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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1125/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92832 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92832 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2115/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: "Dichiarare la nullità e/o annullare accertamento n. 92832 del 19.05.2025"; "con vittoria di spese".
Resistente: "rigettare il ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 92832 del 19.05.2025, per il periodo di imposta 2019"; "condannare parte ricorrente alle spese di lite con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23 maggio 2025, il Comune di Taranto ha notificato al Sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento IMU 2019 n. 92832 del 19 maggio 2025 protocollo n. 0115029 - per il complessivo importo di
€ 6.081,00 di cui € 4.090,00 per l'imposta, € 752,45 per interessi, € 1.227,00 per sanzioni ed €11,55 per spese di notifica).
L'Ente impositore sostiene, in buona sostanza, che il contribuente avrebbe versato parzialmente il suo debito
IMU per l'anno 2019 in quanto a fronte dell'IMU dovuta per € 6.799 avrebbe versato solo € 2.709.
In data 21 luglio 2025, Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il su specificato Avviso di accertamento notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso, deducendo, in sintesi:
- il difetto / contraddittorietà della motivazione, richiamando, tra l'altro, l'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n.
241/1990, l'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212/2000, l'art. 1, commi 161 e-162 della Legge 27 dicembre
2006 n. 296;
- l'errata quantificazione della base imponibile delle aree fabbricabili, contestando l'applicazione della delibera comunale n. 60/2023 e sostenendo che il valore unitario utilizzato (€ 5,62/mq, già ridotto del 90% per PAI) si riferirebbe a terreni con destinazione “residenziale”, mentre i terreni de quibus sarebbero riconducibili ad
“attrezzature e servizi”, con conseguente minor valore.
Ha inoltre formulato istanza istruttoria (CTU) ed ha richiamato la relazione tecnica di parte (Ing. Mirelli), indicandola come allegata.
In data 19 agosto 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro generale dei Ricorsi al n. 1125/2025.
In data 12 novembre 2025, si è costituito in giudizio il Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo, per quanto qui rileva, che:
- i terreni edificabili ricadrebbero nella zona “Aree Contermini CEP” e l'Ente avrebbe già applicato il coefficiente di riduzione PAI, giungendo a una valorizzazione di € 5,62/mq;
- la pretesa sarebbe fondata sulle delibere comunali (anche pregresse) e l'atto risulterebbe “perfettamente motivato e ritualmente notificato nei termini di legge”.
In data 17 dicembre 2025 il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questione preliminare assorbente: decadenza dal potere di accertamento Il Collegio rileva, anche d'ufficio in quanto attinente a un presupposto di legittimità dell'azione impositiva, la tardività della notificazione dell'avviso di accertamento IMU 2019 n. 92832 del 19.05.2025 (prot. n. 0115029), pacificamente notificato in data 23.05.2025 al contribuente.
In materia di tributi locali, il termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento è stabilito dall'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli enti locali devono notificare gli atti di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Poiché la pretesa riguarda IMU anno d'imposta 2019, il relativo versamento doveva essere eseguito nel
2019; ne consegue che il termine di decadenza scadeva il 31 dicembre 2024. La notificazione intervenuta il 23 maggio 2025 è, dunque, oltre il termine decadenziale, con conseguente illegittimità dell'atto per carenza del potere impositivo al momento dell'esercizio.
Il Comune resistente, pur insistendo sulla ritualità della notifica “nei termini di legge”, non introduce in atti elementi idonei a superare tale rilievo pregiudiziale (né allega circostanze normative o fattuali di sospensione
/ proroga del termine decadenziale specificamente applicabili al caso concreto), limitandosi a difendere la correttezza motivazionale e la quantificazione della base imponibile.
Ne discende che l'avviso impugnato deve essere annullato integralmente, essendo la decadenza vizio assorbente che travolge l'intera pretesa.
2. Assorbimento dei motivi di merito e dell'istanza istruttoria
L'accoglimento del ricorso per la ragione preliminare sopra indicata rende assorbiti:
- i motivi del ricorso relativi al difetto/contraddittorietà di motivazione;
- i motivi afferenti alla determinazione della base imponibile delle aree e alla dedotta errata applicazione delle delibere comunali;
l- 'istanza di CTU, non residuando alcuno spazio per l'accertamento tecnico del quantum, una volta esclusa in radice la legittimità dell'esercizio del potere impositivo.
3. Spese di lite
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione integrale, in coerenza con l'esito definitorio su questione preliminare assorbente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto – sez. I -, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso;
- per l'effetto, annulla integralmente l'avviso di accertamento IMU 2019 n. 92832 del 19.05.2025 (prot. n.
0115029) perché notificato oltre il termine di decadenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 17 dicembre 2025
Il relatore
OL AR Il Presidente
IM DI
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1125/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92832 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 92832 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2115/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: "Dichiarare la nullità e/o annullare accertamento n. 92832 del 19.05.2025"; "con vittoria di spese".
Resistente: "rigettare il ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 92832 del 19.05.2025, per il periodo di imposta 2019"; "condannare parte ricorrente alle spese di lite con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23 maggio 2025, il Comune di Taranto ha notificato al Sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento IMU 2019 n. 92832 del 19 maggio 2025 protocollo n. 0115029 - per il complessivo importo di
€ 6.081,00 di cui € 4.090,00 per l'imposta, € 752,45 per interessi, € 1.227,00 per sanzioni ed €11,55 per spese di notifica).
L'Ente impositore sostiene, in buona sostanza, che il contribuente avrebbe versato parzialmente il suo debito
IMU per l'anno 2019 in quanto a fronte dell'IMU dovuta per € 6.799 avrebbe versato solo € 2.709.
In data 21 luglio 2025, Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il su specificato Avviso di accertamento notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso, deducendo, in sintesi:
- il difetto / contraddittorietà della motivazione, richiamando, tra l'altro, l'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n.
241/1990, l'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212/2000, l'art. 1, commi 161 e-162 della Legge 27 dicembre
2006 n. 296;
- l'errata quantificazione della base imponibile delle aree fabbricabili, contestando l'applicazione della delibera comunale n. 60/2023 e sostenendo che il valore unitario utilizzato (€ 5,62/mq, già ridotto del 90% per PAI) si riferirebbe a terreni con destinazione “residenziale”, mentre i terreni de quibus sarebbero riconducibili ad
“attrezzature e servizi”, con conseguente minor valore.
Ha inoltre formulato istanza istruttoria (CTU) ed ha richiamato la relazione tecnica di parte (Ing. Mirelli), indicandola come allegata.
In data 19 agosto 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro generale dei Ricorsi al n. 1125/2025.
In data 12 novembre 2025, si è costituito in giudizio il Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo, per quanto qui rileva, che:
- i terreni edificabili ricadrebbero nella zona “Aree Contermini CEP” e l'Ente avrebbe già applicato il coefficiente di riduzione PAI, giungendo a una valorizzazione di € 5,62/mq;
- la pretesa sarebbe fondata sulle delibere comunali (anche pregresse) e l'atto risulterebbe “perfettamente motivato e ritualmente notificato nei termini di legge”.
In data 17 dicembre 2025 il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questione preliminare assorbente: decadenza dal potere di accertamento Il Collegio rileva, anche d'ufficio in quanto attinente a un presupposto di legittimità dell'azione impositiva, la tardività della notificazione dell'avviso di accertamento IMU 2019 n. 92832 del 19.05.2025 (prot. n. 0115029), pacificamente notificato in data 23.05.2025 al contribuente.
In materia di tributi locali, il termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento è stabilito dall'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli enti locali devono notificare gli atti di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Poiché la pretesa riguarda IMU anno d'imposta 2019, il relativo versamento doveva essere eseguito nel
2019; ne consegue che il termine di decadenza scadeva il 31 dicembre 2024. La notificazione intervenuta il 23 maggio 2025 è, dunque, oltre il termine decadenziale, con conseguente illegittimità dell'atto per carenza del potere impositivo al momento dell'esercizio.
Il Comune resistente, pur insistendo sulla ritualità della notifica “nei termini di legge”, non introduce in atti elementi idonei a superare tale rilievo pregiudiziale (né allega circostanze normative o fattuali di sospensione
/ proroga del termine decadenziale specificamente applicabili al caso concreto), limitandosi a difendere la correttezza motivazionale e la quantificazione della base imponibile.
Ne discende che l'avviso impugnato deve essere annullato integralmente, essendo la decadenza vizio assorbente che travolge l'intera pretesa.
2. Assorbimento dei motivi di merito e dell'istanza istruttoria
L'accoglimento del ricorso per la ragione preliminare sopra indicata rende assorbiti:
- i motivi del ricorso relativi al difetto/contraddittorietà di motivazione;
- i motivi afferenti alla determinazione della base imponibile delle aree e alla dedotta errata applicazione delle delibere comunali;
l- 'istanza di CTU, non residuando alcuno spazio per l'accertamento tecnico del quantum, una volta esclusa in radice la legittimità dell'esercizio del potere impositivo.
3. Spese di lite
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione integrale, in coerenza con l'esito definitorio su questione preliminare assorbente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto – sez. I -, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso;
- per l'effetto, annulla integralmente l'avviso di accertamento IMU 2019 n. 92832 del 19.05.2025 (prot. n.
0115029) perché notificato oltre il termine di decadenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 17 dicembre 2025
Il relatore
OL AR Il Presidente
IM DI