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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Avv. Angela Dell'Ali
All'udienza del 3.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1806/2023 R.G. promossa da:
(P. IVA ), nella persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore , con sede in Ispica (RG) nella C.da Chiusi s.n.c., CP_1 rappresentato e difeso dall'AVV. SAPIENZA SILVIA contro nato/a a rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'AVV. CAMPIONE MARIO EMANUELE
Avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10/07/2024 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.4.2023, la parte ricorrente impugnava l'ordinanza ingiunzione del
29/3/2023 con la quale le veniva ordinato il pagamento della somma di € 3.150,00 a seguito del rigetto degli scritti difensivi avverso il verbale numero 7000 15610089 elevato il 16 settembre 2019 dalla
Polizia Stradale di per violazione dell'articolo 6, comma 3, d.l. 193 del 2007 in relazione CP_2 all'articolo 6, comma e del regolamento CEE 852 del 2002.
Nella specie la Polizia Stradale di Siracusa accertava che in data 22/06/2019 in seguito ad un controllo eseguito sulla ss 114 presso il conducente del trattore sig. veniva trovato CP_3 Parte_2
privo della prescritta documentazione per il trasporto alimenti e gli veniva intimato, inutilmente, di produrre entro 5 gg la SCIA.
pagina 1 di 3 Parte ricorrente deduceva dei vizi formali, nonché l'infondatezza nel merito e chiedeva, pertanto,
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. Cont Si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato e chiedeva la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Denegata la sospensione, discussa la causa, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.2025
Motivi
In merito al primo motivo “inesistenza giuridica della notifica”, se ne deduce l'infondatezza, essendo stata effettuata la notifica del verbale il 16.10.2019 alla e la Parte_1 successiva notifica dell'ordinanza ingiunzione ha raggiunto il suo scopo, essendo stata, infatti, proposta l'opposizione.
L'eccezione, pertanto, è infondata.
Infondato anche il 2° motivo, in quanto l'ordinanza è motivata.
La violazione non è stata contestata immediatamente a causa della mancata presenza dell'operatore del settore alimentare.
“In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto...” Cass. 19957/2024.
Infondato anche il 4° motivo, relativo alla mancata allegazione del verbale sottostante l'ordinanza opposta, non essendo detta circostanza prevista a pena di nullità.
Infondato anche il 5° motivo.
Parte Sussiste infatti la legittimazione attiva del Direttore Generale dell' in forza del Decreto legislativo del 06/11/2007 - N. 193 Art. 2 rubricato Autorità competenti, secondo cui nella fattispecie in esame la competenza va alle ASP.
Infondato anche il 6° motivo relativo all'incompetenza della Polstrada si osserva che il Ministero dell'Interno, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte della Polizia Municipale di Teramo, con nota del 26.05.2010 prot. n. 557/ST/201.600/S.12, ha riconosciuto alla Polizia Locale la competenza ad accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative, e pertanto, anche per le violazioni in materia sanitaria.
Tali principi trovano conforto dall'esame dell'art. 13 l. 689/1981 che attribuisce agli Ufficiali e agli
Agenti di Polizia Giudiziaria competenza generale in ordine all'accertamento delle violazioni punite con sanzione amministrativa.
pagina 2 di 3 Infondato anche il 7 motivo, di carenza di legittimazione passiva della Parte_1
[...]
Ed infatti quanto sostenuto da parte opponente è da sé stessa smentito visto che con la trasmessa CP_5
a mezzo pec in data 27.06.2019 ha confermato e dichiarato di svolgere attività di trasporto beni e bevande conto terzi.
Infondato anche, e per lo stesso motivo precedente, l'8° motivo, di inapplicabilità del Reg. CEE N.
852/2004.
L'avere presentato la SCIA del 27.9.2019 implica l'applicabilità a detta attività del citato reg. CEE.
Infondato anche il 9° motivo, di insussistenza della violazione.
Gli accertatori hanno infatti riscontrato il trasporto degli alimenti (pomodori) senza il possesso della
SCIA.
Infondato anche il 10° motivo.
La somma è stata correttamente determinata, per il pagamento in misura ridotta, in € 3.000,00, visto che costituisce la terza parte del massimo edittale (€ 9.000,00) o il doppio del minimo (€ 1.500,00).
Per tali motivi l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per lo scaglione di riferimento, nella misura dei minimi di legge per un totale di € 852,00 escludendo la fase istruttoria
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, rigetta l'opposizione e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da parte motiva in € 852,00 oltre spese generali cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Siracusa 4.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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