributiva dettata dai risultati di bilancio.
Ciò in coerenza con il contesto normativo che governa e regola la detta attività di vigilanza, secondo i principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione.
Da quanto sopra, va dunque rilevato che:
-le società estere che operano stabilmente nel mercato nazionale non godono dell'esenzione dal contributo dovuto all'AGCM
-il limite massimo della contribuzione va riconosciuto solo alla capogruppo italiana;
rimangono nei limiti dei propri distinti contributi, le società che, come documentato dalle visure camerali depositate da parte appellata, risultano controllate direttamente dalla società con sede in Amsterdam.
-- la contribuzione si pone anche nei confronti della stabile organizzazione con residenza in Italia calcolato sull'attivo patrimoniale”
Le eccezioni di cui sopra sollevate dall'appellante sono infondate.
Sulla lamentata violazione dei principi del diritto dell'Unione Europea, ( libertà di uguaglianza di cui all'art. 9 TUE e al principio di non discriminazione e della libertà di stabilimento di cui agli artt. 18 e 49 TFUE ) non può essere accolto, in quanto la normativa qui applicabile (previsione di cui all'art. 10, comma 7 ter, L. n.
287/1990), ha già superato il vaglio della Corte Costituzionale e non risulta in contrasto con i principi del diritto dell'Unione Europea, motivo per il quale non sia ritiene fondata la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia Europea .
L'assoggettamento delle società estere al pagamento del contributo, nei limiti della loro stabile presenza nel territorio italiano, risponde, come sopra già riportato, all'esigenza di circoscrivere tale obbligo alla rilevanza dell'attività economica svolta nel territorio nazionale, in coerenza con il fatto che la disciplina di cui alla Legge
n. 287/90 è finalizzata ad accertare e sanzionare le condotte restrittive della concorrenza che nel territorio nazionale si attuano ed esplicano i loro effetti distorsivi.
In ordine all' illegittimità della pretesa impositiva in esame, per assenza di coerenza interna del tributo, va evidenziato che il tributo de quo a seguito di quanto sopra esposto, in particolare delle finalità perseguite dal legislatore con la Legge 287/90, risultata non in contrastato con la Carta Costituzionale, non può certo essere ritenuto illegittimo .
La particolarità della materia trattata e le presenza di giurisprudenza contrastante in tale materia inducono la Corte a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore La Presidente
Dr. Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraioli
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5246/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_3 & Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.p.a. - P.IVA_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_4 - CF_Rappresentante_4
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 S.p.a. - P.IVA_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_5 - CF_Rappresentante_5
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 S.p.a. - P.IVA_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_6 - CF_Rappresentante_6
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 S.r.l. - P.IVA_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_7 - CF_Rappresentante_7
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_4 - CF_Rappresentante_4
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1Garante Della Concorrenza E Del Mercato - 97076950589
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5152/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO n. 1 CONTRIBUTO AGCM 2023
- AVVISO DI PAG n. 2 CONTRIBUTO AGCM 2023
- AVVISO DI PAG n. 3 CONTRIBUTO AGCM 2023
- AVVISO DI PAG n. 4 CONTRIBUTO AGCM 2023
- AVVISO DI PAG n. 5 CONTRIBUTO AGCM 2023
- AVVISO DI PAG n. 6 CONTRIBUTO AGCM 2023
- AVVISO DI PAG n. 7 CONTRIBUTO AGCM 2023 - AVVISO DI PAG n. 8 CONTRIBUTO AGCM 2023
- AVVISO DI PAG n. 9 CONTRIBUTO AGCM 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore delle società contribuenti si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le società Ricorrente_3, Ricorrente_2 Spa, Ricorrente_1 Spa, Ricorrente_4 Spa, Ricorrente_3 & Ricorrente_1 Spa, Ricorrente_3 Spa, Ricorrente_5 Spa, Ricorrente_5 Srl hanno presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Roma avverso avvisi di pagamento emessi dall'AGCM ( Autorità Grarante della Concorrenza e del
Mercato).
Con tali avvisi l'Ente chiede alle società il pagamento del contributo relativamente all'anno 2023 per un importo totale pari ad € 884.289,86 non ritenendo applicabile il limite di contribuzione di € 290.000,00 riconosciuto solo ai gruppi di società avente la capo gruppo residente in Italia.
Le società ricorrenti rilevano la violazione del diritto Europeo in tema di non discriminazione e libertà di stabilimento e la violazione del Trattato sul funzionamento dell'UE; il mancato riconoscimento alla società Ricorrente_3 quale capogruppo ai fini dell'applicazione del contributo.
L'AGCM chiede il rigetto e le spese.
La CGT di I Grado di Roma con sentenza n. 5152/2024 rigetta il ricorso.
Ritiene che il comportamento dell'AGCM sia stato corretto nel richiede il contributo alle singole società tutte controllate dalla Ricorrente_3 quale capogruppo di diritto estero.
L'Autorità ribadisce che non si può applicare il limite massimo di contribuzione essendo questo previsto nel caso di gruppi di società italiane controllate da una capogruppo italiana e non anche per quelle controllate direttamente da società estere. Cita sentenza favorevoli all'Ente.
Non è condivisibile quanto sostenuto dalle società ricorrenti che affermano che solo la stabile organizzazione in Italia della società estera Ricorrente_3 sarebbe tenuta al versamento di un unico contributo nella misura massima del gruppo, mentre tutte le altre società controllate per il tramite della sede secondaria italiana nulla dovrebbero all'Autorità.
Avverso tale sentenza la società propone appello con istanza di sospensione del giudizio.
Chiede la sospensione perché tale controversia prosegue dal 2018 e sussiste un giudizio pendente presso la Cassazione.
Eccepisce:
1- Violazione art.10 co 7 della Legge 287/1990 . Il limite massimo della contribuzione all'AGCM è limitato alla capogruppo residente. L'Agcm ha chiarito che i gruppi di società di cui all'art. 2359 del c.c. hanno come limite massimo della contribuzione € 290.000,00, ma nulla dice relativamente alla residenza e alla forma giuridica del soggetto che esercita il controllo. E' stato violato l'art. 2359 del c.c. che non pone alcun requisito sulla residenza della controllante.
Il contributo viene calcolato in misura diversa in base alla residenza della controllante;
al gruppo societario con controllante residente si applica maggiore contribuzione che invece viene precluso al medesimo gruppo con controllante non residente. Precisa che l'art. 2359 del c.c. disciplina forme di controllo indipendentemente dalla residenza della controllante.
I giudici di primo grado avrebbero dovuto prendere in considerazione che sussiste un gruppo di società con una società controllante non residente;
che la controllante esercita un controllo ex art. 2359 del c.c. sulle società; che il gruppo Ricorrente_3 versa un contributo all'AGCM in misura notevolmente superiore rispetto alla misura massima ( circa € 884.289,86 in luogo di € 290.000,00) e che potrebbe trasformarsi in un super finanziatore ed intaccare in tal modo l'indipendenza dell'AGCM.
2- Violazione del principio di non discriminazione e della libertà di stabilimento nella sentenza impugnata laddove viene circoscritta la limitazione del contributo alle sole capogruppo residenti escludendo le capogruppo non residenti. Il gruppo societario controllato da una società non residente risulterebbe più penalizzato dal contributo rispetto al medesimo gruppo controllato da una società residente. Tale situazione costituisce violazione del principio di non discriminazione e della libertà di stabilimento in violazione del
Trattato UE e del Trattato sul funzionamento dell'UE nonché violazione dell'art. 49 comma 1 del TFUE in tema di restrizioni alla libertà di stabilimento.
Gli avvisi di pagamento, oggetto di causa, sono illegittimi perché violano l'art. 49 del TFUE;
il contributo è preteso con differenti criteri ed in misura più gravosa unicamente in ragione del fatto che la società Ricorrente_3
opera in Italia per il tramite di una stabile organizzazione che viene illegittimamente esclusa dalla contribuzione massima di € 290.000,00 prevista per i soli gruppi aventi una società controllante residente.
3- Illegittimità della pretesa impositiva per assenza di coerenza del tributo in ossequio del principio di uguaglianza e capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione. L'interpretazione dell'art. 10 comma
7 ter della Legge 287/1990 non è conforme agli articoli 3 e 53 della Costituzione. Ogni diversificazione del regime tributario per aree economiche o per tipologia di contribuenti deve essere supportata da adeguate giustificazioni in assenze delle quali le differenze generano una arbitraria discriminazione.
Chiede in via pregiudiziale di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sulla questione dei diritti sottesi a queste cause;
in via principale la riforma della sentenza impugnata;
in via subordinata di sospendere il giudizio e di sollevare la questione di compatibilità dell'art. 10 comma 7 L.
287/1990 con i principi di non discriminazione e libertà di stabilimento dinanzi alla Corte UE;
ancora in via subordinata di sospendere il giudizio e sollevare la stessa questione con i principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione dinanzi alla Corte Costituzionale. Con vittoria di spese.
L'appellata AGCM difesa dall'Avvocatura dello Stato, la quale, dopo ripercorso e richiamato la normativa e la prassi in materia, controdeduce che il controllo sulle società italiane del gruppo fosse esercitato dalla società estera Ricorrente_3 non residente direttamente e, pertanto, il fatto che questa avesse una stabile organizzazione in Italia e, dunque, pagasse il proprio contributo all'Autorità commisurato al solo fatturato prodotto in Italia non valeva a rendere applicabile il tetto massimo di contribuzione perché chi esercitava il potere di controllo sulle società italiane del gruppo era comunque la capogruppo estera.
In altri termini, le società italiane non direttamente riconducibili al controllo della capogruppo italiana, quale quelle ritenute tali dall'Autorità nel caso in esame e, per l'effetto, singolarmente ed autonomamente incise dalle richieste di pagamento di cui al presente giudizio, in quanto non rientranti nel tetto massimo, erano da ritenere soggette al pagamento della contribuzione, con la conseguenza che il versamento della contribuzione massima, prevista per i gruppi di società, da parte della società capogruppo italiana anche per conto delle sue controllate italiane non valeva ad esonerare dall'obbligo di contribuzione le società italiane assoggettate (insieme alla capogruppo italiana,) al controllo della società estera. Precisa, come ai fini dell'applicazione del tetto massimo di contribuzione ai gruppi di società, vengono in rilievo i soli rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., che coinvolgono due soggetti giuridici – società controllante e società controllate – operanti nel territorio nazionale e per i quali sussista una situazione di controllo azionario, di diritto, ex art. 2359, comma 1, o di fatto, ex art. 2359, comma 2,
ovvero di controllo contrattuale ex art. 2359, comma 3, c.c. Richiama giurisprudenza delle Corti di merito e della Corte Costituzionale.
Con il rinvio alla nozione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., l'Autorità ha inteso definire l'ambito di applicazione della misura massima della contribuzione riferita ai gruppi di imprese, facendo riferimento all'esistenza di una situazione “oggettiva” in cui un unico soggetto ha la capacità di influire in modo determinante sulle scelte operate da un altro soggetto (e sempre che tutti gli enti costituenti il gruppo siano effettivamente tenuti al pagamento del contributo).
Chiede il rigetto dell'appello; le spese ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminata la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni delle parti ritiene l'appello non meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esplicitati.
In via preliminare le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che: “i contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della l. n.
287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva.
Pertanto, ai sensi dell'art.2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art.12 della l. n. 448 del 2001
(che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento” ( cfr. Sez. U. , ordinanza n. 10577 del 4 giugno 2020).
Ciò premesso, La Corte osserva , quanto al primo motivo di appello, che l'art. 10, comma 7 ter della Legge
287/90 stabilisce come : “All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima”.
Il comma immediatamente successivo, stabilisce, poi, che a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione.
Si evidenzia, altresì, che la Corte Costituzionale ha escluso l'illegittimità della sopra indicata disposizione, affermando, con le sentenze n. 69 del 2017 e n. 83 del 2015, che “il sistema disegnato dal legislatore risulta, dunque, non solo compatibile con i principi costituzionali di cui agli artt 3 e 53 Cost. , ma addirittura rispondente a esigenze di ragionevolezza” ( cfr. pag. 2 della sentenza emessa in data 14.12.2017).
Dalle premesse su indicate ne discende che la previsione del pagamento del contributo posto a carico delle società estere , nei limiti della loro stabile presenza sul territorio italiano, risponda alla necessità di circoscrivere tale obbligo alla rilevanza dell'attività economica svolta nel territorio nazionale;
e ciò, al fine di rispettare la volontà del legislatore espressa con la Legge n. 287/90 che è stata quella di individuare e sanzionare le condotte restrittive della concorrenza che verrebbero a manifestare i loro effetti “distorsivi” nel territorio nazionale.
La giurisprudenza, anche costituzionale, ha avuto modo di esprimersi sulla disciplina in esame, fornendo una serie di chiarimenti ed affermando principi che possono ritenersi consolidati.
Ai fini dell'applicazione della disciplina che viene in rilievo, come emerge anche dalle indicazioni fornite dall'AGCM, deve aversi riguardo alla definizione giuridica di gruppo di società è di cui all'art. 2359 c.c.
Il principio cardine del contributo in esame è quello di garantire le risorse economiche per il funzionamento dell'Autorità salvaguardandone appieno l'indipendenza e la non influenzabilità da parte di singoli gruppi o imprese.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 269/2017, ha chiarito che la soglia massima di contribuzione è in linea con la finalità di «porre l'Autorità al riparo da ogni rischio di “cattura” del controllore da parte del controllato. In assenza di un tale limite, le maggiori imprese – specie quelle egemoni sul mercato e, quindi, quelle per le quali maggiore è l'esigenza di vigilanza indipendente – potrebbero diventare i principali finanziatori dell'Autorità, determinando un legame di subordinazione finanziaria suscettibile di condizionare l'attività di garanzia anche solo attraverso il ritardato versamento delle somme dovute».
La soggezione a detto contributo è funzionale allo svolgimento dell'attività di controllo/vigilanza da pare dell'AGCM.
Come correttamente rilevato dalla stessa Autorità resistente, il riferimento all'art. 2359 c.c.
deve essere inteso come riferimento all'esistenza di una situazione “oggettiva” in cui un unico soggetto ha la capacità di influire in modo determinante sulle scelte operate da un altro soggetto.
Nel caso di specie. La Corte ritiene di allinearsi alle conclusioni giunte dalla CGT di 2 Grado sez. 15 con la sentenza n. 7348/2024: “……la contribuzione, imposta dalla legge ed avente caratteristiche equivalente alle entrate tributarie, è destinata al finanziamento delle spese necessarie a consentire l'esercizio dell'attività istituzionale dell'AGCM.
Stante la rilevante influenza delle imprese di maggiori dimensioni, sui mercati nazionali assoggettati alla vigilanza antitrust dell'AGCM, e per ciò stesso destinatari dell'attività dell'Ente, appare evidente che le dette imprese contribuiscano in maniera differenziata secondo la concreta capacità contributiva dettata dai risultati di bilancio.
Ciò in coerenza con il contesto normativo che governa e regola la detta attività di vigilanza, secondo i principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione.
Da quanto sopra, va dunque rilevato che:
-le società estere che operano stabilmente nel mercato nazionale non godono dell'esenzione dal contributo dovuto all'AGCM
-il limite massimo della contribuzione va riconosciuto solo alla capogruppo italiana;
rimangono nei limiti dei propri distinti contributi, le società che, come documentato dalle visure camerali depositate da parte appellata, risultano controllate direttamente dalla società con sede in Amsterdam.
-- la contribuzione si pone anche nei confronti della stabile organizzazione con residenza in Italia calcolato sull'attivo patrimoniale”
Le eccezioni di cui sopra sollevate dall'appellante sono infondate.
Sulla lamentata violazione dei principi del diritto dell'Unione Europea, ( libertà di uguaglianza di cui all'art. 9 TUE e al principio di non discriminazione e della libertà di stabilimento di cui agli artt. 18 e 49 TFUE ) non può essere accolto, in quanto la normativa qui applicabile (previsione di cui all'art. 10, comma 7 ter, L. n.
287/1990), ha già superato il vaglio della Corte Costituzionale e non risulta in contrasto con i principi del diritto dell'Unione Europea, motivo per il quale non sia ritiene fondata la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia Europea .
L'assoggettamento delle società estere al pagamento del contributo, nei limiti della loro stabile presenza nel territorio italiano, risponde, come sopra già riportato, all'esigenza di circoscrivere tale obbligo alla rilevanza dell'attività economica svolta nel territorio nazionale, in coerenza con il fatto che la disciplina di cui alla Legge
n. 287/90 è finalizzata ad accertare e sanzionare le condotte restrittive della concorrenza che nel territorio nazionale si attuano ed esplicano i loro effetti distorsivi.
In ordine all' illegittimità della pretesa impositiva in esame, per assenza di coerenza interna del tributo, va evidenziato che il tributo de quo a seguito di quanto sopra esposto, in particolare delle finalità perseguite dal legislatore con la Legge 287/90, risultata non in contrastato con la Carta Costituzionale, non può certo essere ritenuto illegittimo .
La particolarità della materia trattata e le presenza di giurisprudenza contrastante in tale materia inducono la Corte a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore La Presidente
Dr. Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraioli